CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 16 dicembre 2015
563.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
Pag. 89

ELEZIONE DI UN VICEPRESIDENTE

  Mercoledì 16 dicembre 2015. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO.

  La seduta comincia alle 14.25.

   Maurizio BERNARDO, presidente, avverte che la Commissione è oggi convocata per l'elezione di un Vicepresidente, in seguito al passaggio ad altra Commissione del deputato Alberto Giorgetti, il quale rivestiva la carica di Vicepresidente. Ricorda che risulterà eletto Vicepresidente il deputato che avrà ottenuto il maggior numero di voti.
  Indìce quindi la votazione per l'elezione di un Vicepresidente.

  Maurizio BERNARDO, presidente, comunica il risultato della votazione:

  Presenti e votanti   34  
  Hanno riportato voti:
  Giacomoni   22  
  Villarosa   3  
  Schede bianche   9  

  Proclama eletto Vicepresidente il deputato Giacomoni.

  Hanno preso parte alla votazione per l'elezione del Vicepresidente i deputati: Angelucci, Barbanti, Bernardo, Busin, Capozzolo, Carbone, Causi, Colaninno, Currò, De Maria, Marco Di Maio, Fontana Cinzia Maria, Fragomeli, Fregolent, Gebhard, Giacomoni, Ginato, Gutgeld, Laffranco, Lodolini, Moretto, Pagano, Paglia, Pelillo, Pesco, Petrini, Pisano, Ribaudo, Romano Francesco Saverio, Sanga, Savino Sandra, Sottanelli, Villarosa e Zoggia.

Pag. 90

  Maurizio BERNARDO, presidente, porge le proprie congratulazioni e i migliori auguri di buon lavoro al deputato Giacomoni.

  Sestino GIACOMONI (FI-PdL) ringrazia i colleghi per l'accoglienza nella Commissione, di cui è entrato a fare parte da poco tempo, e formula a tutti gli auguri di buon lavoro, nell'auspicio di contribuire al bene del Paese.

  La seduta termina alle 14.40.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 16 dicembre 2015. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.

  La seduta comincia alle 14.40.

Norme per il contrasto al terrorismo, nonché ratifica ed esecuzione: a) della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo; b) della Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare; c) del Protocollo di Emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo; d) della Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato.
C. 3303 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite II e III).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Marco CAUSI (PD), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai fini del parere alle Commissioni riunite II (Giustizia) e III (Affari esteri), il disegno di legge C. 3303, come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente, recante norme per il contrasto al terrorismo, nonché ratifica ed esecuzione:
   a) della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005;
   b) della Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare, fatta a New York il 14 settembre 2005;
   c) del Protocollo di Emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatto a Strasburgo il 15 maggio 2003;
   d) della Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005.

  Sempre nell'ambito delle Convenzioni di cui si propone la ratifica, fa presente che, nel corso dell'esame presso le Commissioni di merito, inserendo una nuova lettera e) nel comma 1 dell'articolo 1 del disegno di legge, è stata inserita la ratifica del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatto a Riga il 22 ottobre 2015.
  Con riferimento al contenuto degli atti internazionali di cui si propone la ratifica, segnala, per quanto concerne i profili di interesse della Commissione Finanze, la Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo.
  Al riguardo rammenta che la Convenzione è in vigore, sul piano internazionale, dal 1o maggio 2008; essa è stata firmata da 39 Parti (38 Paesi membri del Consiglio d'Europa più l'Unione Europea), 26 dei quali hanno completato le procedure di ratifica o adesione mentre 13, tra i quali l'UE, hanno firmato ma non ratificato. Quanto alla ratifica da parte dell'Italia ricorda che, oltre al disegno di legge in esame, il 5 novembre 2014 è stato presentato al Senato la proposta di legge A. S. 1662 Orellana, assegnata alla Commissione Affari esteri di Palazzo Madama, che non ne ha ancora avviato l'esame.Pag. 91
  Passando agli obiettivi della Convenzione, essa intende aggiornare e ampliare la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato firmata a Strasburgo l'8 novembre 1990, in vigore sul piano internazionale dal 1o novembre 1993 e in Italia dal 1o maggio 1994.
  Tale ampliamento è finalizzato al mettere in conto non soltanto il finanziamento del terrorismo attraverso il riciclaggio di denaro, ma anche attraverso attività lecite. La Convenzione di cui si propone la ratifica rappresenta il primo strumento internazionale per la prevenzione e il controllo del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo, nella consapevolezza di come il veloce accesso alle informazioni relative ai finanziamenti o alle risorse delle organizzazioni criminali, compresi i gruppi terroristici, è fondamentale per il successo delle misure preventive e repressive e, in ultima analisi, rappresenta il modo migliore per destabilizzare le attività di queste organizzazioni.
  Passando al contenuto specifico della Convenzione che si compone di 56 articoli, suddivisi in 7 capitoli, il capitolo I, composto del solo articolo 1, reca le definizioni utilizzate, mentre il capitolo II, composto del solo articolo 2, impegna ciascuna Parte contraente a garantire di essere nelle condizioni di rintracciare, identificare, congelare, sequestrare e sottoporre a confisca i beni usati per il finanziamento del terrorismo o i proventi di tale reato, fornendo a tal fine la più ampia cooperazione possibile.
  Il capitolo III composto dagli articoli da 3 a 14, disciplina gli impegni delle parti ad adottare le misure legislative o di altra natura necessarie per:
   sottoporre a confisca gli strumenti e i proventi dei reati indicati nell'appendice della Convenzione, nonché i beni riciclati (articolo 3);
   identificare, rintracciare, congelare o sequestrare i beni confiscabili ai sensi dell'articolo 3 (articolo 4);
   garantire che i provvedimenti di congelamento, sequestro e confisca riguardino anche i beni nei quali tali proventi sono stati trasformati o convertiti ovvero dei relativi redditi (articolo 5);
   garantire una gestione adeguata dei beni congelati o sequestrati (articolo 6);
   conferire alle proprie autorità la facoltà di ordinare che i documenti bancari, finanziari o commerciali siano messi a disposizione o sottoposti a sequestro ai fini della confisca, congelamento o sequestro, senza la possibilità di opporre il segreto bancario (articolo 7);
   prevedere come reato il riciclaggio dei proventi dei predetti reati (articolo 9);
   prevedere adeguati meccanismi di responsabilità in capo alle persone giuridiche (articolo 10);
   istituire unità di intelligence finanziaria (FIU) e di prevenzione (articolo 12);
   istituire un sistema normativo e di sorveglianza o monitoraggio nazionale per prevenire il riciclaggio, sulla base degli standard nazionali e delle raccomandazioni adottate dal Gruppo di azione finanziaria sul riciclaggio (GAFI) (articolo 13);
   consentire alla FIU o ad altre autorità competenti di intraprendere azioni urgenti per sospendere o negare il consenso ad una transazione che si sospetta legata al riciclaggio (articolo 14).

  Il capitolo IV, composto dagli articoli da 15 a 45, disciplina la cooperazione tra le Parti ai fini delle indagini e delle procedure per la confisca degli strumenti e dei proventi dei reati. In tale ambito l'articolo 16 stabilisce l'obbligo delle parti di prestarsi la più ampia assistenza possibile per rintracciare gli strumenti e gli altri valori patrimoniali suscettibili di confisca.
  Gli articoli 17 e 18 disciplinano le richieste di informazione sui conti bancari e sulle transazioni bancarie, al fine di fornire dati circa il controllo di conti da parte di una persona fisica o giuridica, nonché i dettagli di specifici conti e operazioni.Pag. 92
  L'articolo 19 prevede la possibilità di monitorare, durante un determinato periodo, operazioni bancarie effettuate tramite uno o più conti bancari specifici.
  Gli articoli 21 e 22 disciplinano la possibilità di adottare misure provvisorie, quali il congelamento o il sequestro, al fine di prevenire il trasferimento o l'alienazione di valori patrimoniali che potrebbero formare oggetto di confisca.
  Gli articoli da 23 a 26 disciplinano la confisca di strumenti o proventi derivanti dai reati, prevedendo, per ciascuna Parte, di eseguire la confisca su richiesta dell'altra Parte, nei limiti di quanto stabilito in una sentenza di condanna o in una decisione giudiziaria della Parte richiedente.
  L'articolo 28 specifica i casi nei quali la Parte richiesta può rifiutare la cooperazione, qualora:
   a) la misura richiesta sia contraria ai principi fondamentali del sistema giuridico;
   b) l'esecuzione della richiesta possa pregiudicare la sovranità, la sicurezza, l'ordine pubblico o altri interessi essenziali;
   c) l'importanza del caso non giustifica il compimento della misura;
   d) il reato cui si riferisce la richiesta ha natura fiscale ad eccezione del finanziamento del terrorismo;
   e) il reato cui si riferisce la richiesta ha natura politica ad eccezione del finanziamento del terrorismo;
   f) la misura richiesta sarebbe contraria al principio del ne bis in idem;
   g) il reato cui si riferisce la richiesta non costituisce reato nell'ordinamento della Parte richiesta.

  Gli articoli 29 e 30 disciplinano l'ipotesi di rinvio ovvero accoglimento parziale o condizionato della richiesta di cooperazione.
  L'articolo 31 prevede l'assistenza tra le Parti nella notificazione di documenti giudiziari alle persone interessate da misure provvisorie o di confisca;
  L'articolo 32 prevede che la Parte richiesta debba riconoscere qualsiasi decisione giudiziaria presa presso la Parte richiedente per quanto riguarda i diritti dei terzi, salvo alcune specifiche eccezioni.
  Gli articoli da 33 a 45 recano norme a contenuto per lo più procedurale. In tale ambito l'articolo 33 prevede la designazione dell'Autorità centrale competente, presso ciascuna Parte, a trasmettere o a rispondere alle richieste; gli articoli 35 e 37 regolano la forma e il contenuto delle richieste; l'articolo 40 stabilisce l'obbligo di fornire i motivi per cui una Parte decide di negare, rinviare o sottoporre a condizione le richieste di cooperazione mentre l'articolo 41 sancisce l'obbligo di fornire immediatamente alla Parte richiedente le informazioni circa l'attività avviata a seguito della richiesta; il risultato finale; la decisione di negare, rinviare o condizionare la cooperazione; le circostanze che rendano impossibile o ritardino gli atti richiesti. L'articolo 42 consente di subordinare l'esecuzione di una richiesta alla condizione che le informazioni ottenute non siano usate per indagini o procedimenti diversi da quelli specificati nella richiesta, mentre l'articolo 43 consente alla Parte richiedente di esigere che la Parte richiesta mantenga riservati i fatti e la sostanza della richiesta.
  L'articolo 44 disciplina la ripartizione delle spese per l'esecuzione della richiesta, che rimangono ordinariamente a carico della Parte richiesta, rinviando invece all'accordo tra le Parti per le spese straordinarie.
  Il capitolo V, composto dagli articoli 46 e 47, regola la cooperazione tra le FIU, le quali sono tenute a cooperare ai fini della lotta al riciclaggio per raccogliere, analizzare o ricercare le informazioni del caso; inoltre è previsto che ciascuna Parte si doti delle misure necessarie per consentire l'avvio di azioni urgenti da parte di una FIU, su richiesta di una FIU straniera, per Pag. 93sospendere o negare il consenso all'avanzamento di una transazione riguardante il riciclaggio o sospetta di riciclaggio.
  Il capitolo VI, composto del solo articolo 48, disciplina i meccanismi di controllo e di composizione delle controversie relativamente all'attuazione della Convenzione, attribuendo la relativa responsabilità alla Conferenza delle Parti. Per quanto riguarda le controversie è prevista inoltre la possibilità di ricorrere ad un tribunale arbitrale ovvero alla Corte internazionale di giustizia.
  Il capitolo VII, composto dagli articoli da 49 a 56, reca le disposizioni finali. In tale ambito l'articolo 49 regola l'entrata in vigore della Convenzione, prevista il primo giorno del mese successivo trascorsi tre mesi dopo la data alla quale sei firmatari abbiano firmato e ratificato la Convenzione.
  L'articolo 50 disciplina l'adesione alla Convenzione di altri Stati; l'articolo 51 consente alle Parti di designare il territorio cui si applica la Convenzione, mentre l'articolo 52 chiarisce che la Convenzione non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti da Convenzioni internazionali multilaterali su materie specifiche, consentendo inoltre alle Parti di concludere tra di loro accordi sulle materie oggetto della Convenzione, al fine di integrarne o rafforzarne le disposizioni.
  L'articolo 53 consente alle Parti di avvalersi di riserve in sede di firma o di deposito della ratifica della Convenzione; l'articolo 54 disciplina le eventuali modifiche alla Convenzione stessa; l'articolo 55consente alle Parti di denunciare la Convenzione; l'articolo 56 attribuisce al Segretario Generale del Consiglio d'Europa il compito di comunicare agli Stati membri e alle Parti ogni atto relativo alla Convenzione stessa.
  L'Appendice alla Convenzione elenca i reati cui fa riferimento la Convenzione stessa: partecipazione di gruppi di criminalità organizzata; terrorismo; traffico di esseri umani; sfruttamento sessuale; traffico illecito di sostanze stupefacenti; traffico illecito di armi; traffico illecito di beni rubati; corruzione; truffa; contraffazione di valuta; contraffazione di prodotti; reati contro l'ambiente; omicidio e lesioni personali gravi; rapimento; rapina e furto; contrabbando; estorsione; contraffazione; riproduzione abusiva; insider trading e manipolazione del mercato.
  Per quanto attiene agli altri atti di cui si propone la ratifica, segnala come la Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo sia attualmente in vigore per 34 Paesi (tutti membri del Consiglio d'Europa), mentre 10 Stati hanno finora solo firmato la Convenzione (Armenia, Belgio, Georgia, Grecia, Islanda, Irlanda, Italia, San Marino, Svizzera e Regno Unito), così come ha fatto il 22 ottobre 2015 l'Unione europea. L'Italia ha firmato la Convenzione l'8 giugno 2005.
  La Convenzione è stata adottata al fine di accrescere l'efficacia degli strumenti internazionali esistenti in materia di lotta contro il terrorismo. La Convenzione mira a favorire gli sforzi degli Stati membri nella prevenzione del terrorismo indicando due modi per raggiungere tale obiettivo: anzitutto, definendo come reati quegli atti che possono portare alla commissione di reati di terrorismo – quali la pubblica istigazione, il reclutamento e l'addestramento e, in secondo luogo, rafforzando la cooperazione in materia di prevenzione sia a livello interno (politiche nazionali di prevenzione), sia internazionale (modifica degli accordi esistenti in materia di estradizione e mutua assistenza giudiziaria, e predisposizione di ulteriori strumenti supplementari).
  Il testo della Convenzione comprende un preambolo, 32 articoli ed un allegato. Nel preambolo viene chiarito, tra l'altro, che i reati di terrorismo non sono in alcun modo giustificabili sulla base di considerazioni di alcun genere e che tutte le misure adottate per la prevenzione e repressione del terrorismo dovranno rispettare lo stato di diritto, i valori democratici, i diritti umani e le libertà fondamentali, il diritto internazionale umanitario, senza pregiudizio della libertà di espressione e di associazione. Ai fini della Convenzione è reato di terrorismo uno qualsiasi dei reati definiti nei dieci trattati universali delle Pag. 94Nazioni Unite contro il terrorismo; agli Stati che non siano ancora Parte di alcuni di tali Trattati è riconosciuta la facoltà, da esplicitare, di non tenere conto dei reati in essi contemplati.
  In tale ambito l'articolo 16 della Convenzione dispone che essa è applicabile ai soli reati di natura transnazionale, con esclusione dei casi di interesse esclusivo di un singolo Stato, ai quali, tuttavia, vi sarà la facoltà di applicare le disposizioni di cooperazione giudiziaria previste dalla Convenzione stessa.
  L'articolo 2 dispone che obiettivo della Convenzione è migliorare la prevenzione del terrorismo e dei suoi effetti negativi sul pieno godimento dei diritti umani; gli articoli 3 e 4 indicano ipotesi di politiche nazionali di prevenzione del terrorismo, comprensive anche della promozione del dialogo interreligioso e interculturale e prevedono la reciproca assistenza tra le Parti attraverso lo scambio di informazioni, l'addestramento e altre iniziative congiunte.
  Il testo individua i profili di nuove figure di reato collegate al compimento di atti di terrorismo e fa riferimento, all'articolo 5, alla pubblica provocazione (istigazione) alla commissione di un reato terroristico, all'articolo 6 al reclutamento e all'addestramento ad attività terroristiche che si concretizza nella fornitura di istruzioni per la fabbricazione e l'uso di esplosivi, armi da fuoco, sostanze nocive e pericolose, nonché, secondo l'articolo 7, alle metodologie specifiche volte alla commissione di atti terroristici. Ciascuna delle Parti deve fare in modo di penalizzare nel diritto interno le tre figure di reato, se commesse illecitamente e intenzionalmente.
  La penalizzazione dei comportamenti di cui agli articoli da 5 a 7 è subordinata all'effettivo giudizio di pericolosità di essi, in modo da evitare il perseguimento di parole o atti non finalizzati ad alcuna condotta criminosa; tale prudenza è controbilanciata tuttavia dall'articolo 8, per il quale un atto costituisce reato (ai sensi dei citati articoli da 5 a 7) anche se non sia stato effettivamente commesso.
  L'articolo 9 della Convenzione contiene anche disposizioni relative ai reati accessori, prevedendo che ciascuna delle Parti provveda alla penalizzazione, nel proprio ordinamento, anche della complicità, ovvero dell'organizzazione o direzione, in relazione ai reati previsti dagli articoli da 5 a 7; ciascuna delle Parti, inoltre, si impegna a penalizzare nel proprio diritto interno anche il semplice tentativo di commissione di uno dei reati in precedenza richiamati, ad eccezione di quello di istigazione.
  In base all'articolo 10 ciascuna delle Parti adotta misure che prevedano la responsabilità – penale, civile o amministrativa – degli enti giuridici (quali comitati di sostegno o associazioni varie) che partecipino quale copertura degli autori dei reati previsti dagli articoli da 5 a 7 e 9 della Convenzione, ferma restando, naturalmente, la responsabilità penale degli effettivi autori dei reati terroristici.
  Gli articoli 11 e 12 dispongono che le incriminazioni sono soggette a un principio di proporzionalità, tenendo conto della legittimità del perseguimento di alcuni principi in una società democratica, e devono essere formulate nel rispetto della libertà di espressione, di associazione e di religione, come sancite dai principali strumenti internazionali per la salvaguardia dei diritti umani. L'articolo 13 prevede che ciascuna delle Parti metta in atto misure di protezione e sostegno alle vittime di atti terroristici commessi sul proprio territorio, inclusi l'assistenza economica e il risarcimento alle vittime e ai parenti più stretti.
  La materia della giurisdizione sui reati previsti dalla Convenzione è regolata dall'articolo 14, mentre l'articolo 15 sancisce per ciascuna delle Parti l'obbligo di indagine nei casi in cui venga informata che l'autore o presunto autore di un reato di cui alla presente Convenzione potrebbe trovarsi sul suo territorio.
  L'articolo 17 prevede l'impegno delle Parti alla reciproca assistenza in ordine a indagini, procedimenti penali o estradizione. Pag. 95
  Gli articoli da 18 a 21 riguardano l'applicazione del principio aut dedere, aut judicare (ossia l'obbligo dello Stato sul cui territorio si trova il sospetto terrorista di estradarlo verso lo Stato richiedente o, altrimenti, di esercitare l'azione penale nei suoi confronti), anche in rapporto al meccanismo per l'apposizione di riserve.
  L'articolo 22 prevede che le autorità competenti di una Parte, senza preventiva richiesta, possono trasmettere alle omologhe autorità di un'altra Parte informazioni ottenute nell'ambito di loro indagini, qualora ritengano ciò utile per iniziative investigative o giudiziarie dell'altra Parte.
  L'articolo 26 stabilisce che la Convenzione integra i trattati e gli accordi multilaterali o bilaterali applicabili esistenti fra le Parti.
  Gli articoli da 27 a 32 regolano la materia degli emendamenti alla Convenzione, della soluzione delle controversie eventualmente derivanti dalla sua applicazione, della Consultazione delle parti – una periodica concertazione finalizzata a garantire l'efficace attuazione della Convenzione –, e della denuncia della Convenzione.
  La Convenzione internazionale per la soppressione degli atti di terrorismo nucleare è stata firmata finora da 115 Paesi, risulta essere stata ratificata da 100 Parti. A livello internazionale, la Convenzione è in vigore dal 7 luglio 2007.
  Quanto al contenuto, la Convenzione si compone di 28 articoli e di un preambolo, dove viene sottolineato che l'atto pattizio è lo strumento attraverso cui la Comunità Internazionale intende darsi regole certe e mezzi adeguati al fine di perseguire i reati connessi ad atti di terrorismo nucleare, inserendosi nell'attività più generale di misure volte all'eliminazione del terrorismo internazionale.
  Dopo le definizioni cui è dedicato l'articolo 1, le fattispecie considerate reato sono descritte dall'articolo 2, che le individua nella detenzione di materie radioattive, nella fabbricazione di ordigni o nel danneggiamento di impianto, precisando altresì che anche la sola minaccia di commettere un reato così definito è considerata un reato, come pure lo è la complicità.
  L'articolo 3 circoscrive il campo di applicazione della Convenzione e l'articolo 4, lasciando impregiudicati gli obblighi in capo agli Stati in virtù del diritto internazionale, esenta dall'applicazione di tali norme l'attività svolta dalle forze armate nel corso di un conflitto o nell'esercizio dei propri doveri, in ragione del fatto che la Convenzione non affronta la questione della legalità dell'uso (o della minaccia dell'uso) di armi nucleari da parte degli Stati.
  L'articolo 5 prescrive l'obbligo per gli Stati di adeguare i propri ordinamenti interni per la perseguibilità dei reati definiti all'articolo 2 e l'articolo 6 dispone tale adeguamento di modo che tali reati non possano in alcun caso essere giustificati da considerazioni di natura politica, filosofica, ideologica, razziale, etnica, religiosa o da altri motivi analoghi.
  L'articolo 7 disciplina l'attività di collaborazione tra gli Stati parte, al fine di prevenire o contrastare operazioni preparatorie sui rispettivi territori, tramite lo scambio di informazioni e il coordinamento di misure amministrative, salve comunque le informazioni riservate in base alla legislazione interna. L'articolo 8 prescrive l'adozione di misure opportune volte a proteggere materiale radioattivo e l'articolo 9 elenca i casi in cui la competenza di un reato ricade (o può essere richiesto che ricada) in capo ad uno Stato parte.
  L'articolo 10 disciplina la fase del recepimento delle informazioni, mentre l'articolo 11 dispone che, qualora lo Stato non conceda l'estradizione del colpevole, ha l'obbligo di attivare tempestivamente le autorità competenti interne al fine dell'esercizio dell'azione penale così come prevista dal suo ordinamento.
  L'articolo 12 garantisce un equo trattamento e la salvaguardia dei diritti fondamentali a colui che viene preso in custodia.
  L'articolo 13 obbliga a comprendere i reati di cui all'articolo 2 tra quelli che Pag. 96danno luogo ad estradizione in qualsiasi trattato di estradizione già esistente e, qualora non esista alcun trattato di estradizione tra due Stati parti coinvolti, la Convenzione può essere usata quale base giuridica per l'estradizione di un colpevole da uno Stato parte ad un altro.
  L'articolo 14 impone la massima assistenza tra Stati parte durante la fase delle indagini o dei procedimenti penali aventi ad oggetto i reati di cui all'articolo 2, mentre l'articolo 15 prevede che, ai fini dell'estradizione o dell'assistenza giudiziaria tra Stati Parte, nessuno dei reati di cui al precedente articolo 2, possa essere considerato come reato politico o ispirato da moventi politici e che, pertanto, la domanda di estradizione non possa essere respinta adducendo tale motivazione.
  Gli articoli 16, 17 e 18 dettano ulteriori disposizioni in tema di estradizione o di assistenza giudiziaria, di individuazione delle condizioni per il trasferimento di una persona detenuta ai fini di testimonianza, identificazione o accertamento dei fatti nell'ambito di indagini pertinenti la Convenzione in esame, di obblighi degli Stati parte e di procedure da adottare dopo il sequestro di materiale o congegno radioattivo o di strutture nucleari.
  L'articolo 19 stabilisce l'obbligo dello Stato parte in cui sono stati avviati perseguimenti penali, di comunicare al Segretario Generale dell'ONU, l'esito finale del procedimento e l'articolo 20 prevede modalità di consultazione tra gli Stati parte, direttamente o per il tramite del Segretario generale dell'ONU, all'occorrenza con l'assistenza di organizzazioni internazionali, ai fini della corretta applicazione della Convenzione.
  L'articolo 21 vincola gli Stati Parte ad adempiere gli obblighi derivanti dalla Convenzione nel rispetto dei principi dell'uguaglianza sovrana e dell'integrità territoriale degli Stati, nonché della non ingerenza negli affari interni degli altri Stati. L'articolo 22 dispone che nessuna disposizione della presente Convenzione autorizza uno Stato Parte a esercitare nel territorio di un altro Stato Parte competenze o funzioni esclusive riservate a quest'ultimo.
  L'articolo 23 è dedicato alle eventuali procedure di arbitrato e l'articolo 24 dispone l'apertura della Convenzione alla firma di tutti gli Stati nel periodo 14 settembre 2005 – 31 dicembre 2006,presso la Sede dell'ONU a New York.
  L'articolo 25 dispone l'entrata in vigore della Convenzione, mentre l'articolo 26 regola l'emendabilità della Convenzione e l'articolo 27 consente a ciascuno Stato Parte di denunciare la Convenzione, in forma scritta con effetto un anno dopo la data di ricezione della notifica. L'articolo 28, infine, prevede che l'originale della Convenzione (di cui è prevista la traduzione ufficiale in lingua araba, cinese, francese, inglese, russa e spagnola) sia depositato presso il Segretario Generale dell'ONU.
  Con riferimento al Protocollo di emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatto a Strasburgo il 15 maggio 2003, rileva preliminarmente come esso si fondi sull'urgenza di contrastare il terrorismo internazionale derivante dagli eventi dell'11 settembre 2001. Al fine di rafforzare la lotta contro il terrorismo nel rispetto dei diritti umani, il Protocollo modifica il testo della Convenzione nel senso di ampliare l'elenco dei reati da «depoliticizzare», sino a ricomprendere tutti i reati descritti nelle Convenzioni e Protocolli pertinenti delle Nazioni Unite contro il terrorismo; introduce una procedura semplificata di emendamento alla Convenzione medesima, che consentirà di ulteriormente allargare la platea di tali reati; apre la Convenzione all'adesione degli Stati osservatori (Canada, Giappone, Israele, Messico, Santa Sede, Stati Uniti) presso il Consiglio d'Europa, dando facoltà al Comitato dei Ministri di decidere caso per caso di invitare ad aderirvi anche altri Stati; include una clausola che autorizza il rifiuto di estradare verso un Paese dove esista il rischio di applicazione della pena di morte, oppure il rischio di subire torture o reclusione a vita senza possibilità di libertà Pag. 97provvisoria; istituisce un meccanismo di controllo («COSTER») per l'applicazione della nuova procedura relativa alle riserve e per altri compiti connessi con il controllo dell'applicazione della Convenzione.
  Il Protocollo non è ancora in vigore a livello internazionale. Ai sensi dell'articolo 18, infatti, l'entrata in vigore dell'atto pattizio è stabilita dopo tre mesi dall'espressione, da parte di tutti i Paesi parte della Convenzione europea per la repressione del terrorismo (tra i quali l'Italia), del consenso ad essere vincolati dal Protocollo, in conformità con le disposizioni dell'articolo 17, il quale, a sua volta, prevede che gli Stati Parte possano firmare il Protocollo con o senza riserva di ratifica, accettazione o approvazione. Il Protocollo attualmente risulta essere stato firmato da 46 dei 47 Paesi Parte del Consiglio d'Europa (unica eccezione Monaco), dei quali solo 32 hanno ratificato o aderito, ovvero hanno firmato senza riserva di ratifica, e 14 non hanno proceduto ancora alla ratifica. L'Italia, in particolare, ha firmato il Protocollo con riserva di ratifica il 15 maggio 2003.
  In tale contesto ricorda che la Convenzione europea per la repressione del terrorismo è entrata in vigore a livello internazionale il 4 agosto 1978: in Italia è in vigore dal 1o giugno 1986, dopo la ratifica intervenuta con la legge n. 719 del 26 novembre 1985. La Convenzione, della quale alla data del 21 settembre 2015 sono Parte 46 dei 47 membri del Consiglio d'Europa (con l'unica eccezione di Andorra, che peraltro l'ha firmata) tende ad agevolare l'estradizione degli autori di atti di terrorismo. A tale scopo, essa indica i reati che le parti si impegnano a non considerare come reato politico, come reato connesso a un reato politico o come reato inspirato da motivi politici: rileva come si tratti di atti di particolare gravità, quali dirottamento aereo, rapimento di bambini, presa di ostaggi o uso di bombe, granate, bombe volanti, lettere o pacchi bombe, che siano pericolosi per le persone. Ancora, la Convenzione permette alle Parti di non considerare come delitto politico ogni grave atto di violenza diretto contro la vita, l'integrità fisica o la libertà delle persone. In ogni caso, la Convenzione non obbliga le parti ad estradare una persona che rischia di essere perseguita o punita per la razza, la religione, la nazionalità o le opinioni politiche.
  Come già accennato in precedenza, nel corso dell'esame in sede referente è stato inserito, tra gli atti di cui si propone la ratifica, anche il Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatto a Riga il 22 ottobre 2013.
  Come specificato nel Preambolo del Protocollo, il suo scopo principale è quello di è adottare misure di contrasto all'azione dei cosiddetti «foreign terrorist fighters», con particolare riferimento a coloro che si recano all'estero per commettere reati di terrorismo, contribuire, partecipare alla loro commissione, ovvero impartire e ricevere addestramento a fini terroristici nel territorio di un altro Stato, nel rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, come stabiliti da strumenti pattizi quali la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e i relativi Protocolli.
  Il Protocollo si inserisce nel quadro della risoluzione 2178 (2014) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, che inteso stimolare gli Stati Membri ad adottare misure adeguate, sia sul piano interno sia nei rapporti di collaborazione intergovernativa nei vari aspetti legati alla sicurezza delle frontiere, al controllo dei trasporti di persone, al finanziamento, al reclutamento e al perseguimento giudiziario del terrorismo, nonché nel solco tracciato dalla risoluzione del Parlamento europeo dell'11 febbraio 2015, la quale ha sottolineato la necessità, fra l'altro, di armonizzare la qualificazione penale dei reati connessi ai combattenti stranieri, superando le lacune esistenti nella legislazione penale.
  In merito al contenuto specifico del Protocollo, l'articolo 1 ne definisce l'obiettivo, che è quello di integrare le disposizioni della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo per quanto riguarda la qualificazione Pag. 98come reato di alcuni atti, rafforzando l'impegno a prevenire il terrorismo e i suoi effetti.
  L'articolo 2 stabilisce che ciascuna Parte debba adottare le misure necessarie per qualificare come reato, nel proprio diritto interno, la partecipazione a un'associazione o a un gruppo a fini terroristici, qualora praticata illecitamente e intenzionalmente.
  Ai sensi dell'articolo 3 le Parti contraenti sono tenute a qualificare come reato il ricevere istruzioni, o acquisire conoscenze o competenze pratiche per la fabbricazione o l'uso di esplosivi, armi da fuoco, altre armi o sostanze nocive o pericolose, ovvero altre tecniche per commettere o contribuire a commettere un atto terroristico.
  L'articolo 4 impegna le Parti a qualificare come reato l'atto di recarsi in uno Stato diverso da quello di cittadinanza o residenza al fine di commettere un reato di terrorismo o contribuire o partecipare alla sua commissione o impartire addestramento a fini terroristici.
  L'articolo 5 impegna inoltre le Parti a qualificare come reato la fornitura o la raccolta di fondi per effettuare viaggi all'estero a fini terroristici sapendo che i fondi saranno destinati a tale scopo, mentre l'articolo 6 impegna le Parti a qualificare come reato qualsiasi azione di organizzazione o di agevolazione che aiuti una persona a effettuare viaggi all'estero a fini terroristici.
  L'articolo 7 contempla lo scambio di informazioni tra le Parti, impegnandole ad adottare le misure necessarie per rafforzare lo scambio tempestivo di tutte le informazioni rilevanti relative alle persone che effettuano viaggi all'estero a fini terroristici.
  L'articolo 8 stabilisce l'obbligo per le Parti contraenti di provvedere affinché le misure previste dal Protocollo siano adottate nel rispetto degli obblighi internazionali in materia di diritti umani e delle libertà di circolazione, espressione, associazione e religione. Inoltre viene stabilito che i reati previsti ai sensi del Protocollo sono soggetti al principio di proporzionalità e al rispetto di finalità legittime e devono escludere qualunque forza di arbitrarietà o di trattamento discriminatorio o razzista.
  L'articolo 9 disciplina il rapporto tra il Protocollo e la Convenzione, stabilendo che i termini contenuti nel Protocollo sono interpretati ai sensi della Convenzione e che le disposizioni della Convenzione, ad eccezione dello stesso articolo 9, si applicano tra le Parti di conseguenza.
  L'articolo 10 regola l'entrata in vigore del Protocollo, che è fissata il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dopo che sei Stati, di cui almeno quattro Membri del Consiglio d'Europa, hanno depositato lo strumento di ratifica, accettazione o approvazione.
  L'articolo 11 riguarda il meccanismo di adesione al Protocollo, che è consentito a ogni Stato aderente alla Convenzione, mentre l'articolo 12 regola l'applicazione territoriale del Protocollo, prevedendo che ciascuna Parte, al momento della firma o della ratifica, accettazione, approvazione o adesione, indica il territorio o i territori a cui il Protocollo si applicherà. In tale ultimo ambito viene contemplata inoltre la possibilità di estendere l'applicazione del Protocollo a ogni altro territorio mediante dichiarazione inviata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
  L'articolo 13 disciplina la denuncia del Protocollo, prevedendo che essa possa avvenire mediante notifica inviata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa; viene specificato inoltre che la denuncia della Convenzione cui il Protocollo si riferisce comporta la denuncia automatica del presente Protocollo.
  L'articolo 14 attribuisce al Segretario Generale del Consiglio d'Europa i compiti di notifica di ogni atto, dichiarazione, notifica o comunicazione concernente il Protocollo medesimo.
  Passando al contenuto del disegno di legge di ratifica, esso si compone di 9 articoli e reca, agli articoli 1 e 2, l'autorizzazione alla ratifica e la clausola di esecuzione delle Convenzioni sopra illustrate.Pag. 99
  In tale ambito ricorda che nel corso dell'esame in sede referente il comma 1 dell'articolo 1 è stato integrato al fine di prevedere la ratifica anche del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo.
  L'articolo 3 specifica le definizioni di termini ricorrenti nel testo del disegno di legge: si tratta delle definizioni di «materia radioattiva»; «materie nucleari»; «uranio arricchito negli isotopi 235 o 233»;«impianto nucleare»; «ordigno nucleare»; e dell’«ISIN» (Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione) previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 45 del 2014.
  L'articolo 4, al comma 1, apporta modifiche al codice penale, inserendo taluni articoli in materia di sanzioni per reati legati a condotte con finalità terroristiche.
  In particolare, la lettera a) inserisce l'articolo 270-quinquies.1 in materia di finanziamento di condotte con finalità di terrorismo, stabilendo che chiunque raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per il compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies è punito con la reclusione da sette a quindici anni, indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi per la commissione delle citate condotte. Chiunque deposita o custodisce i beni o il denaro indicati al primo comma è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
  Al riguardo ricorda che in base al citato articolo 270-sexies del codice penale sono considerate con finalità di terrorismo «le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia».
  La medesima lettera a) del comma 1 inserisce, inoltre, nel codice penale l'articolo 270-quinquies.2, recante norme in materia di sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento delle condotte con finalità di terrorismo, in base al quale chiunque sottrae, distrugge, disperde, sopprime o deteriora beni o denaro sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento delle condotte con finalità di terrorismo di cui al già richiamato articolo 270-sexies, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 3.000 a euro 15.000.
  La lettera b) inserisce nel codice penale l'articolo 270-septies, il quale prevede che, nel caso di condanna o di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei delitti commessi con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies è sempre disposta la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne costituiscono il prezzo, il prodotto o il profitto. Se la confisca di tali beni non è possibile, la disposizione autorizza la confisca per equivalente, cioè la confisca di altri beni di cui il reo ha disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo, prodotto o profitto.
  La lettera c) interviene sul capo del codice penale relativo ai delitti contro la personalità interna dello Stato, inserendovi un nuovo articolo 280-ter, con il quale si disciplina la fattispecie penale di atti di terrorismo nucleare, prevedendo per tali atti le seguenti sanzioni: la reclusione da sei a dodici anni per chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies, procura a sé o ad altri materia radioattiva ovvero crea un ordigno nucleare o ne viene altrimenti in possesso; è punito con la reclusione da sette a quindici anni chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies: utilizza materia radioattiva o un ordigno nucleare ovvero utilizza o danneggia un Pag. 100impianto nucleare in modo tale da rilasciare o con il concreto pericolo che rilasci materia radioattiva.
  Il terzo comma del nuovo articolo 280-ter stabilisce inoltre che le pene previste si applicano altresì quando la condotta ivi descritta abbia ad oggetto materiali o aggressivi chimici o batteriologici.
  L'articolo 5, comma 1, del disegno di legge individua nel Ministero della giustizia il punto di contatto ai fini della Convenzione di New York per la soppressione di atti di terrorismo del 2005.
  Conseguentemente, in relazione ai procedimenti penali per il delitto di atti di terrorismo nucleare, di cui al nuovo articolo 280-ter del codice penale, introdotto dall'articolo 4, comma 1, lettera c), del disegno di legge, ai sensi dei commi da 2 a 4 dovranno essere effettuate le seguenti comunicazioni al Ministero della giustizia:
   il Pubblico Ministero dovrà comunicare l'esercizio dell'azione penale;
   sempre il PM dovrà comunicare l'esecuzione di una misura di custodia cautelare (in carcere o agli arresti domiciliari), allegando copia dell'ordinanza;
   l'autorità giudiziaria dovrà comunicare l'esito definitivo del procedimento e il luogo dove i beni sequestrati sono custoditi, nonché le modalità di loro conservazione.

  Ai sensi del comma 5 tutte queste informazioni dovranno essere trasmesse dal Ministro della giustizia agli Stati parte della Convenzione, tramite il Segretario generale delle Nazioni Unite. È previsto inoltre che dell'ubicazione e conservazione dei beni sequestrati sia data comunicazione anche al direttore generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica.
  L'articolo 6 disciplina la sorte dei materiali radioattivi (come pure degli impianti nucleari o degli ordigni nucleari) sequestrati nell'ambito di un procedimento penale per atti di terrorismo nucleare, prevedendo, al comma 1, che:
   l'autorità giudiziaria debba informare del sequestro il prefetto (e il Ministero della giustizia, come previsto dall'articolo 5, comma 4);
   il prefetto debba a sua volta informare i Ministri dell'interno, dell'ambiente e della salute, oltre al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio;
   il prefetto, su parere dell'ISIN – Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (il quale riveste il ruolo di autorità di regolamentazione competente in materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione), debba adottare i provvedimenti necessari alla messa in sicurezza dei materiali radioattivi (eventualmente provvedendo autonomamente in caso d'urgenza).

  In base al comma 2 dell'articolo 6, i beni sequestrati sono dunque conferiti alla Società gestione impianti nucleari (Sogin S.p.a.), in veste di operatore nazionale individuato dal decreto legislativo n. 52 del 2007, o all'ENEA, in veste di gestore del Servizio integrato previsto dallo stesso decreto legislativo.
  Il comma 3 dispone inoltre che, laddove si tratti di beni mobili da restituire ad altro Stato che sia parte della Convenzione internazionale, vi provvede il Ministero dello Sviluppo economico, sentiti, oltre che l'ISIN, anche i Ministri dell'interno, della giustizia e dell'ambiente.
  L'articolo 7 introduce nel decreto legislativo n. 230 del 1995, di attuazione di una serie di direttive Euratom in materia di sicurezza nucleare, un nuovo articolo 156-bis, il quale demanda ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'interno, dell'ambiente, della salute, delle infrastrutture e previo parere dell'ISIN, l'individuazione di un elenco di sostanze radioattive e delle modalità di loro gestione e impiego, sulla base delle raccomandazioni dell'Agenzia internazionale per l'energia.
  Per quanto riguarda i profili di interesse della Commissione Finanze segnala i commi 1 e 2 dell'articolo 8.
  Il comma 1 designa l'Unità di informazione finanziaria (UIF), istituita dal decreto legislativo n. 231 del 2007 in materia di contrasto al riciclaggio, quale autorità di intelligence finanziaria in base alla Convenzione Pag. 101del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, la cui ratifica è prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera d), del disegno di legge.
  L'autorità centrale (competente a trasmettere o a rispondere alle richieste di collaborazione tra le Parti in materia di contrasto al riciclaggio), prevista dall'articolo 33 della medesima Convenzione, è individuata invece dal comma 2 nel Ministero dell'economia e delle finanze.
  Il comma 3 del medesimo articolo 8, inserito nel corso dell'esame presso le Commissioni competenti nel merito, stabilisce invece che il punto di contatto responsabile della trasmissione e della ricezione delle informazioni rilevanti relative alle persone che effettuano viaggi all'estero a fini terroristici, nell'ambito dello scambio di informazioni previsto in merito dal sopra descritto articolo 7 del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), del disegno di legge, è il Ministero dell'interno-Dipartimento della pubblica sicurezza, il quale deve svolgere tale attività con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  L'articolo 9 contiene la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo inoltre che alla copertura di eventuali spese straordinarie si provvederà mediante appositi provvedimenti legislativi.

  Maurizio BERNARDO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame a una seduta da convocare per la giornata di domani, nel corso della quale si procederà all'espressione del parere sul provvedimento.

Disposizioni per la concessione di una promozione a titolo onorifico agli ufficiali provenienti dai corsi allievi ufficiali di complemento.
C. 679 Palmizio.

(Parere alla IV Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Tommaso CURRÒ (PD), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del parere alla IV Commissione Difesa, la proposta di legge C.679 Palmizio, recante disposizioni per la concessione di una promozione a titolo onorifico agli ufficiali provenienti dai corsi allievi ufficiali di complemento.
  In via preliminare evidenzia come, secondo quanto indicato nella relazione illustrativa, l'intervento legislativo trovi fondamento nella constatazione che la figura dell'ufficiale di complemento proveniente dai relativi corsi rappresenti oggi una figura ormai superata, in quanto, a seguito della sospensione della leva obbligatoria, non si è più provveduto ad alimentare questa categoria di ufficiali.
  La misura proposta si pone in parallelo con altri analoghi interventi legislativi disposti nel passato, con i quali si sono previste promozioni a titolo onorifico in favore di cittadini italiani.
  Per quanto riguarda il contenuto della proposta di legge, che si compone di cinque articoli, l'articolo 1 prevede la promozione al grado superiore, non oltre il grado massimo stabilito per la categoria, per gli ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza. La promozione è riconosciuta una volta collocati nella riserva di complemento a cui i richiamati ufficiali appartengono.
  Ai sensi dell'articolo 2, la promozione è subordinata al fatto che i soggetti richiedenti presentino i seguenti requisiti:
   a) provengano dai regolari corsi per allievi ufficiali di complemento;
   b) abbiano prestato, per fatto militare in ogni tempo, giuramento di fedeltà solamente alla Repubblica italiana;
   c) non siano mai transitati nel servizio permanente effettivo ovvero nel ruolo d'onore o equivalenti;
   d) abbiano aderito, successivamente alla nomina e per almeno trenta anni, anche con discontinuità, a una o più associazioni iscritte, alla data di decorrenza Pag. 102della promozione all'albo albo delle associazioni fra militari in congedo e dei pensionati;
   e) non abbiano conseguito altra promozione a titolo onorifico in applicazione di altre disposizioni vigenti.

  In ordine agli effetti giuridici derivanti dalla promozione, l'articolo 1, al comma 3 dispone che il passaggio di grado abbia esclusivamente valore onorifico, senza alcun effetto economico e di status. Viene precisato, altresì, al comma 2 del medesimo articolo 1, che l'attribuzione del nuovo grado non dà diritto, in caso siano previsti diversi limiti di età per la nuova posizione gerarchica, al ricollocamento nella categoria del complemento.
  L'articolo 3 regola il procedimento per il conferimento della promozione, disponendo al comma 1 che la domanda del soggetto interessato dovrà essere accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale egli dichiara il possesso dei requisiti previsti dalla legge. In base al comma 4 la promozione è disposta con provvedimento del responsabile dell'ufficio del Ministero della difesa che ha in carico il documento matricolare dell'interessato.
  Con riferimento ai termini temporali del procedimento, il medesimo articolo 3 dispone al comma 2 che la promozione decorre dalla data di presentazione dell'istanza e che la durata del procedimento amministrativo, comprensivo della trascrizione matricolare e della comunicazione all'interessato dell'avvenuta promozione, non può superare il termine di ventiquattro mesi dalla data di presentazione dell'istanza.
  Per quanto riguarda gli aspetti che possono in qualche modo interessare gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, richiama l'articolo 4, il quale disciplina i costi relativi alla procedura per il conferimento della promozione, che sono posti a carico dell'interessato. In tale ambito il comma 1 demanda a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della difesa, il compito di stabilire il costo medio amministrativo della pratica di avanzamento, che dovrà essere aggiornato ogni cinque anni, nonché le modalità di versamento di tale importo da parte dell'interessato.
  Il comma 2 dell'articolo 4 precisa, altresì, che ai fini del calcolo del costo medio amministrativo della pratica di avanzamento dovranno essere considerati i costi relativi ai controlli sulla veridicità della dichiarazione sostitutiva ai quali dovrà essere sommata una maggiorazione del 10 per cento per il personale addetto agli uffici preposti all'istruzione delle suddette pratiche «a titolo di fondo incentivante per il personale addetto agli uffici preposti all'istruzione delle suddette pratiche». Le modalità di utilizzo di tale fondo dovranno essere definite mediante contrattazione decentrata: viene precisato comunque che la corresponsione della quota del fondo ai beneficiari è effettuata solo dopo la conclusione delle procedimento amministrativo cui il versamento si riferisce.
  In merito alle previsioni del comma 2 rileva come non appaia chiaro il motivo per il quale si ritenga di introdurre un incentivo monetario in favore del personale in relazione allo svolgimento di pratiche di ufficio di natura del tutto ordinaria.
  Il comma 3 specifica che il mancato versamento del contributo rende irricevibile l'istanza, mentre il comma 4 prevede che, in caso di mancato accoglimento dell'istanza, l'importo versato sia restituito entro 24 mesi dalla data di presentazione dell'istanza stessa, ridotto del 50 per cento.
  L'articolo 5 reca alcune disposizioni di carattere transitorio. In particolare, si dispone al comma 1 che i capitani provvisti della qualifica di primo capitano sono equiparati al grado di maggiore.
  In base al comma 2 il periodo superiore ai quattro anni trascorso nel grado di sottotenente è utilizzato per il raggiungimento della qualifica maggiore, dietro presentazione di apposita istanza, accompagnata dalla ricevuta del versamento del costo della pratica che l'interessato può presentare in qualsiasi momento ai competenti uffici del Ministero della difesa. Pag. 103Inoltre è previsto che la promozione al grado superiore o l'attribuzione della qualifica di primo capitano intervenute successivamente alla presentazione dell'istanza per il riconoscimento della promozione danno diritto alla presentazione di un'ulteriore istanza per l'attribuzione del nuovo grado a titolo onorifico, che dovrà essere accompagnata da un nuovo versamento del contributo previsto dall'articolo 4.
  Nel rilevare come il provvedimento in esame riguardi solo marginalmente aspetti di interesse della Commissione, formula una proposta di parere favorevole con un'osservazione (vedi allegato), la quale, con riferimento all'articolo 4, ove si prevede che l'interessato, oltre a farsi carico dei costi della procedura per il conferimento della promozione, debba versare un'ulteriore somma pari al 10 per cento di tali costi, destinata al personale addetto agli uffici preposti all'istruzione delle suddette pratiche a titolo di incentivo per il predetto personale, sottopone alla valutazione della Commissione di merito l'opportunità di sopprimere tale previsione.

  Giovanni PAGLIA (SI-SEL), nel condividere l'osservazione contenuta nella proposta di parere del relatore, chiede al relatore quali siano le motivazioni poste a fondamento della previsione di tale maggiorazione del 10 per cento dei costi di espletamento delle pratiche per il conferimento delle promozioni a favore del personale addetto agli uffici preposti all'istruzione delle predette pratiche.

  Tommaso CURRÒ (PD), relatore, nel comprendere la richiesta di chiarimento del deputato Paglia, sottolinea come, secondo gli elementi di informazione in suo possesso, le attività connesse all'istruzione delle pratiche per il conferimento delle promozioni non presentino alcun aspetto problematico e, anzi, ineriscano, all'ordinaria attività amministrativa svolta dagli uffici a ciò preposti, come del resto evidenziato dalla stessa relazione illustrativa della proposta di legge.
  Si riserva peraltro di approfondire, con il relatore presso la Commissione Difesa e con il presentatore della proposta di legge, le ragioni che hanno indotto alla previsione di tale incentivo monetario.

  Girolamo PISANO (M5S) ringrazia in primo luogo il relatore per la disponibilità ad acquisire ulteriori elementi sui contenuti del provvedimento. In tale contesto ritiene che occorra svolgere un ulteriore approfondimento anche in merito alle motivazioni in base alle quali la proposta di legge prevede, a carico dell'interessato, il pagamento di un importo in relazione ai costi della procedura per il conferimento della promozione. Ritiene infatti che le promozioni dovrebbero rispondere a esigenze organizzative e non dovrebbero comportare, quindi, la necessità di un'istanza, né oneri economici in capo ai destinatari della promozione stessa.

  Maurizio BERNARDO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame a una seduta da convocare per la giornata di domani, nel corso della quale si procederà all'espressione del parere sul provvedimento.

Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario.
Testo unificato C. 259 e abb.

(Parere alla XII Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 1o dicembre scorso.

  Alessandro PAGANO (AP), relatore, ricorda di aver illustrato il provvedimento nella precedente seduta di esame e si riserva di presentare una proposta di parere che verrà trasmessa ai componenti della Commissione nel pomeriggio della giornata odierna o, al più tardi, nella mattinata di domani.

  Maurizio BERNARDO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia Pag. 104il seguito dell'esame a una seduta da convocare per la giornata di domani.

  La seduta termina alle 14.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 15.15.

AVVERTENZA

  I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/50/UE recante modifica della direttiva 2004/109/CE, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, della direttiva 2003/71/CE, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari, e della direttiva 2007/14/CE, che stabilisce le modalità di applicazione di talune disposizioni della direttiva 2004/109/CE.
Atto n. 235.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/49/UE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi.
Atto n. 241.

RISOLUZIONI

7-00553 Pagano: Misure a sostegno del credito in favore dei soggetti esercenti impianti fotovoltaici di produzione di energia.

Pag. 105