CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 26 gennaio 2016
580.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 48

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 26 gennaio 2016. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

  La seduta comincia alle 14.40.

Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario.
C. 259 e abb.-A.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Ernesto PREZIOSI (PD), relatore, ricorda che del progetto di legge in titolo, risultante dall'unificazione di proposte di iniziativa parlamentare e non corredato di relazione tecnica, la Commissione bilancio aveva avviato l'esame, ai fini dell'espressione del parere alla Commissione competente nel merito, nella seduta del 19 gennaio scorso. Ricorda, altresì, che sul predetto testo nella seduta del 20 gennaio scorso la Commissione bilancio aveva quindi deliberato la richiesta di trasmissione di apposita relazione tecnica. Segnala che, nella medesima giornata del 20 gennaio 2016, la XII Commissione (Affari sociali) ne ha quindi concluso l'esame in sede referente, approvando una serie di ulteriori emendamenti volti a recepire i Pag. 49pareri espressi dalle Commissioni in sede consultiva. In particolare, rileva che la Commissione di merito ha approvato l'emendamento 9.100 del relatore che riformula l'articolo 9, in materia di azione di rivalsa, secondo le indicazioni contenute nel parere della II Commissione (Giustizia). La nuova formulazione prevede, tra l'altro, la modifica della misura massima della rivalsa nei confronti dell'esercente la professione sanitaria da parte della struttura sanitaria, sia pubblica che privata, in caso di accoglimento della domanda proposta dal danneggiato. Tale misura massima veniva nel precedente testo individuata in un quinto della retribuzione mensile, mentre, in virtù dell'emendamento approvato, viene indicata, in caso di colpa grave, in «una somma pari al triplo della retribuzione lorda annua». In merito ai profili di quantificazione, ribadisce preliminarmente quanto già indicato nella citata seduta del 19 gennaio scorso circa la necessità di acquisire elementi di valutazione sul coordinamento tra l'articolo 10, comma 3, che presuppone che l'operatore sanitario si assicuri per consentire la rivalsa della struttura sanitaria, e l'articolo 9 che riconduce la medesima azione di rivalsa entro specifici parametri. Ciò al fine di evitare che si determinino maggiori oneri per le strutture sanitarie interessate dovuti a limitazioni della possibilità di rivalsa rispetto a quanto attualmente previsto dall'ordinamento. Osserva che i medesimi chiarimenti appaiono necessari anche alla luce delle modifiche da ultimo introdotte dalla Commissione di merito all'articolo 9, che, per l'azione di rivalsa in caso di colpa grave, modificano la misura massima della rivalsa. Infatti, tale limite è ora stabilito in tre volte la retribuzione lorda annua, mentre nella precedente formulazione era indicato in un quinto della retribuzione mensile, senza alcuna delimitazione del numero massimo di anni nei quali poteva operarsi la trattenuta mensile. Andrebbe quindi chiarito se la nuova formulazione sia suscettibile di ridurre l'importo massimo complessivo della rivalsa nei confronti dell'esercente la professione sanitaria.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI fa presente che la relazione tecnica richiesta, nella seduta del 20 gennaio scorso, dalla Commissione bilancio sul testo in quella sede dalla medesima esaminato è in corso di verifica da parte dei competenti uffici della Ragioneria generale dello Stato e che, quindi, dovrebbe auspicabilmente essere trasmessa alla Commissione nell'arco delle prossime ore. Tanto considerato, chiede pertanto un breve rinvio dell'esame del provvedimento.

  Francesco BOCCIA, presidente, nel ricordare come il provvedimento in titolo risulta già calendarizzato per il seguito dell'esame in Aula, ritiene che, qualora dovesse in tempi rapidi pervenire la suddetta relazione tecnica, la Commissione bilancio potrebbe nuovamente essere convocata, compatibilmente con l'andamento dei lavori in Assemblea, già nel corso della giornata odierna al fine dell'espressione del parere di propria competenza.

  Girgis Giorgio SORIAL (M5S) manifesta talune perplessità in merito all'organizzazione dei lavori così come prospettata dal presidente, evidenziando piuttosto la necessità di porre i membri della Commissione nelle condizioni di poter valutare con la debita attenzione i contenuti della documentazione di cui la rappresentante del Governo ha preannunciato la trasmissione.

  Maino MARCHI (PD) ritiene condivisibile che, qualora la relazione tecnica preannunciata dal Governo dovesse pervenire in tempi ragionevoli, la Commissione possa essere nuovamente convocata nel prosieguo della giornata odierna, ai fini dell'espressione del parere di propria competenza.

  Francesco BOCCIA, presidente, tenuto conto degli elementi emersi nel corso della Pag. 50presente discussione, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Norme per il contrasto al terrorismo, nonché ratifica ed esecuzione: a) della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; b) della Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare, fatta a New York il 14 settembre 2005; c) del Protocollo di Emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatto a Strasburgo il 15 maggio 2003; d) della Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005.
C. 3303-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Marco MARCHETTI (PD), relatore, osserva preliminarmente che il disegno di legge in titolo è corredato di relazione tecnica, positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato. Passando all'esame delle norme considerate dalla relazione tecnica, nonché delle altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, segnala quanto segue. Circa gli articoli da 1 a 9 del disegno di legge di ratifica, recanti l'autorizzazione alla ratifica e all'esecuzione delle tre Convenzioni e dei Protocolli indicati e con cui sono poi introdotte alcune modifiche al codice penale, al fine di prevedere i reati di finanziamento di condotte con finalità di terrorismo, di sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro e di atti di terrorismo nucleare, rileva che sia le misure previste dall'articolo 6 sia quelle previste dall'articolo 7 sono ritenute, dalla relazione tecnica, suscettibili di generare oneri alla cui copertura si farà fronte mediante appositi provvedimenti legislativi. Con riferimento all'articolo 6, che disciplina il sequestro di ordigni nucleari e materiali radioattivi, non ha osservazioni da formulare considerato che, come evidenziato dalla relazione tecnica, si tratta di provvedimenti giudiziari «statisticamente assai scarsi, se non addirittura inesistenti», relativi a ipotesi di carattere eccezionale le quali, ove dovessero verificarsi, troverebbero la copertura in apposito provvedimento legislativo. Con riferimento, invece, all'articolo 7, osserva che le misure di protezione dei materiali radioattivi, ivi previste, sembrerebbero operare a regime e su base permanente, richiedendo quindi un'apposita copertura dei relativi oneri nell'ipotesi in cui i compiti aggiuntivi non dovessero essere fronteggiabili con le risorse già disponibili a legislazione vigente: sul punto ritiene necessario acquisire dal Governo elementi informativi. Inoltre, con riguardo alle modifiche, introdotte nel corso dell'esame presso le Commissioni di merito, in base alle quali il punto di contatto, previsto dal Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, viene individuato nel Dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, prende atto che le norme stabiliscono che le attività del punto di contatto devono essere svolte con le risorse disponibili a legislazione vigente e non si formulano osservazioni, nel presupposto – sul quale è comunque utile acquisire una conferma – che il Dipartimento possa fronteggiare i nuovi compiti senza necessità di ulteriori risorse. Con riferimento gli articoli da 1 a 32 della Convenzione del consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, preso atto dei chiarimenti secondo cui gli ordinari stanziamenti di bilancio sono ritenuti idonei a fronteggiare il maggior carico amministrativo eventualmente recato dallo svolgimento delle attività previste dalla Convenzione, giudica necessario acquisire dati ed elementi di valutazione volti a suffragare la possibilità di dare attuazione alle disposizioni recate dall'articolo 13 della Convenzione – che prevede l'adozione di adeguate misure di protezione e sostegno alle vittime di atti di terrorismo, anche attraverso l'assistenza economica e il risarcimento alle vittime e ai membri della loro famiglia ristretta – Pag. 51nell'ambito delle risorse già previste a legislazione vigente. In particolare andrebbero fornite indicazioni in merito al possibile impegno economico derivante dalle predette previsioni e circa le risorse effettivamente disponibili per tali finalità senza pregiudicare la realizzazione delle attività cui dette risorse sono attualmente destinate. In merito agli articoli da 1 a 28 della Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare, rinvia alle osservazioni formulate in merito agli articoli 7 e 9 del disegno di legge di ratifica. Circa gli articoli da 1 a 19 del Protocollo di emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo, prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica secondo cui il Protocollo reca modifiche normative di natura meramente ordinamentale e la Convenzione può essere attuata con gli ordinari stanziamenti di bilancio.
  Con riguardo agli articoli da 1 a 56 della convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica circa l'idoneità degli ordinari stanziamenti di bilancio a fronteggiare il maggiore carico amministrativo eventualmente recato dallo svolgimento delle attività previste dalla Convenzione in esame. In merito agli articoli da 1 a 14 del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, per quanto concerne il punto di contatto di cui all'articolo 7 del Protocollo in esame, rinvia a quanto osservato con riferimento agli articoli 8 e 9 del disegno di legge di ratifica.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI avverte che alla copertura di eventuali spese straordinarie, derivanti dalle attività di custodia e conservazione dei beni sequestrati e confiscati di cui all'articolo 6, nonché dall'attuazione delle misure di protezione delle sostanze radioattive di cui all'articolo 7, si farà fronte mediante appositi provvedimenti legislativi che individueranno la specifica copertura finanziaria. Precisa, inoltre, che il Dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero dell'interno potrà far fronte ai nuovi compiti previsti dall'articolo 8, comma 3, che individua presso il medesimo Dipartimento il punto di contatto responsabile della trasmissione e della ricezione delle informazioni ai sensi dell'articolo 7 del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, con le risorse disponibili a legislazione vigente. Rileva, infine, che all'attuazione delle disposizioni recate dall'articolo 13 della Convenzione – che prevede l'adozione di adeguate misure di protezione e sostegno alle vittime di atti di terrorismo, anche attraverso l'assistenza economica e il risarcimento alle vittime e ai membri della loro famiglia ristretta – si provvederà nell'ambito delle risorse già previste a legislazione vigente.

  Marco MARCHETTI (PD), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 3303-A Governo recante Norme per il contrasto al terrorismo, nonché ratifica ed esecuzione: a) della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; b) della Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare, fatta a New York il 14 settembre 2005; c) del Protocollo di Emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatto a Strasburgo il 15 maggio 2003; d) della Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005 e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 1;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    alla copertura di eventuali spese straordinarie, derivanti dalle attività di custodia e conservazione dei beni sequestrati e confiscati di cui all'articolo 6, nonché dall'attuazione delle misure di Pag. 52protezione delle sostanze radioattive di cui all'articolo 7, si farà fronte mediante appositi provvedimenti legislativi che individueranno la specifica copertura finanziaria;
    il Dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero dell'interno potrà far fronte ai nuovi compiti previsti dall'articolo 8, comma 3, che individua presso il medesimo Dipartimento il punto di contatto responsabile della trasmissione e della ricezione delle informazioni ai sensi dell'articolo 7 del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, con le risorse disponibili a legislazione vigente;
    all'attuazione delle disposizioni recate dall'articolo 13 della Convenzione – che prevede l'adozione di adeguate misure di protezione e sostegno alle vittime di atti di terrorismo, anche attraverso l'assistenza economica e il risarcimento alle vittime e ai membri della loro famiglia ristretta – si provvederà nell'ambito delle risorse già previste a legislazione vigente;
   esprime sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE».

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  Marco MARCHETTI (PD), relatore, comunica che l'Assemblea in data odierna ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti. Al riguardo, con riferimento alle proposte emendative per le quali ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alle eventuali conseguenze di carattere finanziario, segnala i seguenti articoli aggiuntivi:
   Gianluca Pini 4.02, che prevede, tra l'altro, che il Presidente del Consiglio dei ministri emani disposizioni per l'adozione di misure di intelligence di contrasto al terrorismo, anche con la cooperazione delle forze speciali a disposizione dei Ministeri della difesa e dell'interno e che, in seguito all'emanazione delle predette disposizioni, i reparti speciali delle Forze armate e delle forze dell'ordine coinvolti nella gestione delle situazioni di crisi o di emergenza sopramenzionate transitino temporaneamente alle dipendenze della Presidenza del Consiglio dei ministri;
   Gianluca Pini 4.03, che prevede che, al verificarsi di una minaccia credibile ed imminente di attentato terroristico sul territorio nazionale, le unità speciali delle Forze Armate e delle Forze dell'Ordine transitano temporaneamente alle dipendenze della Presidenza del Consiglio dei ministri, che ne dispone e coordina l'impiego a fini di prevenzione, contrasto e risposta all'emergenza fino alla cessazione della medesima.

  Segnala, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI esprime parere contrario sugli articoli aggiuntivi Gianluca Pini 4.02 e 4.03, in quanto suscettibili di determinare nuovi maggiori oneri privi di idonea quantificazione e copertura. Esprime, inoltre, nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

  Marco MARCHETTI (PD), relatore, propone pertanto di esprimere parere contrario sugli articoli aggiuntivi 4.02 e 4.03, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

Pag. 53

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul reciproco riconoscimento dei titoli attestanti studi universitari o di livello universitario rilasciati nella Repubblica italiana e nella Repubblica popolare cinese, con Allegati, firmato a Pechino il 4 luglio 2005.
C. 3300 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Giampiero GIULIETTI (PD), relatore, fa presente che con il disegno di legge in esame si dispone la ratifica e l'esecuzione di un Accordo tra Italia e Cina per il reciproco riconoscimento dei titoli di studio universitario o di livello universitario. Passando all'esame dei contenuti dell'Accordo che presentano profili di carattere finanziario e delle informazioni fornite dalla relazione tecnica, segnala quanto segue. In merito ai profili di quantificazione, rileva preliminarmente che la relazione tecnica fa decorrere gli oneri dall'anno 2014 ed il disegno di legge (per effetto di un emendamento introdotto dal Senato onde tener conto dell'effettiva entrata in vigore) dal 2015. Osserva che, al riguardo, andrebbe valutata l'opportunità di aggiornare ulteriormente il profilo temporale degli oneri indicati nel disegno di legge in base ai prevedibili tempi di entrata in vigore del provvedimento in esame. Evidenzia che, per quanto concerne l'ammontare dell'onere, la relazione tecnica quantifica il medesimo in relazione all'invio, ad anni alterni, di un rappresentante del Ministero dell'istruzione in Cina in occasione della riunione della Commissione prevista all'articolo 8 dell'Accordo. A tale riguardo, osserva che l'Accordo prevede invece che la Commissione sia costituita di esperti nominati, fino ad un massimo di sei membri, da ciascuna delle due Parti contraenti. Ritiene che andrebbe chiarito se per i membri esperti sia prevista o meno la corresponsione di emolumenti, gettoni o rimborsi spese per la partecipazione ai lavori della Commissione, nonché se gli stessi siano esclusi dalla partecipazione alle trasferte in Cina, previste per il funzionario dell'area dirigenziale. In merito ai profili di copertura finanziaria, giudica necessario che il Governo chiarisca se il disegno di legge in esame sarà incluso nell'elenco degli slittamenti previsto dall'articolo 18, comma 3, della legge n. 196 del 2009. In tal caso, anche in considerazione del fatto che il provvedimento è già stato approvato dal Senato, ritiene che la copertura finanziaria possa considerarsi correttamente formulata, nel presupposto che il richiamo all'utilizzo dei fondi speciali per il triennio 2015-2017 sia inteso riferito al bilancio per il triennio 2016-2018, in relazione alla copertura degli oneri da sostenere, ad anni alterni, a decorrere dall'anno 2016. Ciò premesso, con riferimento alla norma di copertura finanziaria, fa presente che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione, del quale è previsto l'utilizzo, reca le necessarie disponibilità. Con riferimento alla clausola di salvaguardia finanziaria, che prevede l'imputazione di eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di spesa alle dotazioni finanziarie del programma «Sistema universitario e formazione post-universitaria» della missione «Istruzione universitaria e formazione post-universitaria», reputa necessario che il Governo confermi che tale imputazione non pregiudichi gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle citate dotazioni.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI si riserva di fornire i chiarimenti sulle questioni evidenziate dal relatore.

  Francesco BOCCIA, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.

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SEDE CONSULTIVA

  Martedì 26 gennaio 2016. — Presidenza del vicepresidente Edoardo FANUCCI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

  La seduta comincia alle 18.25.

Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario.
C. 259 e abb.-A.
(Parere all'Assemblea).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta pomeridiana di oggi.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica sul provvedimento in oggetto, predisposta dal Ministero della salute e positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato (vedi allegato).

  Andrea COLLETTI (M5S), esprimendo dubbi sulla correttezza delle quantificazioni contenute nella relazione tecnica, ritiene in particolare che non sia stata considerata la riduzione delle entrate per contributi unificati per spese di giustizia, conseguente all'introduzione del tentativo obbligatorio di conciliazione, previsto dall'articolo 8 del provvedimento. Inoltre, con riferimento all'articolo 14, evidenzia come la possibilità per le parti di nominare consulenti tecnici e periti nei giudizi di responsabilità sanitaria possa tradursi in un onere per la finanza pubblica, nei casi in cui la parte medesima sia ammessa al gratuito patrocinio.

  Paolo TANCREDI (AP), pur esprimendo un parere complessivamente favorevole sul provvedimento, esprime perplessità relativamente all'articolo 11, che prevede il diritto per il soggetto danneggiato di agire direttamente nei confronti dell'impresa di assicurazione. Ritiene infatti che questa previsione potrebbe ulteriormente ridurre il numero, già limitato, di compagnie disposte a stipulare polizze per la copertura dei rischi connessi all'attività sanitaria, facendo conseguentemente lievitare i costi già gravosi per la relativa copertura assicurativa.

  Giulia GRILLO (M5S) chiede alla rappresentante del Governo quale percentuale dello stanziamento di circa 10 milioni di euro, previsto in favore di AGENAS, secondo quanto riportato nella relazione tecnica, sia annualmente utilizzato per le attività istituzionali della stessa Agenzia e se sarà possibile l'istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla sicurezza in sanità senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, come previsto dall'articolo 3 del provvedimento.
  Analogo quesito formula poi con riferimento all'istituzione, da parte di ogni regione, del Centro per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza, di cui all'articolo 2, e per lo svolgimento dei compiti di monitoraggio, prevenzione e gestione del rischio sanitario, di cui all'articolo 4, anche in considerazione dei tagli alla spesa sanitaria effettuati la scorsa estate con il decreto-legge n. 78 del 2015.

  Maino MARCHI (PD), in relazione alle osservazioni del collega Colletti, relative alle minori entrate per contributi unificati per spese di giustizia, evidenzia che la riduzione delle cause civili, conseguente all'esperimento dei tentavi obbligatori di conciliazione, comporterà comunque un sicuro risparmio per la finanza pubblica.

  Massimo Enrico BARONI (M5S) critica la relazione tecnica presentata dal Governo, la quale, a suo parere, sarebbe estremamente generica, non contenendo alcuna precisa quantificazione degli oneri che conseguiranno all'approvazione del provvedimento e non tenendo conto dei Pag. 55numerosi studi svolti in materia a livello universitario. Osserva poi che non viene effettuata neppure una quantificazione degli oneri connessi alla digitalizzazione, necessaria per il funzionamento del sistema che si propone di introdurre. Ritiene inoltre che i lavoratori del settore sanitario non sarebbero in grado di svolgere, in aggiunta ai compiti loro propri, le ulteriori funzioni previste dal provvedimento. Conclude sottolineando come il Governo, incapace di predisporre una vera relazione tecnica, si limiti a chiedere semplicemente l'introduzione di una clausola di neutralità finanziaria.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI, premettendo che la relazione tecnica è stata predisposta, come sempre, con la partecipazione dei Ministeri interessati, osserva, con riferimento all'articolo 3, come non sia necessario far riferimento al bilancio dell'AGENAS per poter affermare che l'Agenzia stessa possa svolgere le ulteriori funzioni che le vengono assegnate nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente. Con riferimento poi ai nuovi compiti assegnati alle regioni e alle Aziende sanitarie, segnala che alcune regioni già svolgono le funzioni previste dal provvedimento senza che ciò si traduca in un aumento della spesa. In relazione alla paventata riduzione delle entrate derivanti dai contributi unificati per spese di giustizia, ricorda che si tratta di entrate che non sono scontate preventivamente nel bilancio dello Stato. Con riferimento all'articolo 14, osserva che la disposizione si limita esclusivamente a specificare le qualifiche professionali che devono essere possedute dai soggetti che possono svolgere le funzioni ivi indicate, le quali sono già previste dalla legislazione vigente.
  Ribadisce infine la necessità che il testo sia integrato con l'introduzione di una clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero provvedimento.

  Ernesto PREZIOSI (PD), relatore, formula la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminato il progetto di legge C. 259 e abb.-A, recante Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario, e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 1;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    l'istituzione del Centro per la gestione del rischio sanitario, di cui all'articolo 2, deve essere realizzata senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e il predetto Centro si avvale e si interfaccia con il SIMES;
    l'istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla sicurezza in sanità, di cui all'articolo 3, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto la relativa implementazione trae fondamento da attività istituzionali già rientranti nei compiti affidati all'AGENAS e per le quali la stessa già dispone delle relative risorse e, pertanto, l'attivazione del predetto Osservatorio trova copertura all'interno delle disponibilità di bilancio della predetta Agenzia;
    con riferimento all'articolo 7, la responsabilità contrattuale della struttura sanitaria sussiste già nell'ordinamento vigente per i danni arrecati da tutto il personale che a qualsiasi titolo presta la propria attività nell'ambito della stessa, ivi compreso il personale che svolge attività libero-professionale, in regime di intramoenia;
    l'articolo 9, che prevede un'azione di rivalsa nei confronti del professionista sanitario da parte della struttura sanitaria, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
    l'articolo 10, recante disposizioni in materia di obbligo di assicurazione delle aziende del Servizio sanitario nazionale, non reca nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, poiché tale disposizione non presenta profili innovativi rispetto alla normativa vigente;
    l'articolo 11, relativo all'azione diretta del soggetto danneggiato avverso la Pag. 56compagnia di assicurazione, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
    appare necessario introdurre un'apposita clausola di invarianza finanziaria volta a prevedere che le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente provvedimento nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,
  esprime sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE
  con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

  Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente: Art. 15-bis.(Clausola di invarianza finanziaria). 1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI esprime parere favorevole sulla proposta di parere formulata dal relatore.

  Andrea COLLETTI (M5S) preannuncia il proprio voto contrario, ricordando come recentemente su un emendamento a sua firma con effetti sui contributi unificati per spese di giustizia sia stato espresso parere contrario.

  Maino MARCHI (PD) preannuncia il proprio voto favorevole, ritenendo inoltre che, contrariamente a quanto sostenuto da alcuni colleghi, il provvedimento in esame produrrà risparmi per la finanza pubblica.

  La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

  Ernesto PREZIOSI (PD), relatore, comunica che in data odierna l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti.
  Al riguardo, propone di esprimere parere contrario sull'emendamento Lorefice 2.10, in quanto volto a sopprimere la clausola di invarianza finanziaria connessa alla istituzione, presso ogni regione, del Centro per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente.
  Con riferimento alle proposte emendative per le quali ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti negativi in termini finanziari, segnala le seguenti:
   testo alternativo del relatore di minoranza riferito all'articolo 1, nonché l'emendamento Colonnese 1.3, che stabiliscono che i rischi di danno intrinseci all'esecuzione dell'atto sanitario, per le prestazioni sanitarie erogate nell'ambito dei LEA, sono riconducibili alla responsabilità del Servizio sanitario nazionale. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari derivanti da eventuali richieste di risarcimento nei confronti del Servizio sanitario nazionale;
   Vargiu 1.4 e Fucci 2.01, che prevedono, tra l'altro, che le strutture sanitarie che erogano prestazioni sanitarie debbano attivare una adeguata funzioni di monitoraggio, prevenzione e gestione del rischio sanitario. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine ai possibili effetti finanziari derivanti dalle proposte emendative, rispetto a quanto già previsto dai commi 539 e 540 della legge di stabilità per il 2016;
   Fucci 2.11, che prevede l'obbligo in capo alle strutture sanitarie di trasmettere ai Centri per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente della trasmissione i dati relativi alla propria attività, stabilendo in caso di inadempienza l'applicazione di sanzioni amministrative;Pag. 57
   testo alternativo del relatore di minoranza riferito all'articolo 2, nonché l'emendamento Mantero 2.14, che prevedono, tra l'altro, che a ciascun ufficio regionale del Garante dei diritto alla salute sia garantito l'accesso in formato digitale alle banche dati dei contenziosi dei tribunali del territorio di riferimento;
   testo alternativo del relatore di minoranza riferito all'articolo 4, nonché l'emendamento Colonnese 4.2, che prevedono che la direzione sanitaria fornisca la documentazione clinica relativa al paziente telematicamente o in formato digitale;
   Vargiu 5.2, che prevede l'istituzione dell'Organismo Indipendente Nazionale (OIN) per la verifica e l'approvazione delle linee guida proposte dalle società scientifiche, composto da 32 rappresentanti;
   Fossati 5.4, che prevede l'istituzione di un apposito organismo indipendente per la validazione delle raccomandazioni e dei percorsi da pubblicare per singoli settori clinici dal Ministero della salute;
   Lenzi 5.14, che stabilisce che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, il Ministro della saluta provveda, con proprio decreto, al rinnovo del Comitato strategico del sistema nazionale delle linee guida, istituito con decreto ministeriale del 30 giugno 2004. Al riguardo, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa, connessi al rinnovo del Comitato in parola;
   Nicchi 5.18, che prevede che le linee guida siano redatte ed aggiornate con la collaborazione di rappresentanti esperti delle diverse discipline e professioni sanitarie e basate su trials clinici rigorosi;
   Colletti 7.3, 7.4 e 7.25, che ampliano la responsabilità della struttura sanitaria e/o dell'esercente la professione sanitaria nei confronti del paziente anche ai sensi dell'articolo 1223 del codice civile;
   Fucci 7.10, che prevede la responsabilità della struttura sanitaria nei confronti del paziente ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile;
   Colletti 7.14 e Fucci 10.3, che prevedono che la responsabilità delle strutture sanitarie debba riguardare anche i danni cagionati alle persone e alle cose per carenze strutturali, organizzative, di presidi, di organico, imputabili alla gestione dell'ente;
   Binetti 8.24, che prevede che il paziente, nel caso in cui fallisca il tentativo di conciliazione ovvero subentrino oggettive difficoltà al risarcimento del danno, possa rivolgersi al Fondo di solidarietà appositamente istituito. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine ai possibili effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa, anche in considerazione del fatto che dalla formulazione del testo non appaiono chiare né la natura né le modalità di alimentazione del Fondo citato;
   Lenzi 9.1, che sopprime l'articolo 9 del provvedimento, concernente l'azione di rivalsa da parte delle strutture sanitarie nei confronti dell'esercente la professione sanitaria;
   testo alternativo del relatore di minoranza riferito all'articolo 9, nonché gli emendamenti Calabrò 9.19, Vargiu 9.21 e Calabrò 9.22, che incidono tra l'altro, a vario titolo, sul quantum dell'azione di rivalsa che le strutture sanitarie possono promuovere nei confronti dell'esercente la professione sanitaria;
   Monchiero 9.4, che prevede che l'azione di rivalsa da parte delle strutture sanitarie pubbliche possa essere esercitata esclusivamente dal legale rappresentante dell'Ente per conto del quale è stata espletata la prestazione sanitaria che ha causato il danno oggetto di risarcimento. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine ai possibili effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa, che in ipotesi appare suscettibile Pag. 58di limitare il potere di rivalsa da parte delle strutture sanitarie pubbliche;
   Baroni 10.8, che sopprime il comma 3 dell'articolo 10, che prevede per ciascun esercente la professione sanitaria l'obbligo di stipulare, con oneri a proprio carico, una adeguata polizza di assicurazione. Al riguardo, giudica opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine ai possibili effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa, con particolare riguardo ai riflessi della medesima in ordine all'efficacia dell'azione di rivalsa;
   Baroni 10.9, che prevede che la copertura degli oneri relativi alla stipula della polizza assicurativa tra l'azienda pubblica o accreditata dal Servizio sanitario nazionale e gli esercenti le professioni sanitarie sia stabilita annualmente in via negoziale tra i predetti soggetti;
   Fucci 10.14, che prevede che le spese sostenute dall'esercente la professione sanitaria per la stipula della polizza assicurativa siano detratte dall'imposta lorda ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera f), del TUIR. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari negativi, in termini di minor gettito, derivanti dalla proposta emendativa;
   Nicchi 10.17, che prevede che con il decreto di cui al comma 5 dell'articolo 10 siano altresì individuate le modalità di vigilanza e controllo nei confronti delle compagnie assicuratrici estere operanti in Italia non soggette al controllo dell'IVASS. Al riguardo, giudica opportuno che il Governo chiarisca se all'attuazione della proposta emendativa possa farsi fronte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
   Fucci 12.2, che prevede che le strutture sanitarie comunichino all'esercente la professione sanitaria l'eventuale avvio di trattazione stragiudiziali con il paziente, pena, in caso di mancata o incompleta comunicazione, l'impossibilità di procedere all'azione di rivalsa. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine ai possibili effetti finanziari, anche indiretti, derivanti dalla proposta emendativa, che appare in ipotesi suscettibile di comprimere l'ambito di esercizio del potere di rivalsa;
   Colletti 13.9, che sopprime il comma 3 dell'articolo 13, che stabilisce che il risarcimento del danno a carico del Fondo di garanzia di cui al predetto articolo avvenga nei limiti delle effettive disponibilità del Fondo medesimo.

  Osserva, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI esprime parere contrario sul complesso delle proposte emendative puntualmente richiamate dal relatore. Esprime, inoltre, nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

  Andrea COLLETTI (M5S) chiede un chiarimento in relazione al parere contrario formulato sull'emendamento Colonnese 4.2, che presenta a suo giudizio un contenuto analogo a quello degli emendamenti a sua prima firma 4.3 e 4.4, sui quali invece è stato espresso un parere di nulla osta.
  Osserva, inoltre, che gli emendamenti a sua prima firma 7.3, 7.4 e 7.25 non appaiono suscettibili di comportare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, dal momento che gli stessi non sono volti ad ampliare il campo della responsabilità civile delle strutture sanitarie, limitandosi piuttosto a replicare il quadro normativo attualmente vigente. Contesta, infine, il parere contrario espresso sull'emendamento a sua prima firma 7.14, che si limita nella sostanza ad enunciare quanto già previsto in tema di responsabilità civile delle strutture sanitarie dal vigente ordinamento.Pag. 59
  La sottosegretaria Paola DE MICHELI, nel confermare il parere sulle proposte emendative in precedenza espresso, precisa in particolare che l'emendamento Colonnese 4.2, diversamente da quanto previsto dagli emendamenti Colletti 4.3 e 4.4, reca disposizioni di carattere obbligatorio e non facoltativo in tema di trasmissione della documentazione clinica relativa al paziente per via telematica o in formato digitale. Con riferimento agli emendamenti Colletti 7.3, 7.4 e 7.25 ribadisce che gli stessi appaiono suscettibili di estendere le fattispecie in base alle quali potrebbe rilevare la responsabilità civile delle strutture sanitarie.

  Ernesto PREZIOSI (PD), relatore, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, propone di esprimere parere contrario sul testo alternativo del relatore di minoranza riferito all'articolo 1, sugli emendamenti 1.3 e 1.4, sul testo del relatore di minoranza riferito all'articolo 2, sugli emendamenti 2.10, 2.11, 2.14, sul testo del relatore di minoranza riferito all'articolo 4, sugli emendamenti 4.2, 5.2, 5.4, 5.14, 5.18, 7.3, 7.4, 7.10, 7.14, 7.25, 8.24, sul testo del relatore di minoranza riferito all'articolo 9, sugli emendamenti 9.1, 9.4, 9.19, 9.21, 9.22, 10.3, 10.8, 10.9, 10.14, 10.17, 12.2, 13.9 e sull'articolo aggiuntivo 2.01, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura. Propone altresì di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere testé formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 19.10.

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