CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 19 gennaio 2016
575.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 35

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 19 gennaio 2016. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

  La seduta comincia alle 9.45.

Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.
C. 3169-B.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e rinvio).

Pag. 36

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Ernesto PREZIOSI (PD), relatore, fa presente che il provvedimento in esame, già approvato dalla Camera e modificato dal Senato, reca disposizioni volte ad introdurre il reato di omicidio stradale ed il reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo n. 285 del 1992 (Codice della strada) e al decreto legislativo n. 274 del 2000 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace).
  Precisa che prenderà in considerazione le modifiche apportate dal Senato aventi rilievo sotto il profilo finanziario.
  Con riferimento all'articolo 1, comma 6, lettera b), capoverso 3-quater, e lettera e), capoverso 2-bis, in materia di inibizione alla guida nei confronti di titolare di patente di guida estera, rileva di non avere osservazioni da formulare per i profili di quantificazione, nel presupposto che l'alimentazione dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida con i dati dei possessori di patente di guida estera destinatari di provvedimenti di inibizione alla guida per effetto del provvedimento in esame, nonché la gestione informatica dei medesimi dati, possano essere disposti senza nuovi o maggiori oneri e nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. In proposito, ritiene opportuno acquisire una conferma da parte di Governo.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI, allo scopo di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore, deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica sul provvedimento in esame (vedi allegato), evidenziando che le disposizioni in esame non presentano profili di onerosità a carico del bilancio dello Stato, in quanto tutte le amministrazioni coinvolte dal provvedimento provvederanno ai relativi adempimenti istituzionali nell'ambito delle ordinarie risorse umani, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

  Ernesto PREZIOSI (PD), relatore, si riserva di formulare in altra seduta la proposta di parere sul provvedimento in titolo.

  Francesco BOCCIA, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato.
C. 3365-A.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione del relatore, fa presente che il provvedimento in esame non è corredato di relazione tecnica e che si soffermerà, di seguito, sulle disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.
  Al riguardo segnala che le disposizioni in esame attribuiscono all'ANAC competenze che attualmente non sembrano rientrare tra gli specifici compiti istituzionali della medesima Autorità, quali quella di sanzionare l'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei segnalanti da parte dell'ente di appartenenza. Ritiene pertanto opportuno acquisire la valutazione del Governo in merito alla possibilità per l'ANAC di svolgere le ulteriori funzioni previste dal testo a valere sulle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.
  Rileva poi di non avere nulla da osservare con riguardo alle restanti norme, che non appaiono implicare oneri per la finanza pubblica, in quanto: la premialità riconosciuta ai dipendenti pubblici che segnalano illeciti sarà definita in sede contrattuale, dunque nell'ambito delle risorse della contrattazione; l'adozione da parte dell'ANAC di apposite linee guida, relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni, volte a garantire la riservatezza dell'identità del Pag. 37segnalante, appare effettuabile nel quadro delle risorse disponibili a legislazione vigente.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore nel prosieguo dell'esame del provvedimento.

  Francesco BOCCIA, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifica all'articolo 4 della legge 2 luglio 2004, n. 165, recante disposizioni volte a garantire l'equilibrio nella rappresentanza tra donne e uomini nei consigli regionali.
C. 3297, approvato dal Senato, e abb.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione – Nulla osta).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Susanna CENNI (PD), relatrice, fa presente che la proposta di legge in esame, già approvata dal Senato, introduce, tra i principi fondamentali in base ai quali le regioni sono tenute a disciplinare con legge il sistema elettorale regionale, l'adozione di specifiche misure per la promozione delle pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive. Rileva che, a tal fine, vengono apportate modificazioni alla legge n. 165 del 2004, che – in attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione – reca i principi fondamentali concernenti il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del presidente e degli altri componenti della giunta regionale, nonché dei consiglieri regionali.
  Non ravvisandosi profili di carattere finanziario, propone di esprimere nulla osta sul provvedimento in esame.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Disposizioni per l'introduzione di un sistema di tracciabilità dei prodotti finalizzato alle tutela del consumatore.
Testo unificato C. 1454 e abb.
(Parere alla X Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione della relatrice, fa presente che il provvedimento in esame reca disposizioni per l'introduzione di un sistema di tracciabilità dei prodotti finalizzato alla tutela del consumatore e che è all'esame della Commissione il testo unificato elaborato dalla Commissione di merito, come risultante dalle modifiche approvate in sede referente. Fa presente, altresì, che il provvedimento non è corredato di relazione tecnica e che si soffermerà, di seguito, sulle disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.
  Rileva che, in base all'articolo 3, viene destinata alle agevolazioni concesse per gli investimenti sostenuti dalle imprese che aderiscono al sistema di tracciabilità una quota pari a 20 milioni di euro dei finanziamenti di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto-legge n. 69 del 2013. In particolare, le agevolazioni di cui all'articolo 3 in esame sono destinate alle micro, piccole e medie imprese, ai distretti produttivi, a forme aggregative di imprese e alle start-up innovative, mentre quelle previste dal richiamato articolo 2, comma 8, ossia a normativa vigente, sono riservate alle sole micro, piccole e medie imprese.
  Pur rilevando che la disciplina agevolativa opera nell'ambito di un limite massimo di finanziamenti, ritiene che andrebbero acquisiti elementi volti a confermare – anche in considerazione del fatto che i finanziamenti interessati sono erogabili fino al 31 dicembre 2016 – la disponibilità delle risorse in questione e che la previsione Pag. 38di una quota vincolata per le finalità in esame non alteri i meccanismi di applicazione della normativa medesima, sulla base dei programmi di finanziamento già avviati e nel rispetto dei limiti di spesa previsti dallo stesso decreto-legge n. 69 del 2013, come rideterminati dalla legge di stabilità per il 2015.
  Infine, ritiene che andrebbe confermato che la collaborazione con le camere di commercio per la verifica periodica a campione del rispetto delle disposizioni da parte delle imprese che aderiscono al sistema di tracciabilità, di cui all'articolo 2 in esame, possa essere effettuata nell'ambito delle risorse disponibili in base alla vigente normativa, senza quindi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, osserva che l'articolo 3, comma 1, prevede che una quota fino a 20 milioni di euro dell'importo massimo dei finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto-legge n. 69 del 2013, come rideterminato dall'articolo 1, comma 243, della legge n. 190 del 2014, sia destinata alla concessione di agevolazioni per gli investimenti sostenuti dalle imprese che aderiscono al sistema di tracciabilità delineato dal presente provvedimento. Al riguardo, ritiene preliminarmente necessario precisare, rispetto all'attuale formulazione della disposizione, che la quota fino a 20 milioni di euro dell'importo massimo dei finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese previsti dall'articolo 2, comma 8, del decreto-legge n. 69 del 2013, come rideterminato dall'articolo 1, comma 243, della legge n. 190 del 2014, deve intendersi destinata agli investimenti sostenuti dalle imprese che aderiscono al sistema di tracciabilità delineato dal presente provvedimento, ai fini della concessione dei contributi in conto interessi di cui all'articolo 2, comma 4, del citato decreto-legge n. 69 del 2013, nel rispetto dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 8, secondo periodo, del medesimo decreto-legge, come integrata dall'articolo 1, comma 243, della legge n. 190 del 2014.
  Segnala che, alla luce di quanto testé rilevato, la disposizione in esame (comma 1) andrebbe pertanto riformulata nei termini seguenti: «1. Una quota fino a 20 milioni di euro dell'importo massimo dei finanziamenti di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, come rideterminato dall'articolo 1, comma 243, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è destinata agli investimenti sostenuti dalle imprese che aderiscono al sistema di tracciabilità di cui alla presente legge, ai fini della concessione dei contributi di cui all'articolo 2, comma 4, del citato decreto-legge n. 69 del 2013, nel rispetto dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 8, del medesimo decreto-legge n. 69 del 2013, come integrata dall'articolo 1, comma 243, della legge n. 190 del 2014». Conseguentemente, rileva che, ai successivi commi dell'articolo 3 del presente provvedimento, andrebbe sostituito, ovunque ricorra, il termine: «agevolazioni» con il seguente: «contributi». Su tale punto, ritiene comunque necessario acquisire l'avviso del Governo.
  Tutto ciò premesso, ritiene opportuno acquisire una rassicurazione da parte del Governo in merito alla effettiva disponibilità delle risorse che la disposizione in commento, come riformulata nei termini sopra descritti, destina, per una quota fino a 20 milioni di euro, agli investimenti sostenuti dalle imprese che aderiscono al sistema di tracciabilità, nell'ambito dei finanziamenti previsti dall'articolo 2, comma 8, del decreto-legge n. 69 del 2013, come rideterminati – nell'importo massimo di 5 miliardi euro – dall'articolo 1, comma 243, della legge n. 190 del 2014.
  Ritiene inoltre necessario acquisire indicazioni dal Governo circa l'attuale capienza dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 2, comma 8, del decreto-legge n. 69 del 2013, come integrata dall'articolo 1, comma 243, della legge n. 190 del 2014, nell'ambito della quale dovrebbe avere luogo l'erogazione delle risorse per la Pag. 39concessione dei contributi connessi ai finanziamenti concretamente stanziati, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del richiamato decreto-legge n. 69 del 2013.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI, nel rispondere ai quesiti testé posti dal relatore, specifica preliminarmente che la quota, fino a 20 milioni di euro, dei finanziamenti destinata alla concessione di agevolazioni per gli investimenti sostenuti dalle imprese che aderiscono al sistema di tracciabilità, di cui al comma 1 dell'articolo 3 del provvedimento in esame, si riferisce alle risorse stanziate dal primo periodo del comma 8 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 69 del 2013, ossia un plafond di 5 miliardi di euro. Evidenzia che tale precisazione consente di fugare ogni dubbio interpretativo della norma in discussione, nonché criticità gestionali, essendo escluso che tale quota vincolata possa riferirsi alle risorse stanziate al secondo periodo del citato comma 8, il quale riguarda la copertura degli oneri dei contributi a carico del bilancio dello Stato.
  In merito all'effettiva disponibilità delle suddette risorse – quantificate in una quota fino a 20 milioni di euro dell'importo massimo dei finanziamenti di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto-legge n. 69 del 2013, rideterminati dall'articolo 1, comma 243, della legge n. 190 del 2014 in 5 miliardi di euro – evidenzia che i report pubblicati sul sito Internet del Ministero dello sviluppo economico riportano un utilizzo delle risorse previste dal decreto-legge n. 69 del 2013, cosiddetta «nuova Sabatini», pari al 54 per cento.
  Infine, con riferimento alla collaborazione delle camere di commercio per la verifica periodica, a campione, del rispetto, da parte delle imprese che aderiscono al sistema di tracciabilità, delle disposizioni di cui all'articolo 2, rileva la necessità, al fine di evitare l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di introdurre nel testo del provvedimento un'apposita clausola di invarianza finanziaria.

  Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione della relatrice, preso atto dei chiarimenti forniti dalla rappresentante del Governo, si riserva di formulare la proposta di parere sul provvedimento in esame in una successiva seduta.
  Non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario.
Testo unificato C. 259 e abb.
(Parere alla XII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Ernesto PREZIOSI (PD), relatore, fa presente che il provvedimento in esame reca disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario e che è all'esame della Commissione il testo unificato delle proposte di legge in materia, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente presso la XII Commissione. Segnala inoltre che il testo non è corredato di relazione tecnica e che si soffermerà, di seguito, sulle disposizioni che prevedono profili di carattere finanziario.
  Con riferimento all'articolo 3, recante disposizioni sul Garante del diritto alla salute e sui Centri regionali per la gestione del rischio sanitario, evidenzia che le nuove funzioni attribuite all'Ufficio del difensore civico in qualità di Garante per il diritto alla salute sono suscettibili di determinare un incremento della spesa da destinare alla struttura organizzativa per lo svolgimento delle nuove attività. Anche in considerazione dei vincoli di finanza pubblica a carico delle regioni, ritiene che andrebbe acquisita una conferma da parte del Governo circa l'effettiva possibilità per gli Uffici del difensore civico di svolgere le predette funzioni con le risorse disponibili a legislazione vigente. Inoltre, pur in presenza della clausola di non onerosità riferita dalla norma in esame all'istituzione dei Centri regionali per la gestione del rischio sanitario, ritiene necessario acquisire Pag. 40ulteriori elementi al fine di verificare l'effettiva neutralità finanziaria delle disposizioni. In particolare, osserva che andrebbe confermato che le risorse disponibili per il servizio sanitario nazionale in base alla legislazione vigente consentano alle regioni di disporre dello spazio finanziario, una volta erogati i LEA, per istituire e far funzionare i predetti Centri regionali per la gestione del rischio sanitario.
  Per quanto riguarda l'articolo 4, recante disposizioni sull'Osservatorio nazionale sulla sicurezza in sanità, evidenzia che la norma prevede l'istituzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dell'Osservatorio nazionale sulla sicurezza in sanità, presso l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS). Al fine del rispetto della clausola di non onerosità, tenuto conto che l'AGENAS rientra nel perimetro delle pubbliche amministrazioni ai fini del conto economico consolidato, ritiene che andrebbe acquisita una conferma da parte del Governo che la predetta Agenzia sia in grado di far fronte ai nuovi compiti nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
  In merito all'articolo 5, recante disposizioni in materia di trasparenza dei dati, non ha osservazioni da formulare, nel presupposto che le strutture sanitarie pubbliche siano in grado, con le risorse disponibili a legislazione vigente, di far fronte ai compiti indicati dalla norma in esame.
  Con riferimento agli articoli da 6 a 11, in materia di responsabilità penale e civile, risarcimento diretto e azione di rivalsa, osserva preliminarmente che le disposizioni intervengono sul regime di responsabilità civile e pertanto appaiono potenzialmente suscettibili di incidere su effetti finanziari che, benché di carattere eventuale e indiretto e non predeterminabile nell'ammontare, potrebbero risultare anche di entità significativa per le strutture sanitarie interessate. Ciò in particolare per quanto attiene al regime dell'onere della prova e ai termini di prescrizione. Riguardo al prevedibile impatto delle disposizioni in questione, ritiene quindi opportuno acquisire la valutazione del Governo. Segnala che analoghi elementi di valutazione andrebbero forniti con specifico riguardo ai limiti posti all'azione di rivalsa riconosciuta alle strutture sanitarie nei confronti degli esercenti la professione sanitaria, in caso di dolo o colpa grave di questi ultimi, successivamente all'avvenuto risarcimento. A tale proposito osserva che, mentre l'articolo 10, comma 3, presuppone che l'operatore sanitario si assicuri per consentire la rivalsa della struttura sanitaria, l'articolo 9, nella sua formulazione testuale, sembra prevedere che l'azione di rivalsa sia limitata a un quinto della retribuzione mensile dell'esercente la professione sanitaria. In merito al coordinamento tra le due disposizioni, osserva che andrebbero acquisiti chiarimenti al fine di escludere che dalle disposizioni discenda una limitazione della possibilità effettiva di rivalsa da parte delle strutture sanitarie con conseguenti maggiori oneri a carico di queste ultime. Riguardo alla disciplina relativa agli obblighi assicurativi a carico delle strutture sanitarie, ritiene che andrebbe acquisita conferma della neutralità delle disposizioni dettate che sembrano riguardare previsioni sostanzialmente già presenti nell'ordinamento. Infine, in merito al risarcimento diretto da parte delle imprese di assicurazione con conseguente rivalsa nei confronti delle strutture sanitarie, rileva che andrebbero esclusi possibili effetti di accelerazione delle relative spese da parte delle strutture medesime.
  Per quanto riguarda l'articolo 12, in materia di Fondo di garanzia per i soggetti danneggiati da responsabilità sanitaria, evidenzia che il risarcimento del danno avviene nei limiti delle effettive disponibilità finanziarie del medesimo Fondo di garanzia, il cui finanziamento avviene mediante i contributi versati dalle imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni per la responsabilità civile in materia sanitaria. In proposito, ritiene che andrebbero valutati i possibili effetti di minor gettito derivanti dalla natura obbligatoria del contributo previsto a carico delle predette imprese assicuratrici. Inoltre, segnala Pag. 41che andrebbero comunque esclusi eventuali oneri a carico della finanza pubblica in relazione alle spese di gestione del Fondo.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore nel prosieguo dell'esame del provvedimento.

  Francesco BOCCIA, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 10.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 19 gennaio 2016. – Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

  La seduta comincia alle 10.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante definizione dei criteri di privatizzazione e delle modalità di dismissione della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di Ferrovie dello Stato italiane Spa.
Atto n. 251.
(Rilievi alla IX Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in oggetto.

  Maino MARCHI (PD), relatore, fa presente che lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in esame, riguardante la definizione dei criteri di privatizzazione e delle modalità di dismissione della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di Ferrovie dello Stato italiane SpA, non risulta corredato di relazione tecnica. Segnala che nella premessa al provvedimento viene ricordato che la normativa vigente prevede il versamento dei proventi derivanti dall'alienazione di partecipazioni azionarie dello Stato e degli enti pubblici al fondo di ammortamento dei titoli del debito pubblico.
  Nel ricordare che sulla materia oggetto del provvedimento in esame è stato approvato un apposito atto di indirizzo dell'Assemblea, soffermandosi sui profili finanziari del provvedimento stesso, rileva che esso regolamenta l'alienazione di una quota della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze in Ferrovie dello Stato italiane SpA, prevedendo che: sia mantenuta una partecipazione dello Stato al capitale di Ferrovie dello Stato italiane non inferiore al 60 per cento; l'alienazione possa essere effettuata, anche in più fasi, attraverso un'offerta pubblica di vendita rivolta al pubblico dei risparmiatori in Italia, inclusi i dipendenti del Gruppo Ferrovie dello Stato italiane, e/o a investitori istituzionali italiani e internazionali; siano previste forme di incentivazione per i dipendenti del Gruppo Ferrovie dello Stato italiane, in termini di quote dell'offerta riservate e/o di prezzo e/o di modalità di finanziamento.
  Rileva quindi che, con riferimento ai saldi di bilancio, la disposizione risulta suscettibile di determinare: effetti positivi, dovuti alla riduzione della spesa per interessi, conseguente alla destinazione a riduzione del debito delle entrate da alienazione; effetti negativi, dovuti al venir meno del versamento dei dividendi distribuiti al Ministero dell'economia e delle finanze da Ferrovie dello Stato.
  Con riguardo al debito, evidenzia che il provvedimento determina effetti di riduzione in coerenza con le previsioni incorporate nei documenti programmatici, nel quadro generale delle misure da realizzare per il conseguimento degli impegni in termini di rapporto debito/Pil.
  Tanto premesso, ritiene opportuno, anche al fine di valutare gli effetti di riduzione della spesa per interessi sopra menzionata, acquisire elementi sulla misura Pag. 42della riduzione del debito che si ritiene attuabile mediante la norma in esame. Inoltre, con specifico riguardo agli effetti sui saldi, ritiene opportuno acquisire elementi di valutazione e dati di stima idonei a suffragare la complessiva compensatività degli effetti sopra indicati.
  Evidenzia infine come, nel corso dell'esame del provvedimento svoltosi presso la Commissione trasporti, sia emerso come l'obiettivo perseguito dallo schema di decreto in titolo non sia solo quello della riduzione del debito pubblico, ma anche l'individuazione e il coinvolgimento di aziende in grado di seguire e anticipare gli orientamenti del mercato e di realizzare investimenti. Al riguardo, ricorda che il Ministro dell'economia e delle finanze, in sede di audizione presso la Commissione trasporti, non ha escluso la possibilità di destinare parte delle risorse derivanti dal processo di dismissione di una quota della partecipazione statale nel capitale di Ferrovie dello Stato italiane SpA alla realizzazione di investimenti pubblici. Inoltre, al fine di assicurare un costante coinvolgimento del Parlamento, auspica che il Governo riferisca periodicamente in sede parlamentare sull'evoluzione del processo di dismissione disciplinato dallo schema di decreto in oggetto.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore nel prosieguo dell'esame del provvedimento.

  Francesco BOCCIA, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 10.10.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 19 gennaio 2016. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

  La seduta comincia alle 14.05.

Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.
C. 3169-B.
(Parere all'Assemblea).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta antimeridiana di oggi.

  Rocco PALESE, presidente, in sostituzione del relatore, preso atto dei chiarimenti forniti dalla rappresentante del Governo nella precedente seduta formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,
   esaminata la proposta di legge C. 3169-B, recante Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274;
   preso atto di quanto risulta dalla relazione tecnica, riferita al testo del provvedimento approvato dal Senato, da cui si evince che le disposizioni in esame non presentano profili di onerosità a carico del bilancio dello Stato, giacché tutte le amministrazioni coinvolte provvederanno ai relativi adempimenti nell'ambito delle ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
   esprime

  sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE».

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

Pag. 43

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  Rocco PALESE, presidente, in sostituzione del relatore, avverte che, in data odierna, l'Assemblea ha trasmesso gli emendamenti 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 e 1.7 riferiti al provvedimento in esame. Poiché tali proposte emendative non appaiono presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, propone di esprimere sulle stesse nulla osta.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato.
C. 3365-A.
(Parere all'Assemblea).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta antimeridiana di oggi.

  Rocco PALESE, presidente, ricorda che nella seduta antimeridiana odierna la rappresentante del Governo si era riservata di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI evidenzia che l'Autorità nazionale anticorruzione – ANAC potrà svolgere le ulteriori funzioni previste dal provvedimento in esame a valere sulle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente, giacché la medesima Autorità sta già svolgendo una funzione di regolazione nella materia trattata dal provvedimento e l'organizzazione della stessa già prevede un ufficio preposto alla trattazione dei procedimenti sanzionatori.

  Rocco PALESE, presidente, in sostituzione del relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,
   esaminata la proposta di legge C. 3365 e abb.-A, recante Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che l'ANAC potrà svolgere le ulteriori funzioni previste dal provvedimento nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente, giacché la medesima Autorità sta già svolgendo una funzione di regolazione nella materia trattata dal provvedimento e l'organizzazione della stessa già prevede un ufficio preposto alla trattazione dei procedimenti sanzionatori;
   esprime

  sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE».

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  Rocco PALESE, presidente, in sostituzione del relatore, evidenzia che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 2 degli emendamenti.
  In proposito segnala le seguenti proposte emendative, sulle quali ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo:
   Agostinelli 1.1, la quale, riscrivendo sostanzialmente il testo, prevede, tra l'altro: la costituzione, presso gli enti privati e le pubbliche amministrazioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nell'ambito delle risorse umane, Pag. 44strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, di un ufficio competente a ricevere le segnalazioni; appositi compiti per l'ANAC relativi alla gestione delle segnalazioni di reati o irregolarità che comportano un danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione; la concessione ai segnalanti di una somma di denaro, a titolo di premio, di importo compreso tra il 15 ed il 30 per cento della somma recuperata a seguito della condanna definitiva della Corte dei Conti. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se dalla proposta emendativa possano derivare eventuali effetti negativi per la finanza pubblica;
   Agostinelli 1.2, 1.176, 2.16, 2.160, che prevedono, tra l'altro, la concessione ai segnalanti che denuncino reati o irregolarità che comportano un danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione di una somma di denaro, a titolo di premio, di importo compreso tra il 5 ed il 15 per cento della somma recuperata a seguito della condanna definitiva della Corte dei Conti. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se dalle proposte emendative possano derivare eventuali effetti negativi per la finanza pubblica;
   Agostinelli 2.01, che prevede l'istituzione, presso il Dipartimento della funzione pubblica, del Fondo di solidarietà per i segnalanti vittime di discriminazione o ritorsioni, alimentato da un contributo determinato sulla base di una percentuale non inferiore al 10 e non superiore al 30 per cento calcolato sulle somme recuperate dall'erario a seguito di condanna definitiva della Corte dei Conti, per condotte illecite che cagionino danno erariale o all'immagine della pubblica amministrazione successiva alla segnalazione. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se dalla proposta emendativa possano derivare eventuali effetti negativi per la finanza pubblica.

  Rileva infine che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI esprime parere contrario su tutte le proposte emendative testé puntualmente richiamate dal relatore, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura. Esprime altresì nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse.

  Rocco PALESE, presidente, in sostituzione del relatore, propone di esprimere parere contrario sugli emendamenti 1.1, 1.2, 1.176, 2.16 e 2.160 e sull'articolo aggiuntivo 2.01, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 2.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 14.10.

Pag. 45