CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 2 febbraio 2016
584.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
COMUNICATO
Pag. 111

SEDE REFERENTE

  Martedì 2 febbraio 2016. — Presidenza del presidente Luca SANI.

  La seduta comincia alle 11.25.

Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura.
C. 3119 Governo, approvato dal Senato.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento.

  Luca SANI, presidente, avverte che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
  Comunica, quindi, che sono stati presentati 393 emendamenti (vedi allegato).
  Per quanto riguarda l'ammissibilità degli emendamenti presentati ricevibili, ricorda che, poiché il provvedimento in esame è stato dichiarato collegato alla manovra di finanza pubblica 2013, la relativa valutazione è effettuata, non solo sulla base delle regole generali ai sensi dell'articolo 89 del Regolamento e della lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997, ma anche ai sensi dell'articolo 123-bis, comma 3-bis, del Regolamento, in base al quale devono ritenersi inammissibili le proposte emendative riferite ai disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica che concernono materia estranea al loro oggetto ovvero contrastano con i criteri per l'introduzione di nuove o maggiori spese o minori entrate, come definiti dalla legislazione contabile. A tale ultima categoria sono da ricondurre le proposte emendative che presentano una copertura carente sotto il profilo quantitativo o inidonea sotto il profilo qualitativo.
  Ricorda, inoltre, che, sempre a norma dell'articolo 123-bis, comma 3-bis, gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi dichiarati inammissibili in Commissione non possono essere ripresentati in Assemblea.
  Comunica, quindi, che devono ritenersi inammissibili per carenza di compensazione, i seguenti emendamenti: L'Abbate 1.33, che autorizza l'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (ASSI, attualmente Pag. 112costituita all'interno del Ministero per le politiche agricole) a destinare al montepremi delle corse risorse finanziarie già finalizzate ad altre esigenze di spesa, non derogate e non modificate dall'emendamento in esame; gli identici emendamenti L'Abbate 1.35, Zanin 1.97, Dorina Bianchi 1.47, Russo 1.74 e Zaccagnini 1.24, che recano una norma di carattere interpretativo, avente quindi efficacia retroattiva, prevedendo che l'accertamento, da parte delle regioni, dei requisiti necessari per la qualifica di imprenditore agricolo professionale sia efficace su tutto il territorio nazionale. Tali proposte, inoltre, non appaiono suscettibili di incidere su eventuali verifiche da parte dell'INPS non coerenti con la definizione regionale, con possibili effetti negativi in termini di versamenti dei contributi previdenziali.
  Sono, altresì, inammissibili in quanto non sono corredati di compensazione finanziaria: gli identici emendamenti L'Abbate 1.36, Cenni 1.3, Zaccagnini 1.11 e Russo 1.72, recanti una norma di interpretazione autentica in base alla quale le imprese agricole non devono provvedere alle spese necessarie per il mantenimento delle Stazioni sperimentali per l'industria; gli identici emendamenti Cenni 1.4, Fiorio 1.96, Zaccagnini 1.10, Russo 1.70 e Dorina Bianchi 1.46, che introducono un regime opzionale di determinazione del reddito per le attività di conservazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti agricoli (tali proposte appaiono suscettibili di determinare effetti di gettito negativi, privi di compensazione finanziaria. In particolare, l'effetto oneroso dipende dalla circostanza che il contribuente tenderà ad applicare il regime fiscale più favorevole, con corrispondente perdita per l'Erario); gli identici emendamenti Russo 1.82 e Guidesi 1.59 e l'articolo aggiuntivo Russo 29.013, che – riducendo l'aliquota IVA sulla pappa reale dal 22 per cento al 10 per cento – appaiono suscettibili di determinare una perdita di gettito, a fronte della quale non viene predisposta alcuna compensazione finanziaria; gli identici emendamenti Zaccagnini 1.28, Taricco 1.101 e Russo 1.76, che – ai fini del riconoscimento del requisito della ruralità nella classificazione degli immobili – introducono un richiamo alla categoria catastale A9 in luogo del richiamo al decreto ministeriale 2 agosto 1969 (tale modifica estende l'ambito applicativo del requisito di ruralità ad immobili altrimenti esclusi a legislazione vigente, risultando in tal modo suscettibile di determinare effetti onerosi, privi della necessaria compensazione); gli identici emendamenti Zaccagnini 1.21, Russo 1.78 e Dorina Bianchi 1.50, che prevedono, fra l'altro, che gli adempimenti per l'anagrafe apistica nazionale relativi alla denuncia, alla registrazione, al censimento annuale degli alveari ed all'assegnazione del codice identificativo univoco sono effettuati senza oneri a carico del richiedente. Da tale formulazione discende che eventuali oneri saranno posti a carico delle pubbliche amministrazioni incaricate dei controlli, con possibili oneri per la finanza pubblica.
  Per le medesime motivazioni si considerano inammissibili l'emendamento Taricco 1.94, nonché gli articoli aggiuntivi Russo 29.09, Antezza 29.014, e Zaccagnini 29.02, limitatamente alla norma di cui al capoverso dell'articolo 29-bis, comma 3, che prevede che gli adempimenti per l'anagrafe apistica nazionale relativi alla denuncia, alla registrazione, al censimento annuale degli alveari ed all'assegnazione del codice univoco identificativo siano effettuati senza oneri a carico del richiedente; gli identici emendamenti Zaccagnini 1.26, Schullian 1.44 e Russo 1.68, che – estendendo l'ambito applicativo della normativa fiscale relativa al reddito agrario – appaiono suscettibili di determinare effetti negativi di gettito, privi di compensazione finanziaria; l'articolo aggiuntivo Massimiliano Bernini 1.01, che introduce l'apicoltura tra le attività sottoposte al regime più favorevole di tassazione dei redditi agrari previsto dall'articolo 32, comma 2, del Testo unico delle imposte sui redditi (tale proposta appare, dunque, suscettibile di determinare effetti finanziari negativi privi di compensazione finanziaria); l'articolo aggiuntivo Massimiliano Bernini 1.02, che introduce l'apicoltura tra le attività di cui Pag. 113all'articolo 2135, comma 3, del Codice civile ed estende così, implicitamente, l'ambito applicativo delle attività sottoposte al regime di tassazione dei redditi agrari di cui all'articolo 32, comma 2, del TUIR (la proposta appare, pertanto, suscettibile di determinare effetti onerosi – minore gettito tributario – privi di compensazione finanziaria); l'articolo aggiuntivo L'Abbate 1.014, che destina al settore ippico una percentuale delle entrate da giochi nel triennio 2016-2018, riducendo, così, le risorse acquisite dall'Erario, senza disporre alcuna copertura finanziaria; gli articoli aggiuntivi L'Abbate 1.018, Cenni 30.01, nonché gli identici Russo 30.012, Dorina Bianchi 30.09 e Lavagno 30.016, volti ad estendere, anche con carattere retroattivo, agevolazioni contributive alle imprese agricole colpite da eventi eccezionali precedentemente al 31 dicembre 2005, e che pertanto sono suscettibili di determinare minori entrate contributive non quantificate e non coperte.
  Per le medesime ragioni sono considerati inammissibili per carenza di compensazione gli articoli aggiuntivi L'Abbate 1.017, Cenni 30.02, Dorina Bianchi 30.010, Zaccagnini 30.03, Luciano Agostini 30.015 e Russo 30.013, formulati quali norme di interpretazione autentica e quindi suscettibili di determinare anche effetti retroattivi; l'emendamento Russo 7.3, che novella l'articolo 2, comma 34, della legge n. 92 del 2012, che ha disposto l'esenzione, per il periodo 2013-2015, dal versamento del contributo ASPI da parte del datore di lavoro per specifiche ipotesi, valutando i relativi oneri in 12 milioni di euro nel 2013 e 38 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, a valere sulle risorse del Fondo per gli interventi a favore dell'incremento in termini quantitativi e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne; l'emendamento Russo 7.4, che reca oneri non quantificati e non coperti connessi al riconoscimento agli armatori imbarcati su navi da pesca, compresi quelli imbarcati in regime di impresa familiare, del trattamento previsto in materia di cassa integrazione guadagni straordinaria in deroga nel settore della pesca marittima; l'emendamento Terrosi 7.5, che esclude l'articolo 59, della legge n. 448 del 1999, dall'elenco 1 della legge finanziaria 2008 contenente i provvedimenti legislativi che determinano entrate per il bilancio dello Stato e per i quali è esclusa, a decorrere dal 2008, la riassegnazione a finalità di spesa (nel caso specifico si tratta delle entrate derivanti dai contributi obbligatori che sono tenute a versare le imprese produttrici di fertilizzanti. A tale misura – prevista dall'articolo 2, comma 615, della legge finanziaria 2008 e dall'annesso elenco 1 – sono stati ascritti effetti di maggiori entrate); l'articolo aggiuntivo Russo 8.018, che reca oneri non quantificati e non coperti, connessi al riconoscimento ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali dell'esonero dal pagamento del canone di concessione dovuto, a normativa vigente, per l'accesso stradale più prossimo al fondo rustico dove è ubicato il centro aziendale o al fabbricato rurale adibito ad abitazione; l'articolo aggiuntivo Mongiello 8.021, che reca oneri non quantificati e non coperti, connessi al riconoscimento di una detrazione dall'imposta lorda per spese sostenute in materia di attività di miglioramento ambientale realizzate da imprenditori agricoli, senza prevedere un'apposita copertura; l'articolo aggiuntivo Mongiello 8.027, che prevede un esonero dell'imprenditore agricolo non responsabile della contaminazione di aree di propria titolarità, dall'applicazione dell'articolo 253, comma 3, del Codice dell'ambiente che consente la ripetizione, da parte del soggetto pubblico, delle spese sostenute per la bonifica delle aree contaminate nel caso sia impossibile accertare l'autore della contaminazione o rivalersi nei suoi confronti (l'emendamento appare suscettibile di determinare oneri, sia pure eventuali, connessi alla necessità per i soggetti pubblici di sostenere interamente la spesa per la bonifica in luogo del proprietario dell'area); l'articolo aggiuntivo Mongiello 8.028, che reca oneri non quantificati e non coperti, connessi all'abrogazione degli articoli 33 e 124, comma 11, del Codice dell'ambiente. Infatti, le disposizioni abrogate Pag. 114disciplinano il regime tariffario generale da applicare per la copertura dei costi sopportati dall'autorità competente per le attività istruttorie in materia ambientale nonché il regime specifico previsto in materia di attività di scarico (l'emendamento demanda ad un decreto interministeriale la definizione del regime tariffario da applicare per la copertura dei soli oneri istruttori di natura straordinaria, escludendo l'imposizione di oneri istruttori per lo svolgimento di attività di natura ordinaria in materia ambientale); l'articolo aggiuntivo Schullian 12.02, che prevede la modifica delle modalità di tassazione dell'indennità di maternità conseguita dalle coltivatrici dirette e dalle coadiuvanti (da tali previsioni possono discendere oneri privi di copertura); l'emendamento Sani 14.11, che estende l'assunzione a carico del bilancio dello Stato delle garanzie concesse, ponendo il relativo onere a carico di un'autorizzazione di spesa che risulta esaurita nel 2003; l'articolo aggiuntivo Zaccagnini 14.03, che concede una detrazione IRPEF e IRES per gli anni 2016 e 2017 (la copertura è disposta per i medesimi anni 2016 e 2017 e, per l'operare del meccanismo di saldo e acconto, la proposta appare priva di compensazione nell'anno 2018); l'articolo aggiuntivo Schullian 16.02, che estende l'ambito applicativo di un regime fiscale agevolativo per l'esercizio dell'impresa agricola previsto a legislazione vigente, con possibili effetti negativi privi di compensazione finanziaria; l'articolo aggiuntivo Rostellato 27.01, che estende al personale dipendente imbarcato sulle navi adibite alla pesca marittima le disposizioni di cui alla legge n. 457 del 1972 in materia di miglioramenti ai trattamenti previdenziali ed assistenziali nonché disposizioni per la integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli (l'emendamento è suscettibile di recare oneri non coperti derivanti dalla predetta estensione); l'articolo aggiuntivo Russo 28.011, volto ad attribuire ai concessionari di derivazioni per acquacoltura il diritto di usare la derivazione anche per produrre energia elettrica, escludendo che gli stessi debbano versare un canone aggiuntivo all'ente concedente (tale proposta è dunque suscettibile di ridurre le entrate extratributarie della Pubblica Amministrazione senza prevedere la quantificazione dell'onere né la relativa copertura). Fa presente, poi, che l'articolo aggiuntivo Russo 28.011 è sostanzialmente analogo all'articolo aggiuntivo Zaccagnini 28.04, anch'esso inammissibile per carenza di compensazione.
  Sono altresì inammissibili per carenza di compensazione, gli identici articoli aggiuntivi Dorina Bianchi 28.05 e Russo 28.08, che hanno la finalità di ridurre il canone dovuto da alcune categorie di imprese nel settore della pesca e dell'acquacoltura per le concessioni demaniali marittime, comportando in tal modo una diminuzione permanente di entrate extratributarie a fronte della quale non è prevista alcuna copertura; gli articoli aggiuntivi Zaccagnini 29.03, 29.04 e 29.05, che definiscono un disciplinare della birra artigianale e prevedono l'istituzione del «Fondo luppolo italiano» presso il Ministero delle politiche agricole, con dotazione di importo variabile da 3 a 6 milioni (gli emendamenti sono valutati inammissibili per carenza di compensazione in quanto, ai fini della copertura dell'onere permanente connesso all'istituzione del Fondo, si provvede a valere su una corrispondente riduzione del Fondo ISPE che non risulta disporre di sufficienti risorse per il 2016); l'articolo aggiuntivo Dorina Bianchi 29.07, volto ad estendere, anche con carattere retroattivo, agevolazioni contributive alle imprese agricole che aderiscono al graduale riallineamento retributivo definito da accordi provinciali, anche qualora detti accordi provinciali rinviino in parte ad accordi aziendali di recepimento (proposta suscettibile di determinare minori entrate contributive, non quantificate e non coperte); l'articolo aggiuntivo Venittelli 29.019, che integra il testo dell'Allegato B annesso al Decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972, il quale elenca gli atti, i documenti e i registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto (in particolare si integra il testo dell'articolo 21-bis il quale attualmente Pag. 115esenta, fra l'altro, «le domande, gli atti e la relativa documentazione, per la concessione di aiuti comunitari e nazionali al settore agricolo», l'emendamento aggiunge anche, dopo la parola «agricolo», le parole «e ai settori della pesca e dell'acquacoltura» estendendo l'ambito dell'agevolazione senza prevedere una misura compensativa delle minori entrate recate dall'emendamento; l'emendamento Dorina Bianchi 30.6, che disciplina il fenomeno della prestazione occasionale di lavoro volontario in aree appartenenti ad agricoltori non professionali (l'emendamento prevede che tali prestazioni siano libere da oneri, con ciò potendo comportare una perdita di entrate per gli oneri sociali che risulterebbero dovuti a legislazione vigente. A fronte di tale previsione, non viene apprestata alcuna copertura finanziaria); l'articolo aggiuntivo Schullian 30.08, che estende alle assunzioni in forma intermittente le agevolazioni contributive già previste per le assunzioni a tempo parziale per le imprese e i datori di lavoro aventi sedi ed operanti nei comuni montani. Tale estensione appare suscettibile di determinare minori entrate contributive non quantificate e non coperte.
  Risulta, infine, inammissibile per inidoneità della compensazione l'emendamento Dorina Bianchi 30.5, recante una copertura inidonea dal momento che non individua esattamente l'autorizzazione di spesa che si intende ridurre nell'ambito della Tabella C della legge di stabilità, mentre è da ritenersi estraneo alla materia oggetto del disegno di legge l'articolo aggiuntivo Schullian 8.03, in materia di estensione di diritti dei consumatori alle microimprese.
  Avverte, quindi, che il termine per la presentazione di eventuali ricorsi è fissato alle ore 14 di oggi.

  (La Commissione concorda).

  La seduta, sospesa alle 11.35, è ripresa alle 14.

  Luca SANI, presidente, avverte che sono stati presentati ricorsi volti a riammettere alcune proposte emendative ritenute inammissibili. Propone, pertanto, di aggiornare i lavori della Commissione.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta già fissata per domani.

  La seduta termina alle 14.05.

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