CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 16 febbraio 2016
593.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
Pag. 100

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 16 febbraio 2016. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze, Luigi Casero.

  La seduta comincia alle 12.50.

Delega al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura.
C. 3119 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Sabrina CAPOZZOLO (PD), relatrice, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai fini del parere alla XIII Commissione Agricoltura, il disegno di legge C. 3119, approvato dal Senato, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura, come risultante dagli emendamenti approvati dalla XIII Commissione nel corso dell'esame in sede referente.
  Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge, il quale è collegato alla Pag. 101manovra di finanza pubblica, esso è suddiviso in 6 titoli: il titolo I (che si compone degli articoli da 1 a 8-octies) reca disposizioni di semplificazione e di sicurezza agroalimentare; il titolo II (che si compone degli articoli 9 e 10) contiene disposizioni per la razionalizzazione e il contenimento della spesa pubblica; il titolo III (che si compone degli articoli da 11 a 16) reca disposizioni per la competitività e lo sviluppo delle imprese agricole e agroalimentari; il titolo IV (che si compone degli articoli da 17 a 29-bis, articolati in otto capi) reca disposizioni relative a singoli settori produttivi; il titolo V (che si compone del solo articolo 30-bis) reca disposizioni in materia di rifiuti agricoli, mentre il titolo VI (che si compone del solo articolo 31) reca le disposizioni finali.
  Illustra l'articolo 1 il quale, al comma 1, esenta dall'obbligo di tenere e aggiornare il fascicolo aziendale i produttori che producono olio destinato all'autoconsumo o comunque in quantità inferiore ai 250 kg per campagna di commercializzazione.
  Il comma 2 esenta dagli adempimenti procedurali sulla prevenzione degli incendi gli imprenditori agricoli che utilizzano depositi di olio d'oliva.
  Il comma 2-bis interviene sull'articolo 7 della legge n. 817 del 1971, al fine di estendere il diritto di prelazione previsto in favore dell'affittuario, mezzadro, colono o compartecipante nel caso di trasferimento a titolo oneroso o di concessione in enfiteusi di fondi concessi in affitto a coltivatori diretti, a mezzadria, a colonia parziaria, o a compartecipazione, anche all'imprenditore agricolo professionale iscritto nella previdenza agricola proprietario di terreni confinanti, purché sugli stessi non siano insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti od enfiteuti coltivatori diretti.
  Il comma 3, introdotto nel corso dell'esame al Senato, demanda alle regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano l'individuazione di percorsi preferenziali per la pastorizia transumante nell'ambito dei ripari, degli argini e delle loro dipendenze, nonché delle sponde, scarpe e banchine dei corsi d'acqua e dei pubblici canali e loro accessori.
  Il comma 4, introdotto nel corso dell'esame al Senato, consente la costituzione e il riconoscimento, da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di un consorzio di tutela per le bevande spiritose.
  Il comma 5 reca la clausola di salvaguardia finanziaria dei commi 3 e 4, disponendo che dall'attuazione delle citate disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti ivi previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
  Il comma 6 apporta modifiche al regolamento sulle modalità per la identificazione e la registrazione dei bovini.
  Il comma 7 ribadisce quanto già previsto dalla normativa nazionale ed europea secondo cui il detentore di animale di specie bovina è responsabile della tenuta dei passaporti per i soli animali destinati al commercio intracomunitario.
  Il comma 8 abroga l'articolo 4 comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 437 del 2000, il quale attualmente richiama l'ormai abrogato regolamento comunitario in materia di identificazione e la registrazione dei bovini, abrogando inoltre l'articolo 7, comma 13, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 437, il cui contenuto risulta assorbito dal comma 7.
  Il comma 9 interviene sulla disciplina istitutiva del sistema consulenza aziendale in agricoltura.
  Il comma 9-bis interviene sulla disciplina dei costi delle attività di controllo previste sulla tracciabilità delle biomasse per la produzione di energia elettrica, prevedendo che dal 2017 tali costi siano sostenuti dai destinatari degli incentivi.
  Il comma 9-ter stabilisce che le modifiche all'allegato 2 (relativo agli ammendanti) del decreto legislativo n. 75 del 2010, in materia di fertilizzanti, recate dall'articolo 25 della legge n. 21 del 2015 Pag. 102si applichino solo dopo l'esperimento della procedura di comunicazione prevista dalla disciplina comunitaria nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società d'informazione.
  Passa quindi a illustrare l'articolo 1-bis, inserito durante l'esame in sede referente presso la Commissione Agricoltura, il quale stabilisce in sostanza che gli statuti dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protetta (DOP), delle indicazione geografica protette (IGP) e delle attestazioni di specificità (STG), nonché dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini preveda l'equilibrio tra i generi ai fini del riparto degli amministratori da eleggere.
  L'articolo 2, soppresso dalla XIII Commissione nel corso dell'esame in sede referente, modificava la disciplina penale in relazione al delitto di contraffazione alimentare, mentre l'articolo 3 introduce una nuova tipologia di servitù coattiva a carico dei proprietari di strade private, i quali sono tenuti a consentire il passaggio di tubazioni per l'allacciamento alla rete del gas di utenze domestiche o aziendali, compresa l'installazione di contatori e per la trasmissione di energia geotermica. A tal fine è previsto che il sindaco del comune interessato autorizza, con ordinanza, tali allacciamenti su strade private.
  La disposizione assimila la servitù di passaggio per le condutture di gas (definibile come servitù di gasdotto) ad altre servitù coattive già previste nell'ordinamento.
  Illustra quindi l'articolo 4, il quale ha l'obiettivo di velocizzare i procedimenti amministrativi relativi all'esercizio delle attività agricole.
  In particolare il comma 1 riduce da centottanta a sessanta giorni il termine entro il quale la pubblica amministrazione deve adottare il provvedimento finale dal ricevimento dell'istanza già istruita dal Centro di assistenza agricola (CAA), mentre il comma 2, introdotto al Senato, salvaguarda le eventuali forme di semplificazione più avanzate previste dalle normative regionali e delle province autonome nell'applicazione ai predetti procedimenti della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive (SUAP).
  Passa quindi a illustrare l'articolo 5 il quale, al comma 1, conferisce al Governo una delega per l'adozione, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge, di uno o più testi unici tesi alla semplificazione e al riassetto della normativa vigente in materia di agricoltura, pesca ed acquacoltura, selvicoltura e filiera foresta-legno, con esclusione di quella relativa ai controlli sanitari.
  Il comma 2 detta i principi e i criteri direttivi della delega, prevedendo:
   a) la ricognizione e l'abrogazione espressa delle norme già oggetto di abrogazione tacita o implicita;
   b) l'obbligo di organizzare le disposizioni per materie o per settori omogenei;
   c) il coordinamento delle disposizioni;
   d) la risoluzione di eventuali incongruenze, anche alla luce degli orientamenti giurisprudenziali;
   e) la semplificazione dei procedimenti amministrativi di competenza statale, al fine di ridurre i termini e ampliare le ipotesi di silenzio assenso, in particolare per quanto concerne l'avvio dell'attività economica;
   f) per quanto riguarda i procedimenti amministrativi di competenza degli enti territoriali, il ricorso a procedure pattizie per raggiungere le medesime finalità;
   g) l'armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di qualità dei prodotti e contro le frodi alimentari;
   gg) la revisione e armonizzazione della normativa nazionale in materia di foreste e filiere forestali.

  Fa quindi presente come l'articolo 6, introdotto nel corso dell'esame al Senato, contenga norme volte a favorire processi di affiancamento economico e gestionale Pag. 103nell'attività d'impresa agricola, nonché lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura.
  In particolare, il comma 1 autorizza il Governo ad adottare, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, un regolamento che disciplini le forme di affiancamento tra agricoltori ultra-sessantacinquenni o pensionati e giovani, al fine di favorire il graduale passaggio della gestione dell'attività d'impresa agricola ai giovani; per questi ultimi si deve trattare di soggetti non proprietari di terreni agricoli, di età compresa tra i diciotto e i quaranta anni, anche organizzati in forma associata.
  Tra i principi che, ai sensi del comma 1, il regolamento deve rispettare segnala, per quanto attiene ai profili di interesse della Commissione Finanze, la previsione di cui alla lettera b), secondo cui occorre stabilire criteri di assegnazione prioritaria delle agevolazioni e degli sgravi fiscali già previsti a legislazione vigente, a favore dell'agricoltore ultrasessantacinquenne o pensionato e del giovane imprenditore, analoghi a quelli previsti per le start-up ai sensi del decreto-legge n. 179 del 2012.
  In merito ricorda che l'articolo 25 del citato decreto-legge n. 179 reca la definizione di «start-up innovative», prevedendo che, per beneficiare delle misure di sostegno, la start-up deve presentare le seguenti caratteristiche: essere operativa da meno di sessanta mesi; avere la sede principale in Italia o in uno degli stati membri; avere meno di 5 milioni di euro di fatturato; non distribuire utili; avere quale oggetto sociale esclusivo o prevalente l'innovazione tecnologica; non essere costituita da una fusione o scissione societaria. Inoltre, la start-up deve soddisfare almeno uno dei seguenti criteri: sostenere spese in ricerca e sviluppo in misura pari o superiore al 15 per cento del maggiore importo tra il costo e il valore della produzione; impiegare personale altamente qualificato per almeno un terzo della propria forza lavoro ovvero in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva di personale in possesso di laurea magistrale; essere titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa ad una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una varietà vegetale ovvero sia titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tali privative siano direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività di impresa.
  Inoltre, gli ulteriori criteri a cui deve rifarsi il regolamento previsto dal comma 1 prevedono:
   che il processo di affiancamento duri un massimo di tre anni e si concluda secondo specifiche modalità alternative (trasformazione del rapporto in forme di subentro; trasformazione del rapporto in un contratto di conduzione da parte del giovane imprenditore agricolo; forme di compensazione a favore del giovane imprenditore);
   di definire le modalità di presentazione di un progetto imprenditoriale da parte del giovane imprenditore agricolo che deve costituire la base del rapporto di affiancamento e che deve essere sottoscritto da parte dell'agricoltore ultrasessantacinquenne o pensionato, definendone i reciproci obblighi;
   di stabilire le forme di compartecipazione agli utili dell'impresa agricola;
   di definire il regime dei miglioramenti fondiari, anche in deroga alla legislazione vigente, qualora apportati sulla base del progetto imprenditoriale presentato;
   di prevedere forme di garanzia per l'agricoltore ultrasessantacinquenne o pensionato e il giovane imprenditore, anche attraverso le necessarie coperture infortunistiche;
   di stabilire il riconoscimento del diritto di prelazione, in caso di vendita dei Pag. 104terreni oggetto del rapporto di affiancamento;
   di prevedere forme di compensazione a favore del giovane imprenditore nei casi di recesso anticipato del rapporto di affiancamento;
   di definire le forme di agevolazione a favore del giovane imprenditore per la gestione e l'utilizzo dei mezzi agricoli.

  Per ciò che attiene alle misure di sostegno ai giovani in agricoltura ricorda che il decreto-legge n. 91 del 2014 ha introdotto la detrazione del 19 per cento delle spese sostenute per l'affitto di terreni da parte degli agricoltori under 35 e ha proceduto alla riforma delle agevolazioni a favore dei giovani agricoltori di cui al Capo III, titolo I, del decreto legislativo n. 185 del 2000, recante misure in favore dello sviluppo dell'imprenditorialità in agricoltura e del ricambio generazionale.
  Le agevolazioni recate dal richiamato Capo III, titolo I, del decreto legislativo n. 185, consistono ora nella concessione di mutui agevolati a tasso zero, in quanto la riforma recata dal predetto decreto-legge n. 91 ha eliminato i contributi a fondo perduto. Tali mutui devono avere durata massima di dieci anni, comprensiva del periodo di preammortamento, e importo non superiore al 75 per cento della spesa ammissibile. Per le iniziative nel settore della produzione agricola il mutuo agevolato ha una durata, comprensiva del periodo di preammortamento, non superiore a quindici anni. I nuovi requisiti soggettivi previsti prevedono che debba trattarsi di imprese subentranti costituite da non più di sei mesi, e di imprese che esercitano l'attività agricola in via esclusiva; sotto un altro profilo, si è innalzato da 39 a 40 anni il limite di età degli imprenditori giovanili. Sono finanziabili le iniziative che prevedano investimenti non superiori a euro 1.500.000, nei settori della produzione e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.
  Illustra quindi l'articolo 7, il quale intende snellire le procedure e consentire uno sviluppo del settore biologico in Italia che si avvalga di strumenti adeguati per i controlli.
  In particolare, il comma 1 abroga gli articoli da 6 a 9 del decreto legislativo n. 220 del 1995, i quali recano la disciplina delle modalità con le quali notificare l'inizio attività da parte degli operatori del settore biologico e dispongono l'istituzione, presso le regioni e province autonome degli «elenchi degli operatori dell'agricoltura biologica», nonché l'istituzione presso il Ministero delle politiche agricole dell'elenco nazionale degli operatori e degli organismi di controllo autorizzati.
  Il comma 2 istituisce presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Sistema informativo per il biologico (SIB), finalizzato a gestire i procedimenti amministrativi degli operatori e degli organismi di controllo.
  Il comma 4 prevede che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, basandosi sulle informazioni contenute nel SIB, istituisca l'elenco pubblico degli operatori dell'agricoltura biologica.
  Ai sensi del comma 5 le regioni dotate di propri sistemi informatici per la gestione dei procedimenti relativi all'agricoltura biologica, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato-regioni e province autonome devono attivare una cooperazione che garantisca il flusso delle informazioni tra il SIB e i sistemi regionali.
  Passa quindi a illustrare l'articolo 8 il quale, soppresso dalla XIII Commissione nel corso dell'esame in sede referente, integrava l'elenco delle attività che non si configurano come attività affidate in subappalto, aggiungendovi l'affidamento di servizi di importo inferiore a euro 20.000 annui a imprenditori agricoli nei comuni montani o svantaggiati.
  L'articolo 8-bis, inserito durante l'esame in sede referente presso la Commissione Agricoltura, interviene sulla disciplina in materia di controversie riguardanti i masi chiusi, prevedendo che la proposizione in giudizio una domanda relativa al diritto vita natural durante a un adeguato mantenimento secondo le condizioni Pag. 105di vita locali e la capacità produttiva del maso chiuso, alla successione suppletoria, all'integrazione della quota riservata ai legittimari o alla divisione ereditaria, nei casi in cui il maso chiuso cada in successione, oppure all'usucapione del diritto di proprietà di un maso chiuso o parte di esso, è subordinato al previo esperimento del tentativo di conciliazione.
  L'articolo 8-ter, anch'esso inserito durante l'esame in sede referente, autorizza le Ragionerie dello Stato, al fine di favorire lo svincolo delle indennità espropriative dormienti, a consentire alle articolazioni provinciali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative la consultazione dell'elenco delle indennità e dei dati personali degli aventi titolo nonché il rilascio di copia della relativa documentazione.
  Al riguardo fa presente come, per indennità espropriative dormienti, si intendano le somme depositate da oltre dieci anni ai sensi della normativa in materia di espropriazione per pubblica utilità, ivi comprese quelle relative ad occupazioni temporanee e di urgenza, di aree non edificabili, per le quali si presume che sia ignota agli aventi titolo la relativa spettanza.
  L'articolo 8-quater, a sua volta inserito nel corso dell'esame in sede referente, modifica la misura del contributo ambientale dovuto al Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti (CONOE), al momento della prima immissione nel mercato nazionale di tali prodotti, differenziando la misura del contributo stesso in relazione alle diverse tipologie di prodotti e tenuto conto della suscettibilità degli stessi a divenire esausti. Sono previste inoltre esenzioni dal contributo per gli oli extravergini di oliva e per taluni confezioni di prodotti.
  L'articolo 8-quinquies, inserito anch'esso nel corso dell'esame in sede referente, stabilisce che le imprese agricole, singole o associate, sono tenute a iscriversi ai consorzi ed ai sistemi per la raccolta dei rifiuti previsti dal Codice dell'ambiente attraverso le articolazioni territoriali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale a cui aderiscono, l'iscrizione della quale si estende a tutti gli associati.
  È inoltre prevista una sanzione amministrativa pecuniaria per i produttori che non adempiono all'obbligo di raccolta dei rifiuti o che non adottano, in alternativa, i sistemi gestionali in materia previsti dal medesimo Codice.
  L'articolo 8-sexies, introdotto dalla XIII Commissione, prevede che l'attività di costruzione, sistemazione e manutenzione del verde, pubblico o privato, affidata a terzi, può essere esercitata dagli iscritti al Registro ufficiale dei produttori (RUP) ovvero da imprese agricole, artigiane, industriali o in forma cooperativa, iscritte al registro delle imprese, che abbiano conseguito un attestato di idoneità che accerti il possesso di adeguate competenze.
  Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze segnala l'articolo 8-septies, anch'esso introdotto dalla XIII Commissione, il quale, integrando l'articolo 1 della legge n. 348 del 1982 (la quale reca la disciplina in merito alla costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici), prevede che la cauzione a favore dello Stato o di ente pubblico può essere prestata anche dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi iscritti nell'Albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del Testo unico bancario (TUB) e sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia.
  L'articolo 8-octies, a sua volta introdotto dalla XIII Commissione, reca disposizioni per il rispetto di corrette relazioni commerciali nel settore lattiero, prevedendo che le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale nel settore lattiero possono agire in giudizio per l'inserzione di diritto nei contratti di cessione di latte crudo degli elementi obbligatori del contratto (metodo di calcolo del prezzo da pagare alla consegna; il volume di latte crudo che può e/o deve essere consegnato e calendario di tali consegne; durata del contratto; precisazioni riguardanti le scadenze e le procedure Pag. 106di pagamento; modalità per la raccolta o la consegna del latte crudo; norme applicabili in caso di forza maggiore).
  Passa quindi a illustrare l'articolo 9 il quale, al comma 1, delega il Governo, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, a riordinare e ridurre gli enti, società ed agenzie, vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al riassetto delle modalità di finanziamento e gestione delle attività di sviluppo e promozione del settore ippico nazionale, a riordinare l'assistenza tecnica agli allevatori, nonché a rivedere la legge n. 30 del 1991, in materia di disciplina della riproduzione animale.
  Per quanto riguarda i principi e criteri e criteri direttivi della delega per il riordino degli enti, società ed agenzie, il comma 2 prevede:
   la revisione delle competenze e il riordino degli enti, società ed agenzie vigilati;
   l'ottimizzazione nell'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie a disposizione degli enti, società ed agenzie e l'ulteriore riduzione del ricorso a contratti con soggetti esterni alla P.A e con l'utilizzo prioritario delle professionalità esistenti;
   l'utilizzo di una quota non superiore al 50 per cento dei risparmi di spesa derivanti dalla riduzione del numero degli enti e società disposta a legislazione vigente e dall'attuazione della delega, per politiche a favore del settore agroalimentare, con particolare riferimento allo sviluppo e all'internazionalizzazione del Made in Italy, nonché alla tutela all'estero delle produzioni di qualità certificata;
   la riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) anche attraverso la revisione delle funzioni attualmente affidate all'Agenzia medesima e, in particolare, dell'attuale sistema di gestione e di sviluppo del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN);
   il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare;
   la revisione della normativa istituiva dell'Ente nazionale risi;
   l'obbligo di pubblicazione annuale dei dati economici, finanziari e patrimoniali relativi all'ultimo esercizio nonché dei dati della rendicontazione delle attività svolte da ciascun ente, società o agenzia.

  Con riferimento agli ambiti di competenza della Commissione Finanze richiama il comma 2-bis, introdotto dalla XIII Commissione, recante principi e criteri e criteri direttivi della delega per il riassetto delle modalità di finanziamento e gestione delle attività di sviluppo e promozione del settore ippico nazionale.
  In tale contesto viene previsto:
   a) il riordino delle competenze ministeriali in materia di ippica, ivi incluse quelle in materia di diritti televisivi relativi alle corse anche estere, e la disciplina delle scommesse ippiche a totalizzatore ed a quota fissa, prevedendo per le scommesse a totalizzatore una percentuale della raccolta totale destinata al pagamento delle vincite non inferiore al 74 per cento, la stabilità degli attuali livelli di gettito da destinarsi al finanziamento della filiera ippica, nonché le modalità di riduzione delle aliquote destinate all'erario a fronte di un eventuale aumento della raccolta delle suddette scommesse e l'introduzione della tassazione sul margine (cioè del differenziale tra raccolta e vincite) per le scommesse a quota fissa sui cavalli, prevedendo che una parte dell'aliquota sia destinata alla filiera ippica, nonché prevedendo un palinsesto complementare al fine di garantire ulteriori risorse in favore della filiera ippica;
   b) l'istituzione della Lega ippica italiana, qualificata come associazione senza fine di lucro, soggetta alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, cui demandare le funzioni di organizzazione degli eventi ippici, di ripartizione e rendicontazione delle risorse destinate al settore ippico ai sensi delle lettere c) e d) del medesimo comma 2-bis, prevedendo in tale ambito che Pag. 107l'iscrizione alla Lega ippica sia consentita agli allevatori, ai proprietari di cavalli e alle società di gestione degli ippodromi che soddisfano requisiti minimi prestabiliti;
   c) nei primi cinque anni dalla costituzione della Lega, una qualificata partecipazione negli organi gestionali di rappresentanti dei Ministeri delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'economia e delle finanze e, successivamente, la costituzione di un apposito organo di vigilanza sulla gestione della medesima Lega, composto da rappresentanti degli stessi Ministeri;
   c-bis) che le quote di prelievo sulle scommesse sulle corse dei cavalli destinate al settore ippico, la quota parte delle entrate erariali ed extraerariali derivanti dai giochi pubblici con vincita in denaro affidati in concessione allo Stato destinate all'ippica, nonché la quota pari all'1,4 per cento del maggior gettito derivante dalla modifica delle aliquote del prelievo erariale unico sugli apparecchi da gioco leciti, operata dall'articolo 30-bis del decreto-legge n. 185 del 2008, siano assegnate alla Lega ippica;
   d) che gli stanziamenti attualmente iscritti nel bilancio del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per lo svolgimento delle competenze in materia ippica siano rideterminati e trasferiti alla Lega, tenuto conto delle funzioni ad essa trasferite, stabilendo comunque una riduzione degli oneri a carico della finanza pubblica pari al 20 per cento nel primo anno successivo alla costituzione della Lega, al 40 per cento nel secondo anno, al 60 per cento nel terzo anno e all'80 per cento nel quarto anno e che, a decorrere dal quinto anno successivo alla costituzione della Lega, al relativo finanziamento si provveda, oltre che con le risorse di cui alla lettera c), con le quote di partecipazione versate annualmente dai soci.

  In merito ricorda che la delega per la riforma del sistema fiscale di cui alla legge n. 23 del 2014, contemplava, all'articolo 14, lettera ff), nell'ambito di un più generale riordino della disciplina dei giochi pubblici, specifici principi e criteri di delega per il rilancio del settore ippico, che sono in parte ripresi dal comma 2-bis dell'articolo 9 del disegno di legge in esame. Tale parte della delega fiscale non è stato peraltro esercitata dal Governo.
  In dettaglio, la richiamata lettera ff) dell'articolo 14 della legge n. 23 prevede:
   1) l'istituzione della Lega ippica italiana, qualificata come associazione senza fine di lucro, soggetta alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, cui si iscrivono gli allevatori, i proprietari di cavalli e le società di gestione degli ippodromi che soddisfano i requisiti minimi prestabiliti; la previsione che la disciplina degli organi di governo della Lega ippica italiana sia improntata a criteri di equa e ragionevole rappresentanza delle diverse categorie di soci e che la struttura organizzativa fondamentale preveda organismi tecnici nei quali sia assicurata la partecipazione degli allenatori, dei guidatori, dei fantini, dei gentlemen e degli altri soggetti della filiera ippica; in tale ambito veniva stabilito che il concorso statale finalizzato all'istituzione e al funzionamento della Lega ippica fosse definito in modo tale da assicurare la neutralità finanziaria del relativo decreto legislativo attuativo, a valere su quota parte delle risorse del fondo di cui al numero 2);
   2) un fondo annuale di dotazione per lo sviluppo e la promozione del settore ippico, alimentato mediante quote versate dagli iscritti alla Lega ippica italiana nonché mediante quote della raccolta delle scommesse ippiche, del gettito derivante da scommesse su eventi ippici virtuali e da giochi pubblici raccolti all'interno degli ippodromi, attraverso la cessione dei diritti televisivi sugli eventi ippici, nonché da eventuali contributi erariali straordinari decrescenti fino all'anno 2017;
   3) l'attribuzione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di funzioni di regolazione e controllo di secondo livello delle corse ippiche, nonché Pag. 108alla Lega ippica italiana, anche in collaborazione con l'amministrazione finanziaria, di funzioni, fra l'altro, di organizzazione degli eventi ippici, di controllo di primo livello sulla regolarità delle corse, di ripartizione e di rendicontazione del fondo per lo sviluppo e la promozione del settore ippico;
   4) nell'ambito del riordino della disciplina sulle scommesse ippiche, la destinazione al pagamento delle vincite di una percentuale della raccolta totale compresa tra il 74 e il 76 per cento.

  Il comma 3 dell'articolo 9 interviene invece sul riordino dell'assistenza tecnica agli allevatori, stabilendo criteri di delega concernenti il sistema della consulenza al settore, i libri genealogici ed i registri anagrafici e le associazioni di allevatori.
  Il comma 8 reca la consueta clausola di invarianza finanziaria, disponendo che dall'attuazione delle disposizioni di delega non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Illustra quindi l'articolo 10, il quale prevede, al comma 1, l'istituzione presso l'ISMEA della Banca delle terre agricole.
  Il comma 2 indica quale finalità della banca quella di costituire un inventario completo della domanda e dell'offerta dei terreni e delle aziende agricoli, che si rendono disponibili anche a seguito di abbandono dell'attività produttiva e di prepensionamenti, raccogliendo, organizzando e dando pubblicità alle informazioni necessarie sulle caratteristiche naturali, strutturali ed infrastrutturali dei medesimi, sulle condizioni di cessione e di acquisto degli stessi nonché sulle procedure di accesso alle agevolazioni a favore dei giovani agricoltori (mutui a tasso zero) di cui al già citato capo III, titolo I, del decreto legislativo n. 185 del 2000.
  Ai sensi del comma 4, in relazione ai predetti terreni, ai dati disponibili e ai relativi aggiornamenti, l'ISMEA può anche presentare uno o più programmi o progetti di ricomposizione fondiaria, con l'obiettivo di individuare comprensori territoriali nei quali promuovere aziende dimostrative o aziende pilota.
  Il comma 5 dispone che – per le predette finalità – ISMEA può stipulare apposite convenzioni con gli assessorati regionali e provinciali competenti e promuovere forme di collaborazione e di partecipazione con le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative e con le università e gli istituti superiori.
  L'articolo 11, introdotto durante l'esame al Senato e soppresso dalla XIII Commissione della Camera, inseriva, a decorrere dall'anno 2015, gli interventi prioritari finalizzati alla modernizzazione delle infrastrutture logistiche del comparto agroalimentare nell'ambito delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale individuati nel Programma delle infrastrutture strategiche ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge n. 443 del 2001 (cosiddetta «legge obiettivo»).
  L'articolo 11-bis, introdotto dalla XIII Commissione della Camera, interviene sulla disciplina dei contratti di rete per renderla compatibile con le caratteristiche e le esigenze del settore agricolo, forestale e agroalimentare, prevedendo che l'obbligo, previsto in tale ambito, di redigere una situazione patrimoniale della rete entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, osservando, in quanto compatibili, le disposizioni relative al bilancio di esercizio della società per azioni, si applica solo qualora la rete d'impresa abbia acquisito la soggettività giuridica.
  L'articolo 12 interviene in materia di assunzioni congiunte di lavoratori dipendenti nelle imprese agricole legate da un contratto di rete, riducendo la percentuale richiesta di presenza di imprese agricole all'interno della fattispecie contrattuale (che passa dal 50 per cento al 40 per cento) affinché sia possibile effettuare tali assunzioni.
  L'articolo 13 interviene sull'articolo 14 del decreto legislativo n. 99 del 2004, il quale reca la semplificazione di un serie di adempimenti in agricoltura, in particolare:
   inserendo in tale ambito un nuovo comma 7-bis, secondo il quale le pubbliche amministrazioni, tenuto conto delle attribuzioni Pag. 109delle regioni e degli enti locali, forniscono a titolo gratuito ai soggetti richiedenti i contributi europei l'assistenza e le informazioni necessarie ed elaborano specifiche procedure di gestione delle nuove istanze che agevolino la fruizione degli aiuti, emanando a tali fini le circolari esplicative e applicative;
   modificando il comma 8, al fine di rendere la via telematica il mezzo esclusivo (e non solo prioritario) di acquisizione da parte delle pubbliche amministrazioni di dati relativi a soggetti che esercitano attività agricola, attraverso l'utilizzo dei servizi del sistema informativo agricolo nazionale.

  Inoltre, per assicurare che la produzione di latte sia pianificata ed adeguata alla domanda, è consentito alle organizzazioni di produttori costituite da produttori del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari di accedere alle informazioni relative ai propri soci contenute nel fascicolo aziendale e nella banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica, limitatamente alle informazioni utili allo svolgimento delle funzioni ad esse demandate ai sensi della normativa europea e su espresso mandato del socio produttore.
  Passa quindi a illustrare l'articolo 14, introdotto durante l'esame presso il Senato, il quale ridisegna le competenze e le funzioni dell'ISMEA (Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare), al fine di permettere all'ISMEA di operare anche nel settore della logistica su piattaforma informatica di tutti i prodotti agricoli ed agroalimentari indicati nell'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
  L'articolo 15, al comma 1, conferisce una delega al Governo per il riordino degli strumenti di gestione del rischio e delle crisi in agricoltura e per la regolazione dei mercati, da esercitare nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, attraverso lo svolgimento delle procedure di concertazione con le organizzazioni di rappresentanza agricola.
  I principi e criteri direttivi della delega prevedono:
   a) la revisione della normativa in materia di gestione dei rischi in agricoltura, favorendo lo sviluppo di strumenti assicurativi a copertura dei danni alle produzioni, alle strutture e ai beni strumentali alle aziende agricole.
   b) la disciplina dei Fondi di mutualità per la copertura dei danni da avversità atmosferiche, epizoozie, fitopatie e per la tutela del reddito degli agricoltori, nonché per compensare gli agricoltori che subiscono danni causati da fauna protetta;
   c) la revisione della normativa in materia di regolazione dei mercati, con particolare riferimento alle forme di organizzazione, accordi interprofessionali e contratti di organizzazione e vendita.

  L'articolo 16 reca disposizioni per il sostegno della pesca sociale e lo sviluppo dei prodotti provenienti dalla filiera corta agricola e ittica, prevedendo, al comma 1, che le istituzioni pubbliche le quali gestiscono mense scolastiche ed ospedaliere possano prevedere criteri di priorità per prodotti agricoli ed alimentari che abbiano le seguenti caratteristiche: siano a chilometro zero; provengano da filiera corta agricola ed ittica; derivino da agricoltura biologica; siano a ridotto impatto ambientale e di qualità; derivino dalla pesca sociale.
  La norma demanda a decreti emanati dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con Ministri competenti per ciascun decreto, adottati previa intesa con la Conferenza Unificata, la definizione dei parametri per stabilire le categorie di prodotti.
  Il comma 2 prevede che i Comuni possano definire modalità idonee di presenza e di valorizzazione nei mercati agricoli di vendita diretta dei prodotti agricoli ed alimentari: a chilometro zero, provenienti Pag. 110da filiera corta, derivanti da agricoltura biologica o, comunque a ridotto impatto ambientale e di qualità.
  Illustra quindi gli articoli da 17 a 24, i quali recano disposizioni in materia di prodotti derivati dalla trasformazione del pomodoro.
  In particolare, fa presente come l'articolo 17, al comma 1, definisca l'ambito di applicazione delle disposizioni relative al capo I del titolo IV (che si compone degli articoli da 15 a 22) del disegno di legge, rinviando all'articolo 18 la definizione dei prodotti derivanti dalla trasformazione del pomodoro fabbricati in Italia, mentre il comma 2 stabilisce l'obbligo di corrispondenza con le definizioni dei prodotti recate dall'articolo 18 e rispettare i requisiti richiesti dall'articolo 19.
  L'articolo 18 reca la definizione dei diversi prodotti derivati ottenuti dalla lavorazione dei pomodori freschi (Solanum lycopersicum L.), sani e maturi di qualsiasi varietà, forma e dimensione, sottoposti ad una adeguata stabilizzazione e confezionati in contenitori idonei.
  L'articolo 19, al comma 1, stabilisce che i requisiti qualitativi minimi, i criteri di qualità dei prodotti definiti all'articolo 18 e gli ingredienti siano definiti con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.
  Ai sensi del comma 2, i prodotti che non raggiungono i requisiti minimi fissati dal decreto, possono essere rilavorati, per ottenere prodotti che siano conformi alle caratteristiche prescritte, e previa l'autorizzazione dell'autorità sanitaria competente per territorio, la quale adotta le misure di vigilanza che ritiene necessarie.
  L'articolo 20, al comma 1, assoggetta i prodotti derivanti dalla trasformazione del pomodoro alle disposizioni stabilite dalla normativa europea e nazionale in materia di etichettatura e informazione sugli alimenti ai consumatori.
  Ai sensi del comma 2 i prodotti in questione devono essere confezionati in modo tale da assicurare la conservazione dei medesimi ed il mantenimento dei requisiti prescritti dal decreto previsto dall'articolo 19; inoltre i prodotti, se non sono confezionati direttamente nei contenitori destinati alla vendita, vanno conservati in recipienti atti a preservarne i requisiti prescritti.
  L'articolo 21 dispone, salvo che il fatto costituisca reato, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione delle disposizioni in materia di requisiti, etichettatura e confezionamento di cui agli articoli da 17 a 24 del disegno di legge. L'entità della sanzione viene fatta dipendere nella sostanza dal volume di produzione oggetto dell'infrazione ed è disposta nelle seguenti misure:
   a) da 3.000 a 18.000 euro se riferita a lotti di produzione non superiore a 60.000 pezzi;
   b) da 9.000 a 54.000 euro se riferita a lotti di produzione superiori a 60.000 pezzi.

  Tali sanzioni sostituiscono quelle meno afflittive previste dall'articolo 6 del decreto ministeriale 23 settembre 2005, che viene abrogato dalla lettera c), comma 1, dell'articolo 22.
  Il comma 2 dell'articolo 21 dispone che le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 1 trovino applicazione anche con riferimento alla passata di pomodoro, mentre il comma 3 indica il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari del MIPAAF quale autorità competente ad irrogare le predette sanzioni amministrative pecuniarie.
  L'articolo 22, alle lettere a) e b) abroga la legge n. 96 del 1969, recante l'istituzione di un controllo qualitativo sulle esportazioni di pomodori pelati e concentrati di pomodoro, e il relativo regolamento di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 428 del 1975 (ferme restando le disposizioni transitorie contenute nell'articolo 24 del disegno di legge), in quanto tali norme risultano in conflitto con la direttiva 2000/13/CE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti Pag. 111l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità.
  L'articolo 23 prevede la clausola del mutuo riconoscimento, secondo quanto disposto dalla comunicazione interpretativa della Commissione europea pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C/265 del 4 novembre 2003, la quale garantisce ai prodotti provenienti da un altro Stato membro dell'Unione europea o da Paesi limitrofi aderenti ad appositi accordi multilaterali (Associazione europea di libero scambio, parte contraente dello Spazio economico europeo), di poter essere commercializzati in Italia senza restrizioni.
  L'articolo 24 reca la disciplina transitoria, stabilendo, al comma 1, che tutti i prodotti etichettati conformemente alla normativa previgente, possono essere commercializzati entro il termine di conservazione indicato in etichetta.
  Il comma 2 dispone che gli articoli 1, 2, 3, e 6 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 428 del 1975, si applichino fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 19, comma 1, del disegno di legge, illustrato in precedenza.
  Passando a illustrare l'articolo 25, esso conferisce una delega al Governo, da esercitare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del disegno di legge, per il sostegno del prodotto ottenuto dal riso greggio commercializzato con la dicitura «riso».
  I principi e criteri direttivi della delega prevedono:
   a) la salvaguardia delle varietà tipiche del riso italiano e indirizzi sul miglioramento genetico delle varietà in costituzione;
   b) la valorizzazione della produzione con particolare riferimento al territorio in cui è praticata la produzione risicola;
   c) la tutela del consumatore, con particolare attenzione alla trasparenza delle informazioni e denominazioni di vendita del riso;
   d) l'istituzione di un registro delle nuove varietà gestito dall'Ente nazionale risi;
   e) la disciplina delle sanzioni per violazione delle norme contenute nel decreto legislativo stesso e individuazione dell'autorità competente all'irrogazione delle sanzioni all'interno del MIPAAF;
   f) la definizione di uno o più allegati tecnici finalizzati all'individuazione delle varietà che possono fregiarsi della denominazione di vendita, e delle caratteristiche qualitative per riso e riso parboiled, con indicazione dei valori massimi riconosciuti, dei gruppi merceologici e delle caratteristiche qualitative, nonché dei metodi utilizzati per il riconoscimento di tali caratteristiche. Gli allegati tecnici sono modificabili con decreto del MIPAAF;
   g) l'abrogazione della legge n. 325 del 1958, recante la «Disciplina del commercio interno del riso»;
   h) l'esclusione dal campo di applicazione dei decreti legislativi del prodotto tutelato da un sistema di qualità riconosciuto in ambito europeo e del prodotto destinato alla vendita all'estero.

  Illustra l'articolo 25-bis, introdotto dalla Commissione Agricoltura, il quale intende facilitare la tracciabilità del prodotto e del processo produttivo nel settore del riso, in particolare consentendo al consumatore di ricevere un'adeguata informazione sulle varietà del riso, sulla composizione, sulla qualità dei componenti e delle materie prime, nonché sul processo di lavorazione dei prodotti finiti e intermedi, prevede che sia favorito l'uso di sistemi informatici di tracciabilità del riso venduto nel territorio nazionale. Tali sistemi informatici devono contenere i dati fiscali del produttore, dell'ente certificatore della filiera del prodotto, del distributore, nonché l'elencazione di ogni fase di lavorazione e possono essere adattati per la lettura su rete mobile e per le applicazioni per smartphone e tablet.
  L'articolo 25-ter, anch'esso introdotto dalla Commissione Agricoltura, esclude Pag. 112dall'obbligo di tenuta di registri di carico e scarico del burro che i produttori ed i confezionatori di burro devono tenere, per ogni stabilimento, gli imprenditori agricoli con una produzione annua inferiore a 5 tonnellate.
  Con riferimento all'articolo 25-quater, a sua volta inserito dalla XIII Commissione, rileva come esso intervenga sulla disciplina dell'apicoltura e dei prodotti apistici, prevedendo innanzitutto che non sono considerate forniture di medicinali veterinari distribuiti all'ingrosso gli acquisti collettivi e la distribuzione, da parte delle organizzazioni di rappresentanza degli apicoltori maggiormente rappresentative a livello nazionale, agli apicoltori di presidi sanitari, per i quali non è previsto l'obbligo di ricetta veterinaria.
  Viene introdotto inoltre l'obbligo, per chiunque detiene alveari di farne, a proprie spese, denuncia e comunicazione di variazione alla banca dati dell'anagrafe apistica nazionale (BDA).
  Viene altresì disposto in favore degli apicoltori colpiti dal parassita Aethina tumida, che hanno dovuto distruggere la totalità dei propri alveari, consentendo loro l'immediata reintroduzione nella «zona di protezione» dello stesso numero di alveari perduti.
  Fa quindi presente come l'articolo 25-quinquies, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, introduca la denominazione di birra artigianale, prevedendo che si definisca birra artigianale la birra prodotta da piccoli birrifici indipendenti e non sottoposta, durante la fase di produzione, a processi di pastorizzazione e microfiltrazione. La norma qualifica come piccolo birrificio indipendente un birrificio che sia legalmente ed economicamente indipendente da qualsiasi altro birrificio, che utilizzi impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altro birrificio, che non operi sotto licenza e la cui produzione annua non superi i 200.000 ettolitri, comprese le quantità di prodotto per conto terzi.
  L'articolo 25-sexies, introdotto anch'esso nel corso dell'esame in sede referente, interviene a favore della filiera del luppolo, stabilendo che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, compatibilmente con la normativa europea in materia di aiuti di Stato e con le norme specifiche di settore, favorisca il miglioramento delle condizioni di produzione, trasformazione e commercializzazione nel settore del luppolo e dei suoi derivati. In quest'ambito è previsto che il Ministero destini a tali fini quota parte delle risorse iscritte annualmente nel proprio stato di previsione, sulla base dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge n. 499 del 1999, recante norme per la razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale, con priorità per il finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo per la produzione e i processi di prima trasformazione del luppolo, per la ricostituzione del patrimonio genetico del luppolo e per la individuazione di corretti processi di meccanizzazione.
  L'articolo 25-septies, a sua volta inserito nel corso dell'esame in sede referente, reca la denominazione di Fungo cardoncello e prodotti derivati, intendendosi con tale dizione «Fungo Cardocello» o «Cardoncello» il fungo (spontaneo o coltivato) in qualunque modo trasformato e commercializzato della sola specie Pleurotus Eryngii.
  L'articolo 25-octies, a sua volta introdotto durante l'esame in sede referente, interviene sulla disciplina per il contenimento della diffusione del cinghiale nelle aree protette e vulnerabili, prevedendo che il divieto di immissione di cinghiali su tutto il territorio nazionale non si applichi, oltre che alle aziende faunistico-venatorie e alle aziende agri-turistico-venatorie adeguatamente recintate, anche alle aziende agricole che esercitano attività di allevamento a scopo di ripopolamento, nelle zone per l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani.
  Inoltre si stabilisce l'esclusione, per le medesime aziende appena richiamate, nonché per le aziende faunistico-venatorie e le aziende agri-turistico-venatorie adeguatamente recintate, dal divieto di foraggiamento di cinghiali.Pag. 113
  L'articolo 26, introdotto nel corso dell'esame al Senato e soppresso dalla XIII Commissione, prevedeva che gli operatori della pesca abbiano facoltà di utilizzare cassette standard per lo sbarco delle specie ittiche, e che gli stessi operatori debbano apporre le informazioni relative ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura utilizzando come strumento di identificazione un codice a barre o un QR-code.
  L'articolo 27, anch'esso soppresso dalla XIII Commissione, al comma 1 estendeva alle imprese agricole della pesca e dell'acquacoltura disposizioni in materia di semplificazioni dei controlli sulle imprese del settore agroalimentare.
  In tale ambito, per quanto concerne gli ambiti di interesse della Commissione Finanze, il comma 2 estendeva alle imprese del settore ittico il comma 361.1 dell'articolo 1 della legge n. 311 del 2004, il quale destina le risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI) anche al finanziamento agevolato di investimenti in ricerca ed innovazione tecnologica, effettuati da imprese agricole, forestali e agroalimentari che partecipano ad un contratto di rete.
  Ancora con riferimento agli ambiti di interesse della Commissione Finanze, la disposizione soppressa, al comma 3, estendeva alle imprese del settore ittico condotte da giovani la disciplina di sostegno allo sviluppo dell'imprenditorialità in agricoltura e del ricambio generazionale contenuta nell'articolo 7-bis del decreto-legge n. 91 del 2014, il quale ha interamente sostituito il Capo III, del Titolo I, del già richiamato decreto legislativo n. 185 del 2000, che disciplina le misure in favore della nuova imprenditorialità in agricoltura, consistenti sostanzialmente in mutui agevolati a tasso zero, della durata massima, comprensiva del periodo di preammortamento, di 10 anni (o di 15 anni per il settore della produzione) e di importo non superiore al 75 per cento della spesa ammissibile.
  Passa quindi a illustrare l'articolo 28, a sua volta soppresso nel corso dell'esame in sede referente, il quale istituiva presso la Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, lo Sportello unico nazionale della pesca e dell'acquacoltura.
  L'articolo 29, aggiunto nel corso dell'esame al Senato, modifica il sistema sanzionatorio del decreto legislativo n. 4 del 2012, di riordino, coordinamento ed integrazione della normativa nazionale in materia di pesca e acquacoltura.
  In tale ambito, pur confermando la vigente distinzione tra comportamenti che costituiscono reato di natura contravvenzionale e comportamenti che configurano illecito amministrativo, l'articolo 29, intervenendo soprattutto sugli articoli 7 e 10 del decreto legislativo n. 4 del 2012, opera una limitata depenalizzazione, degradando ad illecito amministrativo una serie di condotte attualmente qualificate come illeciti contravvenzionali.
  Al riguardo rileva come si tratti, in particolare, della violazione del divieto di detenzione, sbarco (fatte salve le specie ittiche soggette all'obbligo di sbarco ai sensi della normativa UE su tale materia) trasbordo, trasporto, commercializzazione di esemplari di specie ittiche di taglia inferiore a quella minima, in violazione della normativa vigente.
  Contestualmente, nel medesimo articolo 10 del decreto legislativo n. 4 del 2012, viene modificato l'obbligo di rigetto in mare di esemplari inferiori alla taglia minima catturati in via accessoria o accidentalmente, alla luce della nuova disciplina europea sulla pesca, che tra i suoi obiettivi ha fissato la graduale eliminazione dei rigetti in mare (Regolamento UE 1380/2013 e Regolamento UE n. 812/2015), introducendo inoltre un obbligo preventivo di comunicazione di tali catture all'autorità marittima competente.
  Per i predetti illeciti amministrativi vengono introdotte una serie di sanzioni amministrative nell'articolo 11 del decreto legislativo n. 4 del 2012, anch'esso novellato. Tali sanzioni amministrative sono inasprite se le specie ittiche di taglia inferiore a quella minima per la conservazione oggetto di condotta illecita sono il tonno rosso e il pesce spada.Pag. 114
  Viene inoltre modificato il catalogo delle «infrazioni gravi», sanzionate con il cosiddetto «sistema a punti» (modificando conseguentemente l'Allegato I al decreto legislativo n. 4), contenuto nell'articolo 14 del predetto decreto legislativo, includendovi la violazione del divieto di detenzione, sbarco (fatta salva la normativa UE su tale materia) trasbordo, trasporto, commercializzazione di esemplari di specie ittiche di taglia inferiore a quella minima di riferimento per la conservazione, in violazione della normativa vigente.
  L'articolo 29-bis, aggiunto nel corso dell'esame in sede referente dalla XIII Commissione, reca norme per il contrasto al bracconaggio ittico nelle acque interne.
  In primo luogo viene definito come esercizio della pesca illegale nelle acque interne ogni azione tesa alla cattura o al prelievo di specie ittiche e altri organismi acquatici con materiale, mezzi e attrezzature vietati dalla legge, ovvero con modalità vietate dalla legge e dai regolamenti ittici emanati dagli enti territoriali competenti.
  In tale contesto viene introdotta una serie di divieti nelle acque interne, quali stordire, uccidere e catturare la fauna ittica con materiali esplosivi, con la corrente elettrica e con il versamento nelle acque di sostanze tossiche o anestetiche; catturare la fauna ittica provocando l'asciutta, anche parziale, dei corpi idrici; utilizzare reti, attrezzi, tecniche, materiali, non configurabili come sistemi di pesca sportiva; utilizzare attrezzi per la pesca professionale nelle acque dove tale pesca non è consentita; utilizzare reti ed altri attrezzi per la pesca professionale difformi da quanto previsto dai regolamenti vigenti; la raccolta, detenzione, trasporto, e commercio degli animali storditi od uccisi in violazione di tali divieti.
  Per quanto riguarda i profili sanzionatori nei casi più gravi (utilizzo di esplosivi o di corrente elettrica, versamento nelle acque di sostanze tossiche o anestetiche, asciutta dei corpi idrici) sono previsti l'arresto o l'ammenda, mentre nelle altre ipotesi si prevedono sanzioni amministrative pecuniarie e la sospensione della licenza di pesca professionale. In caso di reiterazione le pene e le sanzioni amministrative e il periodo di sospensione delle licenze sono raddoppiati. Comunque è previsto il versamento all'Ente territoriale competente per la gestione delle acque, da parte del trasgressore, di una somma pari a euro 20 per ogni singolo capo pescato in violazione dei predetti divieti, somma raddoppiata in caso di uccisione del capo.
  L'articolo 30, soppresso dalla XIII Commissione, apportava integrazioni e modifiche alla disciplina istitutiva della Rete del lavoro agricolo di qualità, contenuta nell'articolo 6 del decreto-legge n. 91 del 2014.
  Illustra quindi l'articolo 30-bis, introdotto dalla XIII Commissione, il quale, modificando il Codice dell'ambiente, in sostanza specifica che l'esclusione dagli obblighi di gestione dei rifiuti previsto per le materie fecali, per la paglia, sfalci e potature, nonché per ogni altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana, si applica anche se tali materiali sono destinati alle normali pratiche agricole e zootecniche, nonché per la produzione di energia da biomassa o per la produzione di ammendanti o concimi, anche al di fuori del luogo di produzione, ovvero sono ceduti a terzi.
  L'articolo 31, introdotto nel corso dell’iter al Senato, reca la norma di salvaguardia finanziaria degli eventuali oneri che possano derivare, a carico della finanza pubblica, dall'emanazione dei decreti legislativi attuativi delle deleghe contenute nel provvedimento, prevedendo:
   che i relativi schemi dei decreti legislativi siano corredati di relazione tecnica che ne attesti la neutralità finanziari ovvero che ne specifichi i nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e i corrispondenti mezzi di copertura;
   che, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009), qualora uno o più decreti legislativi determinino Pag. 115nuovi o maggiori oneri che non trovano compensazione al proprio interno, tali decreti vengano emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore di provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1), la quale è già stata trasmessa informalmente via e-mail a tutti i componenti della Commissione nel pomeriggio di ieri.

  Il Viceministro Luigi CASERO concorda con la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione del sostegno pubblico all'editoria.
C. 3317 e abb.

(Parere alla VII Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Marco DI MAIO (PD), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, ai fini del parere alla VII Commissione Cultura, la proposta di legge C. 3317 Coscia, cui è abbinata la proposta di legge C. 3345 Pannarale, recante istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione del sostegno pubblico all'editoria, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione Cultura nel corso dell'esame in sede referente.
  Dopo aver innanzitutto evidenziato il grande rilievo dell'intervento legislativo, il quale risulta molto atteso, passa a illustrare il contenuto della proposta di legge, la quale si compone di 5 articoli, rilevando in primo luogo come l'articolo 1, al comma 1, istituisca nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione.
  Il Fondo ha il compito di assicurare l'attuazione dei principi costituzionali di libertà e di pluralismo dell'informazione a livello nazionale e locale, di incentivare l'innovazione dell'offerta informativa e dei processi di distribuzione e di vendita, la capacità delle imprese del settore di investire e di acquisire posizioni di mercato sostenibili nel tempo, nonché lo sviluppo di nuove imprese editoriali anche nel campo dell'informazione digitale.
  In base al comma 2, al Fondo affluiscono annualmente, secondo le lettere a) e b), le risorse statali destinate alle diverse forme di sostegno all'editoria quotidiana e periodica anche digitale, comprese le risorse del Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria, nonché quelle destinate all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale, comprese quelle iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.
  Al medesimo Fondo affluisce anche, ai sensi della lettera c), una quota, fino ad un massimo di 100 milioni di euro annui, delle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione, nonché, in base alla lettera d), le somme versate a titolo di sanzioni amministrative comminate dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni per la violazione di talune previsioni del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, quali: le disposizioni per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri adottate dall'Autorità con proprio regolamento; le disposizioni regolamentari relative alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale, per quanto riguarda i fornitori di contenuti; le disposizioni sulle comunicazioni commerciali audiovisive, pubblicità televisiva e radiofonica, sponsorizzazioni, televendite; le disposizioni relative alla registrazione dei programmi; la Pag. 116disposizione relativa al mancato adempimento all'obbligo di trasmissione dei messaggi di comunicazione pubblica; le disposizioni in materia di propaganda radiotelevisiva di servizi di tipo interattivo; le disposizioni in materia di tutela della produzione audiovisiva europea ed indipendente; le disposizioni in materia di diritto di rettifica; le disposizioni in materia di obbligo di trasmissione del medesimo programma su tutto il territorio per il quale è rilasciato il titolo abilitativo; le disposizioni in materia di obbligo di informativa all'Autorità riguardo, tra l'altro, a dati contabili ed extra contabili; le disposizioni in materia di pubblicità di amministrazioni ed enti pubblici.
  Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala la lettera e), la quale prevede che al Fondo affluiscano altresì le somme derivanti dal gettito annuale di un contributo di solidarietà nel settore dell'informazione pari allo 0,1 per cento del reddito complessivo dei soggetti assoggettati all'IRES ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. Tale contributo è posto a carico dei concessionari della raccolta pubblicitaria sulla stampa quotidiana e periodica, sui mezzi di comunicazione radiotelevisivi e digitali, nonché degli altri soggetti che esercitano l'attività di intermediazione nel mercato della pubblicità attraverso la ricerca e l'acquisto, per conto terzi, di spazi sui mezzi di informazione e di comunicazione, con riferimento a tutti i tipi di piattaforme trasmissive, comprese le reti elettroniche. Rileva come si tratti in sostanza di un'addizionale IRES applicabile ai soggetti appena indicati.
  Il comma 3 demanda la ripartizione del Fondo a un decreto annuale del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, sentite le Commissioni parlamentari competenti, mentre il comma 4 affida a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Sottosegretario di Stato delegato la destinazione annuale delle risorse ai diversi interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri.
  Passa quindi a illustrare l'articolo 2, il quale, al comma 1, conferisce una delega al Governo, da esercitare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, per la ridefinizione della disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici, il sostegno agli investimenti delle imprese editoriali, l'innovazione del sistema distributivo, il finanziamento di progetti innovativi nel campo dell'editoria presentati da imprese di nuova costituzione, nonché il sostegno di processi di ristrutturazione e di riorganizzazione delle imprese editoriali già costituite.
  Il comma 2 specifica i princìpi e criteri direttivi della delega di cui al comma 1, prevedendo:
   a) con riferimento ai destinatari dei contributi, la parziale ridefinizione della platea dei beneficiari, ammettendo al finanziamento: le imprese editrici che esercitano come unica l'attività informativa autonoma e indipendente, di carattere generale, costituite: 1) come cooperative giornalistiche; 2) come enti senza fini di lucro; nonché, 3) per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della legge, come imprese editrici di quotidiani e periodici la maggioranza del cui capitale sia detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali non aventi fini di lucro;
   b) il mantenimento del finanziamento con la possibilità di definire criteri specifici inerenti sia ai requisiti di accesso, sia ai meccanismi di calcolo dei contributi:
    1) delle imprese editrici di quotidiani e periodici espressione delle minoranze linguistiche;
    2) delle imprese e gli enti che editano pubblicazioni per non vedenti e ipovedenti prodotti con caratteri tipografici normali, su nastro magnetico, braille e supporti informatici, in misura proporzionale alla diffusione e al numero delle uscite delle relative testate;Pag. 117
    3) delle associazioni di consumatori;
    4) delle imprese editrici di quotidiani e periodici italiani in lingua italiana diffusi prevalentemente all'estero.
   c) l'esclusione dal finanziamento degli organi di informazione dei partiti, dei movimenti politici e sindacali, dei periodici specialistici a carattere tecnico, aziendale, professionale o scientifico, nonché per tutte le imprese editrici di quotidiani e periodici facenti capo a gruppi editoriali quotati o partecipati da società quotate in borsa;
   d) per quanto riguarda i requisiti per accedere ai contributi viene previsto in particolare:
    1) la riduzione a due anni dell'anzianità di costituzione dell'impresa editoriale e di edizione della testata;
    2) il requisito del regolare adempimento degli obblighi derivanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro;
    3) l'edizione in formato digitale dinamico e multimediale della testata per la quale si richiede il contributo, anche eventualmente in parallelo con l'edizione in formato cartaceo;
    4) l'obbligo per l'impresa editoriale di dare evidenza nell'edizione dell'ottenimento del contributo e di tutti gli ulteriori finanziamenti ricevuti a qualsiasi titolo;
   e) con riferimento ai criteri di calcolo del contributo è previsto in particolare:
    1) il superamento della distinzione tra testata nazionale e testata locale;
    2) la graduazione del contributo in funzione del numero di copie annue vendute;
    3) la valorizzazione delle voci di costo legate alla trasformazione digitale dell'offerta e del modello imprenditoriale;
    4) la previsione di criteri premiali per l'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori di età inferiore ai 35 anni e per azioni di formazione e aggiornamento del personale;
    5) la previsione di limiti massimi al contributo liquidabile, in relazione all'incidenza percentuale del contributo sul totale dei ricavi dell'impresa nella misura massima del 50 per cento;
   f) la definizione di requisiti di accesso e di regole di liquidazione dei contributi diretti quanto il più possibile omogenei e uniformi per le diverse tipologie di imprese destinatarie;
   g) la revisione e semplificazione del procedimento amministrativo per l'erogazione dei contributi a sostegno dell'editoria;
   h) l'introduzione di incentivi agli investimenti in innovazione digitale dinamica e multimediale;
   i) l'assegnazione di finanziamenti a progetti innovativi presentati da imprese editoriali di nuova costituzione, mediante bandi indetti annualmente;
   l) per quanto riguarda la rete di vendita è previsto in particolare:
    1) l'accompagnamento del processo di progressiva liberalizzazione della vendita di prodotti editoriali, favorendo l'adeguamento della rete alle mutate condizioni, mitigando gli effetti negativi di breve termine, assicurando agli operatori parità di condizioni, con divieto di sospensioni arbitrarie delle consegne e garantendo il pluralismo delle testate presenti in tutti i punti vendita;
    2) la promozione, di concerto con le regioni, di un regime di piena liberalizzazione degli orari di apertura dei punti di vendita e la rimozione degli ostacoli che limitano la possibilità di ampliare l'assortimento e l'intermediazione di altri beni e servizi;
    3) la promozione di sinergie strategiche tra i punti di vendita, al fine di creare le condizioni per lo sviluppo di nuove formule imprenditoriali e commerciali;
    4) il completamento in maniera condivisa e unitaria dell'informatizzazione Pag. 118delle strutture, al fine di connettere i punti di vendita e di costituire una nuova rete integrata capillare nel territorio.

  In tale contesto, per quanto riguarda i profili rientranti negli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala la lettera m), la quale prevede l'incentivazione fiscale degli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani e periodici, riconoscendo un particolare beneficio agli inserzionisti di micro, piccola o media dimensione e alle start up innovative.
  Il comma 4 conferisce un'ulteriore delega al Governo, da esercitare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, per la ridefinizione della disciplina dei requisiti e dei criteri per il ricorso ai trattamenti di pensione di vecchiaia anticipata dei giornalisti, al fine di rendere l'accesso ai prepensionamenti per i giornalisti progressivamente conforme alla normativa generale in materia, nonché per la revisione della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, al fine di razionalizzare la composizione e le attribuzioni del Consiglio stesso.
  Il comma 5 specifica i princìpi e criteri direttivi della delega di cui al comma 1, prevedendo:
   a) la ridefinizione dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per l'accesso ai trattamenti di pensione di vecchiaia anticipata dei giornalisti professionisti iscritti all'INPGI previsti nei casi di ristrutturazione o riorganizzazione in presenza di crisi aziendale, prevedendo il divieto di mantenere rapporti di lavoro con i giornalisti in pensione, e la revisione della procedura per il riconoscimento degli stati di crisi delle imprese editoriali ai fini dell'accesso ai prepensionamenti, ai fini dell'allineamento con la disciplina generale;
   b) la razionalizzazione delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti con riferimento al rapporto con i consigli regionali dell'ordine, particolarmente nelle materie del procedimento disciplinare e della formazione, e la riduzione del numero dei componenti fino a un massimo di trentasei consiglieri, di cui due terzi giornalisti professionisti e un terzo pubblicisti, garantendo la massima rappresentatività territoriale.

  Illustra quindi l'articolo 3, il quale apporta una serie di modifiche alla disciplina relativa ai contributi in favore delle imprese editrici.
  In particolare, il comma 1 modifica l'articolo 2 del decreto-legge n. 63 del 2012, il quale ha introdotto nuovi criteri di calcolo e liquidazione di tali contributi.
  In dettaglio, la lettera a), novellando il comma 2 del richiamato articolo 2, specifica che il contributo non può comunque superare il 50 per cento dell'ammontare complessivo dei ricavi dell'impresa editrice, riferiti alla testata per cui si chiede il contributo, al netto del contributo medesimo.
  La lettera b) abroga il secondo periodo del comma 4, il quale stabilisce che, in caso di insufficienza delle risorse stanziate, si procede alla liquidazione del contributo mediante riparto proporzionale tra gli aventi diritto.
  La lettera c) inserisce nel predetto articolo 2 un nuovo comma 7-bis, ai sensi del quale il contributo è erogato in due rate annuali; la prima rata è versata entro il 30 maggio mediante anticipo di una somma pari al 30 per cento del contributo erogato all'impresa nell'anno precedente a quello per il quale si richiede il contributo, mentre la seconda rata, a saldo, è liquidata entro il termine di conclusione del procedimento. La novella prevede che, all'atto dei pagamenti, l'impresa deve essere in regola con le attestazioni rilasciate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e con i versamenti dei contributi previdenziali.
  Inoltre, per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione Finanze, l'impresa non deve risultare inadempiente all'esito della verifica di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica, Pag. 119prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, verificano se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento relative alla riscossione delle imposte sul reddito, per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.
  Il comma 2 reca una norma di carattere transitorio con cui viene specificato che le disposizioni del comma 1 si applicano a decorrere dai contributi relativi all'anno 2016.
  Il comma 3 stabilisce invece che, a decorrere dai contributi relativi all'anno 2016, le domande per l'ammissione al sostegno pubblico all'editoria, sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa editoriale, sono presentate, per via telematica e con firma digitale, dal 1o al 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento del contributo, secondo le modalità pubblicate nel sito internet istituzionale del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. La norma specifica il contenuto obbligatorio di tali domande, prevedendo inoltre l'obbligo per le imprese editoriali di far pervenire un campione di numeri della testata edita, nonché l'obbligo di produrre, entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento del contributo, il bilancio di esercizio, corredato della nota integrativa e degli annessi verbali, i prospetti dei costi e delle vendite, documentazione che deve essere certificata da soggetti iscritti nel registro dei revisori legali dei conti.
  Osserva quindi come il comma 4 apporti, a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo all'entrata in vigore della legge, ulteriori modificazioni alla disciplina dei contributi pubblici all'editoria.
  In particolare, la lettera a) abroga il comma 7-bis dell'articolo 1 del decreto-legge n. 63 del 2012, il quale stabilisce che, a decorrere dai contributi all'editoria relativi all'anno 2012, per le cooperative di giornalisti che subentrino al contratto di cessione in uso ovvero acquistino la testata che ha avuto accesso entro il 31 dicembre 2011 ai contributi, non si applicano i requisiti temporali della costituzione della cooperativa da almeno tre anni e dell'edizione della testata da almeno tre anni; la norma abrogata prevede inoltre che, nel caso di subentro al contratto di cessione in uso della testata, le cooperative di giornalisti sono esentate dalla condizione secondo cui, per fruire dei contributi, l'impresa editrice deve essere proprietaria della testata per la quale richiede i contributi stessi.
  La lettera b) integra invece il dettato dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 62 del 2001, recante definizioni e disciplina del prodotto editoriale, inserendo in tale ambito una previsione ai sensi della quale il prodotto editoriale è identificato dalla testata intesa come il titolo del giornale, della rivista o di altra pubblicazione periodica, avente una funzione e una capacità distintiva nella misura in cui individua una pubblicazione.
  Illustra quindi l'articolo 4, il quale reca nuove disposizioni per la vendita dei giornali, stabilendo che, a decorrere dal 1o gennaio 2017, i punti di vendita esclusivi assicurano la parità di trattamento nella vendita delle pubblicazioni regolari in occasione della loro prima immissione nel mercato.
  La norma specifica che per pubblicazioni regolari si intendono quelle che hanno già effettuato la registrazione presso il tribunale, che sono diffuse al pubblico con periodicità regolare, che rispettano tutti gli obblighi previsti dalla legge n. 47 del 1948 (recante disposizioni sulla stampa), e che recano stampati sul prodotto in posizione visibile la data e la periodicità effettiva, il codice a barre e la data di prima immissione nel mercato.
  Passa quindi a illustrare l'articolo 5, il quale, al comma 1, abroga la lettera b) del comma 160, nonché il comma 162 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2016 (i quali prevedono che una quota delle eventuali Pag. 120maggiori entrate versate, per gli anni dal 2016 al 2018, a titolo di canone di abbonamento alla televisione rispetto alle somme già iscritte a tale titolo nel bilancio 2016, nonché le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico relative ai contributi in favore delle emittenti radiofoniche e televisive in ambito locale, sono destinate al finanziamento, fino ad un importo massimo di 50 milioni di euro annui, di un Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, da istituire nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico). Tale modifica si connette con l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio del nuovo Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione istituito nello stato di previsione dei ministri, disposta dall'articolo 1, comma 1, della proposta di legge.
  Il comma 2 opera conseguentemente una modifica di coordinamento all'articolo 1, comma 163, della medesima legge di stabilità 2016 (il quale prevede che con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i criteri di riparto e le procedure di erogazione delle risorse in favore delle emittenti radiofoniche e televisive locali per la realizzazione di obiettivi di pubblico interesse), sostituendovi il riferimento al «Fondo di cui alla lettera b) del comma 160» con quello al «Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione istituito nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri», istituito dal citato comma 1 dell'articolo 1 della proposta di legge.
  Preannuncia quindi l'intenzione di formulare una proposta di parere favorevole sul provvedimento.

  Maurizio BERNARDO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta già convocata per la giornata di domani.

  La seduta termina alle 13.10.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

  Martedì 16 febbraio 2016. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze, Luigi Casero.

  La seduta comincia alle 13.10.

Programma di lavoro della Commissione per il 2016 – È il momento di andare oltre l'ordinaria amministrazione.
(COM(2015)610 final).

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2016.
(Doc. LXXXVII-bis, n. 4).

Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1o gennaio 2016-30 giugno 2017) – Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze neerlandese, slovacca e maltese.
(15258/15).

(Parere alla XIV Commissione).
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 10 febbraio scorso.

  Marco CAUSI (PD), relatore, formula una proposta di parere favorevole con alcune osservazioni (vedi allegato 2), le quali segnalano i temi a suo giudizio più rilevanti per gli ambiti di competenza della Commissione Finanze. Evidenzia quindi come, nel formulare la proposta di parere, abbia sviluppato alcune suggestioni emerse nel corso del dibattito.

  Maurizio BERNARDO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame a una seduta da convocare nella giornata di domani.

  La seduta termina alle 13.15.

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