CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 22 dicembre 2015
568.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 51

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Martedì 22 dicembre 2015.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.15 alle 9.25.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 22 dicembre 2015. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

  La seduta comincia alle 9.25.

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali.
C. 2093-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 21 dicembre 2015.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI deposita preliminarmente agli atti della Commissione la relazione tecnica aggiornata al provvedimento in esame, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 (vedi allegato).
  In risposta ai chiarimenti richiesti dal relatore nella seduta di ieri segnala che l'articolo 1, in materia di trasporto via mare di carichi inquinanti, che prevede, tra l'altro, che il proprietario del carico sia munito di idonea polizza assicurativa contro il rischio di inquinamento, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Osserva quindi che le attività di monitoraggio ambientale affidate dall'articolo 2 all'ISPRA, alle Agenzie regionali per l'ambiente e alle strutture tecniche dei corpi dello Stato preposti alla vigilanza ambientale, possono essere svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  Rileva che la previsione di cui all'articolo 5, commi 4 e 5, secondo cui l'uso del velocipede è da intendersi «sempre necessitato», non comporta effetti finanziari. Pag. 52
  Chiarisce che, all'articolo 5, comma 3, la copertura degli oneri, pari a 5 milioni di euro per il 2016, concernenti il recupero e la riqualificazione ad uso ciclo-pedonale del vecchio tracciato ferroviario dismesso nella regione Emilia Romagna, mediante l'utilizzo delle risorse, per un ammontare pari, rispettivamente, a 4 milioni di euro e a 1 milione di euro per l'anno 2016, del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica e del Fondo da ripartire per provvedere alla spesa per i canoni di locazione degli immobili adibiti ad uffici pubblici, non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a valere sui medesimi Fondi.
  Fa presente poi che, all'articolo 10, il nuovo ambito di utilizzo dei proventi delle aste relative al sistema europeo per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra, risulta coerente con il conseguimento delle finalità già previste a legislazione vigente.
  Osserva che l'articolo 12, laddove prevede che ai sistemi di autoproduzione di energia elettrica con ciclo ORC alimentati dal recupero di calore prodotto dai cicli industriali e da processi di combustione spettano i titoli di efficienza energetica, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, poiché eventuali costi derivanti dall'applicazione del nuovo meccanismo di efficienza energetica rientrano nella copertura complessiva degli oneri di sistema.
  Segnala che l'articolo 13, che prescrive l'inclusione dei sottoprodotti della trasformazione degli zuccheri tramite fermentazione, nonché di quelli della produzione e della trasformazione degli zuccheri da biomasse non alimentari, nel meccanismo di incentivazione previsto per le fonti diverse dal fotovoltaico, non comporta alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica, tenuto conto del fatto che le tariffe incentivanti fanno parte degli oneri generali di sistema che sono direttamente a carico degli utenti.
  Specifica che l'articolo 15, che reca una interpretazione autentica delle disposizioni relative alla fruizione di incentivi da fonti rinnovabili, non determina effetti negativi per la finanza pubblica.
  Rileva che l'articolo 21, che prevede l'emanazione di uno specifico regolamento da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare volto a disciplinare le modalità di funzionamento dello schema nazionale volontario per la valutazione e la comunicazione dell'impronta ambientale dei prodotti, sarà attuato con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Fa presente che l'articolo 31, in materia di risarcimento del danno ambientale e ripristino ambientale, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto l'attività di predisposizione dello schema di transazione rientra nelle attribuzioni istituzionali dei soggetti pubblici coinvolti e viene posta in essere da questi ultimi con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  Chiarisce che l'articolo 34, che interviene sulla destinazione del tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento dei rifiuti, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, poiché si prevede solo un diverso riparto del gettito derivante dall'applicazione del citato tributo.
  Evidenzia che l'articolo 35, che interviene sulla disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica, non comporta effetti finanziari in quanto si limita a prevedere l'assoggettamento al tributo di tutti gli impianti classificati esclusivamente come impianti di smaltimento mediante incenerimento a terra, sia pure nella misura ridotta del 20 per cento.
  Segnala l'articolo 51, comma 2, ai sensi del quale, nello svolgimento delle funzioni di indirizzo dell'autorità di bacino distrettuale, il Ministero dell'ambiente può avvalersi dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), non determina nuovi o maggiori oneri per Pag. 53la finanza pubblica, poiché il predetto Istituto opererà nell'ambito della propria attività istituzionale ad invarianza di risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  Rileva che l'articolo 51, comma 10, in materia di programma di gestione dei sedimenti, reca mere disposizioni programmatiche e organizzative e pertanto non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, mentre l'individuazione dei necessari mezzi finanziari si intende rimessa ad appositi provvedimenti.
  Osserva che all'articolo 52, il finanziamento per 10 milioni di euro nell'anno 2016 di interventi di rimozione o di demolizione, da parte dei comuni, di opere e immobili realizzati, in assenza o in totale difformità dal permesso di costruire, in aree soggette ad elevato rischio idrogeologico, a carico del Fondo per le esigenze di tutela ambientale di cui all'articolo 1, comma 432, della legge n. 266 del 2005, non compromette gli interventi già programmati a legislazione vigente a valere sul medesimo fondo.
  Chiarisce che l'articolo 53 reca una norma programmatica, concernente i materiali litoidi, che non determina effetti finanziari.
  Fa presente che l'articolo 54, che reca, tra l'altro, disposizioni in materia di sportello unico per l'edilizia, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, prevedendo norme di carattere ordinamentale in materia edilizia e di silenzio assenso ai fini di tutela dell'assetto idrogeologico, che saranno attuate dalle amministrazioni interessate nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  Evidenzia che nel fondo per la progettazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico di cui all'articolo 55 affluiranno non solo le risorse assegnate con delibera CIPE 32/2015 del 20 febbraio 2015, ma anche quelle imputate a diverso titolo, fermo restando che il funzionamento del medesimo fondo sarà successivamente disciplinato con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
  Sottolinea che l'articolo 62, laddove disciplina le condizioni di pagamento e la misura del sovracanone dovuto ai comuni per gli impianti idroelettrici collocati nei bacini imbriferi montani, non appare suscettibile di determinare minori entrate per i comuni interessati in relazione agli impianti già esistenti.
  Osserva che l'articolo 64 si limita a disciplinare modalità procedurali riferite alle autorizzazioni di infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici di cui al Codice delle comunicazioni elettroniche che ricadono nella competenza del Ministero dello sviluppo economico e pertanto non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Da ultimo, segnala che le modifiche al testo introdotte nel corso dell'esame presso il Senato non presentano particolari problemi di compatibilità con l'ordinamento europeo.

  Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione del relatore, formula pertanto la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 2093-B Governo, recante disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014) e gli emendamenti ad esso riferiti, contenuti nel fascicolo n. 2;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    l'articolo 1, in materia di trasporto via mare di carichi inquinanti, che prevede, tra l'altro, che il proprietario del carico sia munito di idonea polizza assicurativa contro il rischio di inquinamento, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;Pag. 54
    le attività di monitoraggio ambientale affidate dall'articolo 2 all'ISPRA, alle Agenzie regionali per l'ambiente e alle strutture tecniche dei corpi dello Stato preposti alla vigilanza ambientale, possono essere svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
    la previsione di cui all'articolo 5, commi 4 e 5, secondo cui l'uso del velocipede è da intendersi «sempre necessitato», non comporta effetti finanziari;
    all'articolo 5, comma 3, la copertura degli oneri, pari a 5 milioni di euro per il 2016, concernenti il recupero e la riqualificazione ad uso ciclo-pedonale del vecchio tracciato ferroviario dismesso nella Regione Emilia Romagna, mediante l'utilizzo delle risorse, per un ammontare pari, rispettivamente, a 4 milioni di euro e a 1 milione di euro per l'anno 2016, del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica e del Fondo da ripartire per provvedere alla spesa per i canoni di locazione degli immobili adibiti ad uffici pubblici, non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a valere sui medesimi Fondi;
    all'articolo 10, il nuovo ambito di utilizzo dei proventi delle aste relative al sistema europeo per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra, risulta coerente con il conseguimento delle finalità già previste a legislazione vigente;
    l'articolo 12, laddove prevede che ai sistemi di autoproduzione di energia elettrica con ciclo ORC alimentati dal recupero di calore prodotto dai cicli industriali e da processi di combustione spettano i titoli di efficienza energetica, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, poiché eventuali costi derivanti dall'applicazione del nuovo meccanismo di efficienza energetica rientrano nella copertura complessiva degli oneri di sistema;
    l'articolo 13, che prescrive l'inclusione dei sottoprodotti della trasformazione degli zuccheri tramite fermentazione, nonché di quelli della produzione e della trasformazione degli zuccheri da biomasse non alimentari, nel meccanismo di incentivazione previsto per le fonti diverse dal fotovoltaico, non comporta alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica, tenuto conto del fatto che le tariffe incentivanti fanno parte degli oneri generali di sistema che sono direttamente a carico degli utenti;
    l'articolo 15, che reca una interpretazione autentica delle disposizioni relative alla fruizione di incentivi da fonti rinnovabili, non determina effetti negativi per la finanza pubblica;
    l'articolo 21, che prevede l'emanazione di uno specifico regolamento da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare volto a disciplinare le modalità di funzionamento dello schema nazionale volontario per la valutazione e la comunicazione dell'impronta ambientale dei prodotti, sarà attuato con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
    l'articolo 31, in materia di risarcimento del danno ambientale e ripristino ambientale, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto l'attività di predisposizione dello schema di transazione rientra nelle attribuzioni istituzionali dei soggetti pubblici coinvolti e viene posta in essere da questi ultimi con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
    l'articolo 34, che interviene sulla destinazione del tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento dei rifiuti, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, poiché si prevede solo un diverso riparto del gettito derivante dall'applicazione del citato tributo;
    l'articolo 35, che interviene sulla disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica, non comporta effetti Pag. 55finanziari in quanto si limita a prevedere l'assoggettamento al tributo di tutti gli impianti classificati esclusivamente come impianti di smaltimento mediante incenerimento a terra, sia pure nella misura ridotta del 20 per cento;
    l'articolo 51, comma 2, ai sensi del quale, nello svolgimento delle funzioni di indirizzo dell'autorità di bacino distrettuale, il Ministero dell'ambiente può avvalersi dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, poiché il predetto Istituto opererà nell'ambito della propria attività istituzionale ad invarianza di risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
    l'articolo 51, comma 10, in materia di programma di gestione dei sedimenti, reca mere disposizioni programmatiche e organizzative e pertanto non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, mentre l'individuazione dei necessari mezzi finanziari si intende rimessa ad appositi provvedimenti;
    all'articolo 52, il finanziamento per 10 milioni di euro nell'anno 2016 di interventi di rimozione o di demolizione, da parte dei comuni, di opere e immobili realizzati, in assenza o in totale difformità dal permesso di costruire, in aree soggette ad elevato rischio idrogeologico, a carico del Fondo per le esigenze di tutela ambientale di cui all'articolo 1, comma 432, della legge n. 266 del 2005, non compromette gli interventi già programmati a legislazione vigente a valere sul medesimo fondo;
    l'articolo 53 reca una norma programmatica, concernente i materiali litoidi, che non determina effetti finanziari;
    l'articolo 54, che reca, tra l'altro, disposizioni in materia di sportello unico per l'edilizia, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, prevedendo norme di carattere ordinamentale in materia edilizia e di silenzio assenso ai fini di tutela dell'assetto idrogeologico, che saranno attuate dalle amministrazioni interessate nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
    nel fondo per la progettazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico di cui all'articolo 55 affluiranno non solo le risorse assegnate con delibera CIPE 32/2015 del 20 febbraio 2015, ma anche quelle imputate a diverso titolo, fermo restando che il funzionamento del medesimo fondo sarà successivamente disciplinato con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;
    l'articolo 62, laddove disciplina le condizioni di pagamento e la misura del sovracanone dovuto ai comuni per gli impianti idroelettrici collocati nei bacini imbriferi montani, non appare suscettibile di determinare minori entrate per i comuni interessati in relazione agli impianti già esistenti;
    l'articolo 64 si limita a disciplinare modalità procedurali riferite alle autorizzazioni di infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici di cui al Codice delle comunicazioni elettroniche che ricadono nella competenza del Ministero dello sviluppo economico e pertanto non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
    le modifiche al testo introdotte nel corso dell'esame presso il Senato non presentano particolari problemi di compatibilità con l'ordinamento europeo;
  esprime
  sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE».

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione del relatore, avverte che l'Assemblea ha trasmesso, in data odierna, il Pag. 56fascicolo n. 2 degli emendamenti. Al riguardo, poiché le proposte emendative in esso contenute non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, propone di esprimere sulle medesime nulla osta.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta del relatore di esprimere nulla osta sulle proposte emendative trasmesse.

  La Commissione approva la proposta del relatore di esprimere nulla osta sulle proposte emendative trasmesse.

  La seduta termina alle 9.50.

Pag. 57