CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 9 febbraio 2016
588.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
Pag. 63

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 9 febbraio 2016. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

  La seduta comincia alle 12.50.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo, fatto a Pristina il 19 giugno 2013; b) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo, fatto a Pristina il 19 giugno 2013.
C. 2981 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

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  Donatella FERRANTI, presidente, in sostituzione della relatrice, onorevole Giuliani, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, rammenta che la Commissione è chiamata ad esaminare, nella seduta odierna il disegno di legge di ratifica del Trattato di estradizione e Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra Italia e Kosovo, fatti a Pristina il 19 giugno 2013 (A.C. 2981).
  Quanto al contenuto dei due accordi, segnala che il Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo, fatto a Pristina il 19 giugno 2013 costituisce un progresso nel campo della cooperazione giudiziaria penale bilaterale. In base all'accordo i due Stati si impegnano a consegnarsi, secondo le norme e le condizioni determinate nell'atto pattizio, le persone che, trovandosi sul territorio di uno dei due Stati, sono perseguite o condannate dalle autorità giudiziarie dell'altro Stato, ai fini dello svolgimento del processo o dell'esecuzione della pena o di altro provvedimento restrittivo della libertà personale.
  Fa presente che il testo si compone di 24 articoli.
  L'articolo 1 prevede che ciascuno degli Stati contraenti estradi all'altra Parte persone che si trovano sul proprio territorio, sia in caso di estradizione processuale, sia in caso di estradizione esecutiva basata su decisioni passate in giudicato. L'articolo 2 individua le tipologie di reato che danno luogo ad estradizione: nel caso di estradizione processuale, la facoltà di estradare i cittadini è prevista per i reati per i quali potrebbe essere inflitta, in entrambi gli Stati, una pena detentiva di almeno un anno; nel caso di estradizione esecutiva, l'estradizione del cittadino potrà essere concessa solo se, al momento della presentazione della domanda, la durata della pena o della restrizione ancora da espiare è di almeno sei mesi (par. 1). La norma prevede che, nel determinare se un fatto costituisce reato ai sensi delle disposizioni del Trattato, non rilevano eventuali differenze di denominazione o di categoria (par. 2). Per i reati in materia di tasse, imposte, dazi e cambi l'estradizione non può essere rifiutata con l'unica motivazione che la legge dello Stato richiesto impone tipi di tasse ed imposte differenti o non prevede la stessa disciplina in tali materie (par. 3). Si prevede che l'estradizione possa essere concessa anche se il reato oggetto della richiesta è stato commesso fuori dal territorio dello Stato richiedente (par. 4) nonché le possibilità di estradizione quando la richiesta riguardi due o più reati (par. 5). L'articolo 3 enumera i motivi di rifiuto obbligatorio dell'estradizione e l'articolo 4 disciplina i motivi di rifiuto facoltativi. Il diritto delle Parti contraenti di rifiutare l'estradizione dei propri cittadini è previsto dall'articolo 5. Gli articoli da 6 a 9 disciplinano il procedimento di estradizione, dal momento della richiesta al momento della decisione. In particolare, l'articolo 6 individua le Autorità Centrali designate dalla Parti a trasmettere le richieste nel Ministero della Giustizia della Repubblica Italiana e nel Ministero della Giustizia della Repubblica del Kosovo. L'articolo 7 individua la documentazione necessaria da allegare alla richiesta di estradizione. La facoltà di richiesta di informazioni supplementari, da fornire nel termine di quaranta giorni, inutilmente decorso il quale si considera che alla richiesta di estradizione si sia rinunciato, è prevista dall'articolo 8. L'articolo 9 dispone in materia di decisione sull'estradizione da parte dello Stato richiesto. L'articolo 10 riguarda il principio di specialità e la sua applicazione ai procedimenti di estradizione fra le Parti contraenti. L'articolo 11 prevede il principio generale di divieto di riestradizione verso uno Stato terzo e le ipotesi eccezionali in cui ciò è possibile. L'articolo 12 prevede la misura cautelare dell'arresto provvisorio e la relativa procedura. L'articolo 13 disciplina l'ipotesi di più richieste di estradizione avanzate da diversi Stati per la stessa persona, in riferimento allo stesso reato o per reati diversi. L'articolo 14 riguarda le modalità di consegna della persona da estradare, che deve avvenire entro trenta giorni, Pag. 65prorogabili di altri quindici, da quando lo Stato richiedente è informato della concessione dell'estradizione. L'articolo 15 prevede e disciplina le ipotesi di consegna differita e di consegna temporanea. L'articolo 16 riguarda la procedura semplificata di estradizione, attivabile con il consenso della persona di cui si chiede l'estradizione. L'articolo 17 riguarda la consegna delle cose di pertinenza della persona per la quale è stata richiesta l'estradizione, nonché delle cose che sono state utilizzate per commettere il reato; delle cose che possono servire come mezzi di prova; delle cose che, provenendo dal reato, sono state trovate nella disponibilità della persona richiesta. L'articolo 18 disciplina il caso in cui uno dei due Stati contraenti sia Stato di transito di una persona consegnata all'altro Stato da uno Stato terzo. Ai sensi dell'articolo 19, che dispone in materia di spese di estradizione, sono è lo Stato richiesto a provvedere a tutte le necessità ed alle spese del procedimento derivante dalla richiesta di estradizione (par. 1). Sono a carico dello Stato richiesto le spese sostenute nel suo territorio per l'arresto della persona richiesta e per il mantenimento in custodia della medesima sino alla consegna allo Stato richiedente, nonché le spese relative alla custodia delle cose indicate all'articolo 17 del Trattato (par. 2). Sono a carico dello Stato richiedente le spese sostenute per il trasporto della persona estradata e delle cose sequestrate, nonché quelle del transito di cui all'articolo 18. L'articolo 20 dispone in tema di richieste di informazioni sul procedimento o sull'esecuzione della condanna a carico della persona estradata. Ai sensi dell'articolo 21 il Trattato non impedisce agli Stati di cooperare in materia di estradizione in conformità ad altri trattati di cui entrambi siano parte. L'articolo 22 dispone in materia di riservatezza e di conservazione degli atti del procedimento di estradizione. L'articolo 23 individua nelle consultazioni tra le Autorità Centrali la modalità di risoluzione delle controversie derivanti dall'applicazione o dall'interpretazione del Trattato, prevedendo il ricorso alla via diplomatica in caso di impossibilità di raggiungere un accordo. L'articolo 24 contiene le clausole finali e prevede che il Trattato entri in vigore alla data di ricezione della seconda notifica di espletamento delle procedure di ratifica; il Trattato è modificabile mediante accordo scritto ed ha durata illimitata; ciascuna parte può recedere con effetto a sei mesi, senza pregiudizio per le procedure avviate prima della cessazione; il Trattato si applica ad ogni richiesta di estradizione presentata dopo la sua entrata in vigore, anche se riferita a reati commessi prima di tale momento.
  Relativamente al Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo, segnala che lo stesso, fatto a Pristina il 19 giugno 2013, intende promuovere rapporti di collaborazione bilaterale in materia di assistenza giudiziaria penale, al momento non regolati – come si legge nella relazione illustrativa che correda l'A.C. 2981 – da alcun accordo. In virtù del Trattato, Italia e Kosovo si impegnano a prestarsi assistenza giudiziaria in ogni procedimento concernente reati la cui repressione risulta essere di competenza dello Stato richiedente.
  Rammenta che il testo si compone di 27 articoli. Con l'articolo 1 si prevede che le Parti si impegnano a prestarsi reciprocamente la più ampia assistenza giudiziaria in materia penale; essa potrà riguardare, in particolare, la ricerca e l'identificazione di persone, la notifica degli atti giudiziari, l'assunzione di testimonianze o di dichiarazioni (tra cui anche l'assunzione di interrogatorio di indagati e di imputati); l'assunzione e la trasmissione di perizie; le attività di acquisizione documentale; l'invio di documenti, atti ed elementi di prova; la ricerca e l'identificazione di persone; il trasferimento di persone detenute al fine di rendere testimonianza o di partecipare ad altri atti processuali; l'esecuzione di ispezioni giudiziarie o l'esame di luoghi o di oggetti; l'esecuzione di indagini, perquisizioni, Pag. 66congelamenti, sequestri e confische di beni pertinenti al reato e dei proventi di reato; la comunicazione dell'esito di procedimenti penali, la trasmissione di sentenze penali e di informazioni estratte da archivi giudiziari. Inoltre, sono previsti lo scambio di informazioni di carattere penale e sulla legislazione nonché qualsiasi altra forma di assistenza che non sia in contrasto con la legislazione dello Stato richiesto. L'articolo 2 (doppia incriminazione) stabilisce che l'assistenza giudiziaria può essere prestata anche quando il fatto per il quale è richiesta non costituisce reato nello Stato richiesto. L'articolo 3 riguarda le ipotesi di rifiuto o rinvio dell'assistenza. L'articolo 4 individua nel Ministero della Giustizia della Repubblica Italiana e nel Ministero della Giustizia della Repubblica del Kosovo le Autorità Centrali designate dalle Parti alle quali presentare le richieste di assistenza. Forma (scritta) e contenuto della richiesta di assistenza sono illustrate dall'articolo 5. L'articolo 6 detta le norme applicabili all'esecuzione della richiesta di assistenza, che deve avere esecuzione immediata. L'articolo 7 riguarda, in particolare, della ricerca di persone sul territorio dello Stato richiesto. L'articolo 8 dispone in tema di citazioni e notifiche. L'assunzione probatoria nello Stato richiesto è l'oggetto dell'articolo 9. Dall'articolo 10 è disciplinata la comparizione dinanzi alle autorità giudiziarie dello Stato richiedente. L'articolo 11 prevede norme a garanzia della persona che si trovi nel territorio dello Stato richiedente e dispone circa l'applicazione del principio di specialità. L'articolo 12 detta norme a tutela delle vittime, dei testimoni e degli altri partecipanti al procedimento penale. L'articolo 13 disciplina il ricorso ai collegamenti in videoconferenza per l'assunzione di testimonianze e di dichiarazioni e per l'espletamento di interrogatori, compatibilmente con le legislazioni nazionali e le possibilità tecniche di ciascuno Stato. Viene, tra il resto, espressamente prevista l'obbligatorietà del ricorso al collegamento in videoconferenza quando la persona che deve essere sentita si trovi detenuta nel territorio dello Stato richiesto. L'articolo 14 riguarda il trasferimento temporaneo delle persone detenute, nel caso in cui non sia possibile ricorrere alla videoconferenza. Gli articoli 15 e 16 dettano norme per la produzione, rispettivamente, di documenti ufficiali e pubblici, e di documenti, atti e cose diversi dai primi. L'articolo 17 dispone circa l'esecuzione di perquisizioni, sequestri e confische nello Stato richiesto, su domanda dello Stato richiedente. L'articolo 18 prevede che, su domanda dello Stato richiedente, lo Stato richiesto effettui accertamenti sui rapporti bancari, finanziari e di conto corrente che una persona fisica o giuridica, sottoposta a procedimento penale dalle autorità giudiziarie dello Stato richiedente, intrattenga nel territorio dello Stato richiesto, senza che possano essere opposti da quest'ultimo motivi di segreto bancario. La norma esplicita che tali accertamenti possono riguardare anche istituti finanziari diversi dalle banche. L'articolo 19 coordina le norme del Trattato con altri strumenti di cooperazione o di assistenza derivanti dalla firma di altri accordi internazionali. L'articolo 20 prevede lo scambio di informazioni fra gli Stati contraenti in materia di procedimenti penali, precedenti penali e condanne. L'articolo 21 dispone circa lo scambio di informazioni in materia di legislazione e di procedure giudiziarie. L'articolo 22 prevede la trasmissione delle sentenze e dei certificati penali. Ai sensi dell'articolo 23 atti e documenti forniti in conformità al Trattato non richiedono legalizzazioni, certificazioni o autenticazioni ed hanno piena efficacia probatoria nello Stato richiedente. L'articolo 24 dispone in materia di riservatezza della documentazione relativa alle richieste di assistenza. L'articolo 25 dispone sul riparto dei costi e delle spese fra Stato richiedente e Stato richiesto per l'esecuzione della richiesta di assistenza giudiziaria. L'articolo 26 individua nella consultazione tra le Autorità Centrali la modalità di risoluzione delle controversie derivanti dall'applicazione o dall'interpretazione Pag. 67del Trattato, prevedendo il ricorso alla via diplomatica in caso di impossibilità di raggiungere un accordo. L'articolo 27, che contiene le clausole finali, prevede che il Trattato entri in vigore alla data di ricezione della seconda notifica di espletamento delle procedure di ratifica; il Trattato è modificabile mediante accordo scritto ed ha durata illimitata; ciascuna parte può recedere con effetto a sei mesi, senza pregiudizio per le procedure avviate prima della cessazione; il Trattato si applica ad ogni richiesta di assistenza giudiziaria presentata dopo la sua entrata in vigore, anche se riferita a reati commessi prima di tale momento.
  Nel passare all'esame del contenuto del disegno di legge di autorizzazione alla ratifica del Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo, fatto a Pristina il 19 giugno 2013 e del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo, fatto a Pristina il 19 giugno 2013, fa presente che esso si compone di quattro articoli: i primi due contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica dei due Trattati e l'ordine di esecuzione degli stessi.
  Segnala che l'articolo 3 reca la copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione dei Trattati. Il comma 2 stabilisce che il Ministro della giustizia, come previsto dalla legge di contabilità generale dello Stato (articolo 17, comma 12, legge n. 196 del 2009), è tenuto al monitoraggio degli oneri per le spese di missione (di cui agli artt. 14 e 19 del Trattato di estradizione e 6, 9, 10 e 14 del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale) ed a riferirne in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Questi (comma 3), a fronte di scostamenti, sentito il Ministro della giustizia,provvede mediante riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 196 del 2009, destinate alle spese di missione nell'ambito del programma «Giustizia civile e penale» e comunque della missione «Giustizia» del Ministero della giustizia. Corrispondentemente è ridotto di pari importo, per il medesimo anno, il limite fissato dall'articolo 6, comma 12, del decreto legge n. 78 del 2010 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica).
  Rammenta, infine che l'articolo 4 dispone l'entrata in vigore della legge per il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Panama, fatto a Panama il 25 novembre 2013, e del Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Panama, fatto a Panama il 25 novembre 2013.
C. 3156 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Giuseppe GUERINI (PD), relatore, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare, nella seduta odierna, il disegno di legge di ratifica ed esecuzione del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale e del Trattato di estradizione con il Governo della Repubblica del Panama (A.C. 3156).
  Relativamente al Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Panama, rammenta che lo stesso, stipulato a Panama il 25 novembre 2013, avvia un'importante fase di sviluppo dei rapporti bilaterali favorendo un'incisiva collaborazione nell'ambito giudiziario penale. Con esso, infatti, Pag. 68i due Stati si impegnano a prestarsi assistenza giudiziaria in ogni procedimento concernente reati la repressione dei quali sia di competenza dello Stato richiedente. L'adozione di norme puntuali per il settore dell'assistenza giudiziaria penale deriva dall'intensificazione dei rapporti tra Italia e Panama in settori cruciali a partire da quello finanziario, economico, commerciale e migratorio. Più in generale, il Trattato si inquadra tra gli strumenti finalizzati al miglioramento della collaborazione giudiziaria dell'Italia con i Paesi extra UE e volti a rendere più efficace, nel settore giudiziario penale, il contrasto al fenomeno della criminalità.
  Segnala che il testo si compone di 26 articoli. Con l'articolo 1 delinea l'ampiezza della cooperazione prevedendo l'impegno reciproco delle Parti per la più ampia assistenza giudiziaria in materia penale; essa potrà riguardare, in particolare, la ricerca e l'identificazione di persone, la notifica degli atti giudiziari, l'assunzione di testimonianze o di dichiarazioni (tra cui anche l'assunzione di interrogatorio di indagati e di imputati); l'assunzione e la trasmissione di perizie; le attività di acquisizione documentale; l'invio di documenti, atti ed elementi di prova; il trasferimento di persone detenute al fine di rendere testimonianza o di partecipare ad altri atti processuali; l'esecuzione di ispezioni giudiziarie o l'esame di luoghi o di oggetti; l'esecuzione di indagini, perquisizioni, congelamenti, sequestri e confische di beni pertinenti al reato e dei proventi di reato; la comunicazione dell'esito di procedimenti penali, la trasmissione di sentenze penali e di informazioni estratte da archivi giudiziari. Inoltre, sono previsti lo scambio di informazioni di carattere penale e sulla legislazione nonché qualsiasi altra forma di assistenza che non sia in contrasto con la legislazione dello Stato richiesto. Il Trattato non si applica agli ordini di arresto ed alle misure restrittive della libertà personale, all'estradizione, all'esecuzione di sentenze penali pronunciate dallo Stato richiedente, al trasferimento della persona condannata ai fini dell'esecuzione della pena ed al trasferimento dei procedimenti penali. L'articolo 2 (doppia incriminazione) stabilisce che l'assistenza giudiziaria può essere prestata anche quando il fatto per il quale è richiesta non costituisce reato nello Stato richiesto. Tuttavia, il principio della doppia incriminazione rivive (e, quindi, il fatto per cui si procede deve costituire reato anche nello Stato richiesto) allorquando la richiesta di assistenza abbia ad oggetto l'esecuzione di perquisizioni, sequestri, confisca di beni ed altri atti che, per la loro natura, incidono su diritti fondamentali delle persone o risultano invasivi di luoghi o cose. L'articolo 3 riguarda le ipotesi di rifiuto o rinvio dell'assistenza e prevede che essa potrà essere rifiutata dallo Stato richiesto oltre che nei casi ormai consolidatisi nelle discipline pattizie internazionali, anche quando la persona nei cui confronti si procede è già stata indagata e giudicata per lo stesso fatto dallo Stato richiesto (c.d. principio ne bis in idem). La richiesta di assistenza giudiziaria potrà essere negata anche quando il reato per cui si procede è punito dallo Stato richiedente con un tipo di pena proibita dalla legge dello Stato richiesto e qualora la sua esecuzione possa determinare conseguenze contrastanti con i principi fondamentali dell'ordinamento e della legislazione dello Stato richiesto. L'articolo 4 individua nel Ministero della Giustizia della Repubblica Italiana e nel Ministerio de Gobierno della Repubblica del Panama le Autorità Centrali designate dalle Parti alle quali presentare le richieste di assistenza. Forma (scritta) e contenuto della richiesta di assistenza sono disciplinate dettagliatamente dall'articolo 5. L'articolo 6 detta le norme applicabili all'esecuzione della richiesta di assistenza, che deve avere esecuzione immediata da parte dello Stato richiesto in conformità alla sua legislazione nazionale; quando non in contrasto con tale legislazione lo Stato richiesto può dar seguito alla domanda di assistenza secondo modalità particolari indicate dalla Parte richiedente. L'articolo 7 riguarda la ricerca di persone sul territorio dello Stato richiesto, che è tenuto a fare tutto il possibile per rintracciare le persone indicate Pag. 69nelle richieste di assistenza giudiziaria che presumibilmente si trovino nel suo territorio. L'articolo 8 disciplina le citazioni e le notifiche. L'assunzione probatoria (citazione, comparizione e partecipazione ad atti processuali) nello Stato richiesto è l'oggetto dell'articolo 9 che prevede, tra il resto, la possibilità per la persona chiamata a testimoniare o a rendere dichiarazioni di rifiutarsi di rendere testimonianza o dichiarazione quando ciò sia previsto indifferentemente dalla legislazione della Parte richiesta o della Parte richiedente. L'assunzione probatoria nel territorio della Parte richiedente è disciplinata dall'articolo 10. L'articolo 11 prevede norme a garanzia della persona che si trovi nel territorio dello Stato richiedente e dispone circa l'applicazione del principio di specialità. Al fine di consentire la comparizione di persone detenute per rendere testimonianza o la partecipazione ad altri atti processuali dinanzi alle Autorità competenti della Parte richiedente, è disciplinato il trasferimento temporaneo di persone detenute nel territorio della Parte richiedente per il tempo necessario all'espletamento delle attività richieste ed a condizione che vengano trattenute in stato di custodia (articolo 12). L'articolo 13 interviene in materia di tutela delle vittime, dei testimoni e degli altri partecipanti al procedimento penale. L'articolo 14 disciplina il ricorso ai collegamenti in videoconferenza per l'assunzione di testimonianze e di dichiarazioni e per l'espletamento di interrogatori, compatibilmente con le legislazioni nazionali e le possibilità tecniche di ciascuno Stato. Viene, tra il resto, espressamente prevista l'obbligatorietà del ricorso al collegamento in videoconferenza quando la persona che deve essere sentita si trovi detenuta nel territorio dello Stato richiesto. Gli articoli 15 e 16 dettano norme per la produzione, rispettivamente, di documenti ufficiali e pubblici, e di documenti, atti e cose diversi dai primi. L'articolo 17 dispone circa l'esecuzione di perquisizioni, sequestri, confische e congelamenti nello Stato richiesto, su domanda dello Stato richiedente, dei proventi e delle cose pertinenti al reato, stabilendo che sono comunque fatti salvi i diritti dei terzi di buona fede ed il diritto alla riconsegna dei beni alla Parte richiesta se ciò espressamente convenuto. L'articolo 18 prevede che, su domanda dello Stato richiedente, lo Stato richiesto effettui accertamenti sui rapporti bancari, finanziari e di conto corrente che una persona fisica o giuridica, sottoposta a procedimento penale dalle autorità giudiziarie dello Stato richiedente, intrattenga nel territorio dello Stato richiesto, senza che possano essere opposti da quest'ultimo motivi di segreto bancario. La norma esplicita che tali accertamenti possono riguardare anche istituti finanziari diversi dalle banche. L'articolo 19 coordina le norme del Trattato con altri strumenti di cooperazione o di assistenza derivanti dalla firma di altri accordi internazionali, con ciò sancendo la volontà delle Parti contraenti di non limitare le possibili ipotesi di collaborazione solo al Trattato in esame, ma di concedersi assistenza giudiziaria anche sulla base di altri accordi internazionali applicabili o in conformità ai propri ordinamenti nazionali. L'articolo 20 prevede lo scambio di informazioni fra gli Stati contraenti in materia di procedimenti penali, precedenti penali e condanne. L'articolo 21 prevede lo scambio di informazioni in materia di legislazione nazionale vigente o previgente, ai fini dell'applicazione del Trattato. Ai sensi dell'articolo 22 atti e documenti forniti in conformità al Trattato non richiedono legalizzazioni, certificazioni o autenticazioni ed hanno piena efficacia probatoria nello Stato richiedente. L'articolo 23 dispone in materia di riservatezza delle informazioni e della documentazione relative alle richieste di assistenza. L'articolo 24 dispone che le spese per l'esecuzione della richiesta di assistenza giudiziaria sono sostenute dallo Stato richiesto; sono tuttavia a carico dello Stato richiedente le spese di viaggio e soggiorno nello Stato richiesto per persone specificate nella richiesta di assistenza ad essere presenti all'esecuzione della stessa (articolo 6, par. 3 del Trattato in esame); le indennità e spese di viaggio e soggiorno nello Stato richiedente per le Pag. 70persone citate a comparire al fine di rendere interrogatorio, testimonianza, ovvero di essere ascoltate come perito (articolo 10 del Trattato); le spese correlate al trasferimento temporaneo di persone detenute (articolo 12 del Trattato in esame); le spese per la tutela delle vittime, dei testimoni e degli altri partecipanti al procedimento penale, di cui all'articolo 13; le spese derivanti dall'organizzazione dei collegamenti in videoconferenza (articolo 14 del Trattato); le spese e gli onorari per i periti, per le traduzioni e la trascrizione nonché quelle per la custodia e la consegna dei beni sequestrati. Quando l'esecuzione della richiesta dovesse comportare spese straordinarie gli Stati sono tenuti a consultarsi per concordarne la suddivisione. L'articolo 25 individua nella consultazione tra le Autorità Centrali la modalità di risoluzione delle controversie derivanti dall'applicazione o dall'interpretazione del Trattato, prevedendo il ricorso alla via diplomatica in caso di impossibilità di raggiungere un accordo. L'articolo 26, che contiene le clausole finali, prevede che il Trattato entri in vigore trenta giorni dopo la ricezione della seconda notifica di espletamento delle procedure di ratifica. Il Trattato è modificabile mediante accordo scritto ed ha durata illimitata; ciascuna parte può recedere con effetto a sei mesi, senza pregiudizio per le procedure avviate prima della cessazione. Il Trattato si applica ad ogni richiesta di assistenza giudiziaria presentata dopo la sua entrata in vigore, anche se riferita a reati commessi prima di tale momento.
  Relativamente al Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Panama, rammenta che lo stesso, stipulato a Panama il 25 novembre 2013, si inquadra nel medesimo contesto di sviluppo dei rapporti italo-panamensi nell'ambito giudiziario penale. L'adozione dell'atto pattizio in materia di estradizione, in particolare, è stata imposta dalla necessità di disciplinare uniformemente le esigenze di consegna di persone che sono sottoposte a procedimenti penali o devono eseguire una pena.
  Fa presente che il testo si compone di 24 articoli. L'articolo 1 prevede l'impegno di ciascuna Parte contraente, in conformità alle disposizioni del Trattato in esame, ad estradare all'altra Parte, su domanda della medesima, persone che si trovano sul proprio territorio per dare corso ad un procedimento penale (estradizione processuale) ovvero al fine di consentire l'esecuzione di una condanna definitiva (estradizione esecutiva). L'articolo 2 individua le tipologie di reato che danno luogo ad estradizione prevedendo che l'estradizione sarà concessa quando il fatto per cui si procede o si è proceduto nello Stato richiedente è previsto come reato anche dalla legislazione dello Stato richiesto (cosiddetto principio della doppia incriminazione). L'estradizione processuale richiede, poi, che il reato per cui si procede sia punito da entrambi i Paesi con la pena della reclusione per un periodo di almeno un anno, mentre l'estradizione esecutiva richiede che la pena residua ancora da espiare sia pari ad almeno sei mesi (par. 1). La norma prevede che, nel determinare se un fatto costituisce reato ai sensi delle disposizioni del Trattato, non rilevano eventuali differenze di denominazione o di categoria (par. 2). È previsto che l'estradizione possa essere concessa anche se il reato oggetto della richiesta è stato commesso fuori dal territorio dello Stato richiedente (par. 3) nonché le possibilità di estradizione quando la richiesta riguardi due o più reati (par. 4). L'articolo 3 enumera i motivi di rifiuto obbligatorio dell'estradizione, che non sarà concessa quando il reato per il quale è richiesta è considerato avere natura politica dallo Stato richiesto (sono esclusi i reati di terrorismo e quelli contro Capi di Stato o di Governo) o quando si tratti, secondo la legge del medesimo Stato, di un reato militare; in presenza di fondati motivi per ritenere la richiesta di estradizione strumentale al perseguimento della persona richiesta per ragioni di razza, religione, nazionalità, opinioni politiche; quando l'accoglimento della richiesta di estradizione possa compromettere la sovranità, la sicurezza e l'ordine pubblico od altri interessi Pag. 71nazionali dello Stato richiesto ovvero determinare conseguenze contrastanti con i principi fondamentali del suo ordinamento e della sua legislazione). L'estradizione sarà negata anche quando la persona richiesta sia stata già definitivamente giudicata nello Stato richiesto per lo stesso fatto per cui si richiede la consegna (principio del ne bis in idem) ovvero quando, nello Stato richiesto, sia intervenuta una causa di estinzione del reato (o della pena). La richiesta di estradizione sarà rifiutata anche quando il reato per cui si procede è punito dallo Stato richiedente con un tipo di pena proibita dalla legge dello Stato richiesto e quando vi sia fondato motivo di ritenere che la persona richiesta possa essere sottoposta, per il reato oggetto della domanda di estradizione, a trattamenti illegali e disumani nonché quando la consegna possa determinare conseguenze contrastanti con i principi fondamentali dell'ordinamento e della legislazione dello Stato richiesto. Con l'articolo 4 si disciplinano i motivi di rifiuto facoltativi. Pertanto l'estradizione potrà essere negata quando lo Stato richiesto rivendichi la propria giurisdizione sul reato oggetto della richiesta di estradizione ovvero abbia in corso un procedimento penale riferibile al medesimo illecito penale. Inoltre, la consegna potrebbe non essere accordata quando ciò possa contrastare con valutazioni di carattere umanitario riferibili all'età, alle condizioni di salute o ad altre specifiche condizioni personali della persona richiesta degne di particolare considerazione Il diritto delle Parti contraenti di rifiutare l'estradizione dei propri cittadini è previsto dall'articolo 5. In caso di rifiuto della consegna di un proprio cittadino allo Stato richiedente, lo Stato richiesto, a domanda della controparte sottoporrà il caso alle proprie Autorità competenti ai fini dell'instaurazione di un procedimento penale ai sensi della legge interna. Lo Stato richiedente fornirà gratuitamente allo Stato richiesto prove, documentazione ed ogni utile elemento in suo possesso e riceverà comunicazione in ordine al seguito alla propria domanda ed all'esito del procedimento. L'articolo 6 indica le Autorità centrali designate dalla Parti a trasmettere le richieste di estradizione ed autorizzate a comunicare direttamente tra di loro nel Ministero della Giustizia della Repubblica Italiana e nel Ministerio de Relaciones Exteriores della Repubblica del Panama. L'articolo 7 disciplina la forma ed il contenuto della richiesta di estradizione indicando la tipologia e la forma dei documenti da allegare. La facoltà che lo Stato richiesto chieda allo Stato richiedente informazioni supplementari a sostegno della richiesta di estradizione, da fornire nel termine di quarantacinque giorni inutilmente decorso il quale si considera che alla richiesta di estradizione si sia rinunciato, è prevista dall'articolo 8. L'articolo 9 dispone in materia di decisione sull'estradizione da parte dello Stato richiesto prevedendo che l'esito della domanda di estradizione sia deciso in conformità alle procedure previste dall'ordinamento del medesimo Stato, il quale avrà l'obbligo di motivare ed informare l'altro Stato sulle eventuali ragioni di rifiuto della consegna. L'articolo 10 riguarda il principio di specialità e la sua applicazione ai procedimenti di estradizione fra le Parti contraenti. In virtù di tale peculiare garanzia in favore della persona estradata, tale persona non potrà essere perseguita o arrestata dallo Stato richiedente per reati diversi commessi precedentemente alla consegna. La garanzia viene meno, tuttavia, se lo Stato richiesto acconsente a che lo Stato richiedente proceda nei confronti della persona estradata, ovvero quando la presenza della persona estradata nel territorio dello Stato richiedente non sia più connessa al motivo per il quale l'estradizione è stata accordata e, quindi, debba essere considerata come una presenza nel territorio in parola assolutamente volontaria. L'articolo 11 prevede il principio generale di divieto di riestradizione verso uno Stato terzo e le ipotesi eccezionali in cui ciò è possibile. L'articolo 12 prevede, in caso di urgenza, la misura cautelare dell'arresto provvisorio a domanda dello Stato richiedente, e la relativa procedura. La norma prevede la revoca dell'arresto provvisorio e delle eventuali Pag. 72misure coercitive imposte quando non pervenga, nei sessanta giorni successivi (termine eventualmente estensibile di ulteriori 15 giorni) la formale richiesta di estradizione. L'articolo 13 stabilisce specifici criteri al fine di valutare e decidere a quale delle domande dovrà essere data esecuzione nell'ipotesi di più richieste di estradizione avanzate da diversi Stati per la stessa persona, in riferimento allo stesso reato o per reati diversi. Tali criteri contemplano:
   se le richieste sono state avanzate sulla base di un trattato;
   la gravità dei diversi reati;
   il tempo e il luogo di commissione del reato;
   nazionalità ed abituale residenza della persona richiesta;
   date di presentazione delle richieste;
   la possibilità di una successiva riestradizione ad uno Stato terzo.

  Ricorda che l'articolo 14 riguarda la consegna della persona da estradare e prevede che essa debba avvenire entro quaranta giorni dalla data in cui lo Stato richiedente ha avuto comunicazione formale della concessione dell'estradizione. L'articolo 15 prevede e disciplina le ipotesi di consegna differita e di consegna temporanea. L'articolo 16 disciplina la procedura semplificata di estradizione, che si fonda sul consenso alla consegna espresso dalla persona richiesta. In tale caso, la consegna allo Stato richiedente potrà essere concessa sulla base della sola domanda di arresto provvisorio e senza che sia necessaria la presentazione di tutta la documentazione richiesta a sostegno della domanda di estradizione. L'articolo 17 contiene specifiche previsioni in ordine alla consegna allo Stato richiedente delle cose sequestrate alla persona estradata. La norma riguarda la consegna delle cose di pertinenza della persona per la quale è stata richiesta l'estradizione, nonché delle cose che sono state utilizzate per commettere il reato; delle cose che possono servire come mezzi di prova; delle cose che, provenendo dal reato, sono state trovate nella disponibilità della persona richiesta. L'articolo 18 disciplina il caso in cui uno dei due Stati contraenti sia Stato di transito di una persona consegnata all'altro Stato da uno Stato terzo. Ai sensi dell'articolo 19, che dispone in materia di spese di estradizione, è lo Stato richiesto a provvedere a tutte le necessità ed alle spese del procedimento derivante dalla richiesta di estradizione (par. 1). Sono a carico dello Stato richiesto le spese sostenute nel suo territorio per l'arresto della persona richiesta e per il mantenimento in custodia della medesima sino alla consegna allo Stato richiedente, nonché le spese relative alla custodia delle cose indicate all'articolo 17 del Trattato (par. 2). Sono a carico dello Stato richiedente le spese sostenute per il trasporto della persona estradata e delle cose sequestrate, nonché quelle del transito di cui all'articolo 18. L'articolo 20 riguarda lo scambio di informazioni in merito all'esito del procedimento penale ovvero dell'articolo 21 il Trattato non impedisce agli Stati di cooperare in materia di estradizione in conformità ad altri trattati di cui entrambi siano parte. L'articolo 22 impegna gli Stati a rispettare il carattere di segretezza o riservatezza della richiesta di estradizione, della documentazione relativa e delle informazioni ricevute o fornite. L'articolo 23 individua nelle consultazioni per via diplomatica la modalità di risoluzione delle controversie derivanti dall'applicazione o dall'interpretazione del Trattato. L'articolo 24 contiene le clausole finali e prevede che il Trattato entri in vigore a un mese dalla data di ricezione della seconda notifica di espletamento delle procedure di ratifica; il Trattato è modificabile mediante accordo scritto ed ha durata illimitata; ciascuna parte può recedere con effetto a sei mesi, senza pregiudizio per le procedure avviate prima della cessazione; il Trattato si applica ad ogni richiesta di estradizione presentata dopo la sua entrata in vigore, anche se riferita a reati commessi prima di tale momento.Pag. 73
  Nel passare all'esame del contenuto del disegno di legge di autorizzazione alla ratifica del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Panama, fatto a Panama il 25 novembre 2013, e del Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Panama, fatto a Panama il 25 novembre 2013, approvato dal Senato della Repubblica il 3 giugno 2015 (A.S. 1600) (che è intervenuto ad aggiornare la decorrenza degli oneri finanziari attraverso un emendamento del relatore) ricorda che esso si compone di quattro articoli: i primi due contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica dei due Trattati e l'ordine di esecuzione degli stessi.
  Rammenta che l'articolo 3 reca la copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione dei Trattati (meglio dettagliati nella relazione tecnica). Il comma 1, con riferimento al Trattato di assistenza giudiziaria penale prevede oneri per spese di missione valutati in euro 9.497 a decorrere dal 2015; per le rimanenti spese la norma prevede un onere di euro 13.900 a decorrere dal 2015; con riferimento al Trattato di estradizione il medesimo comma 1 prevede oneri per spese di missione valutati in euro 27.185 a decorrere dal 2015; per le rimanenti spese la norma prevede un onere di euro 5.000 a decorrere dal 2015. A tali oneri si farà fronte con corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
  Segnala che il comma 2 stabilisce che il Ministro della giustizia, come previsto dalla legge di contabilità generale dello Stato (articolo 17, comma 12, legge n. 196/2009), è tenuto al monitoraggio degli oneri per le spese di missione ed a riferirne in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Questi, a fronte di scostamenti, sentito il Ministro della giustizia, provvede mediante riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie destinate alle spese di missione nell'ambito del programma «Giustizia civile e penale» e comunque della missione «Giustizia» del Ministero della giustizia. Corrispondentemente è ridotto di pari importo, per il medesimo anno, il limite fissato dall'articolo 6, comma 12, del decreto legge n. 78 del 2010 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica). Il comma 3 prevede che Ministro dell'economia e delle finanze riferisca senza ritardo con apposita relazione alle Camere sulle cause degli scostamenti e sull'attuazione delle misure previste nel comma 2. Il comma 4, autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  Rammenta, infine, che l'articolo 4 dispone l'entrata in vigore della legge per il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

  Donatella FERRANTI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro globale di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2012.
C. 3460 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Giuseppe GUERINI (PD), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata ad esaminare, nella seduta odierna, il disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell'Accordo Pag. 74quadro globale di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra (A.C. 3460).
  In proposito, rammenta che l'Accordo in questione corrisponde al reciproco interesse dei contraenti per l'instaurazione di una partnership strategica ed è destinato non solo a integrare il quadro giuridico di riferimento della cooperazione bilaterale, attualmente disciplinata dall'Accordo CEE-ASEAN entrato in vigore il 1o ottobre 1980, ma prevede, altresì, una parte politica comprensiva di impegni vincolanti in materia di tutela dei diritti umani (al riguardo, la relazione introduttiva al disegno di legge di autorizzazione alla ratifica opportunamente ricorda la persistente indisponibilità del Vietnam ad assumere impegni in tema di diritti umani, che ha rallentato significativamente le trattative per la stipula dell'Accordo in esame). La relazione introduttiva ricorda anche come quello del Vietnam sia il terzo accordo concluso dalla UE con un paese dell'ASEAN, dopo quelli con Indonesia e Filippine – segnalo al riguardo che il solo accordo UE – Indonesia è stato ratificato dall'Italia, con la legge 27 ottobre 2011, n. 192.
  Segnala che la relazione introduttiva specifica comunque che la Commissione europea e il Vietnam hanno concordato di anticipare l'attuazione delle disposizioni di alcuni capitoli dell'Accordo prioritari per entrambe le Parti: si tratta del dialogo sui diritti umani e, inoltre, della cooperazione in materia di standard sanitari e fitosanitari e del lancio della strategia commerciale multilaterale, di particolare interesse per il nostro Paese.
  Quanto alla struttura, fa presente che l'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra Unione europea e Vietnam si compone di 65 articoli organizzati in otto Titoli.
  In particolare, con riferimento ai profili di stretta competenza della Commissione giustizia, segnala che il titolo V (articoli 23-26) concerne i diversi risvolti della cooperazione giudiziaria, a partire dalla lotta alla criminalità organizzata, anche di carattere finanziario, e alla corruzione, nella quale si darà luogo all'applicazione dei pertinenti strumenti delle Nazioni Unite. Vi sarà inoltre cooperazione nella lotta contro il finanziamento del terrorismo, in base alle raccomandazioni della «Task force di azione finanziaria». In ordine alla lotta ai traffici di stupefacenti la cooperazione tra le Parti dell'Accordo riguarderà l'applicazione della legge in materia di dogane, sanità, giustizia e affari interni, in vista tanto della riduzione dell'offerta di droghe di origine naturale o sintetica, quanto della contrazione dei traffici e della domanda di stupefacenti da parte dei consumatori. Vengono in particolare richiamati la Dichiarazione e il Piano di azione della Commissione sugli stupefacenti dell'ONU, adottati nel marzo 2009. È infine sancito che le Parti coopereranno per migliorare il livello di protezione dei dati personali in base ai più rigorosi standard internazionali.
  Passando all'esame del contenuto del disegno di legge di ratifica, rammenta che il disegno di legge in esame, già approvato il 26 novembre scorso dal Senato, si compone di quattro articoli: i primi due recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e la Repubblica socialista del Vietnam. L'articolo 4 dispone l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

  Donatella FERRANTI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.

INDAGINE CONOSCITIVA

  Martedì 9 febbraio 2016. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. – Interviene il sottosegretario alla giustizia Cosimo Maria Ferri.

  La seduta comincia alle 13.

Pag. 75

Indagine conoscitiva in merito all'esame delle proposte di legge C. 2892 Molteni, C. 3384 Marotta, C. 3380 La Russa e C. 3434 Gregorio Fontana, recanti modifica all'articolo 52 del codice penale, in materia di difesa legittima.
Audizione di Tullio Padovani, Professore di diritto penale presso la Scuola Superiore S. Anna di Pisa, e di Mauro Ronco, Professore di diritto penale presso l'Università degli studi di Padova.
(Svolgimento e conclusione).

  Donatella FERRANTI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.
  Ne dispone, pertanto, l'attivazione. Introduce, quindi, l'audizione.

  Svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione Mauro RONCO, Professore di diritto penale presso l'Università degli studi di Padova e Tullio PADOVANI, Professore di diritto penale presso la Scuola Superiore S. Anna di Pisa.

  Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Vittorio FERRARESI (M5S), Alfonso BONAFEDE (M5S), Donatella FERRANTI, presidente, Nicola MOLTENI (LNA), relatore, e David ERMINI (PD).

  Rispondono ai quesiti posti Tullio PADOVANI, Professore di diritto penale presso la Scuola Superiore S. Anna di Pisa, e Mauro RONCO, Professore di diritto penale presso l'Università degli studi di Padova.

  Donatella FERRANTI, presidente, ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 14.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE REFERENTE

  Martedì 9 febbraio 2016. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

  La seduta comincia alle 14.

Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile.
C. 2953 Governo e C. 2921 Colletti.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 4 febbraio 2016.

  Donatella FERRANTI, presidente, avverte che i relatori hanno presentato due proposte emendative (vedi allegato), rispettivamente la 1.700, che interviene sulla disciplina di cui all'articolo 96 del codice di procedura civile in materia di lite temeraria e la 1.701, che va nella medesima direzione di alcune proposte emendative, precedentemente accantonate, relative alla negoziazione assistita. Fissa, pertanto, il termine per la presentazione dei relativi subemendamenti per le ore 16 della giornata di domani, mercoledì 10 febbraio 2016.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.05.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

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