CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 20 gennaio 2016
576.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (I e V)
COMUNICATO
Pag. 3

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 20 gennaio 2016. — Presidenza del presidente della V Commissione Francesco BOCCIA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

  La seduta comincia alle 14.15.

DL 210/2015: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.
C. 3513 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 gennaio 2016.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI fornisce taluni chiarimenti relativi, in particolare, agli aspetti concernenti la quantificazione degli oneri e la copertura finanziaria degli stessi, come evidenziati nell'apposita documentazione predisposta dagli uffici.
  Con riguardo all'articolo 1, comma 1, nel confermare che le disposizioni in esame non comportano ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, fa presente che la spesa per la proroga delle assunzioni di personale a tempo indeterminato da effettuare entro il 31 dicembre 2016, riferendosi alla legislazione previgente, risulta già scontata ai fini dei tendenziali di finanza pubblica.
  Con riferimento all'articolo 1, comma 2, osserva che si tratta delle assunzioni a tempo indeterminato relative al comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che gravano sull'apposito fondo di cui all'articolo 1, comma 90, della legge n. 228 del 2012, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze. Al riguardo, conferma l'effettiva disponibilità, anche su base pluriennale, delle risorse del citato Fondo.
  Con riferimento all'articolo 1, comma 3, nel confermare che le disposizioni in esame non comportano ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, fa presente che la spesa per la proroga delle assunzioni di personale a tempo indeterminato da effettuare entro il 31 dicembre 2016, riferendosi alla legislazione previgente, risulta già scontata ai fini dei tendenziali di finanza pubblica.
  Con riferimento all'articolo 1, comma 8, conferma la non onerosità della disposizione in quanto la stessa prevede che il transito in aspettativa per riduzione di Pag. 4quadri delle posizioni eccedentarie avvenga solo previa compensazione nelle dotazioni complessive di ciascun grado fissato per i ruoli dell'Arma, in modo tale che non venga alterato né il numero delle promozioni, né la consistenza organica.
  Con riferimento all'articolo 1, comma 9, che prevede che le province possano prorogare fino al 31 dicembre 2016 i contratti a tempo determinato, per le strette necessità connesse alle esigenze di continuità dei servizi e nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge n. 101 del 2013, osserva che la natura solo eventuale dei rinnovi in questione, condizionati peraltro alle effettive necessità, alle risorse disponibili e ai vincoli complessivamente previsti per gli enti locali, escludono l'insorgenza, in via generale, di obblighi di assunzione a tempo indeterminato per superamento dei 36 mesi del personale precario in questione qualora le amministrazioni provvedano al rinnovo dei contratti operando un'attenta analisi, da svolgere caso per caso, sulla durata complessiva dei contratti e sui relativi i termini di scadenza.
  Con riferimento all'articolo 4, comma 2, conferma che gli interventi verranno effettuati nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente per la realizzazione degli interventi in esame rinviando per le informazioni di dettaglio al competente Ministero dell'interno ed al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
  Con riferimento all'articolo 4, comma 5, precisa che le risorse disponibili nelle contabilità speciali sono scontate nei tendenziali di spesa per il 2016 e che le eventuali risorse che rimarranno disponibili al termine dell'anno 2016 costituiranno economia di spesa e saranno versate sul capitolo 3560 (Conto entrate eventuali diverse del Ministero dell'Interno) dello stato di previsione dell'entrata. Con riferimento all'articolo 5, fornisce rassicurazioni in merito al fatto che la disposizione, di natura ordinamentale, non comporta effetti finanziari negativi, rinviando ai chiarimenti che potrà fornire il Dipartimento delle finanze.
  Con riferimento all'articolo 6, comma 2, osserva che i risparmi ascritti all'articolo 15 del decreto-legge n. 95 del 2012, come evidenziato in dettaglio nella relazione tecnica al medesimo provvedimento, si riferiscono a commi diversi da quelli oggetto di proroga. Pertanto, conferma la neutralità finanziaria della disposizione in quanto, come espressamente disposto dall'articolo 15, comma 2, del citato decreto-legge n. 95 del 2012, il predetto nuovo sistema di remunerazione deve «garantire l'invarianza dei saldi di finanza pubblica». In tali termini, il differimento dell'entrata in vigore dello stesso non comporta effetti finanziari.
  Con riferimento all'articolo 7, comma 1, fa presente che l'anticipazione prevista incide soltanto sul profilo temporale dei pagamenti e sulla spendibilità delle risorse.
  Con riferimento all'articolo 7, comma 7, conferma che la disposizione in esame non comporta effetti negativi per la finanza pubblica in quanto la relazione tecnica dell'articolo 26 del decreto-legge n. 66 del 2014, nello stimare il risparmio derivante dalla misura per le amministrazioni aggiudicatrici, aveva precisato che «il suddetto risparmio concorre alla riduzione delle spese per acquisti di beni e servizi da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 8» del medesimo decreto-legge. In sostanza, gli effetti positivi per la finanza pubblica sono stati comunque colti per effetto degli obiettivi di risparmio e delle riduzioni di spesa disposti dall'articolo 8, commi 4-7, e dall'articolo 50 del decreto-legge n. 66 del 2014.
  Con riferimento all'articolo 7, comma 11, conferma che la proroga in esame è compatibile con la programmazione finanziaria relativa ai mutui stipulati per il finanziamento degli interventi di edilizia scolastica.
  Con riferimento all'articolo 8, comma 2, conferma che il testo proposto è compatibile con le disposizioni comunitarie. Peraltro, la disposta «proroga dal 1o gennaio 2016 al 1o gennaio 2017 dei termini per l'aggiornamento dei valori limite di emissione» non si applica a tutti i «grandi Pag. 5impianti di combustione, di cui all'articolo 273, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006» ma solo a quelli per i quali è in corso, su istanza dei gestori, il rilascio con autorizzazione di specifiche deroghe, deroghe che appunto sanciranno definitivamente la non applicabilità dei limiti in questione a tali impianti, a determinate condizioni la cui sussistenza è già stata verificata in fase di ricevibilità delle istanze di deroga. Al riguardo, precisa che nel recepimento delle corrispondenti disposizioni comunitarie si era deciso di subordinare in ogni caso la concessione di tali deroghe ad un preventivo aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA), di fatto inasprendo il disposto comunitario che in alcuni casi configurava tali deroghe come semplici eccezioni, senz'altro applicabili al verificarsi di determinate condizioni, ed in altri rimetteva allo Stato membro – verificate determinate condizioni – di disciplinare come concedere le deroghe, non escludendo la loro applicazione ex lege, senza pertanto comportare necessariamente l'applicazione delle complesse procedure AIA al caso. La modifica normativa proposta non rimuove l'obbligo – specificamente previsto dal solo ordinamento italiano – di aggiornare le autorizzazioni, ma proroga di un anno il termine per effettuare tale aggiornamento, garantendo nelle more, verificato il rispetto dei requisiti comunitari, la applicabilità ex lege delle deroghe, in coerenza con il disposto comunitario.
  Con riferimento all'articolo 8, comma 3, concernente la proroga in merito al divieto del conferimento in discarica dei rifiuti con potere calorifico oltre i 13.000 kJ/Kg, conferma che la disposizione in oggetto non è di matrice comunitaria e pertanto lo slittamento dei termini di attuazione non deroga a nessun adempimento a cui lo Stato italiano deve ottemperare ai sensi di una direttiva europea.
  Con riferimento all'articolo 9, conferma che le operazioni di pagamento e di riscossione previste dall'articolo 1, comma 298, della legge di stabilità per il 2014, sono effettuate nell'ambito delle risorse disponibili e senza alterare le previsioni di cassa scontate in base alla previgente normativa.
  Con riferimento all'articolo 10, comma 2, evidenzia che né alla norma originaria né alle successive proroghe sono stati ascritti effetti finanziari. Ribadisce, pertanto, che la riduzione del 12 per cento dei coefficienti individuati dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas con deliberazione del 16 del 1998 garantirà lo stesso livello di gettito, essendo tale misura restrittiva del quantitativo di combustibile ammesso all'uso agevolato ed in ragione anche dei miglioramenti tecnologici intervenuti nella particolare tecnica produttiva in materia di cogenerazione.
  Con riferimento all'articolo 10, comma 3, conferma che la mancata imputazione di effetti di risparmio, accertabili a consuntivo, risponde a ragioni prudenziali.
  Con riferimento all'articolo 10, comma 5, segnala che sull'apposito capitolo 3334 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, risultano versamenti di euro 88.177.148,51 per il 2014 e di euro 124.430.491,95 per il 2015. Ciò posto, ritiene opportuno evidenziare che sul predetto capitolo sono versate tutte le somme provenienti dalle riduzioni di spesa connesse all'adozione delle misure di cui all'articolo 6 del decreto-legge n. 78 del 2010.
  Con riferimento all'articolo 10, comma 7, nel ribadire che l'Ente strumentale alla Croce Rossa Italiana presenta notevoli criticità della situazione economico-finanziaria, sia con riferimento alla massa debitoria che al consistente ricorso all'anticipazione di cassa, osserva come la norma in questione potrebbe contabilmente comportare una riduzione della cassa, a cui ovviamente dovrà essere correlata una contestuale diminuzione dei debiti alla data di riferimento. Sul punto, precisa altresì che detta norma si inserisce nell'insieme delle misure riferite alla Croce Rossa Italiana, di cui all'articolo 1, comma 397, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), che prevede, tra l'altro, il trasferimento della quota dell'attivo Pag. 6patrimoniale corrispondente ai rapporti con gli enti previdenziali derivanti dalle procedure di mobilità.
  Con riferimento all'articolo 11, comma 1, conferma che gli interventi verranno effettuati nei limiti delle risorse disponibili per tali finalità. Con riferimento inoltre alla richiesta, evidenziata dai relatore, di confermare che le spese da erogare per l'esercizio 2016 siano già scontate ai fini dei saldi tendenziali di finanza pubblica e che tutte le attività del Commissario, anche di carattere amministrativo, possano trovare copertura nell'ambito delle somme disponibili per le finalità in esame, fornisce rassicurazioni in merito all'assenza di effetti negativi per la finanza pubblica.
  Con riferimento all'articolo 12, fa presente, per quanto di competenza, che la proroga prevista dal medesimo articolo estende al 2016 il riconoscimento del credito di imposta, e che il decreto attuativo, non ancora emanato, potrà prendere in considerazione anche investimenti effettuati nel 2015, pertanto la disposizione risulta coerente con quanto esplicato nella relazione tecnica. Quanto poi alle osservazioni in merito alla copertura dell'agevolazione, fa presente che l'importo esatto di euro 13,3 milioni di euro risulta pari ai risparmi (4,8 milioni di euro) conseguiti dalla rideterminazione dei rimborsi spettanti alla società Poste Italiane S.p.A, accertati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 luglio 2014, integrati per euro 8,5 milioni in applicazione del comma 335 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e destinati alla medesima finalità di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 63 del 2012. L'importo complessivo di euro 13,3 milioni è stato quindi versato in entrata nell'ultimo bimestre 2014 e riassegnato ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze nell'esercizio 2015, per poi essere trasferito nel medesimo anno alla contabilità speciale n. 1778 intestata all'Agenzia delle entrate. Tale importo costituisce dunque un limite di spesa complessivo entro il quale concedere le agevolazioni ai sensi delle modalità e procedure che saranno individuate con il sopracitato decreto attuativo. Conferma, infine, che il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguente all'attualizzazione dei contributi pluriennali presenta le disponibilità sufficienti per la copertura della disposizione e che il suo utilizzo non pregiudica interventi eventualmente già programmati a valere sulle medesime disponibilità.

  Francesco BOCCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara quindi concluso l'esame preliminare del provvedimento in titolo. Dopo aver rammentato che il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato alle ore 12 della giornata di domani, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.30.