CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 26 gennaio 2016
580.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
Pag. 11

SEDE REFERENTE

  Martedì 26 gennaio 2016. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. – Interviene il sottosegretario di Stato agli affari regionali, Gianclaudio Bressa.

  La seduta comincia alle 14.

Variazioni nella composizione della Commissione.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, comunica che, per il gruppo Partito Democratico, il deputato Ernesto Carbone entra a far parte della I Commissione.

Modifiche allo Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, in materia di enti locali, di elettorato passivo alle elezioni regionali e di iniziativa legislativa popolare.
Testo base C. 3224 cost., approvata dal Senato e C. 2060 cost. Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 gennaio 2016.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, comunica che è pervenuto il parere favorevole della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
  Ricorda che il termine per la presentazione di proposte emendative al testo base C. 3224 cost. è scaduto il 18 gennaio scorso. A seguito di quanto stabilito nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, del 21 gennaio, tale termine è stato quindi riaperto, con scadenza fissata al 22 gennaio. Comunica che sono stati presentati emendamenti e articoli aggiuntivi (vedi allegato 1).
  Avverte che è da considerarsi inammissibile, in quanto incongruo, l'emendamento Fedriga 1.7 che, configurando le province della regione Friuli Venezia Giulia come province autonome, non definisce le particolarità e le caratteristiche dell'autonomia, né stabilisce le modalità attraverso le quali tale autonomia debba essere definita e regolata.

  Roberto SIMONETTI (LNA), con riferimento alla dichiarazione di inammissibilità dell'emendamento Fedriga 1.7, chiede quali siano i tempi per la presentazione di un ricorso.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, rileva che una eventuale richiesta rivolta alla Presidente della Camera di riesaminare la valutazione di ammissibilità fatta dalla Presidenza della Commissione, dovrà essere inoltrata tempestivamente, considerato che l'avvio dell'esame in Assemblea è stato fissato dalla Conferenza dei Presidenti di gruppo per la giornata di domani 27 gennaio.

  Roberto SIMONETTI (LNA), preannuncia che il suo gruppo presenterà nel pomeriggio di oggi una richiesta alla Presidenza della Camera di riesame della dichiarazione di inammissibilità dell'emendamento Fedriga 1.7.
  Desidera porre all'attenzione della Commissione una questione già posta in sede di audizioni informali e di Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, e da ultimo posta con lettera dal Presidente del suo gruppo, l'onorevole Fedriga, alla Presidente della Camera. Si tratta della questione della sospensione dell'esame della proposta di legge costituzionale di revisione dello Statuto della Regione Friuli Venezia Giulia fino alla conclusione dell’iter del disegno di legge di revisione della parte II della Costituzione, che prevede la soppressione delle Province. Si pone infatti un problema di opportunità e di costituzionalità, perché, se fosse approvato il disegno di legge all'esame della Commissione e, invece, all'esito del referendum confermativo, il disegno di legge di revisione della parte II della Costituzione non entrasse in vigore, avremmo la soppressione delle Province in una sola Regione, il Friuli Venezia Giulia. Pag. 12
  Sottopone la questione della sospensione dell'esame alla Commissione, riservandosi di presentare in Assemblea, secondo le indicazioni della Presidente della Camera, una questione sospensiva.
  Ricorda, infine, come in un incontro tra una rappresentanza di sindaci della Regione Friuli Venezia Giulia e alcuni parlamentari, tra cui anche il collega Gigli, relatore del provvedimento in esame, sia emersa l'esigenza di un'audizione delle rappresentanze territoriali presenti all'incontro.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, in merito alle questioni poste dal collega Simonetti, rileva che non è nel potere della Commissione la decisione in merito alla prosecuzione dell'esame del provvedimento, i cui tempi sono legati alla calendarizzazione in Assemblea stabilita dalla Conferenza dei Presidenti di gruppo. Osserva altresì che l'articolo 79, comma 8, del Regolamento della Camera, stabilisce che le questioni sospensive non possono essere poste in votazione in Commissione in sede referente. Ritiene peraltro che la soluzione più corretta sia quella della eventuale presentazione in Assemblea di una questione sospensiva, come indicato dalla Presidente della Camera nella risposta alla lettera a lei inviata dal deputato Fedriga, cui ha fatto cenno il deputato Simonetti.
  Osserva anche che il tema posto dal collega Simonetti è stato discusso più volte, specialmente nell'ambito dell'attività istruttoria svolta mediante audizioni informali di rappresentanti territoriali, su indicazione dei gruppi parlamentari. Ricorda altresì che un'ampia attività istruttoria è stata condotta anche dalla 1o Commissione del Senato, nel corso dell'esame in sede referente.
  Fa presente che, in seguito alla preannunciata presentazione di una richiesta alla Presidenza della Camera di rivalutazione della dichiarazione di inammissibilità dell'emendamento Fedriga 1.7, la Commissione potrebbe differire a domani mattina la votazione degli emendamenti e il conferimento del mandato al relatore.

  La Commissione concorda.

  Gian Luigi GIGLI (DeS-CD) ricorda che in occasione di un incontro tra parlamentari e una rappresentanza di sindaci del Friuli Venezia Giulia egli ebbe modo di far presente che non sarebbe stato possibile procedere ad ulteriori audizioni nel corso dell'esame parlamentare, essendo stata già esaurita la fase istruttoria. Ricorda altresì che in quella sede fece presente come non sarebbe stato opportuno incidere a livello parlamentare su un testo proposto e approvato a larga maggioranza dal Consiglio regionale, se non previo un diverso orientamento del medesimo Consiglio.

  Francesco SANNA (PD), citando, in particolare, il caso della Sardegna e della Sicilia, osserva che la competenza esclusiva in materia di ordinamento degli enti locali – tra cui rientrerebbe la materia della soppressione delle province – è un'attribuzione rientrante nell'autonomia spettante alle regioni a statuto speciale. Si dichiara sorpreso, dunque, che proprio un gruppo parlamentare che ha fatto del federalismo un tema di lotta politica si opponga ad un provvedimento che mira a valorizzare in pieno l'autonomia speciale di tali enti territoriali.

  Sandra SAVINO (FI-PdL), fatto notare che il Consiglio regionale votò contro l'introduzione delle Città metropolitane, che sono state reintrodotte nel testo solo a seguito dell’iter parlamentare al Senato, giudica inopportuno evocare la deliberazione di quell'assemblea regionale solo per sostenere le proprie argomentazioni, a seconda delle proprie convenienze politiche.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.25.

Pag. 13

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Martedì 26 gennaio 2016. — Presidenza del vicepresidente Emanuele COZZOLINO.

  La seduta comincia alle 14.25.

Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario.
Emendamenti C. 259-A Fucci ed abb.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere).

  Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

  Marilena FABBRI (PD), relatrice, formula una proposta di parere contrario sul testo alternativo del relatore di minoranza riferito all'articolo 2 e di nulla osta sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1, che non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione (vedi allegato 2).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

Norme per il contrasto al terrorismo, nonché ratifica ed esecuzione: a) della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; b) della Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare, fatta a New York il 14 settembre 2005; c) del Protocollo di Emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatto a Strasburgo il 15 maggio 2003; d) della Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005.
Emendamenti C. 3303-A Governo.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere).

  Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

  Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), relatrice, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo, fatto a Pristina il 19 giugno 2013; b) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo, fatto a Pristina il 19 giugno 2013.
C. 2981 Governo

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Emanuele COZZOLINO (M5S), presidente e relatore, fa presente che il Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo, fatto a Pristina il 19 giugno 2013 costituisce un progresso nel campo della cooperazione giudiziaria penale bilaterale. In base all'accordo i due Stati si impegnano a consegnarsi, secondo le norme e le condizioni determinate nell'atto pattizio, le persone che, trovandosi sul territorio di uno dei due Stati, sono perseguite o condannate dalle autorità giudiziarie dell'altro Stato, ai fini dello svolgimento del processo o dell'esecuzione della pena o di altro provvedimento restrittivo della libertà personale. Il testo si compone di 24 articoli.
   Il Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica Pag. 14italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo, fatto a Pristina il 19 giugno 2013, intende promuovere rapporti di collaborazione bilaterale in materia di assistenza giudiziaria penale, al momento non regolati – come si legge nella relazione illustrativa che correda la proposta di legge C. 2981 – da alcun accordo. In virtù del Trattato, Italia e Kosovo si impegnano a prestarsi assistenza giudiziaria in ogni procedimento concernente reati la cui repressione risulta essere di competenza dello Stato richiedente. Il testo si compone di 27 articoli.
  Quanto al contenuto del disegno di legge di ratifica, esso si compone di quattro articoli: i primi due contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica dei due Trattati e l'ordine di esecuzione degli stessi.
  L'articolo 3 reca la copertura degli oneri finanziari (dettagliati nella relazione tecnica) derivanti dall'attuazione dei Trattati. Il comma 1, con riferimento al Trattato di estradizione prevede oneri per spese di missione derivanti dagli articoli 14 (consegna della persona da estradare) e 19 (spese di estradizione), valutati in euro 4.734 a decorrere dal 2015; per le rimanenti spese di cui agli articoli 7 (documentazione) e 8 (informazioni supplementari) del medesimo Trattato la norma prevede un onere di euro 4.500 a decorrere dal 2015; con riferimento al Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale il medesimo comma 1 prevede oneri per spese di missione derivanti dagli articoli 6 (esecuzione della richiesta di assistenza), 9 (assunzione delle prove), 10 (comparizione) e 14 (trasferimento temporaneo di persone detenute) valutati in euro 8.094 a decorrere dal 2015; per le rimanenti spese di cui agli articoli 13 (videoconferenza), 15 e 16 (documenti ufficiali e pubblici, ed altri documenti) del medesimo Trattato di assistenza giudiziaria la norma prevede un onere di euro 21.100 a decorrere dal 2015. A tali oneri si farà fronte con corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il comma 2 stabilisce che il Ministro della giustizia, come previsto dalla legge di contabilità generale dello Stato (articolo 17, comma 12, legge n. 196/2009), è tenuto al monitoraggio degli oneri per le spese di missione (di cui agli artt. 14 e 19 del Trattato di estradizione e 6, 9, 10 e 14 del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale) ed a riferirne in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Questi (comma 3), a fronte di scostamenti, sentito il Ministro della giustizia, provvede mediante riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, destinate alle spese di missione nell'ambito del programma «Giustizia civile e penale» e comunque della missione «Giustizia» del Ministero della giustizia. Corrispondentemente è ridotto di pari importo, per il medesimo anno, il limite fissato dall'articolo 6, comma 12, del decreto legge n. 78 del 2010 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica). Il comma 4 prevede che Ministro dell'economia e delle finanze riferisca senza ritardo con apposita relazione alle Camere sulle cause degli scostamenti e sull'attuazione delle misure previste nel comma 3. Il comma 5, autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
   L'articolo 4, infine, dispone l'entrata in vigore della legge per il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
  Relativamente al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite il provvedimento si inquadra nell'ambito della materia politica estera e rapporti Pag. 15internazionali dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 3).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Panama, fatto a Panama il 25 novembre 2013, e del Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Panama, fatto a Panama il 25 novembre 2013.
C. 3156 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Luigi FAMIGLIETTI (PD), relatore, osserva che, anzitutto, il Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Panama, fatto a Panama il 25 novembre 2013, avvia un'importante fase di sviluppo dei rapporti bilaterali favorendo un'incisiva collaborazione nell'ambito giudiziario penale. Con esso, infatti, i due Stati si impegnano a prestarsi assistenza giudiziaria in ogni procedimento concernente reati la repressione dei quali sia di competenza dello Stato richiedente. L'adozione di norme puntuali per il settore dell'assistenza giudiziaria penale deriva dall'intensificazione dei rapporti tra Italia e Panama in settori cruciali a partire da quello finanziario, economico, commerciale e migratorio. Più in generale, il Trattato si inquadra tra gli strumenti finalizzati al miglioramento della collaborazione giudiziaria dell'Italia con i Paesi extra UE e volti a rendere più efficace, nel settore giudiziario penale, il contrasto al fenomeno della criminalità. Il testo si compone di 26 articoli.
  Il Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Panama, fatto a Panama il 25 novembre 2013 si inquadra nel medesimo contesto di sviluppo dei rapporti italo-panamensi nell'ambito giudiziario penale. L'adozione dell'atto pattizio in materia di estradizione, in particolare, è stata imposta dalla necessità di disciplinare uniformemente le esigenze di consegna di persone che sono sottoposte a procedimenti penali o devono eseguire una pena. Il testo si compone di 24 articoli.
  Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Panama, fatto a Panama il 25 novembre 2013, e del Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Panama, fatto a Panama il 25 novembre 2013, approvato dal Senato della Repubblica il 3 giugno 2015 (A.S. 1600) (che è intervenuto ad aggiornare la decorrenza degli oneri finanziari attraverso un emendamento del relatore) si compone di quattro articoli: i primi due contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica dei due Trattati e l'ordine di esecuzione degli stessi. L'articolo 3 reca la copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione dei Trattati (meglio dettagliati nella relazione tecnica). L'articolo 4, infine, dispone l'entrata in vigore della legge per il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
  Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il provvedimento si inquadra nell'ambito della materia politica estera e rapporti internazionali dello Stato, (articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione), demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 4).Pag. 16
  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro globale di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2012.
C. 3460 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Enzo LATTUCA (PD), relatore, fa presente che l'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione (PCA – Partnership and Cooperation Agreement) tra l'Unione europea e i suoi Stati membri da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, firmato a Bruxelles il 27 giugno 2012, corrisponde al reciproco interesse dei contraenti per l'instaurazione di una partnership strategica.
  L'Accordo quadro in esame – ad oggi ratificato dal Vietnam e da tutti gli Stati membri della UE, ad eccezione dell'Italia, della Francia e della Grecia e della stessa Unione europea – è destinato non solo a integrare il quadro giuridico di riferimento della cooperazione bilaterale, attualmente disciplinata dall'Accordo CEE-ASEAN entrato in vigore il 1o ottobre 1980 – esteso al Vietnam nel 1999 con apposito Protocollo –, nonché dall'Accordo CE-Vietnam del 1995; ma prevede, altresì, una parte politica comprensiva di impegni vincolanti in materia di tutela dei diritti umani (al proposito la relazione introduttiva al disegno di legge di autorizzazione alla ratifica opportunamente ricorda la persistente indisponibilità del Vietnam ad assumere impegni in tema di diritti umani, che ha rallentato significativamente le trattative per la stipula dell'Accordo in esame). La relazione introduttiva ricorda anche come quello del Vietnam sia il terzo accordo concluso dalla UE con un paese dell'ASEAN, dopo quelli con Indonesia e Filippine – si segnala al riguardo che il solo accordo UE – Indonesia è stato ratificato dall'Italia, con la legge 27 ottobre 2011, n. 192. L'Analisi dell'impatto della regolamentazione, che correda anch'essa il disegno di legge, delinea efficacemente gli scopi e i contenuti generali dell'Accordo, volto a colmare la mancanza di una disciplina organica in alcuni settori importanti della cooperazione settoriale, soprattutto al fine di rendere possibile un rafforzamento degli scambi e degli investimenti reciproci, tenendo conto del diverso grado di sviluppo tra le Parti ma anche dei cambiamenti significativi avvenuti nello scenario internazionale. A tale scopo l'Accordo mira all'intensificazione del dialogo politico e della cooperazione settoriale, e qui con particolare attenzione allo sviluppo, nonché all'ampliamento degli scambi e degli investimenti. Le aree di cooperazione prioritaria riguarderanno i profili della giustizia, delle migrazioni, della lotta al narcotraffico e alla criminalità organizzata, nonché alla corruzione, al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. Sul piano socioeconomico particolare attenzione viene posta allo sviluppo sostenibile, nonché alla salute, agli affari sociali, all'agricoltura – in connessione con le problematiche poste dai cambiamenti climatici –, all'istruzione e alla cultura. Come ormai invalso nel diritto internazionale pattizio, la cooperazione settoriale sarà accompagnata dalla promozione di programmi di assistenza tecnica e capacity building, tali da ridurre gli effetti dei diversi livelli di sviluppo tra le Parti dell'Accordo. Va poi sottolineato come l'approfondimento delle relazioni politiche costituisca presupposto per il rafforzamento della cooperazione commerciale nelle relazioni dell'Unione europea con il sud-est asiatico, e in particolare con il Vietnam. Si prevede infatti che la conclusione dell'Accordo in esame faciliterà a sua volta la stipula dell'Accordo di libero scambio tra Unione europea e Vietnam che è attualmente ancora in fase negoziale: significativamente, le trattative sono iniziate contestualmente alla stipula dell'Accordo quadro in esame. La relazione introduttiva specifica comunque che la Commissione europea Pag. 17e il Vietnam hanno concordato di anticipare l'attuazione delle disposizioni di alcuni capitoli dell'Accordo prioritari per entrambe le Parti: si tratta del dialogo sui diritti umani e, inoltre, della cooperazione in materia di standard sanitari e fitosanitari e del lancio della strategia commerciale multilaterale, di particolare interesse per il nostro Paese.
  Evidenzia che l'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra Unione europea e Vietnam si compone di 65 articoli organizzati in otto Titoli. Il disegno di legge in esame, già approvato il 26 novembre scorso dal Senato, si compone di quattro articoli: i primi due recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e la Repubblica socialista del Vietnam. L'articolo 4 dispone l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. L'articolo 3, comma 1, reca la norma di copertura finanziaria legata all'applicazione dell'Accordo, in particolare all'articolo 41, comma 2, lettera d) in materia di trattamento nazionale da accordare nei porti italiani al naviglio comunque riconducibile al Vietnam: all'onere, valutato in 10.595 euro annui a decorrere dal 2015, si provvede con corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2015-2017 nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con parziale utilizzazione dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Si osserva al riguardo che appare opportuno un aggiornamento della copertura a decorrere dal 2016. Il comma 2 stabilisce che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 1 del presente articolo, in base all'articolo 17, comma 12 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica). In caso di scostamenti rispetto alle previsioni, il Ministro dell'economia e delle finanze procede alla corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della medesima legge n. 196 del 2009, nel programma «sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne» dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Sulle cause degli scostamenti e l'attuazione delle misure previste nel comma 2 il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo con apposita relazione alle Camere (articolo 3, comma 3 ). Oltre che dalla relazione introduttiva, il disegno di legge è accompagnato da una relazione tecnica, in base alla quale si ravvisa l'ipotesi di onere per la finanza pubblica solo nel caso di concessione del trattamento nazionale a navi battenti bandiera del Vietnam o riconducibili a cittadini o società di nazionalità vietnamita: sulla base dei dati forniti dalle Capitanerie di porto per il 2014, tale eventualità produrrebbe un minore introito per lo Stato italiano, causato dal mancato pagamento di vari diritti portuali, nella misura annua di 10.595 euro. La relazione tecnica evidenzia inoltre come da nessun'altra norma dell'Accordo in esame derivino oneri per la finanza pubblica: infatti il funzionamento del Comitato misto di cui all'articolo 52 e l'organizzazione dei dialoghi settoriali saranno interamente a carico del bilancio comunitario, trattandosi di Accordo negoziato in tale sede. Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite il provvedimento si inquadra nell'ambito delle materie «politica estera e rapporti internazionali dello Stato» (articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione), riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 5).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 14.35.

Pag. 18