CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 16 febbraio 2016
593.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

  Martedì 16 febbraio 2016. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia, Cosimo Maria Ferri.

  La seduta comincia alle 11.55.

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Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile.
C. 2953 Governo e C. 2921 Colletti.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta dell'11 febbraio 2016.

  Andrea COLLETTI (M5S) illustra il subemendamento a sua firma 0.1.700.3, raccomandandone l'approvazione. Al riguardo, esprime forti perplessità sulla scelta dei relatori, nell'emendamento 1.700, di prevedere pesanti sanzioni di carattere pecuniario nei confronti della parte processuale che resiste in giudizio. Ritiene, infatti, la disposizione ultronea, oltre che palesemente incostituzionale.

  La Commissione respinge il subemendamento Colletti 0.1.700.3.

  Andrea COLLETTI (M5S) illustra e raccomanda l'approvazione del subemendamento a sua firma 0.1.700.4, volto a prevedere che il giudice, nei casi di lite temeraria, quando pronuncia la sentenza di condanna nei confronti della parte soccombente in giudizio, fornisca una «esauriente motivazione».

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Colletti 0.1.700.4 e 0.1.700.5.

  Andrea COLLETTI (M5S) illustra e raccomanda l'approvazione del subemendamento a sua firma 0.1.700.7, volto a prevedere che il giudice, nel caso in cui la parte soccombente abbia agito o resistito in giudizio con malafede, condanni la medesima al pagamento di una somma, in favore della controparte, pari alla metà delle spese legali liquidate, anziché determinata tra il doppio e il quintuplo delle spese stesse.

  Arcangelo SANNICANDRO (SI-SEL) manifesta perplessità sulle disposizioni contenute nell'emendamento dei relatori 1.700 che, a suo avviso, nel ribadire la filosofia perseguita negli ultimi anni dal legislatore, finisce, di fatto, con lo scoraggiare il cittadino dal ricorrere alla giustizia. Al riguardo ritiene preferibile la formulazione dell'articolo 96 del codice di procedura civile anteriore alla riforma del 2009.

  Donatella FERRANTI, presidente, sottolinea come l'emendamento 1.700 dei relatori si limiti a meglio specificare principi già contenuti nell'attuale formulazione dell'articolo 96 del codice di procedura civile, dove si fa esplicito riferimento alla «malafede». Evidenzia, infatti, che l'obiettivo della proposta emendativa è quello di offrire al giudice, relativamente ai casi di «malafede», un parametro certo di valutazione.

  La Commissione respinge il subemendamento Colletti 0.1.700.7.

  Arcangelo SANNICANDRO (SI-SEL) preannuncia la sua astensione in relazione ai subemendamenti Colletti 0.1.700.6 e 0.1.700.8, dichiarando di condividerne le finalità, ma non anche le specifiche disposizioni negli stessi contenute.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Colletti 0.1.700.6 e Colletti 0.1.700.8.

  Andrea COLLETTI (M5S) illustra il subemendamento a sua firma 0.1.700.9, volto a sopprimere il criterio di delega di cui alla lettera h-ter) dell'emendamento 1.700 dei relatori.

  La Commissione respinge il subemendamento Colletti 0.1.700.9.

  Andrea COLLETTI (M5S) illustra e raccomanda l'approvazione del subemendamento a sua firma 0.1.700.10, che prevede, nei casi di lite temeraria, che la condanna della parte soccombente al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende possa essere pronunciata dal giudice in via facoltativa, anziché d'ufficio.

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  La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Colletti 0.1.700.10, 0.1.700.12 e 0.1.700.11.

  Andrea COLLETTI (M5S) illustra e raccomanda l'approvazione del subemendamento a sua firma 0.1.700.14.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Colletti 0.1.700.14 e 0.1.700.15.

  Andrea COLLETTI (M5S) illustra il subemendamento a sua firma 0.1.700.17, volto a prevedere, relativamente alle ipotesi di lite temeraria, la condanna della parte soccombente che ha agito o resistito in giudizio con malafede o colpa grave, al pagamento di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, di importo pari al contributo unificato dovuto per l'introduzione del giudizio.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Colletti 0.1.700.17 e 0.1.700.16.

  Giuseppe BERRETTA (PD), relatore, nel raccomandare l'approvazione dell'emendamento dei relatori 1.700, evidenzia come lo scopo dello stesso, nell'introdurre strumenti già in utilizzati nell'ambito del processo amministrativo, sia essenzialmente quello di salvaguardare l'interesse dello Stato al corretto ed ordinato svolgimento dell'attività giurisdizionale, sanzionando condotte di macroscopico abuso.

  Andrea COLLETTI (M5S), preannuncia il voto contrario dei deputati del suo Gruppo sull'emendamento dei relatori 1.700.

  Alfonso BONAFEDE (M5S), nel replicare al collega Beretta, dichiara di non condividerne le considerazioni, che, a suo avviso, muovono da presupposti «pericolosi». A suo giudizio, infatti, il tribunale deve ritenersi, a tutti gli effetti, un luogo dove si svolgono servizi essenziali per il cittadino e dove non sempre è possibile individuare una linea netta di demarcazione tra la semplice soccombenza in giudizio e la vera e propria lite temeraria. Evidenzia, quindi, come le disposizioni contenute nell'emendamento in discussione, oltre che del tutto ultronee, di fatto scoraggino i cittadini dal ricorrere alla giustizia.

  Arcangelo SANNICANDRO (SI-SEL), nel rammentare quanto previsto dal primo comma dell'articolo 91 del codice di procedura civile, rileva come lo stesso rifletta chiaramente la filosofia seguita negli ultimi anni dal legislatore, il cui scopo, a suo giudizio, non è quello di sanzionare condotte di abuso, quanto, piuttosto, quello di allontanare i cittadini dal processo civile. Al riguardo, cita a titolo esemplificativo i dati statistici relativi alle cause previdenziali, evidenziando come, nella più parte dei casi, specie in alcune aree del territorio nazionale, sia privilegiata la scelta dei diretti interessati di non ricorrere in giudizio contro i provvedimenti adottati dall'INPS, sebbene lo stesso istituto risulti soccombente nella maggioranza dei processi civili a suo carico.

  La Commissione approva l'emendamento dei relatori 1.700 (vedi allegato 1).

  Donatella FERRANTI, presidente, avverte che il provvedimento in discussione, come risultante dagli emendamenti approvati, sarà trasmesso alle competenti Commissioni per l'espressione del relativo parere.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifica all'articolo 52 del codice penale, in materia di difesa legittima.
C. 2892 Molteni, C. 3384 Marotta, C. 3380 La Russa, C. 3434 Gregorio Fontana e C. 3427 Gelmini.

(Seguito dell'esame e rinvio. – Abbinamento della proposta di legge C.3427 Gelmini. Disabbinamento delle proposte di legge C. 3384 Marotta, C. 3380 La Russa, C. 3434 Gregorio Fontana e C. 3427 Gelmini).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 1o dicembre 2015.

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  Donatella FERRANTI, presidente, avverte che alle proposte di legge in esame è stata abbinata la proposta di legge C. 3427 Gelmini.
  Fa presente che la proposta di legge C.2892 Molteni, su richiesta del Gruppo della lega, è stata inserita nel calendario dell'Assemblea «in quota opposizione» a partire da lunedì 22 febbraio prossimo, per cui occorre stabilire come procedere, considerato che finora si è proceduto ad un intenso ciclo di audizioni che non ha consentito ancora di adottare un testo base e, quindi, di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti, per quanto la data del 22 febbraio sia, oramai, prossima.
  Ricorda, peraltro, che all'esito delle audizioni è emersa l'esigenza di approfondire ulteriormente la giurisprudenza della Corte di Cassazione in relazione all'istituto della legittima difesa, al fine di poter disporre di tutti gli elementi necessari per verificare l'effettiva necessità di un nuovo intervento legislativo sull'istituto. Avverte, pertanto, che proprio per tale ragione, il 16 febbraio scorso, ha inviato una lettera al Primo Presidente della Corte di Cassazione per chiedergli di consentire alla Commissione di conoscere le sue valutazioni in merito alla giurisprudenza della Corte di Cassazione in materia di legittima difesa.
  Considerato che la predetta proposta di legge è inserita nel calendario dell'Assemblea «in quota opposizione», chiede, in primo luogo, al deputato Molteni, in veste sia di rappresentante del gruppo che ha chiesto tale inserimento sia di correlatore, se il suo gruppo intenda mantenere ferma la data del 22 febbraio o se, invece, sia disponibile ad uno slittamento di tale data.

  Nicola MOLTENI (LNA), relatore, dopo aver espresso apprezzamenti per il lavoro svolto attraverso l'indagine conoscitiva effettuata ed aver ringraziato la Presidenza per essere stato nominato relatore del provvedimento, rileva che la Commissione, proprio grazie le audizioni svolte, è in grado di rispettare il calendario dell'Assemblea. Ciò è possibile, a suo parere, adottando oggi la proposta di legge a sua firma C. 2892 come testo base, per poi esaminare in questa settimana gli eventuali emendamenti presentati, anche modificando il testo al fine di trovare delle soluzioni condivise, e terminare l'esame in sede referente.
  Conclude sottolineando che il suo gruppo è contrario ad ogni slittamento dell'inizio dell'esame da parte dell'Assemblea rispetto alla data del 22 febbraio.

  Donatella FERRANTI, presidente, fa presente che l'adozione di un testo base richiede una votazione a maggioranza da parte della Commissione, per cui chiede al correlatore Marotta se condivida la proposta del correlatore Molteni di adottare come testo base la proposta di legge C. 2892 Molteni.
  Ricorda, inoltre, che la proposta di legge C. 2892 Molteni è inserita nel calendario dell'Assemblea a partire da lunedì 22 febbraio prossimo «in quota opposizione» e senza alcuna formula che condizioni tale inserimento alla conclusione dell'esame da parte della Commissione, per cui, nel caso di contrarietà da parte del gruppo della Lega a rinviare ad altra data l'avvio dell'esame da parte dell'Assemblea, si procederà oggi al disabbinamento della proposta di legge C. 2892 dalle altre, si proseguirà l'esame di quest'ultima proposta e si fisserà a domani, alle ore 12, il termine per la presentazione degli emendamenti, che saranno esaminati nella seduta fissata domani alle ore 14. L'esame del provvedimento si concluderebbe, quindi, nella giornata di giovedì 18 febbraio.

  Antonio MAROTTA (AP), relatore, fa presente di aver svolto il suo ruolo di correlatore su un provvedimento «in quota opposizione» con spirito costruttivo, quindi, con l'obiettivo di predisporre un testo unificato che tenesse conto delle audizioni. Non ritiene che, al momento, sussistano le condizioni per formulare un testo unificato e per poi esaminare gli emendamenti in maniera adeguata. Non condivide, quindi, la proposta del correlatore di adottare come testo base la Pag. 58proposta di legge C. 2892 e di concludere l'esame in sede referente la settimana in corso, occorrendo tempo per elaborare un testo congruo.

  Stefano DAMBRUOSO (SCpI) ritiene che la Lega abbia avuto il merito di richiamare l'attenzione della Commissione su un tema estremamente delicato come quello della legittima difesa. Tuttavia, non condivide la scelta del medesimo gruppo di non accettare un rinvio dell'esame del provvedimento da parte dell'Assemblea, in quanto tale scelta, considerati i tempi estremamente ristretti per elaborare adeguati emendamenti, potrebbe avere come esito finale la bocciatura della predetta proposta di legge, come è avvenuto in passato in altre Commissioni rispetto a provvedimenti «in quota opposizione». Sottolinea, infine, l'esigenza di un ulteriore approfondimento istruttorio del tema della legittima difesa.

  David ERMINI (PD), intervenendo in nome del suo gruppo, sottolinea come da parte del Partito Democratico vi sia l'intenzione di intervenire sul tema della legittima difesa al fine di apportare alla normativa vigente tutte quelle modifiche che l'applicazione concreta della disciplina attuale sembra richiedere. Tuttavia, rileva la necessità che sul tema sia effettuata una attenta e approfondita riflessione, che non riguardi il solo articolo 52 del codice penale, ma anche gli articoli 55 e 59 del codice penale, come peraltro evidenziato anche dal professor Padovani nel corso delle audizioni. Ritiene, quindi, opportuno che la Commissione disponga di un congruo lasso di tempo, al fine di predisporre un testo unificato e di valutare le proposte emendative da presentare.

  Vittorio FERRARESI (M5S), nel condividere la necessità di adottare interventi correttivi sulle disposizioni di cui all'articolo 52 del codice penale, si rimette alla scelta del gruppo parlamentare di opposizione che ha chiesto l'inserimento del provvedimento in quota opposizione nel calendario dell'Assemblea, circa le modalità e i tempi dell'esame del provvedimento.

  Donatella FERRANTI, presidente, preso atto dell'orientamento espresso dalla maggioranza dei gruppi parlamentari di procedere alla predisposizione di un testo unificato, anche al fine di recepire i rilievi e le osservazioni emersi nel corso delle audizioni, e tenuto conto del fatto che tale scelta risulta incompatibile con l'avvio dell'esame del provvedimento in Assemblea il prossimo 22 febbraio, chiede al relatore Molteni quali determinazioni intenda adottare al riguardo.

  Nicola MOLTENI (LNA), relatore, ribadisce la sua contrarietà a differire l'esame della proposta di legge a sua firma in Assemblea. Chiede, quindi, la revoca dell'abbinamento delle proposte di legge C. 3384 Marotta, C. 3380 La Russa, C. 3434 Gregorio Fontana e C. 3427 Gelmini, affinché l'esame prosegua solo in riferimento alla proposta di legge C. 2892 «in quota opposizione» e possa concludersi entro la settimana in corso.

  Donatella FERRANTI, presidente, nel prendere atto della richiesta del deputato Molteni, revoca l'abbinamento delle proposte di legge C. 3384 Marotta, C. 3380 La Russa, C. 3434 Gregorio Fontana e C. 3427.

  Antonio MAROTTA (AP) dichiara di dimettersi dall'incarico di relatore.

  Donatella FERRANTI, presidente, preso atto dell'intervento del deputato Marotta e ritenendo, considerate le circostanze, di non nominare un nuovo correlatore in sostituzione del deputato Marotta e che si aggiunga al deputato Marotta, avverte che, come preannunciato, il termine per la presentazione degli emendamenti alla proposta di legge Molteni C. 2892 è fissato per le ore 12 della giornata di domani, mercoledì 17 febbraio. Gli emendamenti presentati saranno esaminati nella seduta convocata domani alle ore 14 prima dell'audizione del Ministro prevista alle ore 15.
  Nessun altro chiedendo di intervenire rinvia, il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.10.

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SEDE CONSULTIVA

  Martedì 16 febbraio 2016. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia, Cosimo Maria Ferri.

  La seduta comincia alle 13.10.

Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura.
C. 3119 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e una osservazione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta dell'11 febbraio 2016.

  Donatella FERRANTI, presidente e relatrice, presenta ed illustra una proposta di parere favorevole, con condizioni, sul provvedimento in titolo (vedi allegato 2). In particolare, evidenzia la necessità che la Commissione di merito valuti se le differenze degli apparati sanzionatori relativi al bracconaggio ittico in acque marine (articolo 29) e in acque interne (articolo 29-bis) siano giustificabili o siano, invece, irragionevoli, determinando una disparità di trattamento in violazione dei principi costituzionali.

  Vittorio FERRARESI (M5S), pur condividendo i rilievi testé espressi dalla presidente e relatrice Ferranti, rileva l'opportunità che le condotte relative alle modalità di pesca in acque interne di cui all'articolo 29-bis siano punite come illeciti penali, anziché come illeciti amministrativi. Osserva, infatti, che tali condotte determinano irreparabili danni all'ambiente e all'ecosistema. Ritiene inoltre che l'entità delle sanzioni penali previste dal testo siano troppo esigue, non essendo proporzionate alla gravità dei fatti che si intendono punire specie nel caso in cui il bracconaggio ittico si riferisca ad ingenti quantità di pesci.

  Donatella FERRANTI, presidente e relatrice, nel prendere atto di quanto testé rilevato dall'onorevole Ferraresi, presenta una nuova proposta di parere con condizioni e una osservazione (vedi allegato 3).

La Commissione approva la nuova proposta di parere della presidente e relatrice.

Istituzione del fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al governo per la ridefinizione del sostegno pubblico all'editoria.
C. 3317 Coscia.

(Parere alla VII Commissione).
(Esame e conclusione – Nulla osta).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Walter VERINI (PD), relatore, rammenta che la Commissione è chiamata ad avviare l'esame del testo, come risultante dagli emendamenti approvati nella seduta del 15 febbraio 2016, della proposta di legge C 3317 Coscia e abbinate e C. 3345 Pannarale, recante: «Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione del sostegno pubblico all'editoria».
  Data la rilevanza della materia, strettamente correlata al principio del pluralismo informativo, il cui fondamento si ravvisa nell'articolo 21 della Costituzione, ritiene opportuno, preliminarmente, soffermarsi sul quadro normativo di riferimento.
  Al riguardo, rammenta che la prima disciplina organica degli interventi a sostegno dell'editoria è stata dettata con la legge n. 416 del 1981, successivamente modificata ed integrata da numerosi interventi, tra i quali, principalmente, la legge n. 67 del 1987, la legge n. 250 del 1990, e la legge n. 62 del 2001, che hanno dato luogo a un sistema normativo frammentario. Pag. 60A causa di ciò, negli anni più recenti, pur in presenza di nuove norme dirette a singole situazioni, sono stati compiuti tentativi di razionalizzazione.
  In particolare, il regolamento emanato, in attuazione dell'articolo 44 del decreto-legge n. 112 del 2008, con Decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 2010, la cui vigenza è decorsa dal bilancio di esercizio 2011 delle imprese beneficiarie, ha disposto la semplificazione della documentazione per accedere ai contributi e del procedimento di erogazione degli stessi, ha incluso fra i requisiti per l'accesso ai contributi una percentuale minima di copie vendute su quelle distribuite, ha previsto nuove modalità di calcolo per i contributi diretti, riferite all'effettiva distribuzione della testata (invece che al previo criterio della tiratura), e ha introdotto parametri connessi all'occupazione professionale sia per l'accesso ai contributi, sia per il calcolo degli stessi. Inoltre, il richiamato decreto del Presidente della Repubblica ha stabilito che le somme stanziate nel bilancio dello Stato per l'editoria costituiscono limite massimo di spesa e sono destinate prioritariamente ai contributi diretti. In caso di insufficienza delle risorse, i contributi sono erogati mediante riparto proporzionale tra gli aventi diritto (ai sensi di quanto già disposto dalla legge n. 191 del 2009).
  Successivamente, l'articolo 29, comma 3, del decreto-legge n. 201 del 2011 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011) ha disposto la cessazione del sistema di erogazione dei contributi diretti all'editoria di cui alla legge n. 250 del 1990 dal 31 dicembre 2014, «con riferimento alla gestione 2013» e la revisione del decreto del Presidente della Repubblica n.  223 del 2010, con decorrenza dall'1 gennaio 2012, al fine di ottenere economie di spesa e una più rigorosa selezione nell'accesso alle risorse. Ha anche disposto che il risparmio conseguito, compatibilmente con le esigenze del pareggio del bilancio, sarebbe stato destinato alla ristrutturazione delle aziende già destinatarie della contribuzione diretta, all'innovazione tecnologica del settore, a fronteggiare l'aumento del costo delle materie prime, all'informatizzazione della rete distributiva.
  Le modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 2010 sono poi state apportate, con intervento normativo primario, dal decreto-legge n. 63 del 2012 (convertito, con modificazioni dalla legge n. 103 del 2012), con il quale è stata dettata una disciplina transitoria, nelle more di una più compiuta ridefinizione delle forme di sostegno al settore editoriale. In particolare, sono stati ridefiniti i requisiti di accesso ai contributi e i criteri di calcolo degli stessi e sono state emanate disposizioni a sostegno dell'editoria digitale e della modernizzazione del sistema di distribuzione e vendita di quotidiani e periodici. Le disposizioni sono decorse a partire dai contributi relativi all'anno 2012 o, in alcuni casi, 2013.
  Nel passare all'esame del contenuto del testo in discussione, che si compone di 5 articoli, segnala che all'articolo 1, al fine di assicurare l'attuazione dei principi costituzionali di libertà e di pluralismo dell'informazione a livello nazionale e locale, nonché di incentivare l'innovazione dell'offerta informativa e dei processi di distribuzione e di vendita, la capacità delle imprese del settore di investire e di acquisire posizioni di mercato sostenibili nel tempo, nonché lo sviluppo di nuove imprese editoriali anche nel campo dell'informazione digitale, è prevista l'istituzione nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione (comma 1). Il Fondo è annualmente ripartito tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dello sviluppo economico, per gli interventi di rispettiva competenza, sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, sentite le Commissioni parlamentari competenti che si esprimono entro trenta giorni dalla trasmissione dello schema di decreto, decorsi i quali esso è comunque adottato.Pag. 61
  Fa presente che l'articolo 2 reca deleghe al Governo per la ridefinizione del sostegno pubblico e per la revisione della disciplina del settore dell'editoria e della disciplina pensionistica dei giornalisti e della composizione e delle competenze dell'Ordine dei Giornalisti, garantendo la massima rappresentatività territoriale. In particolare, per garantire maggiore coerenza ed efficacia al sostegno pubblico all'editoria, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto la ridefinizione della disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici, la previsione di misure per il sostegno agli investimenti delle imprese editoriali, l'innovazione del sistema distributivo, il finanziamento di progetti innovativi nel campo dell'editoria presentati da imprese di nuova costituzione, nonché misure a sostegno di processi di ristrutturazione e di riorganizzazione delle imprese editoriali già costituite (comma 1). Al fine di rendere l'accesso ai prepensionamenti per i giornalisti progressivamente conforme alla normativa generale in materia, nonché di razionalizzare la composizione e le attribuzioni del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, il Governo è, altresì, delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto la ridefinizione della disciplina dei requisiti e dei criteri per il ricorso ai trattamenti di pensione di vecchiaia anticipata di cui all'articolo 37, comma 1, lettera b), della legge 5 agosto 1981, n. 416, e la revisione della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti (comma 4).
  Rammenta che l'articolo 3 reca nuove disposizioni per il riordino dei contributi alle imprese editrici.
  Segnala che l'articolo 4 reca nuove disposizioni per la vendita dei giornali, stabilendo che, a decorrere dal 1o gennaio 2017, i punti di vendita esclusivi assicurano la parità di trattamento nella vendita delle pubblicazioni regolari in occasione della loro prima immissione nel mercato, tali intendendosi, tra l'altro, quelle che hanno già effettuato la registrazione presso il tribunale e che sono diffuse al pubblico con pubblicità regolare.
  Fa presente, infine, che l'articolo 5 reca disposizioni modificative e abrogative.
  Ciò premesso, propone che la Commissione esprima parere di nulla osta sul provvedimento in titolo.

  Francesca BUSINAROLO (M5S), nel preannunciare il voto contrario dei deputati del suo Gruppo sulla proposta di parere del relatore, manifesta netto dissenso sui contenuti del provvedimento in discussione, sottolineando, come il suo Gruppo parlamentare si sia, in più occasioni, dichiarato contrario al finanziamento pubblico all'editoria. Nello stigmatizzare il ricorso allo strumento della delega legislativa, esprime, infine, perplessità sui profili relativi alla copertura finanziaria dello stesso provvedimento, ove si fa riferimento alle maggiori entrate derivanti dalla riscossione del canone TV.

  La Commissione approva la proposta del relatore.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo, fatto a Pristina il 19 giugno 2013; b) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo, fatto a Pristina il 19 giugno 2013.
C. 2981 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 9 febbraio 2016.

  Fabrizia GIULIANI (PD), relatrice, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento in oggetto.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

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Ratifica ed esecuzione del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Panama, fatto a Panama il 25 novembre 2013, e del Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Panama, fatto a Panama il 25 novembre 2013.
C. 3156 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Seguito esame conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 9 febbraio 2016.

  Giuseppe GUERINI (PD), relatore, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame.

  Vittorio FERRARESI (M5S) preannuncia il voto favorevole dei deputati del suo Gruppo sulla proposta di parere del relatore, auspicando che un trattato analogo a quelli oggetto di ratifica possa essere stipulato anche con gli Emirati Arabi.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro globale di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2012.
C. 3460 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 9 febbraio 2016.

  Giuseppe GUERINI (PD), relatore, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento in titolo.

  Donatella AGOSTINELLI (M5S), preannuncia il voto contrario dei deputati del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 13.30.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

ERRATA CORRIGE

  Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 590 dell'11 febbraio 2016,
   a pagina 42, prima colonna, quarantaduesima riga, il numero: «0.1.700.3» è sostituito dal seguente: «0.1.700.1»;
   a pagina 42, seconda colonna, undicesima riga, il numero: «0.1.700.3» è sostituito dal seguente: «0.1.700.1».

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