CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 2 febbraio 2016
584.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
Pag. 64

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 2 febbraio 2016. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene il Viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Zanetti.

  La seduta comincia alle 14.05.

Sull'ordine dei lavori.

  Maurizio BERNARDO, presidente, propone, concorde la Commissione, di procedere a un'inversione nell'ordine dei lavori della seduta odierna, nel senso di procedere, dapprima, all'esame, in sede consultiva, del disegno di legge C. 2981, recante ratifica del Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo e del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo, del disegno di legge C. 3156, approvato dal Senato, recante ratifica del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Panama e del Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Panama, nonché del disegno di legge C. 3460, approvato dal Senato, recante ratifica dell'Accordo quadro globale di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Pag. 65Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, passando poi allo svolgimento dell'audizione dei rappresentanti di CRIF SpA nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle tematiche relative ai rapporti tra operatori finanziari e creditizi e clientela.

Ratifica del Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo e del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo.
C. 2981 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Renzo CARELLA (PD), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai fini del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 2981, recante ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo, fatto a Pristina il 19 giugno 2013, e del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo, fatto a Pristina il 19 giugno 2013.
  Per quanto riguarda il contenuto del Trattato di estradizione, il quale si compone di 24 articoli, l'articolo 1 stabilisce il principio che ciascuno degli Stati contraenti estradi all'altra Parte persone che si trovano sul proprio territorio, sia in caso di estradizione processuale, sia in caso di estradizione esecutiva basata su decisioni passate in giudicato.
  Illustra quindi l'articolo 2, il quale individua le tipologie di reato che danno luogo ad estradizione, prevedendo, al paragrafo 1, che nel caso di estradizione processuale, la facoltà di estradare i cittadini è prevista per i reati per i quali potrebbe essere inflitta, in entrambi gli Stati, una pena detentiva di almeno un anno; nel caso di estradizione esecutiva, l'estradizione del cittadino potrà essere concessa solo se, al momento della presentazione della domanda, la durata della pena o della restrizione ancora da espiare è di almeno sei mesi.
  Il paragrafo 2 prevede che, nel determinare se un fatto costituisce reato ai sensi delle disposizioni del Trattato, non rilevano eventuali differenze di denominazione o di categoria.
  Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala il paragrafo 3, ai sensi del quale i reati in materia di tasse, imposte, dazi e cambi l'estradizione non può essere rifiutata con l'unica motivazione che la legge dello Stato richiesto impone tipi di tasse ed imposte differenti o non prevede la stessa disciplina in tali materie.
  Il paragrafo 4 prevede che l'estradizione possa essere concessa anche se il reato oggetto della richiesta è stato commesso fuori dal territorio dello Stato richiedente, mentre il paragrafo 5 regola le possibilità di estradizione quando la richiesta di estradizione riguardi due o più reati.
  L'articolo 3 enumera i motivi di rifiuto obbligatorio dell'estradizione (reati politici; punizioni discriminatorie; pene vietate dalla legge dello Stato a cui è richiesta l'estradizione; mancato rispetto dei diritti minimi di difesa o trattamento inumano, crudele o degradante; giudicato per lo stesso reato formatosi presso lo Stato a cui è richiesta l'estradizione; intervenuta amnistia, indulto, grazia o prescrizione per lo stesso reato; reato militare presso lo Stato a cui è richiesta l'estradizione; asilo politico concesso dallo Stato a cui è richiesta l'estradizione; motivi di tutela della sovranità, sicurezza o ordine pubblico o di altri interessi essenziali dello Stato a cui è richiesta l'estradizione), mentre l'articolo 4 disciplina i motivi di rifiuto facoltativi (sottoposizione a procedimento penale per lo stesso reato preso lo Stato a cui è richiesta l'estradizione; contrarietà all'estradizione per ragioni di carattere Pag. 66umanitario in ragione dell'età, della salute o di altre condizioni personali della persona interessata).
  Passa quindi a illustrare l'articolo 5, il quale sancisce il diritto delle Parti contraenti di rifiutare l'estradizione dei propri cittadini e gli articoli da 6 a 9, che disciplinano il procedimento di estradizione, dal momento della richiesta al momento della decisione.
  In particolare, l'articolo 6 individua le Autorità Centrali designate dalle Parti a trasmettere le richieste, rispettivamente nel Ministero della Giustizia della Repubblica Italiana e nel Ministero della Giustizia della Repubblica del Kosovo.
  L'articolo 7 individua la documentazione necessaria da allegare alla richiesta di estradizione.
  L'articolo 8 contempla la facoltà di richiedere informazioni supplementari, da fornire nel termine di quaranta giorni, inutilmente decorso il quale si considera che si sia rinunciato alla richiesta di estradizione.
  L'articolo 9 dispone in materia di decisione sull'estradizione da parte dello Stato richiesto, prevedendo che i motivi di rifiuto della richiesta siano notificati allo Stato richiedente.
  L'articolo 10 riguarda il principio di specialità e la sua applicazione ai procedimenti di estradizione fra le Parti contraenti, prevedendo in sostanza che la persona estradata non possa essere sottoposta a procedimento penale, giudicata o detenuta presso lo Stato richiedente per qualsiasi diverso reato commesso prima della consegna, salvo alcuni casi specificati (rientro volontario nello Stato richiedente della persona o mancata fuoriuscita dallo Stato richiedente entro 45 giorni; consenso dello Stato cui è richiesta l'estradizione).
  L'articolo 11 prevede il principio generale di divieto di riestradizione verso uno Stato terzo e le ipotesi eccezionali in cui ciò è possibile.
  L'articolo 12 prevede la misura cautelare dell'arresto provvisorio, in vista della presentazione della richiesta di estradizione, e la relativa procedura.
  L'articolo 13 disciplina l'ipotesi di più richieste di estradizione avanzate da diversi Stati per la stessa persona, in riferimento allo stesso reato o per reati diversi, prevedendo che in tal caso si faccia riferimento alla gravità dei diversi reati; al tempo e luogo di commissione; alla nazionalità e residenza della persona richiesta; alle date di presentazione delle richieste; alla possibilità di successiva riestradizione.
  L'articolo 14 riguarda le modalità di consegna della persona da estradare, che deve avvenire entro trenta giorni, prorogabili di altri quindici, da quando lo Stato richiedente è informato della concessione dell'estradizione.
  L'articolo 15 prevede e disciplina le ipotesi di consegna differita e di consegna temporanea della persona da estradare.
  L'articolo 16 riguarda la procedura semplificata di estradizione, che può essere concessa sulla base della sola domanda di arresto provvisorio senza la presentazione della documentazione prevista dall'articolo 7, attivabile con il consenso della persona di cui si chiede l'estradizione.
  L'articolo 17 riguarda la consegna delle cose di pertinenza della persona per la quale è stata richiesta l'estradizione, nonché delle cose che sono state utilizzate per commettere il reato; delle cose che possono servire come mezzi di prova; delle cose che, provenendo dal reato, sono state trovate nella disponibilità della persona richiesta.
  L'articolo 18 disciplina il caso in cui uno dei due Stati contraenti sia Stato di transito di una persona consegnata all'altro Stato da uno Stato terzo.
  L'articolo 19 dispone in materia di spese relative all'estradizione, prevedendo al paragrafo 1 che lo Stato richiesto è chiamato a provvedere a tutte le necessità ed alle spese del procedimento derivante dalla richiesta di estradizione.
  In particolare segnala che, in base al paragrafo 2, sono a carico dello Stato richiesto le spese sostenute nel suo territorio per l'arresto della persona richiesta e per il mantenimento in custodia della Pag. 67medesima sino alla consegna allo Stato richiedente, nonché le spese relative alla custodia delle cose indicate all'articolo 17 del Trattato. Sono invece a carico dello Stato richiedente le spese sostenute per il trasporto della persona estradata e delle cose sequestrate, nonché quelle relativo al transito regolato dall'articolo 18.
  L'articolo 20 dispone in tema di richieste di informazioni sul procedimento o sull'esecuzione della condanna a carico della persona estradata.
  Ai sensi dell'articolo 21 il Trattato non impedisce agli Stati di cooperare in materia di estradizione in conformità ad altri trattati di cui entrambi siano parte.
  L'articolo 22 dispone in materia di riservatezza e di conservazione degli atti del procedimento di estradizione.
  L'articolo 23 regola la modalità di risoluzione delle controversie derivanti dall'applicazione o dall'interpretazione del Trattato, individuando in primo luogo nelle consultazioni tra le Autorità Centrali il primo mezzo di risoluzione e prevedendo il ricorso alla via diplomatica in caso di impossibilità di raggiungere un accordo.
  L'articolo 24 contiene le clausole finali, stabilendo l'entrata in vigore del Trattato alla data di ricezione della seconda notifica di espletamento delle procedure di ratifica.
  Fa inoltre presente che il Trattato è modificabile mediante accordo scritto e ha durata illimitata. Viene specificato che ciascuna Parte può recedere dal Trattato con effetto a sei mesi, senza pregiudizio per le procedure avviate prima della cessazione.
  Viene quindi precisato che il Trattato si applica ad ogni richiesta di estradizione presentata dopo la sua entrata in vigore, anche se riferita a reati commessi prima di tale momento.
  Per quel che concerne invece il contenuto del Trattato di assistenza giudiziaria, il quale si compone di 27 articoli, illustra l'articolo 1, il quale impegna le Parti a prestarsi reciprocamente la più ampia assistenza giudiziaria in materia penale.
  In tale contesto è specificato che l'assistenza potrà riguardare, in particolare:
   la ricerca e l'identificazione di persone;
   la notifica degli atti giudiziari;
   la citazione di testimoni, parti offese, persone sottoposte a procedimento penale e periti;
   l'acquisizione e trasmissione di atti, documenti ed elementi di prova;
   l'assunzione di testimonianze o di dichiarazioni;
   l'espletamento di interrogatori;
   l'espletamento e la trasmissione di perizie;
   il trasferimento di persone detenute al fine di rendere testimonianza o di partecipare ad altri atti processuali;
   l'esecuzione di ispezioni giudiziarie o l'esame di luoghi o di oggetti;
   l'esecuzione di indagini, perquisizioni, congelamenti, sequestri e confische di beni pertinenti al reato e dei proventi di reato;
   la comunicazione dell'esito di procedimenti penali, la trasmissione di sentenze penali e di informazioni estratte da archivi giudiziari.

  Inoltre, sono previsti lo scambio di informazioni di carattere penale e sulla legislazione, nonché qualsiasi altra forma di assistenza che non sia in contrasto con la legislazione dello Stato richiesto.
  L'articolo 2 stabilisce che l'assistenza giudiziaria può essere prestata anche quando il fatto per il quale è richiesta non costituisce reato nello Stato richiesto, salvo il caso che venga richiesta l'esecuzione di perquisizioni, sequestri, confisca di beni e altri atti.
  L'articolo 3 indica le ipotesi in cui è possibile rifiutare o rinviare l'assistenza giudiziaria (contrarietà alla legislazione nazionale o alle disposizioni del Trattato; reati politici; pene vietate dalla legge dello Pag. 68Stato a cui è richiesta l'assistenza; punizioni discriminatorie; giudicato per lo stesso reato formatosi presso lo Stato a cui è richiesta l'assistenza; motivi di tutela della sovranità, sicurezza o ordine pubblico o di altri interessi essenziali dello Stato a cui è richiesta l'assistenza).
  L'articolo 4 individua nel Ministero della Giustizia della Repubblica Italiana e nel Ministero della Giustizia della Repubblica del Kosovo le Autorità Centrali designate dalle Parti alle quali presentare le richieste di assistenza.
  L'articolo 5 prevede che le richieste di assistenza devono essere illustrate in forma scritta e ne indica il contenuto.
  L'articolo 6 detta le norme applicabili all'esecuzione della richiesta di assistenza, che deve avere esecuzione immediata.
  L'articolo 7 riguarda, in particolare, la ricerca di persone sul territorio dello Stato richiesto.
  L'articolo 8 dispone in tema di citazioni e notifiche, mentre l'articolo 9 regola l'assunzione probatoria nello Stato richiesto (rileva come, in sostanza, si tratti dell'assunzione di dichiarazioni di testimoni, parti offese, persone sottoposte a indagine o a procedimento penale, periti o altre persone, nonché dell'acquisizione di atti, documenti o altre prove).
  L'articolo 10 disciplina la comparizione di persone dinanzi alle autorità giudiziarie dello Stato richiedente, al fine di rendervi interrogatori, testimonianze e altro tipo di dichiarazione, ovvero per essere ascoltate come perito o compiere attività processuali.
  L'articolo 11 prevede norme a garanzia della persona che si trovi nel territorio dello Stato richiedente e dispone circa l'applicazione del principio di specialità, prevedendo in sostanza che la persona la quale si trova nel territorio dello Stato che richiede l'assistenza non possa essere indagata, perseguita, giudicata né privata della libertà personale per qualsiasi reato commesso prima della sua entrata in tale Stato, né essere costretta a rendere testimonianza o partecipare ad atti relativi a un procedimento diverso da quello menzionato nella richiesta di assistenza, salvo alcuni casi specificati (rientro volontario nello Stato richiedente della persona o mancata fuoriuscita dallo Stato richiedente entro 30 giorni).
  L'articolo 12 detta norme a tutela delle vittime, dei testimoni e degli altri partecipanti al procedimento penale.
  L'articolo 13 disciplina il ricorso ai collegamenti in videoconferenza per l'assunzione di testimonianze e di dichiarazioni e per l'espletamento di interrogatori, compatibilmente con le legislazioni nazionali e le possibilità tecniche di ciascuno Stato. In tale ambito è prevista espressamente l'obbligatorietà del ricorso al collegamento in videoconferenza quando la persona che deve essere sentita si trovi detenuta nel territorio dello Stato richiesto.
  L'articolo 14 riguarda il trasferimento temporaneo delle persone detenute, nel caso in cui non sia possibile ricorrere alla videoconferenza.
  Gli articoli 15 e 16 dettano norme per la produzione, rispettivamente, di copie conformi di documenti ufficiali e pubblici, e di documenti, atti e cose diversi dai primi.
  L'articolo 17 dispone circa l'esecuzione di perquisizioni, sequestri e confische nello Stato richiesto, su domanda dello Stato richiedente.
  Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze segnala l'articolo 18, il quale prevede che, su domanda dello Stato richiedente, lo Stato richiesto effettui accertamenti sui rapporti bancari, finanziari e di conto corrente che una persona fisica o giuridica, sottoposta a procedimento penale dalle autorità giudiziarie dello Stato richiedente, intrattenga nel territorio dello Stato richiesto, senza che possano essere opposti da quest'ultimo motivi di segreto bancario. La norma esplicita che tali accertamenti possono riguardare anche informazioni relative all'identificazione dei soggetti abilitati a operare sui conti, alla localizzazione di questi ultimi e alle movimentazioni riferibili, nonché istituti finanziari diversi dalle banche. Pag. 69
  Il paragrafo 4 chiarisce inoltre che l'assistenza prevista dall'articolo non può essere rifiutata per motivi di segreto bancario.
  Passa quindi a illustrare l'articolo 19, il quale coordina le norme del Trattato con altri strumenti di cooperazione o di assistenza derivanti da altri accordi internazionali, prevedendo che esse non pregiudicano diritti riconosciuti e obblighi assunti da ciascuno Stato in forza di altri accordi internazionali da loro firmati e che non impediscono di prestare altre forme di cooperazione o assistenza giudiziaria in ragione di specifici, accordi, intese o pratiche condivise, se conformi ai rispettivi ordinamenti. In tale contesto viene chiarito che lo Stato richiesto può rifiutare l'assistenza anche in considerazione della natura o minore gravità del reato per cui si procede.
  L'articolo 20 prevede lo scambio di informazioni fra gli Stati contraenti in materia di procedimenti penali, precedenti penali e condanne.
  L'articolo 21 dispone in merito allo scambio di informazioni in materia di legislazione e di procedure giudiziarie.
  L'articolo 22 prevede la trasmissione delle sentenze e dei certificati penali.
  L'articolo 23 stabilisce che atti e documenti forniti in conformità al Trattato non richiedono legalizzazioni, certificazioni o autenticazioni ed hanno piena efficacia probatoria nello Stato richiedente.
  L'articolo 24 dispone in materia di riservatezza della documentazione relativa alle richieste di assistenza.
  L'articolo 25 regola il riparto dei costi e delle spese fra Stato richiedente e Stato richiesto per l'esecuzione della richiesta di assistenza giudiziaria. In particolare, in base al paragrafo 1 i costi e le spese per l'esecuzione della richiesta di assistenza giudiziaria sono sostenuti dallo Stato richiesto, mentre a carico dello Stato richiedente sono:
   le spese di viaggio e soggiorno nello Stato richiesto per persone specificate nella richiesta di assistenza ad essere presenti all'esecuzione della stessa (ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3 del Trattato stesso);
   le indennità e spese di viaggio e soggiorno nello Stato richiedente per le persone citate a comparire al fine di rendere interrogatorio, testimonianza, ovvero di essere ascoltate come perito (ai sensi dell'articolo 10 del Trattato);
   le spese correlate alla protezione delle vittime, dei testimoni e degli altri partecipanti al procedimento penale (articolo 12 del Trattato);
   le spese derivanti dall'organizzazione dei collegamenti in videoconferenza (articolo 13 del Trattato);
   le spese e gli onorari per i periti, per le traduzioni e la trascrizione, nonché quelle per la custodia e la consegna dei beni sequestrati.

  Il paragrafo 2 prevede, qualora l'esecuzione della richiesta di assistenza comportasse spese straordinarie, che gli Stati sono tenuti a consultarsi per concordarne la suddivisione.
  L'articolo 26 individua nella consultazione tra le Autorità Centrali la modalità di risoluzione delle controversie derivanti dall'applicazione o dall'interpretazione del Trattato, prevedendo il ricorso alla via diplomatica in caso di impossibilità a raggiungere un accordo.
  L'articolo 27, recante le clausole finali, prevede che il Trattato entri in vigore alla data di ricezione della seconda notifica di espletamento delle procedure di ratifica.
  È previsto inoltre, al paragrafo 2, che il Trattato è modificabile mediante accordo scritto ed ha durata illimitata. Il paragrafo 3 specifica quindi che ciascuna Parte può recedere dal Trattato con effetto a sei mesi, senza pregiudizio per le procedure avviate prima della cessazione.
  Inoltre il paragrafo 4 precisa che il Trattato si applica ad ogni richiesta di assistenza giudiziaria presentata dopo la sua entrata in vigore, anche se riferita a reati commessi prima di tale momento.
  In merito al contenuto del disegno di legge di ratifica, gli articoli 1 e 2 contengono, Pag. 70rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dei Trattati.
  Passa quindi a illustrare l'articolo 3, il quale reca la copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione dei Trattati.
  In particolare il comma 1, con riferimento al Trattato di estradizione, prevede oneri per spese di missione derivanti dagli articoli 14 (consegna della persona da estradare) e 19 (spese di estradizione), valutati in euro 4.734 a decorrere dal 2015; per le rimanenti spese di cui agli articoli 7 (documentazione) e 8 (informazioni supplementari) del medesimo Trattato la norma prevede un onere di euro 4.500 a decorrere dal 2015.
  Con riferimento invece al Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale il medesimo comma 1 prevede oneri per spese di missione derivanti dagli articoli 6 (esecuzione della richiesta di assistenza), 9 (assunzione delle prove), 10 (comparizione) e 14 (trasferimento temporaneo di persone detenute) valutati in euro 8.094 a decorrere dal 2015; per le rimanenti spese di cui agli articoli 13 (videoconferenza), 15 e 16 (documenti ufficiali e pubblici, ed altri documenti) del medesimo Trattato di assistenza giudiziaria la norma prevede un onere di euro 21.100 a decorrere dal 2015.
  A tali oneri si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
  Il comma 2 prevede che il Ministro della giustizia, secondo quanto previsto dalla legge di contabilità generale dello Stato, monitori gli oneri relativi alle spese di missione (di cui agli articoli 14 e 19 del Trattato di estradizione e 6, 9, 10 e 14 del Trattato di assistenza giudiziaria), e ne riferisca al Ministro dell'economia e delle finanze.
  Il comma 3 stabilisce che, nel caso di scostamenti rispetto alle previsioni di spesa del comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, provvede mediante riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, destinate alle spese di missione nell'ambito del programma «Giustizia civile e penale» e comunque della missione «Giustizia» del Ministero della giustizia. Corrispondentemente è ridotto in pari misura, per il medesimo anno, il limite fissato dall'articolo 6, comma 12, del decreto-legge n. 78 del 2010, relativo alle spese per missioni effettuate dalle amministrazioni pubbliche, che non possono, a decorrere dal 2011, superare il 50 per cento delle spese sostenute nel 2009.
  Il comma 4 prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze riferisca senza ritardo con apposita relazione alle Camere sulle cause degli scostamenti e sull'attuazione delle misure previste nel comma 3.
  L'articolo 4 dispone l'entrata in vigore della legge del provvedimento per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

  Maurizio BERNARDO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta già convocata per la giornata di domani.

Ratifica del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Panama e del Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Panama.
C. 3156 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio)

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

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  Renzo CARELLA (PD), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai fini del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 3156, approvato dal Senato, recante ratifica ed esecuzione del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Panama, fatto a Panama il 25 novembre 2013, e del Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Panama, fatto a Panama il 25 novembre 2013.
  Per quanto riguarda il contenuto del Trattato di assistenza giudiziaria, il quale si compone di 26 articoli, illustra l'articolo 1, il quale impegna le Parti a prestarsi reciprocamente la più ampia assistenza giudiziaria in materia penale.
  In tale contesto viene specificato che l'assistenza potrà riguardare, in particolare:
   la ricerca e l'identificazione di persone;
   la notifica degli atti giudiziari;
   la citazione di testimoni, parti offese, persone sottoposte a procedimento penale e periti;
   l'acquisizione e trasmissione di atti, documenti ed elementi di prova;
   l'espletamento e la trasmissione di perizie;
   l'assunzione di testimonianze o di dichiarazioni;
   l'assunzione di interrogatori;
   il trasferimento di persone detenute al fine di rendere testimonianza o interrogatorio o di partecipare ad altri atti processuali;
   l'esecuzione di ispezioni giudiziarie o l'esame di luoghi o di oggetti;
   l'esecuzione di indagini, perquisizioni, congelamenti, sequestri e confische di beni;
   la comunicazione dell'esito di procedimenti penali, la trasmissione di sentenze penali e di informazioni estratte da archivi giudiziari.

  Inoltre, sono previsti lo scambio di informazioni in materia di diritto, nonché qualsiasi altra forma di assistenza che non sia in contrasto con la legislazione dello Stato richiesto.
  Passa quindi a illustrare l'articolo 2, il quale stabilisce che l'assistenza giudiziaria può essere prestata anche quando il fatto per il quale è richiesta non costituisce reato nello Stato richiesto, salvo il caso che si richieda l'esecuzione di perquisizioni, sequestri, confisca di beni e altri atti.
  L'articolo 3 indica le ipotesi in cui è possibile rifiutare o rinviare l'assistenza giudiziaria (contrarietà alla legislazione nazionale; reati politici; reati per cui nello Stato richiedente si prevede una pena vietata nello Stato cui è richiesta la collaborazione; reati discriminatori; reati per i quali sia già in corso o si sia concluso un procedimento penale nei confronti della stessa persona; motivi di contrarietà alla sovranità, sicurezza, ordine pubblico o ad altri interessi essenziali dello Stato nei cui confronti è avanzata la richiesta).
  L'articolo 4 individua nel Ministero della Giustizia della Repubblica Italiana e nel Ministerio de Gobierno della Repubblica del Panama le Autorità Centrali designate dalle Parti alle quali presentare le richieste di assistenza.
  L'articolo 5 prevede che le richieste di assistenza devono essere illustrate in forma scritta e ne indica il contenuto.
  L'articolo 6 detta le norme applicabili all'esecuzione della richiesta di assistenza, che deve avere esecuzione immediata.
  L'articolo 7 riguarda, in particolare, la ricerca di persone sul territorio dello Stato richiesto.
  L'articolo 8 dispone in tema di citazioni e notifiche, mentre l'articolo 9 regola l'assunzione probatoria (cioè l'assunzione di dichiarazioni di testimoni, parti offese, persone sottoposte a indagine, periti o Pag. 72altre persone ovvero acquisizione di atti, documenti o altre prove) nello Stato richiesto.
  L'articolo 10 disciplina la comparizione di persone dinanzi alle autorità giudiziarie dello Stato richiedente.
  L'articolo 11 prevede norme a garanzia della persona che si trovi nel territorio dello Stato richiedente e dispone circa l'applicazione del principio di specialità, prevedendo in sostanza che la persona che si trova nel territorio dello Stato richiedente l'assistenza non possa essere indagata, perseguita, giudicata, arrestata o privata della libertà presso lo Stato richiedente per qualsiasi reato commesso prima della sua entrata nel territorio di tale Stato, né possa essere costretta senza consenso a rendere testimonianza per procedimenti diversi da quelli indicati nella richiesta di assistenza, salvo alcuni casi specificati (rientro volontario nello Stato richiedente della persona o mancata fuoriuscita dallo Stato richiedente entro 45 giorni; consenso dello Stato cui è richiesta l'estradizione).
  L'articolo 12 riguarda il trasferimento temporaneo delle persone detenute, nel caso in cui non sia possibile ricorrere alla videoconferenza.
  L'articolo 13 detta norme a tutela delle vittime, dei testimoni e degli altri partecipanti al procedimento penale.
  Illustra quindi l'articolo 14, che disciplina il ricorso ai collegamenti in videoconferenza per l'assunzione di testimonianze e di dichiarazioni e per l'espletamento di interrogatori, compatibilmente con le legislazioni nazionali e le possibilità tecniche di ciascuno Stato. In tale ambito è espressamente prevista l'obbligatorietà del ricorso al collegamento in videoconferenza quando la persona che deve essere sentita si trovi detenuta nel territorio dello Stato richiesto.
  Gli articoli 15 e 16 dettano norme per la produzione, rispettivamente, di documenti ufficiali e pubblici, e di documenti, atti e cose diversi dai primi.
  L'articolo 17 dispone circa l'esecuzione di perquisizioni, sequestri e confische nello Stato richiesto, su domanda dello Stato richiedente.
  Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze segnala l'articolo 18, il quale prevede che, su domanda dello Stato richiedente, lo Stato richiesto effettui accertamenti sui rapporti bancari, finanziari e di conto corrente che una persona fisica o giuridica, sottoposta a procedimento penale dalle autorità giudiziarie dello Stato richiedente, intrattenga nel territorio dello Stato richiesto, senza che possano essere opposti da quest'ultimo motivi di segreto bancario. La norma esplicita che tali accertamenti possono riguardare anche istituti finanziari diversi dalle banche.
  L'articolo 19 coordina le norme del Trattato con altri strumenti di cooperazione o di assistenza derivanti da altri accordi internazionali.
  L'articolo 20 prevede lo scambio di informazioni fra gli Stati contraenti in materia di procedimenti penali, precedenti penali e condanne.
  L'articolo 21 dispone in merito allo scambio di informazioni in materia di legislazione e di procedure giudiziarie.
  L'articolo 22 stabilisce che atti e documenti forniti in conformità al Trattato non richiedono legalizzazioni, certificazioni o autenticazioni ed hanno piena efficacia probatoria nello Stato richiedente.
  L'articolo 23 dispone in materia di riservatezza della documentazione relativa alle richieste di assistenza.
  L'articolo 24 regola il riparto delle spese fra Stato richiedente e Stato richiesto per l'esecuzione della richiesta di assistenza giudiziaria. In particolare rileva come, in base al paragrafo 1, le spese per l'esecuzione della richiesta di assistenza giudiziaria siano sostenuti dallo Stato richiesto, mentre a carico dello Stato richiedente sono:
   le spese di viaggio e soggiorno nello Stato richiesto per persone specificate nella richiesta di assistenza a essere presenti Pag. 73all'esecuzione della stessa (ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3 del Trattato stesso);
   le spese di viaggio e di soggiorno nello Stato richiedente per le persone citate a comparire al fine di rendere interrogatorio, testimonianza, ovvero di essere ascoltate come perito (ai sensi dell'articolo 10 del Trattato);
   le spese relative all'esecuzione della richiesta di trasferimento temporaneo di persone detenute (articolo 12 del Trattato);
   le spese correlate alla protezione delle vittime, dei testimoni e degli altri partecipanti al procedimento penale (articolo 13 del Trattato);
   le spese derivanti dall'organizzazione dei collegamenti in videoconferenza (articolo 14 del Trattato);
   le spese e gli onorari per i periti, per le traduzioni e la trascrizione, nonché quelle per la custodia e la consegna dei beni sequestrati.

  Il paragrafo 2 prevede, qualora l'esecuzione della richiesta di assistenza comportasse spese straordinarie, che gli Stati sono tenuti a consultarsi per concordarne la suddivisione.
  L'articolo 25 individua nella consultazione tra le Autorità Centrali la modalità di risoluzione delle controversie derivanti dall'applicazione o dall'interpretazione del Trattato, prevedendo il ricorso alla via diplomatica in caso di impossibilità a raggiungere un accordo.
  L'articolo 26, recante le clausole finali, prevede che il Trattato entri in vigore il trentesimo giorno dalla seconda notifica di espletamento delle procedure di ratifica.
  È previsto inoltre, al paragrafo 2, che il Trattato è modificabile mediante accordo scritto. Il paragrafo 3 specifica quindi che il Trattato ha durata illimitata e che ciascuna Parte può recedere dal Trattato con effetto a centottanta giorni, senza pregiudizio per le procedure avviate prima della cessazione.
  Il paragrafo 4 inoltre precisa che il Trattato si applica ad ogni richiesta di assistenza giudiziaria presentata dopo la sua entrata in vigore, anche se riferita a reati commessi prima di tale momento.
  Per quanto concerne invece il contenuto del Trattato di estradizione, il quale si compone di 24 articoli, l'articolo 1 stabilisce il principio che ciascuno degli Stati contraenti estradi all'altra Parte persone che si trovano sul proprio territorio, sia in caso di estradizione processuale, sia in caso di estradizione esecutiva basata su decisioni passate in giudicato.
  Illustra quindi l'articolo 2, il quale individua le tipologie di reato che danno luogo ad estradizione, prevedendo, al paragrafo 1, che nel caso di estradizione processuale, la facoltà di estradare i cittadini è prevista per i reati per i quali potrebbe essere inflitta, in entrambi gli Stati, una pena detentiva di almeno un anno; nel caso di estradizione esecutiva, l'estradizione del cittadino potrà essere concessa solo se, al momento della presentazione della domanda, la durata della pena o della restrizione ancora da espiare è di almeno sei mesi.
  Il paragrafo 2 prevede che, nel determinare se un fatto costituisce reato ai sensi delle disposizioni del Trattato, non rilevano eventuali differenze di denominazione o di categoria.
  Il paragrafo 3 prevede che l'estradizione è concessa anche se il reato oggetto della richiesta è stato commesso fuori dal territorio dello Stato richiedente, mentre il paragrafo 4 regola le possibilità di estradizione quando la richiesta riguardi due o più reati.
  Passa quindi a illustrare l'articolo 3, il quale enumera i motivi di rifiuto obbligatorio dell'estradizione (reati politici; punizioni discriminatorie; pene vietate dalla legge dello Stato a cui è richiesta l'estradizione; mancato rispetto dei diritti minimi di difesa o trattamento inumano, crudele o degradante; giudicato per lo stesso reato formatosi presso lo Stato a cui è richiesta l'estradizione; intervenuta amnistia, indulto, grazia o prescrizione per lo stesso reato; reato militare presso lo Stato Pag. 74a cui è richiesta l'estradizione; asilo politico concesso dallo Stato a cui è richiesta l'estradizione; motivi di tutela della sovranità, sicurezza o ordine pubblico o di altri interessi essenziali dello Stato a cui è richiesta l'estradizione), mentre l'articolo 4 disciplina i motivi di rifiuto facoltativi (sottoposizione a procedimento penale per lo stesso reato preso lo Stato a cui è richiesta l'estradizione; contrarietà all'estradizione per ragioni di carattere umanitario in ragione dell'età, della salute o di altre condizioni personali della persona interessata).
  L'articolo 5 sancisce il diritto delle Parti contraenti di rifiutare l'estradizione dei propri cittadini.
  Illustra quindi gli articoli da 6 a 9, i quali disciplinano il procedimento di estradizione, dal momento della richiesta al momento della decisione.
  In particolare, l'articolo 6 individua le Autorità Centrali designate dalle Parti a trasmettere le richieste, rispettivamente nel Ministero della Giustizia della Repubblica Italiana e nel Ministerio de Relaciones Exteriores della Repubblica del Panama.
  L'articolo 7 individua la documentazione necessaria da allegare alla richiesta di estradizione.
  L'articolo 8 contempla la facoltà di richiesta di informazioni supplementari, da fornire nel termine di quarantacinque giorni, inutilmente decorso il quale si considera che si sia rinunciato alla richiesta di estradizione.
  L'articolo 9 dispone in materia di decisione sull'estradizione da parte dello Stato richiesto, prevedendo che i motivi di rifiuto della richiesta siano notificati allo Stato richiedente.
  L'articolo 10 riguarda il principio di specialità e la sua applicazione ai procedimenti di estradizione fra le Parti contraenti, prevedendo in sostanza che la persona estradata non possa essere sottoposta a procedimento penale, giudicata o detenuta presso lo Stato richiedente per qualsiasi diverso reato commesso prima della consegna, salvo alcuni casi specificati (rientro volontario nello Stato richiedente della persona o mancata fuoriuscita dallo Stato richiedente entro 45 giorni; consenso dello Stato cui è richiesta l'estradizione).
  L'articolo 11 prevede il principio generale di divieto di riestradizione verso uno Stato terzo e le ipotesi eccezionali in cui ciò è possibile.
  L'articolo 12 prevede la misura cautelare dell'arresto provvisorio, in vista della presentazione della richiesta di estradizione, e la relativa procedura.
  L'articolo 13 disciplina l'ipotesi di più richieste di estradizione avanzate da diversi Stati per la stessa persona, in riferimento allo stesso reato o per reati diversi, prevedendo che in tal caso si faccia riferimento alla gravità dei diversi reati; al tempo e luogo di commissione; alla nazionalità e residenza della persona richiesta; alle date di presentazione delle richieste; alla possibilità di successiva riestradizione.
  L'articolo 14 riguarda le modalità di consegna della persona da estradare, che deve avvenire entro quaranta giorni da quando lo Stato richiedente è informato della concessione dell'estradizione.
  L'articolo 15 prevede e disciplina le ipotesi di consegna differita e di consegna temporanea della persona da estradare.
  L'articolo 16 riguarda la procedura semplificata di estradizione, che può essere concessa sulla base della sola domanda di arresto provvisorio senza la presentazione della documentazione prevista dall'articolo 7, attivabile con il consenso della persona di cui si chiede l'estradizione.
  L'articolo 17 riguarda la consegna delle cose trovate nella disponibilità della persona per la quale è stata richiesta l'estradizione, nonché delle cose che sono state utilizzate per commettere il reato; delle cose che possono servire come mezzi di prova; delle cose che, provenendo dal reato, sono state trovate successivamente.
  L'articolo 18 disciplina il caso in cui uno dei due Stati contraenti sia Stato di transito di una persona consegnata all'altro Stato da uno Stato terzo.
  L'articolo 19 dispone in materia di spese relative all'estradizione, prevedendo Pag. 75al paragrafo 1 che lo Stato richiesto è chiamato a provvedere a tutte le necessità ed alle spese del procedimento derivante dalla richiesta di estradizione.
  In particolare, segnala che, in base al paragrafo 2, sono a carico dello Stato richiesto le spese sostenute nel suo territorio per l'arresto della persona richiesta e per il mantenimento in custodia della medesima sino alla consegna allo Stato richiedente, nonché le spese relative alla custodia delle cose indicate all'articolo 17 del Trattato. Sono invece a carico dello Stato richiedente le spese sostenute per il trasporto della persona estradata e delle cose sequestrate, nonché quelle relative al transito regolato dall'articolo 18.
  L'articolo 20 dispone in tema di richieste di informazioni sul procedimento o sull'esecuzione della condanna a carico della persona estradata.
  Ai sensi dell'articolo 21 il Trattato non impedisce agli Stati di cooperare in materia di estradizione in conformità ad altri trattati di cui entrambi siano parte.
  L'articolo 22 dispone in materia di riservatezza degli atti del procedimento di estradizione.
  L'articolo 23 regola la modalità di risoluzione delle controversie derivanti dall'applicazione o dall'interpretazione del Trattato, individuandola nel ricorso alla via diplomatica.
  L'articolo 24 contiene le clausole finali, stabilendo l'entrata in vigore del Trattato al trentesimo giorno dalla seconda notifica di espletamento delle procedure di ratifica.
  È previsto inoltre che il Trattato è modificabile mediante accordo scritto ed ha durata illimitata. Viene specificato che ciascuna Parte può recedere dal Trattato con effetto a centottanta giorni, senza pregiudizio per le procedure avviate prima della cessazione.
  Viene inoltre precisato che il Trattato si applica ad ogni richiesta di estradizione presentata dopo la sua entrata in vigore, anche se riferita a reati commessi prima di tale momento.
  In merito al contenuto del disegno di legge di ratifica, gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dei Trattati.
  Illustra quindi l'articolo 3, il quale reca la copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione dei Trattati.
  In particolare il comma 1, con riferimento Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale prevede oneri valutati in euro 9.497 a decorrere dal 2015, e rimanenti spese pari a euro 13.900 a decorrere dal 2015. Con riferimento al Trattato di estradizione, il medesimo comma 1 prevede oneri derivanti dalle spese di missione valutati in euro 27.185 a decorrere dal 2015, e rimanenti spese pari a euro 5.000 a decorrere dal 2015.
  A tali oneri si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
  Il comma 2 prevede che il Ministro della giustizia, secondo quanto previsto dalla legge di contabilità generale dello Stato, monitori gli oneri relativi alle spese di missione di cui al comma 1 del medesimo articolo, e ne riferisca al Ministro dell'economia e delle finanze.
  Il medesimo comma 2 stabilisce che, nel caso di scostamenti rispetto alle previsioni di spesa del comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, provvede mediante riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie destinate alle spese di missione nell'ambito del programma «Giustizia civile e penale» e comunque della missione «Giustizia» del Ministero della giustizia. Corrispondentemente è ridotto in pari misura, per il medesimo anno, il limite fissato dall'articolo 6, comma 12, del decreto-legge n. 78 Pag. 76del 2010, relativo alle spese per missioni effettuate dalle amministrazioni pubbliche, che non possono, a decorrere dal 2011, superare il 50 per cento delle spese sostenute nel 2009.
  Il comma 3 prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze riferisca senza ritardo con apposita relazione alle Camere sulle cause degli scostamenti e sull'attuazione delle misure previste nel comma 2.
  Il comma 4 dispone che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  L'articolo 4 dispone l'entrata in vigore della legge del provvedimento per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

  Maurizio BERNARDO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta già convocata per la giornata di domani.

Ratifica dell'Accordo quadro globale di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra.
C. 3460 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Michele RAGOSTA (PD), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai fini del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 3460, approvato dal Senato, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro globale di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2012.
  Per quanto riguarda l'Accordo di cui si propone la ratifica, il quale è stato ratificato dal Vietnam e da tutti gli Stati membri della UE, ad eccezione dell'Italia, della Francia e della Grecia e della stessa Unione europea, segnala preliminarmente come esso intenda colmare la mancanza di una disciplina organica in alcuni settori importanti della cooperazione settoriale, soprattutto al fine di rendere possibile un rafforzamento degli scambi e degli investimenti reciproci. A tale scopo l'Accordo mira all'intensificazione del dialogo politico e della cooperazione settoriale, con particolare attenzione allo sviluppo, nonché all'ampliamento degli scambi e degli investimenti.
  Al riguardo rileva come le aree di cooperazione prioritaria riguarderanno i profili della giustizia, delle migrazioni, della lotta al narcotraffico e alla criminalità organizzata, nonché alla corruzione, al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. Particolare attenzione viene posta allo sviluppo sostenibile, nonché alla salute, agli affari sociali, all'agricoltura – in connessione con le problematiche poste dai cambiamenti climatici –, all'istruzione e alla cultura. In tale contesto evidenzia come l'approfondimento delle relazioni politiche costituisca presupposto per il rafforzamento della cooperazione commerciale nelle relazioni dell'Unione europea con il sud-est asiatico, e in particolare con il Vietnam, quanto l'Accordo in esame faciliterà la stipula dell'Accordo di libero scambio tra Unione europea e Vietnam che è attualmente ancora in fase negoziale.
  Con riferimento alle specifiche disposizioni dell'Accordo, esso si compone di 65 articoli, suddivisi in otto Titoli.
  Illustra in primo luogo il titolo I, che si compone degli articoli da 1 a 4, ed enumera, all'articolo 1, una serie di valori fondamentali che le Parti riconoscono e si impegnano a rispettare, tra i quali vengono posti in evidenza la salvaguardia dei diritti umani fondamentali e gli obiettivi internazionali di sviluppo, nonché i valori sanciti nella Carta delle Nazioni Unite e nella Dichiarazione di Parigi del 2005 sull'efficacia degli aiuti allo sviluppo.
  L'articolo 2 individua le finalità e gli ambiti della cooperazione, mentre gli articoli Pag. 773 e 4 riguardano la cooperazione tra le Parti nell'ambito delle organizzazioni regionali e internazionali e la cooperazione bilaterale: in particolare viene stabilito l'impegno a cooperare nell'ambito dell'ONU e delle relative agenzie e organizzazioni, come anche in seno all'ASEAN, al Vertice Asia-Europa (ASEM) e all'Organizzazione mondiale del commercio.
  Passa quindi a illustrare il titolo II, che si compone degli articoli da 5 a 7 e riguarda la cooperazione allo sviluppo, che è mirata all'eliminazione della povertà e alla crescita economica sostenibile, nel rispetto dell'ambiente e in previsione delle conseguenze dei cambiamenti climatici, nonché all'integrazione del Vietnam nell'economia mondiale, compatibilmente con i programmi di sviluppo socioeconomico di quel Paese.
  In particolare, l'articolo 5 indica i principi generali che devono informare la cooperazione allo sviluppo tra le Parti, costituiti dallo sviluppo sostenibile, dall'eliminazione della povertà e dall'integrazione nell'economia mondiale, l'articolo 6 elenca le finalità della cooperazione (promozione dello sviluppo umano e sociale; promozione delle riforme istituzionali; promozione della sostenibilità ambientale; prevenzione dei cambiamenti climatici; sostegno alle politiche per l'integrazione nelle economia mondiale), mentre l'articolo 7 indica le forme della cooperazione allo sviluppo (elaborazione e assistenza tecnica a progetti comuni; corsi di formazione e scambi di esperti, studi e progetti di ricerca; scambio di informazioni sulle migliori pratiche).
  Il titolo III, che si compone degli articoli da 8 a 11, è dedicato alle questioni della pace e della sicurezza.
  In particolare, l'articolo 8 impegna le Parti a cooperare nella lotta alla proliferazione delle armi di distruzione di massa.
  L'articolo 9 impegna le Parti a contrastare i traffici di armi leggere, mentre l'articolo 10 dispone in materia di cooperazione nella lotta al terrorismo, da svolgere conformemente alle convenzioni internazionali applicabili, compresi gli strumenti sui diritti umani e il diritto umanitario internazionale: la norma richiama esplicitamente la strategia globale contro il terrorismo contenuta nella risoluzione 60/288 dell'Assemblea generale ONU (8 settembre 2006) e la dichiarazione comune UE-ASEAN sulla cooperazione per la lotta al terrorismo del 2003. La collaborazione nella lotta al terrorismo avverrà, in attuazione delle pertinenti risoluzioni ONU, attraverso scambio di informazioni, esperienze e attività comuni di controllo delle frontiere e di formazione.
  L'articolo 11 concerne la cooperazione giudiziaria, con speciale attenzione al ruolo e all'attività della Corte penale internazionale.
  Il titolo IV, che si compone degli articoli da 12 a 22, riguarda la cooperazione in materia di commercio e investimenti.
  Per quanto concerne i profili di interesse della Commissione Finanze, segnala l'articolo 16, relativo alla cooperazione in campo doganale, ai sensi del quale le Parti si impegnano a semplificare l’import e l'export tramite le relative procedure, sviluppando anche una efficace reciproca assistenza amministrativa, inclusi i profili essenziali della sicurezza. In tale ambito viene previsto di assicurare la trasparenza delle regolamentazioni doganali, di sviluppare la cooperazione sulle questioni doganali, a garantire un'applicazione più efficace dei diritti di proprietà intellettuale a livello doganale.
  In questa prospettiva il paragrafo 3 esprime l'interesse delle Parti a valutare la possibilità di concludere in futuro protocolli di cooperazione doganale e di mutua assistenza amministrativa.
  In merito alle altre disposizioni del titolo, illustra l'articolo 12, il quale impegna le Parti a informarsi vicendevolmente sull'evoluzione delle politiche collegate al commercio, prevedendo comunque che la cooperazione in ambito commerciale venga ulteriormente disciplinata dall'Accordo di libero scambio UE-Vietnam in corso di negoziazione. Le Parti si impegnano inoltre a sviluppare e diversificare gli scambi per il reciproco vantaggio, con migliori condizioni di accesso al mercato Pag. 78date dalle eliminazione di ostacoli non tariffari e le restrizioni al commercio.
  In base all'articolo 13 le Parti si impegnano altresì ad intensificare le consultazioni per l'effettiva attuazione dei regimi internazionali di preferenze commerciali.
  L'articolo 14 affronta le questioni sanitarie e fitosanitarie, ribadendo i diritti e gli obblighi derivanti per le Parti dall'Accordo dell'Organizzazione mondiale del commercio sulle misure sanitarie e fitosanitarie. In tale contesto è prevista l'intensificazione della cooperazione e dello scambio di informazioni in materia, anche per quanto riguarda il benessere degli animali.
  Passa quindi a illustrare l'articolo 15, che prevede la promozione dell'introduzione delle norme internazionali sulle regolamentazioni tecniche e sulle valutazioni di conformità contenute nell'Accordo dell'Organizzazione mondiale del commercio sugli ostacoli tecnici agli scambi. In tale contesto le Parti si impegnano a colmare il divario reciproco in materia di conformità e di standardizzazione, migliorando la convergenza e la compatibilità dei rispettivi sistemi commerciali.
  L'articolo 17 prevede inoltre che i flussi di investimenti verranno favoriti attraverso la creazione di una normativa stabile e trasparente, con parità di condizione degli operatori di entrambe le Parti.
  Ai sensi dell'articolo 18 le norme nazionali di ciascuna delle Parti verranno applicate nel campo della politica della concorrenza in maniera trasparente e non discriminatoria.
  L'articolo 19 riguarda il settore dei servizi, prevedendo l'istituzione di un dialogo regolare tra le Parti che consenta lo scambio di informazioni sui contesti regolamentari; la promozione dell'accesso ai mercati; la maggiore accessibilità delle fonti di capitale; la facilitazione degli scambi di servizi.
  Per quanto attiene ai profili della tutela dei diritti di proprietà intellettuale rileva come l'articolo 20 preveda l'impegno delle Parti all'attuazione dei regimi internazionali nella materia. In tale ambito di particolare interesse per l'Italia è il paragrafo 2 dell'articolo 20, nel quale si conviene di intensificare la cooperazione con particolare attenzione alla tutela e alla registrazione delle indicazioni geografiche dell'altra Parte contraente nei rispettivi territori. Anche la partecipazione degli attori economici privati verrà incoraggiata, agendo anche sui rispettivi enti di regolamentazione.
  L'articolo 22 contiene invece l'impegno delle Parti a consultarsi, su richiesta di una di esse, su eventuali contrasti in ordine a questioni commerciali o comunque connesse agli scambi.
  Il titolo V, che si compone degli articoli da 23 a 26, concerne i diversi risvolti della cooperazione giudiziaria.
  Con riferimento ai profili di interesse della Commissione Finanze richiama l'articolo 24, il quale, nell'ambito della cooperazione nella lotta contro il finanziamento del terrorismo, prevede che le Parti si impegnano ad adoperarsi per evitare il cattivo impiego dei loro sistemi finanziari e il riciclaggio dei proventi di ogni attività illecita grave, in base alle raccomandazioni della «Task force di azione finanziaria». A tal fine viene promossa la formazione e l'assistenza tecnica per elaborare e attuare efficaci meccanismi di lotta al riciclaggio, definendo norma appropriate in materia, equivalenti a quelle adottate dalle Parti e dagli organi internazionali operanti in tale settore.
  L'articolo 23 riguarda la lotta alla criminalità organizzata, anche di carattere finanziario, e alla corruzione, nella quale si darà luogo all'applicazione dei pertinenti strumenti delle Nazioni Unite.
  In ordine alla lotta ai traffici di stupefacenti illustra l'articolo 25, il quale stabilisce che la cooperazione tra le Parti dell'Accordo riguarderà l'applicazione della normativa in materia di dogane, sanità, giustizia e affari interni, in vista sia della riduzione dell'offerta di droghe di origine naturale o sintetica, sia della contrazione dei traffici e della domanda di stupefacenti da parte dei consumatori. In tale ambito vengono in particolare richiamati la Dichiarazione e il Piano di azione della Commissione sugli stupefacenti dell'ONU, Pag. 79adottati nel marzo 2009. L'articolo 26 sancisce che le Parti coopereranno per migliorare il livello di protezione dei dati personali in base ai più rigorosi standard internazionali.
  Il titolo VI, che si compone degli articoli da 27 a 51, riguarda i numerosi settori di mutuo interesse nei quali si intende intensificare il dialogo e la cooperazione.
  Con riferimento ai i settori di cooperazione presi in considerazione dal titolo VI, segnala innanzitutto, per quanto riguarda i profili rilevanti per gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, gli articoli 46 e 47, che riguardano, rispettivamente, la cooperazione in materia tributaria e la cooperazione nel settore dei servizi finanziari.
  In particolare l'articolo 46 stabilisce, al paragrafo 1, che le Parti s'impegnano al buon governo e alla trasparenza, in materia tributaria e a assicurando la trasparenza e lo scambio di informazioni nell'ambito degli accordi bilaterali tra gli Stati membri della UE e il Vietnam.
  In tale contesto viene specificato che le Parti convengono di intensificare lo scambio di esperienze, il dialogo e la cooperazione in tema di lotta all'evasione e all'elusione fiscale.
  Il paragrafo 3 precisa che le Parti incentiveranno l'attuazione di accordi fiscali bilaterali già in essere tra gli Stati membri dell'UE e il Vietnam, la conclusione di nuovi accordi in futuro.
  L'articolo 47 riguarda invece il settore dei servizi finanziari, rispetto al quale si conviene di intensificare la cooperazione per migliorare i sistemi contabili, di audit, di sorveglianza e regolamentari nel settore bancario, assicurativo e di altri comparti finanziari.
  Passando agli altri ambiti di cooperazione, relativamente ai temi delle migrazioni l'articolo 27 mira a favorire le migrazioni del quadro della legalità e a prevenire l'immigrazione clandestina e la tratta degli esseri umani, nel quadro della Convenzione sullo status dei rifugiati del 1951, specialmente alla luce dei principi del non respingimento e del ritorno volontario.
  In materia di istruzione e cultura l'articolo 28 prevede che, al fine di migliorare la conoscenza reciproca, le Parti convengono di promuovere la cooperazione – attraverso scambi e iniziative comuni – in materia di istruzione e cultura, nel rispetto della loro diversità. Nel settore dell'istruzione l'accento è posto sulla promozione di scambi di esperti e di studenti attraverso programmi dell'Unione europea già esistenti, quali Erasmus Mundus.
  In tema di sanità l'articolo 29 impegna le Parti a collaborare per migliorare la salute e il benessere sociale, con particolare riguardo ai profili alimentari ed epidemiologici – richiama al proposito anche il precedente articolo 14 in ordine ai controlli automatici sulle importazioni di prodotti alimentari.
  In materia di ambiente, agricoltura, sviluppo rurale e pesca rileva come gli articoli da 30 a 32 prevedano di operare nella salvaguardia e nella gestione sostenibile delle risorse naturali e della diversità biologica. In tale contesto, in base all'articolo 30 le politiche ambientali rivestono molteplici profili, tra i quali l'incentivazione della partecipazione a livello locale, anche con il coinvolgimento del comunità indigene; la promozione di tecnologie rispettose dell'ambiente; la prevenzione dei movimenti transfrontalieri illeciti di rifiuti; la protezione delle aree forestali, integrandovi lo sviluppo e la crescita delle comunità locali; l'individuazione delle zone di biodiversità e degli ecosistemi fragili.
  Per quanto riguarda i cambiamenti climatici l'articolo 31 prevede l'accelerazione della transizione verso l'economia a basse emissioni di carbonio, come previsto dalla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici; la promozione di modelli produttivi e di consumo sostenibili nelle rispettive economie; l'adeguamento alle conseguenze negative dei cambiamenti climatici; la promozione di azioni di sensibilizzazione per le popolazioni più esposte in aree vulnerabili, che ne agevolino la capacità di risposta alle conseguenze dei cambiamenti climatici. Pag. 80
  Ai sensi dell'articolo 32 le Parti convengono altresì di intensificare la cooperazione in materia di agricoltura, allevamento e risorse della pesca, promuovendo politiche di valorizzazione della qualità delle indicazioni geografiche protette, con lo sviluppo sostenibile e il trasferimento di biotecnologie. Verrà inoltre dato corso a una politica responsabile della pesca, che includa la conservazione e la gestione delle risorse costiere e marine, contrastando le pratiche di pesca illegali.
  Illustra quindi gli articoli 33 e 35 i quali, in tema di diritti umani e parità di genere, mirano a potenziare le capacità istituzionali per il rispetto dei diritti umani, con il potenziamento della collaborazione in ambito ONU e l'attuazione delle strategie nazionali sulla parità di genere che valorizzino i diritti delle donne e l'emancipazione femminile.
  Per quel che concerne la modernizzazione dell'amministrazione statale e pubblica l'articolo 36 stabilisce che le Parti coopereranno per favorire il miglioramento di efficienza, efficacia, trasparenza e responsabilità nella gestione delle risorse pubbliche.
  Con riferimento alla cultura, alla cooperazione scientifico-tecnologica e alle tecnologie dell'informazione gli articoli da 38 a 40 stabiliscono i principi-guida della cooperazione nel settore, che vanno dal rispetto della diversità culturale, attraverso la tutela del patrimonio culturale, prevista dall'articolo 38, fino all'agevolazione allo sviluppo delle industrie culturali. Rileva quindi come, dal punto di vista scientifico e tecnologico, l'articolo 39 impegni le Parti a promuovere progetti comuni di ricerca e sviluppo, mirando a integrarli con i progetti di aiuto pubblico allo sviluppo, con la partecipazione delle piccole e medie imprese e nel reciproco vantaggio.
  Sul piano delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione l'articolo 40 prevede altresì la promozione di tale settore, con particolare riguardo agli aspetti della sicurezza e della lotta alla criminalità informatica, incoraggiando inoltre il trasferimento di tecnologia tra le imprese del settore degli audiovisivi.
  In merito ai settori dell'energia e dei trasporti, illustra gli articoli 41 e 42, i quali prevedono di accrescere la cooperazione al fine di potenziare le possibilità di investimento, migliorare la circolazione di merci e passeggeri, promuovere la sicurezza dei trasporti marittimi e aerei – con particolare attenzione alla lotta alla pirateria –, ridurre l'impatto ambientale. In particolare si mira a instaurare un dialogo in ordine ai servizi di trasporto marittimo, finalizzato a un accesso illimitato ai mercati degli scambi marittimi internazionali, garantendo il trattamento nazionale per l'accesso del naviglio appartenente a cittadini o società dell'altra Parte contraente ai servizi portuali. In tale contesto evidenzia come la cooperazione nel settore energetico sia volta a garantire maggiore sicurezza e stabilità di approvvigionamento, sviluppando altresì nuove forme di energia rinnovabili come i biocarburanti, ovvero l'energia eolica, solare e idroelettrica.
  In materia di turismo l'articolo 43 stabilisce che la cooperazione mira a favorire uno sviluppo equilibrato del settore capace di contribuire allo sviluppo sostenibile delle comunità locali.
  Illustra quindi l'articolo 44 il quale, con riferimento alla politica industriale, prevede di incentivare la collaborazione per migliorare la competitività delle piccole e medie imprese, anche attraverso la creazione di joint-ventures e reti informative. Degli sforzi di cooperazione faranno parte principi di responsabilità sociale delle imprese, nonché pratiche commerciali rispettose dei consumatori.
  Il titolo VII, composto dal solo articolo 52, reca il quadro istituzionale, ai sensi del quale le parti convengono di istituire un Comitato misto composto da rappresentanti al livello più alto possibile che avrà il compito di garantire la corretta attuazione dell'Accordo, di definire le priorità d'azione da perseguire, nonché di risolvere le eventuali controversie connesse all'applicazione o all'interpretazione del PCA (secondo il meccanismo disciplinato nel Pag. 81dettaglio dall'articolo 57). La norma prevede la possibilità che il Comitato si doti di sottogruppi per l'approfondimento di specifici aspetti di comune interesse e, su decisione delle Parti, ad esso sarà attribuito anche il compito di sovrintendere alla messa in atto di tutti gli accordi o protocolli settoriali già conclusi o che saranno conclusi tra l'Unione europea e il Vietnam.
  Il titolo VIII, composto degli articoli da 53 a 65, reca le disposizioni finali, prevedendo, all'articolo 54, la possibilità che le Parti concordino di modificare, rivedere ed ampliare l'Accordo al fine di intensificare la cooperazione, anche mediante accordi o protocolli su settori o attività specifici. In tale contesto l'articolo 53 prevede che la Banca europea per gli investimenti (BEI) verrà incoraggiata a proseguire la sua attività in Vietnam, anche per realizzare gli obiettivi dell'Accordo.
  L'articolo 55 dispone che né l'Accordo né qualsiasi azione intrapresa ai sensi dello stesso pregiudicano la facoltà per gli Stati membri della UE di avviare attività di cooperazione bilaterali con il Vietnam o di concludere, se del caso, nuovi accordi di partenariato e di cooperazione con quel Paese.
  A norma dell'articolo 57, nel caso in cui una delle Parti ritenga che l'altra non abbia ottemperato a un obbligo stabilito dall'Accordo, si potranno adottare le misure del caso, nella scelta delle quali verranno privilegiate quelle meno suscettibili di perturbare il funzionamento dell'Accordo. L'articolo 56 prevede peraltro che una controversia possa essere deferita al Comitato misto, che può risolverla formulando una raccomandazione.
  Per facilitare la cooperazione prevista dall'Accordo, l'articolo 58 impegna Parti convengono di concedere le agevolazioni necessarie agli esperti e funzionari per lo svolgimento dei relativi compiti.
  Ai sensi dell'articolo 62 nessuna disposizione dell'Accordo potrà essere interpretata quale obbligo di una delle Parti di fornire informazioni la cui diffusione sia considerata contraria ai propri interessi di sicurezza.
  L'articolo 63 stabilisce le modalità per l'entrata in vigore dell'Accordo, la cui durata è di cinque anni, automaticamente prorogabile per periodi successivi di un anno salva denuncia di una delle Parti inoltrata con sei mesi di anticipo; le eventuali modifiche saranno concertate tra le Parti.
  In merito al contenuto del disegno di legge di ratifica, gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dei Trattati.
  Passa quindi a illustrare l'articolo 3, il quale reca la copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione dei Trattati.
  In particolare il comma 1, con riferimento al Trattato di estradizione, prevede oneri per spese di missione derivanti dall'articolo 41, paragrafo 2, lettera d), valutati in euro 10.595 a decorrere dal 2015 si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
  Il comma 2 prevede che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, secondo quanto previsto dalla legge di contabilità generale dello Stato, monitori gli oneri derivanti dall'attuazione dell'Accordo, e ne riferisca al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso di scostamenti rispetto alle previsioni di spesa del comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, provvede mediante riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, destinate alle spese di missione Pag. 82nell'ambito del programma «Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne» e comunque della missione «Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto» del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
  Il comma 3 prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze riferisca senza ritardo con apposita relazione alle Camere sulle cause degli scostamenti e sull'attuazione delle misure previste nel comma 2.
  L'articolo 4 dispone l'entrata in vigore della legge del provvedimento per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole con alcune premesse (vedi allegato), le quali segnalano come la ratifica dell'Accordo aumenterà le possibilità di incrementare la quota di esportazioni delle imprese italiane nell'area.

  Maurizio BERNARDO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta già convocata per la giornata di domani.

  La seduta termina alle 14.15.

INDAGINE CONOSCITIVA

  Martedì 2 febbraio 2016. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO, indi del vicepresidente Sestino GIACOMONI.

  La seduta comincia alle 14.15.

Sulle tematiche relative ai rapporti tra operatori finanziari e creditizi e clientela.
Audizione dei rappresentanti di CRIF SpA.
(Svolgimento e conclusione).

  Maurizio BERNARDO, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.

  Enrico LODI, Managing Director di CRIF SpA, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

  Svolgono considerazioni e pongono quesiti i deputati Marco DI MAIO (PD), Michele PELILLO (PD), Sebastiano BARBANTI (Misto), Daniele PESCO (M5S), Giovanni PAGLIA (SI-SEL), Marco CAUSI (PD), Ferdinando ALBERTI (M5S), Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) e Sara MORETTO (PD), ai quali replicano Enrico LODI, Managing Director di CRIF SpA e Luisa MONTI, Regulatory developments – Credit bureau services di CRIF SpA.

  Maurizio BERNARDO, presidente, svolge ulteriori considerazioni, ringrazia i soggetti intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 15.30.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

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