CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 2 febbraio 2016
584.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
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INDAGINE CONOSCITIVA

  Martedì 2 febbraio 2016. — Presidenza del presidente Ettore Guglielmo EPIFANI.

  La seduta comincia alle 14.

Indagine conoscitiva su «Industria 4.0».
(Deliberazione).

  Ettore Guglielmo EPIFANI, presidente, ricorda che nella precedente seduta, in seguito alla richiesta del deputato Da Villa di integrare il programma dell'indagine conoscitiva, si è deciso di rinviare alla seduta odierna la deliberazione dell'indagine conoscitiva.
  Avverte che, sulla base di quanto convenuto nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, del 20 gennaio scorso, è stata acquisita l'intesa con la Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, per lo svolgimento di un'indagine conoscitiva sulle tematiche relative al modello «Industria 4.0».
  Propone pertanto di procedere alla deliberazione dell'indagine conoscitiva, nei tempi e con le modalità illustrate nel relativo programma (vedi allegato).

  Alberto BOMBASSEI (SCpI) evidenzia come l'interesse per il modello «Industria 4.0» sia ulteriormente accresciuto in seguito al recente incontro a Berlino tra il Presidente del Consiglio Matteo Renzi e la Cancelliera della Repubblica Federale di Germania, Angela Merkel, in cui si è proposto di sviluppare sinergie italo-tedesche anche nell'ambito della digitalizzazione dell'industria. Ritiene che il modello «Industria 4.0» rappresenti una delle sfide più interessanti dei prossimi anni soprattutto per un paese manifatturiero come l'Italia. Auspica pertanto un celere svolgimento dell'indagine.

  Gianluca BENAMATI (PD) sottolinea il rilievo dell'indagine che la Commissione si accinge a deliberare in quanto la trasformazione del sistema manifatturiero rappresenta la frontiera del futuro del sistema produttivo italiano. Richiamata l'importanza Pag. 97della cooperazione bilaterale con la Germania sul tema della digitalizzazione della manifattura, ricordata anche dal collega Bombassei, auspica che da questa indagine conoscitiva si possano trarre utili spunti per procedere in modo integrato con le proposte del Governo per l'introduzione del modello «Industria 4.0» nel sistema produttivo italiano.

  Marco DA VILLA (M5S), nel sottolineare con favore il fatto che siano state accolte le proposte di integrazioni al programma dell'indagine avanzate dal proprio gruppo, dichiara voto favorevole.

  Ettore Guglielmo EPIFANI, presidente, prende atto con soddisfazione che la Commissione ha raggiunta l'unanimità dei consensi nella deliberazione dell'indagine conoscitiva. Sottolinea, altresì, che la Commissione organizzerà i propri lavori in modo da rispettare il termine di conclusione dei lavori con l'approvazione di un documento finale entro il 31 luglio 2016.

  La Commissione approva all'unanimità la proposta del Presidente.

  La seduta termina alle 14.10.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 2 febbraio 2016. — Presidenza del presidente Ettore Guglielmo EPIFANI.

  La seduta comincia alle 14.05.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro globale di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2012.
C. 3460 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Adriana GALGANO (SCpI), relatrice, espone in sintesi i contenuti del provvedimento in titolo.
  L'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione (PCA-Partnership and Cooperation Agreement) tra l'Unione europea e i suoi Stati membri da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, firmato a Bruxelles il 27 giugno 2012, corrisponde al reciproco interesse dei contraenti per l'instaurazione di una partnership strategica.
  L'Accordo in esame – ad oggi ratificato dal Vietnam e da tutti gli Stati membri della UE, ad eccezione dell'Italia, della Francia e della Grecia e della stessa Unione europea – è destinato non solo a integrare il quadro giuridico di riferimento della cooperazione bilaterale, attualmente disciplinata dall'Accordo CEE-ASEAN entrato in vigore il 1o ottobre 1980 – esteso al Vietnam nel 1999 con apposito Protocollo –, nonché dall'Accordo CE-Vietnam del 1995; ma prevede, altresì, una parte politica comprensiva di impegni vincolanti in materia di tutela dei diritti umani (al proposito la relazione introduttiva al disegno di legge di autorizzazione alla ratifica opportunamente ricorda la persistente indisponibilità del Vietnam ad assumere impegni in tema di diritti umani, che ha rallentato significativamente le trattative per la stipula dell'Accordo in esame). La relazione introduttiva ricorda anche come quello del Vietnam sia il terzo accordo concluso dalla UE con un paese dell'ASEAN, dopo quelli con Indonesia e Filippine – si segnala al riguardo che il solo accordo UE – Indonesia è stato ratificato dall'Italia, con la legge 27 ottobre 2011, n. 192.
  L'Accordo mira all'intensificazione del dialogo politico e della cooperazione settoriale, e qui con particolare attenzione allo sviluppo, nonché all'ampliamento degli scambi e degli investimenti. Le aree di cooperazione prioritaria riguarderanno i profili della giustizia, delle migrazioni, della lotta al narcotraffico e alla criminalità organizzata, nonché alla corruzione, al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. Sul piano socioeconomico particolare Pag. 98attenzione viene posta allo sviluppo sostenibile, nonché alla salute, agli affari sociali, all'agricoltura – in connessione con le problematiche poste dai cambiamenti climatici –, all'istruzione e alla cultura.
  Come ormai invalso nel diritto internazionale pattizio, la cooperazione settoriale sarà accompagnata dalla promozione di programmi di assistenza tecnica e capacity building, tali da ridurre gli effetti dei diversi livelli di sviluppo tra le Parti dell'Accordo. Va poi sottolineato come l'approfondimento delle relazioni politiche costituisca presupposto per il rafforzamento della cooperazione commerciale nelle relazioni dell'Unione europea con il sud-est asiatico, e in particolare con il Vietnam. Si prevede infatti che la conclusione dell'Accordo in esame faciliterà a sua volta la stipula dell'Accordo di libero scambio tra Unione europea e Vietnam che è attualmente ancora in fase negoziale: significativamente, le trattative sono iniziate contestualmente alla stipula dell'Accordo quadro in esame.
  Quanto alla struttura, l'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra Unione europea e Vietnam si compone di 65 articoli organizzati in otto Titoli.
  Il titolo I (articoli 1-4) enumera una serie di valori fondamentali che le Parti riconoscono e si impegnano a rispettare, tra i quali vengono in evidenza la salvaguardia dei diritti umani fondamentali e gli obiettivi internazionali di sviluppo, nonché i valori sanciti nella Carta delle Nazioni Unite e nella Dichiarazione di Parigi del 2005 sull'efficacia degli aiuti allo sviluppo. Le finalità e gli ambiti della cooperazione vengono individuati dall'articolo 2, mentre gli articoli 3 e 4 riguardano la cooperazione tra le Parti nell'ambito delle organizzazioni regionali e internazionali e la cooperazione bilaterale: in particolare vi è l'impegno a cooperare nell'ambito dell'ONU e delle relative agenzie e organizzazioni, come anche in seno all'ASEAN, al Vertice Asia-Europa (ASEM) e all'Organizzazione mondiale del commercio.
  Il titolo II (articoli 5-7) pone al centro la cooperazione allo sviluppo, mirata all'eliminazione della povertà e alla crescita economica sostenibile, nel rispetto dell'ambiente e in previsione delle conseguenze dei cambiamenti climatici. La cooperazione allo sviluppo è mirata altresì all'integrazione del Vietnam nell'economia mondiale, compatibilmente con i programmi di sviluppo socioeconomico di quel Paese.
  Il titolo III (articoli 8-11) è dedicato alle questioni della pace e della sicurezza: in particolare, l'articolo 8 impegna le Parti a cooperare nella lotta alla proliferazione delle armi di distruzione di massa, mentre con l'articolo 9 le Parti si impegnano a contrastare i traffici di armi leggere.
  Il titolo IV (articoli 12-22) riguarda la cooperazione in materia di commercio e investimenti. Le Parti si impegnano a informarsi vicendevolmente sull'evoluzione delle politiche collegate al commercio, ed è comunque previsto che la cooperazione in ambito commerciale venga ulteriormente disciplinata dall'Accordo di libero scambio UE-Vietnam in corso di negoziazione. Le Parti si impegnano inoltre a sviluppare e diversificare gli scambi per il reciproco vantaggio, con migliori condizioni di accesso al mercato date dalle eliminazione di ostacoli non tariffari e le restrizioni al commercio.
  Le Parti si impegnano altresì ad intensificare le consultazioni per l'effettiva attuazione dei regimi internazionali di preferenze commerciali. Le Parti inoltre promuovono l'introduzione delle norme internazionali sulle regolamentazioni tecniche e sulle valutazioni di conformità contenute nell'Accordo dell'Organizzazione mondiale del commercio sugli ostacoli tecnici agli scambi. Sarà inoltre cura delle Parti colmare il divario reciproco in materia di conformità e di standardizzazione, migliorando la convergenza e la compatibilità dei rispettivi sistemi commerciali. In campo doganale le Parti si impegnano a semplificare l’import e l’export tramite le relative procedure, sviluppando anche una efficace reciproca assistenza amministrativa, inclusi i profili essenziali della sicurezza. I flussi di investimenti verranno favoriti attraverso la creazione di una Pag. 99normativa stabile e trasparente, con parità di condizione degli operatori di entrambe le Parti. Le norme nazionali di ciascuna delle Parti verranno applicate nel campo della politica della concorrenza in maniera trasparente e non discriminatoria. I profili della tutela dei diritti di proprietà intellettuale (articolo 20) registrano l'impegno delle Parti all'attuazione dei regimi internazionali nella materia.
  Di particolare interesse per il nostro Paese è il comma 2 dell'articolo 20, nel quale si conviene di intensificare la cooperazione con particolare attenzione alla tutela e alla registrazione delle indicazioni geografiche dell'altra Parte contraente nei rispettivi territori. Anche la partecipazione degli attori economici privati verrà incoraggiata agendo anche sui rispettivi enti di regolamentazione, mentre l'articolo 22 contiene l'impegno delle Parti a consultarsi, su richiesta di una di esse, su eventuali contrasti in ordine a questioni commerciali o comunque connesse agli scambi.
  Il titolo V (articoli 23-26) concerne i diversi risvolti della cooperazione giudiziaria, a partire dalla lotta alla criminalità organizzata, anche di carattere finanziario, e alla corruzione, nella quale si darà luogo all'applicazione dei pertinenti strumenti delle Nazioni Unite.
  Il titolo VI (articoli 27-51) riguarda i numerosi settori di mutuo interesse nei quali si intende intensificare il dialogo e la cooperazione.
  I settori di cooperazione indicati dal titolo VI sono i seguenti:

  migrazioni (articolo 27): si mira a favorire le migrazioni del quadro della legalità e a prevenire l'immigrazione clandestina e la tratta degli esseri umani, nel quadro della Convenzione sullo status dei rifugiati del 1951, specialmente alla luce dei principi del non respingimento e del ritorno volontario;
   istruzione e cultura (articolo 28): al fine di migliorare la conoscenza reciproca, le Parti convengono di promuovere la cooperazione – attraverso scambi e iniziative comuni – in materia di istruzione e cultura, nel rispetto della loro diversità. Nel settore dell'istruzione l'accento è posto sulla promozione di scambi di esperti e di studenti attraverso programmi dell'Unione europea già esistenti, quali Erasmus Mundus;
   sanità (articolo 29): le Parti convengono di collaborare per migliorare la salute e il benessere sociale, con particolare riguardo ai profili alimentari ed epidemiologici – si richiama al proposito anche il precedente articolo 14 in ordine ai controlli automatici sulle importazioni di prodotti alimentari;
   ambiente, agricoltura, sviluppo rurale e pesca (articoli 30-32): si prevede di operare nella salvaguardia e nella gestione sostenibile delle risorse naturali e della diversità biologica. Le politiche ambientali – che vanno inserite in ciascuno dei settori di reciproca cooperazione previsti dall'Accordo – rivestono molteplici profili, tra i quali l'incentivazione della partecipazione a livello locale, anche con il coinvolgimento del comunità indigene; la promozione di tecnologie rispettose dell'ambiente; la prevenzione dei movimenti transfrontalieri illeciti di rifiuti; la protezione delle aree forestali, integrandovi lo sviluppo e la crescita delle comunità locali; l'individuazione delle zone di biodiversità e degli ecosistemi fragili. Per quanto riguarda i cambiamenti climatici, con particolare attenzione agli effetti di essi concernenti l'innalzamento del livello del mare, la cooperazione tra le Parti prevede l'accelerazione della transizione verso l'economia a basse emissioni di carbonio, come previsto dalla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici; la promozione di modelli produttivi e di consumo sostenibili nelle rispettive economie;
   l'adeguamento alle conseguenze negative dei cambiamenti climatici; la promozione di azioni di sensibilizzazione per le popolazioni più esposte in aree vulnerabili, che ne agevolino la capacità di risposta alle conseguenze dei cambiamenti climatici;Pag. 100
   diritti umani e parità di genere (articoli 33 e 35): si mira a potenziare le capacità istituzionali per il rispetto dei diritti umani, con il potenziamento della collaborazione in ambito ONU e l'attuazione delle strategie nazionali sulla parità di genere che valorizzino i diritti delle donne e l'emancipazione femminile; si curerà inoltre che le politiche di sviluppo tengano conto delle questioni di genere;
   modernizzazione dell'amministrazione statale e pubblica (articolo 36): sulla base della valutazione delle esigenze specifiche, le Parti coopereranno, tra il resto, per favorire il miglioramento di efficienza, efficacia, trasparenza e responsabilità nella gestione delle risorse pubbliche;
   cultura, cooperazione scientifico-tecnologica e tecnologie dell'informazione (articoli 38-40): i principi-guida della cooperazione nel settore vanno dal rispetto della diversità culturale, attraverso la tutela del patrimonio culturale, fino all'agevolazione allo sviluppo delle industrie culturali. Dal punto di vista scientifico e tecnologico le Parti promuovono progetti comuni di ricerca e sviluppo, mirando a integrarli con i progetti di aiuto pubblico allo sviluppo, con la partecipazione delle piccole e medie imprese e nel reciproco vantaggio; sul piano delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione verrà altresì promosso lo sviluppo del settore, con particolare riguardo agli aspetti della sicurezza e della lotta alla criminalità informatica, incoraggiando inoltre il trasferimento di tecnologia tra le imprese del settore degli audiovisivi;
   energia e trasporti (articoli. 41 e 42): nel settore dei trasporti si conviene di accrescere la cooperazione al fine di potenziare le possibilità di investimento; la cooperazione nel settore energetico è volta a garantire maggiore sicurezza e stabilità di approvvigionamento, sviluppando altresì nuove forme di energia rinnovabili come i biocarburanti, ovvero l'energia eolica, solare e idroelettrica;
   turismo (articolo 43): l'intento di collaborare mira a favorire uno sviluppo equilibrato del settore capace di contribuire allo sviluppo sostenibile delle comunità locali;
   servizi finanziari, politica economica e cooperazione in materia di politica industriale (articoli 44-47): è previsto di incentivare la collaborazione per migliorare la competitività delle piccole e medie imprese, anche attraverso la creazione di joint-ventures e reti informative; la cooperazione è ispirata a principi di responsabilità sociale delle imprese, nonché pratiche commerciali rispettose dei consumatori.

  Il titolo VII (articolo 52) reca il quadro istituzionale, ai sensi del quale le parti convengono di istituire un Comitato misto composto da rappresentanti al livello più alto possibile che avrà il compito di garantire la corretta attuazione dell'Accordo, di definire le priorità d'azione da perseguire, di risolvere le eventuali controversie connesse all'applicazione o all'interpretazione del PCA (secondo il meccanismo disciplinato nel dettaglio all'articolo 57).
  Il titolo VIII (articoli 53-65) reca le disposizioni finali. È prevista la possibilità che le Parti concordino di modificare, rivedere ed ampliare l'Accordo al fine di intensificare la cooperazione, anche mediante accordi o protocolli su settori o attività specifici (articolo 54). La BEI (Banca europea per gli investimenti) verrà incoraggiata a proseguire la sua attività in Vietnam, anche per realizzare gli obiettivi dell'Accordo in esame (articolo 53). Nessuna disposizione dell'Accordo in esame potrà essere interpretata quale obbligo di una delle Parti di fornire informazioni la cui diffusione sia considerata contraria ai propri interessi di sicurezza (articolo 62). L'articolo 63 stabilisce le modalità per l'entrata in vigore dell'Accordo, la cui durata è di cinque anni, automaticamente prorogabile per periodi successivi di un anno salva denuncia di una delle Parti inoltrata con sei mesi di anticipo; le eventuali modifiche saranno concertate tra le Parti.
  Il disegno di legge di ratifica, approvato il 26 novembre scorso dal Senato, si compone Pag. 101di quattro articoli: i primi due recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e la Repubblica socialista del Vietnam. L'articolo 4 dispone l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  L'articolo 3 reca la norma di copertura finanziaria legata all'applicazione dell'Accordo, in particolare all'articolo 41, comma 2, lett. d) in materia di trattamento nazionale da accordare nei porti italiani al naviglio comunque riconducibile al Vietnam: all'onere, valutato in 10.595 euro annui a decorrere dal 2015, si provvede con corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2015-2017 nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con parziale utilizzazione dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
  Infine, ritiene di proporre alla Commissione di esprimere un parere favorevole sul provvedimento in titolo.

  Ludovico VICO (PD) chiede alla relatrice alcuni chiarimenti in merito all'articolo 20, comma 2, dell'Accordo in materia di tutela della proprietà intellettuale, che reca una formulazione volta a salvaguardare anche le indicazioni geografiche, a suo avviso, molto importante.

  Adriana GALGANO (SCpI), relatrice, precisa che le disposizioni per la tutela dei diritti di proprietà intellettuale, anche per quanto riguarda la tutela delle indicazioni geografiche, devono essere interpretate nel senso indicato dal comma 2 dell'articolo 20, tenendo conto delle norme, delle pratiche e degli sviluppi internazionali in questo settore.

  Ludovico VICO (PD) ringrazia per il chiarimento e ribadisce l'importanza delle disposizioni contenute nell'articolo 20 dell'Accordo di cui lamenta la mancanza nell'accordo commerciale noto come partenariato transatlantico su commercio e investimenti (Transatlantic Trade and Investment Partnership, TTIP)

  Ettore Guglielmo EPIFANI (PD), presidente, lamenta il ritardo con il quale l'Italia si appresta a ratificare un accordo commerciale di estrema rilevanza che riguarda un Paese come il Vietnam interessato da una fase di eccezionale sviluppo economico, che dal 1995 fa parte dell'ASEAN (Association of South-East Asian Nations) e con il quale l'Italia intrattiene una fitta rete di scambi commerciali.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.15.

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