CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 11 febbraio 2016
590.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
Pag. 147

SEDE REFERENTE

  Giovedì 11 febbraio 2016. — Presidenza del presidente Michele BORDO. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con delega agli Affari europei, Sandro Gozi.

  La seduta comincia alle 8.35.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015.
C. 3540 Governo.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

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  Michele BORDO (PD), presidente e relatore, illustra i contenuti del provvedimento, ricordando che la XIV Commissione – per la quarta volta nella presente legislatura – affronta l'esame parlamentare del disegno di legge di delegazione europea che, insieme al disegno di legge europea, rappresenta uno degli strumenti legislativi che assicurano il periodico adeguamento all'ordinamento dell'Unione.
  Ricorda che la legge 24 dicembre 2012, n. 234, che ha attuato una riforma organica delle norme che regolano la partecipazione dell'Italia alla formazione e attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, ha sostituito la legge comunitaria annuale, prevista dalla legge n. 11 del 2005, con i due strumenti sopra richiamati. In particolare, l'articolo 30, comma 2, specifica che con la legge di delegazione europea viene conferita al Governo la delega legislativa per dare attuazione alle direttive europee e alle decisioni quadro, nonché agli obblighi direttamente riconducibili al recepimento di atti legislativi europei.
  Intende far osservare che nei tre anni successivi all'approvazione della riforma il Parlamento ha proceduto all'approvazione di sei leggi ordinarie di attuazione del diritto europeo, ovvero tre leggi di delegazione europea e tre leggi europee (riferite agli anni 2013, 2013-secondo semestre e 2014). Nella legislatura corrente è stato quindi possibile accelerare il percorso di recepimento della normativa dell'Unione, garantendo l'attuazione in via legislativa di oltre cento direttive (117, quelle attuate al 31 gennaio 2016), alcune delle quali (oltre 20) erano contenute nei disegni di legge comunitaria 2011 e 2012, di cui era stata avviata l'istruttoria parlamentare nella precedente legislatura, ma che non furono mai approvate.
  Prima di procedere alla illustrazione dei contenuti del disegno di legge, segnala che, nei giorni scorsi, è stato presentato – presso l'altro ramo del Parlamento – il disegno di legge europea 2015 (S. 2228), di cui il Senato dovrebbe iniziare l'esame nei prossimi giorni.
  Anche con riguardo al 2015, quindi, si conferma la scelta procedurale del Governo – già adottata con le leggi riferite all'anno 2014 – di sottoporre, in via separata, i due provvedimenti all'esame delle due Camere, che li esamineranno quasi contestualmente.
  Il disegno di legge C. 3540 che ci accingiamo ad esaminare in sede referente, e sul quale tutte le Commissioni permanenti dovranno esprimersi in sede consultiva, nell'ambito della cosiddetta «sessione comunitaria», espressamente disciplinata nel Regolamento della Camera (articolo 126-ter), consta di 14 articoli ed è corredato da due allegati, A e B, contenenti l'elenco delle direttive da recepire con decreto legislativo.
  L'articolato contiene disposizioni di delega e principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega riguardanti il recepimento di 8 direttive europee e di una raccomandazione CERS (Comitato europeo per il rischio sistemico), nonché l'adeguamento della normativa nazionale a 12 regolamenti europei. Inoltre, per il recepimento di una direttiva (2014/17/UE) il disegno di legge prevede principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega legislativa, che è già stata conferita con la precedente legge di delegazione europea 2014 (L. 114/2015, articolo 1 e allegato B).
  Segnala che negli allegati A e B del disegno di legge sono elencate, rispettivamente, 1 e 6 direttive. La direttiva 2011/91/UE, invece, non risulta inserita negli allegati, in quanto la relativa disposizione di delega legislativa è contenuta all'articolo 4 del disegno di legge.
  Come evidenziato nella relazione illustrativa, il disegno di legge ha ad oggetto il recepimento delle direttive pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE), successivamente all'approvazione in prima lettura al Senato del disegno di legge di delegazione europea 2014, avvenuta lo scorso 14 maggio 2015. Come ricorderete, il testo non subì modificazioni presso la Camera dei deputati e fu approvato definitivamente il successivo 2 luglio. Pag. 149
  Tra le direttive inserite nel disegno di legge di delegazione europea 2015, invero, cinque sono state pubblicate nel 2015, due sono riferite al 2014 e una al 2011.
  Quanto alle direttive pubblicate nell'anno 2015, complessivamente circa 40, rileva che: per alcune la delega per il recepimento in via legislativa è stata conferita con legge di delegazione europea 2014; in alcuni casi, si prevede un recepimento in via amministrativa; sono numerose, tuttavia, le direttive (pubblicate nel 2015 nella GUUE), che non risultano inserite nel presente disegno di legge.
  Con riferimento ai tempi di recepimento, sottolinea che il provvedimento in esame non contempla direttive per le quali sia già scaduto il termine fissato per il recepimento nell'ordinamento nazionale. Il termine scadrà nel corso del 2016 per quattro direttive, e nel corso del 2017, per due direttive; infine, una direttiva andrà recepita entro il 2018.
  L'articolo 1, come di consueto, reca la delega al Governo per l'attuazione delle direttive europee, di cui agli allegati A e B, rinviando, per quanto riguarda i termini, le procedure, i principi e i criteri direttivi della delega, alle disposizioni previste dagli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Il comma 2 prevede che gli schemi di decreto legislativo recanti attuazione delle direttive incluse nell'allegato B siano sottoposti al parere delle competenti Commissioni parlamentari. Tale procedura è estesa anche ai decreti di attuazione delle direttive di cui all'allegato A, qualora in essi sia previsto il ricorso a sanzioni penali. Il comma 3, infine, dispone che eventuali spese non contemplate dalla legislazione vigente che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali, possano essere previste nei decreti legislativi attuativi esclusivamente nei limiti necessari per l'adempimento degli obblighi di attuazione dei medesimi provvedimenti. Alla copertura degli oneri eventualmente previsti, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, qualora non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del Fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge n. 234 del 2012.
  L'articolo 2 conferisce al Governo, ai sensi dell'articolo 33 della legge n. 234 del 2012, una delega legislativa per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea. In particolare, si prescrive l'adozione, entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea 2015, di decreti legislativi recanti sanzioni penali o amministrative per la violazione di obblighi contenuti in direttive attuate in via regolamentare o amministrativa o in regolamenti dell'Unione europea direttamente applicabili pubblicati alla data di entrata in vigore della medesima legge di delegazione, per i quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative.
  L'articolo 3 reca la delega per l'adozione di uno o più decreti legislativi per l'attuazione del regolamento (UE) n.1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive. Il regolamento europeo, in vigore dal 1o gennaio 2015, richiede agli Stati membri di introdurre una disciplina nazionale per individuare le autorità competenti al rilascio di autorizzazioni, ai controlli doganali, all'elaborazione delle valutazioni di rischio, nell'adozione di misure di emergenza, alla stesura di piani di azione sui vettori, nonché alla definizione di disposizioni procedurali. Inoltre, il regolamento prevede che gli Stati membri introducano sanzioni penali e amministrative, proporzionate e dissuasive per le violazioni delle disposizioni in esso contenute. Principi e i criteri direttivi specifici di delega legislativa sono indicati nel comma 2.
  L'articolo 4 delega il Governo ad emanare decreti legislativi sull'etichettatura e informazione sugli alimenti ai consumatori, in tema di rintracciabilità dello stabilimento di origine del prodotto ed in ordine all'apparato sanzionatorio. La delega Pag. 150mira all'adeguamento ai principali riferimenti nella normativa europea in materia, rappresentati dal regolamento (UE) n. 1169/2011 del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che ha modificato regolamenti e direttive preesistenti, e dalla direttiva 2011/91/UE del 13 dicembre 2011, relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare. Il comma 2 aggiunge principi e criteri specifici per l'esercizio della delega.
  L'articolo 5 reca la delega al Governo per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/637 del Consiglio sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non rappresentati nei paesi terzi. La disposizione è volta ad accrescere la portata della tutela consolare da parte delle autorità consolari di altri Stati membri, rafforzando la garanzia di rimborso dei costi sostenuti. Il comma 1 detta un principio e criterio direttivo aggiuntivo rispetto ai principi e criteri direttivi generali. Il termine per il recepimento della direttiva negli ordinamenti nazionali degli Stati membri è fissato al 1o maggio 2018.
  L'articolo 6 reca la delega al Governo per l'adozione di un decreto legislativo che – nel rispetto dei principi di cui alla legge n. 185 del 1990 – provveda a riordinare e semplificare le procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso e ad applicare le sanzioni in materia di embarghi commerciali, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti. Il comma 2 (lettere a)-g)) indica una serie di ulteriori principi direttivi specifici, prevedendo, in particolare, la necessità di adeguare la normativa nazionale a taluni regolamenti CE/UE concernenti i prodotti e le tecnologie a duplice uso, le sanzioni in materia di embarghi commerciali, l'esportazione di materiali proliferanti (regolamento (CE) n. 428/2009; regolamenti (UE) nn. 599/2014 e 1382/2014, che modificano entrambi il regolamento (CE) n. 428/2009; regolamento (CE) n.1236/2005 e regolamento di esecuzione (UE) n. 1352/2011).
  L'articolo 7, delega il Governo – entro sei mesi dalla entrata in vigore della legge di delegazione europea 2015 – ad emanare decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1025/2012 sulla normazione europea. Si tratta dell'adeguamento alla nuova disciplina sovranazionale, nonché all'aggiornamento e riordino degli organismi che presiedono all'emanazione delle regole tecniche (Comitato europeo di normazione, dal Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica o dall'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione). Il comma 2 aggiunge principi e criteri specifici per l'esercizio della delega.
  L'articolo 8 prevede una delega per l'emanazione di uno o più decreti legislativi per l'adeguamento al regolamento (UE) n. 305/2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio. Principi e criteri direttivi specifici di delega, sono introdotti dal comma 2. Una delega per l'emanazione di disposizioni correttive e integrative è contenuta al comma 4, mentre il comma 5 prevede una clausola di invarianza finanziaria.
  L'articolo 9 delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del disegno di legge di delegazione europea 2015, uno o più decreti legislativi per l'attuazione della Raccomandazione CERS/2011/3 del Comitato europeo per il rischio sistemico del 22 dicembre 2011, relativa al mandato macroprudenziale delle autorità nazionali. Agli Stati membri è richiesto di riconoscere nella legislazione nazionale la politica macroprudenziale come obiettivo, di cui la raccomandazione fissa finalità e caratteri fondamentali, nonché di istituire un'autorità nazionale responsabile per tale attività Con la disposizione in esame, in particolare, si dispone la creazione di un apposito Comitato per le politiche macroprudenziali, cui partecipino le autorità del settore bancario e finanziario; il Comitato ha specifiche funzioni di indirizzo e raccomandazione, nonché poteri di richiesta Pag. 151di informazioni ad enti pubblici e privati. Il comma 2, lettere a)-m), contiene i principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega, che riflettono i principi concordati nell'ambito del gruppo di lavoro istituito con le autorità di vigilanza nazionali (Banca d'Italia, CONSOB, IVASS e COVIP).
  L'articolo 10 legge individua i princìpi e criteri direttivi specifici per adeguare il quadro normativo vigente al regolamento (UE) n. 751/2015 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta. Al comma 2, lettere a)-g), si prescrive che il Governo emani a tal fine un decreto legislativo, secondo principi e criteri direttivi specifici. Il comma 3 impone al Governo di assumere le iniziative necessarie per incentivare la definizione efficiente, sotto il profilo economico, delle commissioni interbancarie sulle carte di debito per le operazioni nazionali, con l'obiettivo di facilitare l'utilizzo di tali strumenti in segmenti di mercato connotati da un utilizzo elevato del contante e di ridurre gli oneri connessi alla loro accettazione, e conformemente all'articolo 3 del regolamento.
  L'articolo 11, reca una delega al Governo per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2015/760, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, in materia di fondi di investimento europei a lungo termine (European Long-Term Investment Funds – ELTIF). Gli ELTIF sono organismi di investimento collettivo del risparmio in grado di offrire rendimenti stabili in una prospettiva di lungo periodo in quelle attività, ascrivibili alla categoria di investimenti alternativi, che richiedono un impegno a lungo termine degli investitori. Il regolamento fissa requisiti uniformi riguardo alle procedure di autorizzazione, alle tipologie di investimento e alle condizioni di funzionamento degli ELTIF, perseguendo, al contempo, un livello elevato di tutela degli investitori. Al comma 2, sono previsti principi e criteri specifici per l'esercizio della delega, da attuare mediante modificazioni del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
  L'articolo 12 elenca principi e criteri direttivi specifici (comma 1, lettere a)-q)) per l'esercizio della delega legislativa – già conferita con la legge di delegazione europea 2014 – per il recepimento della direttiva 2014/17/UE (cosiddetta, direttiva MCD – Mortgage Credit Directive) in materia di protezione dei consumatori e del livello di professionalità dei creditori ed intermediari al credito nel mercato dei mutui per l'acquisto di immobili residenziali.
  Segnala che il 21 gennaio 2016 è stato presentato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/17/UE (Atto n. 256), posto che il termine per l'esercizio della delega è fissato al 21 gennaio 2016, in quanto la direttiva indica come termine per il recepimento il 21 marzo 2016. Il termine per l'espressione del parere parlamentare è fissato al 1o marzo 2016. Stante l'avvenuto esercizio della delega, occorrerebbe chiarire la portata dell'articolo 12 in esame, alla luce dell'imminente scadenza dei termini per il completamento della procedura di emanazione del decreto legislativo.
  L'articolo 13 reca i principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega all'attuazione nell'ordinamento della direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base. Ricorda che il decreto-legge n. 3 del 2015 ha parzialmente recepito la direttiva, per quanto riguarda l'aspetto della portabilità dei conti di pagamento; inoltre una prima disciplina del conto «di base» è contenuta nel decreto-legge n. 201 del 2011.
  L'articolo 14 contiene i principi e i criteri direttivi specifici per l'attuazione della «quarta direttiva antiriciclaggio» – direttiva (UE) 2015/849 – e per adeguare la normativa interna alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/847 che completa Pag. 152la normativa antiriciclaggio con riferimento ai dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi. Il termine per il recepimento della direttiva da parte degli Stati membri è il 26 giugno 2017. L'accordo sul testo della quarta direttiva antiriciclaggio è stato raggiunto dal Consiglio dell'Unione Europea con il Parlamento e la Commissione europea nel dicembre 2014 sotto la presidenza italiana. In sintesi, la quarta direttiva intende graduare i controlli e le procedure antiriciclaggio in funzione del rischio. Il regolamento UE 2015/847 – che si applica a decorrere dal 26 giugno 2017 – amplia il novero delle informazioni a corredo dei trasferimenti di denaro, relative sia all'ordinante sia al beneficiario; conferma che la riconducibilità dei fondi alle parti coinvolte non deve interrompersi in presenza di più trasferimenti successivi; richiama la necessità di assicurare l'applicazione delle misure di congelamento e di segnalazione di operazioni sospette. Il comma 1 prevede che il Governo eserciti la delega, secondo le procedure indicate dall'articolo 1, comma 1, e previo parere del Garante per la protezione dei dati personali. Il comma 2 elenca i principi e i criteri direttivi specifici che dovranno essere seguiti nell'esercizio della delega, contenuti alle lettere a)-n)).
  Alcune delle direttive inserite negli allegati A e B, che sono oggetto della delega di cui all'articolo 1, comma 1, andranno recepite sulla base dei principi e criteri generali di delega, di cui all'articolo 30, comma 2 della legge n. 234 del 2012, posto che il disegno di legge di delegazione europea 2015 non introduce ulteriori principi e criteri specifici di delega.
  Si tratta dei seguenti atti:
   direttiva (UE) 2015/565 che prevede l'impiego di un codice unico europeo di identificazione per tutti i tessuti e le cellule umani distribuiti nell'Unione europea ai fini dell'applicazione sull'uomo, nonché prescrizioni tecniche attinenti, tra l'altro, alla codifica, alla lavorazione, alla conservazione, allo stoccaggio ed alla distribuzione. Il termine per il recepimento della direttiva è fissato al 29 ottobre 2016, mentre l'applicazione delle relative norme deve decorrere dal 29 aprile 2017 (allegato A);
   direttiva 2014/26/UE – da recepire entro il 10 aprile 2016 – che intende armonizzare le normative nazionali che disciplinano il funzionamento degli organismi di gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi, al fine di superare le inefficienze nello sfruttamento degli stessi diritti. Inoltre, intende garantire la concessione di licenze multiterritoriali per l'uso on line di opere musicali, in un'ottica transfrontaliera (allegato B);
   direttiva (UE) 2015/652 che stabilisce i requisiti per il calcolo delle emissioni dei gas a effetto serra dei combustibili e di altre energie di origine non biologica e per gli obblighi di comunicazione ai sensi della direttiva 98/70/CE. In particolare, la direttiva reca misure riguardanti il metodo di calcolo che dovrà essere applicato dai fornitori, nonché lo standard da utilizzare ai fini della comunicazione dei dati. Il termine per il recepimento è fissato al 21 aprile 2017 (allegato B);
   direttiva (UE) 2015/720, che modifica la direttiva 94/62/CE inserendovi misure specifiche per le borse di plastica in materiale leggero, allo scopo di limitarne l'utilizzo e di ridurre l'impatto negativo sull'ambiente. Il termine per il recepimento è stato fissato al 27 novembre 2016.

  Sandro GOZI, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con delega agli Affari europei, ricorda, come anche rilevato dal Presidente Bordo nella relazione illustrativa, che quella in esame è la quarta Legge di delegazione europea che il Parlamento esamina nell'ultimo biennio, confermando l'impegno assunto dal Governo e dalle Camere di procedere con un ritmo sostenuto nel recepimento della normativa dell'Unione. Il risultato di questo sforzo è il calo costante del numero delle procedure di infrazione a carico dell'Italia, con i conseguenti benefici derivanti da un adeguamento Pag. 153più tempestivo alla normativa europea.
  L'auspicio del Governo – nel rispetto naturalmente della sovranità del Parlamento – è che si possa proseguire con il metodo sinora adottato, anche nelle modalità di presentazione pressoché contemporanea dei disegni di legge di delegazione europea e europea, l'uno alla Camera, l'altro al Senato, secondo un principio di alternanza, affinché i provvedimenti possano poi essere approvati in seconda e definitiva lettura.
  Si limita quindi a richiamare, tra le diverse disposizioni di rilievo contenuto nel provvedimento, i contenuti dell'articolo 11, frutto di un impegno assunto nel corso del semestre di presidenza italiana del Consiglio dell'Unione europea, che reca una delega al Governo per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2015/760 in materia di fondi di investimento europei a lungo termine.
  La disposizione è volta alla definizione di uno strumento normativo che potrà facilitare gli investimenti di lungo periodo e che si auspica potrà dare impulso ad una nuova politica di investimenti europea.

  Francesca BONOMO (PD) ringrazia il sottosegretario Gozi per l'importante lavoro che il Governo – insieme al Parlamento – sta svolgendo per un più tempestivo recepimento delle direttive europee.
  Richiama quindi l'attenzione sulla direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d'autore, contenuta nell'Allegato B al provvedimento e il cui termine di recepimento scade il 10 aprile 2016. Si tratta di una materia di grande rilievo e di notevole interesse, sulla quale si è già avviata una riflessione in ambito parlamentare. Riterrebbe opportuno un approfondimento sul tema, anche al fine di una eventuale definizione di principi e criteri direttivi della delega che il Governo sarà chiamato ad esercitare; giudica infatti particolarmente utile mettere in piedi un sistema di governance trasparente del settore, atteso anche dagli operatori del settore.

  Michele BORDO, presidente, condivide la richiesta di approfondimento avanzata dall'onorevole Bonomo, che potrà essere svolta anche attraverso le opportune attività conoscitive, da definire in sede di ufficio di presidenza.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 8.45.

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 11 febbraio 2016. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

  La seduta comincia alle 8.45.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, riguardante la criminalizzazione degli atti di razzismo e xenofobia commessi a mezzo di sistemi informatici, fatto a Strasburgo il 28 gennaio 2003.
Nuovo testo C. 3084 Governo.

(Parere alle Commissioni II e III).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 2 febbraio 2016.

  Giuseppe GUERINI (PD), relatore, formula una proposta di parere favorevole.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura.
C. 3119 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e rinvio).

Pag. 154

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Marina BERLINGHIERI (PD), relatrice, ricorda preliminarmente che il provvedimento in oggetto – del quale la XIV Commissione avvia oggi l'esame ai fini del parere da rendere alla Commissione Agricoltura – è stato già approvato dal Senato lo scorso 13 maggio 2015.
  Il testo del disegno di legge ha subito diverse modifiche nel corso dell'esame presso la Commissione di merito, da ultimo nella seduta svoltasi ieri pomeriggio.
  Nella seduta odierna si limiterà pertanto a dare conto del provvedimento nel testo trasmesso dal Senato, riservandosi di indicare, in una prossima seduta, le modifiche approvate che siano di rilievo ai fini dell'esame da parte della XIV Commissione.
  Il provvedimento si compone di VI Titoli.
  Il Titolo I reca «Disposizioni in materia di semplificazioni e di sicurezza alimentare».
  In tale ambito, l'articolo 1 detta talune norme volte a semplificare i controlli in ambito agricolo.
  L'articolo 2 integra la fattispecie di contraffazione alimentare, aggiungendo alle attuali condotte illecite l'imitazione, l'usurpazione e l'evocazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari, e inasprendo la pena pecuniaria.
  L'articolo 3 introduce una nuova tipologia di servitù coattiva a carico dei proprietari di strade private, ai quali si richiede, in specifici casi, di consentire il passaggio di tubazioni.
  L'articolo 4 ha l'obiettivo di velocizzare i procedimenti amministrativi relativi all'esercizio delle attività agricole.
  L'articolo 5 prevede una delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di agricoltura, pesca ed acquacoltura. Il termine per l'adozione del codice agricolo è di 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge.
  L'articolo 6 autorizza il Governo ad adottare un regolamento che disciplini le forme di affiancamento tra agricoltori ultra-sessantacinquenni o pensionati e giovani. La finalità dell'affiancamento è il graduale passaggio della gestione dell'attività d'impresa agricola ai giovani.
  L'articolo 7 istituisce il Sistema informativo per il biologico (SIB) che ha la possibilità di utilizzare l'infrastruttura del sistema informativo agricolo nazionale (SIAN).
  L'articolo 8 dispone che l'affidamento dei servizi di importo inferiore a 20.000 euro annui ad imprenditori agricoli le cui aziende sono ubicate in comuni montani o svantaggiati non costituiscono subappalto ai sensi del codice dei contratti pubblici.
  Il Titolo II reca «Disposizioni per la razionalizzazione e per il contenimento della spesa pubblica».
  L'articolo 9 delega il Governo al riordino e alla riduzione degli enti, delle società e delle agenzie vigilati dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, nonché alla revisione della legge n. 30 del 1991 in materia di riproduzione animale.
  L'articolo 10 istituisce presso ISMEA la Banca delle terre agricole, con l'obiettivo di costituire un inventario dei terreni agricoli disponibili a causa dell'abbandono dell'attività agricola e di prepensionamenti; Ismea può presentare uno o più progetti di ricomposizione fondiaria degli stessi terreni, con l'obiettivo di individuare comprensori territoriali nei quali promuovere aziende dimostrative.
  Il Titolo III reca «Disposizioni per la competitività e lo sviluppo delle imprese agricole e agroalimentari».
  L'articolo 11 inserisce gli interventi prioritari per la modernizzazione delle infrastrutture logistiche del comparto agroalimentare.
  L'articolo 12 interviene in materia di assunzioni congiunte di lavoratori dipendenti nelle imprese agricole legate da un contratto di rete, riducendo la percentuale richiesta di presenza di imprese agricole all'interno della fattispecie contrattuale Pag. 155(che passa dal 50 per cento al 40 per cento) affinché sia possibile effettuare tali assunzioni.
  L'articolo 13 prevede che le pubbliche amministrazioni forniscano a titolo gratuito ai soggetti richiedenti i contributi europei l'assistenza e le informazioni necessarie ed elaborino specifiche procedure di gestione delle nuove istanze che agevolino la fruizione degli aiuti, emanando a tali fini le circolari esplicative e applicative.
  L'articolo 14 interviene rivedendo le competenze dell'Istituto per lo sviluppo agroalimentare (ISA) che viene, così, legittimato ad intervenire anche a favore di imprese che operano nel campo della logistica, anche su piattaforma informatica, dei prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura.
  L'articolo 15 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il riordino degli strumenti di gestione del rischio in agricoltura e per la regolazione dei mercati, favorendo lo sviluppo di strumenti assicurativi a copertura dei danni alle produzioni e alle strutture agricole.
  L'articolo 16 prevede che le istituzioni pubbliche che gestiscono mense scolastiche ed ospedaliere possono prevedere nei bandi di gara criteri di priorità relativamente alla fornitura di prodotti provenienti dalla filiera corta agricola ed ittica.
  Il Titolo IV reca «Disposizioni relative a singoli settori produttivi».
  Il Capo I reca «Disposizioni in materia di prodotti derivati dalla trasformazione del pomodoro».
  Gli articoli 17, 18,19, 20, 21, 22, 23 e 24 prevedono, a tal fine, specifiche disposizioni sulla definizione di tali prodotti (articolo 18), sui relativi requisiti (articolo 19) e sull'etichettatura e sul confezionamento (articolo 20).
  L'articolo 25 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il sostegno del riso.
  Il Capo III detta disposizioni in materia di pesca ed acquacoltura, prevedendo: la possibilità per gli operatori della pesca di utilizzare cassette standard (articolo 26); l'estensione alle imprese della pesca e dell'acquacoltura: delle semplificazioni in materia di controlli; della disciplina sul sostegno allo sviluppo dell'imprenditorialità in agricoltura e del ricambio generazionale (articolo 27); l'istituzione dello Sportello unico della pesca e dell'acquacoltura presso il Ministero delle politiche agricole (articolo 28); la modifica al sistema sanzionatorio del decreto legislativo n. 4 del 2012 di riordino, coordinamento e l'integrazione della normativa nazionale in materia di pesca e acquacoltura (articolo 29).
  Il Titolo V reca disposizioni in materia di lavoro agricolo ed è composto di un solo articolo (articolo 30) volto ad integrare la disciplina istitutiva della Rete del lavoro agricolo di qualità, contenuta nell'articolo 6 del decreto-legge n. 91/2014, al fine di estendere l'ambito dei soggetti che possono aderire alla Rete nonché ad ampliare il novero delle funzioni svolte dalla Cabina di regia della Rete stessa.
  Il Titolo VI reca le disposizioni finali prevedendo all'articolo 31 come clausola di copertura finanziaria la neutralità finanziaria dei decreti legislativi che saranno emanati a seguito delle deleghe ivi disposte o, in caso contrario, la necessaria previa entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
  Con riferimento alle questioni di interesse della nostra Commissione, segnalo – in merito alle disposizioni recate dall'articolo 29 – che l'11 luglio 2014 la Commissione europea ha inviato una lettera di messa in mora (procedura di infrazione 2013/2096) in cui contesta all'Italia la cattiva applicazione dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca del Mar Mediterraneo.
  In particolare, ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1967/2006. è previsto che entro il 31 dicembre 2007 gli Stati membri adottino piani di gestione per le attività di pesca condotte con reti da traino, sciabiche da natante, sciabiche da spiaggia, reti da circuizione e draghe all'interno delle loro acque territoriali. Il Pag. 156contenuto di tali piani deve soddisfare una serie di requisiti fissati dallo stesso articolo; malgrado lo scambio di corrispondenza tra i servizi della Commissione e le autorità italiane, non è stato ancora adottato un piano di gestione per le draghe conforme ai requisiti di cui all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1967/2006. Poiché la Commissione non si è ritenuta soddisfatta dai carteggi intercorsi tra i suoi servizi e le autorità italiane, né dai provvedimenti presi in merito da queste ultime, ai sensi dell'articolo 258, primo comma, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea ha invitato la Repubblica italiana ad adottare le disposizioni necessarie per conformarsi al parere motivato entro due mesi dal ricevimento del medesimo. In data 11 settembre 2014 le autorità italiane hanno inviato una nota nella quale si assicura di aver provveduto, nel tempo trascorso, a regolarizzare la posizione italiana, in particolare, implementando e completando il Piano di Gestione Draghe, di cui alla precorsa corrispondenza.

  Michele BORDO, presidente, ricorda che la Commissione dovrà esprimersi al più tardi entro il prossimo martedì 16 febbraio, poiché l'esame del provvedimento in Assemblea avrà inizio mercoledì 17. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 9.

ATTI DEL GOVERNO

  Giovedì 11 febbraio 2016. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

  La seduta comincia alle 9.

Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2014/91/UE, recante modifica della direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), per quanto riguarda le funzioni di depositario, le politiche retributive e le sanzioni, e di attuazione, limitatamente ad alcune disposizioni sanzionatorie, della direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica le direttive 2002/92/CE e 2011/61/UE.
Atto n. 255.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 2 febbraio 2016.

  Michele BORDO, presidente, invita i colleghi ad intervenire. Non essendovi interventi, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/17/UE in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali nonché modifiche e integrazioni del titolo VI-bis del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, sulla disciplina degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi e del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141.
Atto n. 256.
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

  Tea ALBINI (PD), relatrice, ricorda che lo schema di decreto legislativo in esame reca le disposizioni di attuazione della direttiva sul credito ipotecario 2014/17/UE (cd. Mortgage Credit Directive – MCD), adottata il 4 febbraio 2014, con l'obiettivo di garantire un elevato livello di protezione dei consumatori che sottoscrivano contratti di credito relativi a beni immobili (mutui ipotecari). Lo schema di decreto legislativo intende attuare la delega contenuta nell'Allegato B Pag. 157della legge 9 luglio 2015, n. 114 (legge di delegazione europea 2014), sulla base dei principi e criteri generali contenuti nella legge stessa.
  La Direttiva definisce un quadro comune per alcuni aspetti concernenti i contratti di credito garantiti da un'ipoteca o altrimenti relativi a beni immobili residenziali, al fine di accrescere il livello di protezione del consumatore e di potenziare i presidi prudenziali riguardanti la valutazione del merito di credito dei consumatori stessi. Sono quindi definiti standard qualitativi per alcuni servizi, in particolare per quanto riguarda la distribuzione e l'erogazione di crediti attraverso creditori e intermediari del credito. Sono inoltre dettate disposizioni in materia di abilitazione, vigilanza e requisiti prudenziali per gli intermediari.
  Le disposizioni principali riguardano: le informazioni e le pratiche preliminari alla conclusione del contratto di credito, la definizione di standard qualitativi per i servizi di erogazione di crediti (con l'introduzione di alcune disposizioni in materia di abilitazione, vigilanza e requisiti prudenziali), l'obbligo di valutazione del merito creditizio del consumatore, disposizioni in materia di rimborso anticipato, disposizioni in materia di prestiti in valuta estera, disposizioni sulle pratiche di vendita abbinata, la fissazione di principi riguardanti, ad esempio, l'educazione finanziaria, la valutazione degli immobili, le morosità e i pignoramenti. In particolare, la Direttiva stabilisce disposizioni che devono essere oggetto di piena armonizzazione relativamente alle informazioni precontrattuali attraverso il formato del Prospetto informativo europeo standardizzato (PIES) e il calcolo del TAEG.
  Il termine di recepimento a livello nazionale è fissato per il 21 marzo 2016. La Direttiva troverà applicazione solo con riferimento ai contratti di credito sorti successivamente a tale data.
  Lo schema di decreto consta di tre articoli.
  L'articolo 1 novella il testo unico bancario (TUB) di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, introducendo nel Titolo VI, in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti, il nuovo Capo I-bis, rubricato Credito immobiliare ai consumatori, comprendente gli articoli da 120-quinquies a 120-noviesdecies.
  L'articolo 120-quinquies reca le definizioni – mutuate dall'articolo 4 della direttiva – rilevanti ai fini del nuovo Capo I-bis, in alcuni casi allineando le nozioni già definite dal testo unico a quanto previsto dalla direttiva.
  L'articolo 120-sexies individua l'ambito di applicazione della presente disciplina nei contratti relativi a concessione di credito garantito da ipoteca su immobile adibito ad uso residenziale o volto ad acquistare un immobile (articolo 3 della direttiva MCD), escludendo altre tipologie di contratto.
  L'articolo 120-septies recepisce l'articolo 7, par. 1 della direttiva, richiamando i principi generali di diligenza e trasparenza che dovranno essere rispettati dal finanziatore e dall'intermediario del credito, il comportamento dei quali dovrà tenere conto dei diritti e degli interessi del consumatore.
  L'articolo 120-octies è dedicato alla pubblicità e detta disposizioni relative alle forme e ai contenuti essenziali, in attuazione di quanto è previsto dagli articoli 10 e 11 della direttiva. Il comma 1 stabilisce che gli annunci pubblicitari devono essere chiari, corretti e non ingannevoli. Il comma 2 elenca i contenuti necessari dell'informazione pubblicitaria.
  L'articolo 120-novies è dedicato agli obblighi precontrattuali, con riferimento alle informazioni di carattere generale, alle informazioni personalizzate e ai chiarimenti che devono essere forniti dal finanziatore o dall'intermediario del credito prima della conclusione del contratto di credito (articoli 13, 14 e 16 della direttiva).
  L'articolo 120-decies recepisce l'articolo 15 della MCD e reca disposizioni sugli obblighi di informazione relativi agli intermediari Pag. 158del credito, indicando gli elementi dei quali il consumatore deve essere tempestivamente informato.
  L'articolo 120-undecies stabilisce – in attuazione degli articoli 18, 20 e 21 della direttiva – che il finanziatore valuti in maniera approfondita il merito creditizio del consumatore, considerando tutti gli elementi utili a fornire un quadro delle prospettive di adempimento degli obblighi contrattuali da parte del consumatore stesso.
  L'articolo 120-duodecies stabilisce che la valutazione degli immobili, ai fini della concessione del credito garantito da ipoteca, deve essere eseguita secondo standard affidabili (articolo 19 della direttiva).
  L'articolo 120-terdecies disciplina i servizi di consulenza; si tratta di attività riservate ai finanziatori e agli intermediari del credito che costituiscono attività separata rispetto alla concessione del credito e all'intermediazione.
  L'articolo 120-quaterdecies, che dà attuazione all'articolo 23 della direttiva, disciplina l'offerta di contratti di credito in valuta estera e prevede che il consumatore abbia in qualsiasi momento il diritto di convertire in euro il prestito denominato in valuta; non è stata adottata la soluzione alternativa, prevista dalla MCD, di prevedere l'obbligo di inserire nel contratto di finanziamento in valuta meccanismi volti a limitare il rischio di cambio per il consumatore.
  L'articolo 120-quinquiesdecies dà attuazione all'articolo 28 della direttiva, il quale disciplina i casi in cui il consumatore è in ritardo nei pagamenti delle rate di rimborso del credito e si procede pertanto all'avvio di procedure esecutive.
  L'articolo 120-sexiesdecies, in attuazione dell'articolo 26 della direttiva, attribuisce all'Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) istituito presso l'Agenzia delle Entrate il compito di assicurare il controllo statistico sul mercato immobiliare residenziale e di effettuare le opportune comunicazioni ai fini dei controlli di vigilanza macro-prudenziale.
  L'articolo 120-septiesdecies dà attuazione all'articolo 7, paragrafi 2, 3 e 4, e all'articolo 9 della direttiva, che disciplinano, rispettivamente, le remunerazioni pagate dai finanziatori al proprio personale e agli intermediari del credito di cui si avvalgono, e i requisiti di conoscenza e di competenza del personale.
  L'articolo 120-octiesdecies dà attuazione all'articolo 12 della direttiva. Il recepimento è circoscritto alla trasposizione del divieto delle cd. pratiche di commercializzazione abbinata, che consistono nell'offerta o commercializzazione di contratti di credito assieme ad altri prodotti o servizi finanziari distinti, se questi ultimi sono obbligatori per la conclusione del contratto.
  L'articolo 120-noviesdecies individua le disposizioni contenute nel TUB che si applicano ai contratti di credito e reca ulteriori disposizioni.
  L'articolo 2 integra l'articolo 12 di cui al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, relativamente alle disposizioni ivi previste di attuazione di cui all'articolo 128-quatersexies (Agenti e mediatori in attività finanziaria) della Direttiva 2008/48/CE, inserendo il comma 1-quater che demanda ad un apposito regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, l'individuazione delle attività di segnalazione relative ai soli contratti di credito ipotecario disciplinati dalla Direttiva che, se prestate a titolo accessorio, non costituiscono esercizio di agenzia in attività finanziaria né di mediazione creditizia. L'impostazione contenuta nella novella appare coerente con quella prevista dalla Direttiva, per cui si prevede che le persone che presentano o rinviano semplicemente un cliente ad intermediario del credito, a titolo accessorio nell'esercizio della loro attività professionale, non devono essere considerate intermediari del credito.
  L'articolo 3 contiene la consueta clausola di invarianza finanziaria ove si esplicita che il provvedimento non deve comportare oneri a carico della finanza pubblica. Si stabilisce altresì che le amministrazioni e i soggetti pubblici interessati Pag. 159adempiono a quanto prescritto nel decreto stesso con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

  Michele BORDO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 9.05.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.05 alle 9.15.

ERRATA CORRIGE

  Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 584 del 2 febbraio 2016, a pagina 219, prima colonna, dopo la sedicesima riga inserire le seguenti parole: «Atto n. 255».

  Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 585 del 3 febbraio 2016, a pagina 153, seconda colonna, dodicesima riga, sostituire il numero «15» con il seguente «16».