CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 16 febbraio 2016
593.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Martedì 16 febbraio 2016. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

  La seduta comincia alle 12.45.

Norme in materia di conflitti di interessi dei titolari delle cariche di Governo. Delega al Governo per l'emanazione di norme in materia di conflitti di interessi di amministratori locali, dei presidenti delle regioni e dei membri delle giunte regionali.
Testo unificato C. 275 Bressa e abb.

(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione – Nulla osta).

  La Commissione inizia l'esame del testo unificato in oggetto.

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  Tea ALBINI (PD), relatrice, osserva preliminarmente che il provvedimento in esame investe in misura non rilevante le competenze della XIV Commissione.
  Ricorda quindi che le proposte di legge A.C. 275-A/R e abbinate intervengono a ridisciplinare la risoluzione dei conflitti di interesse, sostituendo la vigente normativa recata dalla legge 2 luglio 2004, n. 165, che detta i principi generali di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione.
  Ricorda altresì che la Commissione Affari costituzionali aveva adottato un testo sul quale si è avviata la discussione in Assemblea; nella seduta dell'11 dicembre 2014, il provvedimento è stato rinviato in Commissione, a seguito del parere contrario espresso dalla Commissione Bilancio. Lo scorso 22 dicembre 2015, a seguito del rinvio, la Commissione Affari costituzionali ha elaborato un nuovo testo unificato, approvato come testo base per il seguito dell'esame in sede referente, che procede ad illustrare brevemente.
  Il testo unificato adottato come testo base dalla Commissione Affari costituzionali si articola in cinque capi relativi, rispettivamente, a:
   le disposizioni carattere generale (articoli 1-3);
   le situazioni di conflitto di interessi (articoli 4 -11);
   le cause di ineleggibilità per i parlamentari e per i consiglieri regionali (articoli 12 e 13);
   l'integrazione delle competenze dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (articolo 14);
   le disposizioni finali (articoli 15 e 16).

  I destinatari della nuova disciplina normativa – che sono tenuti ad operare esclusivamente per la cura degli interessi pubblici a loro affidati – sono i titolari di cariche politiche, individuati nei: titolari di cariche di governo nazionali (il Presidente del Consiglio dei ministri, i vicepresidenti del Consiglio dei ministri, i ministri, i vice ministri, i sottosegretari di Stato e i commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400); titolari di cariche di governo regionali (i Presidenti delle regioni e delle province autonome ed i componenti della giunte regionali e delle province autonome); membri del Parlamento; consiglieri regionali (articoli 1 e 2).
  La competenza per l'attuazione delle nuove disposizioni è attribuita all'Autorità garante della concorrenza e del mercato (Antitrust), la cui composizione muta da cinque a tre membri, per i quali è ridefinita anche la modalità di elezione (due eletti dalla Camera, uno dal Senato, i quali procedono poi all'elezione del presidente alla prima riunione). La giurisdizione relativa agli atti e alle sanzioni adottati dall'Autorità è posta in capo al giudice ordinario (articoli 3, 14 e 15).
  Le disposizioni in tema di conflitto di interessi sono contenute nel Capo II. Sussiste conflitto di interessi in tutti i casi in cui il titolare di una carica di governo sia titolare di un interesse economico privato tale da condizionare l'esercizio delle funzioni pubbliche ad esso attribuite o da alterare le regole di mercato relative alla libera concorrenza (articolo 4).
  Rispetto alla disciplina vigente, il testo conferma obblighi di dichiarazione dei casi dei conflitti di interesse, prevedendo tuttavia un elenco tassativo di situazioni e di dati patrimoniali da dichiarare, nel rispetto di un timing più serrato rispetto a quello attuale e con sanzioni precise. Inoltre, viene esteso il novero dei soggetti obbligati: coniuge, parenti ed affini entro il secondo grado, conviventi non a scopo domestico (articolo 5).
  È altresì individuato un sistema di incompatibilità più stringente rispetto alla normativa vigente, accertate dall'Autorità, cui segue un obbligo di opzione da parte del titolare della carica di governo, ferma restando l'aspettativa nel caso di impieghi pubblici o privati e la sospensione dagli albi e dagli elenchi professionali per la durata della carica. Nel caso di mancata opzione si intende che il soggetto abbia optato per la posizione incompatibile con Pag. 175la carica di governo e, dalla notizia pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, gli atti compiuti sono nulli (articolo 6).
  Il testo prescrive l'obbligo di astensione a seguito delle valutazioni svolte dall'Autorità, che si esprime anche su richiesta dell'interessato qualora dubiti della sussistenza di tale obbligo. L'obbligo di astensione è stabilito anche a prescindere dalle valutazioni dell'Autorità nel caso in cui sia titolare di un interesse economico privato tale da condizionare l'esercizio delle funzioni pubbliche ad esso attribuite o da alterare le regole di mercato relative alla libera concorrenza. Nei casi di violazione di tali obblighi il testo prescrive una sanzione pecuniaria commisurata al vantaggio ottenuto oltre che la nullità del voto espresso e l'annullabilità o revocabilità degli atti cui ha preso parte (articolo 7).
  Una volta esaminate le dichiarazioni del titolare e degli altri soggetti indicati dalla legge l'Autorità procede – in base alle previsioni relative al conflitto di interesse patrimoniale – qualora il titolare della carica di governo nazionale possieda, anche per interposta persona o tramite società fiduciarie, partecipazioni rilevanti in determinati settori o quando, per la concentrazione degli interessi patrimoniali e finanziari del titolare della carica di governo nazionale nel medesimo settore di mercato, si rilevi che essi siano tali da condizionare l'esercizio delle funzioni pubbliche ad esso attribuite o da alterare le regole di mercato relative alla libera concorrenza. In tali casi dunque l'Autorità, sentite, se del caso, le competenti autorità di settore, sottopone al titolare della carica di governo nazionale, entro 30 giorni dal ricevimento delle dichiarazioni una proposta di applicazione delle misure tipiche per la prevenzione del conflitto: contratto di gestione fiduciaria; vendita dei beni e delle attività patrimoniali rilevanti (articolo 8).
  Con la finalità di prevenire i conflitti di interessi, dunque, l'Autorità può disporre che i beni e le attività patrimoniali rilevanti siano affidati, entro il termine da essa stabilito, a una gestione fiduciaria che ha luogo con la sottoscrizione di un contratto di gestione con un gestore, scelto dall'Autorità, tra banche, società di gestione del risparmio e società di intermediazione mobiliare; il mandato al gestore comprende il potere di alienazione dei beni immobiliari e mobiliari affidati in gestione. Durante la gestione il gestore non può in alcun modo comunicare al titolare della carica di governo, neanche per interposta persona, la natura e l'entità dei singoli investimenti e disinvestimenti, né consultarlo in ordine alla gestione, pena una sanzione amministrativa pecuniaria comminata dall'Autorità, che vigila sull'osservanza sull'effettiva separazione della gestione e sulle prescrizioni della legge (articolo 9).
  Quanto al regime fiscale, si prevede che alle plusvalenze realizzate attraverso operazioni di dismissione di valori mobiliari eseguite in ottemperanza alle disposizioni della proposta medesima si applichino le aliquote di imposta relative alle partecipazioni non qualificate detenute da persone fisiche; si garantisce inoltre la neutralità fiscale delle operazioni di trasferimento di beni in gestione fiduciaria, disponendo altresì l'esenzione totale da imposte per gli atti e i contratti stipulati ai fini del trasferimento dei beni alla gestione fiduciaria e della successiva restituzione all'interessato (articolo 10).
  Le regioni e province autonome sono tenute ad adeguarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge (articolo 11).
  Per quanto riguarda i titolari di cariche elettive (parlamentari e consiglieri regionali), il Capo III detta nuove disposizioni in materia di ineleggibilità, apportando modifiche al Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati (decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361) e alla legge n. 165 del 2004, demandando alle regioni la previsione di una causa di ineleggibilità per coloro che abbiano la titolarità o comunque il controllo, anche in via indiretta, nei confronti di un'impresa che svolge esclusivamente o prevalentemente la propria attività in regime di Pag. 176autorizzazione o di concessione rilasciata dallo Stato, di notevole entità economica (articolo 13).
  Per quanto riguarda i membri del Parlamento, l'ineleggibilità viene riferita a coloro che, in alternativa risultino vincolati con lo Stato – in proprio o in qualità di rappresentanti – per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di notevole entità economica (articolo 10, primo comma, n. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come modificato); abbiano nei confronti di un'impresa che svolge esclusivamente o prevalentemente la propria attività in regime di autorizzazione o di concessione rilasciata dallo Stato di notevole entità economica: la titolarità o il controllo; l'esercizio di un'influenza dominante; la possibilità di disporne in tutto o in parte, direttamente o indirettamente; la possibilità di determinarne gli indirizzi, ivi compresa la possibilità offerta dalle partecipazioni azionarie indirette. Restano ferme le altre cause di ineleggibilità riferite ai rappresentanti, amministratori e dirigenti di società ed imprese volte al profitto di privati e sussidiate dallo Stato con sovvenzioni continuative o con garanzia di assegnazioni o di interessi quando questi sussidi non siano concessi in forza di una legge. È confermata invece l'esclusione dall'ineleggibilità per i dirigenti di cooperative e di consorzi di cooperative iscritte nei registri di prefettura. Il testo prevede infine che le cause di ineleggibilità non si applicano: agli amministratori delle imprese che siano cessati dalla carica almeno 180 giorni prima della fine della legislatura precedente ovvero entro i 7 giorni successivi alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto che anticipa lo scioglimento delle Camere di almeno centoventi giorni; ai proprietari, agli azionisti di maggioranza o ai detentori di un pacchetto azionario di controllo, sia direttamente sia per interposta persona, che, nei termini anzidetti (180 giorni prima della fine della legislatura o i 7 successivi in caso di scioglimento anticipato della legislatura), perfezionino la cessione della proprietà o del pacchetto azionario di controllo ovvero si adeguino alle prescrizioni dai medesimi richieste all'Autorità. È altresì previsto il divieto di cessione al coniuge o ai parenti e agli affini entro il secondo grado, a società collegata o a persona interposta allo scopo di eludere l'applicazione della disciplina in questione ovvero a società o ad altro ente comunque costituito o utilizzato a tale fine, in Italia o all'estero. Una norma finale riguarda infine coloro che intendono candidarsi, stabilendo che essi, anche prima del decreto di convocazione dei comizi elettorali, possono accedere alla procedura prevista nel caso di conflitto di interessi patrimoniale e in relazione alle misure tipiche per la prevenzione dei conflitti (contratto di gestione fiduciaria; vendita); nel caso in cui l'Autorità non si pronunci entro il termine di 180 giorni prima della fine della legislatura o nei 7 successivi in caso di scioglimento anticipato della legislatura è consentito il deposito della candidatura alle condizioni prescritte dalla legge e la pronuncia dell'Autorità è trasmessa, in caso di elezione, alla Giunta della Camera competente sulla verifica dei poteri (articolo 12).
  Infine, viene contestualmente abrogata la vigente disciplina di cui alla legge n. 215 del 2004, ad eccezione degli articoli 7 e 9 limitatamente al contingente di personale dell'Autorità Garante per la concorrenza e il mercato (articolo 16).
  Alla luce dell'illustrazione svolta formula una proposta di nulla osta.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva un parere nella forma del nulla osta.

Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo, agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale.
Nuovo testo C. 3119 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla XIII Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  La Commissione prosegue l'esame del nuovo testo in oggetto, rinviato l'11 febbraio 2016.

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  Marina BERLINGHIERI (PD), relatrice, illustra i contenuti della proposta di parere favorevole con osservazioni, che si accinge a formulare.

  Michele BORDO, presidente, riterrebbe opportuno apportare alcune modifiche alla formulazione delle osservazioni, al fine di renderle maggiormente coerenti. Anziché invitare la Commissione di merito a valutare l'opportunità di intervenire, riterrebbe preferibile sottolineare l'utilità e la necessità che la Commissione di merito valuti ed approfondisca i rilievi avanzati.

  Marina BERLINGHIERI (PD), relatrice, condivide la proposta avanzata dal Presidente e formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 1).

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni formulata dalla relatrice.

Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione del sostegno pubblico all'editoria.
Nuovo testo C. 3317 Coscia e C. 3345 Pannarale.

(Parere alla VII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del nuovo testo in oggetto.

  Gea SCHIRÒ (PD), relatrice, evidenzia che il provvedimento in esame è volto ad istituire un Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, nonché a delegare il Governo a provvedere alla ridefinizione del sostegno pubblico all'editoria.
  L'articolo 1, comma 1, istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione.
  In particolare, il Fondo è finalizzato:
   ad assicurare l'attuazione dei principi costituzionali in materia di libertà e di pluralismo dell'informazione;
   ad incentivare l'innovazione dell'offerta informativa e dei processi di distribuzione e di vendita;
   ad incentivare la capacità delle imprese di investire e di acquisire posizioni di mercato sostenibili nel tempo;
   ad incentivare lo sviluppo di nuove imprese editoriali anche nel settore dell'informazione digitale.

  Il comma 2 dispone che al Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione affluiscono annualmente le risorse statali destinate alle diverse forme di sostegno dell'editoria quotidiana e periodica anche digitale, comprese le risorse del Fondo straordinario istituito dall'articolo 1, comma 261, della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014), nonché quelle destinate al sostegno dell'editoria radiofonica e televisiva in ambito locale.
  Si stabilisce inoltre che al Fondo affluisce annualmente una quota, fino ad un massimo di 100 milioni di euro annui, delle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione (ex articolo 1, comma 160, della legge 28 dicembre 2015, n. 208) nonché le somme versate a titolo di sanzioni amministrative comminate dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (ex articolo 51 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177).
  Il comma 3 dispone che il Fondo è ripartito annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del sottosegretario appositamente delegato.
  L'articolo 2 – con la finalità esplicita di «garantire maggiori coerenza ed efficacia al sostegno pubblico all'editoria» – delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi volti alla ridefinizione della disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici, la previsione di misure per il sostegno agli investimenti delle imprese editoriali, l'innovazione del sistema distributivo, il finanziamento di progetti innovativi nel campo dell'editoria presentati da imprese di nuova costituzione, nonché misure Pag. 178a sostegno di processi di ristrutturazione e di riorganizzazione delle imprese editoriali già costituite.
  Nell'esercizio della delega, il Governo è chiamato ad attenersi a diversi seguenti princìpi e criteri direttivi.
  Con riferimento ai destinatari dei contributi, si stabilisce una parziale ridefinizione della platea dei beneficiari ammettendo al finanziamento, oltre alle imprese editrici che esercitano come unica l'attività informativa autonoma e indipendente, costituite come cooperative giornalistiche, anche gli enti senza fini di lucro e, per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della legge, le imprese editrici di quotidiani e periodici la maggioranza del cui capitale è detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali non aventi fini di lucro.
  Si prevede altresì il mantenimento del finanziamento delle imprese editrici di quotidiani e periodici espressione delle minoranze linguistiche, secondo la disciplina vigente; delle imprese editrici di pubblicazioni per non vedenti e ipovedenti; delle associazioni di consumatori e di quotidiani e di periodici italiani in lingua italiana diffusi prevalentemente all'estero. Sono invece esclusi dal finanziamento gli organi di informazione dei partiti, dei movimenti politici e sindacali, dei periodici specialistici a carattere tecnico, aziendale, professionale o scientifico.
  Quanto ai requisiti per accedere ai contributi, si stabilisce:
   la riduzione a due anni dell'anzianità di costituzione dell'impresa editoriale e di edizione della testata;
   il regolare adempimento degli obblighi derivanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
   l'edizione in formato digitale dinamico e multimediale della testata per la quale si richiede il contributo, anche eventualmente in parallelo con l'edizione in formato cartaceo;
   l'obbligo per l'impresa di dare evidenza nell'edizione dell'ottenimento del contributo.

  Con riferimento quindi ai criteri di calcolo del contributo, viene espressamente previsto il superamento della distinzione tra testata nazionale e testata locale, graduando il contributo in funzione del numero di copie annue vendute (prevedendo più scaglioni cui corrispondono quote diversificate di rimborso) e, per le testate on line, del numero effettivo di utenti unici raggiunti. Si prevedono inoltre forme di valorizzazione delle voci di costo legate alla trasformazione digitale dell'offerta e del modello imprenditoriale, nonché criteri premiali per l'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori di età inferiore ai 35 anni e per azioni di formazione e aggiornamento del personale. Viene quindi fissata una previsione di limiti massimi al contributo liquidabile, in relazione all'incidenza percentuale del contributo sul totale dei ricavi dell'impresa nella misura massima del 50 per cento. In tale quadro saranno inoltre incentivati gli investimenti in innovazione digitale dinamica e multimediale, e i progetti innovativi presentati da imprese editoriali di nuova costituzione.
  Specifici criteri direttivi sono dedicati alla rete di vendita.
  Si prevede innanzitutto l'accompagnamento del processo in atto di progressiva liberalizzazione della vendita di prodotti editoriali, favorendo l'adeguamento della rete alle mutate condizioni, assicurando agli operatori parità di condizioni e garantendo il pluralismo delle testate presenti in tutti i punti vendita. Si prevede inoltre la promozione, di concerto con le regioni, di un regime di piena liberalizzazione degli orari di apertura dei punti di vendita, nonché la promozione di sinergie strategiche tra i punti di vendita, al fine di creare le condizioni per lo sviluppo di nuove formule imprenditoriali e commerciali, anche mediante l'informatizzazione delle strutture.
  Saranno quindi adottate iniziative volte a promuovere la lettura dei quotidiani on Pag. 179line nelle scuole di ogni ordine e grado mediante la previsione di agevolazioni e di accordi con gli editori, e saranno definite forme di incentivazione fiscale degli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani e periodici, riconoscendo un particolare beneficio agli inserzionisti di micro, piccola o media dimensione e alle start up innovative.
  Il medesimo articolo 2, ai commi 4 e 5, reca quindi disposizioni relative all'accesso ai prepensionamenti per i giornalisti, al fine di rendere più uniforme la normativa generale in materia e di razionalizzare la composizione e le attribuzioni del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti.
  In tale ambito il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto la ridefinizione della disciplina dei requisiti e dei criteri per il ricorso ai trattamenti di pensione di vecchiaia anticipata di cui all'articolo 37, comma 1, lettera b), della legge 5 agosto 1981, n. 416, e la revisione della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti.
  I princìpi e criteri direttivi cui dovrà attenersi il Governo sono:
   la ridefinizione, nella direzione di un allineamento con la disciplina generale, dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per l'accesso ai trattamenti di pensione di vecchiaia anticipata;
   la razionalizzazione delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti con riferimento al rapporto con i consigli regionali dell'ordine, particolarmente nelle materie del procedimento disciplinare e della formazione, e la riduzione del numero dei componenti (dagli attuali 156 ad un massimo di 36 consiglieri).

  Si prevede infine che gli schemi dei decreti legislativi di cui al presente articolo siano trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi siano espressi, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.
  L'articolo 3 reca disposizioni dirette per il riordino dei contributi alle imprese editrici.
  La disposizione modifica l'articolo 2 del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63 (recante disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale), al fine di modificare gli attuali criteri di calcolo e di liquidazione dei contributi.
  Si prevede innanzitutto che il contributo – anziché essere parametrato a quello erogato nell'anno 2010 – non possa comunque superare il 50 per cento dell'ammontare complessivo dei ricavi dell'impresa editrice, riferiti alla testata per cui si chiede il contributo, al netto del contributo medesimo. Si stabilisce inoltre (inserendo il nuovo comma 7-bis) che il contributo sia erogato in due rate annuali. Tali disposizioni si applicano a decorrere dai contributi relativi all'anno 2016.
  Vengono altresì specificate le modalità di presentazione delle domande per l'ammissione al sostegno pubblico all'editoria.
  L'articolo 4 reca nuove disposizioni per la vendita dei giornali, stabilendo che a decorrere dal 1 gennaio 2016, i punti di vendita esclusivi assicurano la parità di trattamento nella vendita delle pubblicazioni regolari in occasione della loro prima immissione nel mercato.
  L'articolo 5 reca infine le abrogazioni e modifiche testuali conseguenti alle disposizioni recate.

  Roberto OCCHIUTO (FI-PdL) ringrazia la relatrice per l'esauriente illustrazione svolta; rileva tuttavia come nella sua relazione abbia fatto un mero accenno alle disposizioni di cui all'articolo 5. Con tale articolo vengono abrogate alcune disposizioni contenute nella Legge di stabilità per il 2016, di recentissima approvazione, che destinavano risorse alle emittenti radiofoniche e televisive in ambito locale. È trascorso appena un mese da quando il Governo dichiarava la necessità di garantire Pag. 180il pluralismo dell'informazione, e già si provvede a destinare altrove le risorse a tale scopo accantonate, in favore di generici interventi di sostegno all'editoria. Chiede chiarimenti alla relatrice sul punto.

  Sergio BATTELLI (M5S) manifesta la contrarietà del suo gruppo sul provvedimento in esame. Appare innanzitutto contraddittorio il ricorso allo strumento della delega in un testo di legge volto proprio a superare la disciplina in precedenza introdotta dal Governo. Ritiene inoltre assai discutibile la destinazione di parte delle entrate derivanti dalla riscossione del canone televisivo al nuovo Fondo istituito presso la Presidenza del Consiglio. Si dichiara, più in generale, contrario alle forme di finanziamento pubblico all'editoria.

  Michele BORDO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.20.

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 16 febbraio 2016. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

  La seduta comincia alle 13.20.

Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2014/91/UE, recante modifica della direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), per quanto riguarda le funzioni di depositario, le politiche retributive e le sanzioni, e di attuazione, limitatamente ad alcune disposizioni sanzionatorie, della direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica le direttive 2002/92/CE e 2011/61/UE.
Atto n. 255.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta dell'11 febbraio 2016.

  Michele BORDO, presidente, invita i colleghi ad intervenire. Non essendovi interventi, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/17/UE in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali nonché modifiche e integrazioni del titolo VI-bis del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, sulla disciplina degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi e del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141.
Atto n. 256.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta dell'11 febbraio 2016.

  Tea ALBINI (PD), relatrice, formula una proposta di parere favorevole, che illustra (vedi allegato 2).

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/62/UE sulla protezione mediante il diritto penale dell'euro e di altre monete contro la falsificazione e che sostituisce la decisione quadro 2000/383/GAI.
Atto n. 257.

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Marco BERGONZI (PD), relatore, ricorda che lo schema di decreto legislativo Pag. 181in esame attua nel nostro ordinamento la Direttiva 2014/62/UE, sulla protezione mediante il diritto penale dell'euro, come richiesto dalla legge di delegazione europea 2014 (legge n. 114 del 2015).
  La direttiva 2014/62/UE, del 15 maggio 2014, che riprende e integra la decisione quadro 2000/383/GAI (attuata in Italia con il decreto-legge n. 350 del 2001), stabilisce norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in materia di falsificazione dell'euro e di altre valute; introduce quindi disposizioni uniformi relative alla lotta alla falsificazione, migliorando le attività investigative ed assicurando una miglior cooperazione giudiziaria e di polizia nell'Unione europea. Nel preambolo della Direttiva si legge infatti che, dalla sua introduzione nel 2002, la contraffazione dell'euro ha provocato danni finanziari per almeno 500 milioni di euro, imputabili prevalentemente all'attività di gruppi della criminalità organizzata che operano nel settore della falsificazione monetaria.
  Quanto al profilo della definizione dei reati e delle relative pene per la falsificazione delle monete:
   l'articolo 3 della direttiva individua le condotte che gli Stati dovranno qualificare come reati;
   l'articolo 4 invita gli Stati a punire anche l'induzione, il favoreggiamento e il concorso in relazione alle suddette condotte, così come il tentativo, limitatamente ad alcune di tali condotte;
   l'articolo 5 stabilisce i requisiti minimi delle pene da applicare, che dovranno garantire di essere effettive, proporzionate e dissuasive.

  Ricorda in proposito che l'ordinamento italiano già qualifica come illecito penale la falsificazione di monete, prevedendo pene edittali già aderenti alle indicazioni dell'Unione europea. Anche la perseguibilità dell'induzione, del favoreggiamento, del concorso e del tentativo – come richiesto dall'articolo 4 della Direttiva – sono già assicurate nell'ordinamento nazionale attraverso l'applicazione di istituti generali del codice penale.
  La direttiva contiene poi due disposizioni sulla responsabilità delle persone giuridiche (articoli 6 e 7), prevedendo sanzioni di natura interdittiva, di vigilanza o liquidazione giudiziaria, di esclusione dal godimento di contributi o sovvenzioni pubblici nonché di chiusura temporanea o permanente dei locali usati per commettere i reati.
  In merito, il decreto legislativo n. 231 del 2001, sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche derivante dalla commissione di reati, già prevede sanzioni pecuniarie e interdittive a carico dell'ente a seguito della commissione dei delitti di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (articolo 25-bis).
  La direttiva richiede inoltre agli Stati membri di affermare la propria competenza giurisdizionale sui reati di falsificazione delle monete e di predisporre «efficaci strumenti di indagine, come quelli usati per le indagini riguardanti la criminalità organizzata o altre forme gravi di criminalità» (articolo 9). Gli Stati devono inoltre assicurare che durante il procedimento penale sia consentito senza indugio, da parte del centro nazionale di analisi e del centro nazionale di analisi delle monete metalliche, l'esame di banconote e monete metalliche in euro di cui si sospetta la falsificazione ai fini dell'analisi e dell'individuazione e rinvenimento degli altri falsi (articolo 10).
  Nell'ordinamento italiano, la perseguibilità del delitto di falsità in monete, anche se commesso all'estero da cittadino straniero, è pienamente affermata (articoli 7, 9 e 10 del codice penale); gli strumenti di indagine, invece, devono essere parzialmente potenziati in quanto – nonostante i limiti edittali elevati previsti dall'articolo 453 – non è prevista una assimilazione ai delitti commessi dalla criminalità organizzata.
  Almeno ogni due anni, gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione dati Pag. 182relativi al numero di reati di cui agli articoli 3 e 4 e al numero di persone perseguite e condannate per tali reati.
  Il termine per il recepimento della direttiva è il 23 maggio 2016.
  Quanto ai contenuti dello schema di decreto legislativo, il quadro normativo vigente consente al Governo di dare attuazione alla Direttiva con limitati interventi sul codice penale.
  A tal fine, articolo 1, comma 1, modifica gli articoli 453 e 461 del codice e inserisce il nuovo articolo 466-bis.
  In particolare, la lettera a) modifica l'articolo 453 del codice penale, relativo al delitto di falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate. La riforma estende l'applicazione della fattispecie penale anche alla fabbricazione indebita di monete da parte di soggetti autorizzati. Si tratta della condotta di colui che, pur essendo autorizzato a fabbricare monete, vi proceda in violazione delle disposizioni impartite, abusando degli strumenti legittimamente a sua disposizione; in sostanza, è l'eccesso – consapevole e volontario – di produzione di banconote o monete rispetto alla quota autorizzata dalla Banca centrale europea. Si introduce inoltre un'attenuante quando il delitto ha ad oggetto monete non aventi ancora corso legale. La misura ridotta della sanzione si giustifica in ragione della anticipazione della soglia di punibilità ad un momento in cui l'offesa riguarda un bene non ancora compiutamente rivestito di forma legale.
  La lettera b) modifica l'articolo 461 del codice penale, che punisce il delitto di fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata. Si tratta di interventi di natura lessicale, volti a dare attuazione all'articolo 3 della Direttiva, nella parte in cui chiede agli Stati di prevedere la punibilità delle condotte di falsificazione che abbiano ad oggetto anche «dati informatici».
  La lettera c) inserisce nel codice penale l'articolo 466-bis, con il quale è disciplinata la confisca obbligatoria delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto. Se la confisca non è possibile, il giudice deve ordinare la confisca per equivalente, ovvero la confisca di beni di cui il condannato ha comunque la disponibilità, per un valore corrispondente al profitto o al prezzo del reato.
  Il comma 2 modifica l'articolo 74 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, relativo alla perizia nummaria. Si tratta della disposizione che prevede, nei procedimenti per la falsificazione di biglietti di banca o di monete, la nomina come perito di un tecnico della direzione generale della Banca d'Italia o di un tecnico della direzione generale del tesoro. La riforma aggiunge alla figura del perito quella del consulente tecnico.
  L'articolo 9 della direttiva, che richiede agli Stati di rafforzare gli strumenti di indagine, assimilandoli a quelli previsti per il contrasto alla criminalità organizzata, è alla base degli interventi previsti dallo schema di decreto legislativo con riguardo alla confisca, all'ordinamento penitenziario e alle indagini sotto copertura.
  In particolare, il comma 3 interviene sul cosiddetto decreto Scotti-Martelli (decreto-legge n. 306 del 1992) per estendere l'applicabilità dell'istituto della confisca allargata (o per sproporzione) anche al delitto di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di alcuni delitti di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo (articoli 453, 454, 455, 460 e 461 del codice penale).
  Ricorda che la confisca allargata riguarda denaro, beni o altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica.
  Il comma 4 modifica l'ordinamento penitenziario (legge n. 354 del 1975) per inserire il reato di associazione a delinquere finalizzata alla commissione dei suddetti delitti di falsità in monete tra Pag. 183quelli per i quali l'accesso dei condannati ai benefici penitenziari è subordinato alla verifica dell'insussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva (articolo 4-bis, comma 1-ter).
  L'articolo 2 dello schema contiene poi la disciplina transitoria.
  Il comma 5 consente agli ufficiali di polizia giudiziaria e alla direzione investigativa antimafia di svolgere operazioni sotto copertura, al fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo. A tal fine viene modificato l'articolo 9 della legge n. 146 del 2006.
  Il comma 6 modifica il Codice antimafia per inserire gli indiziati dei reati di falsità in monete previsti dagli articoli 453, 454, 455, 460 e 461 del codice penale tra i soggetti ai quali possono essere applicate le misure di prevenzione, tanto personali quanto patrimoniali (articolo 4, comma 1, decreto legislativo n. 159 del 2011).
  L'articolo 2 dello schema di decreto legislativo, come già ricordato, introduce una disposizione transitoria relativa alla modifica dell'ordinamento penitenziario: le limitazioni all'accesso ai benefici penitenziari, previste dalla nuova formulazione dell'articolo 4-bis della legge n. 354 del 1975, potranno infatti applicarsi solo ai procedimenti iniziati dopo l'entrata in vigore della riforma.
  L'articolo 3 contiene la clausola di neutralità finanziaria del provvedimento.
  In considerazione dei contenuti dell'atto, formula sin dalla seduta odierna una proposta di parere favorevole.

  Sergio BATTELLI (M5S) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sul provvedimento in esame.

  Florian KRONBICHLER (SI-SEL) preannuncia a sua volta il voto favorevole del suo gruppo sul provvedimento in esame.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 13.35.

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