CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 17 febbraio 2016
594.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (III e VIII)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

  Mercoledì 17 febbraio 2016. — Presidenza del presidente della VIII Commissione, Ermete REALACCI. – Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Vincenzo Amendola.

  La seduta comincia alle 14.05.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi in materia ambientale: a) Emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Doha l'8 dicembre 2012; b) Accordo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Islanda, dall'altra, per quanto concerne la partecipazione dell'Islanda all'adempimento congiunto degli impegni dell'Unione europea, dei suoi Stati membri e dell'Islanda per il secondo periodo di impegno del Protocollo di Kyoto della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Bruxelles il 1o aprile 2015; c) Protocollo relativo alla cooperazione in materia di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e, in caso di situazione critica, di lotta contro l'inquinamento del Mare Mediterraneo, fatto alla Valletta il 25 gennaio 2002; d) Decisione II/14 recante emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Sofia il 27 febbraio 2001; e) Decisione III/7 recante il secondo emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Pag. 8Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Cavtat il 1o-4 giugno 2004; f) Protocollo sulla valutazione ambientale strategica alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, fatto a Kiev il 21 maggio 2003.
C. 3512 Governo.
(Esame e rinvio).

  Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento in titolo.

  Bruno CENSORE (PD), relatore per la III Commissione, fa presente che il disegno di legge in esame autorizza la ratifica di alcuni rilevanti accordi in materia ambientale, sottoscritti dall'Italia dal 2001 al 2015. Prima di passare la parola alla collega Stella Bianchi, per i profili di competenza della VIII Commissione, richiama anzitutto la cornice internazionale all'interno della quale si collocano queste convenzioni multilaterali. Si tratta di accordi autonomi atti a creare un regime giuridico che regoli questioni ambientali di comune interesse per la comunità internazionale. Sin dal 1970 è stato adottato un numero crescente di accordi di questo genere, con un incremento registrato negli anni Novanta in risposta alla forte pressione politica verso l'applicazione di un approccio sostenibile all'uso delle risorse naturali limitate del nostro pianeta. Al fine di ottimizzare il sistema frammentato di trattati che col tempo sono sorti, il Programma per l'Ambiente dell'ONU (UNEP) è stato incaricato di facilitare il coordinamento e la partecipazione dei sistemi giuridici interni agli Stati. Sin dagli anni Novanta del secolo scorso, gli accordi multilaterali in materia ambientale sono stati redatti seguendo una forma standard tra loro comune: vi sono spesso sezioni chiamate «obiettivi» e «principi», le quali riflettono e riassumono le difficoltà incontrate in fase di negoziazione, mantenendo spesso una portata generica e vaga. Gli obblighi legali di carattere sostanziale sono in genere sanciti e specificati in strumenti sussidiari e separati, quali ad esempio i protocolli o gli allegati. Gli accordi multilaterali in materia ambientale generalmente creano una cornice di cooperazione e prevedono l'adozione di ulteriori e successivi strumenti normativi. La Conferenza delle Parti (COP) della Convenzione dell'ONU sui Cambiamenti Climatici (UNFCCC), per esempio, può adottare protocolli e allegati. Il risultato di queste operazioni è che gli accordi istituzionali e i processi decisionali sono formalmente portati avanti in sistemi separati (ad esempio la convenzione e i vari protocolli) e processi normativi autonomi contribuendo in un certo modo alla frammentazione del diritto internazionale dell'ambiente. In pratica, tuttavia, vi è anche forte tendenza ad armonizzare e consolidare i processi decisionali, come meetings o conferenze delle parti che fungono da punti di incontro tra le parti. I meetings o conferenze delle parti legate ad un determinato accordo, dopo che quest'ultimo è entrato in vigore, sono i principali meccanismi attraverso i quali il regime giuridico evolve. Essi consentono agli Stati di incontrarsi regolarmente al fine di discutere di questioni future, rivedere alcune previsioni normative e adottare le apposite decisioni. Allo stesso tempo, però, essi generano innumerevoli decisioni, la cui portata normativa resta dubbia e la cui implementazione dipende dalle azioni interne dei singoli Stati. Si potrebbe sostenere che gli accordi multilaterali in materia ambientale hanno contribuito più a fornire una guida che delle regole vincolanti in senso stretto.
  Il primo degli accordi in esame è l'Emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto approvato dalla 18a Conferenza delle Parti di Doha (COP18) nel 2012. L'emendamento istituisce un secondo periodo d'impegni (2013-2020), attraverso la modifica e l'integrazione dell'Allegato B del Protocollo medesimo, aggiunge il trifluoruro di azoto all'elenco di gas a effetto serra contemplati dal Protocollo ed agevola un rafforzamento unilaterale degli impegni delle singole Parti. Ad oggi l'emendamento è stato ratificato da sessanta Pag. 9Paesi ma, affinché entri in vigore, è necessario che venga ratificato da 144 Parti.
  Ricorda che il «secondo periodo di impegni» previsto dall'Emendamento riguarda circa il 14 per cento delle emissioni globali, dal momento che soltanto gli Stati membri dell'Unione, altri Paesi europei e l'Australia si sono impegnati in tal senso, mentre gli Stati Uniti, la Russia, il Canada, il Giappone e i Paesi in via di sviluppo non hanno assunto impegni. I Paesi che non hanno assunto impegni ai sensi del Protocollo di Kyoto ne hanno preso altri di natura volontaria fino al 2020 ai fini dell'azione per il clima.
  Per quanto attiene al periodo posteriore al 2020, segnala che un nuovo ambizioso accordo sul clima applicabile a tutti i Paesi è stato adottato nel corso della COP21 di Parigi, tenutasi nel dicembre 2015. Per l'Unione e i suoi Stati membri la ratifica dell'emendamento di Doha non comporta alcun nuovo impegno rispetto a quelli fissati nel pacchetto sul clima e sull'energia, ossia una riduzione del 20 per cento delle emissioni di gas-serra rispetto ai livelli del 1990.
  La normativa dell'Unione relativa all'attuazione tecnica dell'Emendamento di Doha è stata adottata nel maggio del 2014, con il Regolamento (UE) n. 662/2014, che ha modificato il Regolamento (UE) n. 525/2013 relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas-serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici a livello nazionale e dell'UE. Successivamente l'Unione ha provveduto alla ratifica del medesimo Emendamento con l'adozione della decisione 2015/1339 del Consiglio del 13 luglio 2015, concernente la conclusione, a nome dell'UE, dell'Emendamento di Doha del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e l'adempimento congiunto dei relativi impegni.
  Il disegno di legge provvede, altresì, ad autorizzare la ratifica dell'Accordo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Islanda, dall'altra, per quanto concerne la partecipazione dell'Islanda all'adempimento congiunto degli impegni dell'Unione europea, dei suoi Stati membri e dell'Islanda per il secondo periodo di impegno del Protocollo di Kyoto della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Bruxelles il 1o aprile 2015. L'Unione, gli Stati membri, la Croazia e l'Islanda, infatti, dopo l'adozione dell'Emendamento di Doha, hanno elaborato una dichiarazione congiunta nella quale hanno espresso la loro intenzione di rispettare congiuntamente gli impegni per il secondo periodo di riduzione.
  Il terzo accordo in esame è il Protocollo relativo alla cooperazione in materia di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e, in caso di situazione critica, di lotta contro l'inquinamento del Mare Mediterraneo, fatto alla Valletta il 25 gennaio 2002 ed in vigore a livello internazionale dal 17 marzo 2004, dopo l'avvenuto deposito del sesto strumento di ratifica, sostituisce il precedente Protocollo del 1976 (entrato in vigore a partire dal 12 febbraio 1978), estendendone il campo di applicazione alla prevenzione dell'inquinamento da navi. Il Protocollo rappresenta uno degli strumenti per l'applicazione della Convenzione di Barcellona per la protezione del Mar Mediterraneo dall'inquinamento, promossa dal Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP) e della quale fanno parte gli Stati rivieraschi della regione mediterranea. La Convenzione, ratificata dall'Italia ai sensi della legge 21 gennaio 1979, n. 30, è stata modificata in seguito all'emendamento della Conferenza dei Plenipotenziari delle Parti contraenti, tenutasi a Barcellona nel 1995, ampliando il suo ambito di applicazione geografica e comprendendo le acque marine interne del Mediterraneo e le aree costiere. L'Atto finale della Conferenza dei plenipotenziari sulla Convenzione per la protezione del Mar Mediterraneo dall'inquinamento, con relativi Protocolli, tenutasi a Barcellona il 9 e 10 giugno 1995, è stato ratificato e reso esecutivo in Italia con la legge 27 maggio 1999, n. 175. Il nuovo Protocollo attribuisce particolare Pag. 10attenzione alla prevenzione dell'inquinamento da navi e alla cooperazione regionale, allo scopo di diminuire la frequenza e l'impatto dell'inquinamento sull'ambiente marino attraverso attività di sorveglianza (articolo 5), cooperazione nelle operazioni di recupero (articolo 6), divulgazione e scambio delle informazioni (articolo 7), nonché comunicazione delle informazioni e notifiche sugli episodi di inquinamento (articolo 8). L'articolo 11 disciplina le misure di emergenza a bordo delle navi, sugli impianti offshore e nei porti, mentre gli articoli 12 e 13 riguardano rispettivamente l'assistenza per fare fronte ad un episodio di inquinamento e il rimborso dei relativi costi. Nell'analisi tecnico-normativa allegata al disegno di legge in esame viene sottolineato che 125 milioni di tonnellate di idrocarburi (circa il 10 per cento degli idrocarburi mondiali) vengono movimentati ogni anno nei porti italiani.
  Il disegno di legge reca inoltre la ratifica e l'esecuzione dei due emendamenti alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991. La Convenzione di Espoo della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero è stata firmata dalla Comunità europea e dagli Stati membri il 26 febbraio 1991: l'Italia ha ratificato la Convenzione – che è in vigore internazionale dal mese di settembre del 1997 – con la legge n. 640 del 1994. Nel 2001 la seconda riunione delle Parti (tenutasi a Sofia) ha approvato un emendamento alla Convenzione che estende la definizione del termine «pubblico», precisando che il pubblico autorizzato a partecipare alle procedure previste dalla Convenzione include la società civile, in particolare le organizzazioni non governative, e apre la Convenzione all'adesione di Paesi che non sono membri dell'UNECE. Successivamente, nel 2004 a Cavtat, in Croazia, la terza riunione delle Parti ha approvato un secondo emendamento alla Convenzione, che permette alle Parti coinvolte di partecipare alla delimitazione dell'ambito della valutazione e aggiorna l'elenco di attività. Gli emendamenti citati, ad oggi, sono stati ratificati rispettivamente da 25 Stati (oltre alla UE), e da 24 Stati più l'Unione europea – gli emendamenti approvati a Cavtat non sono tuttavia ancora entrati in vigore a livello internazionale.
  Sottolinea che le pertinenti disposizioni europee in materia di impatto ambientale, contenute nella direttiva 2011/92/UE, sono già in linea con tali emendamenti alla Convenzione. Le corrispondenti disposizioni nazionali di recepimento sono contenute nella parte seconda del decreto legislativo n.  152 del 2006 (cosiddetto Codice dell'ambiente).
  Per quanto attiene all'ultimo degli accordi in esame, il Protocollo sulla valutazione ambientale strategica alla Convenzione ONU/CEE sulla valutazione d'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero (cosiddetto Protocollo VAS), firmato a Kiev nel 2003, esso persegue una serie di obiettivi:
   a) garantire che nella preparazione di piani e programmi si tenga conto pienamente delle considerazioni ambientali e sanitarie;
   b) contribuire alla considerazione delle questioni ambientali e sanitarie nell'elaborazione programmatica e legislativa;
   c) istituire procedure chiare, trasparenti ed efficaci per la valutazione ambientale strategica;
   d) prevedere la partecipazione del pubblico alla valutazione ambientale strategica;
   e) integrare in tal modo le questioni ambientali e sanitarie nelle misure e negli strumenti a favore dello sviluppo sostenibile.

  Auspica, infine, una rapida conclusione dell’iter di approvazione del disegno di legge in esame, a riprova dell'interesse e della consapevolezza maturati in questo Parlamento di fronte alle grandi sfide ambientali divenute sempre più globalizzate.

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  Stella BIANCHI (PD), relatrice per la VIII Commissione, nel passare, quindi, all'illustrazione più dettagliata delle disposizioni di competenza dell'VIII Commissione, segnala che il Capo II, che comprende gli articoli da 4 a 6, fissa le norme di adeguamento all'Emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto. In particolare, tali articoli dettano disposizioni volte a dare attuazione alle norme del Regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici a livello nazionale e dell'Unione europea e che abroga la decisione n. 280/2004/CE. Ricorda che con la decisione n. 280/2004/CE relativa ad un meccanismo per monitorare le emissioni di gas-serra nella Comunità europea e per attuare il Protocollo di Kyoto, è stato istituito un quadro per monitorare le emissioni citate, valutare i progressi realizzati nell'adempimento degli impegni assunti riguardo a tali emissioni e attuare gli obblighi di monitoraggio e comunicazione previsti dalla Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici («convenzione UNFCCC») e dal Protocollo di Kyoto nell'Unione. Al fine di tenere in considerazione gli sviluppi internazionali relativi alla convenzione UNFCCC e al protocollo di Kyoto e al fine di dare applicazione ai nuovi obblighi di monitoraggio e comunicazione previsti dal diritto dell'UE, tale decisione è stata sostituita dal regolamento (UE) n. 525/2013.
  L'articolo 4 del disegno di legge consente di attuare in ambito nazionale le disposizioni dettate dall'articolo 4 del regolamento (UE) n. 525/2013, che prevede che ogni Stato membro elabori la propria strategia di sviluppo a basse emissioni di carbonio. Tale articolo, senza entrare nei contenuti della Strategia, già disciplinati dal Regolamento, direttamente applicabile nell'ordinamento nazionale, si limita a prevedere l'attribuzione al CIPE della competenza per l'adozione della Strategia medesima. Viene infatti previsto che tale adozione sia effettuata dal CIPE su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con gli altri Ministri interessati. Nella relazione illustrativa viene sottolineato che tale nuova strategia includerà quanto previsto dal Piano di azione nazionale per la riduzione dei livelli di emissione dei gas serra e l'aumento del loro assorbimento, approvato con delibera CIPE n. 123/2002 del 19 dicembre 2002, poi aggiornato con la delibera CIPE 8 marzo 2013, n. 17. Successivamente, nell'Allegato III al DEF 2015 (cosiddetto allegato Kyoto) sono state indicate le azioni considerate dal Governo come necessarie e prioritarie per garantire una riduzione delle emissioni compatibile con gli obiettivi della cosiddetta decisione effort sharing, che hanno ripreso e aggiornato quelle definite nella delibera CIPE n. 17/2013.
  L'articolo 5 consente di attuare le disposizioni dell'articolo 12 del regolamento (UE) n. 525/2013, istitutivo del Sistema nazionale in materia di politiche e misure e di proiezioni. L'articolo in esame, non entrando nei contenuti del Sistema, già disciplinati dal Regolamento, si limita a prevederne l'istituzione (comma 1), affidando all'ISPRA (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale) il ruolo di responsabile della realizzazione e dell'aggiornamento del Sistema, nonché della gestione e dell'archiviazione delle relative informazioni, acquisite anche in collaborazione con i Ministeri interessati (comma 2).
  L'articolo 6, comma 1, affida al Ministero dell'ambiente il compito di provvedere alla raccolta e alla comunicazione delle informazioni concernenti le emissioni di gas-serra e delle altre informazioni in materia di cambiamenti climatici.
  Infine, il comma 2 del citato articolo demanda ad apposito decreto del Ministro dell'ambiente, che dovrà essere emanato entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sentiti i Ministri interessati, la definizione delle modalità e dei tempi relativi alla raccolta delle informazioni di cui al comma 1 del medesimo articolo 6 e di quelle acquisite dall'ISPRA, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, anche in Pag. 12collaborazione con i Ministeri interessati, per la realizzazione e l'aggiornamento del Sistema nazionale in materia di politiche e misure e di proiezioni.
  Il Capo III (artt. 7-8) contiene disposizioni finanziarie e finali. In particolare, l'articolo 7 reca la copertura finanziaria degli oneri connessi all'attuazione degli accordi autorizzati alla ratifica dall'articolo. 1: detti oneri riguardano, in base al comma 1, solo due degli accordi, e in particolare l'Emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto – complessivamente 545.491 euro annui a decorrere dal 2015 – e il Protocollo di Kiev del 2003 sulla valutazione ambientale strategica – 3.560 euro per il 2015 e 1.780 euro a decorrere dal 2016, tutti per spese di missione. A tali oneri si fa fronte con corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il 2015, con parziale utilizzazione dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
  In base al comma 2, all'attuazione dei restanti accordi oggetto del disegno di legge in esame si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, non comportando i medesimi accordi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
  Il comma 3 stabilisce che il Ministro dell'ambiente provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 1 del presente articolo, in base all'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (legge di contabilità e finanza pubblica). In caso di scostamenti rispetto alle previsioni, il Ministro dell'economia e delle finanze procede alla corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della medesima legge n. 196 del 2009, nel Programma «Sviluppo sostenibile, rapporti e attività internazionali» in riferimento all'emendamento di Doha e all'Accordo UE-Islanda, e nel Programma «Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino» per ciò che concerne il Protocollo di Kiev del 2003, comunque nell'ambito della Missione «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente» dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Per l'anno in cui si verifica, lo scostamento sarà ridotto per pari importo il limite del 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 posto alle spese per missioni delle Pubbliche amministrazioni dal decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010. Sulle cause degli scostamenti e l'attuazione delle misure previste nel comma 3 il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo con apposita relazione alle Camere (comma 4).
  L'articolo 8 dispone l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
  Dopo aver evidenziato come solo l'Italia e la Polonia non abbiano ancora provveduto alla ratifica dell'Emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto, sottolinea l'importanza degli accordi in materia ambientale in esame, evidenziando, in particolare, l'impegno del nostro Paese al fine di predisporre le necessarie innovazioni per raggiungere gli obiettivi previsti nel cosiddetto «pacchetto clima energia». Nel sottolineare, altresì, la necessità di dotare l'ISPRA di risorse adeguate alla sua funzione di responsabile della realizzazione e dell'aggiornamento del Sistema nazionale in materia di politiche e misure e di proiezioni, auspica, inoltre, una riflessione sulla definizione di elementi più incisivi del processo di trasformazione del sistema economico, al fine di elaborare una efficace strategia per basse emissioni di carbonio, anche a seguito della recente Conferenza sul clima tenutasi a Parigi nel dicembre 2015.

  Mirko BUSTO (M5S), nel lamentare il ritardo nella ratifica di accordi internazionali, auspica che, in tempi rapidissimi, fa notare come debba considerarsi ormai superata anche una strategia per basse emissioni di carbonio, considerato che il Pag. 13processo da avviare dovrebbe essere un processo di decarbonizzazione, anche mediante la predisposizione di modelli alternativi, superando, in tal modo, le evidenti criticità dell'attuale sistema economico.

  Ermete REALACCI, presidente, nel ricordare le importanti misure contenute nel provvedimento cosiddetto «Collegato ambientale» in particolare sulla responsabilità dei carichi trasportati dalle navi, invita i relatori a valutare l'opportunità di inserire all'interno della Relazione sul rispetto degli impegni di Kyoto, contenuta nell'allegato al Documento di economia e finanza per il 2015, le informazioni concernenti le emissioni di gas-serra e le altre informazioni in materia di cambiamenti climatici previste dal provvedimento in esame.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.30.