CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 20 gennaio 2016
576.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 20 gennaio 2016. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

  La seduta comincia alle 14.30.

Modifiche alla legge 20 febbraio 2006, n. 77, concernenti la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale.
Testo unificato C. 2497 e abb.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Simonetta RUBINATO (PD), relatrice, fa presente che il provvedimento in esame, risultante dall'abbinamento di due proposte di legge di iniziativa parlamentare, reca modifiche alla legge 20 febbraio 2006, n. 77, concernenti la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale. Osserva, altresì, che oggetto di esame è il testo unificato delle richiamate proposte di legge, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente presso la VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione), e che il medesimo non è corredato di relazione tecnica. Passando all'esame delle norme che presentano profili di carattere finanziario, segnala quanto segue.
  Con riferimento all'articolo 1, ritiene che andrebbe precisato se l'estensione Pag. 45delle misure di sostegno previste dalla legge n. 77 del 2007 anche al patrimonio culturale immateriale possa determinare l'esigenza di un incremento delle risorse da destinare alle medesime misure di sostegno.
  Con riferimento all'articolo 2 non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione, essendo l'onere limitato all'entità della spesa autorizzata.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che l'articolo 2 autorizza la spesa di 800 mila euro per il 2016 per gli interventi di riqualificazione e valorizzazione previsti dallo stesso articolo 2. Alla copertura del relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo istituito in esito della procedura di riaccertamento straordinario dei residui passivi di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), del decreto-legge n. 66 del 2014. Al riguardo, osserva che la disposizione presenta i seguenti profili problematici: la natura della spesa oggetto di copertura; l'esatta individuazione del fondo da cui vengono attinte le risorse per provvedere alla copertura degli oneri; la mancanza di un collegamento tra le novelle introdotte dall'articolo 1 alla legge n. 77 del 2006 e la clausola di copertura finanziaria di cui all'articolo 2.
  Per quanto riguarda il primo aspetto rileva che gli oneri potrebbero riguardare non solo spese di conto capitale, ma anche di parte corrente, che dovrebbero essere pertanto coperte con risorse della stessa natura. Per quanto riguarda il secondo profilo, osserva che il provvedimento non precisa a quale fondo, istituito in esito alla procedura di accertamento straordinario dei residui, si debba fare riferimento, posto che, ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera a), del decreto-legge n. 66 del 2014, i fondi istituiti sono due, uno di parte corrente e uno di conto capitale. Peraltro, segnala che, al momento, nello stato di previsione del Ministero dei beni culturali, ambientali e del turismo risulta presente il solo fondo di conto capitale (capitolo 7945) con uno stanziamento pari a 4,6 milioni di euro per il 2016, che è di per sé inidoneo a coprire oneri di parte corrente. Per quanto riguarda il terzo ed ultimo aspetto, rileva che gli interventi oggetto di copertura ai sensi dell'articolo 2 sono solo in parte sovrapponibili ai nuovi interventi previsti dalle novelle introdotte alla legge n. 77 del 2006 e si riferiscono al solo anno 2016, mentre le citate novelle, poiché introdotte a regime, appaiono suscettibili di determinare oneri anche per gli anni successivi al 2016. Di conseguenza gli ulteriori interventi previsti dalle novelle in esame dovrebbero trovare autonoma copertura nell'ambito delle risorse già stanziate dalla legge n. 77 del 2006.
  Tutto ciò considerato, ritiene pertanto necessario che il Governo chiarisca, da un lato, la natura degli oneri oggetto di copertura e del fondo a cui gli oneri stessi sono imputati, e dall'altro, la sussistenza di eventuali disponibilità nell'ambito delle risorse stanziate dalla legge n. 77 del 2006 per far fronte agli ulteriori interventi previsti dalle novelle di cui all'articolo 1.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI si riserva di fornire chiarimenti in ordine alle questioni evidenziate dalla relatrice.

  Francesco BOCCIA, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare.
Nuovo testo unificato C. 698 e abb.
(Parere alla XII Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 23 settembre 2015.

  Simonetta RUBINATO (PD), relatrice, ricorda che la Commissione è ancora in attesa della relazione tecnica sul provvedimento, la cui richiesta è stata deliberata nella seduta del 23 settembre 2015.

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  La sottosegretaria Paola DE MICHELI, nel fare presente che la relazione tecnica non risulta ancora predisposta a causa delle verifiche e degli approfondimenti tuttora in corso da parte dei vari Dicasteri interessati, assicura che la stessa dovrebbe comunque essere perfezionata nell'arco di pochi giorni.

  Francesco BOCCIA, presidente, preso atto delle rassicurazioni fornite dalla rappresentante del Governo, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di fornitura dei servizi della rete internet per la tutela della concorrenza e della libertà di accesso agli utenti.
Nuovo testo C. 2520.
(Parere alla IX Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Gianfranco LIBRANDI (SCpI), relatore, fa presente che la proposta di legge in esame reca disposizioni in materia di fornitura dei servizi della rete internet per la tutela della concorrenza e della libertà di accesso degli utenti, evidenziando che il provvedimento, di iniziativa parlamentare, non è corredato di relazione tecnica. Rileva che oggetto di esame è il nuovo testo elaborato in sede referente dalla IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni). Passando all'esame delle norme che presentano profili di carattere finanziario, segnala quanto segue.
  Circa gli articoli da 1 a 4-ter, concernenti la tutela della concorrenza e della libertà di accesso nei servizi della rete internet, non rileva effetti finanziari di carattere diretto in relazione alle norme che disciplinano i profili, sopra illustrati, concernenti l'offerta e la domanda di mercato nei settori delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica. Quanto ad eventuali implicazioni di carattere indiretto, osserva che esse non appaiono prefigurabili sulla base delle mere definizioni e previsioni di carattere generale contenute nel testo. In proposito ritiene comunque utile acquisire l'avviso del Governo.
  Riguardo alle funzioni amministrative previste dal testo, inerenti in particolare compiti di regolazione, di controllo, di accertamento delle violazioni e di irrogazione delle sanzioni, ritiene che andrebbe acquisito un chiarimento del Governo al fine di verificare se le autorità competenti – Ministero dello sviluppo economico, Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Autorità garante della concorrenza – dispongano, a normativa vigente, delle risorse necessarie per fare fronte agli adempimenti richiesti.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI si riserva di fornire chiarimenti in ordine alle questioni evidenziate dal relatore.

  Francesco BOCCIA, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per l'introduzione di un sistema di tracciabilità dei prodotti finalizzato alle tutela del consumatore.
Testo unificato C. 1454 e abb.
(Parere alla X Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta di ieri.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI, nel ribadire quanto già dichiarato nella seduta di ieri, in particolare con riguardo al fatto che la quota massima di 20 milioni di euro, di cui al comma 1 dell'articolo 3, ha ad oggetto i finanziamenti previsti dall'articolo 2, comma 8, primo periodo, del decreto-legge n. 69 del 2013, il cui importo è stato rideterminato da ultimo nella misura di 5 miliardi di euro, conferma Pag. 47altresì che i suddetti finanziamenti sono stati finora utilizzati nella misura del 54 per cento. Precisa inoltre che l'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 2, comma 8, secondo periodo, del decreto-legge n. 69 del 2013, come integrata dall'articolo 1, comma 243, della legge n. 190 del 2014, presenta le necessarie disponibilità per far fronte all'erogazione dei contributi in conto interessi derivanti dalla concessione della suddetta quota di finanziamenti relativa agli investimenti sostenuti dalle imprese che aderiscono al sistema di tracciabilità delineato dal provvedimento in esame.

  Paola BRAGANTINI (PD), relatrice, formula quindi la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,
   esaminato il testo unificato della proposta legge C. 1454 e abb. recante Disposizioni per l'introduzione di un sistema di tracciabilità dei prodotti finalizzato alle tutela del consumatore;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    i finanziamenti di cui all'articolo 2, comma 8, primo periodo, del decreto-legge n. 69 del 2013, come rideterminati dall'articolo 1, comma 243, della legge n. 190 del 2014, pari a 5 miliardi di euro, sono stati finora utilizzati nella misura del 54 per cento;
    risulta pertanto effettivamente disponibile, nell'ambito dei finanziamenti stessi, l'importo di 20 milioni di euro che l'articolo 3 del presente provvedimento destina agli investimenti sostenuti dalle imprese che aderiscono al sistema di tracciabilità;
    l'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 2, comma 8, secondo periodo, del decreto-legge n. 69 del 2013, come integrata dall'articolo 1, comma 243, della legge n. 190 del 2014, presenta le necessarie disponibilità per far fronte all'erogazione dei contributi in conto interessi derivanti dalla concessione dei citati finanziamenti alle predette imprese;
    appare necessario introdurre un'apposita clausola di invarianza finanziaria volta a prevedere che le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente provvedimento nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
   ritenuto, pertanto, che:
    all'articolo 3, risulti necessario precisare che una quota fino a 20 milioni di euro dell'importo massimo dei finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese previsti dall'articolo 2, comma 8, primo periodo, del decreto-legge n. 69 del 2013, come rideterminato dall'articolo 1, comma 243, della legge n. 190 del 2014, sia destinata, anziché alle agevolazioni, agli investimenti sostenuti dalle imprese che aderiscono al sistema di tracciabilità, ai fini della concessione dei contributi in conto interessi di cui all'articolo 2, comma 4, del citato decreto-legge n. 69 del 2013, nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 8, secondo periodo, del medesimo decreto-legge, come integrata dall'articolo 1, comma 243, della legge n. 190 del 2014;
    dopo l'articolo 4 debba essere inserita un'apposita clausola di invarianza finanziaria, nei termini risultanti dai chiarimenti resi dal Governo;
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
   All'articolo 3 sostituire il comma 1 con il seguente: 1. Una quota fino a 20 milioni di euro dell'importo massimo dei Pag. 48finanziamenti di cui all'articolo 2, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, come rideterminato dall'articolo 1, comma 243, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è destinata agli investimenti sostenuti dalle imprese che aderiscono al sistema di tracciabilità di cui alla presente legge, ai fini della concessione dei contributi di cui all'articolo 2, comma 4, del citato decreto-legge n. 69 del 2013, nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 8, secondo periodo, del medesimo decreto-legge n. 69 del 2013, come integrata dall'articolo 1, comma 243, della legge n. 190 del 2014.
  Conseguentemente ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 3 e nella relativa rubrica sostituire, ovunque ricorra, la parola: agevolazioni con la seguente: contributi.
  Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente: Art. 4-bis. (Clausola di invarianza finanziaria). 1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario.
Testo unificato C. 259 e abb.
(Parere alla XII Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta di ieri.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI deposita agli atti della Commissione una nota predisposta dalla Ragioneria generale dello Stato (vedi allegato), dalla quale emerge la necessità, stante l'ampiezza degli adempimenti che il provvedimento in titolo prevede in capo alle pubbliche amministrazioni, di acquisire una relazione tecnica.

  Ernesto PREZIOSI (PD), relatore, nel concordare con la rappresentante del Governo in ordine alla necessità di acquisire la relazione tecnica sul provvedimento, auspica che la medesima possa essere trasmessa quanto più celermente possibile.

  La Commissione delibera pertanto di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, la trasmissione, entro il termine di quattro giorni, di una relazione tecnica sul testo del provvedimento in esame.

  Francesco BOCCIA, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.45.

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