CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 16 febbraio 2016
593.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
COMUNICATO
Pag. 138

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 16 febbraio 2016. — Presidenza del vicepresidente Vincenzo GAROFALO.

  La seduta comincia alle 13.15.

Variazione nella composizione della Commissione.

  Vincenzo GAROFALO, presidente, comunica che l'onorevole Luigi Casero, appartenente al Gruppo Area Popolare, è entrato a far parte della Commissione. Comunica altresì che, essendo l'onorevole Casero componente del Governo, entrerà a far parte della Commissione, in sua sostituzione, l'onorevole Andrea Causin.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015.
C. 3540 Governo.

(Parere alla XIV Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Vincenzo GAROFALO, presidente, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

  Così rimane stabilito.

  Federico FAUTTILLI (DeS-CD), relatore, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare il disegno di legge A.C. 3540, recante Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla Commissione Politiche dell'Unione europea.
  Ricorda che il disegno di legge è predisposto ai sensi dell'articolo 29 della legge 234 del 2012 che stabilisce che il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con gli altri Ministri interessati, entro il 28 febbraio di ogni anno presenta alle Camere, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tale disegno di legge. La legge di delegazione europea, ai sensi dell'articolo 30 della citata legge n. 234 del 2012, reca Pag. 139disposizioni per il conferimento al Governo di deleghe legislative volte ad attuare delle direttive europee e delle decisioni quadro da recepire nell'ordinamento nazionale. Con la legge europea possono essere conferite al Governo anche deleghe per modificare o abrogare disposizioni statali vigenti, limitatamente a quanto indispensabile per garantire la conformità dell'ordinamento nazionale ai pareri motivati indirizzati all'Italia dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea o al dispositivo di sentenze di condanna per inadempimento emesse della Corte di giustizia dell'Unione europea e disposizioni che autorizzano il Governo a recepire in via regolamentare direttive nelle materie di competenza esclusiva dello Stato, già disciplinate con legge, ma non coperte da riserva assoluta di legge. Possono inoltre essere previste disposizioni che, autorizzano il Governo a emanare testi unici per il riordino e per l'armonizzazione di normative di settore, nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome nell'ambito delle deleghe appena descritte. Oltre a ciò la legge di delegazione può contenere ulteriori deleghe legislative per regolamentare la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea ovvero per dare attuazione a eventuali disposizioni non direttamente applicabili contenute in regolamenti europei. Nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, la legge può contenere deleghe per l'emanazione di decreti legislativi recanti sanzioni penali per la violazione delle disposizioni dell'Unione europea recepite dalle regioni e dalle province autonome o per individuare i principi fondamentali nel rispetto dei quali le regioni e le province autonome esercitano la propria competenza normativa per recepire o per assicurare l'applicazione di atti dell'Unione europea nelle materie di competenza concorrente.
  La legge di delegazione europea differisce pertanto dalla legge europea in quanto la prima è finalizzata al conferimento di deleghe legislative e di autorizzazioni all'emanazione di regolamenti per il recepimento delle direttive e degli altri atti dell'Unione Europea che devono essere recepiti nell'ordinamento italiano; la legge europea, invece, è volta a stabilire norme di diretta attuazione degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea. L'introduzione di due strumenti diversi, in sostituzione della precedente legge comunitaria, è stata prevista proprio al fine di abbreviare i tempi di adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento dell'Unione europea, con particolare riferimento proprio al recepimento delle direttive e delle decisioni quadro, che attraverso la legge di delegazione europea dovrebbe essere reso assai più tempestivo.
  Fa presente che il disegno di legge all'esame è composto da 14 articoli e da due allegati. L'articolato contiene disposizioni di delega riguardanti il recepimento di 8 direttive europee e di una raccomandazione CERS (Comitato europeo per il rischio sistemico), nonché l'adeguamento della normativa nazionale a 12 regolamenti europei. Inoltre, all'articolo 12, il disegno di legge reca principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega legislativa, già conferita al Governo con la legge di delegazione europea 2014 (legge 9 luglio 2015, n. 114, articolo 1 e allegato B). Gli allegati A e B, che contengono l'elenco delle direttive da recepire con decreto legislativo, elencano, rispettivamente, 1 e 6 direttive. In particolare, l'allegato B indica le direttive europee per le quali i relativi schemi di atti normativi di recepimento sono da sottoporre al parere delle competenti Commissioni parlamentari.
  Il disegno di legge introduce principi e criteri direttivi specifici di delega per cinque direttive e per l'esattezza: 2011/91/UE relativa all'etichettatura dei prodotti alimentari (articolo 4); 2014/17/UE sui contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali (articolo 12); 2015/637/UE sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non rappresentati nei Paesi terzi (articolo 5) 2014/92/UE sulla comparabilità delle Pag. 140spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche base (articolo 13); 2015/849/UE sulla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio (articolo 14). Le ultime tre sono inserite anche all'allegato B, in quanto è previsto il parere delle competenti Commissioni parlamentari sugli schemi di decreto legislativo di riferimento.
  Le ulteriori direttive per le quali si conferisce la delega per il recepimento, contenute anch'esse nell'allegato B, concernono i metodi di calcolo e gli obblighi di comunicazione relativi alla qualità della benzina e del combustibile diesel (direttiva 2015/652/UE del Consiglio, del 20 aprile 2015) e la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero (Direttiva 2015/720/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, che modifica la direttiva 94/62/CE) nonché la gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno (Direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014).
  Sottolinea che quest'ultima direttiva merita attenzione in quanto tratta una materia delicata e in parte di interesse della Commissione. La direttiva infatti stabilisce i diritti riconosciuti ai «titolari dei diritti» su opere musicali per l'uso online, i principi cui è sottesa l'attività degli organismi di gestione collettiva anche al fine di garantire standard elevati in materia di governance, gestione finanziaria, trasparenza e comunicazioni e, soprattutto, la disciplina delle licenze multiterritoriali che agevolano la diffusione musicale al di là dei confini nazionali. La direttiva dà seguito alla raccomandazione 2005/737/CE che aveva promosso un nuovo quadro di regolamentazione che risponde meglio alle esigenze di gestione, a livello dell'Unione, dei diritti d'autore e dei diritti connessi per la prestazione di servizi musicali online autorizzati. Nella raccomandazione si riconosce che nell'era dell'uso online delle opere musicali, gli utilizzatori commerciali hanno bisogno di una politica di concessione delle licenze che si adatti all'ubiquità del mondo online e sia multiterritoriale. Tuttavia, la raccomandazione non è stata sufficiente a favorire un'ampia diffusione delle licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali online. La direttiva è pertanto diretta a stabilire una serie di norme che sanciscano le principali condizioni di concessione di licenze multiterritoriali per i diritti d'autore su opere musicali per l'uso online, inclusi i relativi testi, da parte di organismi di gestione collettiva.
  Oltre al recepimento delle direttive ricordate, fa presente che l'articolato interviene per adeguare la normativa nazionale con riferimento a 12 Regolamenti europei, la cui disciplina, pur essendo di per se stessa direttamente applicabile, richiede ulteriori disposizioni di attuazione da definire da parte dei singoli Stati membri. Si tratta di disposizioni relative a diversi ambiti. Nel settore agricolo si fa riferimento ai regolamenti n. 1143/2014 volto a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive (articolo 3) e n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori (articolo 4). Nel settore della difesa e della sicurezza si fa riferimento ai Regolamenti n. 428/2009 e 599/2014 che istituiscono un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso, militare e civile; al Regolamento n. 1382/2014, che modifica i Regolamenti (CE) n. 428/2009 e n. 1236/2005, e al Regolamento n. 1352/2011 della Commissione, del 20 dicembre 2011, recante ulteriori modifiche del regolamento (CE) n. 1236/2005, in materia di commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti. Nel settore finanziario si prevedono interventi di adeguamento al Regolamento 2015/751 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta (articolo 10), al Regolamento 2015/760 Pag. 141relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine (articolo 11) e al Regolamento 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi (articolo 14).
  Sempre al settore finanziario fa riferimento l'articolo 9 che conferisce una delega al Governo per il recepimento di una Raccomandazione del Comitato europeo per il rischio sistemico del 22 dicembre 2011 (raccomandazione CERS/2011/3), relativa al mandato macroprudenziale delle autorità nazionali che in particolare dispone la creazione di un apposito Comitato per le politiche macroprudenziali, cui partecipino le autorità del settore bancario e finanziario in particolare la Banca d'Italia, che lo presiede, la Consob, l'Ivass e la Covip, che condividono l'obiettivo di salvaguardia della stabilità del sistema finanziario.
  Sono inoltre previste disposizioni di adeguamento ai Regolamenti n. 1025/2012 sulla normazione europea (articolo 7) e n. 305/2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione (articolo 8).
  Infine la direttiva recepita nell'allegato A concerne determinate prescrizioni tecniche relative alla codifica di tessuti e cellule umani (Direttiva (UE) 2015/565 della Commissione, dell'8 aprile 2015, che modifica la direttiva 2006/86/CE) (allegato A).
  Evidenzia che le materie trattate dal provvedimento attengono a settori assai diversi. Per quanto riguarda le specifiche competenze della Commissione, pur riservandosi di formulare una proposta di parere all'esito del dibattito, ritiene comunque importante e condivisibile un intervento volto ad adeguare, su scala europea, la normativa relativa alla protezione del diritto di autore sulla base delle mutate condizioni derivanti dagli sviluppi delle tecnologie informatiche.

  Vincenzo GAROFALO, presidente, rinvia alla riunione dell'Ufficio di presidenza, che si terrà nella giornata di domani, la fissazione del termine per la presentazione degli emendamenti. Ricorda che gli emendamenti al disegno di legge di delegazione europea che concernono materie di competenza della Commissione possono essere presentati successivamente anche presso la Commissione Politiche dell'Unione europea, che provvederà a trasmetterli alla Commissione, che su di essi esprimerà un parere vincolante.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.30.