CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 17 dicembre 2015
564.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

  Giovedì 17 dicembre 2015. — Presidenza del vicepresidente Massimo FIORIO.

  La seduta comincia alle 14.30.

Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane.
C. 3265 Romanini.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame della proposta di legge.

  Massimo FIORIO, presidente, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

  Francesco PRINA (PD), relatore, nell'illustrare la proposta di legge in esame, rileva che essa contiene disposizioni in materia di produzione e vendita del pane – prodotto che riveste un alto valore simbolico nella cultura occidentale quale unico alimento ad avere una relazione strettissima con la natura e i suoi elementi: terra, aria, acqua e fuoco – con la finalità, espressa all'articolo 1, di garantire il diritto all'informazione dei consumatori e di valorizzare il pane fresco.
  All'articolo 2 il pane viene definito come il prodotto ottenuto dalla cottura totale o parziale di una pasta convenientemente lievitata (descritta al successivo articolo 4, comma 1), preparata con sfarinati di grano, acqua e lievito, con o senza aggiunta di cloruro di sodio o sale comune e viene indicato quali possano essere le possibili denominazioni aggiuntive.
  L'articolo 3 contiene la definizione di prodotto intermedio di panificazione come l'impasto da pane crudo, preformato o no, Pag. 157lievitato o no, destinato alla conservazione prolungata e alla successiva cottura per l'ottenimento del prodotto finale pane. La definizione riguarda anche l'impasto sottoposto a congelamento, surgelazione o ad altri metodi di conservazione che mantengono inalterate le caratteristiche del prodotto intermedio per prolungati periodi di tempo, determinando un'effettiva interruzione del ciclo produttivo.
  Sui lieviti utilizzabili nella panificazione l'articolo 4 definisce il lievito come l'organismo unicellulare, tassonomicamente appartenente, ma non limitante, alla specie Saccharomyces cerevisiae, avente la capacità di convertire gli zuccheri derivanti dalla degradazione dell'amido in alcool e in anidride carbonica, assicurando la formazione della pasta convenientemente lievitata. La norma impone la produzione di lievito di origine naturale, come ottenuto mediante processo di trasformazione di un microrganismo presente in natura nel quale non intervengono interferenze operative significative e di modifica sostanziale.
  L'articolo 5 consente l'utilizzazione delle paste acide purché prodotte esclusivamente con gli ingredienti previsti dall'articolo 2 sulle diverse denominazioni di pane. In tal caso, le paste acide essiccate possono essere usate solo per la preparazione del pane surgelato (articolo 2, comma 6), mentre si ammette anche l'utilizzazione delle paste acide liquide e delle paste acide in pasta, purché rispondenti alle prescrizioni contenute nello stesso comma 1.
  L'articolo 6 contiene la definizione di panificio e norme sulle modalità di vendita.
  L'articolo 7 contiene la denominazione di forno di qualità riservata esclusivamente al panificio che produce e commercializza pane fresco, in possesso di certificazione di qualità secondo le norme UNI EN ISO 9001:2008 o di altra certificazione di processo o di prodotto rilasciata da un ente terzo certificatore accreditato, e può essere utilizzata anche nella denominazione della ditta, dell'insegna o del marchio.
  La figura del responsabile dell'attività produttiva viene disciplinata all'articolo 8.
  In tema di mutuo riconoscimento l'articolo 9 prevede: la possibilità di commercializzare nel territorio dello Stato italiano i prodotti da forno realizzati e commercializzati negli altri Paesi membri dell'Unione europea o in uno Stato parte contraente dell'Accordo sullo Spazio economico europeo (comma 1); il divieto dell'uso delle denominazioni di pane fresco e di pane conservato, anche se accompagnate da integrazioni o specificazioni, per designare prodotti che si differenziano in modo sostanziale, per modalità di composizione o per procedura di produzione, da quelli di cui agli articoli 2 (varie denominazioni di pane), 3 (prodotto intermedio di panificazione), 4 (lieviti utilizzabili nella panificazione) e 5 (paste acide) (comma 2).
  L'articolo 10 definisce i vari tipi di pane fresco tradizionale di alta qualità come: i pani tradizionali tipici locali identificati dalle regioni ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 173 del 1998 e del regolamento di cui al decreto ministeriale 350 del 1999, riportati negli elenchi regionali e inseriti nell'elenco nazionale istituito dal citato regolamento (lettera a) e i pani riconosciuti ai sensi della normativa dell'Unione europea in materia di denominazione di origine protetta, di indicazione geografica protetta e di specialità tradizionale garantita (lettera b).
  L'articolo 11 attribuisce la vigilanza sull'attuazione della presente legge alle ASL ed ai comuni competenti per territorio, cui spettano i proventi derivanti dall'applicazione di eventuali sanzioni amministrative, per la violazione delle disposizioni della medesima legge. La norma rinvia la definizione di tali sanzioni alla competenza delle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.
  L'articolo 12 abroga infine una serie di disposizioni.
  Nel ritenere che la proposta in esame possa contribuire a restituire competitività ad un settore di estrema importanza per l'economia del Paese, ne auspica una compiuta disamina e la conseguente approvazione.

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  Massimo FIORIO, presidente, dopo aver attestato la presenza dell'onorevole Catanoso, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.40.

AUDIZIONI INFORMALI

Audizione dei rappresentanti ed esperti dell'Osservatorio foreste e del Centro di ricerca per la selvicoltura del CREA, nell'ambito della discussione della risoluzione 7-00533 Massimiliano Bernini, in materia di coordinamento forestale.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 15.20 alle 15.50.

COMITATO RISTRETTO

Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino.
C. 2236 Sani e C. 2618 Oliverio.

  Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15.50 alle 15.55.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

INTERROGAZIONI

5-04289 Oliverio: Su misure di sostegno delle produzioni di clementine.

5-07190 Parentela: Su misure di sostegno delle produzioni di clementine.

5-05699 Gagnarli: Sulla gestione del settore ippico.

5-07005 Gagnarli: Sulla gestione delle pinete di Follonica.

5-07188 Catanoso: Sulle modalità di pesca in acque internazionali.

5-07189 Ciracì: Sulla situazione del settore zootecnico pugliese colpito da blue tongue.