CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 16 febbraio 2016
593.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 78

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 16 febbraio 2016. — Presidenza del vicepresidente Edoardo FANUCCI. — Interviene il sottosegretario per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

  La seduta comincia alle 13.20.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul reciproco riconoscimento dei titoli attestanti studi universitari o di livello universitario rilasciati nella Repubblica italiana e nella Repubblica popolare cinese, con Allegati, firmato a Pechino il 4 luglio 2005.
C. 3300 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 26 gennaio 2016.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, in relazione alle richieste di chiarimenti Pag. 79formulate dal relatore nella seduta del 26 gennaio scorso, fa presente che il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, in considerazione dell'avvenuta approvazione del provvedimento da parte del Senato, osserva che la copertura finanziaria dello stesso possa ritenersi correttamente formulata, nel presupposto che il richiamo all'utilizzo dei fondi speciali per il triennio 2015-2017 sia inteso riferito al bilancio per il triennio 2016-2018, in relazione alla copertura da sostenere, ad anni alterni, a decorrere dal 2016.
  Riferisce quindi che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha confermato che alle trasferte in Cina, ai fini della partecipazione alla Commissione mista di cui all'articolo 8 dell'Accordo, prenderà parte un solo rappresentante del medesimo Ministero, atteso che le materie oggetto dell'Accordo stesso rientrano nelle competenze del solo Dipartimento per la formazione superiore e per ricerca del medesimo Ministero.
  Fa infine presente che il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ha confermato che il provvedimento in esame è compreso nell'elenco degli slittamenti, di cui all'articolo 18, comma 3, della legge n. 196 del 2009. Lo stesso Dipartimento ha inoltre confermato che l'attivazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 3, comma 2, del provvedimento non è suscettibile di pregiudicare gli interventi già previsti a legislazione vigente sulle dotazioni indicate nel citato articolo.

  Giampiero GIULIETTI (PD), relatore, preso atto di quanto evidenziato dal rappresentante del Governo, si riserva di formulare una proposta di parere in una successiva seduta.

  Edoardo FANUCCI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura (collegato alla legge di stabilità 2014).
Nuovo testo C. 3119 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Susanna CENNI (PD), relatrice, fa presente che il disegno di legge, collegato alla manovra di finanza pubblica, reca disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività del settore agricolo, agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale e che il provvedimento, già approvato dal Senato, è corredato di relazione tecnica, riferita al testo iniziale, nonché di relazione tecnica aggiornata alla luce delle modifiche introdotte dal Senato. Fa presente altresì che è all'esame della Commissione bilancio il testo come risultante dalle modifiche approvate dalla Commissione di merito.
  Con riferimento all'articolo 1, commi 1 e 2, recante semplificazioni in materia di controlli, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.
  In merito all'articolo 1, commi da 3 a 5, recanti norme sulla pastorizia e sulla e sulla tutela delle produzioni agroalimentari, non ha osservazioni da formulare, alla luce delle indicazioni della relazione tecnica e della clausola di invarianza finanziaria introdotta.
  Per quanto riguarda l'articolo 1, commi da 6 a 8, recanti norme in materia di allevamento, non ha osservazioni da formulare nel presupposto – sul quale appare opportuno acquisire una conferma – che non si rendano necessari adeguamenti della Banca dati, di cui la Commissione europea ha già riconosciuto l'operatività.
  Con riferimento all'articolo 1, comma 9, recante disposizioni in materia di sistema di consulenza aziendale in agricoltura, non ha osservazioni da formulare nel presupposto – sul quale appare necessario acquisire una conferma – della neutralità finanziaria delle attività di consulenza, in conformità a quanto affermato dalla relazione tecnica allegata all'articolo 1-ter del decreto-legge n. 91 del 2014.Pag. 80
  In merito all'articolo 1, comma 9-bis, recante rimborso di oneri sostenuti dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali rileva che la norma pone a carico dei destinatari degli incentivi i costi relativi ai controlli effettuati ai sensi del decreto ministeriale del 2 marzo 2010 sulla tracciabilità delle biomasse. Poiché tale decreto fa riferimento sia a verifiche e controlli svolti dal GSE, sia a quelli effettuati dal menzionato Ministero – entrambi soggetti appartenenti al perimetro della pubblica amministrazione ai fini del conto economico consolidato – andrebbero individuate le specifiche attività i cui costi saranno posti a carico dei beneficiari degli incentivi. Inoltre andrebbe confermato che le modalità di corresponsione delle somme – da definire con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali – siano idonee a garantire la copertura dei predetti costi anche sotto il profilo dell'allineamento temporale.
  Per quanto riguarda l'articolo 3, recante disposizioni in materia di servitù, non ha nulla da osservare al riguardo.
  In merito all'articolo 4, recante riduzione dei termini per i procedimenti amministrativi, ritiene che andrebbe confermato che le amministrazioni competenti possano far fronte agli adempimenti di competenza, nei termini e secondo le semplificazioni previste dalle norme in esame, con le risorse già disponibili in base alla vigente legislazione.
  Con riferimento all'articolo 5, recante delega al Governo per il riordino della normativa in materia di agricoltura, non ha osservazioni da formulare, stanti il carattere ordinamentale delle norme e le clausole di invarianza finanziaria, di cui al comma 5, nonché di neutralità dei provvedimenti da adottare, di cui all'articolo 31, che corredano la delega legislativa. In merito ai profili di copertura finanziaria, con riguardo alla procedura di adozione degli schemi dei decreti attuativi delle deleghe di cui all'articolo in esame, ritiene che andrebbe valutata l'opportunità di integrare la formulazione delle disposizioni di cui al comma 3, prevedendo che, qualora il Governo non intenda conformarsi ai pareri espressi dalle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari e dalla Commissione parlamentare per la semplificazione, gli schemi medesimi siano assegnati, all'atto della nuova trasmissione alle Camere, non solo alle Commissioni competenti per materia – come attualmente stabilito dal testo – ma anche a quelle competenti per i profili finanziari, analogamente a quanto già disposto dall'articolo 9, comma 5, con riguardo alla delega per il riordino degli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nonché per il riordino dell'assistenza tecnica agli allevatori e la revisione della disciplina della riproduzione animale. Su tale punto appare comunque necessario acquisire l'avviso del Governo.
  Con riferimento all'articolo 6, recante norme in materia di società di affiancamento per le terre agricole, non ha osservazioni da formulare stante la clausola di neutralità finanziaria, di cui all'articolo 31, riferita a tutte le deleghe legislative previste dal provvedimento in esame, e posto che la disposizione (di richiamo della disciplina delle start-up), su cui erano stati espressi rilievi nella Nota di trasmissione della relazione tecnica, è stata soppressa. In merito ai profili di copertura finanziaria, riguardo alla procedura di adozione degli schemi dei decreti attuativi della delega in esame si potrebbe valutare l'opportunità di integrare la formulazione delle disposizioni di cui al comma 4, prevedendo che, qualora il Governo non intenda conformarsi ai pareri espressi dalle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari, gli schemi medesimi siano ritrasmessi alle Camere ai fini della nuova assegnazione ai citati organi parlamentari, analogamente a quanto già disposto dall'articolo 9, comma 5, con riguardo alla delega per il riordino degli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nonché per il riordino dell'assistenza tecnica agli allevatori e la revisione della disciplina della riproduzione animale.
  Per quanto riguarda l'articolo 7, recante norme in materia di sostegno all'agricoltura Pag. 81e all'acquacoltura biologica, fa presente di non avere rilievi da formulare, tenuto conto della clausola d'invarianza finanziaria e di quanto affermato dalla relazione tecnica circa la possibilità per le amministrazioni competenti di svolgere le attività previste dalla norma con le risorse disponibili a legislazione vigente.
  In merito all'articolo 8, recante subappalto di servizi agricoli, non ha nulla da osservare.
  Con riferimento all'articolo 8-ter, recante norme in materia di indennità espropriative dormienti, non ha osservazioni da formulare dal momento che la norma fa riferimento esplicitamente allo svincolo delle somme, per le quali dovrebbero dunque già sussistere le relative disponibilità di bilancio. In proposito appare utile una conferma da parte del Governo.
  Per quanto riguarda l'articolo 8-quater, recante norme in materia di contributo CONOE, rileva in primo luogo che il Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti (CONOE) non rientra nel perimetro delle pubbliche amministrazioni ai fini del conto economico consolidato. Inoltre gli obblighi di contribuzione in favore dello stesso ricadono esclusivamente sugli operatori della filiera produttiva e commerciale. Tanto premesso non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione, nel presupposto – sul quale è opportuno acquisire l'avviso del Governo – che i contributi siano idonei a garantire la prosecuzione dello svolgimento delle funzioni del CONOE, senza comportare riflessi sulla finanza pubblica.
  In merito all'articolo 8-quinquies, recante norme in materia di imprese agricole e gestione dei rifiuti di imballaggio, rileva preliminarmente che il Consorzio nazionale imballaggi (CONAI), nonché gli altri organismi collettivi ed i sistemi di gestione previsti dal Codice dell'ambiente ai fini degli adempimenti in materia di gestione dei rifiuti di imballaggio, non rientrano nel perimetro delle pubbliche amministrazioni individuate ai fini del conto economico consolidato. Peraltro, per quanto attiene al comma 2, che esonera, con efficacia retroattiva, determinate imprese dall'iscrizione ai consorzi in questione, evidenzia in primo luogo che non appare chiara la decorrenza degli effetti di tale esonero. Inoltre andrebbe valutato se, qualora dovesse determinarsi un obbligo di restituzione di contributi già versati, ciò possa incidere sull'equilibrio finanziario dei consorzi interessati, con conseguenti riflessi sul corretto svolgimento delle funzioni ad essi affidate ai sensi delle norme in materia di gestione dei rifiuti, di derivazione europea. Riguardo al comma 3, che riduce la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal Codice dell'ambiente in capo ai produttori inadempienti in materia di gestione dei rifiuti di imballaggio o che non hanno adottato, in alternativa all'adesione al CONAI, altri sistemi gestionali di tali rifiuti, non ha osservazioni da formulare, nel presupposto, sul quale andrebbe acquisito l'avviso del Governo, che il gettito derivante da tali sanzioni non sia destinato a normativa vigente a specifiche finalità di spesa né risulti già scontato ai fini dei saldi di finanza pubblica.
  Per quanto riguarda l'articolo 8-sexies, recante norme in materia di esercizio dell'attività di manutenzione del verde, non ha osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione, nel presupposto – su cui appare opportuno acquisire l'avviso del Governo – che regioni e province autonome possano organizzare o disciplinare i corsi di formazione destinati alle imprese interessate al conseguimento dell'idoneità all'esercizio di attività di gestione delle aree verdi nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e comunque nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica posti a carico dei medesimi enti.
  Con riferimento all'articolo 8-septies, recante norme in materia di costituzione di cauzione verso lo Stato o altri enti pubblici, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione, nel presupposto che resti inalterato il complessivo livello di garanzia di cui beneficiano lo Stato e gli altri enti pubblici. Pag. 82
  In merito all'articolo 9, commi da 1 a 2 e da 3 a 8, recante deleghe al Governo per il riordino degli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per il riassetto di attività in materia di agricoltura, rileva preliminarmente che, stante la clausola di neutralità complessiva di cui al successivo articolo 31, riferita alle deleghe legislative contenute nel disegno di legge in esame, eventuali profili onerosi che dovessero emergere in fase di attuazione verranno comunque in rilievo in occasione dell'esame parlamentare dei rispettivi schemi di decreto legislativo. Infatti, gli effetti derivanti da diverse previsioni contenute nelle norme di delega dipenderanno dalle concrete modalità attuative che saranno adottate in sede di esercizio della delega stessa, tenuto conto che gran parte di esse determinano un impatto organizzativo diverso a seconda delle soluzioni che potranno essere prescelte. Tali margini di indeterminatezza circa i possibili effetti finanziari delle disposizioni da adottare nell'esercizio della delega si riflettono altresì sull'attuazione della norma di cui al comma 2, lettera c), che fissa una percentuale massima di risparmi di spesa derivanti dalle misure di riorganizzazione, utilizzabili per lo sviluppo e l'internazionalizzazione del made in Italy nel settore agricolo. Detto limite è indicato nel 50 per cento dei risparmi di spesa – peraltro non definiti nell'ammontare – non considerati ai fini del rispetto dei saldi di finanza pubblica. In merito all'entità di tali possibili risparmi andrebbero acquisiti dati ed elementi di valutazione dal Governo.
  In merito all'articolo 9, comma 2-bis, recante riassetto del settore ippico nazionale, osserva che le misure in esame sono formalmente inserite fra le norme di delega contenute nell'articolo 9 del disegno di legge. Conseguentemente devono intendersi incluse nel meccanismo di copertura disposto dall'articolo 31 del disegno di legge in applicazione dell'articolo 17, comma 2, della legge 196 del 2009 (copertura finanziaria dei decreti legislativi che determinino oneri non compensati al loro interno). Ciò premesso, osserva altresì che le norme introducono misure di riforma del settore ippico che appaiono suscettibili di determinare effetti finanziari di segno opposto a seconda delle modalità di esercizio delle deleghe prescelte nella fase attuativa. In particolare, fra i criteri di delega dai quali possono derivare effetti finanziari non compiutamente definiti dal testo si segnalano il riordino della disciplina sulle scommesse ippiche – che potrebbe incidere sul montepremi, sulle basi imponibili, sulle aliquote di tassazione e sulle quote da destinare al finanziamento della filiera ippica – e l'istituzione della Lega ippica italiana, con particolare riferimento alle quote di prelievo sulle scommesse ed agli stanziamenti di bilancio da destinare alla stessa Lega. Su tali aspetti, e sui possibili effetti finanziari derivanti dalle norme, andrebbe acquisita una valutazione del Governo.
  In merito all'articolo 10, recante istituzione della Banca delle terre agricole, prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica circa la compatibilità delle norme in esame rispetto alla clausola di neutralità finanziaria contenuta nel testo. In proposito, evidenzia che l'Istituto, pur essendo finanziato – fra l'altro – con fondi pubblici, non rientra nell'elenco delle amministrazioni che concorrono alla formazione del conto consolidato della pubblica amministrazione. In ordine alle agevolazioni di cui al decreto legislativo n. 185 del 2000, in materia di autoimprenditorialità e autoimpiego, non formula osservazioni considerato che il testo si limita a fare riferimento ad una funzione di carattere informativo della Banca delle terre agricole, riguardante l'accesso a risorse già disponibili a legislazione vigente, la cui entità e modalità di fruizione restano inalterate. Sul punto appare comunque opportuno acquisire una conferma del Governo.
  Per quanto concerne l'articolo 13, comma 1, riguardante disposizioni per agevolare la partecipazione ai programmi di aiuto europei, sottolinea che appare necessario che il Governo confermi che le attività di informazione e assistenza di cui Pag. 83si tratta possano essere svolte nell'ambito delle risorse disponibili. In particolare, andrebbe chiarito se la norma comporti la gratuità di prestazioni che attualmente sono invece svolte dietro rimborso o pagamento di eventuali costi amministrativi (quali imposte, tasse o altri diritti). Inoltre, aggiunge, andrebbe chiarito se l'utilizzo in via esclusiva delle comunicazioni telematiche possa eventualmente riflettersi in riduzioni del gettito da imposta di bollo.
  Riguardo all'articolo 13, commi da 2 a 4, relativi all'accesso a banche dati da parte delle organizzazioni dei produttori del latte, fa presente che non si hanno osservazioni da formulare in quanto l'accesso ai dati è garantito, secondo quanto stabilito espressamente dalla norma, utilizzando le funzionalità disponibili del Sistema informativo agricolo nazionale e nel sistema informativo veterinario.
  Per quanto concerne l'articolo 14, relativo a interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, pur tenendo conto che l'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA) non rientra nel perimetro delle amministrazioni pubbliche ai fini del conto consolidato, appare opportuno che il Governo confermi che lo stesso possa svolgere le funzioni attribuitegli senza oneri per la finanza pubblica.
  Con riferimento all'articolo 15, riguardante delega al Governo per il riordino degli strumenti di gestione del rischio in agricoltura, non si hanno osservazioni da formulare, tenuto conto di quanto affermato dalla relazione tecnica e della presenza di clausole di non onerosità nonché del rinvio all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, che corredano la delega legislativa.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, con riguardo alla procedura di adozione degli schemi dei decreti attuativi delle deleghe di cui all'articolo in esame, sottolinea che andrebbe valutata l'opportunità di integrare la formulazione delle disposizioni di cui al comma 2, prevedendo che, qualora il Governo non intenda conformarsi ai pareri espressi dalle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari e dalla Commissione parlamentare per la semplificazione, gli schemi medesimi siano assegnati, all'atto della nuova trasmissione alle Camere, non solo alle Commissioni competenti per materia – come attualmente stabilito dal testo – ma anche a quelle competenti per i profili finanziari, analogamente a quanto già disposto dall'articolo 9, comma 5, con riguardo alla delega per il riordino degli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nonché per il riordino dell'assistenza tecnica agli allevatori e la revisione della disciplina della riproduzione animale. Su tale punto appare comunque necessario acquisire l'avviso del Governo.
  Riguardo all'articolo 16, concernente disposizioni per il sostegno della pesca sociale e lo sviluppo dei prodotti provenienti da filiera corta agricola e ittica, non si hanno osservazioni da formulare tenuto conto che le previsioni in materia di sostegno dei prodotti provenienti dalla filiera corta sono configurate come facoltative per gli enti interessati.
  Relativamente agli articoli da 17 a 24, concernente disposizioni in materia di prodotti derivati dalla trasformazione del pomodoro, pur prendendo atto della neutralità finanziaria espressamente prevista dal testo e dalla relazione tecnica ai fini dell'applicazione delle nuove norme, fa presente che appare opportuna una conferma del Governo in ordine alla possibilità, per le autorità sanitarie competenti per territorio, di fare fronte – nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente – agli adempimenti connessi alle procedure autorizzative e di controllo previste dall'articolo 19, comma 2, per la rilavorazione dei prodotti sprovvisti dei requisiti qualitativi stabiliti dalla disciplina in esame.
  Riguardo all'articolo 25, concernente delega al Governo per il sostegno del settore del riso, rileva che si prende atto che nella documentazione tecnica presentata nel corso dell'esame parlamentare si assume che l'Ente nazionale risi potrà svolgere le attività richieste nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione Pag. 84vigente e che la delega legislativa è corredata di una clausola di invarianza finanziaria (comma 5) nonché di una clausola di neutralità riferita ai decreti legislativi da adottare (articolo 31). In merito, tuttavia, ai compiti amministrativi assegnati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (struttura che sarà preposta all'irrogazione delle sanzioni ai sensi del comma 1, lettera e)), appare opportuno acquisire conferma che i nuovi compiti possano essere svolti con le risorse già disponibili a legislazione vigente, senza incidere sullo svolgimento delle altre funzioni assegnate alle medesime strutture amministrative.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, riguardo alla procedura di adozione degli schemi dei decreti attuativi della delega in esame, rileva che si potrebbe valutare l'opportunità di integrare la formulazione delle disposizioni di cui al comma 3, prevedendo che, qualora il Governo non intenda conformarsi ai pareri espressi dalle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari, gli schemi medesimi siano ritrasmessi alle Camere ai fini della nuova assegnazione ai citati organi parlamentari, analogamente a quanto già disposto dall'articolo 9, comma 5, con riguardo alla delega per il riordino degli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nonché per il riordino dell'assistenza tecnica agli allevatori e la revisione della disciplina della riproduzione animale.
  Relativamente all'articolo 25-bis, sulla tracciabilità nel settore del riso, osserva che non vi sono osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione, nel presupposto che gli oneri per l'istituzione, il funzionamento e i controlli della nuova procedura di tracciabilità del riso siano integralmente a carico dei soggetti controllati. Tenuto conto che il testo della norma non esplicita tale condizione, in proposito appare opportuno acquisire chiarimenti.
  Per quanto riguarda l'articolo 25-ter, relativo alle semplificazioni in materia di tenuta di registri di carico e scarico del burro, rileva che non si formulano osservazioni nel presupposto, sul quale appare opportuno acquisire una conferma del Governo, che l'esclusione in esame riguardi modalità di attestazione dei componenti della produzione del burro e non abbia quindi implicazioni di carattere fiscale.
  Per l'articolo 25-quater, relativo a disposizioni in materia di apicoltura e di prodotti apistici, rileva che gli operatori interessati dovranno sostenere le spese per le denunce e le comunicazioni di variazione alla banca dati dell'anagrafe apistica nazionale (BDA). Non è previsto peraltro il rinvio ad apposito provvedimento per la determinazione dell'ammontare di tali oneri al fine di garantire l'integrale copertura – anche sotto il profilo dell'allineamento temporale – dei relativi costi amministrativi. In proposito andrebbe acquisito l'avviso del Governo.
  Per quanto riguarda l'articolo 25-sexies, relativa alla filiera del luppolo, rileva che le disposizioni prevedono la destinazione a nuove finalità di spesa di risorse già iscritte in bilancio per specifici interventi. Andrebbero pertanto acquisiti elementi di valutazione al fine di accertare l'effettiva disponibilità delle risorse in questione senza incidere sulla realizzazione di interventi già previsti o programmati in base alla vigente legislazione.
  Riguardo all'articolo 29, concernente contravvenzioni, illeciti amministrativi in materia di pesca e relativo regime sanzionatorio, fa presente che andrebbero acquisiti elementi volti a confermare che il quadro sanzionatorio previsto dalle disposizioni, anche alla luce delle modifiche introdotte nel corso dell'esame in sede referente, non sia suscettibile di incidere su entrate da sanzioni eventualmente già scontate in bilancio.
  Con riferimento all'articolo 30-bis, relativo all'esclusione dalla disciplina dei rifiuti di prodotti di scarto destinati a usi agroforestali, osserva che, al fine di escludere eventuali effetti finanziari, andrebbero acquisiti elementi volti a confermare la compatibilità delle disposizioni con la normativa europea.Pag. 85
  Per quanto riguarda l'articolo 31, relativo alla clausola di salvaguardia, non ha nulla da osservare in merito ai profili di quantificazione, mentre in merito ai profili di copertura finanziaria, nel rilevare come la disposizione in esame appare formulata in maniera conforme alla vigente disciplina di contabilità pubblica, segnala tuttavia l'opportunità di sostituire l'attuale denominazione della rubrica: «Copertura finanziaria dei decreti legislativi» con la seguente: «Disposizioni finanziarie».

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA si riserva di fornire chiarimenti sulle questioni sollevate dalla relatrice.

  Edoardo FANUCCI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.30.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

  Martedì 16 febbraio 2016. — Presidenza del vicepresidente Edoardo FANUCCI. — Interviene il sottosegretario per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

  La seduta comincia alle 13.30.

Programma di lavoro della Commissione per il 2016 – È il momento di andare oltre l'ordinaria amministrazione.
COM(2015)610 final.

Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1o gennaio 2016-30 giugno 2017) – Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze neerlandese, slovacca e maltese.
15258/15.

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2016.
Doc. LXXXVII-bis, n. 4.

(Esame congiunto e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame congiunto degli atti in oggetto.

  Dario PARRINI (PD), relatore, fa presente che la Commissione bilancio è chiamata ad esaminare congiuntamente il Programma di lavoro della Commissione europea per il 2016, il Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1o gennaio 2016-30 giugno 2017) e la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2016.
  Ricorda preliminarmente che, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, le Commissioni di settore esaminano, per le parti di competenza, i citati documenti ai fini dell'approvazione di relazioni da trasmettere alla XIV Commissione. Quest'ultima, a sua volta, conclude l'esame dei menzionati documenti con l'approvazione di una relazione da presentare all'Assemblea, che include anche le relazioni approvate dalle Commissioni di settore. Infine, nel corso dell'esame in Assemblea, sulla base di tale relazione, possono essere presentate risoluzioni da porre in votazione.
  Segnala poi che la relazione, che si sofferma solamente sui temi di maggiore interesse in relazione alle competenze della Commissione bilancio, segue l'impostazione del Programma di lavoro della Commissione europea per il 2016, rispettandone la ripartizione in dieci capitoli corrispondenti ad altrettante linee portanti e integrando ciascuno di essi con puntuali riferimenti alle ulteriori priorità individuate nel Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (elaborato dalle Presidenze olandese, slovacca e maltese e detto anche «Programma del trio di Presidenza») e nella Relazione programmatica 2016 sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea. Nella parte finale della relazione segnalerà invece le priorità individuate nella Relazione programmatica, che non trovano immediato riscontro nei documenti delle Istituzioni dell'Unione.
  Ciò premesso, ricorda che il 27 ottobre 2015 la Commissione europea ha presentato il Programma di lavoro per il 2016, il Pag. 86secondo del suo mandato. Il programma ribadisce l'impegno a favore delle dieci priorità indicate negli orientamenti politici presentati dal presidente Juncker nel luglio 2014, confermando l'obiettivo di un'Unione europea più grande e più ambiziosa sui temi importanti e più piccola e più modesta su aspetti meno rilevanti che non richiedono l'azione dell'UE.
  Le dieci priorità del Presidente Juncker – che rappresentano il mandato politico della Commissione Juncker e la base sulla quale è stata nominata – affrontano le grandi sfide sulle quali l'UE è chiamata attualmente a confrontarsi, tra cui il rilancio dell'occupazione, la crescita economica e la carenza di investimenti, la crisi dei rifugiati, i cambiamenti climatici e la pressione sulle risorse naturali, nonché la mancanza di fiducia sul ruolo dell'Europa nel nuovo ordine mondiale che sta emergendo.
  Il programma di lavoro, che consta di una Comunicazione e di sei allegati, illustra innanzitutto le principali iniziative che l'Esecutivo europeo intende avviare nel 2016 relativamente alle seguenti priorità: 1. un nuovo impulso all'occupazione alla crescita e agli investimenti; 2. un mercato unico digitale connesso; 3. un'Unione dell'energia resiliente con politiche lungimiranti in materia di cambiamenti climatici; 4. un mercato unico più profondo e più equo con una base industriale più solida; 5. un'Unione economica e monetaria più profonda e più equa; 6. un accordo realistico e equilibrato di libero scambio con gli Stati Uniti; 7. uno Spazio di libertà, sicurezza, giustizia e di diritti fondamentali basato sulla reciproca fiducia; 8. una nuova politica della migrazione; 9. un ruolo più incisivo a livello mondiale; 10. un'Unione di cambiamento democratico.
  Si tratta di 23 nuove iniziative, indicate nell'Allegato n. 1; tali iniziative comprendono:
   misure volte a combattere la disoccupazione e promuovere gli investimenti del capitale umano, tra cui una nuova strategia per garantire la crescita economica e la sostenibilità sociale e ambientale oltre il 2020. La Commissione ha annunciato che continuerà l'attuazione del Fondo europeo per gli investimenti strategici, che si prefigge di mobilitare 315 miliardi di euro, e procederà alla revisione della Strategia UE 2020;
   il nuovo pacchetto sull'economia circolare – ossia un modello che pone al centro la sostenibilità del sistema, in cui non ci sono prodotti di scarto e in cui le materie vengono costantemente riutilizzate – che la Commissione ha presentato nel dicembre 2015;
   misure volte a dare seguito alla strategia per il mercato unico digitale, alla strategia per il mercato unico, alla strategia sul commercio e gli investimenti e a dare attuazione all'Unione dell'energia;
   misure volte a dare seguito alla relazione dei cinque Presidenti sull'approfondimento dell'Unione economica e monetaria, includendovi un pilastro sui diritti sociali;
   misure volte ad attuare l'Agenda europea sulla sicurezza, a migliorare la gestione della migrazione e la gestione delle frontiere, alcune delle quali sono state adottate nel dicembre 2015;
   misure in materia di asilo, quali la revisione del sistema di Dublino sull'asilo, e di reinsediamento dei rifugiati.

  Inoltre, per poter far leva su tutti gli strumenti a disposizione dell'Unione al fine di raggiungere gli obiettivi che si prefigge, la Commissione europea preannuncia la revisione intermedia del Quadro finanziario pluriennale che verterà su come orientare al meglio i finanziamenti in funzione delle priorità – tra cui quella relativa alla dimensione interna ed esterna della crisi dei rifugiati – e l'elaborazione di una strategia volta ad incentrare maggiormente il bilancio UE sui risultati.
  Nella consapevolezza che i cittadini giudicheranno l'UE in funzione dei risultati ottenuti riguardo alle sfide principali che le società sono chiamate ad affrontare, la Commissione europea invita il Parlamento Pag. 87europeo e il Consiglio a dare la priorità all'attività legislativa sulle proposte più urgenti.
  Poiché non tutto può essere realizzato in un anno, il programma di lavoro presenta anche un quadro per le successive azioni, che farà parte dei programmi di lavoro per gli anni futuri, i cui lavori preparatori, consistenti tra l'altro in valutazioni, consultazioni e valutazioni di impatto, inizieranno nel 2016.
  Il programma prevede inoltre un esame della legislazione vigente e dei programmi di spesa volto a verificare che essi siano efficaci e in grado di produrre risultati reali e positivi. In tale ottica sono preannunciate 40 azioni nell'ambito del programma della Commissione per il controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione – REFIT, indicate nell'Allegato n. 2, che contiene l'elenco delle nuove iniziative da intraprendere nel 2016 non figuranti ancora nell'Allegato 1.
  Il programma individua poi, sulla base delle dieci priorità, 17 proposte attualmente in sospeso, elencate nell'Allegato n. 3, che meritano di essere adottate in tempi brevi dai co-legislatori e 20 proposte da ritirare o modificare, indicante nell'Allegato n. 4, perché non più rilevanti, bloccate o non abbastanza ambiziose. Le proposte saranno ritirate nell'arco di sei mesi, a partire da aprile 2016.
  Lo stesso programma annuncia inoltre l'abrogazione di 28 norme non più attuali, elencate nell'Allegato n. 5 e presenta un elenco della nuova legislazione UE che entrerà in vigore nel prossimo anno, figurante nell'Allegato n. 6.
  Di seguito si sofferma sinteticamente sulle priorità che caratterizzano il Programma di lavoro della Commissione europea per il 2016, di maggiore interesse in relazione alle competenze della Commissione bilancio.
  Per quanto riguarda l'impulso all'occupazione, alla crescita e agli investimenti, il programma prevede una serie di iniziative per combattere la disoccupazione (in particolare quella giovanile e quella di lunga durata) e promuovere gli investimenti nel capitale umano. A tal fine, la Commissione intende presentare una nuova strategia per garantire la crescita economica e la sostenibilità sociale e ambientale oltre l'orizzonte temporale del 2020.
  Per quanto riguarda la disoccupazione di lungo periodo, la Commissione ha recentemente presentato una proposta di raccomandazione del Consiglio intesa a sostenere l'inserimento nel mercato del lavoro dei disoccupati di lungo periodo, COM(2015)462.
  Per favorire occupazione, sviluppo e inclusione sociale, la Commissione intende promuovere gli investimenti nel capitale umano lungo tutto l'arco della vita, quali la formazione professionale, l'istruzione superiore, le competenze digitali e di alta tecnologia. Viene quindi preannunciata una iniziativa (Agenda per le nuove competenze per l'Europa) diretta a promuovere lo sviluppo delle competenze, compreso il riconoscimento reciproco delle qualifiche, a sostenere la formazione professionale e l'istruzione superiore e a sfruttare appieno il potenziale dei posti di lavoro digitali.
  La Commissione ha intenzione di avanzare proposte a favore della mobilità dei lavoratori comprensive di misure volte a combattere gli abusi (Labour Politics package). La Commissione intende inoltre sottoporre a riesame la normativa vigente in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, compresi gli agenti cancerogeni e mutageni.
  Prosegue segnalando che, nella relazione programmatica per il 2016, il Governo italiano intende perseguire i seguenti obiettivi:
   rafforzamento degli interventi di politica attiva diretti a favorire l'occupazione e la crescita, in particolare a sostegno dell'occupazione giovanile e dell'inserimento lavorativo dei disoccupati di lunga durata e dei soggetti con maggiori difficoltà di inserimento lavorativo;
   quanto alla mobilità il Governo intende affermare il mantenimento dei diritti alla sicurezza sociale (in particolare alle prestazioni di disoccupazione e alle prestazioni familiari) per coloro che si Pag. 88spostano nell'Unione. Tale posizione differisce da quella di alcuni Stati membri che intendono ridurre l’acquis europeo evocando possibili abusi;
   potenziamento del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e contrasto ai fenomeni elusivi connessi alla mobilità transfrontaliera dei lavoratori (recepimento della direttiva Enforcement 2014/67/UE);
   sostegno all'inclusione sociale e lotta alla povertà.

  In linea con le priorità politiche della Commissione Juncker, il Governo punterà a favorire una migliore conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, al fine di aumentare l'occupazione femminile e contribuire al conseguimento del tasso di occupazione totale. Inoltre, nell'ambito delle politiche volte a favorire l'integrazione europea, l'Italia solleciterà la costruzione di una proposta di sussidio di disoccupazione europeo.
  La Commissione europea nel programma di lavoro per il 2016 ricorda la presentazione, nel maggio 2015, della Strategia per il mercato unico digitale COM(2015)192, finalizzata allo sviluppo di un'economia digitale in grado di espandere i mercati e creare nuova occupazione attraverso il superamento della frammentazione esistente. Secondo le proiezioni della Commissione, la strategia potrebbe generare in Europa fino a 250 miliardi di euro di crescita aggiuntiva nel corso del suo mandato. L'obiettivo della Commissione è di presentare tutte le proposte legislative necessarie entro la fine del 2016.
  Osserva poi che nella relazione programmatica per il 2016, il Governo italiano afferma che la posizione nazionale è favorevole all'idea di rivedere la direttiva sul servizio universale (2002/22/CE), nel senso di includere l'accesso ad Internet veloce per adeguare il concetto stesso di servizio universale al digitale. Il Governo considera pienamente condivisibili, inoltre, anche le misure per facilitare il commercio online, inclusa la semplificazione e l'armonizzazione dei regimi IVA, e la registrazione online, anche transfrontaliera, delle imprese.
  Per quanto riguarda la riforma del diritto d'autore, ad avviso del Governo, essa deve garantire adeguata remunerazione a tutti gli operatori dell'industria culturale, con un riequilibrio tra titolari dei diritti e intermediari. Per un Paese manifatturiero come l'Italia, inoltre, secondo la Relazione, è cruciale facilitare la transizione verso la «manifattura digitale» e creare un quadro favorevole agli investimenti e alla creazione di imprese innovative.
  Sul fronte del contrasto al fenomeno della pirateria digitale, evidenzia che il Governo continuerà a seguire la fase finale della proposta di direttiva concernente le misure per assicurare un elevato livello comune per la sicurezza delle reti e delle informazioni tra gli Stati membri, che presumibilmente sarà adottata nella prima metà del 2016. Il Governo ritiene che la Commissione potrebbe valutare la necessità di modificare il quadro giuridico vigente per l'applicazione transfrontaliera di misure interdittive e per il risarcimento dei danni.
  Ricorda poi che nel programma di lavoro per il 2016 la Commissione europea affronta i seguenti aspetti del mercato unico: una strategia generale; Unione dei mercati dei capitali; libera circolazione dei lavoratori; potenziamento di alcuni settori strategici; fiscalità.
  La Commissione ribadisce l'importanza di consolidare i punti di forza del mercato unico, permettendo a quest'ultimo di liberare appieno il proprio potenziale. A questo fine preannuncia la realizzazione di misure concrete. L'Allegato n. 1 specifica che il follow-up della strategia si tradurrà in iniziative sia legislative che non legislative. Verranno elaborati, tra l'altro, orientamenti sul modo in cui il diritto dell'UE si applica ai modelli aziendali dell'economia collaborativa; azioni per favorire la crescita delle PMI e delle start-up; una regolamentazione delle professioni; la definizione di un nuovo approccio al fallimento delle imprese e all'insolvenza; l'agevolazione Pag. 89della prestazione transfrontaliera di servizi; azioni di standardizzazione.
  Il programma di lavoro specifica che la realizzazione di un mercato unico dei capitali, del finanziamento e del risparmio svolgerà un ruolo fondamentale per rimuovere gli ostacoli agli investimenti ed aiutare le imprese a crescere in tutto il mercato unico.
  Il piano d'azione per la creazione dell'Unione dei mercati dei capitali è stato presentato dalla Commissione europea il 30 settembre 2015. Si tratta di una Comunicazione (COM(2015) 468), accompagnata da due proposte di regolamento: una sui requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (COM(2015) 473), l'altra che stabilisce norme comuni sulla cartolarizzazione (COM(2015) 472). Le due proposte di regolamento mirano a costruire un mercato delle cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate (STS) al fine di evitare il ripetersi delle pratiche distorte emerse nel corso della recente crisi finanziaria. La Commissione europea sottolinea l'importanza che i co-legislatori dell'Unione trovino celermente un accordo in particolar modo sulla proposta relativa alla cartolarizzazione.
  Per quanto riguarda invece la fiscalità, la Commissione preannuncia la presentazione di un piano d'azione sull'IVA che dovrebbe illustrare le prossime tappe per l'introduzione di un regime «definitivo, efficiente e a prova di frode». L'Allegato n. 1 specifica che tale piano comprenderà tre iniziative REFIT: una sulle aliquote, una relativa al commercio elettronico nell'ambito della strategia per il mercato unico digitale ed una comunicazione sul regime IVA definitivo. Al contempo, si preannuncia il ritiro di una serie di iniziative pendenti che hanno fatto scarsi progressi, tra le quali quella in materia di dichiarazione IVA standard.
  Nel Programma del trio di Presidenza, in tema di Unione dei mercati dei capitali, sono enucleate in particolare le proposte relative alla cartolarizzazione, alla direttiva sul prospetto e, in generale, il piano d'azione relativo all'Unione dei mercati dei capitali, compresa una riduzione dei requisiti patrimoniali per gli investimenti infrastrutturali.
  In tema di servizi, la Relazione programmatica del Governo riferisce la volontà di portare avanti azioni di miglioramento e rafforzamento per la piena attuazione e corretta applicazione della direttiva 2006/123/CE (cosiddetta «direttiva servizi»), tra l'altro mediante il potenziamento del portale www.impresainungiorno.gov.it e dei singoli Sportelli unici per le attività produttive.
  In tema di proprietà intellettuale, si afferma la necessità di un miglioramento del sistema di concessione dei diritti. Questo, pur basato sulle diversità nazionali, deve tuttavia restare fondato sul consenso dei titolari.
  Fa presente che nel 2016 saranno avviate le misure necessarie all'attuazione della strategia di riforma degli appalti pubblici, approvata nel 2014 dai legislatori europei. L'importanza di questo settore è accentuata dal fatto che il rispetto delle regole sugli appalti costituisce una delle condizionalità generali ex ante per l'utilizzo dei fondi strutturali ed è un elemento fondamentale dell'Accordo di partenariato sui Fondi Strutturali di investimento europei per il periodo 2014-2020. Ricorda poi che la legge 28 gennaio 2016, n. 11, delega il Governo, oltre ad attuare le nuove direttive in materia, anche ad adottare un decreto legislativo per il riordino complessivo della materia nella forma di un nuovo «codice dei contratti e delle concessioni».
  In materia di fiscalità il Governo il documento ipotizza la presentazione di proposte di modifica della direttiva IVA in tema di aliquote normali e ridotte.
  Nel programma di lavoro la Commissione europea sottolinea che ha già presentato una serie di misure attuative della relazione dei cinque presidenti sul tema «Completare l'Unione economica e monetaria dell'Europa». La relazione, elaborata dal Presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, in stretta collaborazione con il Presidente del Consiglio europeo, Pag. 90Donald Tusk, il Presidente dell'Eurogruppo, Jeroen Dijsselbloem, il Presidente della Banca centrale europea, Mario Draghi, e il Presidente del Parlamento europeo, Martin Schulz, delinea le prospettive di ulteriore integrazione per l'Eurozona.
  In particolare, tali misure comprendono:
   una proposta di raccomandazione (COM(2015)601) per la creazione di comitati nazionali per la competitività, incaricati di valutare i progressi di ciascuno Stato membro nell'attuazione delle riforme strutturali, nonché di contribuire agli attuali processi di determinazione salariale a livello nazionale;
   una decisione (decisione (UE) 2015/1937) che prevede l'istituzione di un comitato consultivo europeo per le finanze pubbliche (Fiscal Board) – formato da cinque esperti nominati dalla stessa Commissione europea – con il compito di coadiuvare la Commissione nel monitoraggio dell'attuazione del Patto di stabilità e crescita;
   una proposta di decisione per l'introduzione di una rappresentanza unificata della zona euro nelle istituzioni finanziarie internazionali, in particolare nel Fondo monetario internazionale (FMI) (COM(2015)603);
   una proposta di regolamento relativo a un sistema europeo di garanzia sui depositi bancari fino a 100 mila euro, nell'ambito dell'Unione bancaria (COM(2015)586).

  Le priorità del Programma del trio di Presidenza, in materia economico-finanziaria, comprendono: la proposta di direttiva sugli enti pensionistici aziendali o professionali – EPAP (COM(2014)167); la proposta di regolamento sui fondi comuni monetari (COM(2013)615); la proposta di regolamento sulla riforma strutturale del settore bancario (COM(2014)43); l'attuazione del meccanismo di risoluzione unico delle crisi bancarie, entrato in vigore con l'approvazione del regolamento (UE) n. 806/2014; la proposta legislativa sulla risoluzione delle controparti centrali (non ancora presentata dalla Commissione europea); la proposta di regolamento che istituisce il sistema europeo di garanzia dei depositi bancari fino a 100 mila euro (COM(2015)586); il Piano d'azione relativo all'Unione dei mercati dei capitali (COM(2015)468); la proposta di direttiva sulla cartolarizzazione (COM(2015)472); la proposta di modifica della direttiva relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta al pubblico o l'ammissione alla negoziazione di titoli (COM(2015)583).
  Altra priorità della Commissione europea per il 2016 è il Partenariato transatlantico per il commercio e gli investimenti (TTIP), l'accordo commerciale tra Unione europea e Stati Uniti che prevede la creazione di una zona di libero scambio tra le due parti, l'abbattimento dei dazi doganali, la rimozione del maggior numero di ostacoli, tariffari e non tariffari agli scambi e agli investimenti, generando nuove opportunità economiche in termini di creazione di posti di lavoro e di crescita mediante un maggiore accesso al mercato e una migliore compatibilità normativa. La Commissione europea conduce i negoziati con gli Stati Uniti sulla base del mandato conferitole dal Consiglio nel giugno 2013.
  Ricorda inoltre che la Presidenza olandese attualmente in carica pone tra le questioni al centro della agenda commerciale europea i negoziati UE sugli accordi di libero scambio e il follow-up della 10a Conferenza ministeriale dell'OMC.
  A questo riguardo, ricorda che una delle priorità del Governo italiano è quella di collaborare all'approfondimento delle relazioni transatlantiche e al rafforzamento delle sinergie tra l'UE, gli Stati Uniti e il Canada, continuando a svolgere un ruolo propositivo. In tale ottica il Governo continuerà a sostenere i negoziati sul Partenariato transatlantico per il commercio e gli investimenti (TTIP), la cui conclusione è considerata un paradigma per la governance della globalizzazione. Il Governo sarà poi impegnato nell'ambito dei vari negoziati UE per la conclusione di altri accordi di libero scambio. Tra essi quello con il Giappone, nell'ambito del Pag. 91quale ha sostenuto, sin dalle prime fase dei negoziati, la necessità di un parallelismo tra l'apertura del mercato europeo e l'abbattimento delle barriere non tariffarie da parte del Paese.
  La Relazione programmatica 2016 dà conto delle attività e degli impegni del Governo in ambito europeo indipendentemente dalle dieci priorità della Commissione. Vi sono, quindi, affrontati argomenti che non trovano riscontro nel programma della Commissione. Si sofferma poi sinteticamente su tali argomenti, con riferimento a quelli di maggiore interesse per la Commissione bilancio.
  Il Governo ricorda che, in base alle Linee guida del Presidente Juncker del 15 luglio 2014, la politica di concorrenza nel 2016 avrà il compito di sostenere l'azione della Commissione nei settori individuati nell'Agenda per l'occupazione, la crescita, l'equità e il cambiamento democratico, anche attraverso l'apertura di indagini conoscitive (quale, ad esempio, quella sul commercio elettronico, avviata dalla DG Concorrenza nel 2015).
  In materia di Antitrust, il Governo seguirà le iniziative per rafforzare la cooperazione nell'applicazione, da parte delle autorità antitrust nazionali, delle misure ipotizzate dalla Comunicazione della Commissione europea del 9 luglio 2014, con l'obiettivo di intensificare il livello di convergenza delle procedure e delle sanzioni degli ordinamenti nazionali.
  In materia di aiuti di Stato, nel 2016 la Commissione europea dovrebbe adottare la Comunicazione sulla nozione di aiuto, a seguito della quale l'impegno del Governo sarà volto ad assicurare la coerenza dell'ordinamento interno con tali previsioni.
  Nell'ambito della politica della concorrenza, infine, l'Italia nel 2016 intende promuovere: l'apertura di un negoziato che riconosca le Autorità portuali italiane come enti pubblici non economici, considerato che la Commissione europea le considera non come enti pubblici di regolamentazione del traffico marittimo, ma quali soggetti di mercato, assimilandole ad imprese private; la realizzazione nel distretto logistico-industriale della Piana di Gioia Tauro di una zona economica speciale (ZES), con l'obiettivo di attrarre investimenti mediante la previsione di vantaggi fiscali, economici e finanziari.
  Riguardo alle politiche per l'impresa, il Governo segnala l'intenzione di rilanciare la politica industriale e di favorire – anche a livello europeo – l'integrazione delle politiche per l'impresa in tutte le politiche che impattano sulla competitività. Particolare enfasi verrà posta sulle tematiche che impattano sulle imprese ad alta intensità energetica. A livello generale, il Governo sta predisponendo un documento strategico sulla cosiddetta Industry 4.0, vale a dire la quarta rivoluzione industriale determinata dalla trasformazione digitale dell'industria. Secondo il Governo, lo sviluppo di una nuova manifattura rappresenta un importante volano per la crescita e per la creazione di posti di lavoro a lungo termine. Si registra, altresì, l'esigenza di affiancare il sostegno alla trasformazione digitale dell'industria con misure finalizzate a specializzare, sostenere ed amplificare gli effetti dello sviluppo industriale sul territorio per evitare forti perdite occupazionali e per poter riassorbire nel breve e medio termine le fuoriuscite di occupati a bassa e media qualifica con l'incremento di lavoratori, qualificati, impegnati in attività ad alto valore aggiunto.
  Infine ritengo che una delle priorità alle quali prestare maggiore attenzione sia quella di superare la crisi di fiducia nel progetto europeo che sta emergendo in ampi settori dell'opinione pubblica degli Stati membri. In questo quadro, ritengo sia necessaria la volontà politica di superare problemi vecchi e nuovi, attraverso l'introduzione di strumenti innovativi. A mio avviso c’è bisogno soprattutto di una diversa politica economica europea che privilegi maggiormente la crescita e la creazione di posti di lavoro, riparando i guasti di troppi anni di austerità. Inoltre, c’è bisogno di una maggiore flessibilità nel perseguimento di una gestione rigorosa e solida dei conti pubblici e di un maggiore dinamismo nelle politiche di investimento comuni, insieme ad una graduale introduzione Pag. 92di forme di mutualizzazione del debito pubblico degli Stati membri. Penso in particolare ad una coerente applicazione della cosiddetta «clausola migranti», per far fronte all'emergenza migratoria, in merito alla quale resta ancora molto da fare. Bisogna perseguire il progetto di un'Europa a cerchi concentrici, con al centro un'Eurozona progressivamente rafforzata che si mantenga aperta, in prospettiva, ad un'evoluzione verso un'Unione politica. Altri obiettivi auspicabili sono rappresentati dal completamento dell'Unione bancaria, con l'introduzione, nel più breve tempo possibile, del terzo pilastro della garanzia comune europea sui depositi bancari, in aggiunta ai due pilastri già attuati del meccanismo unico di vigilanza europea e del meccanismo unico di risoluzione delle crisi bancarie, nonché dalla previsione di forme rafforzate di smaltimento delle sofferenze bancarie. Più in generale rileva la necessità di riformare le istituzioni europee, evidenziando che in questo processo di riforma l'Italia può e deve far sentire la propria voce con piena consapevolezza del proprio ruolo, della propria forza e della propria storia. In particolare occorre, a suo avviso, perseguire il rafforzamento della legittimità democratica delle principali istituzioni europee (Parlamento, Consiglio europeo, Consiglio dell'Unione europea, Commissione europea), anche attraverso meccanismi di funzionamento delle istituzioni europee più snelli ed efficaci.
  In conclusione, si riserva di presentare una proposta di relazione, anche sulla base degli esiti del dibattito che si svolgerà in Commissione.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA preso atto delle considerazioni svolte dal relatore, si riserva di intervenire nel corso del prosieguo dell'esame congiunto degli atti dell'Unione europea in oggetto.

  Alberto GIORGETTI (FI-PdL), in considerazione della rilevanza dei temi affrontati dagli atti dell'Unione europea all'ordine del giorno, chiede che venga svolta quanto prima un'audizione del Ministro dell'economia e delle finanze per approfondire i suddetti temi, in modo tale da consentire la redazione di un documento finale chiaro e propositivo, anche se limitato ad alcune questioni prioritarie sulle quali la Commissione riterrà opportuno concentrare la sua attenzione. Sottolinea infine che molti degli obiettivi indicati dal Governo, come quelli relativi all'economia circolare, sono condivisibili ed auspicabili, ma che al riguardo non vengono specificate nella Relazione programmatica le misure attuative necessarie a realizzare tali obiettivi.

  Edoardo FANUCCI, presidente, in considerazione dell'imminente ripresa dei lavori dell'Assemblea, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.50.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 16 febbraio 2016. — Presidenza del vicepresidente Edoardo FANUCCI. — Interviene il sottosegretario per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

  La seduta comincia alle 19.25.

Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura (collegato alla legge di stabilità 2014).
Nuovo testo C. 3119 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla XIII Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, condizioni e osservazioni).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta pomeridiana di oggi.

Pag. 93

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, in relazione alle richieste di chiarimento avanzate dalla relatrice, evidenzia quanto segue:
   le disposizioni in materia di pastorizia e di tutela delle produzioni agroalimentari di cui all'articolo 1, commi da 6 a 8, non implicano la necessità di adeguamenti della banca dati informatizzata nazionale per l'identificazione e registrazione degli animali della specie bovina/bufalina;
   l'articolo 1, comma 9, in materia di sistema di consulenza aziendale in agricoltura, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, come risulta dalla relazione tecnica relativa all'articolo 1-ter del decreto-legge n. 91 del 2014, novellato dalla disposizione in esame;
   appare necessario coordinare l'articolo 1, comma 9-bis, concernente l'ammontare delle somme che i destinatari degli incentivi in materia di produzione di energia elettrica da biomasse sono tenuti a corrispondere per la copertura dei costi relativi ai controlli effettuati ai sensi del decreto ministeriale 2 marzo 2010 sulla tracciabilità delle biomasse, con il vigente articolo 25 del decreto-legge n. 91 del 2014, in modo da disciplinare le procedure contabili di versamento delle risorse al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e da garantire l'invarianza finanziaria anche sotto il profilo dell'allineamento temporale;
   le amministrazioni competenti possono far fronte agli adempimenti di competenza, nei termini e secondo le semplificazioni dei procedimenti amministrativi previsti dall'articolo 4, con le risorse già disponibili in base alla legislazione vigente;
   la procedura di adozione degli schemi dei decreti attuativi delle deleghe di cui all'articolo 5, per il riordino della normativa in materia di agricoltura, dovrebbe essere integrata prevedendo al comma 3 che, qualora il Governo non intenda conformarsi ai pareri espressi dalle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari e dalla Commissione parlamentare per la semplificazione, gli schemi medesimi siano assegnati, all'atto della nuova trasmissione alle Camere, non solo alle Commissioni competenti per materia – come attualmente stabilito dal testo – ma anche a quelle competenti per i profili finanziari;
   con riguardo alla procedura di adozione degli schemi dei decreti attuativi della delega di cui all'articolo 6, in materia di società di affiancamento per le terre agricole, potrebbe essere valutata l'opportunità di integrare la formulazione delle disposizioni di cui al comma 4, prevedendo che, qualora il Governo non intenda conformarsi ai pareri espressi dalle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari, gli schemi medesimi siano ritrasmessi alle Camere ai fini della nuova assegnazione ai citati organi parlamentari;
   all'articolo 8-ter, che prevede la possibilità per le organizzazioni agricole di assistere i titolari delle indennità espropriative dormienti nella riscossione delle medesime, senza peraltro prevedere deroghe all'ordinario regime di prescrizione, appare necessario introdurre un'apposita clausola di invarianza finanziaria;
   i contributi a carico degli operatori della filiera produttiva e commerciale, di cui all'articolo 8-quater, sono idonei a garantire la prosecuzione dello svolgimento delle funzioni del CONOE, senza comportare riflessi sulla finanza pubblica;
   l'articolo 8-quinquies, in materia di imprese agricole e gestione dei rifiuti di imballaggio, laddove prevede una riduzione delle sanzioni amministrative pecuniarie in capo ai produttori, non appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, attesa l'aleatorietà del gettito derivante dalle citate sanzioni;
   all'articolo 8-sexies, che prevede che le regioni e le province autonome disciplinano le modalità per l'effettuazione dei corsi di formazione ai fini dell'ottenimento dell'attestato di idoneità per l'esercizio Pag. 94dell'attività di manutenzione delle aree verdi, appare necessario inserire un'apposita clausola di invarianza finanziaria;
   si potrebbe valutare l'opportunità di riformulare l'articolo 8-septies, in materia di costituzione di cauzioni verso lo Stato o altri enti pubblici, al fine di assicurare un migliore coordinamento con il processo di riforma in corso del codice dei contratti pubblici;
   i possibili risparmi derivanti dall'articolo 9, commi 1 e 2, che reca una delega al Governo finalizzata al riordino degli enti, società e agenzie vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al riassetto delle modalità di finanziamento e gestione delle attività di sviluppo e promozione del settore ippico nazionale nonché al riordino dell'assistenza tecnica agli allevatori in materia di disciplina della riproduzione animale, considerato l'elevato livello di dettaglio e complessità del previsto riordino, saranno quantificati nell'ambito della relazione tecnica che sarà allegata allo schema di decreto legislativo, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009;
   la delega al Governo per il riordino del settore dell'ippica, di cui all'articolo 9, comma 2-bis, non appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in considerazione sia della clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 8 del medesimo articolo 9 sia delle disposizioni di cui all'articolo 31, comma 1, che, rinviando all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, prevede che qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie;
   l'articolo 10, nel prevedere l'istituzione della Banca delle terre agricole, con particolare riferimento alle agevolazioni di cui al decreto legislativo n. 185 del 2000, assolve ad una funzione di carattere informativo ai fini dell'accesso a risorse già disponibili a legislazione vigente, la cui entità e le cui modalità di fruizione restano inalterate;
   le attività di informazione e assistenza di cui all'articolo 13, comma 1, recante disposizioni per agevolare la partecipazione ai programmi di aiuto europei, possono essere svolte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;
   all'articolo 13, commi da 2 a 4, che prevede l'accesso a banche dati da parte delle organizzazioni dei produttori del latte, andrebbe inserita un'apposita clausola di invarianza finanziaria;
   l'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA) potrà svolgere le funzioni attribuitegli dall'articolo 14, recante interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
   la procedura di adozione degli schemi dei decreti attuativi delle deleghe di cui all'articolo 15, per il riordino degli strumenti di gestione del rischio in agricoltura, dovrebbe essere integrata prevedendo al comma 2 che, qualora il Governo non intenda conformarsi ai pareri espressi dalle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari e dalla Commissione parlamentare per la semplificazione, gli schemi medesimi siano assegnati, all'atto della nuova trasmissione alle Camere, non solo alle Commissioni competenti per materia – come attualmente stabilito dal testo – ma anche a quelle competenti per i profili finanziari;
   le autorità sanitarie competenti per territorio potranno far fronte agli adempimenti connessi alle procedure autorizzative e di controllo per la rilavorazione dei prodotti sprovvisti dei requisiti qualitativi stabiliti dalla disciplina in esame, di cui all'articolo 19, comma 2, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;Pag. 95
   il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali potrà svolgere i nuovi compiti amministrativi ad esso affidati dall'articolo 25, recante delega al Governo per il sostegno del settore del riso, con le risorse già disponibili a legislazione vigente;
   con riguardo alla procedura di adozione degli schemi dei decreti attuativi della delega di cui al medesimo articolo 25, potrebbe essere valutata l'opportunità di integrare la formulazione delle disposizioni di cui al comma 3, prevedendo che, qualora il Governo non intenda conformarsi ai pareri espressi dalle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari, gli schemi medesimi siano ritrasmessi alle Camere ai fini della nuova assegnazione ai citati organi parlamentari;
   i controlli previsti dall'articolo 25-bis, in materia di tracciabilità nel settore del riso, potranno essere effettuati nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;
   le esclusioni dall'obbligo di tenuta del registro di cui alla legge n. 1526 del 1956, previste dall'articolo 25-ter, recante semplificazioni in materia di tenuta di registri di carico e scarico del burro, hanno carattere meramente ordinamentale;
   l'articolo 25-sexies, in materia di filiera del luppolo, che prevede la destinazione a nuove finalità di spesa di quota parte delle risorse annualmente iscritte nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sulla base dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge n. 499 del 1999, non pregiudica la realizzazione di interventi già previsti o programmati a legislazione vigente;
   appare necessario riformulare la disposizione di cui all'articolo 25-quinquies al fine di scongiurare eventuali effetti di minor gettito, precisando che la licenza richiamata al comma 1, capoverso comma 4-bis, secondo periodo, ai fini della definizione di «piccolo birrificio indipendente», non è identificabile nella licenza fiscale prevista dal testo unico delle accise;
   il quadro sanzionatorio relativo agli illeciti amministrativi in materia di pesca, previsto dall'articolo 29, non è suscettibile di incidere su entrate da sanzioni già scontate in bilancio, tenuto conto anche del fatto che si tratta in larga parte di depenalizzazioni;
   all'articolo 31, dovrebbe essere valutata l'opportunità di sostituire la relativa rubrica con la seguente: «Disposizioni finanziarie».

  Susanna CENNI (PD), relatrice, formula quindi la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 3119 Governo, approvato dal Senato, recante Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura (collegato alla legge di stabilità 2014);
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    le disposizioni in materia di pastorizia e di tutela delle produzioni agroalimentari di cui all'articolo 1, commi da 6 a 8, non implicano la necessità di adeguamenti della banca dati informatizzata nazionale per l'identificazione e registrazione degli animali della specie bovina/bufalina;
    l'articolo 1, comma 9, in materia di sistema di consulenza aziendale in agricoltura, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, come risulta dalla relazione tecnica relativa all'articolo 1-ter del decreto-legge n. 91 del 2014, novellato dalla disposizione in esame;
    appare necessario coordinare l'articolo 1, comma 9-bis, concernente l'ammontare delle somme che i destinatari degli incentivi in materia di produzione di energia elettrica da biomasse sono tenuti a corrispondere per la copertura dei costi Pag. 96relativi ai controlli effettuati ai sensi del DM 2 marzo 2010 sulla tracciabilità delle biomasse, con il vigente articolo 25 del decreto-legge n. 91 del 2014, in modo da disciplinare le procedure contabili di versamento delle risorse al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e da garantire l'invarianza finanziaria anche sotto il profilo dell'allineamento temporale;
    le amministrazioni competenti possono far fronte agli adempimenti di competenza, nei termini e secondo le semplificazioni dei procedimenti amministrativi previsti dall'articolo 4, con le risorse già disponibili in base alla legislazione vigente;
    la procedura di adozione degli schemi dei decreti attuativi delle deleghe di cui all'articolo 5, per il riordino della normativa in materia di agricoltura, dovrebbe essere integrata prevedendo al comma 3 che, qualora il Governo non intenda conformarsi ai pareri espressi dalle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari e dalla Commissione parlamentare per la semplificazione, gli schemi medesimi siano assegnati, all'atto della nuova trasmissione alle Camere, non solo alle Commissioni competenti per materia – come attualmente stabilito dal testo – ma anche a quelle competenti per i profili finanziari;
    con riguardo alla procedura di adozione degli schemi dei decreti attuativi della delega di cui all'articolo 6, in materia di società di affiancamento per le terre agricole, potrebbe essere valutata l'opportunità di integrare la formulazione delle disposizioni di cui al comma 4, prevedendo che, qualora il Governo non intenda conformarsi ai pareri espressi dalle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari, gli schemi medesimi siano ritrasmessi alle Camere ai fini della nuova assegnazione ai citati organi parlamentari;
    all'articolo 8-ter, che prevede la possibilità per le organizzazioni agricole di assistere i titolari delle indennità espropriative dormienti nella riscossione delle medesime, senza peraltro prevedere deroghe all'ordinario regime di prescrizione, appare necessario introdurre un'apposita clausola di invarianza finanziaria;
    i contributi a carico degli operatori della filiera produttiva e commerciale, di cui all'articolo 8-quater, sono idonei a garantire la prosecuzione dello svolgimento delle funzioni del CONOE, senza comportare riflessi sulla finanza pubblica;
    l'articolo 8-quinquies, in materia di imprese agricole e gestione dei rifiuti di imballaggio, laddove prevede una riduzione delle sanzioni amministrative pecuniarie in capo ai produttori, non appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, attesa l'aleatorietà del gettito derivante dalle citate sanzioni;
    all'articolo 8-sexies, che prevede che le regioni e le province autonome disciplinano le modalità per l'effettuazione dei corsi di formazione ai fini dell'ottenimento dell'attestato di idoneità per l'esercizio dell'attività di manutenzione delle aree verdi, appare necessario inserire un'apposita clausola di invarianza finanziaria;
    si potrebbe valutare l'opportunità di riformulare l'articolo 8-septies, in materia di costituzione di cauzioni verso lo Stato o altri enti pubblici, al fine di assicurare un migliore coordinamento con il processo di riforma in corso del codice dei contratti pubblici;
    i possibili risparmi derivanti dall'articolo 9, commi 1 e 2, che reca una delega al Governo finalizzata al riordino degli enti, società e agenzie vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al riassetto delle modalità di finanziamento e gestione delle attività di sviluppo e promozione del settore ippico nazionale nonché al riordino dell'assistenza tecnica agli allevatori in materia di disciplina della riproduzione animale, considerato l'elevato livello di dettaglio e complessità del previsto riordino, saranno quantificati nell'ambito della relazione tecnica Pag. 97che sarà allegata allo schema di decreto legislativo, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009;
    la delega al Governo per il riordino del settore dell'ippica, di cui all'articolo 9, comma 2-bis, non appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in considerazione sia della clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 8 del medesimo articolo 9 sia delle disposizioni di cui all'articolo 31, comma 1, che, rinviando all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, prevede che qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie;
    l'articolo 10, nel prevedere l'istituzione della Banca delle terre agricole, con particolare riferimento alle agevolazioni di cui al decreto legislativo n. 185 del 2000, assolve ad una funzione di carattere informativo ai fini dell'accesso a risorse già disponibili a legislazione vigente, la cui entità e le cui modalità di fruizione restano inalterate;
    le attività di informazione e assistenza di cui all'articolo 13, comma 1, recante disposizioni per agevolare la partecipazione ai programmi di aiuto europei, possono essere svolte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;
    all'articolo 13, commi da 2 a 4, che prevede l'accesso a banche dati da parte delle organizzazioni dei produttori del latte, andrebbe inserita un'apposita clausola di invarianza finanziaria;
    l'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA) potrà svolgere le funzioni attribuitegli dall'articolo 14, recante interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
    la procedura di adozione degli schemi dei decreti attuativi delle deleghe di cui all'articolo 15, per il riordino degli strumenti di gestione del rischio in agricoltura, dovrebbe essere integrata prevedendo al comma 2 che, qualora il Governo non intenda conformarsi ai pareri espressi dalle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari e dalla Commissione parlamentare per la semplificazione, gli schemi medesimi siano assegnati, all'atto della nuova trasmissione alle Camere, non solo alle Commissioni competenti per materia – come attualmente stabilito dal testo – ma anche a quelle competenti per i profili finanziari;
    le autorità sanitarie competenti per territorio potranno far fronte agli adempimenti connessi alle procedure autorizzative e di controllo per la rilavorazione dei prodotti sprovvisti dei requisiti qualitativi stabiliti dalla disciplina in esame, di cui all'articolo 19, comma 2, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;
    il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali potrà svolgere i nuovi compiti amministrativi ad esso affidati dall'articolo 25, recante delega al Governo per il sostegno del settore del riso, con le risorse già disponibili a legislazione vigente;
    con riguardo alla procedura di adozione degli schemi dei decreti attuativi della delega di cui al medesimo articolo 25, potrebbe essere valutata l'opportunità di integrare la formulazione delle disposizioni di cui al comma 3, prevedendo che, qualora il Governo non intenda conformarsi ai pareri espressi dalle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari, gli schemi medesimi siano ritrasmessi alle Camere ai fini della nuova assegnazione ai citati organi parlamentari;
    i controlli previsti dall'articolo 25-bis, in materia di tracciabilità nel settore del riso, potranno essere effettuati nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;Pag. 98
    le esclusioni dall'obbligo di tenuta del registro di cui alla legge n. 1526 del 1956, previste dall'articolo 25-ter, recante semplificazioni in materia di tenuta di registri di carico e scarico del burro, hanno carattere meramente ordinamentale;
    l'articolo 25-sexies, in materia di filiera del luppolo, che prevede la destinazione a nuove finalità di spesa di quota parte delle risorse annualmente iscritte nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sulla base dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge n. 499 del 1999, non pregiudica la realizzazione di interventi già previsti o programmati a legislazione vigente;
    appare necessario riformulare la disposizione di cui all'articolo 25-quinquies al fine di scongiurare eventuali effetti di minor gettito, precisando che la licenza richiamata al comma 1, capoverso comma 4-bis, secondo periodo, ai fini della definizione di «piccolo birrificio indipendente», non è identificabile nella licenza fiscale prevista dal testo unico delle accise;
    il quadro sanzionatorio relativo agli illeciti amministrativi in materia di pesca, previsto dall'articolo 29, non è suscettibile di incidere su entrate da sanzioni già scontate in bilancio, tenuto conto anche del fatto che si tratta in larga parte di depenalizzazioni;
    all'articolo 31, dovrebbe essere valutata l'opportunità di sostituire la relativa rubrica con la seguente: «Disposizioni finanziarie»;
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
   All'articolo 1, comma 9-bis, sostituire il secondo periodo con il seguente: Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, è stabilita la quota delle tariffe di cui all'articolo 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, da riconoscere al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per le attività di cui al primo periodo del presente comma a decorrere dal 1o gennaio 2017. La quota delle tariffe di pertinenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è definita sulla base dei costi, della programmazione e delle previsioni di sviluppo delle medesime attività ed è versata dal Gestore dei servizi energetici (GSE) S.p.a. all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Il Ministro dell'economia è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
   All'articolo 8-ter aggiungere in fine il seguente comma: 2-bis. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
   All'articolo 8-sexies aggiungere in fine il seguente comma: 2-bis. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
   All'articolo 13 aggiungere in fine il seguente comma: 4-bis. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 2 a 3 si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
   All'articolo 25-quinquies, comma 1, capoverso comma 4-bis, secondo periodo, dopo le parole: sotto licenza aggiungere le seguenti: di utilizzo dei diritti di proprietà immateriale altrui.

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  con le seguenti condizioni:
   All'articolo 5, comma 3, quinto periodo, dopo le parole: competenti per materia aggiungere le seguenti: e per i profili finanziari.
   All'articolo 15, comma 2, quinto periodo, dopo le parole: competenti per materia aggiungere le seguenti: e per i profili finanziari.

  e con le seguenti osservazioni:
   All'articolo 6 si valuti l'opportunità di apportare le seguenti modificazioni:
    al comma 4, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: , decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato;
    aggiungere in fine il seguente comma: 4-bis. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, per il parere definitivo delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro un mese dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine, il decreto può essere comunque adottato in via definitiva dal Governo.
   All'articolo 8-septies si valuti l'opportunità di sostituire il comma 1 con il seguente: 1. I consorzi di garanzia collettiva dei fidi, iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, possono costituire in favore dello Stato o di altri enti pubblici garanzie fideiussorie per l'accesso delle imprese agricole e agroalimentari, in qualunque forma costituite, a finanziamenti previsti dalle disposizioni di attuazione della normativa europea.
   All'articolo 25 si valuti l'opportunità di apportare le seguenti modificazioni:
    al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di tre mesi;
    sostituire il comma 3 con il seguente: 3. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, per il parere definitivo delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro un mese dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine, il decreto può essere comunque adottato in via definitiva dal Governo.
   All'articolo 31 si valuti l'opportunità di sostituire la rubrica con la seguente: «Disposizioni finanziarie».

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere formulata dalla relatrice.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

  La seduta termina alle 19.40.