CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 17 febbraio 2016
594.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 17 febbraio 2016. – Presidenza del vicepresidente Deborah BERGAMINI.

  La seduta comincia alle 14.30.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, riguardante la criminalizzazione degli atti di razzismo e xenofobia commessi a mezzo di sistemi informatici, fatto a Strasburgo il 28 gennaio 2003.
Nuovo testo C. 3084 Governo.
(Parere alle Commissioni II e III).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

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  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Deborah BERGAMINI, presidente, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.
  Così rimane stabilito.

  Vincenza BRUNO BOSSIO (PD), relatrice, fa presente che la Commissione è chiamata a esaminare, in sede consultiva, il disegno di legge recante Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, riguardante la criminalizzazione degli atti di razzismo e xenofobia commessi a mezzo di sistemi informatici, fatto a Strasburgo il 28 gennaio 2003 (C. 3084) ai fini dell'espressione del parere alle Commissioni Giustizia e Affari esteri. Rileva che il Protocollo addizionale all'esame della Commissione – aperto alla firma a Strasburgo, nell'ambito del Consiglio d'Europa, il 28 gennaio 2003, ed entrato in vigore a livello internazionale il 1o marzo 2006 – riguarda la Convenzione sulla criminalità informatica e comporta un'estensione di essa mirante a includere nella sua portata i reati legati alla propaganda a sfondo razzistico e xenofobo, consentendo in tal modo alle Parti di poter utilizzare gli strumenti della cooperazione internazionale stabiliti nella Convenzione anche per il contrasto a detti reati.
  Ricorda che la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica è il primo accordo internazionale riguardante i crimini commessi attraverso internet o altre reti informatiche. La Convenzione si propone di perseguire una politica comune fra gli Stati membri, attraverso l'adozione di una legislazione appropriata, che consenta di combattere il crimine informatico in maniera coordinata. L'accezione di reati informatici assunta dalla Convenzione è ben più ampia della classica area dei reati cibernetici, in quanto estende la sua portata a tutti i reati in qualunque modo commessi attraverso un sistema informatico e a quelli di cui si debbano o possano raccogliere prove in forma elettronica. La Convenzione è entrata in vigore a livello internazionale il 1o luglio 2004; attualmente risulta ratificata da 47 Paesi.
  Segnala che il Protocollo addizionale è stato sinora ratificato da 24 Paesi, mentre 14 Stati, tra cui l'Italia, lo hanno meramente firmato (la firma dell'Italia porta la data del 9 novembre 2011).
  Passando ad una breve disamina dei contenuti, fa presente che esso è strutturato in 16 articoli, preceduti da un ampio preambolo. L'articolo 1 fissa lo scopo del Protocollo addizionale, ovvero il completamento delle disposizioni della Convenzione sulla criminalità informatica in ordine alla criminalizzazione dei comportamenti di natura razzista e xenofoba diffusi tramite l'utilizzo di sistemi informatici. L'articolo 2 riporta una serie di definizioni. In particolare, la definizione di materiale razzista e xenofobo indica qualsiasi materiale scritto, di immagine o di altra rappresentazione relativa a idee o teorie che incitino all'odio, alla discriminazione o alla violenza contro una o più persone, con la motivazione della razza, del colore, dell'origine nazionale o etnica, della religione. Gli articoli da 3 a 6 concernono l'introduzione di alcune fattispecie di reato. L'articolo 3 concerne la diffusione di materiale razzista e xenofobo per il tramite dei sistemi informatici. A tale riguardo sottolinea che la Convenzione considera «sistema informatico» tutte le apparecchiature che, in base ad un programma, sono in grado di elaborare automaticamente dei dati, ricomprendendo quindi nella definizione una grandissima varietà di apparecchiature tecnologiche. L'articolo 3 del Protocollo prevede, al comma 1, che ogni Parte definisca come reati detti comportamenti, se commessi intenzionalmente e senza autorizzazione, riconoscendo però due importanti contemperamenti: la possibilità per le parti di non procedere in tal senso quando il materiale razzista e xenofobo sia volto a incitare a una discriminazione tuttavia non associata all'odio o alla violenza a Pag. 138condizione che siano effettivamente disponibili rimedi alternativi alla legge penale (comma 2) ovvero nei casi di discriminazione per i quali i principi del proprio ordinamento riguardanti la libertà di espressione escludano anche i rimedi alternativi alla criminalizzazione (comma 3). L'articolo 4 riguarda le minacce con motivazioni razziste e xenofobe, e prevede che ciascuna delle Parti proceda al proprio interno alla definizione quale reato della minaccia – se commessa intenzionalmente e senza autorizzazione – tramite sistemi informatici di dar luogo alla commissione di un reato grave con riferimento al diritto nazionale, nei confronti di una a più persone, in ragione della loro appartenenza a un gruppo caratterizzato in base alla razza, al colore, all'origine nazionale o etnica, alla religione (quest'ultima solo se utilizzata in termini di pretesto per le altre tipologie di discriminazione). L'articolo 5 concerne gli insulti con motivazione razzista e xenofoba, e prevede (comma 1) che ciascuna delle Parti proceda nel proprio diritto interno alla criminalizzazione della fattispecie dell'insulto pubblico – se commessa intenzionalmente e senza autorizzazione – per il tramite di un mezzo informatico alle medesime condizioni descritte in merito alla fattispecie precedente. L'articolo 6 riguarda la negazione, la palese minimizzazione, l'approvazione o la giustificazione del genocidio o dei crimini contro l'umanità, mediante la diffusione per via informatica – se commessa intenzionalmente e senza autorizzazione – di materiali di carattere negazionista. Anche in tal caso sono previsti dei possibili temperamenti. L'articolo 7 prevede che ciascuna delle Parti adotti misure legislative ed altre misure necessarie per la criminalizzazione nel proprio ordinamento della collaborazione – intenzionale e senza autorizzazione – nella commissione di uno dei reati di cui al Protocollo in esame. L'articolo 8 riguarda le relazioni tra la Convenzione sulla criminalità informatica e il Protocollo all'esame e i rimanenti articoli (9-16) contengono le disposizioni finali.
  Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica si compone invece di quattro articoli: l'articolo 1 e l'articolo 2 contengono, come di consueto, rispettivamente, la clausola di autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione del Protocollo addizionale, mentre l'articolo 4 prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. In base alla relazione illustrativa al disegno di legge, l'attuazione del Protocollo nell'ordinamento italiano non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Rispetto a tale disegno di legge sottolinea in particolare la previsione dell'articolo 3 che, al fine di dare attuazione ai contenuti del Protocollo, integra la normativa nazionale finalizzata alla repressione della discriminazione razziale e della xenofobia in tutte le sue manifestazioni, modificando l'articolo 3 della legge n. 654 del 1975 di ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale di New York del 1966, sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale e introducendo le nuove fattispecie di reato consistenti nella distribuzione, divulgazione, diffusione o pubblicizzazione di materiale razzista o xenofobo che sono sanzionate con la pena della reclusione fino a un anno e 6 mesi o della multa fino a 6.000 euro, precisando inoltre che tali condotte possono essere tenute con qualsiasi mezzo, anche informatico o telematico ed introduce, in relazione alle suddette fattispecie, quelle di violenza o atti di provocazione alla violenza o istigazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, un'aggravante, quando la pubblica istigazione e il pubblico incitamento si fondano in tutto o in parte sulla minimizzazione in modo grave, sull'approvazione, sulla giustificazione o sulla negazione della Shoah ovvero dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dallo statuto della Corte penale internazionale.Pag. 139
  Osserva che si tratta di principi ampiamente condivisi nell'ordinamento nazionale e sottolinea come la ratifica di tale Protocollo appaia coerente con le scelte che il Paese ha da sempre sostenuto in tutte le sedi internazionali. Presenta pertanto una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  La Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice (vedi allegato 1).

Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione del sostegno pubblico all'editoria.
Nuovo testo C. 3317 Coscia e C. 3345 Pannarale.

(Parere alla VII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Paolo COPPOLA (PD), relatore, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare il nuovo testo, come modificato dagli emendamenti approvati in sede referente, delle proposte di legge C. 3317 e C. 3345, concernente Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la revisione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria, della disciplina pensionistica dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, ai fini dell'espressione del parere alla VII Commissione.
  Osserva che la proposta di legge consta di cinque articoli che prevedono rispettivamente: l'istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione (articolo 1); il conferimento di deleghe al Governo dirette alla ridefinizione del sostegno pubblico e alla revisione della disciplina del settore dell'editoria, della disciplina pensionistica dei giornalisti della composizione e delle competenze dell'Ordine dei Giornalisti (articolo 2); modifiche normative riguardanti i contributi alle imprese editrici (articolo 3); la disciplina della vendita dei giornali (articolo 4) e disposizioni modificative e di abrogazione con funzione di coordinamento (articolo 5).
  Passando all'esame degli articoli, giudica di particolare interesse per la Commissione quanto previsto dall'articolo 1, che istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione che sostituisce il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione introdotto di recente dalla legge di stabilità 2016, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico. Ricorda infatti che la legge di stabilità (articolo 1, comma 160, lettera b)) ha previsto che parte delle quote delle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione, derivanti dal nuovo sistema di pagamento della citata imposta, fossero destinate a finanziare il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, per un importo massimo di 50 milioni di euro. Rammenta inoltre che la legge di stabilità ha previsto che su tale Fondo confluissero le risorse destinate al sostegno all'emittenza radiofonica e televisiva locale disponibili presso il Ministero dello sviluppo economico. Segnala che tali disposizioni sono state abrogate ai sensi dell'articolo 5, alla luce della nuova disciplina che viene introdotta dalla disposizione in commento.
  Rileva infatti che il nuovo Fondo è finalizzato non solo a sostenere il settore dell'editoria, ma anche a supportare le imprese radiofoniche e le imprese televisive locali. Sottolinea che su tale Fondo, come già era previsto per il Fondo previsto nella legge di stabilità ed ora abrogato, confluiscono anche le risorse sia della Presidenza del Consiglio dei ministri sia iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico relative ai contributi per le emittenti radiofoniche e televisive locali (articolo 1, comma 2, lettera b)).
  Fa presente che le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dello Pag. 140sviluppo economico si ritrovano sui capitoli 3121, Rimborso oneri alle emittenti radiofoniche e televisive in ambito locale e 3125, Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e sono complessivamente pari 49,5 milioni di euro. Osserva che a tali somme vanno aggiunte le risorse destinate alle radio, anche locali, che forniscono servizi di informazione (articolo 11, comma 1, della legge n. 87 del 1987 e articolo 8 della legge n. 250 del 1990) in termini di riduzione dei costi dell'energia elettrica nonché dei canoni di abbonamento ai servizi di comunicazione di qualsiasi tipo ed alle imprese concessionarie della radiodiffusione televisiva in ambito locale (articolo 23, comma 3, legge 223 del 1990, che richiama le disposizioni sopra indicate e, in aggiunta, le disposizioni della legge 416 del 1981 concernenti le agevolazioni in merito alle tariffe telefoniche, telegrafiche, postali e dei trasporti).
  Sottolinea che, oltre a tali risorse, nel nuovo Fondo confluiscono le risorse statali destinate al sostegno dell'editoria quotidiana e periodica, anche digitale, comprese quelle del Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria, istituito per il triennio 2014-2016 e che per il 2016 sono pari a circa 155 milioni di euro (articolo 1, comma 2, lett. a)); una quota, fino ad un importo massimo di 100 milioni di euro in ragione d'anno, delle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione (articolo 1, comma 2, lett. c)); le somme versate a titolo di sanzioni amministrative comminate dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni per la violazione degli obblighi in materia di programmazione, pubblicità e contenuti radiotelevisivi – che prima erano versate all'entrata del bilancio dello Stato – (articolo 1, comma 2, lett. d)); le somme derivanti dal gettito annuale di un contributo di solidarietà nel settore dell'informazione pari allo 0,1 per cento del reddito complessivo dei soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, a carico dei concessionari della raccolta pubblicitaria sulla stampa quotidiana e periodica, sui mezzi di comunicazione radiotelevisivi e digitali, nonché degli altri soggetti che esercitano l'attività di intermediazione nel mercato della pubblicità attraverso la ricerca e l'acquisto, per conto terzi, di spazi sui mezzi di informazione e di comunicazione, con riferimento a tutti i tipi di piattaforme trasmissive, comprese le reti elettroniche (articolo 1, comma 2, lett. e)).
  A tale ultimo riguardo segnala che la disposizione di cui alla lettera e) appare suscettibile di configurare una penalizzazione dell'attività delle società nazionali del settore e di determinare una distorsione della concorrenza, creando un ulteriore elemento di svantaggio per l'attività pubblicitaria sulla stampa e sulle emittenti radiotelevisive.
  Evidenzia che le risorse citate sono annualmente ripartite tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dello sviluppo economico, per gli interventi di rispettiva competenza, sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, sentite le Commissioni parlamentari competenti che si esprimono entro trenta giorni dalla trasmissione dello schema di decreto, decorsi i quali esso è comunque adottato. Le risorse di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 2 sono comunque ripartite al cinquanta per cento tra le due amministrazioni, e i criteri di ripartizione tengono conto delle proporzioni esistenti, tra le risorse destinate al sostegno dell'editoria quotidiana e periodica e quelle destinate all'emittenza radiofonica e televisiva a livello locale.
  Osserva pertanto che occorrerà attendere la definizione dei criteri di ripartizione delle risorse stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per valutare l'entità complessiva delle risorse che saranno attribuite al sostegno delle emittenti radiofoniche e delle televisioni locali.
  L'articolo 2 è la disposizione che presenta il maggior numero di norme. Essa conferisce infatti varie deleghe al Governo. Al comma 1 il Governo è delegato ad intervenire per la ridefinizione della disciplina Pag. 141dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici, la previsione di misure per il sostegno agli investimenti delle imprese editoriali, l'innovazione del sistema distributivo, il finanziamento di progetti innovativi nel campo dell'editoria presentati da imprese di nuova costituzione, nonché per l'introduzione di misure a sostegno di processi di ristrutturazione e di riorganizzazione delle imprese editoriali già costituite. La delega deve essere esercitata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, e può comportare l'emanazione di uno o più decreti legislativi attuativi. Il comma 2 contiene i criteri ed i principi direttivi per l'esercizio delle deleghe nelle citate materie. Con riferimento alla riforma dei contributi all'editoria si prescrive una parziale ridefinizione dei beneficiari, il mantenimento dei contributi erogati per alcune tipologie di soggetti editoriali e l'esclusione di altri (in particolare degli organi di informazione dei partiti, dei movimenti politici e sindacali). Si prevedono anche principi riguardanti i criteri di calcolo e i requisiti di accesso.
  Interessante per la Commissione il principio di cui alla lettera h) che stabilisce l'introduzione di incentivi agli investimenti in innovazione digitale dinamica e multimediale, anche attraverso la previsione di modalità volte a favorire investimenti strutturali in piattaforme digitali avanzate, comuni a più imprese editoriali, autonome e indipendenti.
  Ritiene opportuno al riguardo che si precisi se con innovazione digitale dinamica si intenda l'interattività del prodotto digitale. Giudica inoltre opportuno prevedere che le piattaforme digitali rispettino il requisito della neutralità tecnologica e adottino formati standard di tipo aperto.
  Sono previsti poi alcuni principi di delega sulla materia della distribuzione dei prodotti editoriali cui si riferisce anche la norma dell'articolo 4 che prescrive che i punti di vendita esclusivi assicurino la parità di trattamento nella vendita delle pubblicazioni regolari in occasione della loro prima immissione nel mercato.
  Il comma 3 dell'articolo 2 definisce le modalità di emanazione dei decreti legislativi sopra descritti, mentre il comma 4 conferisce al Governo la delega ad intervenire relativamente a due ulteriori profili: l'accesso ai prepensionamenti per i giornalisti che dovrebbe progressivamente conformarsi alla normativa generale in materia, nonché la razionalizzazione della composizione e delle attribuzioni del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti.
  L'articolo 3 contiene anche alcune disposizioni immediatamente applicative concernenti diversi profili. Sono stabiliti i limiti ai contributi che possono essere richiesti dalle imprese editoriali (comma 1, lett. a) e la soppressione della attuale riserva di risorse (pari al 5 per cento dell'importo stanziato per i contributi diretti sul pertinente capitolo del bilancio del Dipartimento per l'informazione e l'editoria) destinata ai periodici editi da cooperative, fondazioni o enti morali, ovvero da società con maggioranza del capitale detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali senza scopo di lucro (comma 1, lett. b)). È altresì prevista la modalità di erogazione dei contributi (comma 1, lettera c)). Il comma 3 stabilisce le modalità per la presentazione delle domande. Tanto i criteri quanto le disposizioni si applicano già in relazione ai contributi e alle domande per l'anno 2016.
  A tal fine, riguardo alle modalità tecniche di presentazione delle domande, osserva che non appare opportuno specificare all'interno del provvedimento le modalità e i contenuti delle domande, ritenendo preferibile che tali specifiche siano definite in un testo da pubblicare sul sito internet istituzionale del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri.
  In materia di requisiti per l'accesso ai contributi, il comma 4, lett. a), dispone che, a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della legge, sono abrogate le disposizioni volte a facilitare l'accesso ai contributi per le cooperative di giornalisti e, infine, il comma 4, lett. b) introduce, novellando a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo Pag. 142a quello di entrata in vigore della legge, l'articolo 1, comma 3, della legge n. 62 del 2001 nell'ordinamento la definizione di testata – che, come tale, identifica il prodotto editoriale –, intesa come il titolo del giornale, della rivista o di altra pubblicazione periodica, avente una funzione e una capacità distintiva nella misura in cui individua una pubblicazione.
  Sottolinea che la disciplina sulla quale la Commissione è chiamata ad esprimersi prevede, oltre a varie disposizioni concernenti il settore editoriale, anche una importante modifica del quadro normativo, che sposta presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la gestione delle risorse necessarie al sostegno all'emittenza radiofonica e televisiva locale, anche se tali risorse saranno poi ripartite tra la Presidenza del consiglio dei ministri e il Ministero dello sviluppo economico per gli interventi di rispettiva competenza.
  Preannuncia pertanto la presentazione di una proposta di parere favorevole, con condizioni e osservazioni volte a precisare nel senso indicato nella relazione.

  Mirella LIUZZI (M5S), nel ribadire la forte contrarietà del proprio Gruppo al finanziamento pubblico a sostegno dell'editoria, giudica inopportuno lo spostamento dei fondi dal Ministero dello sviluppo economico alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Osserva che il provvedimento prevede che confluiscano al Fondo anche risorse derivanti dalle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla radiotelevisione e al riguardo, fa presente che non sono stati ancora emanati i decreti attuativi previsti in seguito alla modifica della disciplina sul canone RAI. Sottolinea, inoltre, a tale riguardo, che le risorse che i cittadini versano per finanziare il servizio pubblico saranno invece dirottate per il sostegno all'editoria e non potranno essere destinate a misure a suo giudizio più utili, come ad esempio l'esenzione per i soggetti a basso reddito. Riguardo al contributo di solidarietà dello 0,1 per cento previsto a carico dei concessionari della raccolta pubblicitaria sulla stampa quotidiana e periodica, sui mezzi di comunicazione radiotelevisivi e digitali, nonché degli intermediari nel mercato della pubblicità, pur ritenendo condivisibile l'imposizione di tale contributo, non concorda con le finalità cui esso è destinato.

  Paolo COPPOLA (PD), relatore, presenta una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni (vedi allegato 2).

  La Commissione approva la proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni del relatore (vedi allegato 2).

  La seduta termina alle 15.10.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

  Mercoledì 17 febbraio 2016. – Presidenza del vicepresidente Deborah BERGAMINI. – Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Umberto Del Basso De Caro.

  La seduta comincia alle 15.10.

Programma di lavoro della Commissione per il 2016 – È il momento di andare oltre l'ordinaria amministrazione.
COM(2015)610 final.

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2016.
Doc. LXXXVII-bis, n. 4.

Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1o gennaio 2016 – 30 giugno 2017) – Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze neerlandese, slovacca e maltese. 15258/15.
(Parere alla XIV Commissione).
(Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

  La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto, rinviato nella seduta del 9 febbraio 2016.

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  Deborah BERGAMINI, presidente, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.
  Così rimane stabilito.

  Ivan CATALANO (Misto), relatore, presenta una proposta di parere favorevole con condizioni (vedi allegato 3).

  La Commissione approva la proposta di parere favorevole con condizioni del relatore (vedi allegato 3). Delibera, quindi, di nominare il deputato Catalano come relatore presso la XIV Commissione.

  La seduta termina alle 15.20.

RISOLUZIONI

  Mercoledì 17 febbraio 2016. – Presidenza del vicepresidente Deborah BERGAMINI. – Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Umberto Del Basso De Caro.

  La seduta comincia alle 15.20.

7-00404 Dell'Orco: Revisione del collegamento ferroviario Orte-Falconara con la linea Adriatica-Nodo di Falconara e valutazione di soluzioni alternative.
7-00846 Franco Bordo: Revisione del collegamento ferroviario Orte-Falconara con la linea Adriatica-Nodo di Falconara e valutazione di soluzioni alternative.
(Seguito della discussione congiunta e conclusione – Reiezione delle risoluzioni n. 7-00404 e n. 7-00846).

  La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni in oggetto, rinviata nella seduta del 1o dicembre 2015.

  Deborah BERGAMINI, presidente, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.
  Così rimane stabilito.

  Deborah BERGAMINI, presidente, ricorda che la discussione delle due risoluzioni in oggetto si pone a conclusione dell'esame della petizione n. 380, avente il medesimo oggetto, nell'ambito della quale sono state svolte le audizioni informali dei presentatori della petizione, di ENAC e di RFI, quest'ultima suggerita dal rappresentante del Governo.

  Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO esprime parere contrario sugli impegni contenuti nelle risoluzioni in esame. Osserva, infatti, che l'opera è parte integrante del primo programma delle infrastrutture strategiche e di preminente interesse nazionale approvato dal CIPE ai sensi della legge obiettivo ed è parte dell'intesa generale quadro tra Governo e Regione Marche sottoscritta il 24 ottobre 2002. Ribadisce che la soluzione progettuale è stata approvata da tutte le istituzioni interessate dall’iter approvativo della legge obiettivo. Fa presente che i lavori principali sono già stati affidati dall'appaltatore, è stato dato avvio alle prestazioni dell'appaltatore ed è attualmente in corso la progettazione esecutiva.

  Donatella AGOSTINELLI (M5S) ritiene che, anche in base alle considerazioni emerse nel corso delle audizioni svolte dalla Commissione con le associazioni dei cittadini, con l'ENAC e con RFI, si possa desumere che il collegamento diretto tra la linea ferroviaria Orte – Falconara con la linea adriatica dovrebbe essere progettato in un'altra porzione di territorio rispetto a quella attualmente prevista. Ricorda che la legge obiettivo, il Piano Nazionale dei Trasporti del 1986 e quello attualmente vigente, nonché la delibera CIPE n. 121 del 2001, considerano strategico il completamento del raddoppio della linea Orte-Falconara, considerando invece complementare il collegamento tra la linea ferroviaria adriatica e la linea per Roma. Osserva che un'opera complementare Pag. 144esplica la propria efficacia solo dopo la realizzazione dell'opera prioritaria ed esprime perplessità sulla inversione delle priorità strategiche delle opere, motivata dalla carenza di risorse finanziarie destinate al raddoppio della linea Orte-Falconara. Ritiene invece che la realizzazione del bypass ferroviario determinerà un aggravamento delle condizioni di traffico sia per i treni passeggeri che per i treni merci, non configurandosi come un'arteria di collegamento efficiente del nord-est del Paese.
  Osserva, inoltre, che della realizzazione del bypass ferroviario beneficerà massimamente solo la raffineria API, un soggetto privato che, dopo aver inglobato la linea ferroviaria adriatica con l'espansione dei propri impianti e depositi, vedrà rimuovere quell'anomalia con denaro pubblico.
  Giudica eccessivo il costo stimato dell'opera, che sarà aggravato anche dalla necessità di risolvere le interferenze con gli apparati strumentali dell'aeroporto delle Marche, interferenze di cui nel corso sia dell'audizione di ENAC sia dell'audizione di RFI è stata confermata l'esistenza. A tale riguardo osserva che le soluzioni proposte non sembrano garantire la sicurezza degli atterraggi e dei decolli e comportano oneri assai rilevanti che incideranno sul costo complessivo dell'opera. Fa presente che eventuali interferenze che si determinassero attraverso la realizzazione del bypass ferroviario potrebbero avere conseguenze assai negative sulle future possibilità di incremento del traffico aereo in caso di condizioni di visibilità non ottimali. Ribadisce che, in base alle indicazioni fornite dall'ENAC, la soluzione preferibile al fine di evitare interferenze sarebbe stato l'interramento della ferrovia sul modello di quanto realizzato a Bologna. In ultimo, sottolinea la grave violazione dell’iter procedurale definito ai sensi degli articoli 3 e 5 del decreto legislativo n. 190 del 2002 che ha gravemente alterato la fase di approvazione del progetto preliminare. Osserva infatti che non è stata effettuata la necessaria valutazione da parte degli enti responsabili del trasporto aereo riguardo al rischio di interferenza del bypass ferroviario con l'aeroporto delle Marche, determinando quindi l'assenza di qualsiasi prescrizione o raccomandazione nelle fasi successive.

  Franco BORDO (SI-SEL) esprime contrarietà rispetto alle motivazioni sottostanti al parere contrario espresso dal Governo. Osserva infatti che né al momento della presentazione della petizione, né al momento di avvio, da parte della Commissione, dell’iter della petizione erano stati aggiudicati i lavori relativi al bypass ferroviario. Sottolinea che tali lavori non erano stati aggiudicati neanche quando le province di Pesaro e Ancona avevano avanzato proposte alternative in sintonia con i comitati locali che prevedevano costi di realizzazione assai inferiori a quelli attualmente previsti per il bypass. Esprime rammarico per la mancata considerazione delle istanze dei territori e stigmatizza la grave violazione dell’iter procedurale dell'opera in esame. Ritiene infatti che il tardivo coinvolgimento dell'ENAC nella valutazione dell'opera abbia comportato conseguenze non trascurabili riguardo alle modalità di realizzazione. Preannuncia quindi il proprio voto favorevole anche sulla risoluzione presentata dal Gruppo MoVimento 5 Stelle.

  La Commissione respinge la risoluzione Dell'Orco n. 7-00404. Respinge quindi la risoluzione Franco Bordo n. 7-00846.

7-00845 Ferro: Completamento della linea B1 della metropolitana di Roma.
(Discussione e rinvio).

  La Commissione inizia la discussione della risoluzione in oggetto.

  Andrea FERRO (PD), nell'illustrare la risoluzione, fa presente che il completamento della linea metropolitana B1 di Roma rappresenta uno strumento utile non solo per la mobilità della capitale, ma anche dell'area metropolitana del quadrante Pag. 145di nord-est. Sottolinea i gravi problemi di traffico che affliggono la città di Roma, caratterizzata da un tasso di concentrazione veicolare tra i più alti in Europa e dalla più alta percentuale di spostamento con mezzi privati. Evidenzia la difficoltà del trasporto sotterraneo nella capitale che risulta assai inferiore rispetto a quello di altre capitali europee.

  Vincenzo PISO (Misto-USEI), pur non essendo contrario all'intervento proposto dal collega Ferro, giudica opportuno che venga verificata, attraverso appositi studi, l'effettiva domanda di trasporto che potrebbe essere evasa con il completamento della metropolitana B1. Osserva infatti che la metropolitana B non possiede standard tecnologici adeguati, soprattutto riguardo alla qualità e alla quantità del materiale rotabile impiegato, e fa presente che i dati di traffico registrati sono assai bassi. Ricorda che anche al momento della realizzazione della metro C della capitale erano state fatte stime di traffico assai più elevate di quelle reali. Giudica pertanto opportuno che si valuti l'efficacia dell'intervento proposto, considerando anche ipotesi alternative di trasporto di superficie su rotaia, rispetto alle quali si potrebbero determinare costi meno elevati.

  Umberto MARRONI (PD) sottolinea che la linea B della metropolitana della capitale era già stata inserita all'interno del piano regolatore generale del comune di Roma e che l'opera oggetto della risoluzione costituisce il completamento di una linea al servizio di un territorio che conta circa 800 mila abitanti. Ribadisce l'utilità di prevedere infrastrutture metropolitane che raggiungano destinazioni nelle quali è possibile l'interscambio con mezzi su gomma e concorda con il collega Piso sulla necessità di utilizzare materiale rotabile efficiente e tale da soddisfare la domanda di trasporto. Fa presente che l'intervento proposto con l'atto di indirizzo si inserisce nella linea di governo volta a valorizzare il trasporto pubblico su ferro, anche al fine di liberare le strade e destinarle alla mobilità dolce. Riguardo alla metropolitana C, fa presente che si tratta di una infrastruttura incompleta e che al momento è disponibile solo il primo tratto.

  Vincenzo PISO (Misto-USEI) fa presente che i vigili del fuoco non hanno concesso l'agibilità rispetto al passaggio in galleria nella stazione di San Giovanni dei convogli delle metropolitane C e A e ritiene pertanto che la linea C, senza una stazione di interscambio con altre linee di trasporto, non possa esprimere appieno le proprie potenzialità.

  Deborah BERGAMINI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.50.

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