CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 9 febbraio 2016
588.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Martedì 9 febbraio 2016. — Presidenza del vicepresidente Rocco PALESE. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

  La seduta comincia alle 13.10.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro globale di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2012.
C. 3460 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Giampiero GIULIETTI (PD), relatore, osserva che il disegno di legge reca la ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro globale di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2012. Esaminando i contenuti dell'Accordo che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica, evidenzia quanto segue.
  In merito ai profili di quantificazione, prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica e dal rappresentante del Governo nel corso dell'esame presso il Senato circa l'assenza di ulteriori oneri rispetto a quelli stimati con riferimento Pag. 87all'articolo 41 e riguardo al carattere programmatico delle diverse disposizioni dell'Accordo, da cui deriva che eventuali azioni concrete coinvolgenti l'Italia necessiteranno comunque di un apposito provvedimento legislativo e di una specifica copertura finanziaria.
  In merito alla quantificazione dell'onere relativo all'articolo 41, comma 2, lettera d), pur tenendo conto dell'esiguità dello stesso, ritiene che andrebbe acquisita la valutazione del Governo in merito alla prudenzialità dell'ipotesi che presuppone la costanza nel tempo dei dati relativi all'afflusso di navi vietnamite rispetto a quanto registrato nel 2014.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, ritiene necessario che il Governo chiarisca se il disegno di legge in esame sarà incluso nell'elenco degli slittamenti previsto dall'articolo 18, comma 3, della legge n. 196 del 2009. In tal caso, anche in considerazione del fatto che il provvedimento è già stato approvato dal Senato, ritiene che la norma di copertura finanziaria possa considerarsi correttamente formulata, nel presupposto che il richiamo all'utilizzo dei fondi speciali per il triennio 2015-2017 sia inteso riferito al bilancio per il triennio 2016-2018, in relazione alla copertura degli oneri da sostenere a decorrere dall'anno 2016, atteso che l'Accordo in oggetto potrebbe presumibilmente entrare in vigore entro l'anno corrente.
  Ciò premesso, con riferimento alle disposizioni concernenti la copertura finanziaria fa presente che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione, del quale è previsto l'utilizzo, reca le necessarie disponibilità.
  Con riferimento alla clausola di salvaguardia finanziaria, che prevede l'imputazione di eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di spesa alle dotazioni finanziarie del programma «Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne» e, comunque, della missione «Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto», ritiene necessario che il Governo confermi che tale imputazione non pregiudichi gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle citate dotazioni.
  Segnala tuttavia che – essendo gli oneri «valutati» relativi a minori entrate – nel caso di specie l'introduzione di una clausola di salvaguardia appare superflua, dal momento che le ulteriori minori entrate che dovessero eventualmente verificarsi, rispetto a quelle stimate nel provvedimento in esame, potranno essere accertate solo a consuntivo, privando in tal modo la clausola di salvaguardia medesima dei requisiti di effettività ed automaticità richiesti dall'articolo 17, comma 12, della legge n. 196 del 2009. Sul punto considera comunque opportuno acquisire l'avviso del Governo.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA segnala che il provvedimento in esame risulta incluso nell'elenco degli slittamenti di cui all'articolo 18, comma 3, della legge n. 196 del 2009 e che il richiamo all'utilizzo dei fondi speciali per il triennio 2015-2017, di cui all'articolo 3, comma 1, deve intendersi riferito al bilancio per il triennio 2016-2018 in relazione alla copertura degli oneri da sostenere a decorrere dall'anno 2016.
  Evidenzia quindi che le disposizioni dell'Accordo diverse da quelle di cui dall'articolo 41, paragrafo 2, lettera d), come già emerso nel corso dell'esame presso il Senato, presentano carattere meramente programmatico e pertanto eventuali azioni concrete coinvolgenti il nostro Paese necessiteranno della predisposizione di un apposito provvedimento legislativo che appresti contestualmente le occorrenti risorse finanziarie.
  Assicura infine che l'eventuale utilizzo delle risorse indicate nella clausola di salvaguardia di cui all'articolo 3, comma 2, del disegno di legge di ratifica non pregiudicherà gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime.

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  Giampiero GIULIETTI (PD), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

   «La V Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 3460 Governo, approvato dal Senato, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro globale di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2012;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    il provvedimento risulta incluso nell'elenco degli slittamenti di cui all'articolo 18, comma 3, della legge n. 196 del 2009;
    il richiamo all'utilizzo dei fondi speciali per il triennio 2015-2017, di cui all'articolo 3, comma 1, deve intendersi riferito al bilancio per il triennio 2016-2018 in relazione alla copertura degli oneri da sostenere a decorrere dall'anno 2016;
    le disposizioni dell'Accordo diverse da quelle di cui dall'articolo 41, paragrafo 2, lettera d), come già emerso nel corso dell'esame presso il Senato, presentano carattere meramente programmatico e pertanto eventuali azioni concrete coinvolgenti il nostro Paese necessiteranno della predisposizione di un apposito provvedimento legislativo che appresti contestualmente le occorrenti risorse finanziarie;
    l'eventuale utilizzo delle risorse indicate nella clausola di salvaguardia di cui all'articolo 3, comma 2, del disegno di legge di ratifica non pregiudicherà gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime;
  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Panama, fatto a Panama il 25 novembre 2013, e del Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Panama, fatto a Panama il 25 novembre 2013.
C. 3156 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Paola BRAGANTINI (PD), relatrice, osserva che il disegno di legge, già approvato dal Senato, reca l'autorizzazione alla ratifica all'esecuzione dei Trattati di assistenza giudiziaria in materia penale e di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Panama fatti a Panama il 25 novembre 2013. Il testo del provvedimento è corredato di relazione tecnica, allegata all'atto Senato 1600. Esaminando i contenuti degli Accordi e del disegno di legge di ratifica che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica, osserva quanto segue.
  In merito ai profili di quantificazione, con specifico riguardo al Trattato di assistenza giudiziaria, ravvisa l'opportunità di acquisire chiarimenti in merito a talune fattispecie, che appaiono potenzialmente onerose, non considerate e non quantificate dalla relazione tecnica. In particolare, andrebbero verificati i possibili effetti derivanti dalle attività di protezione delle vittime, dei testimoni e di altri partecipanti al procedimento penale relativo ai reati e alle attività oggetto di assistenza (articolo 13) e da quelle relative alla possibilità di attivare squadre comuni di investigazione operanti nei territori di ciascuno Stato per indagini o in procedimenti penali relativi a reati che coinvolgono entrambi gli Stati Pag. 89(articolo 19, paragrafo 2, lettera a)). In proposito ritiene necessario acquisire elementi di valutazione dal Governo.
  Analogamente, in merito al Trattato di estradizione, con specifico riferimento alle procedure relative alla cosiddetta estradizione attiva, rileva che la relazione tecnica non fornisce indicazioni circa le possibili spese per il trasporto delle cose sequestrate dallo Stato richiesto che, ai sensi dell'articolo 19, ultimo periodo, sono previste a carico dello Stato richiedente, né, per le attività connesse alla cosiddetta estradizione passiva (articolo 19, secondo periodo), circa il sequestro e la custodia dei beni usati dai soggetti di cui si chiede l'estradizione, per commettere il reato o che siano il frutto del reato medesimo.
  Infine, con riferimento ad entrambi i Trattati, ritiene che andrebbero espressamente enucleate le spese che concorrono a definire l'ammontare degli oneri autorizzati e che andrebbero acquisiti elementi volti a confermare l'effettiva riconducibilità di tali esigenze finanziarie all'interno di un limite massimo di spesa, tenendo conto che dette occorrenze attengono all'attuazione di impegni vincolanti sul piano internazionale.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, ritiene innanzitutto necessario che il Governo chiarisca se il disegno di legge in esame sarà incluso nell'elenco degli slittamenti previsto dall'articolo 18, comma 3, della legge n. 196 del 2009. In tal caso, anche in considerazione del fatto che il provvedimento è già stato approvato dal Senato, ritiene che la copertura finanziaria possa considerarsi correttamente formulata nel presupposto che il richiamo all'utilizzo dei fondi speciali per il triennio 2015-2017, sia inteso riferito al bilancio per il triennio 2016-2018, in relazione alla copertura degli oneri da sostenere a decorrere dall'anno 2016.
  Con riferimento alla norma di copertura finanziaria, fa presente che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, del quale è previsto l'utilizzo, reca le necessarie disponibilità ed una apposita voce programmatica.
  Con riferimento alla clausola di salvaguardia finanziaria, che prevede l'imputazione di eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di spesa alle dotazioni finanziarie destinate alla spese di missione nell'ambito del programma «Giustizia civile e penale» e, comunque, della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia, ritiene necessario che il Governo assicuri che le citate dotazioni finanziarie, al di là del tenore letterale della disposizione, siano quelle di parte corrente aventi natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, e che l'eventuale attivazione della clausola di salvaguardia non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione degli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle predette dotazioni.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA evidenzia preliminarmente che il provvedimento in esame rientra nell'elenco degli slittamenti, ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge n. 196 del 2009.
  Si riserva invece di acquisire elementi informativi presso il Ministero della giustizia per quanto riguarda le attività discendenti dall'articolo 13 e dall'articolo 19, paragrafo 2, lettera a), del Trattato di assistenza giudiziaria, e per quanto riguarda il trasporto delle cose sequestrate dallo Stato richiesto, il sequestro e la custodia dei beni usati dai soggetti di cui si chiede l'estradizione, previsti dal Trattato di estradizione.
  In merito, poi, alle spese necessarie per l'attuazione di entrambi i Trattati fa presente che rientrano tra gli oneri autorizzati quale tetto di spesa quelli relativi alla traduzione di atti e documenti e all'esame mediante videoconferenza.
  Infine, con riferimento alla clausola di salvaguardia finanziaria, conferma che le dotazioni finanziarie che potranno essere eventualmente ridotte in attuazione della medesima sono quelle di parte corrente aventi natura di spese rimodulabili ai sensi Pag. 90dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, e che l'eventuale attivazione della stessa non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione degli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle predette dotazioni.

  Rocco PALESE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.15.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 9 febbraio 2016. — Presidenza del vicepresidente Rocco PALESE. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

  La seduta comincia alle 13.15.

Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2014/91/UE, recante modifica della direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), per quanto riguarda le funzioni di depositario, le politiche retributive e le sanzioni, e di attuazione, limitatamente ad alcune disposizioni sanzionatorie, della direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica le direttive 2002/92/CE e 2011/61/UE.
Atto n. 255.
(Rilievi alle Commissioni II e VI).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Rocco PALESE, presidente, in sostituzione del relatore, fa presente che il provvedimento – adottato in attuazione della delega contenuta nella legge n. 114 del 2015 – reca disposizioni relative a taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), per quanto riguarda le funzioni di depositario, le politiche retributive e le sanzioni.
  Passando all'esame delle disposizioni che presentano profili di carattere finanziario e delle informazioni fornite dalla relazione tecnica, evidenzia, in merito ai profili di quantificazione, che le disposizioni in esame, da un lato, introducono o innalzano la misura di talune sanzioni amministrative, dall'altro, per alcune fattispecie prevedono la sostituzione della sanzione pecuniaria con una dichiarazione pubblica ovvero intervengono sui criteri per l'applicazione delle sanzioni medesime. In proposito prende atto di quanto precisato dalla relazione tecnica con riferimento alla possibilità che l'innalzamento del livello minimo della sanzione massima comporti eventuali e, al momento, non quantificabili maggiori entrate; peraltro, tenuto conto del complesso delle previsioni introdotte, che appaiono in linea teorica suscettibili di produrre effetti di segno opposto – e pur rilevando che le entrate da sanzioni si configurano comunque come eventuali, in quanto condizionate al verificarsi delle fattispecie sanzionabili – reputa opportuno che il Governo confermi che l'effetto complessivo derivante dall'applicazione della disciplina in esame non determini una riduzione del potenziale gettito derivante dalle sanzioni in questione.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, considerato che l'articolo 2 è volto esclusivamente ad affermare la neutralità sul piano finanziario delle norme contenute nel presente schema di decreto legislativo, ritiene che andrebbe valutata l'opportunità di riformularne la rubrica in maniera rispondente alla prassi corrente, sostituendo all'attuale denominazione «Disposizioni finanziarie» quella di «Clausola di invarianza finanziaria».

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA segnala che all'attuazione del provvedimento non sono ascritti effetti negativi per la finanza pubblica, come confermato dalla clausola di invarianza prevista all'articolo Pag. 912. Con riferimento al medesimo articolo 2 concorda sull'opportunità della riformulazione della sua rubrica in maniera rispondente alla prassi corrente, sostituendo all'attuale denominazione «Disposizioni finanziarie» quella di «Clausola di invarianza finanziaria»;

  Rocco PALESE, presidente, in sostituzione del relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2014/91/UE, recante modifica della direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), per quanto riguarda le funzioni di depositario, le politiche retributive e le sanzioni, e di attuazione, limitatamente ad alcune disposizioni sanzionatorie, della direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica le direttive 2002/92/CE e 2011/61/UE (atto n. 255);
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che all'attuazione del provvedimento non sono ascritti effetti negativi per la finanza pubblica, come confermato dalla clausola di invarianza prevista all'articolo 2;
   valutata l'opportunità di riformulare la rubrica del predetto articolo 2 in maniera rispondente alla prassi corrente, sostituendo all'attuale denominazione “Disposizioni finanziarie” quella di “Clausola di invarianza finanziaria”;

VALUTA FAVOREVOLMENTE

  lo schema di decreto legislativo e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario:
  All'articolo 2 sostituire la rubrica con la seguente: “Clausola di invarianza finanziaria”».

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 13.20.