CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 13 gennaio 2016
572.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Mercoledì 13 gennaio 2016. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

  La seduta comincia alle 10.55.

DL 191/2015: Disposizioni urgenti per la cessione a terzi dei complessi aziendali del Gruppo ILVA.
Emendamenti C. 3481-A Governo.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Alessandro NACCARATO, presidente, in sostituzione del relatore impossibilitato a partecipare alla seduta, rileva che gli emendamenti e i subemendamenti contenuti nel fascicolo n. 2 e il subemendamento 0.1.81.100 delle Commissioni non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.Pag. 19
  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

  La seduta termina alle 11.

AUDIZIONI INFORMALI

  Mercoledì 13 gennaio 2016.

Audizione del Presidente della provincia di Udine, Pietro Fontanini, in relazione alle proposte di legge C. 2060 cost. Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia e C. 3224 cost., approvata dal Senato, recanti modifiche allo Statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, in materia di enti locali, di elettorato passivo alle elezioni regionali e di iniziativa legislativa popolare.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 14 alle 14.40.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 13 gennaio 2016. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Sesa Amici.

  La seduta comincia alle 14.45.

Modifica all'articolo 4 della legge 2 luglio 2004, n. 165, recante disposizioni volte a garantire l'equilibrio nella rappresentanza tra donne e uomini nei consigli regionali.
Testo base C. 3297, approvata dal Senato, C. 1278 Marco Meloni, C. 3354 Centemero e C. 3359 Mucci.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 17 dicembre 2015.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, avverte che sono stati ritirati gli emendamenti Roberta Agostini 1.7, 1.14, 1.23, nonché l'articolo aggiuntivo Roberta Agostini 1.01.
  Ricorda che nella precedente seduta la relatrice ha espresso parere contrarie su tutte le proposte emendative riferite all'articolo 1 e che la rappresentante del Governo ha espresso parere conforme a quello della relatrice.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Costatino 1.1, Locatelli 1.2, Mucci 1.3 e Centemero 1.4.

  Elena CENTEMERO (FI-PDL) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Vezzali 1.5.

  La Commissione respinge l'emendamento Vezzali 1.5.

  Mara MUCCI (Misto) illustra il suo emendamento 1.6, facendo notare che esso mira a prevedere sanzioni al fine di garantire l'effettività dei princìpi contenuti nella proposta di legge.

  Elena CENTEMERO (FI-PDL), dichiarando di sottoscrivere l'emendamento Mucci 1.6, fa notare che appare necessario garantire una concreta applicazione del principio di parità di genere nella rappresentanza politica, come già previsto in ambito europeo.

  Dorina BIANCHI (AP), relatrice, pur comprendendo le ragioni alla base della presentazione dell'emendamento in questione, osserva che spetta alle regioni prevedere, nell'ambito della regolamentazione dei sistemi di elezione, effettive sanzioni per garantire il principio di parità di genere fissato nella legge statale. Fa notare, peraltro, che ciò può essere desunto da un'analisi della normativa vigente, laddove già si prevedono, in ambito regionale, sanzioni quali l'inammissibilità delle liste o la decurtazione dei rimborsi elettorali.

  Francesco Paolo SISTO (FI-PDL) ritiene che, a prescindere dal settore dell'ordinamento sul quale si interviene, sia Pag. 20inutile fissare principi astratti senza prevedere sanzioni effettive che ne garantiscano l'applicazione. Preannuncia, quindi, il suo voto a favore dell'emendamento Mucci 1.6.

  Francesco SANNA (PD), fatto notare che il suo gruppo ritiene importante assicurare una rapida conclusione dell’iter di un provvedimento già ampiamente condiviso nell'altro ramo del Parlamento, dichiara di essere ben consapevole dell'importanza di assicurare una effettiva applicazione dei principi enunciati nella proposta di legge in discussione. In proposito, fa notare che, qualora non venissero rispettate dalle regioni le disposizioni recate dalla proposta in esame – che è tesa a completare l'attuazione dell'articolo 122 della Costituzione in materia di sistemi di elezione regionali – sarebbe già possibile esperire un ricorso davanti alla Corte costituzionale per violazione di una norma interposta, della quale sarebbe così assicurata una corretta applicazione. Ritiene legittimo, pertanto, che il Parlamento fissi delle puntuali norme di principio, lasciando alle regioni piena autonomia nella regolamentazione dei sistemi di elezione e nella scelta delle sanzioni da applicare in caso di violazione delle norme, pur dichiarandosi contrario alla previsione di sanzioni finanziarie, tese esclusivamente a monetizzare tali forme di inadempimento.

  Elena CENTEMERO (FI-PDL) sottolinea alcuni aspetti della questione in esame che ritiene rilevanti. Il primo è di natura politica: la contrarietà della maggioranza all'introduzione della sanzione dell'inammissibilità per le liste inadempienti nasce infatti da problemi politici interni alla maggioranza medesima. Inoltre da un approfondimento da lei compiuto per il Consiglio d'Europa e da quanto rilevato dalla Commissione di Venezia emerge con chiarezza che la parità di genere nella rappresentanza istituzionale funziona solo in presenza di sanzioni di inammissibilità.

  Francesco Paolo SISTO (FI-PDL) replicando a quanto affermato dal collega Sanna, osserva come l'assenza di un adeguato meccanismo sanzionatorio permetta non solo l'aggiramento della norma, ma non sia conforme a una corretta interpretazione del principio costituzionale alla base dell'articolo 122 della Costituzione.

  Roberta AGOSTINI (PD) sottolinea la necessità di approvare in tempi brevi una legge che è già sufficientemente compiuta. Ritiene, infatti, che i tre paletti previsti offrano ampie garanzie di attuazione dell'effettiva attuazione della parità di genere all'interno dei consigli regionali, come rilevato anche dalle audizioni informali svolte. Inoltre ribadisce che, come già sottolineato da altri colleghi, quasi tutti i sistemi elettorali regionali prevedono l'inammissibilità per le liste che non rispettano nella loro composizione il principio della parità di genere. In tutti i casi ritiene che si possa eventualmente approfondire la questione quando il testo passerà all'esame dell'Aula.

  Mara MUCCI (Misto) non comprende perché tutte le Regioni non debbano prevedere lo stesso meccanismo sanzionatorio. Sottolinea altresì come il meccanismo disegnato dall'articolo 122 della Costituzione non sia di immediata applicazione e come, quindi, sia indispensabile prevedere la sanzione da lei proposta col suo emendamento.

  La sottosegretaria Sesa AMICI ricorda all'onorevole Sisto come la sanzione dell'inammissibilità per le liste che non diano attuazione al principio della parità di genere sia previsto per le elezioni parlamentari e per quelle comunali. In questo caso il Senato, con voto pressoché unanime, compreso il gruppo di Forza Italia, ha deciso in modo diverso per rispetto dell'autonomia delle leggi e degli Statuti regionali e in conformità al dettato dell'articolo 122 della Costituzione. Ricorda, infine, che con la riforma del titolo V della Costituzione è stato già sancito, all'articolo 117, settimo comma, che le leggi regionali debbano rimuovere ogni ostacolo che impedisce la piena parità di genere e promuovere Pag. 21la parità di accesso tra uomini e donne alle cariche elettive.

  La Commissione respinge l'emendamento Mucci 1.6.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, sospende brevemente la seduta per permettere lo svolgimento dell'ufficio di presidenza congiunto della Commissioni riunite I e V.

  La seduta, sospesa alle 15.10, riprende alle 15.30.

  La Commissione respinge l'emendamento Centemero 1.8.

  Mara MUCCI (Misto) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Galgano 1.9.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Galgano 1.9, Centemero 1.10, 1.11 e 1.12.

  Paola PINNA (SCpI) dichiara di sottoscrivere gli emendamenti Vezzali 1.13 e 1.20 e di ritirarli.

  Elena CENTEMERO (FI-PDL) dichiara di sottoscrivere tutti gli emendamenti a prima firma della deputata Mucci.

  La Commissione respinge l'emendamento Mucci 1.15.

  Mara MUCCI (Misto) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Galgano 1.16.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Galgano 1.16, Mucci 1.17 e 1.18, Centemero 1.19.

  Elena CENTEMERO (FI-PDL) sottoscrive l'emendamento Galgano 1.21.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Galgano 1.21 e Mucci 1.22.

  Mara MUCCI (Misto) illustra l'emendamento 1.24, di cui è prima firmataria.

  La Commissione respinge l'emendamento Mucci 1.24.

  Mara MUCCI (Misto) illustra l'emendamento 1.25, di cui è prima firmataria, volto a prevedere l'accesso paritario dei candidati dei due generi ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Mucci 1.25, Costantino 1.26 e 1.27, nonché l'emendamento Mucci 1.28.

  Mara MUCCI (Misto) illustra l'emendamento 1.29, di cui è prima firmataria, volto a prevedere l'illegittimità delle candidature plurime che, a suo avviso, mediante il meccanismo di opzione, falsano il risultato della parità di rappresentanza di genere.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Mucci 1.29 e Centemero 1.30.

  Mara MUCCI (Misto) illustra l'articolo aggiuntivo 1.02, di cui è prima firmataria, che prevede il principio in base al quale le regioni devono disciplinare le modalità di nomina dei componenti delle giunte regionali in modo da assicurare la presenza paritaria dei due generi. Ricorda come anche nel corso delle audizioni svolte sia stata sottolineata la necessità di provvedere in tal senso e come una recente sentenza della Corte Costituzionale abbia dichiarato la legittimità di un intervento di tale genere.

  La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Mucci 1.02.

  La Commissione passa all'esame dell'unico emendamento riferito all'articolo 2

  Dorina BIANCHI (AP), relatrice, esprime parere contrario sull'emendamento Mucci 2.1.

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  La sottosegretaria Sesa AMICI esprime parere conforme a quello espresso dalla relatrice.

  Mara MUCCI (Misto), illustrando l'emendamento a sua prima firma 2.1, fa notare che esso mira a garantire l'effettività dei principi previsti dal provvedimento attraverso l'indicazione di una sanzione forte, prevenendo altresì eventuali contenziosi di natura costituzionale.

  La Commissione respinge l'emendamento Mucci 2.1.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, avverte che il testo in esame sarà trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari per l'espressione del prescritto parere.
  Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.40.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Mercoledì 13 gennaio 2016. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

  La seduta comincia alle 15.50.

Modifiche alla legge 20 febbraio 2006, n. 77, concernenti la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale.
Testo unificato C. 2497 Russo e abb.

(Parere alla VII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), relatrice, rileva che il testo unificato delle proposte di legge C. 2497 e C. 3333, elaborato dalla VII Commissione, ha la finalità di tutelare e sostenere il patrimonio culturale immateriale, adeguando la normativa nazionale ai principi della Convenzione Unesco per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale.
  La Convenzione è stata ratificata dall'Italia con la legge n. 167 del 2007. Gli elementi iscritti nella Lista rappresentativa, al 27 novembre 2014, sono 348, di cui 6 italiani (Opera dei pupi, Canto a tenore, Arte del violino a Cremona, Dieta mediterranea, Le macchine a spalla, La vite ad alberello di Pantelleria).
  In materia, si ricorda anche che l'articolo 7-bis del decreto legislativo n. 42 del 2004, Codice dei beni culturali e del paesaggio, assoggetta alle proprie disposizioni le espressioni di identità culturale collettiva contemplate dalla citata Convenzione, nonché dalla Convenzione per la promozione delle diversità culturali, qualora siano rappresentate da testimonianze materiali e sussistano i presupposti e le condizioni per l'applicabilità dell'articolo 10 del medesimo Codice, che definisce le varie tipologie di beni culturali (qui la nozione di bene culturale).
  Nello specifico, il testo unificato novella (in particolare) gli articoli 1 e 4 della legge n. 77 del 2006, concernente le misure di sostegno a favore dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale inseriti nella Lista Unesco del patrimonio (materiale) mondiale. La legge n. 77 del 2006 – come modificata, da ultimo, dal decreto legge n. 91 del 2013 (legge n. 112 del 2013) – qualifica i siti italiani inseriti nella lista del patrimonio mondiale (materiale) «punte di eccellenza» del patrimonio culturale e naturale italiano e della sua rappresentazione a livello internazionale (articolo 1). In particolare, per i progetti di tutela e restauro dei beni inclusi nel perimetro di riconoscimento dei siti italiani Unesco, la legge prevede – qualora gli stessi siano oggetto di finanziamento secondo le leggi vigenti – priorità di intervento. Inoltre, per assicurare la conservazione dei siti e creare le condizioni per la loro valorizzazione, prevede la redazione di piani di gestione e misure di sostegno. I piani definiscono le priorità di intervento, le azioni esperibili per reperire risorse pubbliche e private, nonché le Pag. 23forme di collegamento con altri strumenti che perseguono finalità complementari. Gli interventi di sostegno (articolo 4) attengono: allo studio delle problematiche relative ai siti; alla predisposizione di servizi di assistenza culturale e di ospitalità; alla realizzazione di aree di sosta e sistemi di mobilità funzionali ai siti, anche in zone contigue agli stessi; alla riqualificazione e valorizzazione dei siti, nonché alla diffusione della loro conoscenza; in ambito scolastico, la valorizzazione si attua anche attraverso il sostegno a viaggi di istruzione e ad attività culturali; alla valorizzazione e diffusione del patrimonio enologico caratterizzante il sito.
  A decorrere dal 2009, gli oneri per l'applicazione della legge sono quantificati dalla legge di stabilità. Per il 2016 sono disponibili 2,1 milioni, allocati sui capitoli 1442 e 7305 dello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
  In particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera a) – che modifica l'articolo 1, comma 1, della legge n. 77 del 2006 –, intende estendere anche alle rappresentazioni ricomprese nella Lista UNESCO del patrimonio immateriale mondiale quel valore simbolico già riconosciuto dalla legge n. 77 del 2006 ai siti italiani inseriti nella lista UNESCO del patrimonio materiale. La lettera b) dello stesso comma 1 – che novella la lettera d) del comma 1 dell'articolo 4 della legge n. 77 del 2006 – intende estendere alle medesime rappresentazioni del patrimonio culturale immateriale le misure di sostegno rivolte, in base alla disciplina vigente, al solo patrimonio materiale. Per entrambe le categorie, inoltre, prevede interventi anche per la promozione e la tutela (oltre che per la valorizzazione e la riqualificazione).
  La lettera c) dello stesso comma 1 prevede che, ovunque nella legge n. 77 del 2006 ricorra la parola «siti», sia aggiunto il riferimento alle rappresentazioni del patrimonio culturale immateriale.
  L'articolo 2 autorizza una spesa di 800.000 euro per il 2016 (ulteriore rispetto a quella quantificata dalla legge di stabilità) per interventi di sostegno dei siti italiani inseriti nella lista UNESCO del patrimonio materiale, nonché del patrimonio culturale immateriale. Alla copertura del relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del «Fondo di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66». Si tratta di uno dei fondi istituiti nell'ambito degli stati di previsione dei Ministeri a seguito della procedura di riaccertamento straordinario della consistenza dei residui passivi del bilancio dello Stato, prevista dall'articolo 49 del decreto-legge n. 66 del 2014, volta alla verifica della sussistenza dei presupposti giuridici dell'obbligazione sottostante, che ne giustificano la permanenza. In esito a tale rilevazione si è proceduto, pertanto, alla eliminazione dei residui passivi di bilancio e dei residui passivi perenti corrispondenti a somme non più esigibili e le somme corrispondenti alle partite così individuate sono state fatte confluire, secondo specifiche modalità, in appositi fondi, sia di parte corrente che di conto capitale, istituiti negli stati di previsione delle Amministrazioni interessate, nonché in un fondo presso il Ministero dell'economia, ai fini del loro utilizzo successivo. Al riguardo si segnala che non risulta chiaro a quale Fondo si faccia riferimento, in quanto non è precisato lo stato di previsione nell'ambito del quale esso è istituito; inoltre, si dovrebbe precisare se si tratta di quello di parte corrente o di quello in conto capitale.
  Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, la disciplina recata dal testo unificato può essere ricondotta alle materie della tutela e della valorizzazione dei beni culturali. La tutela rientra tra le materie di competenza esclusiva dello Stato ex articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, mentre la valorizzazione rientra tra le materie di legislazione concorrente (articolo 117, terzo comma, della Costituzione). Ciò significa che in tali materie lo Stato può emanare solo disposizioni legislative di principio, la cui attuazione è affidata alle regioni. Inoltre, l'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, Pag. 24ha devoluto alla legge statale il compito di disciplinare «forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali» tra Stato e regioni. Con riferimento al riparto di competenze sopra delineato, con sentenza n. 9/2004 la Corte Costituzionale ha individuato una definizione delle funzioni di tutela e di valorizzazione: la tutela «è diretta principalmente ad impedire che il bene possa degradarsi nella sua struttura fisica e quindi nel suo contenuto culturale»; la valorizzazione «è diretta, soprattutto, alla fruizione del bene culturale, sicché anche il miglioramento dello stato di conservazione attiene a quest'ultima nei luoghi in cui avviene la fruizione ed ai modi di questa». Successivamente all'adozione del Codice dei beni culturali e del paesaggio, la Corte, nella sentenza n. 232 del 2005, ha richiamato, ai fini del riparto di competenze, le disposizioni in esso contenute: tale testo legislativo, secondo la Corte, ribadisce l'esigenza dell'esercizio unitario delle funzioni di tutela dei beni culturali (articolo 4, comma 1) e, nel contempo, stabilisce, però, che siano non soltanto lo Stato, ma anche le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni ad assicurare e sostenere la conservazione del patrimonio culturale e a favorirne la pubblica fruizione e la valorizzazione (articolo 1, comma 3). Nelle materie in questione, quindi, la Corte ribadisce la coesistenza di competenze normative, confermata, peraltro, dall'articolo 118, terzo comma, della Costituzione.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 16.

ERRATA CORRIGE

  Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 564 del 17 dicembre 2015, a pagina 24, seconda colonna, tredicesima riga, sostituire la parola «presentate» con le seguenti «riferite all'articolo 1».

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