CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 2 febbraio 2016
584.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
COMUNICATO
Pag. 84

COMITATO RISTRETTO

  Martedì 2 febbraio 2016.

Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione del sostegno pubblico all'editoria.
C. 3317 Coscia e C. 3345 Pannarale.

  Il Comitato ristretto si è riunito dalle 13.55 alle 14.40.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 2 febbraio 2016. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI.

  La seduta comincia alle 14.40.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro globale di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2012.
C. 3460 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, poiché non vi sono obiezioni, accoglie la richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

  Maria Valentina VEZZALI (SCpI), relatrice, ricorda che l'accordo quadro di partenariato globale di cooperazione (PCA – Partnership and Cooperation Agreement) Pag. 85tra l'Unione europea e i suoi Stati membri da una parte e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, firmato a Bruxelles il 27 giugno 2012 corrisponde al reciproco interesse dei contraenti per l'instaurazione di una Partnership strategica. Aggiunge che quello in esame è un accordo, ad oggi, ratificato dal Vietnam e da tutti gli Stati dell'Unione europea, ad eccezione di Italia, Francia e Grecia. Esso ha lo scopo di integrare il quadro giuridico di riferimento della cooperazione bilaterale CEE-ASEAN, in vigore dal 1o ottobre 1980 ed esteso al Vietnam nel 1999. La sua finalità è di giungere a una disciplina organica nei diversi settori della cooperazione, al fine di rafforzare gli scambi e gli investimenti reciproci e realizzare una mutua crescita sociale ed economica.
  Precisa quindi che l'Accordo si compone di 65 articoli, organizzati in 8 titoli. Per quanto di competenza della VII Commissione vanno ricordati i seguenti articoli: 28 – Istruzione e cultura; 38 – patrimonio culturale; 39 – cooperazione scientifica e tecnologica; 40 – tecnologie dell'informazione, comunicazione e media; 43 – sviluppo del turismo culturale e 20 – che si sofferma sulla proprietà intellettuale. Evidenzia che all'articolo 28 si fa espresso riferimento all'istruzione e alla cultura; alla promozione di scambi di studenti e di esperti attraverso programmi comunitari, ad esempio l’Erasmus Mundus, per migliorare la conoscenza reciproca nel rispetto delle diversità; alla formazione di interpreti di conferenze; alla cooperazione fra università e istituti di ricerca, allo scopo di favorire la mobilità e modernizzare i sistemi di istruzione superiore, tecnica e professionale; al miglioramento del quadro delle qualifiche per offrire maggiori garanzie di qualità.
  Aggiunge che all'articolo 38 si approfondisce la cooperazione nei consessi internazionali (UNESCO), nell'ambito del Vertice Asia-Europa (ASEM), in modo tale da preservare il patrimonio culturale anche attivando partenariati fra i rispettivi istituti culturali, al fine di rendere il settore dinamico. All'articolo 39 si ritiene utile intensificare la cooperazione scientifica e tecnologica trasversalmente a tutti i settori di interesse (industria, energia, trasporti, ambiente, gestione delle risorse naturali), grazie allo scambio di know-how e buone pratiche, attivando partenariati di ricerca fra comunità scientifiche, università e industrie, partecipando a programmi comuni di ricerca e sviluppo, promuovendo workshop e conferenze e favorendo la formazione di giovani ricercatori. All'articolo 40 si sottolinea l'importanza delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) che sono elementi chiave di una società moderna e fondamentali per lo sviluppo economico e sociale, per la semplificazione del dialogo, per la cooperazione nei settori audiovideo e media, oltre ad avere una stretta connessione con la sicurezza e alla criminalità informatica. All'articolo 43 si annovera fra i settori di sviluppo il turismo culturale (entrambi i paesi sono ricchi di siti archeologici e di interesse storico). All'articolo 20 si approfondisce il diritto di proprietà intellettuale per prevenire e contrastare la pirateria e la contraffazione.
  Sottolinea che con questo accordo, grazie alla promozione degli scambi fra studenti ed esperti finanziati con programmi comunitari, sarà possibile migliorare la conoscenza reciproca nel rispetto delle diversità. La cooperazione fra università e gli istituti di ricerca permetterà di favorire la mobilità di docenti e studenti, di modernizzare i sistemi di istruzione, di scambiare buone pratiche e know-how e di migliorare la qualità della formazione anche tecnica e professionale, a tutto vantaggio non solo del sistema della conoscenza, ma anche dell'industria, della qualità dell'ambiente, della tutela del patrimonio culturale. Questo partenariato pone anche l'accento sull'importanza delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), che sono elementi chiave di una società moderna e fondamentali per lo sviluppo economico e sociale, per la semplificazione del dialogo, per la cooperazione nei settori audiovideo e media, oltre ad avere una stretta connessione con la sicurezza e alla criminalità informatica. L'accordo si sofferma sul diritto di proprietà intellettuale, al fine di prevenire e contrastare la pirateria e la Pag. 86contraffazione. Da ultimo, rileva che con il Vietnam l'Italia vanta una consolidata tradizione di relazioni e di contatti, che hanno avuto inizio nel 1973 e che, di recente, si sono rafforzati dopo che il Presidente della Repubblica Mattarella e il Presidente del Consiglio Renzi vi si sono recati in visita. Al Vietnam sono state – sì – mosse diverse critiche per quanto riguarda i diritti umani (legate per esempio alla presenza della pena di morte), anche se su tale terreno negli ultimi anni risultano compiuti passi avanti; e per quanto inerisce al turismo sessuale. Non tutti si sono detti favorevoli a un libero mercato con questo Paese, considerato che dal Sud Est Asiatico l'Italia subisce la concorrenza delle produzioni low cost e di scarsa qualità, realizzate sovente con lo sfruttamento dei lavoratori e dei minori. Il Vietnam vanta, però, notevoli differenze con i paesi di quell'area; ha inoltre un'economia in espansione e questo accordo potrebbe consentire all'Italia non pochi vantaggi. Riferisce poi che il disegno di legge di ratifica è stato approvato il 26 novembre scorso al Senato e che dalla relazione tecnica che lo accompagna si evince che è un accordo che non comporta particolari oneri per la finanza pubblica. Infatti le spese di funzionamento del Comitato misto, previsto all'articolo 52 per l'organizzazione dei dialoghi settoriali, saranno interamente a carico del bilancio comunitario, visto che è un accordo negoziato in quella sede. Precisa che la concessione del trattamento nazionale a navi battenti bandiera vietnamita rappresenta l'unica voce di spesa di questo accordo, perché produrrebbe mancati introiti per i diritti portuali, comunque quantificabili in poco più di 10.000 euro annui. Ritiene che si debba leggere questa ratifica come un rafforzamento dei già buoni rapporti con questo Paese e come una ricerca di opportunità, considerato che ci si muove in uno scenario internazionale che, di recente, ha subito molti cambiamenti e che ha grandi potenzialità, vantando storia e tradizioni millenarie. Auspica, pertanto, che si arrivi alla rapida e positiva conclusione dell’iter parlamentare e alla ratifica dell'Accordo con la Repubblica del Vietnam.

  Milena SANTERINI (DeS-CD), dopo aver ricordato che, il 12 maggio 2015, la VII Commissione della Camera dei deputati ha incontrato una delegazione della Commissione cultura, istruzione, giovani e bambini dell'Assemblea Nazionale del Vietnam, auspica l'approvazione del presente provvedimento. Osserva, poi, in relazione alla collaborazione in ambito culturale prevista all'articolo 28 dell'Accordo, che il Vietnam ha attualmente con diversi Paesi una proficua collaborazione in specifici progetti cui partecipa anche l'Italia, predisponendo questi Paesi adeguati incentivi per gli studenti vietnamiti, in particolar modo universitari. Auspica quindi che anche gli organismi pubblici italiani competenti favoriscano maggiormente, con adeguati sussidi, il soggiorno e lo studio in Italia di studenti universitari vietnamiti, nell'ambito della collaborazione culturale di cui all'articolo 28 dell'Accordo.

  Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, riguardante la criminalizzazione degli atti di razzismo e xenofobia commessi a mezzo di sistemi informatici, fatto a Strasburgo il 28 gennaio 2003.
Nuovo testo C. 3084 Governo.
(Parere alle Commissioni riunite II e III).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Milena SANTERINI (DeS-CD), relatrice, osserva che l'atto C. 3084 mira a ratificare il Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, relativo alla punibilità penale degli atti razzisti e xenofobi, aperto alla firma il 28 gennaio 2003 e sottoscritto dall'Italia il 9 novembre 2011. Aggiunge che l'Italia porta ritardo sia sulla Convenzione sia sul Protocollo, dal momento che la prima è stata ratificata solo nel 2008 e che il secondo è l'oggetto del provvedimento in esame. Come Pag. 87è noto, il Consiglio d'Europa pone particolare attenzione alle violazioni dei diritti dell'uomo, specie sotto l'aspetto della criminalità a sfondo razzista o xenofobo. L'Italia ha quindi scelto di provvedere alla ratifica del Protocollo mediante la modifica della legge n. 654 del 1975 (articolo 3) che, in realtà, ratifica una diversa convenzione internazionale, quella del 1966 in materia di eliminazione delle forme di discriminazione razziale. Tale legge di ratifica, la n. 654 del 1975, come largamente noto, è stata modificata dalla cosiddetta legge Mancino nel 1993. Il Protocollo addizionale mira a includervi i reati legati alla propaganda a sfondo razzista e xenofobo, e prevede l'incriminazione delle seguenti condotte: diffusione di materiale razzista e xenofobo tramite sistemi informatici, minaccia con motivazione razzista e xenofoba, insulto con motivazione razzista e xenofoba, negazione, minimizzazione palese, approvazione o giustificazione del genocidio o dei crimini contro l'umanità, aiuto e complicità. Rileva che una sua piena applicazione appare indispensabile, perché consente di rendere operative le disposizioni previste per contrastare gli atti online di natura razzista.
  Osserva che gli aspetti di competenza della Commissione cultura sono inscindibilmente legati a quelli delle Commissioni referenti, giacché, in questo caso, la discussione sul mezzo (che sarebbe di competenza della VII Commissione, eventualmente in congiunta con la Commissione trasporti e telecomunicazioni) e quella sul contenuto sono strettamente connesse (nesso già manifestato presso la VII Commissione all'atto di rendere il parere sul provvedimento C. 925 e abbinati, in tema di diffamazione a mezzo stampa).
  Rileva che la modifica testuale che il provvedimento in esame porta all'articolo 3 della legge n. 654 del 1975 è volta a prevedere, da un lato che i crimini possano essere commessi anche con mezzi informatici o telematici, dall'altro l'introduzione di una circostanza aggravante specifica per chi distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza materiale razzista o xenofobo o che nega, minimizza in modo grave, approva o giustifica i crimini di genocidio o contro l'umanità, cioè quei discorsi e incitamenti razzisti e xenofobi che siano fondati sulla minimizzazione, sulla negazione o sull'apologia della Shoah, ovvero dei crimini di genocidio o di quelli contro l'umanità e di guerra. Osserva che sono due i campi della giurisprudenza interessati da questo provvedimento. Il primo, appunto, riguarda se considerare penalmente illecita la negazione e la voluta alterazione di fatti storici, quali la deportazione e lo sterminio degli ebrei durante la seconda guerra mondiale e la negazione dei genocidi. Su questo rimanda alla discussione tenutasi in Parlamento in occasione dell'approvazione del cosiddetto provvedimento sul negazionismo (AC 2874). Il secondo, che interessa in particolare la VII Commissione, è il limite tra la diffusione di odio a sfondo razzista e xenofobo e libertà d'espressione. Infatti, il disegno di legge del Governo n. 3084 interseca una problematica classica: quella dell'incrocio tra la libera manifestazione del pensiero e il diritto di espressione, da un lato; e la tutela delle persone e l'ordine pubblico, dall'altro. Aggiunge che, in tutto il mondo, la giurisprudenza si è dovuta confrontare con questo delicato tema che coinvolge, per un verso il responsabile esercizio dei diritti individuali e, per l'altro, la necessità che i poteri pubblici non trovino pretesti per conculcare i diritti civili.
  Ricorda poi che la Corte Suprema americana, sin dal 1919, ha considerato del tutto incomprimibile l'esercizio di libera manifestazione del pensiero, di cui al Primo emendamento della Costituzione e che anche il Consiglio costituzionale francese si è trovato a confermare come l'articolo 11 della Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1789 sia ancora la base giuridica per assicurare il diritto individuale a manifestare liberamente il proprio pensiero. In questa scia, la Corte costituzionale italiana ha reiteratamente affermato che tutti i reati di opinione si collocano tendenzialmente in un'area problematica della nostra legislazione penale e che possono considerarsi compatibili con la nostra Carta fondamentale sempre che le condotte incriminate creino un pericolo concreto per l'ordine pubblico e per i diritti altrui (vedi Pag. 88le sentenze n. 65 del 1970, n. 199 del 1972 e n. 108 del 1974). Precisa che la giurisprudenza di merito in Italia si è collocata molto solidamente in questo solco, riconoscendo al cosiddetto «diritto di critica» un ampio spazio applicativo.
  Aggiunge che anche la Corte europea dei diritti dell'uomo condivide e partecipa di questo patrimonio concettuale. Precisa che l'articolo 10 della Convenzione europea dei diritti assegna, infatti, a ogni persona la libertà di espressione, la quale include la libertà d'opinione e quella di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi sia l'ingerenza da parte delle pubbliche autorità. Queste ultime possono, tuttavia, adottare misure strettamente necessarie in una società democratica, volte a garantire la sicurezza nazionale e pubblica, la prevenzione dei reati, la protezione della salute e della morale. La giurisprudenza della Corte di Strasburgo ha ampiamente affrontato la problematica, anche con specifico riferimento alle manifestazioni del pensiero su Internet. In via generale, pur dando atto che i portali d'informazione e le altre piattaforme aperte al pubblico hanno dato negli ultimi anni un eccezionale contributo al rafforzamento della libertà espressiva e al moltiplicarsi delle occasioni di esercizio della manifestazione del pensiero, la Corte non può nascondersi i pericoli di un'attività divulgativa incontrollata e potenzialmente lesiva di valori ugualmente importanti per la democrazia, come la dignità delle persone e l'ordine pubblico.
  Evidenzia che l'interferenza dei poteri pubblici con il diritto di espressione degli operatori e degli utenti della Rete – pur esercitato in modi tecnologicamente mediati – deve essere sempre previsto dalla legge e proporzionato alle relative finalità e che nel recente caso Delfi contro Estonia del 2015, che chiama in causa la responsabilità dei gestori dei portali nei messaggi d'odio pubblicati, la Corte ha ribadito questi principi, secondo i quali comunque è onere degli Stati sottoscrittori della Convenzione dei diritti del 1950 di mettere a disposizione dei cittadini una cornice giuridica di garanzia per l'efficace esercizio del diritto di manifestare il proprio pensiero, anche con strumenti on-line. Peraltro, la Corte di cassazione italiana è dell'avviso che una cosa sono le testate giornalistiche on-line e altra sono i content-providers come Google, che non possono essere chiamati a rispondere della diffamazione e dell’hate speech di coloro che si servono autonomamente del forum elettronico (vedi la nota sentenza di Google-Vividown del 17 dicembre 2013). Tuttavia, rimane in causa la responsabilità di tali gestori e testate on-line nel rimuovere i contenuti segnalati come hate speech. In conclusione, si riserva di formulare una proposta di parere che preannuncia positivo all'esito del dibattito.

  Maria MARZANA (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede se sia possibile – nel periodo che residua da questo momento fino alla ripresa delle votazioni in Assemblea – anticipare i lavori del comitato ristretto relativo alla disciplina delle professioni di educatore e di pedagogista (C. 2656 Iori e C. 3247 Binetti), già previsto per la serata odierna.

  Milena SANTERINI (DeS-CD), intervenendo in qualità di relatrice sulla disciplina delle professioni di educatore e di pedagogista, dichiara di non essere ancora pronta a sottoporre le sue valutazioni riassuntive al comitato ristretto.

  Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, apprezzate le circostanze e non essendovi obiezioni, conferma l'ordine dei lavori già previsti per la giornata odierna e rinvia il seguito dell'esame del nuovo testo dell'A.C. 3084 ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.05.

COMITATO RISTRETTO

  Martedì 2 febbraio 2016.

Disciplina delle professioni di educatore e di pedagogista.
C. 2656 Iori e C. 3247 Binetti.

  Il Comitato ristretto si è riunito dalle 19.40 alle 20.50.