CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 27 gennaio 2016
581.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO

TESTO AGGIORNATO AL 28 GENNAIO 2016

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SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 27 gennaio 2016. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

  La seduta comincia alle 14.35.

Modifiche alla legge 20 febbraio 2006, n. 77, concernenti la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale.
Testo unificato C. 2497 e abb.

(Parere alla VII Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 20 gennaio 2016.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, in risposta alle richieste di chiarimento formulate dalla relatrice nella seduta del 20 gennaio scorso, fa presente che l'estensione delle misure di sostegno previste dalla legge n. 77 del 2007 anche al patrimonio culturale immateriale, di cui all'articolo 1 del provvedimento, non determina l'esigenza di un incremento delle risorse da destinare alle medesime misure di sostegno. Rileva altresì che, avendo la spesa da realizzarsi ai sensi dell'articolo 2 natura di spesa in conto capitale, appare necessario modificare il medesimo articolo al fine di chiarire Pag. 42che con il relativo stanziamento possono essere finanziati esclusivamente interventi in conto capitale. Precisa, infine, che la copertura finanziaria di cui all'articolo 2 va posta a carico del fondo di conto capitale iscritto sul capitolo 7945 dello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

  Simonetta RUBINATO (PD), relatrice, formula quindi la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminato il testo unificato della proposta legge C. 2497 e abb., recante Modifiche alla legge 20 febbraio 2006, n. 77, concernenti la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    l'estensione delle misure di sostegno previste dalla legge n. 77 del 2007 anche al patrimonio culturale immateriale, di cui all'articolo 1 del provvedimento, non determina l'esigenza di un incremento delle risorse da destinare alle medesime misure di sostegno;
    la spesa da realizzare ai sensi dell'articolo 2 ha natura di spesa in conto capitale, per cui appare necessario modificare il medesimo articolo al fine di chiarire che con il relativo stanziamento possono essere finanziati esclusivamente interventi in conto capitale;
    pertanto la copertura finanziaria di cui all'articolo 2 va posta a carico del fondo di conto capitale (capitolo 7945) dello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
  All'articolo 2, comma 1, sostituire la parola: interventi con la seguente: investimenti.

  Conseguentemente al medesimo articolo 2, comma 1, sostituire le parole:, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 con le seguenti:. All'onere di cui al precedente periodo si provvede mediante utilizzo del fondo di conto capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera b), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89».

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere formulata dalla relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Disposizioni in materia di fornitura dei servizi della rete internet per la tutela della concorrenza e della libertà di accesso agli utenti.
Nuovo testo C. 2520.

(Parere alla IX Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 20 gennaio 2016.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, in risposta alle richieste di chiarimento formulate dal relatore nella seduta del 20 gennaio scorso, assicura che le amministrazioni interessate – nello specifico il Ministero dello sviluppo economico, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato – potranno provvedere agli adempimenti amministrativi previsti dal Pag. 43testo del provvedimento nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

  Gianfranco LIBRANDI (SCpI) relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminato il nuovo testo della proposta legge C. 2520 e abb., recante Disposizioni in materia di fornitura dei servizi della rete internet per la tutela della concorrenza e della libertà di accesso agli utenti;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che le amministrazioni interessate, ossia il Ministero dello sviluppo economico, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, potranno provvedere agli adempimenti amministrativi previsti dal testo del provvedimento nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 14.45.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 27 gennaio 2016. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

  La seduta comincia alle 14.45.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni sanzionatorie per la violazione del regolamento (UE) n. 29/2012 relativo alle norme di commercializzazione dell'olio di oliva e del regolamento (CEE) n. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi ad essi attinenti.
Atto n. 248.

(Rilievi alle Commissioni II e XIII).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Susanna CENNI (PD), relatrice, osserva che il provvedimento in titolo, adottato in attuazione della delega contenuta nella legge n. 154 del 2015 (legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre), è corredato da relazione tecnica. Rileva che, sulla base di quanto riportato nella predetta relazione tecnica, il provvedimento si limita a introdurre un apparato sanzionatorio adeguato per le violazioni previste dai pertinenti regolamenti europei, non comportando quindi effetti sui saldi di finanza pubblica, in quanto dalle previsioni del decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le iniziative previste possono in ogni caso essere attuate con le risorse disponibili a legislazione vigente. Segnala altresì che, con particolare riferimento all'articolo 10, che individua l'autorità competente e le procedure, la relazione tecnica illustra le competenze dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) e specifica che non è previsto alcun tipo di onere aggiuntivo. Con particolare riferimento all'articolo 12, che reca la clausola di invarianza finanziaria, la relazione tecnica afferma che le nuove attività previste dal decreto legislativo – vale a dire la sola competenza sanzionatoria, poiché le funzioni di controllo nel settore sono già svolte dall'ICQRF – saranno esercitate con l'attuale dotazione di personale che è già adibita alle suddette funzioni. La relazione tecnica afferma, infine, che potrebbe determinarsi Pag. 44un maggior gettito, non contabilizzato dall'attuale bilancio dello Stato, in relazione alla circostanza che nel provvedimento in esame sono previste sanzioni di nuova introduzione. Al riguardo, pur prendendo atto di quanto affermato dalla relazione tecnica circa l'assenza di effetti finanziari, in ragione sia dell'unificazione delle competenze di controllo in capo ad un'unica autorità sia dell'introduzione di nuove sanzioni ed ammende, ritiene che andrebbero acquisiti ulteriori elementi volti a precisare le implicazioni finanziarie delle norme in esame. In particolare, andrebbe chiarito se la destinazione ad una finalità di spesa – costituita dal finanziamento dell'Ispettorato repressione frodi del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – di una quota pari al 50 per cento del gettito delle sanzioni pecuniarie, come previsto dall'articolo 10, possa determinare una riduzione complessiva di entrate da sanzioni eventualmente già scontate ai fini delle previsioni tendenziali. Ritiene che andrebbe inoltre chiarito se dall'abrogazione della precedente disciplina in materia sanzionatoria, di cui al decreto legislativo n. 225 del 2005, e dall'introduzione del nuovo regime in esame, che accentra nel predetto Ispettorato le competenze di applicazione delle sanzioni, possa derivare una riduzione di quote di gettito eventualmente già destinate a soggetti pubblici diversi, quali ad esempio regioni ed enti locali, rendendo quindi meno agevole il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica assegnati agli enti interessati. Questi ultimi, infatti, in base al testo in esame, non eserciterebbero più competenze in materia di irrogazione delle sanzioni nel settore degli oli alimentari.
  Ritiene inoltre, sulla base anche degli elementi emersi nel corso delle audizioni svolte sul provvedimento in titolo presso la Commissione Agricoltura del Senato e del dibattito che ha avuto luogo presso le competenti Commissioni della Camera dei deputati, di dover segnalare all'attenzione dei colleghi ulteriori interrogativi relativi, in particolare, ad alcuni articoli del provvedimento medesimo, sui quali appare opportuno acquisire le valutazioni del Governo. Fa presente che i suddetti interrogativi discendono anche dalle relazioni svolte presso la Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della contraffazione dal procuratore Natalini e dal magistrato Giancarlo Caselli. Nello specifico, intende soffermarsi sul rapporto tra apparato sanzionatorio penale e sanzioni amministrative, che può avere una rilevanza anche ai fini delle entrate dello Stato, sia per quanto riguarda le effettive entrate derivanti dalla riscossione delle sanzioni, sia per quanto concerne il contrasto al fenomeno della contraffazione, che in campo alimentare si stima attestarsi su un volume di affari decisamente cospicuo, con conseguente ed ingente mancato introito fiscale per lo Stato. Richiama, in particolare, l'articolo 3, relativo alle etichettature non conformi al regolamento (UE) n. 29/2012, e l'articolo 4, concernente la violazione delle prescrizioni in tema delle indicazioni di origine. In entrambi i casi, si fa riferimento a casistiche sanzionabili. In merito alle predette tipologie di violazioni sono state svolte importanti inchieste che, in virtù delle norme penali in vigore e della facoltà di avvalersi degli strumenti di investigazione, hanno consentito lo smantellamento di enormi affari e il sequestro di migliaia di tonnellate di falso olio di oliva. Ritiene pertanto opportuno acquisire dal Governo una valutazione circa la non sussistenza del potenziale rischio che il profilo sanzionatorio delle casistiche richiamate indebolisca il profilo di reato e la possibilità di utilizzare i relativi strumenti di indagine. Alla luce anche delle predette considerazioni, rinnova al Governo la richiesta di approfondire ulteriormente gli aspetti nella presente sede richiamati e chiede di posticipare l'esame del provvedimento da parte della Commissione bilancio sino alla conclusione del breve ciclo di audizioni disposto dalle Commissioni di settore della Camera sul provvedimento stesso.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, nel preannunciare come il provvedimento in esame non sembra comunque presentare Pag. 45aspetti problematici dal punto di vista finanziario, conviene tuttavia con la relatrice circa l'opportunità di procedere, con riguardo alle specifiche questioni dalla stessa poste, ad una ulteriore valutazione dei profili interessati nonché di rinviare l'esame dello schema di decreto ad un momento successivo allo svolgimento delle audizioni previste dalle Commissioni di merito.

  Francesco CARIELLO (M5S) rileva l'inefficacia del sistema delle sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti del contrasto al fenomeno delle frodi agroalimentari, laddove sarebbe a suo avviso preferibile prevedere strumenti volti ad impedire alle imprese responsabili delle violazioni la prosecuzione delle attività. Contesta, inoltre, la destinazione, nella misura del 50 per cento del gettito delle predette sanzioni, al finanziamento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), prevista dall'articolo 10 del testo in discussione, evidenziando in particolare la necessità di modificare tale disposizione, suscettibile a suo parere di determinare distorsioni e disfunzionalità sul versante delle attività finalizzate al contrasto dei fenomeni della contraffazione nel campo dei prodotti agroalimentari. Concorda, infine, circa l'opportunità di attendere la conclusione del ciclo di audizioni disposto in materia dalle Commissioni competenti per materia, onde procedere solo successivamente e con maggior cognizione di causa all'ulteriore esame del provvedimento in titolo.

  Susanna CENNI (PD), relatrice, ritiene che anche le osservazioni formulate dal deputato Cariello potranno essere oggetto di ulteriore riflessione ai fini della successiva predisposizione di una proposta di parere sullo schema di decreto.

  Francesco BOCCIA, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.55.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 27 gennaio 2016. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

  La seduta comincia alle 14.55.

Schema di decreto ministeriale recante regolamento disciplinante lo schema tipo di bilancio consolidato delle amministrazioni pubbliche con le proprie aziende, società o altri organismi controllati.
Atto n. 252.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

  Antonio MISIANI (PD), relatore, fa presente che lo schema di decreto in esame, predisposto in base a quanto previsto dall'articolo 18 del decreto legislativo n. 91 del 2011, disciplina i contenuti dello schema tipo di bilancio consolidato delle amministrazioni pubbliche, diverse dagli enti territoriali e da quelli del Servizio sanitario nazionale, con le proprie aziende e società partecipate. A tal fine lo schema definisce i principi e le regole generali dell'operazione di consolidamento, individua i requisiti della amministrazione capogruppo di ciascun gruppo societario, stabilisce le caratteristiche e gli elementi dei documenti da allegare al bilancio consolidato, nonché il contenuto della nota integrativa al bilancio medesimo, dettando infine le disposizioni transitorie per il primo triennio applicativo della nuova disciplina, che entra in vigore a partire dall'esercizio finanziario 2016.
  Viene in primo luogo operata, all'articolo 1, la definizione degli elementi rilevanti ai fini della disciplina di bilancio recata dal provvedimento, costituiti:
   dal «Gruppo amministrazione pubblica» definito come l'insieme di aziende, enti, società o altri organismi, che vengono sottoposti al controllo di una amministrazione Pag. 46pubblica, nonché dalla nozione di «Capogruppo», definita come amministrazione che esercita il controllo su aziende, enti, società o altri organismi;
   dalla «Controllante intermedia», vale a dire l'amministrazione che esercita il controllo su aziende, enti, società o altri organismi, ma che a sua volta è sottoposta al controllo di un'altra amministrazione;
   dal «Controllo», che è l'influenza di diritto o contrattuale esercitata su aziende e società o società, anche se non sussiste un legame di partecipazione. Viene precisato che ove la capogruppo abbia la forma societaria, sussiste il controllo qualora la stessa possa esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria dell'altra società;
   dalla società «Collegata», individuata nella società sulle quali un'altra società eserciti un'influenza «notevole» ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. Quest'ultima si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati;
   dalla nozione di «Area del consolidamento» che individua l'insieme di soggetti appartenenti al gruppo amministrazione pubblica inseriti nel perimetro del bilancio consolidato.

  Con l'articolo 2 si dispone che sono tenute alla redazione del bilancio consolidato tutte le amministrazioni pubbliche, esclusi gli enti territoriali e loro enti e organismi strumentali, e gli enti del Servizio sanitario nazionale, che come prima di è detto sono inclusi nelle regole di bilancio dettate dal decreto legislativo n. 118 del 2011. Quanto al bilancio dello Stato, è stabilito che si provveda con le modalità definite in sede di attuazione della delega al Governo per la revisione della struttura del bilancio dello Stato di cui all'articolo 40 della legge di contabilità n. 196 del 2009 (il cui termine, da ultimo, è stato stabilito al 15 febbraio 2016 dalla legge n. 9 del 2016). Viene inoltre precisato che la Presidenza del consiglio dei ministri e gli altri organi di rilievo costituzionale si adeguino a quanto previsto per il bilancio dello Stato.
  Nel disciplinare la procedura di consolidamento, l'articolo 3 dispone che lo schema di bilancio consolidato è formato dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e dalla nota integrativa. La capogruppo, ossia l'amministrazione pubblica che opera il consolidamento, è responsabile dell'attendibilità del bilancio consolidato, e provvede a redigerlo con i componenti del gruppo amministrazione pubblica di cui all'elenco della lettera b) dell'articolo 5, vale a dire con i soggetti che sono effettivamente inseriti nell'area di consolidamento (e che a norma dell'articolo 4 hanno l'obbligo di trasmettere le informazioni necessarie); la presenza di controllanti «intermedie», tenute alla redazione del proprio bilancio consolidato secondo la normativa civilistica, non esenta la capogruppo dalla redazione del bilancio in questione. Il medesimo articolo stabilisce altresì che al consolidamento si applichino i principi contabili generali descritti dall'Allegato 1 del decreto legislativo n. 91 del 2011 (si tratta di 24 principi contabili, per i quali si rinvia a tale allegato) mentre alle società, enti ed organismi tenuti al regime di contabilità civilistica, si debbano applicare, in quanto compatibili, i principi contabili nazionali emanati dall'Organismo italiano di contabilità (O.I.C.). Nel caso in cui, invece, all'interno del gruppo amministrazione pubblica, coesistano soggetti in regime di contabilità civilistica e di contabilità finanziaria, si applicano i principi contabili adottati dalla capogruppo.
  L'articolo 5 regola gli atti preliminari al consolidamento del bilancio di gruppo, disponendo in particolare che prevede che l'amministrazione capogruppo debba allegare al bilancio di previsione due elenchi: l'elenco del gruppo amministrazione pubblica e l'elenco dei componenti del gruppo amministrazione pubblica effettivamente inseriti nell'area del consolidamento. Questa differenziazione è posta in relazione alla circostanza che la capogruppo può Pag. 47escludere dal perimetro del consolidato i componenti del gruppo le cui risultanze risultino irrilevanti ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo, ovvero nel caso di oggettiva impossibilità di acquisire, in tempi ragionevoli, le informazioni necessarie al consolidamento, in virtù di eventi straordinari. Entrambi gli elenchi devono essere pubblicati sul sito internet istituzionale dell'amministrazione capogruppo e sono aggiornati alla fine di ogni esercizio, in modo da evidenziare i risultati della gestione.
  Sono poi prescritte, ai sensi dell'articolo 6, le attività volte ad uniformare i bilanci da consolidare, da approvarsi, ove possibile, nella stessa data e mediante principi e regole contabili uniformi, consentendosi a tal fine anche le necessarie rettifiche qualora le date divergano tra capogruppo e componenti del gruppo. È tuttavia possibile derogare all'obbligo di uniformare i principi contabili e i criteri di valutazione quando la conservazione dei principi o criteri difformi sia più idonea a realizzare l'obiettivo della rappresentazione veritiera e corretta dei dati di bilancio, ovvero quando le difformità nei principi contabili adottati da una o più controllate non risultino rilevanti rispetto al valore consolidato delle voci cui si riferiscono.
  Poiché, trattandosi di un bilancio consolidato, esso deve rappresentare soltanto le operazioni realizzate tra i soggetti inseriti nel consolidamento ed i terzi estranei al gruppo, l'articolo 7 dispone le regole per l'eliminazione delle operazioni e dei saldi infragruppo, attinenti principalmente alle operazioni e ai saldi reciproci che costituiscono semplice trasferimento di risorse all'interno del gruppo medesimo. Si precisa che nei casi in cui le perdite, all'interno del gruppo, indichino una riduzione di valore patrimoniale, è necessario rappresentarle nel bilancio consolidato. Quando le operazioni tra la capogruppo e le controllate siano oggetto di un difforme trattamento fiscale, l'imposta va considerata separatamente e non è oggetto di eliminazione infragruppo: per cui il debito fiscale corrispondente andrà considerato separatamente nel bilancio consolidato.
  L'articolo 8 reca le regole per l'identificazione delle quote di pertinenza dei terzi nelle amministrazioni in forma societaria. A tal fine, nel conto economico e nello stato patrimoniale di ciascun ente o gruppo intermedio tale quota va identificata sia nel risultato economico d'esercizio, positivo o negativo, sia nel patrimonio netto, distinta da quella di pertinenza della capogruppo. Nei casi particolari in cui sia da imputare ai terzi una quota del reddito eccedente la proporzione della quota di partecipazione al patrimonio netto, tale componente aggiuntiva è attribuita nell'ambito del consolidamento al patrimonio netto della capogruppo.
  Precisato in tal modo, a norma degli articoli da 5 a 8, i criteri per la composizione del bilancio consolidato, l'articolo 9 ne disciplina la elaborazione, stabilendo a tal fine che i bilanci della capogruppo e dei componenti del gruppo, vanno aggregati voce per voce, facendo riferimento ai singoli valori contabili, sommando tra loro i corrispondenti valori dello stato patrimoniale (attivo, passivo e patrimonio netto) e del conto economico (costi e ricavi proventi e oneri). I valori contabili di una controllata sono inclusi nel bilancio consolidato a partire dalla data di inclusione della stessa nel gruppo. Nel consolidato è altresì rappresentata la quota di pertinenza di terzi, sia nello stato patrimoniale che nel conto economico, distintamente da quella della capogruppo. Per le società e gli altri enti ed organismi tenuti al regime di contabilità civilistica, si utilizza il criterio del patrimonio netto (articolo 2426, comma 1, punto 4, del codice civile), al cui riguardo sono fornite indicazioni di dettaglio che qui non si riportano, mentre che per le amministrazioni in regime di contabilità finanziaria, il consolidamento delle poste di bilancio è realizzato attraverso le voci del piano dei conti integrato di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 132 del 2013, recante Regolamento concernente le modalità di adozione del piano Pag. 48dei conti integrato delle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91. Viene disposto che i bilanci consolidati devono contenere informazioni sul gruppo considerato come una singola entità, per cui si prevede: l'eliminazione del valore contabile delle partecipazioni della controllante in ciascuna controllata; l'identificazione della quota di pertinenza di terzi del risultato economico di ciascuna partecipata; l'individuazione della quota di pertinenza di terzi nel patrimonio delle entità inserite nell'area di consolidamento. Si prevede infine che ogni membro del gruppo abbia un «affidabile» sistema dei conti, secondo il metodo della partita doppia, consentendosi tuttavia che, qualora tale requisito non risulti soddisfatto, occorrano alcune specifiche nella nota integrativa.
  Quest'ultima è prevista nell'articolo 10, in cui si stabilisce che la stessa deve contenere un prospetto dal quale risulta, per ciascun componente del gruppo inserito nel consolidamento, la percentuale di partecipazioni della capogruppo, l'ammontare del patrimonio netto, dei debiti di finanziamento, l'entità dei crediti e dei debiti tra la controllata e la capogruppo eliminati in sede di consolidamento. Il medesimo articolo prevede, alle lettere da a) ad s) del comma 2), i contenuti tassativi della nota.
  L'articolo 11 stabilisce il contenuto degli elenchi allegati al bilancio consolidato, disponendo che la capogruppo predispone due distinti elenchi: l'elenco del gruppo amministrazione pubblica e l'elenco del gruppo inserito nel consolidato. Inoltre, in separati elenchi devono essere indicate: le società, le aziende ed altri organismi inclusi nel consolidamento con il metodo integrale e con il metodo proporzionale; le partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto; altre partecipazioni in imprese controllate e collegate, di cui non si è adottata la valutazione con il metodo del patrimonio netto a causa della irrilevanza delle stesse.
  L'articolo 12 prevede che le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2, comma 1, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, al fine di conformare gli schemi di bilancio a quanto previsto dal presente regolamento adeguano, ove necessario, i propri regolamenti di amministrazione e contabilità.
  L'articolo 13 prevede che i bilanci consolidati delle amministrazioni pubbliche cui si riferisce lo schema di decreto in esame vanno trasmessi dalla capogruppo alle amministrazioni vigilanti entro 30 giorni dalla loro approvazione e, nello stesso termine, la capogruppo deve provvedere all'invio del bilancio consolidato alla Banca dati delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
  L'articolo 14 stabilisce un periodo transitorio di tre anni, durante il quale le amministrazioni che presentano un numero significativo di operazioni infragruppo non sono tenute all'eliminazione delle operazioni infragruppo prevista dall'articolo 7; per il medesimo triennio la capogruppo può presentare il bilancio consolidato all'organo di indirizzo disgiuntamente dal rendiconto di esercizio in deroga ai principi generali di cui all'articolo 2.
  L'articolo 15 dispone, infine, che le disposizioni dello schema di decreto in esame entrano in vigore a partire dall'esercizio finanziario 2016. Ravvisa infine che lo schema di decreto, recando disposizioni di natura ordinamentale, non presenta comunque aspetti problematici dal punto di vista finanziario.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA si riserva di fornire i chiarimenti in merito alle questioni evidenziate dal relatore.

  Laura CASTELLI (M5S) ritiene che l'esame del provvedimento in titolo, che riveste un indubbio rilievo, debba tenere in qualche modo conto anche del lavoro che la Commissione sarà chiamata a svolgere nel prossimo futuro in merito alla annunciata riforma del bilancio dello Stato. Ciò premesso, formula la richiesta di procedere all'audizione di rappresentanti Pag. 49della Corte dei conti sullo schema di decreto in esame, al fine di poterne meglio approfondirne i contenuti e le rilevanti tematiche dallo stesso implicate.

   Francesco BOCCIA, presidente, nel precisare che la proposta di audizione testé avanzata dalla deputata Castelli potrà essere discussa nel prossimo Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, non essendovi obiezioni rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.05.