CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 26 gennaio 2016
580.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

  Martedì 26 gennaio 2016. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il viceministro alla giustizia Enrico Costa.

  La seduta comincia alle 13.15.

Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile.
C. 2953 Governo e C. 2921 Colletti.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 21 gennaio 2016.

  Donatella FERRANTI, presidente, prima di dichiarare l'inammissibilità per carenza di compensazione di alcune proposte emendative, ritiene opportuno fare alcune precisazioni sui criteri utilizzati. Il disegno di legge C. 2953, adottato come testo base, è composto da un articolo unico recante norme di delega per l'integrazione della disciplina del tribunale delle imprese e per l'istituzione del tribunale della famiglia e della persona (comma 1), nonché per il riassetto del codice di procedura civile e della correlata legislazione speciale (comma 2). Riguardo alla copertura finanziaria di tali norme di delega, il comma 6 dispone che, qualora uno o più decreti legislativi determinino oneri che non trovino compensazione nel loro ambito, si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009 (Legge di contabilità e finanza pubblica). In base a tale ultima norma, i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri possono essere emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
  Tenuto conto di tali previsioni, in sede di valutazione dei profili finanziari degli emendamenti al disegno di legge, rileva quindi che sono stati considerati ammissibili, in conformità a prassi seguite dalla Commissione Bilancio anche in occasione dell'esame di altri «provvedimenti collegati», gli emendamenti che, ancorché potenzialmente onerosi e privi dell'indicazione delle relative risorse, siano volti esclusivamente ad introdurre criteri di delega. Ciò in quanto si considera che il richiamo al predetto articolo 17, comma 2, della legge di contabilità e finanza pubblica Pag. 27consenta di garantire, in sede di esercizio delle deleghe, la copertura finanziaria dei relativi decreti legislativi pure in presenza dei predetti effetti finanziari.
  Tutto ciò premesso, per quanto attiene agli emendamenti presentati, riferiti a criteri di delega, ravvisa la carenza di copertura finanziaria riguardo ai seguenti emendamenti:
   Maestri 1.26, nel quale non appare il collegamento formale fra le misure contenute nell'emendamento e il meccanismo di copertura indicato per il complesso delle deleghe dal comma 6 del disegno di legge C. 2953;
   Colletti 1.202 prevede che siano indetti «entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge» concorsi fino alla completa copertura dei posti vacanti delle piante organiche dei magistrati e del personale amministrativo non dirigenziale delle strutture centrali e periferiche dell'Amministrazione giudiziaria. L'emendamento prevede espressamente che ciò avvenga in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente. Il tenore letterale della proposta, con la previsione di un termine massimo per adempiere alle misure previste dal testo non coordinato con quello previsto per l'esercizio della delega, non risulta di fatto compatibile con la formale configurazione della norma medesima come criterio di delega.

  Riguardo gli articoli aggiuntivi, sottolinea che non trova applicazione il criterio del successivo reperimento dei mezzi finanziari necessari alla copertura di effetti onerosi di cui all'articolo 17 comma 2 della legge n. 196 del 2009, risultando pertanto inammissibili, per carenza di compensazione, le seguenti proposte emendative:
   Colletti 1.09, volto ad attribuire anche ai difensori la possibilità di autenticare le copie di tutti gli atti del processo. Poiché tale attività, a legislazione vigente, è ordinariamente esercitata dalle cancellerie, ne deriverebbe una perdita di gettito da entrate extratributarie per diritti di copia, onere per il quale non è stata prevista un'apposita copertura. L'inammissibilità per motivi finanziari della proposta deriva dalla sua formulazione come norma direttamente applicativa, mentre proposte di analogo contenuto (per esempio gli emendamenti 1.213 e 1.214), formulate come criteri di delega, possono invece considerarsi ammissibili per i motivi già indicati;
   Colletti 1.068, che sopprime, mediante le abrogazioni disposte al comma 2, il contributo unificato dovuto per l'istanza di ricerca con modalità telematica, introdotto nel Testo unico delle spese di giustizia dal decreto-legge n. 132 del 2014. In proposito, rammenta che all'introduzione di tale contributo erano stati ascritti effetti positivi ai fini dei saldi di finanza pubblica. Infatti, secondo la relazione tecnica che accompagnava il provvedimento, il gettito che sarebbe scaturito dalla disposizione in esame avrebbe costituito una nuova entrata per il bilancio dello Stato, utilizzabile per compensare adeguatamente il minor gettito derivante da altre disposizioni contenute nel medesimo decreto-legge. Al riguardo, segnala che la proposta emendativa in esame non prevede alcuna copertura;
   Bonafede 1.092, che sopprime l'incremento del contributo unificato previsto per i giudizi innanzi al tribunale delle imprese, il cui maggior gettito è destinato, a normativa vigente, alla copertura degli oneri derivanti dall'istituzione delle sezioni specializzate in materia d'impresa;
   Colletti 1.093, che amplia le fattispecie per l'esonero dal versamento di oneri e tasse, includendo le controversie riguardanti il recupero di crediti non superiori a 5.000 euro da parte di liberi professionisti. Tale ampliamento comporta minori entrate non coperte;
   Colletti 1.098, che modifica, alla lettera b), le modalità di versamento del contributo unificato, prevedendo che alla costituzione del giudizio sia versata solo una quota pari alla metà dello stesso, essendo la seconda metà di competenza della parte soccombente, come individuata Pag. 28al momento della sentenza. Lo slittamento del pagamento della seconda quota appare suscettibile di determinare minori entrate relativamente alle singole annualità rispetto a quanto previsto a legislazione vigente.

  Alfonso BONAFEDE (M5S), nel prendere atto dell'inammissibilità di alcuni articoli aggiuntivi non configurati in forma di delega legislativa, stigmatizza il fatto che il Governo abbia ritenuto di fare ricorso proprio allo strumento della delega per procedere alla riforma di un settore così delicato e strategico come la giustizia civile. Sottolinea infatti come, per conferire maggiore efficienza al processo civile e riformare il relativo apparato organizzativo, dovrebbe aversi preventiva contezza delle risorse finanziarie necessarie a tale scopo.

  Donatella FERRANTI, presidente, ribadisce che i decreti legislativi di attuazione della delega in esame potranno essere emanati, ove onerosi, solo previo stanziamento, attraverso successivi provvedimenti di rango legislativo, delle occorrenti risorse finanziarie. Rammenta, inoltre, che il testo del provvedimento in discussione, come risultante dagli emendamenti approvati, che dovranno essere corredati da apposita relazione tecnica, sarà comunque sottoposto al parere della Commissione Bilancio.

  Alfonso BONAFEDE (M5S) chiede se il Governo, una volta approvata la delega legislativa in discussione, sia obbligato a reperire le risorse finanziarie necessarie a darvi attuazione.

  Donatella FERRANTI, presidente, osserva che in astratto il Governo, ove non reperisse le risorse finanziarie necessarie all'integrale attuazione della delega legislativa, potrebbe esercitare la stessa solo in via parziale. Rammenta, in ogni caso, che la riforma del processo civile rappresenta, senza dubbio alcuno, una delle priorità dell'Esecutivo e che il rappresentante del Governo ha espresso parere favorevole su una serie di emendamenti. Tutto ciò porta a presumere che ragionevolmente il Governo eserciterà la delega integralmente, predisponendo le necessarie coperture finanziarie, una volta che il disegno di legge sarà approvato.
  Nel far presente che sono stati presentati alcuni subemendamenti all'emendamento 1. 500 dei relatori (vedi allegato 1), avverte, infine, che il termine per presentare eventuali richieste di riesame delle proposte emendative dichiarate inammissibili è fissato alle 18 della giornata odierna.

  Franco VAZIO (PD), relatore, anche a nome del collega Berretta, esprime parere contrario su tutti i subemendamenti riferiti all'emendamento 1.500 dei relatori.

  Il Viceministro Enrico COSTA esprime parere conforme a quello dei relatori.

  Milena SANTERINI (DeS-CD) ritira l'emendamento a sua prima firma 1.1.

  Donatella FERRANTI, presidente, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento 1.2: si intende vi abbia rinunciato.

  La Commissione respinge l'emendamento Bonafede 1.3.

  Donatella FERRANTI, presidente, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento 1.4: si intende vi abbia rinunciato.

  Alfonso BONAFEDE (M5S), illustra l'emendamento a sua firma 1.5, volto a costituire la sezione specializzata in materia di impresa presso ogni tribunale ordinario, raccomandandone l'approvazione.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Bonafede 1.5 e Colletti 1.6, quindi approva l'emendamento Bonafede 1.7 (vedi allegato 2).

  Alfonso BONAFEDE (M5S), chiede ai relatori di riconsiderare il parere contrario Pag. 29precedentemente espresso sull'emendamento a sua prima firma 1.8.

  Giuseppe BERRETTA, relatore, anche a nome del collega Vazio, sottolinea come nel corso delle audizioni sia emersa una sostanziale e unanime condivisione del criterio di delega che l'emendamento è diretto a sopprimere; ciò in ragione dell'opportunità di unificare presso il giudice specializzato le controversie societarie a prescindere dalla forma dell'ente, anche al fine di evitare contrasti interpretativi in punto di competenza. Per tali ragioni, ritiene di confermare il parere contrario già espresso sulla predetta proposta emendativa.

  Alfonso BONAFEDE (M5S) sottolinea, preliminarmente, come non tutti i soggetti auditi nel corso dell'attività conoscitiva svoltasi presso la Commissione si fossero espressi in senso favorevole al criterio di delega in questione. Osserva, infatti, come le disposizioni del disegno di legge delega, nell'ampliare le competenze del tribunale delle imprese, finiscano, di fatto, con limitare il diritto, in particolare per gli imprenditori che operano nelle realtà più disagiate del Paese, di ricorrere alla giustizia civile.

  Donatella FERRANTI, presidente, rammenta che il disegno di legge in discussione, al comma 1, lettera a), n. 4, prevede specificamente, tra i criteri di delega, la rideterminazione delle dotazioni organiche delle sezioni specializzate e dei tribunali ordinari, adeguandole alle nuove competenze, attraverso la riorganizzazione e la razionalizzazione dei tribunali medesimi.

  Alfonso BONAFEDE (M5S) evidenzia che l'obiettivo del Governo sia unicamente quello di determinare il decremento del contenzioso, non quello di rendere il sistema giustizia accessibile a tutti i cittadini.

  La Commissione con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Bonafede 1.8 e 1.9.

  Alfonso BONAFEDE (M5S), illustra e raccomanda l'approvazione del suo emendamento 1.10, volto a sopprimere il criterio di delega che assegna al tribunale delle imprese la competenza relativa alle controversie in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, anche sotto soglia.

  La Commissione respinge l'emendamento Bonafede 1.10.

  Andrea COLLETTI (M5S) sottoscrive l'emendamento Sannicandro 1.11, facendolo proprio.

  La Commissione approva l'emendamento Sannicandro 1.11 (vedi allegato 2).

  Donatella FERRANTI, presidente, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento Sannicandro 1.11, gli emendamenti Turco 1.12, Bonafede 1.13, Bazoli 1.14, Turco 1.15, Schullian 1.16, 1.17 e 1.18, Turco 1.19, Ferranti 1.20, Schullian 1.21, Turco 1.22 e 1.23, non saranno posti in votazione.

  La Commissione respinge l'emendamento Bonafede 1.24.

  Donatella FERRANTI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.05.

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