CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 10 febbraio 2016
589.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Comitato per la legislazione
COMUNICATO
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  Mercoledì 10 febbraio 2016. – Presidenza del presidente Gianluca PINI, indi del vicepresidente Andrea GIORGIS.

  La seduta comincia alle 15.30.

Comunicazioni del Presidente.

  Gianluca PINI, presidente, comunica che il collega Aniello Formisano ha presentato il Rapporto sull'attività svolta dal Comitato nel periodo relativo al suo turno di presidenza, nel quale, secondo prassi consolidata, traccia un bilancio dei principali aspetti in cui si è articolata l'attività consultiva dell'organo nel periodo di riferimento. Il Rapporto verrà pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna e sarà disponibile nell'apposita sezione del sito internet della Camera dei deputati dedicata al Comitato.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Programma di lavoro della Commissione per il 2016 – È il momento di andare oltre l'ordinaria amministrazione (COM(2015) 610 final).
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2016 (Doc. LXXXVII-bis, n. 4).
Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1o gennaio 2016 – 30 giugno 2017) – Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze neerlandese, slovacca e maltese (15258/15).
(Parere alla Commissione XIV).

(Esame congiunto e conclusione – Parere con osservazioni).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

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  Gianluca PINI, presidente, evidenzia che il Comitato per la legislazione è chiamato oggi a pronunciarsi, per la terza volta nel corso della Legislatura, sui tre documenti in esame, concernenti l'Unione europea e la partecipazione italiana.
  Ricorda, in proposito, come la competenza del Comitato nell'esame del programma di lavoro della Commissione, si sia radicata a seguito dell'iniziativa, adottata nel marzo del 2004, dal collega Antonio Soda, che – in qualità di presidente pro tempore del Comitato per la legislazione – avanzò presso la Presidenza della Camera la richiesta di uno specifico coinvolgimento del Comitato nella procedura parlamentare di esame di tale importante atto comunitario. Ciò in ragione della presenza nel documento in oggetto, proprio a partire da quell'anno, di peculiari contenuti appositamente dedicati all'illustrazione delle tecniche di produzione normativa in ambito europeo.
  Con riferimento alla Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, ricorda che è la quinta volta che essa forma oggetto di esame del Comitato, e, più in generale, degli organi parlamentari, trattandosi di un nuovo istituto, introdotto nell'ordinamento a seguito della novella apportata all'articolo 15 della legge n. 11 del 2005 dalla legge comunitaria 2009 (legge n. 96 del 2010), che ha previsto che il Governo presenti, in luogo di un'unica relazione annuale, due distinte relazioni: una programmatica, da presentare entro il 31 dicembre di ogni anno, e una di rendiconto, da presentare entro il 31 gennaio di ogni anno. L'adempimento è stato ora confermato dalla recente legge n. 234 del 2012 (articolo 13). Sulla base di quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento nel parere espresso il 14 luglio del 2010, la suddetta relazione è oggetto di esame congiunto con il programma legislativo delle Istituzioni europee, secondo la procedura già delineata dalla Giunta per il Regolamento il 9 febbraio 2000.
  Nella presente occasione l'esame si svolge congiuntamente anche con il Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea, elaborato dalle future presidenze olandese, slovacca e maltese, che – nella versione oggi all'esame – concerne il periodo 1o gennaio 2016- 30 giugno 2017.
  L'esame del Comitato si concluderà pertanto con l'approvazione di un unico parere avente ad oggetto tutti e tre gli atti.
  Prima di dare la parola al relatore, ricorda, infine, che i rilievi che il Comitato riterrà di formulare verranno inviati alla Commissione Politiche dell'Unione europea, la quale procede all'esame congiunto degli atti, secondo le modalità stabilite dal già richiamato parere della Giunta per il Regolamento del 14 luglio 2010.

  Aniello FORMISANO, relatore, formula la seguente proposta di parere:

  «Il Comitato per la legislazione,
   esaminati i documenti in titolo, con riguardo ai profili di competenza del Comitato;
   preso atto con favore che i tre documenti programmatici dedicano attenzione ai temi della buona legislazione, sia rilevando gli oneri gravanti su cittadini e imprese, sia prospettando la prosecuzione, il rafforzamento e l'applicazione di misure progettuali, sia l'introduzione di nuovi strumenti finalizzati ad affrontare questi temi;
   riconosciuto, altresì, il notevole sforzo profuso dalle Istituzioni europee nel perseguimento dell'obiettivo di legiferare meglio ed espresso, in particolare, il massimo apprezzamento per l'inclusione della conclusione dei negoziati dell'Accordo inter istituzionale «Legiferare meglio» tra le priorità del programma legislativo della Commissione europea per il 2016;
   ricordato altresì che – in ambito nazionale – è stato di recente adottato il decreto legislativo 22 gennaio 2016, n. 10, che abroga, tra l'altro, 46 previsioni di adempimenti contenuti in disposizioni di legge vigenti non adottati e ritenuti quindi superati; Pag. 5
   rammentato inoltre che, in via generale, la legge n. 124 del 2015 contiene diverse deleghe orientate alla semplificazione sia normativa sia amministrativa e che la semplificazione amministrativa è oggetto anche dell'Agenda per la semplificazione, prevista dall'articolo 24 del decreto-legge n. 90 del 2014 e monitorata annualmente dalla Commissione parlamentare per la semplificazione;
   ricordato altresì che, con riguardo alle consultazioni pubbliche, la cui importanza è sottolineata nel programma legislativo della Commissione, in ambito nazionale:
    l'Agenda per la semplificazione è stata elaborata tenendo conto delle segnalazioni di cittadini e imprese sulle procedure più complesse e da semplificare;
    l'articolo 8, comma 1-bis, del decreto-legge n. 133 del 2014 reca l'innovativa previsione in base alla quale lo schema di regolamento di delegificazione in materia di rocce e terre da scavo previsto dal comma 1 è sottoposto «ad una fase di consultazione pubblica per la durata di trenta giorni. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è tenuto a pubblicare entro trenta giorni eventuali controdeduzioni alle osservazioni pervenute» e che la consultazione pubblica si è svolta tra il 19 novembre e il 19 dicembre 2015 e ha visto la partecipazione di 92 soggetti; il 19 gennaio 2016 il Ministero dell'ambiente ha pubblicato sul proprio sito le controdeduzioni alle osservazioni pervenute e lo schema sarà sottoposto al parere delle competenti Commissioni parlamentari;
    rilevati, specificamente, i seguenti elementi:
  relativamente alla Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea:
   la Relazione richiama in più punti la qualità della legislazione. In particolare:
    1) al capitolo 7, paragrafo 3, si sofferma sulle attività nel campo della semplificazione, focalizzando l'attenzione su tre elementi:
     a) la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni «Legiferare meglio per ottenere risultati migliori – Agenda dell'UE», che – come spiegato nella relazione – «rilancia gli obiettivi di una politica di semplificazione a livello europeo: la creazione di un ambiente regolatorio «adatto allo scopo», vale a dire trasparente, semplice, privo di inutili oneri burocratici e che produca il massimo dei benefici a un costo contenuto». Nella comunicazione – come si legge nella relazione – «particolare enfasi è stata posta su trasparenza e consultazione, dato che cittadini e parti interessate potranno partecipare a consultazioni aperte in ogni fase della proposta legislativa avvalendosi anche di un nuovo portale web»;
     b) il Programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolazione (REFIT), cui il Governo dichiara di voler contribuire attraverso «la partecipazione alle valutazioni congiunte con la Commissione europea nelle aree di regolazione oggetto di esame; la promozione del principio di proporzionalità tra adempimenti per le imprese in relazione alla dimensione e alle esigenze di tutela degli interessi pubblici»;
     c) la segnalazione di due iniziative legislative derivanti dalla legge 7 agosto 2015, n. 124, recante delega al Governo per la riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche:
      «l'introduzione del meccanismo del silenzio-assenso tra amministrazioni pubbliche, che sta già riducendo i tempi di rilascio di concerti e di pareri a 30 giorni al massimo»;
      il decreto legislativo 22 gennaio 2016, n. 10, prima menzionato, che abroga 46 previsioni di adempimenti;
    2) al capitolo 9, in materia di energia, si afferma infine che «Tenendo conto del carattere trasversale della strategia dell'Unione energetica sarà fondamentale Pag. 6assicurare che le future proposte e decisioni che la Commissione presenterà siano basate su un'approfondita analisi d'impatto, che tenga conto delle interrelazioni e degli effetti incrociati di una politica rispetto ad altre, e che sia accompagnata dal monitoraggio ex post degli effetti e dei risultati, ispirato allo stesso principio»;
  relativamente al Programma di lavoro della Commissione:
   il Programma di lavoro dedica costante attenzione alle tematiche della qualità della legislazione e della semplificazione, con specifico riguardo all'efficacia della normativa: «Le norme vigenti che sono superate o che risultano troppo gravose o complesse per poter essere applicate non raggiungeranno i loro obiettivi». Occorre quindi verificare l'adeguatezza delle norme ed il loro rispetto e a questo scopo il programma si pone l'obiettivo di «riesaminare ambiti fondamentali della legislazione vigente affinché producano risultati reali e positivi». La Commissione propone anche di «abrogare alcune leggi che non sono più attuali»;
   anche il programma richiama l'accordo interistituzionale «Legiferare meglio», che rientra tra le priorità in esso indicate ed è parte delle iniziative intese a promuovere un'Unione europea di cambiamento democratico e menziona altresì l'importanza del dialogo con i Parlamenti nazionali, al fine di garantire che questi ultimi «abbiano voce in capitolo nel processo decisionale europeo»;
   la Commissione richiama infine il programma REFIT, che mira a ridurre la burocrazia e a eliminare gli oneri normativi e le cui azioni (modifiche legislative, controlli di idoneità e valutazioni) sono una componente fondamentale dell'attività della Commissione: in particolare, dunque, l'allegato 2 elenca tutte le misure (27) che la Commissione prevede di adottare nel corso del 2016 in attuazione del programma REFIT, dando altresì conto – per ciascuna di esse – dei presupposti e degli obiettivi; le azioni programmate comprendono: abrogazione, valutazione di atti legislativi vigenti, aggiornamento e riesame, studio inteso a valutare gli effetti di determinate normative, consolidamento, semplificazione e rifusione di discipline vigenti, controllo di idoneità di taluni atti legislativi rispetto agli obiettivi prefissati, valutazione dei costi normativi cumulativi (cioè di quanto incide su determinati settori la legislazione che impatta su di essi), codificazione; si ritiene che ciò possa costituire un modello di programmazione legislativa;
   il Programma, sulla base delle priorità di intervento della Commissione, individua 17 proposte attualmente in sospeso, che meritano di essere adottate in tempi brevi dai colegislatori (contenute nell'Allegato n. 3) e 20 proposte da ritirare o modificare (indicate nell'Allegato n. 4), perché non più rilevanti, bloccate o non abbastanza ambiziose. Le proposte saranno ritirate nell'arco di sei mesi, a partire da aprile 2016;
   il programma annuncia infine l'abrogazione di 28 norme non più attuali, elencate nell'Allegato 5 e, all'Allegato 6, a fini informativi nei confronti di cittadini e imprese, indica la data di entrata in vigore dei 68 atti legislativi che diventeranno efficaci nel 2016;
  relativamente al Programma di diciotto mesi del Consiglio:
   questo Programma – predisposto dalle presidenze olandese, slovacca e maltese – ribadisce che, nella sua attuazione, le tre presidenze terranno conto dell'importanza dei principi su cui si basa il miglioramento della regolamentazione. «Il Consiglio, in quanto colegislatore, ha una responsabilità particolare nel garantire che la regolamentazione dell'UE sia della migliore qualità e rispetti pienamente i principi di sussidiarietà, proporzionalità, semplicità, trasparenza e coerenza, nonché dei diritti fondamentali. Il miglioramento della regolamentazione contribuirà a conseguire Pag. 7gli obiettivi fissati nell'agenda strategica e una riduzione degli oneri normativi costituirà un importante motore della crescita economica e della competitività. Le tre presidenze prendono altresì atto dell'intenzione della Commissione di avviare una riflessione su un maggiore ruolo dei parlamenti nazionali nella preparazione del processo decisionale dell'UE.»;
  per quanto concerne la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2016:

  sotto il profilo della riduzione degli oneri regolatori, della valutazione di impatto della regolamentazione e della programmazione legislativa:
   nel prendere favorevolmente atto dell'impegno profuso in sede europea per la riduzione degli oneri regolatori gravanti su cittadini, imprese e pubblica amministrazione, auspica che il Governo dia sistematica applicazione al combinato disposto dell'articolo 14, commi da 1 a 10, della legge n. 246 del 2005 (legge di semplificazione 2005) e degli articoli 6, 7 ed 8 della legge n. 180 del 2011 (statuto delle imprese), anche corrispondendo all'obbligo di verificare l'impatto delle proprie iniziative legislative e regolamentari (VIR) e di integrare la formulazione delle proposte di atti normativi con l'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR);
   accolte con favore le iniziative recentemente adottate dal Governo nel senso della semplificazione legislativa e amministrativa, auspica il proseguimento dell'attività avviata con il decreto legislativo 22 gennaio 2016, n. 10, volto all'abrogazione di previsioni recanti adempimenti ritenuti superati;
   prende infine favorevolmente atto delle recenti esperienze di consultazione pubblica avviate dall'Esecutivo e auspica che tale metodo possa consolidarsi nella fase dell'istruttoria sugli atti normativi in sede governativa;

  per quanto concerne il Programma di lavoro della Commissione europea per il 2016:
  sotto il profilo della programmazione legislativa:
   prende atto con favore dell'importanza attribuita alle iniziative per legiferare meglio e auspica la prosecuzione e l'attuazione del Programma REFIT, il quale potrebbe utilmente essere trasposto, con gli opportuni adattamenti, sul piano della legislazione nazionale;

  per quanto concerne il Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea:
  sotto il profilo della programmazione legislativa:
   prende atto con favore della rilevanza riconosciuta al miglioramento della regolamentazione ai fini del raggiungimento degli obiettivi fissati nell'agenda strategica dalle presidenze olandese, slovacca e maltese, nonché per il conseguimento della crescita economica e della competitività.».

  Il Comitato approva la proposta di parere.

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO

Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione del sostegno pubblico all'editoria (nuovo testo della proposta di legge C. 3317 Coscia e C. 3345 Pannarale).
(Parere alla Commissione VII).
(Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Arcangelo SANNICANDRO, relatore, illustra il provvedimento in titolo che reca Pag. 8sia disposizioni di immediata applicazione sia norme di delega che intervengono su un ambito materiale omogeneo, quello dell'informazione e dell'editoria.
  Il testo presenta alcuni aspetti problematici in relazione agli ambiti di competenza del Comitato tra i quali segnala, in particolare, quelli posti dall'articolo 1, che detta una nuova disciplina del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, istituito dall'articolo 1, comma 160, lettera b), della recentissima legge 28 dicembre 2015, n. 208, ridefinendone tra l'altro le finalità, le modalità di finanziamento e di ripartizione. In proposito osserva che tali disposizioni, in aggiunta a quelle recate dall'articolo 5, che provvede ad effettuare le conseguenti abrogazioni dell'ordinamento vigente, risultano tuttavia inadeguate ad assicurare il coordinamento della nuova normativa con la disciplina contenuta nella legge n. 208, in quanto la soppressione della lettera b) del comma 160, che istituisce il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, disposta dall'articolo 5, sopprimerebbe la disciplina unitaria delle finalità cui sono destinate le maggiori entrate eventualmente derivanti dal canone di abbonamento alla televisione, che risultano così indicate in parte al comma 160, lettere a) e c) e in parte nella nuova legge.
  Formula quindi la seguente proposta di parere:

  «Il Comitato per la legislazione,
   esaminato il nuovo testo della proposta di legge C 3317 e della proposta C 3345, quale testo base per il seguito dell'esame, adottato dalla Commissione VII nella seduta del 9 febbraio 2016, e rilevato che:

  sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:
   il testo, che si compone di 5 articoli, presenta un contenuto omogeneo, recando, oltre a disposizioni di immediata applicazione finalizzate all'istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, al riordino dei contributi alle imprese editrici e alla vendita dei giornali, disposizioni di delega al Governo per la ridefinizione del sostegno pubblico all'editoria, per la revisione della disciplina pensionistica dei giornalisti e per la revisione della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti;

  sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:
   con riferimento alla formulazione delle norme di delega per la ridefinizione del sostegno pubblico all'editoria, il testo, all'articolo 2, comma 2, si connota per la formulazione dei principi e dei criteri direttivi in termini assai dettagliati, con l'eccezione di quelli contenuti alle lettere g), h) e i), che presentano un minor livello di dettaglio e risultano alquanto generici;
   in relazione invece ai criteri direttivi contenuti al comma 5 dell'articolo 2 che il Governo è chiamato a osservare nell'esercizio delle deleghe per la revisione della disciplina pensionistica dei giornalisti (lettera a) e per la revisione della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti (lettera b) – delle quali peraltro non v’è menzione né nel titolo della proposta di legge né nella rubrica dell'articolo – si segnala che i principi e i criteri contenuti alla lettera a), da un lato coincidono con le finalità della delega e, dall'altro, laddove si prevede che la delega debba procedere anche alla «revisione della procedura per il riconoscimento degli stati di crisi delle imprese editoriali ai fini dell'accesso ai prepensionamenti», appaiono, analogamente a quelli contenuti alla lettera b), assai generici, con la conseguenza che, nella suddette fattispecie, risulta oltremodo dilatato l'orizzonte della scelta discrezionale del Governo;
   sul piano del coordinamento con l'ordinamento vigente, il testo, all'articolo 1, detta una nuova disciplina del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, Pag. 9istituito dall'articolo 1, comma 160, lettera b), della recentissima legge 28 dicembre 2015, n. 208, definendone le finalità e prevedendo che: il Fondo stesso sia istituito nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio piuttosto che del Ministero dello sviluppo economico; sia finanziato fino ad un importo massimo di 100 (piuttosto che di 50) milioni delle «eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione rispetto alle somme già iscritte a tale titolo nel bilancio di previsione per l'anno 2016»; sia finanziato anche con le somme versate a titolo di sanzioni amministrative comminate dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ai sensi dell'articolo 541, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 177 del 2005, che attualmente vengono versate all'entrata del bilancio dello Stato (comma 10 dell'articolo 51 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177); sia ripartito annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Sottosegretario di Stato delegato, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, sentite le Commissioni parlamentari competenti. Il testo, al successivo articolo 5, sopprime poi il comma 160, lettera b), il comma 162 e reca una clausola di coordinamento con il comma 163 dell'articolo 1 della legge n. 208/2015: tali disposizioni risultano tuttavia inadeguate ad assicurare il coordinamento della nuova normativa con la disciplina contenuta nella legge n. 208 in quanto la soppressione della lettera b) del comma 160, che istituisce il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, sopprimerebbe la disciplina unitaria delle finalità cui sono destinate le maggiori entrate eventualmente derivanti dal canone di abbonamento alla televisione, che risultano così indicate in parte al comma 160, lettere a) e c) e in parte nella nuova legge, peraltro con riferimento incompleto alle «eventuali maggiori entrate» (senza indicare il termine di riferimento, dato dalle somme già iscritte a tale titolo nel bilancio di previsione per l'anno 2016);

  sul piano della chiarezza e della proprietà della formulazione:
   quanto alla procedura delineata per l'esercizio della delega, l'articolo 2, comma 7, all'ultimo periodo, prevede che il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmetta il testo alle Camere «con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione»: il testo sembrerebbe configurare tale trasmissione come atto conclusivo del procedimento, mentre essa dovrebbe essere funzionale – come in tutti i casi in cui è prevista – all'espressione di un secondo parere parlamentare;

  ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

  sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:
   per quanto detto in premessa, si dovrebbe riformulare l'articolo 1 in termini di novella ai commi 160, lettera b), e 162 dell'articolo 1 della legge n. 208/2015, in particolare:
    a) indicando, nel comma 162, le finalità del Fondo e le fonti di finanziamento ulteriori rispetto a quelle di cui al comma 160, lettera b) (le risorse statali destinate alle diverse forme di sostegno all'editoria quotidiana e periodica anche digitale, comprese le risorse del Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria di cui all'articolo 1, comma 261, della legge 27 dicembre 2013, n. 147; quelle destinate all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale, comprese quelle iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, nonché le somme versate a titolo di sanzioni amministrative comminate dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ai sensi dell'articolo 51, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, Pag. 10che attualmente, a norma del comma 10 del citato articolo 51, vengono versate all'entrata del bilancio dello Stato);
    b) indicando, sempre nel comma 162, le modalità di riparto annuale del Fondo (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Sottosegretario di Stato delegato, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, sentite le Commissioni parlamentari competenti);
    c) modificando il comma 160, lettera b), al fine di prevedere che il Fondo sia finanziato fino ad un importo massimo di 100 milioni delle «eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione rispetto alle somme già iscritte a tale titolo nel bilancio di previsione per l'anno 2016»;
   si dovrebbero conseguentemente coordinare con la nuova disciplina le disposizioni di cui al comma 163 dell'articolo 1 della legge 208/2015;
   si dovrebbero infine coordinare con la nuova disciplina le disposizioni contenute all'articolo 51, comma 10, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e quelle di cui all'articolo 1, comma 261, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

  sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:
   si integrino il titolo della proposta di legge e la rubrica dell'articolo 2 con il riferimento alle due deleghe conferite al Governo dal comma 5 di tale articolo (revisione della disciplina pensionistica dei giornalisti e revisione della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti), anche tenuto conto che la Circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi impone, al paragrafo 1, che nel titolo debba essere specificata, ove costituisca il contenuto esclusivo o prevalente dell'atto, la presenza di deleghe legislative;
   per quanto detto in premessa, si dovrebbe riformulare la disposizione contenuta all'articolo 2, comma 7, ultimo periodo, con la previsione di un secondo parere parlamentare e con la contestuale indicazione di un termine per la sua espressione; diversamente, anche tenuto conto della tempistica prevista per l'esercizio della delega (pari a soli sei mesi), ove la nuova trasmissione del testo alle Camere non sia funzionale all'espressione di un secondo parere parlamentare, si dovrebbe sopprimere il periodo in questione;

  Il Comitato osserva altresì quanto segue:

  sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:
   all'articolo 2, comma 2, lettere g), h) e i) e al comma 5, lettere a) e b), che recano principi e criteri direttivi generici o formulati in termini di finalità della delega, si dovrebbero meglio precisare i suddetti principi e criteri al fine di circoscrivere adeguatamente la discrezionalità del legislatore delegato;
   all'articolo 4, comma 1, si dovrebbe infine aggiornare il termine di decorrenza ivi previsto per la nuova disciplina in materia di vendita dei giornali, attualmente fissato al 1o gennaio 2016, al fine di distanziarlo rispetto all'entrata in vigore della legge.

  Il Comitato approva la proposta di parere.

  La seduta termina alle 16.

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