CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 19 gennaio 2016
575.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari esteri e comunitari (III)
COMUNICATO
Pag. 19

COMITATO PERMANENTE PER LA POLITICA ESTERA E LE RELAZIONI ESTERNE DELL'UNIONE EUROPEA

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

  Martedì 19 gennaio 2016. — Presidenza del presidente Guglielmo PICCHI.

  La seduta comincia alle 13.50.

Comunicazioni del Presidente sul programma dei lavori del Comitato.

  Guglielmo PICCHI, presidente, introducendo la seduta, rammenta che dopo il rinnovo dell'ufficio di presidenza della Commissione del 21 luglio scorso, il 4 novembre 2015 si è provveduto alla nuova costituzione dei Comitati permanenti della III Commissione. La seduta odierna inaugura, pertanto, l'attività del Comitato, che ha Pag. 20nuovamente l'onore di presiedere, e i cui componenti dell'ufficio di presidenza sono l'onorevole Eleonora Cimbro (PD), in qualità di vicepresidente, e l'onorevole Gianluca Pini (LNA), in qualità di segretario, che ringrazia fin da ora per la collaborazione e il sostegno che vorranno assicurargli. Ricorda, altresì, che sono ulteriori componenti del Comitato: per il Partito Democratico, i colleghi Vincenzo Amendola, Khalid Chaouki, Gianni Farina, Francesco Monaco, Michele Nicoletti, Andrea Rigoni, Andrea Romano e Alessio Tacconi; per il MoVimento 5 Stelle, i colleghi Marta Grande, Emanuele Scagliusi, Carlo Sibilia; per il gruppo Forza Italia-PdL, il collega Archi. Completano l'elenco i colleghi Erasmo Palazzotto (SI-SEL), Edmondo Cirielli (FDI-AN), Antonio Distaso (Misto), Fucsia Fitzgerald Nissoli (PI), Mariano Rabino (ScPI) e Paolo Alli (AP).
  Quanto alle competenze del Comitato, oggetto di delega da parte della Commissione plenaria in conformità con l'articolo 22, comma 4, del Regolamento della Camera, rileva che esse si definiscono nel contesto e nei limiti di quelle imputate alla Commissione affari esteri in ambito europeo. A tal proposito ricorda la lettera circolare del Presidente della Camera del 16 ottobre 1996, in base alla quale la III Commissione è chiamata a trattare «Affari esteri; Unione europea: revisione dei trattati, rapporti con Stati terzi e rapporti politici tra gli Stati membri; emigrazione».
  Sulla materia «Unione europea» il ruolo della III Commissione si integra e si rafforza ulteriormente nell'interazione con la Commissione Politiche dell'Unione europea, la cui competenza è definita dell'articolo 126, comma 1, del Regolamento della Camera come una «competenza generale sugli aspetti ordinamentali dell'attività e dei provvedimenti delle Comunità europee e dell'attuazione degli accordi comunitari», oltre a quanto si ritrova anche nella lettera circolare del Presidente della Camera del 16 luglio 2001, in cui si precisa che nella competenza della XIV Commissione, come definita dall'articolo 126, è ricompresa la disciplina delle procedure di adeguamento dell'ordinamento interno alla normativa comunitaria. Pone in rilievo che ad oggi la collaborazione tra le due Commissioni si è intensificata anche alla luce delle evoluzioni registrate nel processo di integrazione europea e nell'interesse di una valorizzazione sinergica del ruolo del Parlamento nella determinazione delle politiche europee e per assicurare unitarietà di indirizzi.
  Osserva, quindi, che una riflessione generale sul ruolo del Parlamento nazionale e della Commissione affari esteri sui temi dell'Unione europea appare, vieppiù, attuale alla luce delle accresciute aspettative nei riguardi dell'Europa come attore internazionale dopo l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, con il suo portato di norme e di prassi attuative sulla politica estera, relazioni esterne dell'UE e ruolo dei Parlamenti nazionali, e, a livello nazionale, a seguito dell'entrata a regime delle disposizioni di cui alla legge n. 234 del 2012, in vigore dal 19 gennaio 2013, sulla disciplina complessiva relativa alla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.
  Ricorda poi che la materia Politica estera e di sicurezza comune – Politica estera e di difesa comune (PESC-PSDC), con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona nel 2009 e a differenza delle altre politiche europee, ha conservato natura intergovernativa ed ha assunto connotati istituzionali assai peculiari. Mi riferisco anche al dato, non sempre adeguatamente valorizzato, relativo alla presidenza fissa da parte dell'Alto Rappresentante Mogherini del Consiglio Affari esteri; dato che differenzia questa sede dalle altre configurazioni specializzate del Consiglio europeo dove la presidenza è a rotazione semestrale. Ed è un dato che contribuisce ad evidenziare la caratterizzazione a vocazione unitaria ed europeista del segmento PESC-PSDC, oltre a confermare che la nota frase di Kissinger sulla difficoltà di reperire il «numero di telefono» dell'Europa ha avuto un impatto quasi plastico nel percorso di progressiva definizione di un centro di imputazione della responsabilità dell'UE in tema di politica estera.Pag. 21
  Rileva che questa ratio del legislatore europeo si è riverberata sulle competenze e sugli assetti governativi e parlamentari preesistenti ed è destinata ad incidere ulteriormente sugli equilibri istituzionali, considerate le crescenti intime connessioni tra relazioni esterne e le altre politiche dell'UE. Osserva, infatti, che parlare di relazioni esterne dell'Unione europea significa parlare di politica estera, di sicurezza e di difesa comune dell'Unione europea, ma anche di relazioni commerciali esterne, di politica di sviluppo, di diritti umani e democrazia nel mondo, di allargamento e di relazioni con Paesi terzi e che oggi le relazioni esterne giungono ad includere le questioni che sono in cima all'agenda regionale, a partire dalla questione degli straordinari flussi migratori come conseguenza dell'instabilità in Medio Oriente e Nordafrica, dalla gestione dei confini esterni dell'UE, che non a caso la presidenza olandese di turno ha qualificato come tema prioritario nel suo paniere di priorità in tema di PESC-PSDC, in cui ha tuttavia esplicitato la propria ridotta competenza a fronte del ruolo centrale giocato dell'Alto Rappresentante. Ricorda che nelle priorità olandesi appaiono citati anche i temi della lotta al terrorismo, le politiche di integrazione e gli accordi commerciali con Paesi terzi, in cui emerge la prospettiva di dialogo con il Giappone. Sicurezza interna ed esterna sono definite questioni interconnesse e che richiedono approcci coerenti, azioni congiunte tra gli Stati ed una strategia di politica estera comune.
  Pone in evidenza che in questo scenario complesso il ruolo del Parlamento, europeo e nazionale, si è rafforzato collaborando alla promozione di una visione europea comune, rilevando come, pur nella consapevolezza di tutte le resistenze nazionali sui diversi dossier, non si possa negare che la Conferenza interparlamentare sulla PESC-PSDC sia divenuta una prestigiosa sede di riflessione politica, che ad ogni sua edizione si sforza di promuovere una cultura e una mentalità europea comune sui temi di politica estera dell'UE, e che lo fa con concretezza, elaborando un testo di conclusioni, alla cui stesura il Parlamento italiano contribuisce in modo accurato e che per regolamento sono trasmesse all'Alto Rappresentante, oltre che al Presidente della Commissione europea e alle diverse istanze istituzionali nazionali. Osserva che, d'altra parte, da lunga tradizione l'Alto Rappresentante prende parte regolarmente a questo appuntamento di dialogo interparlamentare, sulla base di un protocollo di confronto franco e diretto con le forze politiche presenti nei 28 Parlamenti nazionali, oltre a quelli dei Paesi candidati e nel Parlamento europeo. Ricorda inoltre che l'Alto Rappresentante Mogherini ha, in particolare, valorizzato il proprio rapporto con i Parlamenti nazionali in quanto istituzioni rientranti nella PESC-PSCD, come ha dimostrato l'audizione fatta in autunno al Parlamento italiano.
  Rileva ancora che il prossimo appuntamento della Conferenza interparlamentare, previsto per i primi di aprile nell'ambito del semestre di presidenza olandese, è destinato a suggellare in chiave di ulteriore rafforzamento la fusione dell'ambito delle relazioni esterne con quello della sicurezza e della difesa comuni, anche alla luce dell'importante lavoro svolto in questi ultimi due anni con la presidente Eijsink sui temi della difesa europea e, in particolare, dei Battlegroup.
  Fatte queste premesse, evidenzia altresì che il Comitato ha innanzi a sé una vasta gamma di prospettive di lavoro, che impongono, a suo avviso, uno sforzo di razionalizzazione.
  Ricorda quindi che sul piano regolamentare il Capo XXVIII del Regolamento della Camera disciplina le Procedure di collegamento con l'attività di organismi comunitari e internazionali e che le norme in esso contenute regolano l'esame di risoluzioni del Parlamento europeo, di atti e progetti di atti normativi, di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee. Rammenta inoltre che il mandato del Comitato prevede la delega da parte della Commissione plenaria per l'esame degli Pag. 22atti europei in materia di politica estera che sono trasmessi al Parlamento, ai sensi dell'articolo 127, rilevando che il Comitato potrà discutere tali atti sulla base di una relazione ed eventualmente predisporre un documento finale da sottoporre alla Commissione.
  Prospetta inoltre la possibilità, prevista dall'articolo 127-ter, che le Commissioni, in rapporto a questioni di loro competenza, previa intesa con la Presidenza della Camera, invitino membri del Parlamento europeo a fornire informazioni sugli aspetti attinenti alle attribuzioni e all'attività delle istituzioni dell'Unione europea, e ricorda che le Commissioni, previa intesa con la Presidenza della Camera, possono invitare componenti della Commissione europea a fornire informazioni in ordine alle politiche dell'Unione europea su materie di loro competenza. Ricorda quindi che, per connessione tematica, il Comitato potrà procedere anche all'esame degli atti del Parlamento europeo e delle Assemblee parlamentari internazionali (Consiglio d'Europa, NATO, OSCE, ed altro) che sono trasmesse al Parlamento, ai sensi dell'articolo 125 del Regolamento, e che lo stesso Comitato potrà discutere tali atti e predisporre una risoluzione da sottoporre alla Commissione.
  Ritiene poi che un nuovo terreno di impegno potrebbe, come già proposto ad avvio della legislatura, consistere in un'azione di monitoraggio sulle attività del Consiglio affari esteri, che si riunisce a cadenza mensile, attesa la prassi consolidata che vede ormai le comunicazioni del Governo sul Consiglio europeo rappresentare un appuntamento fisso per l'Aula e non più per le Commissioni permanenti. Propone, a tale proposito, una prima audizione di un rappresentante del Governo sugli orientamenti della politica estera e di sicurezza dell'Unione europea e, successivamente, del Direttore generale del MAECI per gli affari politici e di sicurezza, attese le sue ampie competenze in tema di PESC-PSDC e nella preparazione delle riunioni del Consiglio Affari Esteri e del Comitato politico e di sicurezza dell'Unione europea. Propone altresì – come già fatto in precedenza – nel corso dell'attività conoscitiva di carattere informale, un'audizione informale dell'Ambasciatore di Olanda in Italia sulle priorità del corrente semestre di presidenza olandese.
  Ricorda ancora che tra gli interlocutori istituzionali del Comitato figurano anche i Rappresentanti permanenti d'Italia presso l'UE e presso il COPS, oltre ai diplomatici italiani operanti in ambito europeo, ai dirigenti del SEAE ed ai rappresentanti speciali per le aree di crisi.
  Osserva poi che al predetto possibile versante di lavoro, si aggiunge la già consueta attività di esame istruttorio di atti e provvedimenti in materia europea assegnati alla III Commissione, sul modello di quanto avvenuto per il «Documento di consultazione congiunto – Verso una nuova politica europea di vicinato», approfonditamente esaminato in questo Comitato, rilevando come, a tal proposito, potrebbe essere valutata una seduta di esame degli esiti di quel percorso.
  Segnala che è in corso di revisione da parte dell'Alto Rappresentante Mogherini la Strategia di Sicurezza dell'UE, la cui ultima edizione risale al 2003. Come noto la III Commissione sta svolgendo un'indagine conoscitiva sulla tematica e che il Comitato potrebbe contribuire di volta in volta a tale percorso conoscitivo, svolgendo su delega della Commissione attività e audizioni rilevanti in tale prospettiva.
  Evidenzia quindi taluni progetti di atti dell'Unione europea di recente assegnati alla III Commissione, di cui propone l'avvio di un esame istruttorio. Fatte queste premesse e segnalazioni, nel concludere, evidenzia come l'attività del Comitato sia di particolare attualità in un momento di crisi dovute ai flussi migratori e alle tensioni internazionali che vedono protagonista, anche suo malgrado, il nostro Paese.
  Nessuno chiedendo di intervenire, ringrazia i presenti per la partecipazione e dichiara svolte le comunicazioni in titolo.

  La seduta termina alle 14.05.

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SEDE CONSULTIVA

  Martedì 19 gennaio 2016. — Presidenza del presidente Fabrizio CICCHITTO. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Benedetto Della Vedova.

  La seduta comincia alle 14.10.

Modifiche alla legge 20 febbraio 2006, n. 77, concernenti la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale.
T.U. C. 2497 Russo e C. 3333 Mazzoli.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Alessio TACCONI (PD), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata a esprimere il parere alla VII Commissione sul testo unificato delle proposte di legge C. 2497 e C. 3333, recante modifiche alla legge 20 febbraio 2006, n. 77, concernenti la tutela e valorizzazione del patrimonio culturale immateriale. Evidenzia che il provvedimento è volto a tutelare e sostenere il patrimonio culturale immateriale, adeguando la normativa nazionale ai principi della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO). Rileva quindi che tale Convenzione definisce patrimonio culturale immateriale le prassi, le rappresentazioni, le espressioni, le conoscenze, il know-how, gli oggetti, i manufatti e gli spazi culturali associati agli stessi, individuando gli ambiti nei quali il richiamato patrimonio culturale si manifesta, ossia: tradizioni ed espressioni orali, compreso il linguaggio; arti dello spettacolo; consuetudini sociali, eventi rituali e festivi; cognizioni e prassi relative alla natura e all'universo; artigianato tradizionale.
  Rammenta altresì che la Convenzione, ratificata dall'Italia con la legge 27 settembre 2007, n. 167, affida ad ogni Stato contraente il compito di individuare gli elementi del patrimonio culturale immateriale presente sul suo territorio e di adottare i provvedimenti ritenuti necessari a garantirne la salvaguardia, chiarendo che per «salvaguardia» s'intendono le misure volte a garantire la vitalità del patrimonio culturale immateriale, ivi compresa l'identificazione, la documentazione, la ricerca, la preservazione, la protezione, la promozione, la valorizzazione, la trasmissione. A livello internazionale, essa prevede l'istituzione di un Comitato intergovernativo per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale – composto dai rappresentanti degli Stati contraenti – con il compito, tra l'altro, di istituire, su proposta degli Stati contraenti interessati, una lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale dell'umanità e una lista del patrimonio culturale immateriale che necessita di essere urgentemente salvaguardato. Gli elementi iscritti nella Lista rappresentativa, al 27 novembre 2014, sono 348, di cui 6 italiani (Opera dei pupi, Canto a tenore, Arte del violino a Cremona, Dieta mediterranea, Le macchine a spalla, La vite ad alberello di Pantelleria).
  Pone poi in rilievo che l'articolo 7-bis del decreto legislativo n. 42 del 2004, Codice dei beni culturali e del paesaggio, assoggetta alle proprie disposizioni le espressioni di identità culturale collettiva contemplate dalla citata Convenzione, nonché dalla Convenzione per la promozione delle diversità culturali, qualora siano rappresentate da testimonianze materiali e sussistano i presupposti e le condizioni per l'applicabilità dell'articolo 10 del medesimo Codice, che definisce le varie tipologie di beni culturali (qui la nozione di bene culturale).
  Nello specifico, evidenzia che il testo unificato novella in particolare gli articoli 1 e 4 della richiamata legge n. 77 del 2006, concernente le misure di sostegno a favore dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico Pag. 24e ambientale inseriti nella lista dell'UNESCO del patrimonio – materiale – mondiale, ricordando come tale legge – come modificata, da ultimo, dal decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112 – qualifichi i siti italiani inseriti nella lista del patrimonio mondiale materiale «punte di eccellenza» del patrimonio culturale e naturale italiano e della sua rappresentazione a livello internazionale. Ricorda ancora che in particolare per i progetti di tutela e restauro dei beni inclusi nel perimetro di riconoscimento dei siti italiani UNESCO, la legge prevede – qualora gli stessi siano oggetto di finanziamento secondo le leggi vigenti – priorità di intervento e, inoltre, per assicurare la conservazione dei siti e creare le condizioni per la loro valorizzazione, prevede la redazione di piani di gestione e misure di sostegno, evidenziando che i piani definiscono le priorità di intervento, le azioni esperibili per reperire risorse pubbliche e private, nonché le forme di collegamento con altri strumenti che perseguono finalità complementari.
  Passando ad illustrare i contenuti del provvedimento in titolo, evidenzia che l'articolo 1, comma 1, lettera a) modifica l'articolo 1, comma 1, della legge n. 77 del 2006, al fine di estendere anche alle rappresentazioni ricomprese nella Lista UNESCO del patrimonio immateriale mondiale quel valore simbolico già riconosciuto dalla stessa legge n. 77 del 2006 ai siti italiani inseriti nella lista UNESCO del patrimonio materiale. La lettera b) dello stesso comma 1, novellando la lettera d) del comma 1 dell'articolo 4 della legge n. 77 del 2006, intende estendere alle medesime rappresentazioni del patrimonio culturale immateriale le misure di sostegno rivolte, in base alla disciplina vigente, al solo patrimonio materiale. Per entrambe le categorie, inoltre, prevede interventi anche per la promozione e la tutela (oltre che per la valorizzazione e la riqualificazione). La lettera c), con una disposizione di coordinamento, sempre dello stesso comma 1, prevede che, ovunque nella legge n. 77 del 2006 ricorra la parola «siti», sia aggiunto il riferimento alle rappresentazioni del patrimonio culturale immateriale, mentre l'articolo 2 autorizza una spesa di 800 mila euro per il 2016, ulteriore rispetto a quella quantificata dalla legge di stabilità, per interventi di sostegno dei siti italiani inseriti nella lista UNESCO del patrimonio materiale, nonché del patrimonio culturale immateriale, disponendo che alla copertura del relativo onere si provveda mediante corrispondente riduzione del «Fondo di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66». Osserva, a tal proposito, che si tratta di uno dei fondi istituiti nell'ambito degli stati di previsione dei Ministeri a seguito della procedura di riaccertamento straordinario della consistenza dei residui passivi del bilancio dello Stato, prevista dall'articolo 49 del decreto-legge n. 66 del 2014, volta alla verifica della sussistenza dei presupposti giuridici dell'obbligazione sottostante, che ne giustificano la permanenza. In esito a tale rilevazione si è proceduto, pertanto, alla eliminazione dei residui passivi di bilancio e dei residui passivi perenti corrispondenti a somme non più esigibili e le somme corrispondenti alle partite così individuate sono state fatte confluire, secondo specifiche modalità, in appositi fondi, sia di parte corrente che di conto capitale, istituiti negli stati di previsione delle Amministrazioni interessate, nonché in un fondo presso il Ministero dell'economia, ai fini del loro utilizzo successivo.
  Ciò premesso, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento in titolo.

  Il sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA si associa alle considerazioni svolte dal relatore.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

  La seduta termina alle 14.20.

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SEDE REFERENTE

  Martedì 19 gennaio 2016. — Presidenza del presidente Fabrizio CICCHITTO. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Benedetto Della Vedova.

  La seduta comincia alle 14.20.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul reciproco riconoscimento dei titoli attestanti studi universitari o di livello universitario rilasciati nella Repubblica italiana e nella Repubblica popolare cinese, con Allegati, firmato a Pechino il 4 luglio 2005.
C. 3300 Governo.
(Seguito esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 2 dicembre 2015.

  Fabrizio CICCHITTO, presidente, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali e Cultura, mentre la Commissione Bilancio ha chiesto di potere disporre di ulteriore tempo per esprimere il suo parere.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro globale di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2012.
C. 3460 Governo, approvato dal Senato.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Marco FEDI (PD), relatore, rileva che l'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione (PCA – Partnership and Cooperation Agreement) tra l'Unione europea e i suoi Stati membri da una parte, ed il Vietnam, dall'altra, firmato a Bruxelles il 27 giugno 2012, corrisponde al reciproco interesse dei contraenti per l'instaurazione di una partnership strategica.
  Osserva che l'Accordo quadro in esame è destinato non solo a integrare il quadro giuridico di riferimento della cooperazione bilaterale, attualmente disciplinata dall'Accordo CEE-ASEAN entrato in vigore il 1o ottobre 1980, nonché dall'Accordo CE-Vietnam del 1995, ma prevede, altresì, una parte politica comprensiva di impegni vincolanti in materia di tutela dei diritti umani (al proposito la relazione introduttiva al disegno di legge di autorizzazione alla ratifica opportunamente ricorda la persistente indisponibilità del Vietnam ad assumere impegni in tema di diritti umani, che ha rallentato significativamente le trattative per la stipula dell'Accordo in esame).
  Quanto alla struttura, pone in rilievo che l'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra Unione europea e Vietnam si compone di 65 articoli organizzati in otto Titoli.
  Evidenzia quindi che il titolo I enumera una serie di valori fondamentali che le Parti riconoscono e si impegnano a rispettare, tra i quali vengono in evidenza la salvaguardia dei diritti umani fondamentali e gli obiettivi internazionali di sviluppo, nonché i valori sanciti nella Carta delle Nazioni Unite e nella Dichiarazione di Parigi del 2005 sull'efficacia degli aiuti allo sviluppo. Rileva inoltre che le finalità e gli ambiti della cooperazione vengono individuati dall'articolo 2.
  Osserva poi che il titolo II pone al centro la cooperazione allo sviluppo, mirata all'eliminazione della povertà e alla crescita economica sostenibile, nel rispetto dell'ambiente e in previsione delle conseguenze dei cambiamenti climatici. La cooperazione allo sviluppo è mirata altresì all'integrazione del Vietnam nell'economia mondiale, compatibilmente con i programmi di sviluppo socioeconomico di quel Paese.
  Rileva inoltre che il titolo III è dedicato alle questioni della pace e della sicurezza: Pag. 26in particolare, l'articolo 8 impegna le Parti a cooperare nella lotta alla proliferazione delle armi di distruzione di massa, mentre con l'articolo 9 le Parti si impegnano a contrastare i traffici di armi leggere.
  Evidenzia quindi che l'articolo 10 dispone in materia di cooperazione nella lotta al terrorismo, da svolgere conformemente alle convenzioni internazionali applicabili, compresi gli strumenti sui diritti umani e il diritto umanitario internazionale: la norma richiama esplicitamente la strategia globale contro il terrorismo contenuta nella risoluzione 60/288 dell'Assemblea generale ONU e la dichiarazione comune UE-ASEAN sulla cooperazione per la lotta al terrorismo del 28 gennaio 2003.
  Passando ad illustrare il titolo IV, pone all'attenzione della Commissione che esso riguarda la cooperazione in materia di commercio e investimenti, rilevando come le Parti s'impegnano a informarsi vicendevolmente sull'evoluzione delle politiche collegate al commercio, ed è comunque previsto che la cooperazione in ambito commerciale venga ulteriormente disciplinata dall'Accordo di libero scambio UE-Vietnam in corso di negoziazione.
  Osserva poi come di particolare interesse per il nostro Paese sia il comma 2 dell'articolo 20, nel quale si conviene di intensificare la cooperazione con particolare attenzione alla tutela e alla registrazione delle indicazioni geografiche dell'altra Parte contraente nei rispettivi territori.
  Evidenzia quindi che il titolo V concerne i diversi profili della cooperazione giudiziaria, a partire dalla lotta alla criminalità organizzata, anche di carattere finanziario, e alla corruzione, nella quale si darà luogo all'applicazione dei pertinenti strumenti delle Nazioni Unite, mentre il titolo VI riguarda i numerosi settori di mutuo interesse nei quali s'intende intensificare il dialogo e la cooperazione, quali la giustizia, lo sviluppo sostenibile, la lotta al crimine organizzato, la salute, l'istruzione e la cultura.
  Passando al titolo VII, osserva come esso delinei il quadro istituzionale, ai sensi del quale le parti convengono di istituire un Comitato misto composto da rappresentanti al livello più alto possibile che avrà il compito di garantire la corretta attuazione dell'Accordo, di definirne le priorità d'azione da perseguire, di risolvere le eventuali controversie connesse all'applicazione o all'interpretazione del PCA (secondo il meccanismo disciplinato nel dettaglio all'articolo 57). Rileva quindi che il titolo VIII reca le disposizioni finali.
  Auspica quindi una rapida conclusione dell’iter parlamentare di ratifica di questo accordo con uno dei paesi dell'area asiatica che ha compiuto molti passi avanti nel riconoscimento dei diritti umani, con il quale il nostro Paese vanta una consolidata tradizione di relazioni e di contatti risalente al 1973, rinnovata dalle missioni del Premier Renzi e del Presidente della Repubblica Mattarella.

  Il sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA si associa alle considerazioni svolte dal relatore.

  Emanuele SCAGLIUSI (M5S) esprime a nome del MoVimento 5 Stelle talune perplessità sul provvedimento in titolo, al pari di quanto avvenuto in Senato, dove i colleghi senatori del MoVimento 5 Stelle hanno votato contro la sua ratifica. Specifica che tali perplessità sono connesse alla istituzione di un mercato di libero scambio con il Vietnam da cui deriverebbero conseguenze dannose per l'economia delle imprese europee, esposte alla concorrenza di prodotti low-cost, e anche per l'economia locale. Nel rammentare, inoltre, che analoghe perplessità erano state espresse dal suo gruppo in occasione della ratifica di provvedimenti simili, ricorda le preoccupazioni sulle condizioni di lavoro e del rispetto dei diritti umani palesate da alcune organizzazioni non governative in occasione dell'esame di un accordo commerciale con la Cambogia. Tali preoccupazioni si ripropongono rispetto al provvedimento in titolo, aggravate dal fatto che il Vietnam contempla ancora la pena di morte nel proprio sistema giudiziario. Osserva altresì che dubbi permangono anche sugli Pag. 27aspetti tecnico-economici del provvedimento in titolo, dubbi che non sono stati chiarificati dall'illustrazione del relatore.

  Vincenzo AMENDOLA (PD), preso atto delle osservazioni del relatore e del collega Scagliusi, evidenzia come l'Accordo in titolo rappresenti per l'Italia un investimento molto rilevante non solo in termini di interscambio commerciale, ma anche per i rapporti politici. Ricordando quindi quanto emerso in occasione di un'audizione con il precedente Ambasciatore vietnamita in Italia in relazione ai rapporti commerciali con altre potenze regionali del sudest asiatico e alla contesa con la Cina avente ad oggetto alcune isole nel Mar Cinese meridionale, ritiene che la relazione UE-Vietnam debba essere sostenuta e consolidata, nel quadro dello sviluppo di politiche di partenariato in un'area geopolitica estremamente importante, anche con riferimento alla politica di amicizia e cooperazione del nostro Paese con il Vietnam. Nel rilevare, quindi, cospicue differenze con il caso della Cambogia precedentemente citato dal collega Scagliusi e l'inopportunità di procedere a generalizzazioni, osserva come il tema dei diritti umani, e della pena di morte in particolare, si debba porre anche con riferimento a Paesi partner a noi molto vicini, considerati pienamente democratici. Preannuncia dunque voto favorevole del suo gruppo al provvedimento in titolo.

  Erasmo PALAZZOTTO (SI-SEL), nel riconoscere che nell'accordo in discussione vi sono aspetti considerevoli in relazione ad una positiva evoluzione dei rapporti tra il nostro Paese ed il Vietnam, preannunzia un voto di astensione del suo gruppo in ragione delle disposizioni sulla cooperazione al commercio e agli investimenti, che fa riferimento anche ad una serie di trattati che l'Unione europea sta negoziando in modo riservato, quali il TTIP, con norme che rischiano di compromettere seriamente i diritti umani e civili soprattutto sia nei Paesi con cui i trattati vengono stipulati sia nella stessa Unione europea.

  Fabrizio CICCHITTO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo, fatto a Pristina il 19 giugno 2013; b) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo, fatto a Pristina il 19 giugno 2013.
C. 2981 Governo.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Franco CASSANO (PD), relatore, introducendo l'esame del provvedimento rileva che il primo degli accordi, il Trattato di estradizione costituisce un progresso nel campo della cooperazione giudiziaria penale bilaterale, evidenziando come, in base all'accordo stesso i due Stati si impegnano a consegnarsi, secondo le norme e le condizioni determinate nell'atto pattizio, le persone che, trovandosi sul territorio di uno dei due Stati, sono perseguite o condannate dalle autorità giudiziarie dell'altro Stato, ai fini dello svolgimento del processo o dell'esecuzione della pena o di altro provvedimento restrittivo della libertà personale.
  Pone altresì in risalto che il testo, composto di 24 articoli, individua all'articolo 2 le tipologie di reato che danno luogo ad estradizione: nel caso di estradizione processuale, la facoltà di estradare i cittadini è prevista per i reati per i quali potrebbe essere inflitta, in entrambi gli Stati, una pena detentiva di almeno un anno; nel caso di estradizione esecutiva, l'estradizione del cittadino potrà essere concessa solo se, al momento della presentazione della domanda, la durata della pena o della restrizione ancora da espiare è di almeno sei mesi. Osserva che la norma prevede che, nel determinare se un Pag. 28fatto costituisce reato ai sensi delle disposizioni del Trattato, non rilevano eventuali differenze di denominazione o di categoria. Si prevede che l'estradizione possa essere concessa anche se il reato oggetto della richiesta è stato commesso fuori dal territorio dello Stato richiedente nonché le possibilità di estradizione quando la richiesta riguardi due o più reati.
  Evidenzia poi che l'articolo 3 enumera i motivi di rifiuto obbligatorio dell'estradizione e l'articolo 4 disciplina i motivi di rifiuto facoltativi, mentre il diritto delle Parti contraenti di rifiutare l'estradizione dei propri cittadini è previsto dall'articolo 5.
  Rileva ancora che gli articoli da 6 a 9 disciplinano il procedimento di estradizione, dal momento della richiesta al momento della decisione.
  Venendo agli altri punti salienti della normativa, osserva che: l'articolo 10 riguarda il principio di specialità e la sua applicazione ai procedimenti di estradizione fra le Parti contraenti, mentre l'articolo 11 prevede il principio generale di divieto di riestradizione verso uno Stato terzo e le ipotesi eccezionali in cui ciò è possibile; l'articolo 12 prevede la misura cautelare dell'arresto provvisorio e la relativa procedura; l'articolo 13 disciplina l'ipotesi di più richieste di estradizione avanzate da diversi Stati per la stessa persona, in riferimento allo stesso reato o per reati diversi; l'articolo 14 riguarda le modalità di consegna della persona da estradare, che deve avvenire entro trenta giorni, prorogabili di altri quindici, da quando lo Stato richiedente è informato della concessione dell'estradizione; l'articolo 15 prevede e disciplina le ipotesi di consegna differita e di consegna temporanea; l'articolo 16 riguarda la procedura semplificata di estradizione, attivabile con il consenso della persona di cui si chiede l'estradizione; l'articolo 17 riguarda la consegna delle cose di pertinenza della persona per la quale è stata richiesta l'estradizione, nonché delle cose che sono state utilizzate per commettere il reato; delle cose che possono servire come mezzi di prova; delle cose che, provenendo dal reato, sono state trovate nella disponibilità della persona richiesta; l'articolo 18 disciplina il caso in cui uno dei due Stati contraenti sia Stato di transito di una persona consegnata all'altro Stato da uno Stato terzo.
  Passando al secondo accordo, il Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale, evidenzia che esso intende promuovere rapporti di collaborazione bilaterale in materia di assistenza giudiziaria penale, al momento non regolati da alcun accordo.
  Rileva quindi che in virtù del Trattato, Italia e Kosovo s'impegnano a prestarsi assistenza giudiziaria in ogni procedimento concernente reati la cui repressione risulta essere di competenza dello Stato richiedente.
  Osserva ancora che il testo dell'articolato è modellato su altri accordi analoghi già sottoscritti dal nostro Paese. Mi limiti a segnalare i primi quattro articoli che rivestono un peculiare rilievo nella struttura dell'accordo, poiché con l'articolo 1 le Parti s'impegnano a prestarsi reciprocamente la più ampia assistenza giudiziaria in materia penale. Pone in risalto che tale assistenza potrà riguardare la ricerca e l'identificazione di persone, la notifica degli atti giudiziari, l'assunzione di testimonianze o di dichiarazioni (tra cui anche l'assunzione di interrogatorio di indagati e di imputati); l'assunzione e la trasmissione di perizie; le attività di acquisizione documentale; l'invio di documenti, atti ed elementi di prova; la ricerca e l'identificazione di persone; il trasferimento di persone detenute al fine di rendere testimonianza o di partecipare ad altri atti processuali; l'esecuzione di ispezioni giudiziarie o l'esame di luoghi o di oggetti; l'esecuzione di indagini, perquisizioni, congelamenti, sequestri e confische di beni pertinenti al reato e dei proventi di reato; la comunicazione dell'esito di procedimenti penali, la trasmissione di sentenze penali e di informazioni estratte da archivi giudiziari. Inoltre, sono previsti lo scambio d'informazioni di carattere penale e sulla Pag. 29legislazione nonché qualsiasi altra forma di assistenza che non sia in contrasto con la legislazione dello Stato richiesto.
  Nota poi che l'articolo 2 stabilisce, in virtù del principio della doppia incriminazione, che l'assistenza giudiziaria potrà essere prestata anche quando il fatto per il quale è richiesta non costituisce reato nello Stato richiesto.
  Quanto all'articolo 3, rileva che esso riguarda le ipotesi di rifiuto o rinvio dell'assistenza, mentre l'articolo 4 individua nel Ministero della Giustizia della Repubblica Italiana e nel Ministero della Giustizia della Repubblica del Kosovo le Autorità centrali designate dalle Parti alle quali presentare le richieste di assistenza.
  Passando ad illustrare il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica, evidenzia che lo stesso si compone di quattro articoli: i primi due contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica dei due Trattati e l'ordine di esecuzione degli stessi, mentre l'articolo 3 reca la copertura degli oneri finanziari (ulteriormente dettagliati nella relazione tecnica) derivanti dall'attuazione dei Trattati, pari a circa 38.000 euro annui.
  Sottolinea quindi che i due Trattati sono compatibili con le altre convenzioni firmate dall'Italia in materia; in particolare, il nostro Paese è parte della Convenzione del Consiglio d'Europa di estradizione firmata a Parigi il 13 dicembre 1957 di cui, tuttavia, il Kosovo non è parte né vi ha inteso aderire come Stato terzo. Rileva ancora che l'accordo non appare in contrasto con le altre convenzioni internazionali (terrorismo, criminalità organizzata, riciclaggio eccetera) che pure prevedono l'estradizione. Il Trattato, infine, segue il modello indicato dalla già ricordata Convenzione del Consiglio d'Europa di estradizione del 13 dicembre 1957 ed è pertanto in linea con i modelli di accordo bilaterale in materia di estradizione seguiti dagli altri Stati membri dell'Unione europea.
  Quanto al Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale, osserva come anch'esso sia compatibile con le altre convenzioni firmate dall'Italia nelle quali è disciplinata l'assistenza giudiziaria in materia penale; in particolare, l'analisi tecnico-normativa evidenzia che l'Italia è parte della Convenzione del Consiglio d'Europa di assistenza giudiziaria firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959 di cui, tuttavia, il Governo del Kosovo non è parte né vi ha aderito come Stato terzo. Il Trattato non appare in contrasto con altre convenzioni internazionali (terrorismo, criminalità organizzata, riciclaggio) che pure prevedono l'assistenza giudiziaria in materia penale e, in quanto conforme al modello indicato dalla già ricordata Convenzione del Consiglio d'Europa di assistenza giudiziaria del 20 aprile 1959, appare in linea con i modelli di accordo bilaterale in materia di assistenza giudiziaria seguiti dagli altri Stati membri dell'Unione europea.
  Osserva quindi che oggi l'area balcanica si trova ad affrontare nuove sfide e nuove minacce, dall'elevato numero di foreign fighters al rischio di radicalizzazione di alcune comunità islamiche: a fronte di ciò è importante mantenere salda l'attenzione delle nostre Istituzioni, come ha ricordato il ministro Gentiloni nel corso della sua visita al contingente italiano della Missione NATO KFOR il 23 dicembre scorso.
  Conclusivamente auspica una rapida conclusione dell'iter di ratifica di questi Accordi che, al di là del loro contenuto, rappresenta un segnale di sostegno e di vicinanza al un lungo percorso di stabilizzazione avviato da Pristina che in questi mesi ha avviato finalmente un canale di dialogo con Belgrado e si sta ora avvicinando all'UE con il nuovo accordo di associazione e di stabilizzazione, entrambe fortemente sostenuti dal nostro Paese.

  Maria Edera SPADONI (M5S) preannunzia il voto favorevole del suo gruppo sul provvedimento in titolo.

  Fabrizio CICCHITTO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

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Ratifica ed esecuzione del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Panama, fatto a Panama il 25 novembre 2013, e del Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Panama, fatto a Panama il 25 novembre 2013.
C. 3156 Governo, approvato dal Senato.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Fabio PORTA (PD), relatore, rileva che i due Accordi in titolo sono finalizzati a migliorare la cooperazione giudiziaria con Panama, con cui l'Italia sta intensificando i rapporti anche sul piano economico, nel quadro del più generale rafforzamento del contrasto alla criminalità internazionale.
  Osserva che il Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale avvia un'importante fase di sviluppo dei rapporti bilaterali favorendo un'incisiva collaborazione nell'ambito giudiziario penale. Con esso, infatti, i due Stati si impegnano a prestarsi assistenza giudiziaria in ogni procedimento concernente reati la repressione dei quali sia di competenza dello Stato richiedente. Evidenzia che, in generale, il Trattato s'inquadra tra gli strumenti finalizzati al miglioramento della collaborazione giudiziaria dell'Italia con i Paesi extra UE e volti a rendere più efficace, nel settore giudiziario penale, il contrasto al fenomeno della criminalità. Pone in rilievo poi che l'Accordo, che si compone di 26 articoli, sancisce l'obbligo reciproco della cooperazione in materia penale. L'articolo 1 include fra le misure di mutua assistenza, tra l'altro, la notifica di documenti, l'assunzione e la trasmissione di testimonianze, la ricerca e l'identificazione di persone.
  Rileva quindi che l'articolo 2 del Trattato prevede il temperamento del principio della doppia incriminazione, consentendo di prestare l'assistenza giudiziaria anche quando nell'altro Stato il fatto non costituisce reato.
  Osserva poi che il Trattato definisce anche i casi in cui l'assistenza giudiziaria può essere negata o rinviata, tra cui quando esistano motivi per ritenere che la richiesta di assistenza abbia finalità persecutorie per motivi di razza, religione o opinioni politiche.
  Segnala, tra le altre previsioni, l'articolo 18, che non contempla il segreto bancario tra i motivi per rifiutare l'assistenza.
  Nota inoltre che il Trattato di estradizione s'inserisce nel medesimo contesto di sviluppo dei rapporti italo-panamensi nell'ambito giudiziario penale e che l'adozione dell'atto pattizio in materia di estradizione, in particolare, è stata imposta dalla necessità di disciplinare uniformemente le esigenze di consegna di persone che sono sottoposte a procedimenti penali o devono eseguire una pena.
  Osserva ancora che, ai sensi dell'articolo 2, l'estradizione è concessa, nel rispetto del principio della doppia incriminazione, per i reati previsti da entrambi gli ordinamenti e punibili con pene di almeno un anno o quando la pena ancora da scontare non sia inferiore a sei mesi.
  Rileva quindi che il Trattato disciplina altresì i casi in cui una delle due parti debba o possa negare l'estradizione, includendo, fra gli altri, anche i casi di reati politici (ad esclusione di quelli per terrorismo) e quando vi sia il fondato motivo di una possibile discriminazione. L'estradizione può essere rifiutata anche qualora essa risulti non compatibile con l'età, le condizioni di salute o altre condizioni della persona richiesta. Pone altresì in evidenza che il testo contempla altresì ipotesi di arresti provvisori in casi di urgenza e di richieste di estradizioni avanzate da più Stati, e prevede una procedura semplificata se vi è il consenso della persona richiesta.
  Passando all'illustrazione del disegno di legge di ratifica dei due trattati, osserva come esso consti di quattro articoli che ineriscono, rispettivamente, all'autorizzazione alla ratifica, all'ordine di esecuzione, all'entrata in vigore del testo e alla copertura finanziaria dei relativi oneri. Pag. 31
  Nel concludere, evidenzia come l'adozione di norme puntuali nel settore della cooperazione giudiziaria potrà agevolare un'ulteriore intensificazione dei rapporti tra Italia e Panama in settori cruciali a partire da quello finanziario, economico, commerciale e migratorio.

  Manlio DI STEFANO (M5S) preannunzia il voto favorevole del suo gruppo sul provvedimento in titolo.

  Fabrizio CICCHITTO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sui lavori della Commissione.

  Fabrizio CICCHITTO, presidente, segnala che il rappresentante del Governo, Sottosegretario Mario Giro, con lettera del 23 dicembre scorso, ha trasmesso il decreto di ripartizione del residuo disponibile sul capitolo n. 1163 per l'anno finanziario 2015 che dispone la ripartizione di 30 mila euro, derivanti dalla soppressione del contributo all'IPALMO Onlus dalla tabella triennale dei beneficiari di contributi a bilancio ex artt. 1 della legge n. 948 del 1982. Tale somma è ripartita tra otto enti beneficiari già inseriti in tale tabella. Sottolinea che tale redistribuzione, per quanto relativa ad una somma esigua, appare significativa in quanto volta a tenere conto dei criteri di ripartizione basati su una logica premiale, auspicati da questa Commissione in occasione dell'esame del decreto per la ripartizione dei fondi per gli enti svolto nel giugno scorso.

  La seduta termina alle 14.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 15.