CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 20 gennaio 2016
576.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 20 gennaio 2016. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Umberto Del Basso De Caro.

  La seduta comincia alle 14.10.

DL 210/2015: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.
C. 3513 Governo.
(Parere alle Commissioni riunite I e V).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 19 gennaio 2016.

  Michele Pompeo META, presidente, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.
  Così rimane stabilito.

  Elisa SIMONI (PD), relatrice, presenta una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 1).

  Ivan CATALANO (SCpI) fa presente che, come rappresentato già in un atto di sindacato ispettivo a propria firma, gli operatori del settore del noleggio con conducente incorrono spesso in sanzioni, che possono arrivare anche al sequestro del veicolo, per il mancato rispetto delle norme la cui efficacia è prorogata di anno in anno dal Governo attraverso il decreto-legge che reca proroghe legislative, ciò in Pag. 89quanto la magistratura non ritiene sospesa l'efficacia delle norme di cui si procede alla proroga per effetto di tali interventi. Osserva che la questione è assai complessa e auspica che la Commissione, nell'ambito dell'esame della proposta di legge avente ad oggetto il car pooling, possa pervenire tempestivamente ad una disciplina efficace per l'intero settore. Suggerisce tuttavia al relatore, nelle more della definizione di tale normativa, di inserire nel parere un riferimento specifico all'esigenza di una disposizione interpretativa riguardo alla sospensione dell'efficacia delle disposizioni cui fa riferimento l'articolo 7, comma 5 del provvedimento in esame, e invita il Governo a tenerne conto attraverso la presentazione di un apposito emendamento.

  Franco BORDO (SI-SEL) esprime una forte critica rispetto ai contenuti del decreto-legge che prevedono proroghe già disposte numerose volte in passato su temi di grande rilevanza e stigmatizza, nel metodo, l'operato legislativo del Governo che, attraverso interventi quali la legge di stabilità recentemente approvata, composta da un unico articolo e circa 900 commi, genera una confusione normativa cui poi va posto rimedio con successivi provvedimenti d'urgenza, come quello attualmente all'esame della Commissione. In particolare critica la mancata presentazione alle Camere nei tempi prescritti del contratto di programma con RFI per la parte servizi, scaduto nel 2014 e chiede al Governo precisazioni sui tempi di presentazione di tale atto.

  Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO concorda con la proposta di parere favorevole con osservazioni del relatore. Quanto alle osservazioni dell'onorevole Catalano, nel ribadire che una norma di interpretazione autentica può essere emanata solo dal Parlamento, osserva che, anche qualora si volesse porre rimedio alla questione attraverso un emendamento del Governo, la ristrettezza dei tempi di esame del provvedimento non permette una compiuta istruttoria nel merito della questione. Fa presente all'onorevole Bordo che il contratto di programma con RFI per gli anni 2016-2020 è stato sottoscritto nell'anno 2015 e ha già ricevuto i prescritti pareri dalle competenti Commissioni della Camere.

  Elisa SIMONI (PD), relatrice, con riferimento alle osservazioni del deputato Bordo fa presente che la propria proposta di parere reca una chiara sollecitazione nei confronti del Governo a pervenire quanto prima possibile alla definizione del Contratto di programma – parte servizi 2016-2020 con RFI SpA. Quanto alla richiesta del collega Catalano, ritiene che essa non possa trovare accoglimento nell'ambito di una osservazione contenuta nella proposta di parere, ma debba tradursi necessariamente in un apposito emendamento. In conclusione conferma la formulazione della proposta di parere già presentata.

  Franco BORDO (SI-SEL) chiede precisazioni al sottosegretario rispetto alla proroga contenuta nel provvedimento sulla questione da lui precedentemente sollevata.

  Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO precisa che il contratto di programma per la parte investimenti non è ancora formalmente scaduto, essendo la data di scadenza fissata al 2016.

  Michele Pompeo META, presidente, precisa che la proroga recata dal provvedimento in esame si riferisce alla sola parte servizi del Contratto di programma, scaduta nel 2014. In ogni caso ribadisce il proprio impegno a consentire alla Commissione di confrontarsi con i vertici di RFI SpA sul complesso di interventi relativi alla rete ferroviaria che si intendono attuare.

  La Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni della relatrice (vedi allegato 1).

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Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America Centrale, dall'altra, fatto a Tegucigalpa il 29 giugno 2012.
C. 3261 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Giorgio BRANDOLIN (PD), relatore, fa presente che la Commissione è chiamata a esaminare, in sede consultiva, il disegno di legge «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America Centrale, dall'altra, fatto a Tegucigalpa il 29 giugno 2012 (C. 3261). Il disegno di legge concerne pertanto l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo di associazione fra l'Unione europea ed i sei Stati centro-americani (Costarica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama), considerati come un'entità regionale integrata. Rileva che l'Accordo non rappresenta un assoluto esordio nelle relazioni commerciali e istituzionali qualificate dell'Unione europea con la regione centro-americana: ricorda l'Accordo di dialogo politico e di cooperazione stipulato con gli stessi sei paesi il 15 dicembre 2003, e autorizzato alla ratifica in Italia con la legge 6 marzo 2006, n. 137. Sempre in area caraibica sottolinea ancora che le relazioni dell'Unione europea con la parte insulare della regione sono state fissate il 15 ottobre 2008 con l'Accordo di partenariato economico con gli Stati del CARIFORUM – Accordo la cui ratifica l'Italia ha autorizzato con la legge 24 agosto 2011, n. 154.
  Osserva che l'Accordo all'esame della Commissione presenta un'ampiezza notevole, contando, oltre al preambolo, 363 articoli, e 21 Allegati, alcune Dichiarazioni e un Protocollo relativo alla cooperazione culturale. Rileva, in particolare, la mole dell'Allegato I, dedicato alla soppressione dei dazi doganali, che da solo, occupa quasi 1.700 pagine. Fa presente che i 363 articoli dell'Accordo sono raggruppati in cinque parti: la parte prima è dedicata alle disposizioni generali e istituzionali, e comprende gli articoli da 1 a 11. La parte seconda (articoli 12-23) riguarda i profili del dialogo politico tra Unione europea e America centrale e (articolo 12) pone fra gli obiettivi di esso l'istituzione di un partenariato politico privilegiato fondato sul rispetto e sulla promozione della democrazia, della pace, dei diritti umani, nonché sul rafforzamento dell'ONU quale fulcro del sistema multilaterale, individuando tra gli obiettivi la cooperazione nell'ambito della politica estera e di sicurezza, in vista anche di iniziative congiunte di comune interesse nelle sedi internazionali appropriate. La parte terza riguarda i molteplici risvolti della cooperazione tra l'Unione Europea e l'America centrale, e comprende gli articoli 24-76. In questa parte si riscontrano alcune delle disposizioni di interesse della Commissione, in particolare l'articolo 68, Cooperazione nel settore dei trasporti, e l'articolo 75, Società dell'informazione. La parte quarta dell'Accordo (articoli 77-351), di gran lunga la più estesa, è dedicata al commercio. I numerosi articoli della parte quarta riguardano tra l'altro alcune questioni chiave, come le misure antidumping e compensative, da adottare conformemente alle regole dell'Organizzazione mondiale del commercio; le misure di salvaguardia multilaterali e bilaterali, miranti ad impedire danni all'economia o all'assetto sociale delle Parti dell'Accordo in conseguenza dei processi di liberalizzazione degli scambi; l'individuazione e l'eliminazione di ostacoli tecnici al commercio, quali regolamenti specifici, norme e procedure di valutazione.
  Per quanto di specifico interesse della Commissione si fa riferimento, in questa parte, ai servizi informatici (articolo 180), ai servizi di corriere (articoli 181-184), ai servizi di telecomunicazione diversi dalla trasmissione radiotelevisiva (articoli 185-192) e di trasporto marittimo internazionale (articolo 200). Pag. 91
  La parte quinta (articoli 352-363) contiene le clausole finali dell'Accordo, che le Parti approvano conformemente alle rispettive procedure giuridiche interne, quale presupposto necessario dell'entrata in vigore (articolo 353): anche prima di tale data, la parte quarta dell'Accordo può essere applicata a titolo provvisorio. In effetti la relazione tecnica comunica che tale applicazione provvisoria è iniziata dal 1o ottobre 2012 per El Salvador e Costarica, dal 1o agosto 2013 per Nicaragua, Honduras e Panama e dal 1o dicembre 2013 per il Guatemala. La durata dell'Accordo è illimitata, ma ciascuna delle Parti (articolo 354) può notificare per iscritto l'intenzione di denunciarlo: il Consiglio di associazione decide le eventuali misure transitorie necessarie, e la denuncia ha effetto trascorsi sei mesi dalla notifica.
  Con specifico riferimento alle citate disposizioni di interesse della Commissione segnala che l'articolo 68, con riferimento al settore del trasporto, prevede che la cooperazione nel settore mira principalmente a ristrutturare e ammodernare i trasporti e i relativi sistemi di infrastrutture anche a livello dei valichi di frontiera, ad agevolare e migliorare la circolazione dei passeggeri e delle merci e a fornire un migliore accesso ai mercati dei trasporti urbani, aerei, ferroviari, stradali, marittimi e per via navigabile interna perfezionando la gestione dei trasporti in termini operativi e amministrativi e promuovendo elevati standard operativi. In particolare, tra gli strumenti di cooperazione previsti, sono individuati tra gli altri: lo scambio di informazioni sulle politiche delle parti, la realizzazione di progetti per il trasferimento delle tecnologie europee nel sistema globale di navigazione satellitare, l'innalzamento degli standard di sicurezza e di prevenzione dell'inquinamento e, in generale, attività che promuovono lo sviluppo del trasporto aereo e marittimo.
  L'articolo 75 prevede la cooperazione nel settore della società dell'informazione sancendo che tale cooperazione è diretta a contribuire alla definizione di un solido quadro normativo e tecnologico e a favorire lo sviluppo di queste tecnologie. Essa contribuisce altresì all'elaborazione di politiche tendenti a ridurre il divario digitale e a sviluppare le capacità umane, a fornire un accesso inclusivo ed equo alle tecnologie dell'informazione e ad ottimizzare l'uso di queste tecnologie per la prestazione di servizi. Quanto agli obiettivi della cooperazione medesima si prevede, per quanto di interesse della Commissione, la promozione di scambi di informazioni nel settore e di progetti comuni di ricerca e sviluppo sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché su politiche finalizzate alla riduzione del divario elettronico.
  Con riferimento al settore postale e delle comunicazioni, la parte quarta del trattato disciplina gli scambi dei servizi informatici e dei servizi correlati (articolo 180), definisce il quadro regolamentare relativo ai servizi postali, con particolare attenzione alla prevenzione delle pratiche anticoncorrenziali e alla disciplina delle licenze (articolo 181-184), e interviene nel settore delle telecomunicazioni (articoli 185-192) regolamentando diversi aspetti, dalla disciplina relativa all'autorizzazione a fornire i servizi di comunicazione, all'individuazione e al riconoscimento delle rispettive Autorità di regolamentazione, alla qualificazione del servizio universale, prevedendo espressamente che l'autorità sia tenuta a pronunciarsi, secondo la legislazione applicabile, sulle controversie tra fornitori di servizi, e al trattamento delle «risorse limitate» (quali ad esempio le frequenze ed i numeri).
  Molto puntuale è infine la regolamentazione dei principi riguardanti i servizi di trasporto marittimo internazionale (articolo 200). In via generale si prevede che ciascuna parte applichi effettivamente il principio dell'accesso illimitato ai mercati marittimi internazionali e alle rotte commerciali marittime internazionali su basi commerciali e non discriminatorie e accordi alle navi battenti bandiera dell'altra parte o gestite da prestatori di servizi dell'altra parte un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle proprie navi per quanto riguarda l'accesso ai Pag. 92porti, l'uso delle infrastrutture e dei servizi marittimi ausiliari dei porti, nonché i relativi diritti e oneri, le strutture doganali e l'assegnazione di ormeggi e strutture per il carico e lo scarico. Ciascuna parte consente lo stabilimento nel proprio territorio dei prestatori di servizi di trasporto marittimo internazionale dell'altra parte. I servizi forniti possono includere sostanzialmente il complesso dei servizi portuali: dal pilotaggio al rimorchiaggio, ai servizi della capitaneria di porto, all'approvvigionamento. È altresì prevista la possibilità di avvalersi dei servizi operativi a terra indispensabili per l'esercizio delle navi, delle infrastrutture per riparazioni di emergenza, nonché dei servizi di ancoraggio e ormeggio.
  Accenna in conclusione al contenuto del disegno di legge di autorizzazione alla ratifica che consta di cinque articoli. Come di consueto i primi due contengono le clausole di autorizzazione alla ratifica e di esecuzione dell'Accordo, mentre l'articolo 5 prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica per il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Le altre disposizioni disciplinano gli oneri del trattato, il monitoraggio degli effetti del medesimo e la clausola di invarianza finanziaria.
  Alla luce delle disposizioni sopra illustrate ritengo che la ratifica del presente trattato offra alle imprese italiane opportunità molto interessanti di sviluppo commerciale anche per i settori di interesse per la Commissione e l'occasione di una proficua cooperazione con paesi che hanno raggiunto, ormai, un grado significativo di stabilità politica e di potenziale sviluppo economico.
  Presenta pertanto una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

  Michele Pompeo META, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere del relatore (vedi allegato 2).

  La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore (vedi allegato 2).

  La seduta termina alle 14.50.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 20 gennaio 2016. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META.

  La seduta comincia alle 14.50.

Disposizioni per lo sviluppo del trasporto ferroviario delle merci.
C. 1964 Oliaro ed altri.
(Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta dell'8 maggio 2014.

  Michele Pompeo META, presidente, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.
  Così rimane stabilito.

  Michele Pompeo META, presidente, ricorda che si è concluso il ciclo di audizioni informali deliberato dalla Commissione e che dalle audizioni è emersa l'esigenza di rivedere il testo della proposta di legge. Propone pertanto di concludere nella seduta odierna l'esame preliminare e di procedere quindi all'istituzione di un Comitato ristretto con il compito di definire il testo base su cui si svolgerà l'ulteriore esame in sede referente.

  Roberta OLIARO (SCpI), relatrice, condivide l'opportunità di istituire un Comitato ristretto all'interno del quale rivedere la formulazione della proposta di legge sulla base degli elementi emersi negli incontri svolti dalla Commissione sulla proposta Pag. 93di legge con gli operatori del settore. Fa presente in proposito di avere svolto un'ampia attività di approfondimento con gli operatori del settore per pervenire a una formulazione delle disposizioni della proposta di legge appropriata e ampiamente condivisa.

  Michele Pompeo META, presidente, propone di costituire un Comitato ristretto con il compito di pervenire alla definizione del testo base ai fini dell'ulteriore esame del provvedimento.

  La Commissione concorda.

  Michele Pompeo META, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche al codice della navigazione in materia di responsabilità dei piloti dei porti.
C. 2721 Tullo ed altri.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 22 dicembre 2015.

  Vincenzo GAROFALO (AP), nel concordare con la proposta avanzata dal collega Pagani nella seduta del 22 dicembre 2015, volta ad inserire, nell'ambito del testo in esame, anche disposizioni finalizzate a rivedere la disciplina dei servizi tecnico-nautici, propone che venga svolto un breve ciclo di audizioni con le associazioni degli operatori del settore, al fine di permettere alla Commissione di comprendere a fondo le problematiche che riguardano il comparto e definire nel modo più efficace una modifica alla normativa vigente, vale a dire alla legge n. 84 del 1994, nel rispetto della normativa europea di settore.

  Alberto PAGANI (PD), pur consapevole che la riforma dei servizi tecnico-nautici andrebbe opportunamente collocata all'interno del più generale processo di riforma della disciplina portuale, all'esame da lungo tempo della Commissione Lavori pubblici del Senato, ritiene tuttavia tale processo superato dagli eventi, sia in ragione dell'adozione del Piano della portualità e della logistica, sia in considerazione della norma di delega contenuta nella legge di riforma della Pubblica amministrazione, cosiddetta «legge Madia», che ha per oggetto specifico la ridefinizione della governance delle Autorità portuali. Ribadisce pertanto che a suo avviso la proposta di legge in esame potrebbe fornire l'opportunità di inserire un intervento specificamente mirato alla revisione della disciplina dei servizi tecnico-nautici, in considerazione delle esigenze di aggiornare e rendere più adeguata la disciplina di tale attività, conformemente alle proposte e alle attese degli stessi operatori. Auspica che tale inserimento possa trovare il consenso di tutti i Gruppi. Qualora invece dovessero emergere difficoltà insuperabili, si dichiara disponibile a rinunciare alla propria proposta, che, in ogni caso, non dovrà rappresentare la causa per una dilatazione dei tempi di esame del provvedimento.

  Vincenzo GAROFALO (AP), nel concordare con il collega Pagani, e nel ribadire la necessità che si intervenga sulla disciplina delle attività in questione, insiste sull'opportunità di svolgere un ciclo di audizioni, ritenendo superati, in ragione della rapida evoluzione tecnologica che caratterizza il settore, i contributi portati al Senato nell'ambito dell'esame del disegno di legge di riforma dei porti.

  Michele MOGNATO (PD), relatore, pur manifestando la massima disponibilità ad includere nell'ambito della proposta di legge in esame anche la revisione della disciplina dei servizi tecnico-nautici, ritiene opportuno che l'eventuale attività conoscitiva che la Commissione dovesse ritenere di svolgere abbia luogo in tempi Pag. 94rapidi, in considerazione dell'esigenza di pervenire quanto prima possibile all'approvazione del testo in esame.

  Michele Pompeo META, presidente, rinvia alle determinazioni dell'Ufficio di presidenza le decisioni in merito allo svolgimento delle audizioni proposte e alla fissazione del termine per la presentazione di emendamenti.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.10 alle 15.20.

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