CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 22 dicembre 2015
568.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Martedì 22 dicembre 2015. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

  La seduta comincia alle 13.20.

DL 191/2015: Disposizioni urgenti per la cessione a terzi dei complessi aziendali del Gruppo ILVA.
C. 3481 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite VIII e X).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

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  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Luigi FAMIGLIETTI (PD), relatore, osserva che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere di competenza alle Commissioni VIII (Ambiente) e X (Attività produttive) sul disegno di legge n. 3481 di conversione del decreto-legge n. 191 del 2015, recante disposizioni urgenti per la cessione a terzi dei complessi aziendali del Gruppo ILVA.
  Osserva preliminarmente che il decreto-legge in esame, come evidenziato nella relazione illustrativa del provvedimento, interviene sulla procedura di amministrazione straordinaria del gruppo ILVA allo scopo, da un lato, di garantirne l'esercizio senza soluzione di continuità a tutela del tessuto socioeconomico del territorio e dei livelli occupazionali, contemperando tali esigenze con quelle della salute e della tutela ambientale, dall'altro, di semplificarne e renderne più trasparente il processo di cessione.
  Le motivazioni della necessità e dell'urgenza del decreto sono riportate nel preambolo e fanno riferimento all'accelerazione delle procedure di cessione del gruppo ILVA in amministrazione straordinaria e all'armonizzazione della tempistica del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria con l'autorizzazione all'esercizio dell'impresa in costanza di sequestro, al fine di rendere effettiva la possibilità di esercizio da parte del cessionario. Tali motivazioni sono, altresì, esplicitate nella relazione illustrativa.
  Passando ad esaminare in sintesi il contenuto del provvedimento, osserva che l'articolo 1 interviene sulla procedura di cui al decreto-legge n. 347 del 2003 di cessione dei beni aziendali delle imprese operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali ovvero che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi del decreto-legge n. 207 del 2012, ed in particolare sulla procedura di cessione dei complessi aziendali di ILVA S.p.a in amministrazione straordinaria, fissando al 30 giugno 2016 il termine entro il quale i commissari del Gruppo ILVA debbono espletare le procedure per il trasferimento dei complessi aziendali (commi 1-2) e disponendo l'erogazione in favore dell'amministrazione straordinaria del Gruppo ILVA della somma di 300 milioni di euro che l'aggiudicatario dei beni aziendali provvederà a restituire allo Stato (commi 3-5). Un'ulteriore disposizione di carattere finanziario riguarda il pagamento dei debiti prededucibili contratti nel corso dell'amministrazione straordinaria (comma 6). Viene, altresì, fissato al 31 dicembre 2016 il termine ultimo per l'attuazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitario (comma 7), intervenendosi, inoltre, sulle procedure di modifica del predetto Piano (commi 8-9).
  L'articolo 2 dispone, infine, che il provvedimento in esame entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 283 del 4 dicembre 2015).
  Ricorda che le disposizioni del decreto-legge n. 347 del 2003 (Misure urgenti per la ristrutturazione industriale delle grandi imprese in stato di insolvenza) si applicano, ai sensi dell'articolo 1 del medesimo decreto-legge, alle imprese soggette alle disposizioni sul fallimento in stato di insolvenza che intendono avvalersi della procedura di ristrutturazione economica e finanziaria di cui alla citata lettera b) del comma 2 dell'articolo 27 del decreto legislativo n. 270 del 1999, ovvero del programma di cessione dei complessi aziendali, di cui al medesimo articolo 27, comma 2, lettera a), purché abbiano, singolarmente o, come gruppo di imprese, da almeno un anno, determinati requisiti: Ricordo altresì che l'articolo 2 del decreto-legge n. 347 del 2003, al comma 2, dispone che per le imprese operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali ovvero che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge n. 207 del 2012 (tra cui ILVA S.p.A.), l'ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria, la nomina del commissario straordinario e la determinazione del relativo compenso, incluse Pag. 15le altre condizioni dell'incarico anche in deroga alla vigente normativa in materia, sono disposte con D.P.C.M. o con decreto ministeriale del Ministro dello sviluppo economico, sempre con le modalità, in quanto compatibili, del decreto legislativo n. 270 (articolo 38) e in conformità ai criteri fissati dal decreto. A tale ultimo riguardo, si ricorda che, a seguito dell'istanza presentata dal Commissario Straordinario ex decreto legislativo n. 61 del 2013 dott. Piero Gnudi, con Decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 gennaio 2015, la società ILVA S.p.A. è stata ammessa in via immediata alla procedura di amministrazione straordinaria di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 347, anche ritenuta la necessità di «assicurare la prosecuzione dell'attività in vista della cessione dei complessi aziendali». Con il medesimo decreto il Ministro dello Sviluppo Economico ha nominato Commissari Straordinari della procedura il dott. Piero Gnudi, il prof. Enrico Laghi e l'avv. Corrado Carrubba. In data 28 gennaio 2015 il Tribunale di Milano ha dichiarato lo stato di insolvenza di Ilva S.p.A ., nominando il giudice delegato per la procedura e fissando l'adunanza dei creditori per l'esame dello stato passivo in data 29 giugno 2015. In data 19 febbraio 2015 il Ministro dello Sviluppo Economico ha altresì nominato il Comitato di Sorveglianza, composto dal prof. M. Confortini (Presidente), dal dott. E. Sgaravato (esperto), dall'avv. M. Cesare (esperto), dall'ENI S.p.A. (creditore) e da Banca Intesa San Paolo (creditore).
  Quanto alle norme di diretto interesse della Commissione, giudica importante soffermarmi sul comma 6 dell'articolo 1 laddove dispone che l'organo commissariale del Gruppo ILVA in Amministrazione Straordinaria provveda al pagamento dei debiti prededucibili contratti nel corso dell'amministrazione straordinaria. Rileva, in particolare che il commissario provvede a ciò anche in deroga al disposto dell'articolo 111-bis, ultimo comma, della legge fallimentare (R.D. n. 267/1942), ai sensi del quale se l'attivo è insufficiente, la distribuzione deve avvenire secondo i criteri della graduazione e della proporzionalità, conformemente all'ordine assegnato dalla legge. La relazione illustrativa afferma che tale previsione si rende indispensabile per realizzare l'obiettivo di cui al comma 3 (accelerare la dismissione dei complessi aziendali di ILVA) ed è ritenuto in linea con i principi a presidio dell'amministrazione straordinaria del gruppo ILVA. In relazione alle condotte poste in essere – in esecuzione a quanto sopra disposto – dall'organo commissariale del gruppo ILVA e dai soggetti da esso funzionalmente delegati, trova applicazione, anche con riguardo alla responsabilità civile, l'esonero del commissario straordinario e dei soggetti da questo funzionalmente delegati previsto, con riferimento alla responsabilità penale o amministrativa dall'articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 1 del 2015. In proposito occorre valutare se l'esonero, ope legis, da ogni forma di responsabilità possa confliggere con l'azionabilità in giudizio dei diritti e interessi legittimi garantita dall'articolo 24 della Costituzione.
  Ricorda, in proposito, che l'articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 1 del 2015 dispone che l'osservanza delle disposizioni contenute nel Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di cui al D.P.C.M. 14 marzo 2014 equivale all'adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione secondo la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (articolo 6, decreto legislativo n. 231 del 2001) ai fini della valutazione delle condotte strettamente connesse all'attuazione dell'A.I.A. (autorizzazione integrata ambientale) e delle altre norme a tutela dell'ambiente, della salute e dell'incolumità pubblica. Le condotte poste in essere in attuazione del Piano di cui al periodo precedente non possono dare luogo a responsabilità penale o amministrativa del commissario straordinario e dei soggetti da questo funzionalmente delegati, in quanto costituiscono adempimento delle migliori regole preventive in materia ambientale, di tutela della salute e dell'incolumità pubblica e di sicurezza sul lavoro. Pag. 16
  Come già accennato, l'articolo 1, al comma 3, dispone l'erogazione in favore dell'amministrazione straordinaria del Gruppo ILVA della somma di 300 milioni di euro. La somma viene indicata come indispensabile per fare fronte alle indilazionabili esigenze finanziarie del Gruppo ILVA in A.S. L'erogazione della somma – ai sensi del comma – opera nelle more del completamento delle procedure di trasferimento e ha il solo scopo di accelerare il processo di trasferimento e conseguire la discontinuità gestionale ed economica di cui al comma 2, garantendo contemporaneamente la prosecuzione dell'attività, in modo da contemperare le esigenze di tutela dell'ambiente, della salute e dell'occupazione. L'erogazione è disposta con decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Lo stanziamento di spesa, pari come detto a 300 milioni di euro, viene iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. Il comma 3 dispone inoltre che l'aggiudicatario dei beni aziendali provvederà alla restituzione allo Stato dell'importo erogato, maggiorato degli interessi al tasso percentuale Euribor a 6 mesi pubblicato il giorno lavorativo antecedente la data di erogazione maggiorato di uno spread pari al 3 per cento. La restituzione dovrà avvenire entro 60 giorni dal decreto di cessazione dell'esercizio dell'impresa di cui all'articolo 72 del decreto legislativo n. 270 del 1999.
  Al riguardo osserva che la cessazione dell'esercizio d'impresa è disciplinata dall'articolo 73 del decreto legislativo n. 270 del 1999 e non dall'articolo 72 del decreto legislativo n. 270/1999 a cui fa riferimento la norma in esame.
  Quanto alla disposizione in esame, ricorda che negli Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (2014/C 249/01), adottati ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, si rileva che gli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione figurano tra i tipi di aiuti di Stato che presentano i maggiori effetti distorsivi, e pertanto le imprese possono essere ammesse a ricevere aiuti ai sensi dei presenti orientamenti solo una volta ogni dieci anni (principio dell'aiuto «una tantum»).
  Gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020 (2013/C 209/01, di seguito «gli orientamenti») sono stati adottati dalla Commissione il 19 giugno 2013 e sono entrati in vigore il 1o luglio 2014.
  Ricorda, in proposito, che, gli Orientamenti della Commissione europea rilevano che – nella presente situazione di notevole sovra capacità produttiva di acciaio a livello europeo e mondiale – gli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese siderurgiche in difficoltà non sono giustificati e dunque escludono il settore siderurgico dal campo di applicazione degli Orientamenti stessi. La Commissione applica dunque gli orientamenti agli aiuti concessi a tutte le imprese in difficoltà, ad eccezione di quelle che operano nel settore del carbone o dell'acciaio, come definito nell'allegato IV della Comunicazione della Commissione, Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020.
  Rileva che la Commissione europea in via generale, ai fini della valutazione della riconducibilità ad aiuto di Stato di un intervento di finanziamento di un'attività produttiva, applica il principio del «normale investitore di mercato» (market economy investor principle). In estrema sintesi, si esclude che possa essere considerato un aiuto di Stato soltanto un finanziamento (ma il criterio ha anche portata più generale ed è applicabile anche ad altre forme di aiuto, quali, ad esempio la partecipazione al capitale di rischio) che sarebbe stato reso alle medesime condizioni e con le medesime aspettative di ritorno economico da parte di un operatore di mercato (decisione 2001/621/UE). Si rappresenta in ogni caso che gli orientamenti della Commissione, nel valutare le singole fattispecie, sono inevitabilmente articolati considerata la necessità di valutare in concreto caso per caso le diverse situazioni ad essa di volta in volta sottoposte (decisione 2001/43/UE). Dalla ricostruzione Pag. 17di tale complesso quadro interpretativo, deriva dunque l'esigenza di valutare con attenzione il caso di specie, al fine di verificarne la compatibilità con i principi europei.
   Da ultimo, si segnala che l'articolo 2 del regolamento UE n. 2015/1589, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, dispone che, salvo disposizione contraria dei regolamenti adottati a norma dell'articolo 109 TFUE o di altre disposizioni pertinenti dello stesso, qualsiasi progetto di concessione di un nuovo aiuto deve essere notificato tempestivamente alla Commissione dallo Stato membro interessato. La Commissione informa immediatamente lo Stato membro interessato della ricezione della notifica.
  Ricorda altresì che il comma 489 del disegno di legge di stabilità 2016 autorizza l'organo commissariale di ILVA S.p.A. a contrarre finanziamenti per un ammontare complessivo fino a 800 milioni di euro, assistiti dalla garanzia dello Stato, al fine esclusivo dell'attuazione e della realizzazione del piano delle misure di tutela ambientale e sanitaria di ILVA e, nei limiti delle disponibilità residue, di interventi volti alla tutela della sicurezza e della salute, nonché di ripristino e di bonifica ambientale.
  Per quanto riguarda specificamente il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il provvedimento appare riconducibile nel suo complesso alla materia della tutela dell'ambiente che, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, è riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.
  Rileva altresì la materia ordinamento civile e penale, anch'essa riservata, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con una osservazione (vedi allegato 1).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America Centrale, dall'altra, fatto a Tegucigalpa il 29 giugno 2012.
C. 3261 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Emanuele COZZOLINO (M5S), relatore, illustra il disegno di legge. Il provvedimento all'esame della Commissione concerne l'autorizzazione alla ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione fra l'Unione europea ed i sei Stati centro-americani (Costarica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama), considerati come un'entità regionale integrata, requisito questo che l'Unione europea privilegia proprio per la stipula di accordi di associazione con l'esterno. Va del resto ricordato come l'integrazione regionale dell'America centrale sia iniziata sin dal 1960 con la creazione del Mercato comune centroamericano, mentre nel 1991 nacque il Sistema di integrazione centroamericana, con obiettivi non più solo economici ma anche politici.
  L'Accordo in esame non rappresenta peraltro un assoluto esordio di relazioni commerciali e istituzionali qualificate dell'Unione europea con la regione centro-americana: va infatti ricordato l'Accordo di dialogo politico e di cooperazione stipulato con gli stessi sei paesi il 15 dicembre 2003, e autorizzato alla ratifica in Italia con la legge 6 marzo 2006, n. 137. Sempre in area caraibica va poi sottolineato che le relazioni dell'Unione europea con la parte insulare della regione sono state fissate il 15 ottobre 2008 con l'Accordo di partenariato economico con gli Stati del CARIFORUM – Accordo la cui ratifica l'Italia ha autorizzato con la legge 24 agosto 2011, n. 154.
  Dal punto di vista della struttura l'Accordo in esame presenta un'ampiezza notevole, contando oltre al preambolo 363 articoli, e inoltre 21 Allegati, alcune Dichiarazioni e un Protocollo relativo alla cooperazione culturale. Si rileva in particolare la mole dell'Allegato I, dedicato alla Pag. 18soppressione dei dazi doganali, che da solo occupa quasi 1.700 pagine. I 363 articoli dell'Accordo sono raggruppati in cinque parti. Soffermandomi sul contenuto dell'Accordo, soprattutto per quanto concerne gli ambiti di competenza della Commissione, rileva che la parte prima è dedicata alle disposizioni generali e istituzionali, e comprende gli articoli da 1 a 11, nei quali si definisce tra l'altro la natura dell'Accordo, fondato sul rispetto dei principi democratici e di diritti umani fondamentali, nonché sulla promozione dello sviluppo sostenibile nel quadro degli Obiettivi di sviluppo del Millennio delle Nazioni Unite e sui principi del buon governo e dello Stato di diritto, inclusa la gestione corretta e trasparente degli affari pubblici a tutti i livelli istituzionali, con un particolare sforzo contro la corruzione.
  La parte seconda (articoli 12-23) riguarda i profili del dialogo politico tra Unione europea e America centrale e (articolo 12) pone fra gli obiettivi di esso l'istituzione di un partenariato politico privilegiato fondato sul rispetto e la promozione della democrazia, della pace, dei diritti umani, nonché sul rafforzamento dell'ONU quale fulcro del sistema multilaterale e la cooperazione nell'ambito della politica estera e di sicurezza, in vista anche di iniziative congiunte di comune interesse nelle sedi internazionali appropriate. Vengono poi analiticamente enunciati settori in cui dovrà strutturarsi il dialogo politico, che concernono il disarmo e la non proliferazione delle armi di distruzione di massa (articoli 14-15), la lotta al terrorismo (articolo 16), i gravi crimini di portata internazionale (articolo 17), i finanziamenti allo sviluppo e le migrazioni (articoli 18-19), la cooperazione in materia ambientale e, nel settore economico-finanziario, il buon governo in ambito fiscale e soprattutto la decisione di negoziare l'istituzione di un meccanismo comune aperto ad interventi della Banca europea degli investimenti e del Fondo investimenti dell'America Latina, per contribuire allo sviluppo e alla riduzione della povertà in America centrale.
  La parte terza riguarda i molteplici risvolti della cooperazione tra l'Unione Europea e l'America centrale, e comprende gli articoli 24-76. Oltre a ribadire l'obiettivo del rafforzamento dello Stato di diritto, del buon governo e del rispetto dei diritti umani, nel settore della giustizia e della sicurezza si dà rilievo alla cooperazione per elevare il livello di protezione dei dati personali ai più rigorosi standard internazionali (articolo 34), favorendo altresì tuttavia la libera circolazione dei dati stessi tra le Parti dell'Accordo. Specifici articoli sono dedicati alla lotta al narcotraffico, al riciclaggio di denaro – ivi compreso il possibile sbocco del finanziamento di attività terroristiche –, al contrasto alla criminalità organizzata transnazionale, alla lotta alla corruzione, al contrasto al traffico illecito di armi leggere e alla lotta al terrorismo, da condurre nel pieno rispetto della sovranità degli Stati, delle pertinenti risoluzioni dell'ONU, del principio del giusto processo e delle libertà fondamentali.
  La parte quarta dell'Accordo, di gran lunga la più estesa, è dedicata al commercio.
  Infine, la parte quinta (artt. 352-363) contiene le clausole finali dell'Accordo, che le Parti approvano conformemente alle rispettive procedure giuridiche interne, quale presupposto necessario dell'entrata in vigore (articolo 353): anche prima di tale data, la parte quarta dell'Accordo può essere applicata a titolo provvisorio – in effetti la relazione tecnica comunica che tale applicazione provvisoria è iniziata dal 1o agosto 2013 per Nicaragua, Honduras e Panama, dal 1o ottobre 2012 per El Salvador e Costarica e dal 1o dicembre 2013 per il Guatemala.
  Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo di associazione tra Unione europea e America centrale, fatto a Tegucigalpa il 29 giugno 2012, si compone di cinque articoli: come di consueto i primi due contengono le clausole di autorizzazione alla ratifica e di esecuzione dell'Accordo, mentre l'articolo 5 prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione Pag. 19alla ratifica per il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
  L'articolo 3, comma 1 reca la norma di copertura finanziaria legata all'applicazione dell'Accordo, in particolare ai paragrafi 3 e 4 dell'articolo 7 e all'articolo 11 dell'Allegato III sulla reciproca assistenza amministrativa in materia doganale: all'onere, valutato in 20.160 euro annui a decorrere dal 2015, si provvede con corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2015-2017 nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con parziale utilizzazione dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il comma 2 stabilisce che il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 2 del presente articolo, in base all'articolo 17, comma 12 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica). In caso di scostamenti rispetto alle previsioni, il Ministro dell'economia e delle finanze procede, in ordine agli oneri relativi alle spese di missione, alla corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della medesima legge n. 196 del 2009, nel programma «Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità», e comunque nell'ambito della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Per l'anno in cui si verifica lo scostamento sarà ridotto per pari importo il limite del 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 posto alle spese per missioni delle Pubbliche amministrazioni dal decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010. Sulle cause degli scostamenti e l'attuazione delle misure previste nel comma 2 il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo con apposita relazione alle Camere (articolo 3, comma 3).
  L'articolo 4 contiene una clausola di invarianza finanziaria, per la quale dalle disposizioni dell'Accordo in esame – eccezion fatta per quelle citate nell'articolo 3, comma 1 – non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Oltre che dalla relazione introduttiva, il disegno di legge è accompagnato da una relazione tecnica da una Analisi tecnico-normativa.
  Quanto al rispetto delle competenze costituzionalmente definite, segnala che il provvedimento si inquadra nell'ambito della materia politica estera e rapporti internazionali dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.
  Considerato che il provvedimento interviene in una materia, provvedimento interviene in una materia, quella della «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato e che, in generale, non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 13.30.

SEDE REFERENTE

  Martedì 22 dicembre 2015. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Intervengono il sottosegretario di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Ivan Scalfarotto e il sottosegretario di Stato per l'interno, Domenico Manzione.

  La seduta comincia alle 13.40.

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Variazioni nella composizione della Commissione.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, comunica che, dal 16 dicembre scorso, la deputata Maria Tindara Gullo, non fa più parte della Commissione.

Disposizioni in materia di conflitti di interessi.
C. 275 Bressa, C. 1059 Fraccaro, C. 1832 Civati, C. 1969 Tinagli, C. 2339 Dadone, C. 2634 Rizzetto, C. 2652 Scotto e C. 3426 Rubinato.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge nn. 2634 e 3426 – Adozione del testo base).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 26 marzo 2015.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, comunica che sono state assegnate alla I Commissione la proposta di legge n. 2634, a prima firma del deputato Rizzetto recante «Disposizioni in materia di incompatibilità dei parlamentari, dei titolari di cariche di Governo e dei Presidenti delle regioni, per la prevenzione dei conflitti di interessi» e la proposta di legge n. 3426 a prima firma della deputata Rubinato recante «Modifiche alla legge 15 febbraio 1953, n. 60, in materia di incompatibilità parlamentari, e altre disposizioni in materia di conflitti di interessi».
  Poiché le suddette proposte di legge vertono sulla stessa materia delle proposte di legge già all'ordine del giorno, avverte che ne è stato disposto l'abbinamento, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento.
  Avverte che, nell'ambito del Comitato ristretto nominato per lo svolgimento dell'attività istruttoria sul provvedimento in esame, è stata elaborata una proposta di testo unificato, che i relatori propongono di adottare come testo base per il seguito dell'esame in sede referente (vedi allegato 3).

  Danilo TONINELLI (M5S) reputa che il testo che i relatori stanno sottoponendo alla Commissione sia addirittura peggiorativo di quello che era stato in un primo momento predisposto in seno al Comitato ristretto.
  In particolare, giudica negativamente il fatto che dalla materia del conflitto di interesse sia stato espunto l'interesse non patrimoniale ed esprime contrarietà anche con riguardo alle disposizioni riferite alla composizione e nomina dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che non ritiene favoriscano la trasparenza. Inoltre, lamenta la mancanza di adeguate sanzioni, la cui presenza dovrebbe servire a fare rispettare la legge.
  Preannuncia, quindi, anche a nome del gruppo del MoVimento 5 Stelle, un voto contrario aggiungendo che le ragioni di tale scelta riguardano anche le modalità dei lavori del comitato ristretto che hanno condotto a produrre un testo unificato annacquato rispetto al documento in cui erano inizialmente confluite le varie proposte di legge.

  Francesco Paolo SISTO (FI-PdL), relatore, assicura che il testo proposto come testo base per il seguito dell'esame è stato elaborato nell'ambito del Comitato ristretto d'intesa con l'altro relatore Sanna, a seguito di una lunga e articolata attività di studio e di riflessione. Pur rilevando che il testo appare ancora suscettibile di modifiche migliorative, nell'ambito dell'esame delle proposte emendative che anche il suo gruppo presenterà, ritiene che il lavoro svolto abbia prodotto un buon risultato, che può rappresentare un punto di partenza per il seguito dell'esame.

  Francesco SANNA (PD), relatore, in risposta a talune delle questioni poste nell'odierno dibattito, ritiene che il testo elaborato in Comitato ristretto attraverso un confronto positivo con l'altro relatore, il deputato Sisto, possa rappresentare un buon punto di avvio per un'ampia discussione che auspica sia proficua e costruttiva. Fa notare che il testo prospetta una regolamentazione del conflitto di interessi elaborata in chiave preventiva, che consente una valutazione precisa del danno Pag. 21patrimoniale, sulla base di una ricostruzione analitica dell'assetto delle proprietà coinvolte. Fa notare che il tema del danno non patrimoniale è stato per il momento espunto dal testo solo per ragioni connesse ad un maggiore approfondimento dell'argomento, considerata l'esigenza di valutare un più adeguato sistema sanzionatorio, riservandosi di riproporre la questione nel prosieguo dell’iter. Rileva, in ogni caso, che tale questione di carattere più generale, seppur temporaneamente accantonata, è rimasta nel testo nell'ambito di disposizioni più specifiche, laddove, ad esempio, all'articolo 5, si prevedono obblighi dichiarativi riguardanti possibili interferenze, anche in assenza di uno specifico vantaggio economicamente rilevante. Dopo aver rilevato che il testo offre ampie garanzie, prevedendo un generale obbligo di astensione, si sofferma sulla questione del controllo, osservando che la scelta è stata quella di attribuire tale delicato compito ad un organismo già esistente, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, disciplinandone dettagliatamente la composizione al fine di garantirne l'imparzialità ed estendendone i poteri. Auspica, dunque, che il dibattito tra i gruppi possa proseguire in un clima costruttivo, al fine di giungere all'elaborazione di un testo il più possibile efficace e condiviso.

  Celeste COSTANTINO (SI-SEL) esprime innanzitutto la contrarietà del proprio gruppo per l'esclusione dell'interesse non patrimoniale dalle materie che possono determinare un conflitto di interessi. Altrettanto negativo è il giudizio sull'articolo 9 che, al fine di prevenire i conflitti di interesse, prevede l'affidamento a una gestione fiduciaria dei beni e delle attività patrimoniali da parte dell'Autorità per la concorrenza.
  Per tali ragioni, dunque, ribadisce l'esigenza di approfondire nella maniera adeguata tali aspetti sui quali, durante la fase emendativa, sarà necessario ritornare in modo massiccio per risolvere quello che attualmente si presenta come un vero e proprio problema.

  La Commissione delibera, quindi, di adottare il testo unificato elaborato dal Comitato ristretto come testo base per il seguito dell'esame in sede referente (vedi allegato 3).

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifica all'articolo 1 della legge 3 agosto 2004, n. 206, concernente l'estensione dei benefici previsti per le vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice in favore delle vittime della violenza politica.
C. 1146 Carella e C. 2672 Verini.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente e relatore, ricorda che le proposte di legge C. 1146 e C. 2672, di identico contenuto, intendono estendere le disposizioni in favore delle vittime del terrorismo anche alle vittime della violenza politica, modificando l'ambito di applicazione soggettivo delle disposizioni contenute nella legge 3 agosto 2004, n. 206.
  In proposito, ricorda che nell'ordinamento italiano non esiste una normativa generale sostanziale a tutela di tutte le vittime dei reati, mentre sono state nel tempo adottate misure e forme di assistenza, sostegno e informazione a favore di alcune vittime di «specifici» illeciti (in particolare, terrorismo e criminalità organizzata) o di vittime «qualificate» in ragione della riconducibilità della lesione subita all'espletamento di funzioni istituzionali da parte di dipendenti pubblici (le vittime del dovere). La legislazione in materia è costituita da un complesso corpus normativo, formatosi soprattutto a partire dalla fine degli anni Settanta. Essa trova origine con la determinazione di una serie di provvidenze a favore degli appartenenti alle forze dell'ordine e dei militari colpiti nell'adempimento del dovere. Successivamente, Pag. 22la platea dei beneficiari si è andata estendendo, arrivando a comprendere le vittime del terrorismo e, più in generale, le vittime di azioni criminose.
  Segnala dunque preliminarmente che la legge 3 agosto 2004, n. 206 ha dettato norme in favore dei cittadini italiani vittime di atti di terrorismo e di stragi, compiute sul territorio nazionale o all'estero, e dei loro familiari superstiti. Tale legge si è innestata sulla stratificata disciplina preesistente: l'articolo 1, comma 2, infatti prevede in via generale che, per quanto non espressamente previsto dalla legge stessa, si applicano le disposizioni contenute nelle leggi n. 302 del 1990 e n. 407 del 1998 e l'articolo 82 della legge n. 388 del 2000.
  Successivamente, all'entrata in vigore della legge n. 206 del 2004, si è assistito ad un progressivo ampliamento delle categorie beneficiarie delle provvidenze per le vittime del terrorismo. Più precisamente, l'efficacia della legge è stata estesa.
  Le proposte sono composte di un articolo unico. Il comma 1 modifica l'articolo 1, comma 1, della legge 3 agosto 2004, n. 206, ai sensi del quale le disposizioni ivi contenute si applicano a tutte le vittime degli atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, compiuti sul territorio nazionale o extranazionale, se coinvolgenti cittadini italiani, nonché ai loro familiari superstiti. Con la novella si estende l'applicazione della legge a tutte le vittime «della violenza politica su cittadini incolpevoli accertata con sentenza e delle stragi di tali matrici». In base alla formulazione della norma l'accertamento con sentenza non appare necessario nel caso di stragi con matrice di violenza politica.
  In conseguenza del nuovo ambito di applicazione, il comma 2 modifica il titolo della legge, sostituendolo con «Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo della violenza politica e delle stragi di tali matrici».
  Si ricorda in proposito che l'ordinamento penale non contempla espressamente reati di «violenza politica». L'articolo 8, terzo comma, del codice penale reca comunque una definizione di delitto politico, in base alla quale «agli effetti della legge penale, è delitto politico ogni delitto, che offende un interesse politico dello Stato, ovvero un diritto politico del cittadino. È altresì considerato delitto politico il delitto comune determinato, in tutto o in parte, da motivi politici.» Appare meritevole di approfondimento l'espressione «violenza politica su cittadini incolpevoli accertata con sentenza», in quanto le sentenze si riferiscono a responsabilità penali o civili e non statuiscono in ordine a situazioni soggettive della vittima quali l'incolpevolezza. La disposizione sembra inoltre escludere dai benefici le vittime di violenza politica nei casi in cui non si giunga ad un accertamento con sentenza (si pensi ai casi di archiviazione perché il fatto è commesso da persone ignote).
  Rileva poi che le proposte di legge non recano una disciplina transitoria, che delimiti l'ambito temporale dei fatti cui sono applicabili le nuove disposizioni e non recano inoltre la quantificazione e la copertura degli oneri finanziari derivanti dal provvedimento.
  Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, le disposizioni delle proposte in esame appaiono prevalentemente riconducibili alle materie di competenza esclusiva statale «ordinamento civile» e «previdenza sociale» (articolo 117, secondo comma, lettere l) e o), della Costituzione.).
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Martedì 22 dicembre 2015.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.55 alle 14.05.

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ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 22 dicembre 2015. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Sesa Amici.

  La seduta comincia alle 14.20.

Schema di decreto legislativo recante modifica e abrogazione di disposizioni di legge che prevedono l'adozione di provvedimenti non legislativi di attuazione.
Atto n. 249.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 17 dicembre 2015.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, avverte che sono pervenuti i rilievi formulati dalle Commissioni VII e XIII.

  Andrea GIORGIS (PD), relatore, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 4), di cui illustra il contenuto.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 14.30.

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