CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 2 febbraio 2016
584.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Martedì 2 febbraio 2016. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

  La seduta comincia alle 14.10.

Modifica all'articolo 4 della legge 2 luglio 2004, n. 165, recante disposizioni volte a garantire l'equilibrio nella rappresentanza tra donne e uomini nei consigli regionali.
C. 3297, approvato dal Senato, e abb.

(Parere all'Assemblea).
(Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Susanna CENNI (PD), relatore, segnala che la proposta di legge di iniziativa parlamentare C. 3297, approvata dal Senato, introduce, tra i principi fondamentali in base ai quali le Regioni sono tenute a disciplinare con legge il sistema elettorale regionale, l'adozione di specifiche misure per la promozione delle pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive. Ricorda poi che, nella seduta del 19 gennaio 2015, la Commissione ha espresso nulla osta sul testo del provvedimento, non ravvisandosi profili di carattere finanziario. Poiché la Commissione affari costituzionali, nel corso dell'esame in sede referente, non ha apportato modificazioni al testo della proposta di legge, rimane confermato il parere di nulla osta.
  Facendo presente che l'Assemblea ha trasmesso in data odierna il fascicolo n. 1 degli emendamenti alla proposta di legge Pag. 54in esame, propone di esprimere nulla osta su tutte le proposte emendative contenute nel citato fascicolo, in quanto le stesse non presentano profili problematici dal punto di vista finanziario.

  Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare.
C. 698 e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Il Viceministro Enrico MORANDO deposita agli atti della Commissione una nota predisposta dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze (vedi allegato), relativa alle agevolazioni fiscali previste dal provvedimento in esame.

  Simonetta RUBINATO (PD), relatrice, in relazione alla documentazione depositata dai rappresentanti del Governo nella seduta odierna e nella seduta dello scorso 28 gennaio, evidenzia la necessità di approfondire alcuni aspetti problematici relativi alla copertura finanziaria del provvedimento. Inoltre, ritiene opportuno prevedere un monitoraggio delle minori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 5 e 6, anche al fine di evidenziare gli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni.

  Il Viceministro Enrico MORANDO segnala che gli oneri complessivi derivanti dal provvedimento, risultanti dalla somma di quanto necessario per l'istituzione del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, di cui all'articolo 3, e delle minori entrate conseguenti alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 5 e 6, sono superiori alla dotazione del Fondo appositamente istituito dall'articolo 1, comma 400, della legge di stabilità per il 2016, pari a 90 milioni di euro a decorrere dal 2016. Ritiene pertanto necessario apportare delle modifiche al testo del provvedimento per ricondurre la portata finanziaria degli interventi alle risorse del menzionato Fondo istituito dalla legge di stabilità per il 2016 o, in alternativa, stanziare risorse ulteriori rispetto ai previsti 90 milioni di euro tali da sopperire alla parte degli oneri eccedente rispetto a tale importo.

  Francesco BOCCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche allo Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, in materia di enti locali, di elettorato passivo alle elezioni regionali e di iniziativa legislativa popolare.
C. 3224 cost., approvato in prima deliberazione dal Senato, e abb.

(Parere all'Assemblea).
(Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione della relatrice, ricorda che il testo della proposta di legge costituzionale C. 3224, recante modifiche allo Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, in materia di enti locali, di elettorato passivo alle elezioni regionali e di iniziativa legislativa, non è stato assegnato alla Commissione per l'espressione del parere di competenza, in quanto lo stesso non presenta profili di carattere finanziario. Poiché la Commissione affari costituzionali, nel corso dell'esame Pag. 55in sede referente, non ha apportato modificazioni al testo della proposta di legge costituzionale, avverte che la Commissione non è tenuta ad esprimere all'Assemblea il proprio parere sul testo del provvedimento.
  Segnala inoltre che l'Assemblea ha trasmesso in data odierna il fascicolo n. 2 degli emendamenti alla proposta di legge costituzionale in esame. Propone quindi di esprimere nulla osta su tutti gli emendamenti contenuti nel citato fascicolo, anche in considerazione del rango costituzionale delle disposizioni oggetto di riforma, che, in quanto tali, non appaiono sottordinate ai principi costituzionali in materia di copertura finanziaria.

  Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con quanto evidenziato dal relatore, pur osservando che le modifiche introdotte dal Senato alle disposizioni transitorie di cui all'articolo 12, con riferimento alla soppressione delle province della regione Friuli-Venezia Giulia, prevedendo che tale soppressione avvenga comunque non prima della scadenza naturale del mandato dei rispettivi organi elettivi già in carica, sono suscettibili di produrre minori risparmi rispetto a quanto previsto a legislazione vigente.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 14.20.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 2 febbraio 2016. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene la sottosegretaria per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

  La seduta comincia alle 20.

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare.
C. 698 e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).
(Seguito dell'esame e conclusione — Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, e osservazione — Parere su emendamenti).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella precedente seduta odierna.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI, in relazione alle questioni emerse nella precedente seduta, segnala che all'articolo 3, comma 1, secondo periodo, appare necessario determinare la dotazione del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare come differenza tra le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 400, della legge di stabilità 2016 e le minori entrate derivanti dall'attuazione del presente provvedimento.
  Ritiene inoltre necessario prevedere che la maggiore detraibilità delle spese sostenute per le polizze assicurative finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave, di cui all'articolo 5, operi con riferimento al periodo d'imposta 2016, anziché al periodo d'imposta 2015, anche in coerenza con le ipotesi su cui si fonda la relazione tecnica, giacché l'effetto incentivo su cui si fonda la relazione stessa non potrebbe operare in relazione ad un periodo di imposta ormai trascorso.
  Appare altresì necessario riconoscere i benefici fiscali, di cui all'articolo 6, commi 1, 4 e 5, a decorrere dal periodo d'imposta 2017, posto che l'applicazione di tali benefici, a decorrere dal periodo di imposta 2016 potrebbe determinare – tenuto conto dei tempi necessari all'approvazione definitiva del provvedimento e all'emanazione del decreto applicativo previsto dal comma 9 – la necessità di effettuare rimborsi rispetto a imposte versate in misura intera nel periodo che precede la piena operatività della normativa in esame, con conseguenti possibili effetti negativi di cassa sugli esercizi successivi.
  Con riferimento alla clausola di invarianza finanziaria relativa alle campagne Pag. 56informative, di cui all'articolo 7, osserva che la stessa deve essere riformulata, precisando che all'attuazione del medesimo articolo 7 si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  Ritiene infine necessario modificare la clausola di copertura finanziaria di cui all'articolo 9 ponendo gli oneri complessivi derivanti dal provvedimento a carico dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 400, della legge di stabilità 2016, pari a 90 milioni di euro annui a decorrere dal 2016.

  Simonetta RUBINATO (PD), relatrice, formula la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminato il progetto di legge C. 698 e abb.-A, recante «Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare»;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    all'articolo 3, comma 1, secondo periodo, appare necessario determinare la dotazione del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare come differenza tra le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 400, della legge di stabilità 2016 e le minori entrate derivanti dall'attuazione del presente provvedimento;
    appare necessario prevedere che la maggiore detraibilità delle spese sostenute per le polizze assicurative finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave, di cui all'articolo 5, operi con riferimento al periodo d'imposta 2016, anziché al periodo d'imposta 2015, anche in coerenza con le ipotesi su cui si fonda la relazione tecnica, giacché l'effetto incentivo su cui si fonda la relazione stessa non potrebbe operare in relazione ad un periodo di imposta ormai trascorso;
    appare altresì necessario riconoscere i benefici fiscali, di cui all'articolo 6, commi 1, 4 e 5, a decorrere dal periodo d'imposta 2017, posto che l'applicazione di tali benefici, a decorrere dal periodo di imposta 2016 potrebbe determinare – tenuto conto dei tempi necessari all'approvazione definitiva del provvedimento e all'emanazione del decreto applicativo previsto dal comma 9 – la necessità di effettuare rimborsi rispetto a imposte versate in misura intera nel periodo che precede la piena operatività della normativa in esame, con conseguenti possibili effetti negativi di cassa sugli esercizi successivi;
    la clausola di invarianza finanziaria relativa alle campagne informative, di cui all'articolo 7, deve essere riformulata, precisando che all'attuazione del medesimo articolo 7 si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
    appare necessario modificare la clausola di copertura finanziaria di cui all'articolo 9 ponendo gli oneri complessivi derivanti dal provvedimento a carico dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 400, della legge di stabilità 2016, pari a 90 milioni di euro annui a decorrere dal 2016;
    ritenuto che dovrebbe esser valutata l'opportunità di prevedere che la relazione alle Camere di cui all'articolo 8 illustri altresì l'effettivo andamento delle minori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 5 e 6, anche al fine di evidenziare gli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni,
  esprime
  sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:Pag. 57
   All'articolo 3, comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: La dotazione del Fondo di cui al presente comma è determinata in 90 milioni di euro per l'anno 2016, in 38,3 milioni di euro per l'anno 2017 e in 56,1 milioni di euro annui a decorrere dal 2018.
  All'articolo 5, comma 1, sostituire la parola: 2015 con la seguente: 2016.
  Conseguentemente al comma 2 del medesimo articolo sostituire le parole: valutate in 35,7 milioni di euro per l'anno 2016 e in 20,4 milioni di euro annui a decorrere dal 2017 con le seguenti: valutate in 35,7 milioni di euro per l'anno 2017 e in 20,4 milioni di euro annui a decorrere dal 2018.
  All'articolo 6 sostituire il comma 8 con il seguente: 8. Le agevolazioni di cui ai commi 1, 4 e 5 si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2017, mentre le agevolazioni di cui al comma 7 si applicano a decorrere dal periodo di imposta 2016.
  Conseguentemente sostituire il comma 10 del medesimo articolo con il seguente: 10. Alle minori entrate derivanti dai commi 1, 4 e 5, valutate in 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, e dal comma 7, valutate in 6 milioni di euro per l'anno 2017 e in 3,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede ai sensi dell'articolo 9.
  Conseguentemente all'articolo 9 sostituire i commi 1 e 2 con il seguente: 1. Agli oneri derivanti dall'articolo 3, comma 1, pari a 90 milioni di euro per l'anno 2016, a 38,3 milioni di euro per l'anno 2017 e a 56,1 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, e alle minori entrate derivanti dagli articoli 5 e 6, valutate complessivamente in 51,7 milioni di euro per l'anno 2017 e in 33,9 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 400, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
  All'articolo 7 dopo la parola: avvia aggiungere le seguenti: nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque,
  e con la seguente osservazione:
   All'articolo 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La relazione illustra altresì l'effettivo andamento delle minori entrate derivanti dalle medesime disposizioni, anche al fine di evidenziare gli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni».

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere formulata dalla relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

  Simonetta RUBINATO (PD), relatrice, avverte che l'Assemblea ha trasmesso in data odierna il fascicolo n. 1 degli emendamenti. Con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala le seguenti:
   Baroni 2.58, che sopprime il Fondo di cui all'articolo 3 del provvedimento in esame, finalizzato ad apprestare la copertura finanziaria alle finalità recate dalle disposizioni di cui agli articoli 1, commi 1 e 2, e 2, comma 2;
   Silvia Giordano 2.10, che sopprime il riferimento ai «limiti delle risorse disponibili» del Fondo di cui all'articolo 3 del provvedimento in esame, entro i quali è previsto abbia luogo l'individuazione degli obiettivi di servizio per l'erogazione delle prestazioni in favore dei soggetti di cui all'articolo 1 del provvedimento medesimo;
   Nicchi 2.56, 4.50 e 9.50, in quanto volte a far confluire nel Fondo per l'assistenza delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, di cui all'articolo 3 del provvedimento, le risorse di cui all'articolo 1, comma 400, della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016), pari a 90 milioni di euro a decorrere dal 2016, con cui invece, come previsto da una delle condizioni contenute nel parere espresso dalla Commissione bilancio, si provvede alla copertura finanziaria degli oneri complessivi derivanti dal provvedimento;Pag. 58
   Grillo 3.1, che è volta a sopprimere il comma 2, concernente la previsione di specifici criteri cui è subordinato l'accesso alle misure di assistenza, cura e protezione a carico delle risorse del Fondo di cui all'articolo 3. La proposta emendativa appare determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché la relazione tecnica considera la definizione dei predetti criteri quale garanzia del rispetto del limite di spesa previsto per la dotazione del Fondo di cui all'articolo 3;
   Silvia Giordano 3.50, la quale, nel sostituire integralmente l'articolo 3 relativo all'istituzione del Fondo per l'assistenza delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, prevede che il Fondo per la non autosufficienza di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge n. 296 del 2006, sia incrementato di 200 milioni di euro a decorrere dal 2016, senza tuttavia recare adeguata copertura finanziaria dei relativi oneri;
   Rondini 4.02, che prevede la deducibilità, ai sensi dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, delle spese documentate sostenute dal contribuente per gli addetti alla propria assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, senza tuttavia prevedere alcuna forma di copertura finanziaria degli oneri derivanti, in termini di minore gettito, dalla proposta emendativa;
   Di Vita 5.51, in quanto prevede che il Fondo per la non autosufficienza di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge n. 296 del 2006, sia incrementato di 35,7 milioni di euro per l'anno 2016 e di 20,4 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, senza tuttavia individuare alcuna modalità di copertura finanziari dei relativi oneri;
   Baroni 6.26, Di Vita 6.27, Lorefice 6.4 e Mantero 6.5, che modificano l'articolo 6, recante agevolazioni tributarie per i trust costituiti in favore di persone con disabilità grave, senza provvedere alla quantificazione degli oneri derivanti dal testo proposto;
   Nicchi 6.2, che è volta ad eliminare il requisito della gravità della disabilità al fine di poter fruire delle agevolazioni tributarie di cui all'articolo 6, senza provvedere alla quantificazione degli oneri e alla relativa copertura finanziaria;
   Monchiero 7.50, che è volta ad eliminare la clausola di invarianza prevista all'articolo 7, con riferimento all'attuazione di campagne informative da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, prevedendo invece che ciò possa avvenire nei limiti degli stanziamenti di bilancio destinati alla comunicazione;
   Rondini 7.050, che prevede l'esclusione dal calcolo dell'ISEE delle pensioni di invalidità e delle indennità di accompagnamento, prevedendo che agli oneri derivanti da tale disposizione, valutati in 10 milioni di euro a decorrere dal 2016, si provveda mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, senza tuttavia determinare per quale ammontare i programmi di spesa siano oggetto di riduzione.

  Con riferimento alle proposte emendative per le quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:
   Di Vita 1.14 e Grillo 6.8, volte a prevedere che la disabilità grave debba essere accertata tenuto conto della Classificazione Internazionale del Funzionamento, Disabilità e Salute (ICF) per la parte di funzioni e strutture corporee. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se dalle proposte emendative possano derivare eventuali effetti negativi per la finanza pubblica;
   Silvia Giordano 3.58, che prevede la definizione, da parte del Governo, di un sistema di controllo telematico sulle attività di verifica e tracciabilità dei finanziamenti concessi ed erogati dalle regioni ai sensi dell'articolo 3, comma 3. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca Pag. 59se all'attuazione della proposta emendativa possa farsi fronte nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
   Nicchi 4.63, che prevede che le regioni e gli enti locali, anche tramite le aziende sanitarie e i centri riabilitativi che hanno in carico il disabile, provvedano al monitoraggio dei progetti terapeutici nonché alla verifica dei percorsi di inserimento e del corretto funzionamento delle strutture. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se all'attuazione della proposta emendativa possa farsi fronte nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
   Di Vita 6.13, la quale prevede che, esaurite le finalità del trust, il patrimonio in trust che eventualmente residua è esente da imposte di successione e donazione a condizione che lo stesso sia trasferito al beneficiario persona disabile. Al riguardo, reputa opportuno che il Governo chiarisca se dalla proposta emendativa possano derivare eventuali effetti negativi per la finanza pubblica;
   Nicchi 9.1, la quale prevede che, ad integrazione delle risorse stanziate dal provvedimento, possono essere previste ulteriori risorse che il Fondo sociale europeo fornisce ai progetti che promuovono l'indipendenza delle persone disabili nei loro luoghi di residenza e le iniziative di deistituzionalizzazione attraverso l'assistenza domiciliare. Al riguardo, reputa opportuno che il Governo chiarisca se dalla proposta emendativa possano derivare eventuali effetti negativi per la finanza pubblica.

  Osserva infine che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI esprime parere contrario su tutte le proposte emendative testé puntualmente richiamate dalla relatrice, ad eccezione degli emendamenti Di Vita 1.14, Grillo 6.8 e Nicchi 9.1, sui quali esprime nulla osta in quanto non suscettibili di determinare effetti negativi a carico della finanza pubblica. Esprime inoltre nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse.

  Simonetta RUBINATO (PD), relatrice, propone quindi di esprime parere contrario sugli emendamenti 2.10, 2.56, 2.58, 3.1, 3.50, 3.58, 4.50, 4.63, 5.51, 6.2, 6.4, 6.5, 6.13, 6.26, 6.27, 7.50 e 9.50 e sugli articoli aggiuntivi 4.02 e 7.050, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, privi di idonea quantificazione e copertura, nonché nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere formulata dalla relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 20.15.

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