CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 16 dicembre 2015
563.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
COMUNICATO
Pag. 106

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 16 dicembre 2015. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI.

  La seduta comincia alle 14.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul reciproco riconoscimento dei titoli attestanti studi universitari o di livello universitario rilasciati nella Repubblica italiana e nella Repubblica popolare cinese, con Allegati, firmato a Pechino il 4 luglio 2005.
C. 3300 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, poiché non vi sono obiezioni, accoglie la richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Comunica che, anche per consentire alla Commissione Bilancio di formulare i propri rilievi ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento della Camera, la Commissione potrebbe rinviare, ove non vi siano obiezioni, l'espressione del parere di competenza sull'atto n. 242 (relativo alla direttiva 2014/60/UE sulla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro), informandone il Governo.

  La Commissione acconsente.

  Informa, inoltre, che è stato assegnato alla I Commissione affari costituzionali l'atto del Governo n. 249, relativo a uno schema di decreto legislativo che reca la Pag. 107modifica e l'abrogazione di disposizioni di legge che prevedono l'adozione di provvedimenti non legislativi di attuazione, a norma della cosiddetta «legge Madia» (legge n. 24 del 2015). Poiché l'atto n. 249 presenta numerosi profili attinenti alla competenza della VII Commissione, ha chiesto alla Presidenza della Camera che essa sia autorizzata ad esprimere rilievi ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento.

  La Commissione prende atto.

  Luigi DALLAI (PD), relatore, ricorda preliminarmente che il provvedimento in esame rappresenta un caso in cui la politica interviene con un certo ritardo su una situazione che di fatto si è già sviluppata. Rileva quindi che il disegno di legge in esame, approvato dal Senato il 10 settembre 2015, reca la ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul reciproco riconoscimento dei titoli attestanti studi universitari o di livello universitario rilasciati nella Repubblica italiana e nella Repubblica popolare cinese, con Allegati, firmato a Pechino il 4 luglio 2005. Esso è composto di 4 articoli ed è stato assegnato in sede referente alla III Commissione.
  Con riferimento al contenuto dell'Accordo, ricorda che questo disciplina la corrispondenza di livello dei titoli accademici dei due Paesi, secondo la tabella riportata all'articolo 2 dello stesso. Ricorda altresì che, attualmente, questo settore delle relazioni italo-cinesi è disciplinato da un Accordo di cooperazione culturale firmato a Roma il 6 ottobre 1978, mentre la cooperazione nel campo scientifico e tecnologico è sancita da un Accordo firmato a Pechino il 9 giugno 1998 (ratificato, quest'ultimo, dalla legge n. 135 del 2007).
  Sottolinea poi che la nuova intesa tiene conto dei cambiamenti verificatisi nel sistema universitario italiano in attuazione della Convenzione di Lisbona dell'11 aprile 1997. L'Accordo prende altresì in considerazione il quadro legislativo derivante dalle ultime riforme effettuate in Italia nel settore dei titoli di studio, con particolare riferimento al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 270 del 2004.
  Osserva inoltre che, come riportato nella relazione illustrativa al disegno di legge presentato in prima lettura al Senato (A.S. 1660), l'Accordo – composto di 9 articoli e 2 allegati – mira a risolvere il problema della mancanza del reciproco riconoscimento dei periodi e dei titoli di studio ai fini dell'accesso e della prosecuzione degli studi nelle istituzioni universitarie dei due Paesi, anche in rapporto alle modalità di uso sociale in uno dei due Paesi dei titoli conseguiti nell'altro Paese, a fronte di una grande richiesta. Gli effettivi destinatari dell'Accordo, ai sensi dell'articolo 1 di questo, sono – oltre ai rispettivi Ministeri competenti in materia di istruzione – in Italia le università, gli istituti universitari, i politecnici e le istituzioni di alta formazione artistica e musicale, statali e non statali, legalmente riconosciuti dalla Repubblica italiana e abilitati a rilasciare titoli aventi valore legale; in Cina le istituzioni universitarie cinesi e gli istituti di ricerca abilitati da istituzioni statali cinesi (Zhuanke) preposte all'istruzione ad emettere titoli accademici e certificati dei livelli Xueshi (corrispondenti in Italia alla laurea e al diploma accademico di I livello), Shuoshi (corrispondenti alla laurea magistrale, al diploma di laurea ex legge n. 341 del 1990 e al diploma accademico di II livello), e Boshi (corrispondenti in Italia al dottorato di ricerca). Tali istituzioni sono espressamente menzionate in due Allegati (A, per la parte italiana e B, per la parte cinese), costituenti parte integrante dell'Accordo stesso. Sono stabilite, a tale scopo, una serie di criteri di riconoscimento dei titoli ai fini della prosecuzione degli studi e ai fini di equivalenza, nonché una tabella di corrispondenza tra i titoli di istruzione delle due Parti (appunto all'articolo 2).
  Aggiunge che, ai sensi dell'articolo 3 dell'Accordo, gli studenti in possesso del titolo finale di studi secondari superiori possono chiedere l'immatricolazione presso un'istituzione universitaria di uno dei due Paesi secondo le disposizioni vigenti Pag. 108nel Paese di accoglienza per la verifica della conoscenza della lingua nazionale, la disponibilità dei posti riservati agli studenti stranieri e le procedure di selezione per l'accesso ai corsi di laurea magistrale a numero chiuso. Sono esonerati dalle prove per l'accertamento della competenza linguistica nonché dal contingentamento dei posti riservati agli studenti stranieri i diplomati presso scuole secondarie nel cui programma di insegnamento sia stato inserito, almeno per un triennio, l'insegnamento della lingua del Paese ospite. Alle medesime condizioni risultano beneficiari dell'Accordo anche i laureati che intendono chiedere l'iscrizione ai corsi di dottorato di ricerca in uno dei due Paesi. L'articolo 4 disciplina espressamente il riconoscimento dei titoli rilasciati dalle Istituzioni universitarie cinesi in Italia, disponendo che i certificati rilasciati dalle Istituzioni universitarie (elencate nell'allegato B dell'Accordo) consentano l'iscrizione ai corsi universitari di primo livello degli atenei italiani. La competenza a esprimere una valutazione sull'equivalenza dei certificati, dei periodi di studio e degli esami sostenuti in uno dei due Paesi firmatari dell'Accordo spetta in ogni caso all'Istituzione universitaria di accoglienza. L'articolo 5 disciplina il riconoscimento dei titoli di studio universitari per l'accesso a corsi di livello successivo, mentre l'articolo 6 individua i titoli accademici necessari per l'accesso ai corsi di dottorato: per l'Italia si tratta del diploma di laurea ex legge n. 341 del 1990 (che reca la riforma degli ordinamenti didattici universitari) e del diploma di laurea magistrale ex decreto ministeriale n. 270 del 2004 (che reca le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei), che sono riconosciuti anche nella Repubblica popolare cinese ai fini dell'ammissione dei corrispondenti corsi di Boshi (PHD).
  Rileva inoltre che l'articolo 7 dell'Accordo riconosce ai possessori di un titolo universitario conseguito presso un'istituzione universitaria di uno dei due Paesi il diritto a fregiarsi di tale qualificazione nell'altro. L'articolo 8, sul modello di altri analoghi accordi, prevede la creazione di una Commissione mista permanente di esperti per l'attuazione dell'intesa, che si riunirà su richiesta di una delle Parti. L'articolo 9 disciplina, infine, la durata dell'accordo, che è illimitata, e che entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese successivo alla data di ricezione della seconda delle due notifiche di espletamento degli adempimenti interni previsti per la ratifica dell'Accordo.
  Con riferimento al contenuto del disegno di legge di ratifica, osserva che il disegno di legge in esame consta di quattro articoli, i primi due recanti, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo e l'ordine di esecuzione dello stesso. L'articolo 3 del disegno di legge reca, poi, la norma di copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione dell'Accordo: tali oneri, valutati in 2.180 euro annui, ad anni alterni, a decorrere dal 2015, sono coperti mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Ricorda poi che un analogo disegno di legge, l'A.C. 5519, era stato presentato alla Camera il 9 ottobre 2012, ma il suo esame non era stato ultimato a causa della conclusione della legislatura. Il medesimo articolo 3 dispone, inoltre, la consueta clausola di salvaguardia degli oneri, previo monitoraggio degli stessi da parte del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, secondo quanto previsto dalla legge di contabilità generale dello Stato (articolo 17, comma 12, della legge n. 196 del 2009).
  Precisa quindi che la relazione tecnica allegata al provvedimento dettaglia gli oneri che derivano dall'attuazione dell'articolo 8 dell'Accordo, il quale – come accennato – prevede l'istituzione di una Commissione mista, composta da un rappresentante del Ministero competente in materia di istruzione dei rispettivi Paesi (uno per ciascuno Stato) che coordina la Commissione nell'attività di informare entrambe le Parti circa la valutazione, la Pag. 109portata e i risultati dell'Accordo stesso. La Commissione si riunisce, per prassi consolidata, ogni anno alternativamente in uno dei due Paesi contraenti e comporta oneri per il Paese che invia la delegazione nel Paese che ospita la sessione dei lavori. Gli oneri per lo Stato italiano sono quindi rappresentati dall'invio di un funzionario dell'area dirigenziale in Cina, ad anni alterni, a partire dal 2015. L'articolo 4 del disegno di legge, infine, dispone l'entrata in vigore della legge per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Alla luce di quanto sopra, propone di esprimere parere favorevole sul provvedimento in esame.

  La Commissione approva la proposta di parere.

Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario.
Testo unificato C. 259 Fucci e abbinate.

(Parere alla XII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Maria COSCIA (PD), relatrice, riferisce sul testo unificato n. 259, predisposto dalla XII Commissione in sede referente, che reca disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario. Ricorda che esso è composto di 14 articoli le cui disposizioni, come descriverà sinteticamente di seguito, interessano la VII Commissione in ragione non solo del loro indubbio interesse generale, ma anche per la circostanza che esse presuppongono una particolare attenzione agli aspetti della preparazione universitaria, alla formazione e alla specializzazione dei medici.
  Ricorda quindi che l'articolo 1, dopo aver evidenziato che la sicurezza delle cure è parte costitutiva del diritto alla salute ed è perseguita nell'interesse dell'individuo e della collettività, prevede che questa si realizzi anche mediante l'insieme di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e alla gestione del rischio connesso all'erogazione di prestazioni sanitarie e l'utilizzo appropriato delle risorse strutturali, tecnologiche e organizzative. L'articolo 2 prevede poi che la realizzazione delle attività di prevenzione e gestione del rischio sanitario rappresenti un interesse primario del Sistema sanitario nazionale, in quanto consente maggiore appropriatezza nell'utilizzo delle risorse disponibili e garantisce la tutela del paziente. Segue quindi una regolamentazione delle attività di gestione del rischio sanitario, le quali devono essere svolte da tutte le strutture pubbliche e private che erogano prestazioni sanitarie. L'articolo 3 prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano affidino all'ufficio del Difensore civico la funzione di Garante per il diritto alla salute e ne disciplinino la struttura organizzativa, con la rappresentanza delle associazioni dei pazienti e il supporto tecnico. Si istituisce inoltre in ogni regione, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il Centro per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente, che raccoglie i dati regionali sul contenzioso e sugli errori sanitari e li trasmette all'Osservatorio nazionale sulla sicurezza in sanità, di cui al successivo articolo 4 del testo in esame. L'articolo 4 dispone, appunto, che entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge, con decreto del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, venga istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), l'Osservatorio nazionale sulla sicurezza in sanità. Seguono quindi disposizioni che regolano l'attività del predetto Osservatorio. L'articolo 5 dispone che le prestazioni sanitarie erogate dalle strutture pubbliche e private siano soggette all'obbligo di trasparenza, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al Pag. 110decreto legislativo n. 196 del 2003 (che reca appunto il Codice in materia di protezione dei dati personali). Si prevede, tra l'altro, che le strutture sanitarie pubbliche e private rendano disponibili, mediante pubblicazione nel proprio sito internet, i dati relativi a tutti i risarcimenti erogati nell'ultimo quinquennio, verificati nell'ambito dell'esercizio della funzione di gestione del rischio sanitario. L'articolo 6 reca norme sulla responsabilità penale dell'esercente la professione sanitaria. Si prevede, quindi, che le prestazioni sanitarie erogate con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche e riabilitative, eseguite da esercenti le professioni sanitarie, con il consenso informato del paziente salvo i casi stabiliti dalla legge, tenuto conto delle buone pratiche clinico-assistenziali e delle raccomandazioni previste da linee guida – adottate dalle società scientifiche iscritte in apposito elenco, istituito con decreto del Ministro della salute – non costituiscano offese all'integrità psico-fisica. Si prevede, poi, con una novella al codice penale (che introduce l'articolo 590-ter al predetto codice) che l'esercente la professione sanitaria che, nello svolgimento della propria attività, cagioni a causa di imperizia la morte o la lesione personale della persona assistita risponda dei reati di cui agli articoli 589 e 590 del codice – ossia, rispettivamente, di omicidio colposo e di lesioni personali colpose – solo in caso di colpa grave. Si prevede inoltre che – a tal fine – sia esclusa la colpa grave quando, salve le rilevanti specificità del caso concreto, siano rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida e le buone pratiche clinico-assistenziali. Si prevede, infine, una norma transitoria che dispone che l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 158 del 2012 continui ad applicarsi, con riferimento a ciascun settore di specializzazione medico-chirurgica, sino alla pubblicazione delle linee guida relative al medesimo settore.
  Ricorda, a tal proposito, che il suddetto articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 158 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 189 del 2012, prevede che l'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attenga a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponda penalmente per colpa lieve, restando comunque fermo l'obbligo di cui all'articolo 2043 del codice civile: il giudice, anche nella determinazione del risarcimento del danno, tiene debitamente conto della condotta dell'esercente la professione sanitaria.
  Aggiunge che l'articolo 7 dispone che la struttura sanitaria, pubblica o privata, che nell'adempimento della propria obbligazione si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponda, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose. Ricorda altresì che l'articolo 1218 del codice civile regola, in via generale, la responsabilità del debitore, prevedendo che il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta sia tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo sia stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. L'articolo 1228, inoltre, regola la responsabilità per il fatto dei cosiddetti ausiliari, disponendo che, salva diversa volontà delle parti, il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si avvalga dell'opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro.
  Osserva inoltre che l'articolo 8 prevede un tentativo obbligatorio di conciliazione, disponendo, in particolare, che chi intenda esercitare in giudizio un'azione tesa ad ottenere il risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria sia tenuto preliminarmente a proporre ricorso ai sensi dell'articolo 696-bis del codice di procedura civile (che regola la consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite) dinanzi al giudice competente. L'articolo 9 prevede, in particolare, che l'azione di rivalsa della struttura sanitaria nei confronti dell'esercente la professione sanitaria possa essere esercitata solo in caso di dolo o colpa grave. L'articolo 10 dispone, in linea generale, Pag. 111che le aziende del Servizio sanitario nazionale, le strutture e gli enti privati operanti in regime autonomo o accreditato con il Servizio sanitario nazionale che erogano prestazioni sanitarie a favore di terzi debbano essere provvisti di copertura assicurativa o di altre analoghe misure per la responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità civile verso prestatori d'opera, per danni cagionati dal personale a qualunque titolo operante presso l'azienda, la struttura o l'ente. Tale disposizione si applica anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria nonché attraverso la telemedicina. Per l'esercente la professione sanitaria che svolga la propria attività al di fuori di una struttura di cui sopra, resta fermo l'obbligo – già disciplinato a legislazione vigente – di stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale. L'articolo 11, fatta salva la disposizione sull'obbligo di tentativo di conciliazione, prevede che il soggetto danneggiato abbia diritto di agire direttamente, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione, nei confronti dell'impresa di assicurazione. L'articolo 12 dispone l'istituzione di un Fondo di garanzia per i soggetti danneggiati da responsabilità sanitaria, costituito presso la Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A. (CONSAP), che risarcisce i danni cagionati da responsabilità sanitaria nei casi in cui: a) il danno sia di importo eccedente rispetto ai massimali previsti dai contratti stipulati dalla struttura sanitaria ovvero dall'esercente la professione sanitaria; b) la struttura sanitaria ovvero l'esercente la professione sanitaria risultano assicurati presso un'impresa che al momento del sinistro si trovi in stato di insolvenza o di liquidazione coatta o vi venga posta successivamente. L'articolo 13, prevede che nei procedimenti civili e nei procedimenti penali aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria implicanti la valutazione di problemi tecnici complessi, l'autorità giudiziaria affidi l'espletamento della consulenza tecnica e della perizia a un medico legale e a uno specialista che abbia specifica e pratica conoscenza nella disciplina oggetto del giudizio. Negli albi dei consulenti e dei periti devono essere indicate e documentate le specializzazioni degli iscritti esperti in medicina. In sede di revisione degli albi è indicata, relativamente a ciascuno degli esperti, l'esperienza professionale maturata, con particolare riferimento al numero degli incarichi conferiti e di quelli revocati. Gli albi dei periti e gli albi dei consulenti devono essere aggiornati con cadenza almeno quinquennale, al fine di garantire, oltre a quella medico legale, una idonea e adeguata rappresentanza di esperti delle discipline specialistiche dell'area sanitaria tra i quali scegliere per la nomina tenendo conto della disciplina interessata nel procedimento. L'articolo 14, infine, prevede la clausola di compatibilità con gli statuti delle regioni a Statuto speciale.
  In conclusione, propone di esprimere un parere favorevole nella consapevolezza che il nuovo assetto giuridico che la responsabilità colposa dei medici assumerà ha come presupposto – in parte implicito e in parte esplicito (come ha appena riferito relativamente all'articolo 13) – che l'intera materia della formazione e della preparazione dei medici, in tutti i suoi aspetti, sia sottoposta a una rivisitazione profonda nelle debite sedi.

  Annalisa PANNARALE (SI-SEL) chiede che l'espressione del parere sia rinviata ad altra seduta, per poter approfondire il provvedimento in esame.

  Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.25.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 16 dicembre 2015. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI.

  La seduta comincia alle 14.25.

Pag. 112

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nel capitolo 1261 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno 2015, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.
Atto n. 250.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto.

  Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, poiché non vi sono obiezioni, accoglie la richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

  Maria Grazia ROCCHI (PD), relatrice, osserva preliminarmente che, a legislazione vigente, lo schema di decreto ministeriale in oggetto dovrebbe giungere all'attenzione delle Commissioni parlamentari competenti entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, anche al fine di non creare gravi difficoltà nella gestione degli enti beneficiari dei contributi. Rileva inoltre che, come in occasione dell'esame del precedente schema di riparto, non sono stati indicati alla Commissione i criteri adottati e non è stata fornita la documentazione di supporto, comprensiva dei rendiconti dell'attività dei suddetti enti, nonostante la condizione posta in questo senso nel parere sull'atto del Governo n. 133, relativo ai contributi per l'anno 2014.
  Chiede quindi che la presidenza si faccia portavoce presso il MIUR affinché, per rispetto istituzionale, il Ministero fornisca alla Commissione i necessari elementi informativi.
  Entrando nel merito del testo, ricorda che l'articolo 1, commi 40-43, della legge n. 549 del 1995 ha disposto che i contributi dello Stato a favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni e altri organismi, previsti dalle leggi sostanziali di spesa elencate nella tabella A allegata, devono essere iscritti in un unico capitolo nello stato di previsione di ciascuno dei Ministeri interessati. Viene inoltre stabilito che la dotazione dei capitoli deve essere quantificata annualmente nella tabella C della legge (ora) di stabilità e che il riparto delle somme deve essere effettuato con decreto del Ministro interessato, di concerto con il (ora) Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, alle quali devono essere trasmessi, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, anche i rendiconti annuali dell'attività svolta dagli enti. Si dispone inoltre che gli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, che non abbiano fatto pervenire, alla data del 15 luglio di ogni anno, il conto consuntivo dell'anno precedente, da allegare allo stato di previsione dei singoli Ministeri interessati, siano esclusi dal finanziamento per l'anno cui si riferisce lo stato di previsione stesso.
  Ricorda che, in seguito, l'approvazione di varie disposizioni legislative recanti contributi a specifici enti ha indotto il legislatore ad accorpare nuovamente il complesso degli stanziamenti di ciascun Ministero. In particolare, l'articolo 32, commi 2 e 3, della legge n. 448 del 2001 (legge finanziaria 2002) ha disposto l'unificazione degli importi erogati a enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, elencati nella tabella 1 (fra i quali, per il MIUR, i soggetti di cui alla legge n.  549 del 1995), in un'unica unità previsionale di base dello stato di previsione di ciascun Ministero ed ha prescritto che il riparto venga effettuato annualmente, entro il 31 gennaio, dal Ministro competente, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. Ha, altresì, stabilito che la dotazione delle UPB venga quantificata annualmente nella tabella C della legge (ora) di stabilità.
  Rileva poi che gli enti ancora beneficiari di contributi ai sensi delle leggi indicate nella Tabella A allegata alla legge n. 549 del 1995 e nella Tabella 1 della legge n. 448 del 2001, sono le Istituzioni non statali per ciechi e sordomuti e la Federazione nazionale delle istituzioni Pag. 113pro-ciechi e il Museo della ceramica di Faenza. Ricorda altresì, peraltro, che, nello schema di riparto sono stati sempre inclusi l'Opera nazionale Montessori, le Associazioni professionali per discipline, l'Unione nazionale per la lotta all'analfabetismo, la Fondazione Museo nazionale della scienza e della tecnologia Leonardo da Vinci.
  Per completezza, aggiunge che, a seguito dell'articolo 7, comma 24, del decreto-legge n. 78 del 2010 (legge n. 122 del 2010) – che ha previsto, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, una riduzione pari al 50 per cento, rispetto al 2009, degli stanziamenti destinati ad enti e fondazioni facenti capo ai vari Ministeri, disponendo di procedere al riparto con decreto del Ministro competente – per gli anni 2010, 2011 e 2012 alle Camere non è stato trasmesso il relativo schema. In occasione del riparto 2013, come evidenziato dal rappresentante del Governo nella seduta del 5 marzo 2014, il MIUR si è nuovamente persuaso che lo schema dovesse essere sottoposto all'esame delle Commissioni parlamentari.
  Ricorda poi che sullo schema relativo al 2014, la VII Commissione aveva espresso parere favorevole con condizioni, ribadendo quanto già espresso in occasione dell'espressione del parere sullo schema relativo al 2013: in particolare, veniva chiesto al Governo di predisporre lo schema all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, nonché di trasmettere i criteri di assegnazione dei contributi e i rendiconti dell'attività svolta dai beneficiari.
  Osserva che, purtroppo, allo schema in esame non risultano allegati i rendiconti dell'attività degli enti, né sono stati trasmessi i criteri di assegnazione dei contributi. Ritiene quindi, come la Commissione ha già fatto per il precedente riparto, utile chiedere al Governo di integrare la documentazione trasmessa.
  Procede, quindi, all'illustrazione delle previsioni dello schema, che reca la ripartizione dell'importo disponibile per il 2015 sul capitolo 1261, pari ad euro 1.306.160, inferiore del 15,1 per cento rispetto a quello disponibile per il 2014 (euro 1.538.000).
  Precisa che la premessa dello schema evidenzia che per l'anno 2015 non è stato possibile individuare le Associazioni professionali per discipline che abbiano effettivamente svolto attività di collaborazione diretta con il MIUR e, dunque, che si è ritenuto di non assegnare alcun contributo alle stesse e di ripartire la somma a favore degli altri Enti. Al riguardo, la relazione illustrativa evidenzia solo che i finanziamenti agli altri enti «sono stati confermati in misura proporzionale alla riduzione dello stanziamento». In realtà, analizzando gli importi dei contributi che si propone di assegnare, si evince che in un solo caso (Fondazione Museo nazionale della scienza e della tecnologia Leonardo da Vinci di Milano) si ha – rispetto al contributo concesso nel 2014 – una riduzione proporzionale a quella subita dallo stanziamento complessivo (- 15,1 per cento), mentre, negli altri casi, si registra un incremento del contributo che passa da un minimo di + 3,3 per cento (Museo della ceramica di Faenza) ad un massimo di + 13,4 per cento (Opera nazionale Montessori).
  Osserva che nel dossier predisposto dagli uffici, al quale rinvia per ulteriori approfondimenti, è disponibile anche una tabella nella quale si mette a confronto lo stanziamento per il 2013 e per il 2014 con lo stanziamento 2015, con le variazioni percentuali 2015/2014.

  Antonio PALMIERI (FI-PdL) si attende che il parere che la Commissione esprimerà in merito ai contributi de quibus relativi all'anno 2015 sia simile a quello concernente l'anno 2014. Evidenzia poi che l'unica istituzione che ha subito una riduzione dei contributi risulta la «Fondazione Museo nazionale della scienza e della tecnologia Leonardo da Vinci di Milano», nonostante la sua attività meritoria, chiedendosi quali siano le motivazioni di questa scelta. Suggerisce quindi alla relatrice e ai colleghi di presentare congiuntamente uno strumento di sindacato Pag. 114ispettivo all'inizio del prossimo anno, affinché si rispetti il termine del 31 gennaio 2016 per la trasmissione dello schema di riparto dei contributi per quell'anno, corredato della necessaria documentazione.

  Milena SANTERINI (PI-CD) concorda con le osservazioni della presidente e del collega Palmieri. Manifesta, in particolare, stupore per l'affermazione indicata nella premessa dello schema che per l'anno 2015 non è stato possibile individuare le Associazioni professionali per discipline, le quali abbiano effettivamente svolto attività di collaborazione diretta con MIUR, comportando la non assegnazione di alcun contributo alle stesse.

  Simone VALENTE (M5S), dopo aver evidenziato l'assenza di un rappresentante del Governo, osserva che non è possibile esprimere il parere di competenza in queste condizioni, essendo necessario l'esame in tempi congrui della documentazione integrativa, ancora da fornire. Chiede inoltre delucidazioni in merito all'esame dell'atto del Governo n. 249, precedentemente richiamato dalla presidente.

  Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, dopo aver fornito chiarimenti al collega Valente, assicura che si farà portavoce presso il MIUR delle esigenze espresse dalla relatrice con riferimento al provvedimento in esame. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.50.