CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 15 dicembre 2015
562.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (VIII e X)
COMUNICATO
Pag. 5

SEDE REFERENTE

  Martedì 15 dicembre 2015. — Presidenza del presidente della X Commissione, Ettore Guglielmo EPIFANI.

  La seduta comincia alle 15.

DL 191/2015: Disposizioni urgenti per la cessione a terzi dei complessi aziendali del Gruppo ILVA.
C. 3481 Governo.

(Esame e rinvio)

  Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento in oggetto.

  Lorenzo BASSO (PD), relatore per la X Commissione, osserva preliminarmente che il decreto-legge in esame interviene sulla procedura di amministrazione straordinaria del gruppo ILVA allo scopo, da un lato, di garantirne l'esercizio senza soluzione di continuità, diversamente inevitabile con oggettivo e gravissimo pregiudizio per il tessuto socioeconomico del territorio e dei livelli occupazionali, contemperando tali esigenze con quelle della salute e della tutela ambientale e, dall'altro, di semplificare e rendere più trasparente il processo di cessione.
  Le motivazioni della necessità e dell'urgenza del decreto sono riportate nel preambolo e fanno riferimento all'accelerazione delle procedure di cessione del gruppo ILVA in amministrazione straordinaria e all'armonizzazione della tempistica del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria con l'autorizzazione all'esercizio dell'impresa in costanza di sequestro, al fine di rendere effettiva la possibilità di esercizio da parte del cessionario. Tali motivazioni sono, altresì, esplicitate nella relazione illustrativa.
  Ricorda che, con riferimento all'emergenza nell'area di Taranto e all'attività dello stabilimento Ilva, sono stati già adottati i seguenti decreti-legge:
   1) 7 agosto 2012, n. 129, recante disposizioni urgenti per il risanamento ambientale e la riqualificazione del territorio della città di Taranto;
   2) 3 dicembre 2012, n. 207, recante disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale;
   3) 4 giugno 2013, n. 61, recante nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio Pag. 6di imprese di interesse strategico nazionale;
   4) 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni (articolo 12);
   5) 10 dicembre 2013, n. 136, recante disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate;
   6) 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea, nel testo risultante dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 116 (articolo 22-quater);
   7) 16 luglio 2014, n. 100, recante misure urgenti per la realizzazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria per le imprese sottoposte a commissariamento straordinario (non convertito in legge in quanto confluito nel predetto decreto n. 91);
   8) 5 gennaio 2015, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto;
   9) 4 luglio 2015, n. 92, recante, all'articolo 3, misure urgenti per l'esercizio dell'attività di impresa di stabilimenti oggetto di sequestro giudiziario.

  Passando ad esaminare i contenuti del provvedimento in esame, fa presente che si soffermerà sui commi da 1 a 6 e sul comma 10 dell'articolo 1 di prioritaria competenza della Commissione Attività produttive.
  L'articolo 1 interviene sulla procedura di cui al decreto-legge n. 347/2003 di cessione dei beni aziendali delle imprese operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali ovvero che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi del decreto-legge n. 207/2012 e, in particolare, sulla procedura di cessione dei complessi aziendali di ILVA Spa in amministrazione straordinaria, fissando al 30 giugno 2016 il termine entro il quale i commissari del Gruppo ILVA debbono espletare le procedure per il trasferimento dei complessi aziendali (commi 1-2) e disponendo l'erogazione in favore dell'amministrazione straordinaria del Gruppo ILVA della somma di 300 milioni di euro che l'aggiudicatario dei beni aziendali provvederà a restituire allo Stato (commi 3-5). Un'ulteriore disposizione di carattere finanziario riguarda il pagamento dei debiti prededucibili contratti nel corso dell'amministrazione straordinaria (comma 6). Viene, altresì, fissato al 31 dicembre 2016 il termine ultimo per l'attuazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitario (comma 7). Si interviene, inoltre, sulle procedure di modifica del predetto Piano (commi 8-9).
  L'articolo 2 dispone, infine, che il provvedimento in esame entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale (G.U. n. 283 del 4 dicembre 2015).
  I commi 1 e 2 dell'articolo 1 prevedono un'accelerazione del procedimento di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA. Il comma 1, novella in più punti l'articolo 4, comma 4-quater, del decreto-legge n. 347/2003, il quale demanda al commissario straordinario l'individuazione dell'affittuario o dell'acquirente, a trattativa privata. Le novelle sono finalizzate a:
   specificare che, tra le garanzie che debbono essere valutate dal Commissario ai fini della designazione dell'affittuario o dell'acquirente, la garanzia della rapidità e dell'efficienza dell'intervento debba concernere anche i profili di tutela ambientale (lettera a)); il Commissario deve infatti individuare l'affittuario o l'acquirente tra quelli che garantiscono, a seconda dei casi, la continuità nel medio periodo del relativo servizio pubblico essenziale ovvero la continuità produttiva dello stabilimento industriale di interesse strategico nazionale Pag. 7anche con riferimento alla garanzia di adeguati livelli occupazionali, nonché la rapidità ed efficienza dell'intervento; la novella in esame dispone che la rapidità ed efficienza dell'intervento sia anche con riferimento ai profili di tutela ambientale;
   introdurre la previsione che la perizia sul prezzo di mercato dei beni sia effettuata, con funzione di esperto indipendente, oltre che da primaria istituzione finanziaria, in alternativa, da una primaria istituzione di consulenza aziendale sempre designata dal MiSE; la relazione illustrativa al provvedimento afferma che tale modifica si rende necessaria al fine di evitare l'eccessiva restrizione dei soggetti legittimati, atteso che le «istituzioni finanziarie» sono in larga parte da escludere in quanto coinvolte in rapporti e relazioni di natura istituzionale con ILVA; il vigente comma 4-quater dispone che il canone di affitto o il prezzo di cessione dei beni non devono essere inferiori a quelli di mercato e come risultanti da perizia disposta da primaria istituzione finanziaria con funzione di esperto indipendente, individuata dal MiSE sulla base delle disposizioni vigenti;
   introdurre la previsione che le offerte sono corredate da un piano industriale e finanziario nel quale devono essere indicati gli investimenti, con le risorse finanziarie necessarie e le relative modalità di copertura, che si intendono effettuare per garantire le predette finalità nonché gli obiettivi strategici della produzione industriale degli stabilimenti del gruppo; tale modifica viene qualificata dalla relazione illustrativa come un adeguamento sul piano tecnico della disposizione che regola i contenuti inderogabili delle offerte di acquisto; la formulazione vigente del terzo periodo del comma 4-quater invece demanda al commissario straordinario di richiedere al potenziale affittuario o acquirente, contestualmente alla presentazione dell'offerta, la presentazione del predetto piano.

  Il comma 2 dell'articolo 1 fissa al 30 giugno 2016 il termine entro il quale i commissari del Gruppo ILVA in amministrazione straordinaria debbono espletare – nel rispetto dei principi di parità di trattamento, trasparenza e non discriminazione – le procedure per il trasferimento dei complessi aziendali individuati dal programma commissariale. I commissari devono assicurare la discontinuità, anche economica, della gestione da parte del o dei soggetti aggiudicatari. La relazione illustrativa sottolinea che la norma si rende necessaria al fine di sancire l'inderogabilità della tempestiva riallocazione sul mercato dei complessi aziendali di ILVA, ai fini della definizione di una sua prospettiva di stabilità industriale finanziaria e gestionale. Si evidenzia che il disegno di legge di stabilità 2016, già approvato dal Senato e attualmente in corso d'esame presso la Camera, interviene – attraverso l'introduzione di un nuovo comma 2-bis all'articolo 27 del decreto-legislativo n. 270/1999 – sui programmi di amministrazione straordinaria per le imprese operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali, ovvero che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, disponendo, per dette imprese, che il programma di amministrazione straordinaria, sia esso di cessione dei complessi aziendali o di ristrutturazione economica e finanziaria dell'impresa, possa avere una durata fino a 4 anni (in luogo degli attuali ordinari uno o due anni), decisa da un'autorizzazione del Ministro dello sviluppo economico. La norma, nella sostanza, consente un'estensione per tali imprese della durata dei programmi di amministrazione straordinaria.
  I commi da 3 a 5 dell'articolo 1 prevedono l'erogazione di risorse finanziarie in favore dell'amministrazione straordinaria di ILVA.
  Il comma 3 dispone l'erogazione in favore dell'amministrazione straordinaria del Gruppo ILVA della somma di 300 milioni di euro. La somma viene indicata come indispensabile per fare fronte alle indilazionabili esigenze finanziarie del Gruppo ILVA in amministrazione straordinaria. L'erogazione della somma opera Pag. 8nelle more del completamento delle procedure di trasferimento e ha il solo scopo di accelerare il processo di trasferimento e conseguire la discontinuità gestionale ed economica di cui al comma 2, garantendo contemporaneamente la prosecuzione dell'attività, in modo da contemperare le esigenze di tutela dell'ambiente, della salute e dell'occupazione. L'erogazione è disposta con decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Lo stanziamento di spesa, pari a 300 milioni di euro, viene iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. Il comma 3 dispone inoltre che l'aggiudicatario dei beni aziendali provvederà alla restituzione allo Stato dell'importo erogato, maggiorato degli interessi al tasso percentuale Euribor a 6 mesi pubblicato il giorno lavorativo antecedente la data di erogazione maggiorato di uno spread pari al 3 per cento. La restituzione dovrà avvenire entro 60 giorni dal decreto di cessazione dell'esercizio dell'impresa (Si osserva che la cessazione dell'esercizio d'impresa è disciplinata dall'articolo 73 del decreto legislativo n. 270/1999 e non dall'all'articolo 72 del decreto legislativo n. 270/1999 a cui fa riferimento la norma in esame). L'articolo 73 del decreto legislativo n. 270/1999 disciplina, infatti, la cessazione dell'esercizio dell'impresa disponendo che – nei casi in cui è stato autorizzato un programma di cessione dei complessi aziendali, se nel termine di scadenza del programma, originario o prorogato, è avvenuta la integrale cessione dei complessi stessi, il tribunale, su richiesta del commissario straordinario o d'ufficio, dichiara con decreto la cessazione dell'esercizio dell'impresa. Il decreto è affisso e comunicato al MiSE e all'ufficio del registro delle imprese a cura del cancelliere. Contro di esso chiunque vi abbia interesse può proporre reclamo – che non ha effetto sospensivo – alla Corte di appello entro dieci giorni dall'affissione; la corte di appello provvede in camera di consiglio, sentito il commissario straordinario. Il reclamo non ha effetto sospensivo. A far data dal decreto l'amministrazione straordinaria è considerata, ad ogni effetto, come procedura concorsuale liquidatoria. La liquidazione degli eventuali beni residui acquisiti all'attivo è effettuata secondo le disposizioni previste dal medesimo decreto legislativo n. 270 (articoli 42, 62, 64 e 65). I rimborsi del capitale e degli interessi di cui al comma in esame sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.
  Il comma 10 dell'articolo 1 dispone che le procedure di cui all'articolo 1 del decreto-legge debbano svolgersi nel rispetto della normativa europea. Al riguardo, si ricorda che gli Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (2014/C 249/01), adottati ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, rilevano che gli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione figurano tra i tipi di aiuti di Stato che presentano i maggiori effetti distorsivi, e pertanto le imprese possono essere ammesse a ricevere aiuti ai sensi dei presenti orientamenti solo una volta ogni dieci anni (principio dell'aiuto «una tantum»). L'aiuto che viene concesso sotto forma di sostegno alla liquidità, limitato sia nell'ammontare che nella durata, suscita – secondo gli Orientamenti della Commissione – molte meno preoccupazioni riguardo ai suoi potenziali effetti nocivi e viene quindi approvato a condizioni meno rigide. Per incoraggiare l'uso di forme meno distorsive di aiuto gli orientamenti introducono la nuova nozione di «sostegno temporaneo per la ristrutturazione», il quale, come gli aiuti per il salvataggio, può esso concesso solo sotto forma di sostegno alla liquidità con un importo e una durata limitati. Si deve trattare di un aiuto sotto forma di garanzie su prestiti o di prestiti. Il sostegno temporaneo per la ristrutturazione può essere concesso per un periodo non superiore a 18 mesi, dal quale va detratto qualsiasi periodo immediatamente precedente di aiuti per il salvataggio. Prima della fine di tale periodo lo Stato membro deve approvare un piano di ristrutturazione, o un piano di liquidazione, o i Pag. 9prestiti devono essere rimborsati o le garanzie revocate. La remunerazione per il sostegno temporaneo per la ristrutturazione deve essere fissata a un tasso non inferiore al tasso di riferimento indicato nella Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione per le imprese deboli che presentano un livello di garanzia normale. Nel valutare gli aiuti di Stato a favore dei fornitori di SIEG (Servizi di Interesse Economico Generale) in difficoltà, la Commissione terrà conto della natura specifica dei SIEG e, in particolare, della necessità di garantire la continuità della fornitura del servizio. Si osserva peraltro che i predetti Orientamenti, relativamente al settore siderurgico, richiamano il piano d'azione della Commissione per una siderurgia europea competitiva e sostenibile (Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Piano d'azione per una siderurgia europea competitiva e sostenibile, COM(2013) 407), il quale stabilisce una serie di azioni intese a promuovere un settore siderurgico forte e competitivo ed una serie di ambiti in cui le imprese del settore siderurgico possono usufruire di aiuti di Stato in conformità delle norme in materia di aiuti di Stato. Ricorda che sulla Comunicazione (2013) 407 la Commissione Attività produttive ha approvato il 21 dicembre 2013 il Doc. XVIII, n. 10, trasmesso alle istituzioni europee, in cui alla lettera d) delle condizioni si prevedeva il potenziamento degli «strumenti a disposizione, a partire da Horizon 2020, e le risorse stanziate per promuovere l'innovazione e la ricerca nel settore, anche attraverso l'agevolazione (eventualmente anche mediante una revisione della disciplina sugli aiuti di Stato) a progetti di ristrutturazione finalizzati all'adeguamento e non alla chiusura di impianti produttivi con conseguente perdita di posti di lavoro, sia per favorire lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili e pulite in termini energetici, sia per tutelare l'elevato livello qualitativo delle produzioni europee, sia per valorizzare, attraverso l'aggiornamento e la formazione dei dipendenti, il patrimonio costituito dalla elevata qualità professionale del personale del settore». Tuttavia, gli Orientamenti rilevano che – nella presente situazione di notevole sovra capacità a livello europeo e mondiale – gli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese siderurgiche in difficoltà non sono giustificati e dunque escludono il settore siderurgico dal campo di applicazione degli Orientamenti stessi. La Commissione applica dunque gli orientamenti agli aiuti concessi a tutte le imprese in difficoltà, ad eccezione di quelle che operano nel settore del carbone o dell'acciaio, come definito nell'allegato IV della Comunicazione della Commissione, Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020. Occorre ricordare infine il principio del «normale investitore di mercato» (market economy investor principle), generalmente applicato dalla Commissione, ai fini della valutazione della riconducibilità ad aiuto di Stato di un intervento di finanziamento di un'attività produttiva. In estrema sintesi, si esclude che possa essere considerato un aiuto di Stato soltanto un finanziamento (ma il criterio ha anche portata più generale ed è applicabile anche ad altre forme di aiuto, quali, ad esempio la partecipazione al capitale di rischio) che sarebbe stato reso alle medesime condizioni e con le medesime aspettative di ritorno economico da parte di un operatore privato. Al riguardo, si rappresenta che gli orientamenti della Commissione, nel valutare le singole fattispecie, non sono univoci e, allo stesso modo, l'applicazione in concreto di tale principio ha visto in alcune circostanze orientamenti differenti tra Commissione e organi giurisdizionali europei.
  Il comma 4 dell'articolo 1 dispone che alla copertura finanziaria dell'onere derivante dal comma 3 – pari come detto a 300 milioni di euro – si provveda mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per un importo corrispondente, delle somme giacenti sulla contabilità speciale istituita per le operazioni di Pag. 10ristrutturazione del debito regionale (riacquisto da parte delle regioni dei titoli obbligazionari da esse emessi) dall'articolo 45, comma 2, del decreto-legge n. 66/2014 e non utilizzate per le predette finalità. L'articolo 45 del decreto-legge n. 66/2014, come da ultimo modificato dal decreto-legge n. 78/2015, disciplina la ristrutturazione di parte del debito delle regioni, al fine di una conseguente riduzione dell'onere annuale destinato al pagamento dello stesso. Il comma 2, in particolare, autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze ad effettuare emissioni di titoli di Stato ai fini del riacquisto da parte delle regioni dei titoli obbligazionari da esse emessi e aventi le caratteristiche di cui al comma 5, lettera b) del medesimo articolo 45, vale a dire vita residua pari o superiore a 5 anni e valore nominale dei titoli obbligazionari regionali in circolazione pari o superiore a 250 milioni di euro. L'articolo 1, comma 700, della legge di stabilità 2015 (legge n. 190/2014) ha modificato il suddetto comma 2, autorizzando, per le operazioni suddette, l'apertura di una apposita contabilità speciale. Successivamente, il decreto-legge n. 78/2015 (articolo 9, comma 6) ha introdotto nel medesimo comma 2 la previsione, per le operazioni di riacquisto dei titoli obbligazionari regionali, di un contributo da parte del MEF, fino a un importo massimo complessivo di circa 543,17 milioni euro, a valere sulle disponibilità della contabilità speciale medesima. Da informazioni ricevute dalla RGS, si tratta della contabilità speciale n. 5866/Roma che, alla data del 10 dicembre 2015, presenta un saldo pari ad 8.727,5 milioni di euro. In ordine all'importo dell'onere, atteso che il versamento all'entrata della suddetta somma di 300 milioni non necessita di copertura – risultando tale importo già scontato nei saldi di finanza pubblica per le operazioni di ristrutturazione del debito – lo stesso viene quantificato solo con riferimento agli effetti derivanti dal venir meno del rimborso dei mutui, derivante alla circostanza che le operazioni di ristrutturazione non avranno corso relativamente alle corrispondenti somme giacenti nella suddetta contabilità. Tale importo viene quantificato – in termini di saldo netto da finanziare – in 13,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 e – in termini di fabbisogno e indebitamento netto – a 7,05 milioni per l'anno 2017, a 6,88 milioni per l'anno 2018 e 6,71 milioni dall'anno 2019. Secondo quanto desumibile dalla relazione tecnica, il differente importo iscritto nel saldo netto rispetto ai saldi di fabbisogno e di indebitamento va ricondotto al fatto che sul primo saldo l'onere si riferisce all'intera rata del mutuo concesso alle regioni (che sarebbe stato restituito in un arco di tempo trentennale), mentre sugli altri due saldi esso è riferito alla sola quota interessi, e risulta decrescente in quanto parzialmente compensato dall'effetto, in termini di minor interessi sul debito pubblico, derivante dal riversamento della quota rimborsata al Fondo ammortamento titoli di Stato, versamento non previsto per i mutui alle regioni. A tale onere si provvede mediante riduzione, per un importo pari a 13,1 milioni di euro a decorrere dal 2017, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, nel bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del MEF, utilizzando parzialmente allo scopo l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
  Il comma 5 dell'articolo 1 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze – ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal decreto-legge in esame ad apportare con propri decreti, da adottare entro il 14 dicembre 2015 (10 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame), le occorrenti variazioni di bilancio. Inoltre, ove necessario, previa richiesta dell'amministrazione competente, il MEF può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione avviene tempestivamente con l'emissione di ordini di pagamento sul pertinente capitolo di spesa.
  Il comma 6 dell'articolo 1 reca disposizioni relative al pagamento dei debiti prededucibili contratti nel corso dell'amministrazione Pag. 11straordinaria. Si dispone che l'organo commissariale del Gruppo ILVA in amministrazione straordinaria provveda al pagamento dei debiti prededucibili contratti nel corso dell'amministrazione straordinaria. Il commissario provvede a ciò anche in deroga al disposto dell'articolo 111-bis, ultimo comma, della legge fallimentare (regio decreto n. 267/1942), ai sensi del quale se l'attivo è insufficiente, la distribuzione deve avvenire secondo i criteri della graduazione e della proporzionalità, conformemente all'ordine assegnato dalla legge. La relazione illustrativa afferma che tale previsione si rende indispensabile per realizzare l'obiettivo di cui al comma 3 (accelerare la dismissione dei complessi aziendali di ILVA) ed è ritenuto in linea con i principi a presidio dell'amministrazione straordinaria del gruppo ILVA. In relazione alle condotte poste in essere dall'organo commissariale del gruppo ILVA e dai soggetti da esso funzionalmente delegati, trova applicazione, anche con riguardo alla responsabilità civile, l'esonero dalla responsabilità penale o amministrativa del commissario straordinario e dei soggetti da questo funzionalmente delegati previsto dall'articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 1/2015 il quale dispone che l'osservanza delle disposizioni contenute nel Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di cui al DPCM 14 marzo 2014 equivale all'adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione secondo la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ai fini della valutazione delle condotte strettamente connesse all'attuazione dell'AIA (autorizzazione integrata ambientale) e delle altre norme a tutela dell'ambiente, della salute e dell'incolumità pubblica. Le condotte poste in essere in attuazione del Piano di cui al periodo precedente non possono dare luogo a responsabilità penale o amministrativa del commissario straordinario e dei soggetti da questo funzionalmente delegati, in quanto costituiscono adempimento delle migliori regole preventive in materia ambientale, di tutela della salute e dell'incolumità pubblica e di sicurezza sul lavoro.

  Federico MASSA (PD), relatore per l'VIII Commissione, osserva preliminarmente che la sua relazione si soffermerà sui commi 7-9 di indubbia competenza della VIII Commissione.
  Il comma 7 fissa al 31 dicembre 2016 il termine ultimo per l'attuazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria (cd. piano ambientale), che è stato approvato con il DPCM 14 marzo 2014, comprensivo delle prescrizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 3 febbraio 2014, n. 53. La fissazione di tale termine viene inserita attraverso la sostituzione del terzo periodo del comma 5 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 1/2015, che demandava ad un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la fissazione del termine ultimo per l'attuazione di tutte le altre prescrizioni, nel rispetto dei termini massimi già previsti dall'articolo 2, comma 3-ter, del decreto-legge n. 61. Quest'ultima disposizione, che prevedeva il termine ultimo già previsto del 4 agosto 2016 per l'attuazione di tutte le altre prescrizioni, fatto salvo il termine per l'applicazione della decisione 2012/135/UE della Commissione, del 28 febbraio 2012, relativa alle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT, acronimo anglosassone di Best Available Techniques) per la produzione di ferro ed acciaio, viene abrogata dal comma 7 dell'articolo unico del decreto-legge in esame. In luogo del riferimento esplicito al termine per l'applicazione della decisione europea, la disposizione in commento precisa che resta fermo il rispetto dei limiti di emissione previsti dalla normativa europea. Con riferimento al Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria relativo all'ILVA di Taranto ricordo che:
   esso conclude (in virtù dell'articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto-legge Pag. 12136/2013) tutti i procedimenti di riesame che discendono dall'autorizzazione integrata ambientale del 4 agosto 2011 e da quella del 26 ottobre 2012, come dettagliati dallo stesso DPCM, «con esclusione di quelli che dovranno essere avviati a seguito dell'adempimento di prescrizioni e di quelli che comprendono impianti dello stabilimento non disciplinati dal piano». Sempre in virtù del citato articolo 7 del decreto-legge 136/2013, il piano ambientale costituisce integrazione delle autorizzazioni integrate succitate;
   il termine ultimo del 4 agosto 2016, che era richiamato nel terzo periodo dell'abrogato comma 3-ter dell'articolo 2 del decreto-legge 61/2013, è stato stabilito dall'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 61/2013, recante disposizioni di carattere generale per il commissariamento straordinario delle imprese di interesse strategico nazionale, che ha fissato il termine in 36 mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione, avvenuta il 4 agosto 2013;
   il documento di riferimento per le BAT applicabili alle acciaierie era il Best Available Techniques Reference Document on the Production of Iron and Steel del dicembre 2001, recepito in Italia con il DM 31 gennaio 2005. Con l'entrata in vigore del decreto legislativo 46/2014 i limiti di emissione sono quelli previsti dalle «conclusioni sulle BAT per la produzione di ferro e acciaio» (decisione 2012/135/UE). L'articolo 15, paragrafo 3, della direttiva 2010/75/UE dispone che l'autorità competente fissa valori limite di emissione che garantiscano che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili indicati nelle decisioni sulle conclusioni sulle BAT. L'articolo 21, paragrafo 3, della medesima direttiva stabilisce l'adeguamento di tutte le condizioni di autorizzazione «entro quattro anni dalla data di pubblicazione delle decisioni sulle conclusioni sulle BAT» vale a dire, nel caso degli impianti di produzione di ferro e acciaio (per i quali le conclusioni sulle BAT sono state pubblicate l'8 marzo 2012), entro l'8 marzo 2016. Ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, della direttiva 2010/75/UE, entro quattro anni dalla data di pubblicazione delle decisioni sulle conclusioni sulle BAT, l'autorità competente riesamina e, se necessario, aggiorna tutte le condizioni di autorizzazione e garantisce che l'installazione sia conforme a tali condizioni di autorizzazione. Il decreto di riesame dell'AIA emesso il 4 agosto 2011 è stato emanato proprio al fine di imporre, fin da subito, e quindi anticipando la scadenza dell'8 marzo 2016, il rispetto delle BAT approvate con la citata decisione 2012/135/UE;
   il commissario straordinario di ILVA è stato, attraverso più interventi legislativi, autorizzato a contrarre finanziamenti garantiti dallo Stato per la realizzazione del Piano ambientale: da ultimo, il comma 489 del disegno di legge di stabilità 2016 autorizza l'organo commissariale di ILVA Spa a contrarre finanziamenti per un ammontare complessivo fino a 800 milioni di euro, assistiti dalla garanzia dello Stato, al fine esclusivo dell'attuazione e della realizzazione del piano delle misure di tutela ambientale e sanitaria di ILVA e, nei limiti delle disponibilità residue, di interventi volti alla tutela della sicurezza e della salute, nonché di ripristino e di bonifica ambientale.

  Il comma 7 proroga, inoltre, al 31 dicembre 2016 il termine – di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 207/2012 – fino al quale la società ILVA Spa di Taranto è immessa nel possesso dei beni dell'impresa ed è in ogni caso autorizzata, nei limiti consentiti dall'autorizzazione integrata ambientale (rilasciata in data 26 ottobre 2012 alla società ILVA Spa con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. n. DVA/DEC/2012/0000547, nella versione di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 27 ottobre 2012), alla prosecuzione dell'attività produttiva nello stabilimento e alla commercializzazione dei prodotti, ivi compresi quelli realizzati antecedentemente alla data di entrata in vigore del predetto decreto Pag. 13n. 207, ferma restando l'applicazione di tutte le disposizioni contenute nel medesimo decreto n. 207. Ricordo che l'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 207/2012 – stabilendo l'immissione nel possesso dei beni dell'impresa a decorrere dal 3 dicembre 2012 (dall'entrata in vigore del decreto-legge 207/2012) per un periodo di 36 mesi (il termine è quindi scaduto il 3 dicembre 2015) – ha inciso sugli effetti del sequestro preventivo dei prodotti finiti e semilavorati emanato dalla autorità giudiziaria il 26 novembre 2012. Il 5 dicembre 2012, infatti, la Procura di Taranto, adeguandosi al contenuto del decreto n. 207, ha rimesso nella disponibilità dell'ILVA gli impianti a caldo. A seguito del deposito delle motivazioni della sentenza della Corte costituzionale 9 maggio 2013, n. 85, è stato, inoltre, disposto il dissequestro dei prodotti finiti e semilavorati.
  Il comma 8 introduce una nuova procedura per la modifica o l'integrazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria o di altro titolo autorizzativo necessario per l'esercizio dello stabilimento siderurgico ILVA Spa di Taranto qualora si renda necessario in relazione alla realizzazione del piano industriale e finanziario proposto dall'aggiudicatario. Si prevede, infatti, che le modifiche o le integrazioni al piano sono autorizzate, su specifica istanza, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro della salute, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, che tiene luogo, ove necessario, della valutazione di impatto ambientale (VIA). Il comma 8 prevede, inoltre, che l'istruttoria e le modifiche del piano sono effettuate ai sensi dei commi 5 e 9 dell'articolo 1 del decreto-legge 61/2013, ove compatibili, che rispettivamente disciplinano le procedure per l'approvazione del piano e per lo svolgimento della conferenza di servizi nella realizzazione delle opere e dei lavori previsti dall'AIA e dal piano medesimo. Ricordo che la valutazione di impatto ambientale è disciplinata nella parte seconda del decreto legislativo 152/2006 (cd. codice ambientale) in attuazione delle direttive europee che si sono susseguite nel tempo in tale ambito, l'ultima delle quali è la direttiva 2011/92/UE (c.d. direttiva VIA). Il Titolo I della parte seconda comprende i principi generali per lo svolgimento della valutazione di impatto ambientale e dell'autorizzazione integrata ambientale; in proposito, l'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 152/2006 dispone, tra l'altro, che il provvedimento di valutazione d'impatto ambientale fa luogo dell'autorizzazione integrata ambientale per i progetti per i quali la relativa valutazione spetta allo Stato e che ricadono nel campo di applicazione dell'allegato XII alla medesima parte seconda. In tali casi, lo studio di impatto ambientale e gli elaborati progettuali contengono anche le informazioni previste ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 29-ter e il provvedimento finale le condizioni e le misure supplementari previste dagli articoli 29-sexies e 29-septies del medesimo decreto legislativo n. 152, che sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità di cui agli articoli 29-octies, 29-decies e 29-quater-decies. Il Titolo III della parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006 disciplina le modalità di svolgimento della VIA che comprendono la verifica di assoggettabilità (cd. screening), lo studio di impatto ambientale, la presentazione e la pubblicazione del progetto, lo svolgimento di consultazioni e il monitoraggio. Segnalo che l'articolo 2 della direttiva 2011/92/UE dispone, ai paragrafi 4 e 5, tra l'altro, che gli Stati membri, in casi eccezionali, possono esentare in tutto o in parte un progetto specifico dalle disposizioni della direttiva, qualora l'applicazione di tali disposizioni incida negativamente sulla finalità del progetto, a condizione che siano rispettati gli obiettivi della direttiva medesima e che, qualora un progetto sia adottato mediante un atto legislativo nazionale specifico, gli Stati membri hanno facoltà di esentare tale progetto dalle disposizioni in materia di consultazione pubblica di cui alla presente direttiva, a condizione che siano rispettati gli obiettivi della direttiva. Gli Stati membri informano la Commissione, Pag. 14ogni due anni a decorrere dal 16 maggio 2017 in merito ad ogni applicazione dell'esenzione di cui al primo comma.
  In conseguenza di quanto disposto dal comma 8, che consente di modificare il Piano con un DPCM, il comma 9 sopprime il riferimento alle procedure di cui agli articoli 29-octies e 29-nonies del decreto legislativo n. 152/2006 (norme in materia ambientale) per il rinnovo, il riesame o l'aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale, che erano richiamate – nell'ultimo periodo del comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 61/2013 – per la modifica dei contenuti del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria.

  Guido GALPERTI (PD) chiede chiarimenti in merito alle procedure per individuare l'advisor dal momento che si tratta dell'erogazione di una somma rilevante di 300 milioni di euro a favore di una società in amministrazione controllata. Con riferimento al comma 1 dell'articolo 1, in cui si prevede che il commissario straordinario individui l'affittuario o l'acquirente a trattativa privata, ritiene si debba specificare che si tratta di una proceduta di evidenza pubblica, ciò al fine di consentire a tutti i soggetti potenzialmente interessati all'acquisto di venire a conoscenza delle procedure avviate.

  Lorenzo BASSO (PD), relatore per la X Commissione, precisa che la questione evidenziata dal collega Galperti viene risolta attraverso un coordinamento legislativo, nel senso che il provvedimento in esame reca disposizioni per la cessione a terzi dei complessi aziendali del Gruppo Ilva nel contesto definito da provvedimenti precedentemente approvati che contemplano le forme di pubblicità e trasparenza richiamate dal collega Galperti. Si riserva, tuttavia, di approfondire ulteriormente la questione posta.

  Ettore Guglielmo EPIFANI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.30.