CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 17 febbraio 2016
594.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Difesa (IV)
COMUNICATO
Pag. 84

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 17 febbraio 2016.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.45 alle 13.55.

AUDIZIONI

  Mercoledì 17 febbraio 2016. — Presidenza del presidente Francesco Saverio GAROFANI.

  La seduta comincia alle 14.

Seguito dell'audizione del Comandante generale dell'Arma dei Carabinieri, Generale Tullio Del Sette.
(Seguito dello svolgimento e conclusione).

  La Commissione prosegue l'audizione iniziata il 2 dicembre 2015.

  Francesco Saverio GAROFANI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare e la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.
  Ricorda che nella precedente seduta il Comandante generale ha svolto un'ampia relazione sullo stato e sulle attività dell'Arma dei Carabinieri e che si è convenuto di fargli pervenire per iscritto le domande che i membri della Commissione, per ragioni di tempo, non avevano potuto formulare in quell'occasione.

  Massimo ARTINI (MISTO AL-P), Gianluca RIZZO (M5S) e Giorgio ZANIN (PD) segnalano alcune delle domande fatte pervenire al Generale Del Sette.

Pag. 85

  Tullio DEL SETTE, Comandante generale dell'Arma dei Carabinieri, risponde alle domande segnalate, depositando agli atti della Commissione un testo recante la risposta scritta a tutte le domande pervenutegli.

  Rosa Maria VILLECCO CALIPARI (PD) interviene per porre un ulteriore quesito.

  Tullio DEL SETTE, Comandante generale dell'Arma dei Carabinieri, risponde al quesito posto e svolge ulteriori considerazioni.

  Francesco Saverio GAROFANI presidente, autorizza la pubblicazione, in allegato al resoconto stenografico, delle domande formulate dai deputati e delle risposte date dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 14.55.
  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 17 febbraio 2016. — Presidenza del presidente Francesco Saverio GAROFANI. – Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Domenico Rossi.

  La seduta comincia alle 15.

Disposizioni in materia di conflitti di interessi.
Testo unificato C. 275 Bressa e abbinate.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Francesca BONOMO (PD), relatrice, introduce l'esame del provvedimento, segnalando che la Commissione di merito non ha ancora concluso l'esame delle proposte emendative e che, pertanto, riferirà sul testo unificato delle proposte di legge in materia di conflitto di interessi adottato dalla Commissione affari costituzionali come testo base. Fa presente, peraltro, che terrà conto, nella sua relazione, anche alle modifiche apportate al testo dalla Commissione di merito fino a ieri.
  Riferisce, quindi, che il testo si articola in cinque capi che, rispettivamente, recano le disposizioni di carattere generale, disciplinano le situazioni di conflitto di interessi, modificano la disciplina relativa alle cause di ineleggibilità dei parlamentari e dei consiglieri regionali, riformano la disciplina in materia di nomina e competenze dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e recano le disposizioni finali.
  Rileva, poi, che ai fini del provvedimento sussiste conflitto di interessi in tutti i casi in cui il titolare di una carica di governo sia titolare di un interesse economico privato tale da condizionare l'esercizio delle funzioni pubbliche che gli sono attribuite o da poterlo indurre, nel loro esercizio, a condotte tali da comportare un'alterazione delle regole di mercato relative alla libera concorrenza. I destinatari della nuova disciplina normativa – che, in base all'articolo 1, sono tenuti ad operare esclusivamente per la cura degli interessi pubblici a loro affidati – sono i titolari di cariche politiche, e più precisamente i titolari di cariche di governo nazionali (il Presidente del Consiglio dei ministri, i vicepresidenti del Consiglio dei ministri, i ministri, i viceministri, i sottosegretari di Stato e i commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400); i titolari di cariche di governo regionali (i Presidenti delle regioni e delle province autonome ed i componenti della giunte regionali e delle province autonome); i membri del Parlamento; e i consiglieri regionali. Per quanto riguarda i titolari di cariche elettive (parlamentari e consiglieri regionali) il testo detta altresì nuove disposizioni in materia di ineleggibilità.Pag. 86
  Evidenzia che la competenza in materia di vigilanza e prevenzione delle situazioni di conflitto, per l'attuazione delle nuove disposizioni, è attribuita all'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Conseguentemente, viene previsto che la composizione e le modalità di nomina dell'organo mutino: i componenti passano da cinque a tre e sono eletti dalle Camere (due dalla Camera dei deputati, uno dal Senato della Repubblica), tra soggetti in possesso di specifici requisiti.
  Rispetto alla disciplina vigente, il testo conferma in capo ai titolari di cariche di governo l'obbligo di una serie di dichiarazioni patrimoniali, da effettuare nel rispetto di termini più serrati rispetto a quelli attuali e con sanzioni precise in caso di inottemperanza. L'attività emendativa della Commissione su questo aspetto è stata intensa; in particolare, è stato previsto che l'Autorità possa richiedere chiarimenti o informazioni integrative al dichiarante, assicurando il rispetto del principio del contraddittorio. Sono stati inoltre aumentati i poteri dell'Autorità, anche attraverso un rafforzamento dell'apparato sanzionatorio. Altre rilevanti novità introdotte dal testo rispetto al quadro normativo vigente riguardano l'estensione del novero dei soggetti obbligati e l'individuazione di un sistema di incompatibilità più stringente.
  L'Autorità esamina le dichiarazioni del titolare della carica di governo e degli altri soggetti a lui legati, indicati dalla legge, per accertare situazioni di conflitto di interessi e, nel caso esistano tali situazioni, invita l'interessato a optare tra il mantenimento della carica o della posizione incompatibile ovvero adotta provvedimenti comunque volti a consentire un superamento della situazione di conflitto.
  Si sofferma, quindi, in modo particolare sulla situazione di conflitto di interessi patrimoniale, evidenziando che, qualora il titolare della carica di governo versi in una situazione di conflitto di interessi patrimoniale – ed in particolare quando possieda, anche per interposta persona o tramite società fiduciarie, partecipazioni rilevanti in determinati settori o i suoi interessi siano comunque tali da potere condizionare l'esercizio delle funzioni pubbliche a lui attribuite – l'Autorità attiva determinati strumenti di soluzione del conflitto di interessi, sottoponendo al titolare della carica una proposta di applicazione di misure quali la gestione fiduciaria dei suoi beni o la vendita degli stessi.
  Infine, sottolinea che, in base all'articolo 6, comma 5, i titolari delle cariche di Governo non possono, nell'anno successivo alla cessazione del loro ufficio, svolgere attività di impresa, assumere incarichi presso imprese private o presso imprese o enti pubblici o sottoposti a controllo pubblico, se non previa autorizzazione dell'Autorità, che, considerata l'attività precedentemente svolta in qualità di titolari della carica di governo, accerti l'insussistenza di conflitti di interessi.
  Ciò premesso, segnala che il profilo di specifico interesse della Commissione si focalizza sulla lettera a) del comma 1 dell'articolo 8, che riguarda i casi di conflitto patrimoniale. La disposizione, che non è stata al momento modificata durante la fase emendativa, prevede che sussiste conflitto di interessi patrimoniale, tra gli altri casi, quando il titolare della carica di governo nazionale possieda, anche per interposta persona o tramite società fiduciaria, partecipazioni rilevanti nel settore della difesa. A parte questo, la disciplina interessa la Commissione difesa in quanto riguarda ovviamente tutte le cariche di Governo, compreso quindi il Ministro della difesa e i sottosegretari di Stato afferenti al Ministero.

  Francesco Saverio GAROFANI, presidente, chiarisce che la Commissione affari costituzionali dovrebbe terminare l'esame degli emendamenti e trasmettere il testo risultante, ai fini dell'acquisizione dei pareri di competenza, entro la giornata di domani, in quanto il provvedimento è iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea per la prossima settimana. Pertanto, considerato che nella giornata di domani la Commissione Difesa non si riunirà, in quanto una delegazione si recherà Pag. 87in missione a Firenze per visitare lo Stabilimento chimico farmaceutico militare, propone di esprimere il parere sul testo base, con l'intesa che – ove il testo risultante dagli emendamenti dovesse contenere disposizioni di significativo interesse della Commissione – questa tornerà a riunirsi per valutare le novità ed eventualmente esprimere un nuovo parere. Preso quindi atto che non vi sono obiezioni, invita la relatrice a presentare una proposta di parere.

  Francesca BONOMO (PD), relatrice, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato).

  Il sottosegretario Domenico ROSSI condivide la proposta di parere della relatrice.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015.
C. 3540 Governo.
(Parere alla XIV Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Francesco Saverio GAROFANI, presidente, ricorda che sul disegno di legge di delegazione europea le Commissioni in sede consultiva deliberano una relazione, che viene trasmessa alla XIV Commissione, e nominano un relatore, che può partecipare alle sedute della medesima Commissione.
  Ricorda, altresì, che le Commissioni possono approvare emendamenti nelle proprie materie al disegno di legge di delegazione. Comunica, quindi, che, sulla base di quanto concordato nell'ambito dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato alle ore 13 di martedì 23 febbraio. Segnala che, in ogni caso, gli emendamenti possono essere presentati direttamente alla Commissione Politiche dell'Unione europea, che non ha ancora fissato il relativo termine.

  Andrea CAUSIN (AP), relatore, introducendo l'esame, ricorda che la legge di delegazione europea è, insieme alla legge europea, uno dei due strumenti per il periodico adeguamento dell'ordinamento nazionale a quello dell'Unione europea. In particolare, la legge di delegazione europea conferisce al Governo le deleghe legislative per dare attuazione a direttive e decisioni quadro europee, nonché a obblighi direttamente riconducibili al recepimento di atti legislativi europei.
  Il disegno di legge in esame consta di 14 articoli e due allegati, i quali contengono l'elenco delle direttive da recepire con decreto legislativo.
  Riguarda le competenze della Commissione Difesa l'articolo 6, che reca una delega per l'adozione, entro un anno, di un decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della normativa europea in materia esportazione e transito di prodotti e tecnologie a uso duplice e di controllo del commercio di prodotti suscettibili di essere usati per trattamenti inumani, come la pena di morte o la tortura, oltre che per l'aggiornamento del quadro sanzionatorio.
  In tale contesto è espressamente stabilito che resti fermo quanto previsto dalla legge 9 luglio 1990, n. 185, che – come noto – stabilisce norme per assicurare il controllo dell'esportazione, dell'importazione e del transito dei materiali di armamento nel territorio nazionale, al fine di evitare che questi avvengano in violazione dei principi costituzionali (e in particolare di quello di cui all'articolo 11 della Costituzione, in base al quale l'Italia ripudia la guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali) e delle convenzioni internazionali in materia di protezione dei diritti umani cui l'Italia aderisce.
  Quanto al procedimento, il decreto legislativo dovrà essere adottato su proposta Pag. 88del presidente del Consiglio dei ministri e del ministro dello sviluppo economico, di concerto con vari altri ministri, tra cui quello della difesa. Sullo schema di decreto dovrà essere acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari.
  Nell'esercizio della delega il Governo dovrà conformarsi ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 31 della legge n. 234 del 2012 (vale a dire quelli generali valevoli per tutti gli atti di attuazione della normativa europea), nonché a una serie di principi e criteri direttivi specifici, individuati nell'articolo in esame.
   Più in dettaglio, il decreto delegato dovrà adeguare la normativa nazionale a taluni individuati regolamenti europei sulle materie di cui si è fatto cenno. È previsto, in primo luogo, l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni fuori dell'UE, nonché del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a uso duplice, intendendo con tale accezione quei prodotti che possono avere un utilizzo sia civile sia militare, inclusi il software e le tecnologie. Rientrano in tale categoria i beni che possono essere utilizzati anche, ma non esclusivamente nella fabbricazione di armi nucleari.
  È previsto altresì l'adeguamento della normativa nazionale ai regolamenti dell'Unione europea n. 599/2014 e n. 1382/2014, nonché alle altre disposizioni dell'Unione europea e agli accordi internazionali in questa materia resi esecutivi entro il termine di esercizio della delega.
   In particolare, il regolamento n. 599/2014 ha previsto l'aggiornamento dell'elenco dei prodotti soggetti a controlli e l'eliminazione di alcune destinazioni dall'ambito di applicazione delle autorizzazioni generali di esportazione dell'Unione (EUGEA). A sua volta il regolamento delegato (UE) n. 1382/2014 della Commissione ha aggiornato l'elenco UE dei prodotti soggetti a controlli, integrandovi le modifiche concordate nel 2011, nel 2012 e nel 2013 nell'ambito dei regimi multilaterali di controllo delle esportazioni. Il nuovo elenco UE dei prodotti soggetti a controlli è entrato in vigore il 31 dicembre 2014.
  È previsto, ancora, l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio, relativo al commercio di determinati prodotti che potrebbero essere utilizzati per irrogare la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, nonché al regolamento di esecuzione (UE) n. 1352/2011. In particolare, il regolamento 1236/2005 prevede che le autorità nazionali degli Stati membri competenti che decidono in merito a una domanda di autorizzazione di importazione o di esportazione distinguano tra le merci che servono solo a infliggere la pena di morte, la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, da un lato, e le merci che possono essere utilizzate anche (ma non esclusivamente) per questi fini. Di queste ultime merci si può autorizzare l'esportazione o l'importazione secondo criteri rigorosamente definiti. L'articolo 17 del regolamento UE rinvia agli Stati membri l'adozione delle misure sanzionatorie necessarie per garantire un'efficace e adeguata applicazione delle disposizioni del regolamento. Per inciso, l'Italia con il decreto legislativo n. 11 del 2007 ha già introdotto nel proprio ordinamento la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del Regolamento citato.
  Tornando ai principi e criteri direttivi specifici per la delega di cui all'articolo 6 del disegno di legge di delegazione europea, è previsto che il decreto delegato provveda una disciplina unitaria nella materia dei prodotti e delle merci di cui si è detto, al fine di assicurare la semplificazione e la coerenza logica, sistematica e lessicale della normativa. Il decreto delegato deve provvedere, altresì, alla razionalizzazione delle procedure di rilascio delle licenze di esportazione, con riduzione degli oneri a carico delle imprese e con previsione dell'utilizzo di strumenti autorizzativi semplificati. Il decreto delegato deve, poi, prevedere le procedure adottabili nel caso di divieto di esportazione, Pag. 89per motivi di sicurezza pubblica o di rispetto dei diritti dell'uomo, dei prodotti a duplice uso non elencati nel citato regolamento (CE) n. 428/2009. Inoltre, il decreto delegato deve individuare il regime sanzionatorio applicabile alle violazioni delle disposizioni che regolano il commercio dei prodotti di cui si parla (prodotti a duplice uso e merci che possono essere utilizzate per trattamenti inumani), nonché per le esportazioni di materiali proliferanti. Tali sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive e devono attenersi ai limiti di pena previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 96.
  Infine, il decreto delegato deve recare anche misure sanzionatorie effettive, proporzionate e dissuasive per le violazioni delle misure restrittive (embarghi commerciali) disposte dall'Unione europea ai sensi dell'articolo 215 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. È previsto che il Governo possa, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto delegato, con la stessa procedura prevista per quest'ultimo, adottare decreti correttivi o integrativi dello stesso decreto delegato.
  La relazione di accompagnamento fornisce alcuni elementi di chiarimento che non di desumono dall'articolo 6. In particolare, spiega che il Governo, oltre all'aggiornamento e all'omogeneizzazione dell'impianto sanzionatorio, intende innovare la materia attraverso i seguenti elementi: attento equilibrio tra il diritto a esportare merci e servizi, nel quale si realizza la più ampia libertà d'iniziativa economica privata, e considerazioni di politica estera e di sicurezza nazionale (il paradosso del dual use, è detto nella relazione, sta proprio nel fatto che è necessario preservare l'attività d'impresa in un ambiente il più sicuro possibile, ma spesso Paesi o destinatari confini terroristici possono creare problemi che occorre prevenire); approfondimento dei princìpi generali e degli aspetti operativi che regolano l'attività di controllo dello Stato, anche con la rivisitazione di strumenti normativi ad hoc (come ad esempio intermediazione e transito; applicazione della clausola catch all). La relazione fa cenno all'introduzione della fattispecie «licenza zero», che consente alle imprese di conoscere ufficialmente, prima di ogni esportazione, se si tratta di beni da sottoporre o no a controllo dello Stato; norme sul procedimento digitale. Il procedimento amministrativo sarà, a regime, basato solo sullo scambio di informazioni digitali per consentire alle imprese il minimo impatto burocratico possibile.
  Tutto ciò premesso, si riserva di presentare una proposta di parere favorevole.

  Francesco Saverio GAROFANI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.15.

COMITATO RISTRETTO

  Mercoledì 17 febbraio 2016.

Disposizioni in materia di rappresentanza militare.
C. 1963 Scanu, C. 1993 Duranti, C. 2097 D'Arienzo, C. 2591 Corda, C. 2609 Cirielli, C. 2679-novies Governo, C. 2748 Petrenga e C. 2776 Palmizio.

  Il Comitato si è riunito dalle 15.30 alle 16.10.

Pag. 90