CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 2 dicembre 2015
551.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
Pag. 83

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 2 dicembre 2015. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.

  La seduta comincia alle 13.40.

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali.
C. 2093-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.
(Parere alla VIII Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Sara MORETTO (PD), relatrice, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, ai fini dell'espressione del parere alla VIII Commissione Ambiente, il disegno di legge C. 2093-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, collegato alla legge di Pag. 84stabilità 2014, recante disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali.
  Ricorda preliminarmente che il provvedimento, il quale è già stato esaminato in sede consultiva dalla Commissione Finanze nel corso dell'esame in prima lettura, e sul quale la Commissione ha già espresso parere favorevole con alcune condizioni e osservazioni il 17 settembre 2014, contiene alcune disposizioni rientranti negli ambiti di competenza della VI Commissione, di seguito descritti.
  L'articolo 1 integra l'articolo 12, quarto comma, della legge n. 979 del 1982, in materia di responsabilità per danni all'ambiente marino che siano arrecati dalle navi nel caso di avarie o incidenti, prevedendo che in relazione a tale responsabilità il proprietario del carico si deve munire di idonea polizza assicurativa a copertura integrale dei rischi anche potenziali, rilasciandone copia al comandante della nave, che è tenuto ad esibirla tra i documenti di bordo necessari in occasione dei controlli disposti dall'autorità marittima.
  L'articolo 14, introdotto al Senato, interviene sulla disciplina dei procedimenti di autorizzazione per le reti nazionali di trasporto dell'energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, contenuta nell'articolo 1-sexies del decreto-legge n. 239 del 2003.
  In particolare, il comma 1 introduce nella norma appena citata un nuovo comma 4-bis.1, riguardante l'attraversamento di beni demaniali da parte di opere della rete di trasmissione nazionale, il quale dispone che i soggetti titolari ovvero gestori di beni demaniali, aree demaniali marittime e lacuali, fiumi, torrenti, canali, miniere e foreste demaniali, strade pubbliche, aeroporti, ferrovie, funicolari, teleferiche e impianti similari, linee di telecomunicazione di pubblico servizio, linee elettriche e gasdotti – interessati dal passaggio di opere della rete elettrica di trasmissione nazionale – sono tenuti ad indicare le modalità di attraversamento degli impianti autorizzati.
  A tal fine, il soggetto richiedente l'autorizzazione alla costruzione delle opere della rete di trasmissione nazionale, successivamente al decreto di autorizzazione, propone le modalità di attraversamento ai soggetti sopra indicati, che assumono le proprie determinazioni entro i successivi sessanta giorni.
  È previsto un meccanismo di silenzio/assenso tale che, decorso inutilmente il termine suddetto, in assenza di diversa determinazione, le modalità proposte dal soggetto richiedente si intendono assentite definitivamente.
  Il comma 2 prevede che quanto da esso disposto al comma 1 si applichi anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento.
  Passa quindi a illustrare l'articolo 17, il quale stabilisce che, per l'assegnazione di contributi, agevolazioni e finanziamenti in materia ambientale, ai fini della formulazione delle relative graduatorie, costituisce elemento di preferenza la registrazione EMAS delle organizzazioni pubbliche e private e il possesso della certificazione UNI EN ISO 14001 o il possesso della certificazione ISO 50001.
  Al riguardo ricorda che su tale previsione interveniva l'osservazione di cui alla lettera a) del parere espresso in prima lettura dalla Commissione Finanze, la quale chiedeva di rivedere la formulazione della previsione, eliminando il riferimento alle agevolazioni, o almeno di precisare se tra tali benefici si intenda far riferimento anche a misure di carattere tributario, specificando in tal caso almeno la tipologia dei predetti benefici.
  Nell'ambito dell'articolo 23, con cui si integra il Codice ambientale di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006, al fine di prevedere la stipulazione, da parte del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di accordi e contratti di programma per incentivare l'acquisto di prodotti derivanti da materiali post consumo, segnala il nuovo articolo 206-quater del già richiamato Codice il quale prevede che il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Pag. 85Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, stabilisce con decreto il livello degli incentivi, anche di natura fiscale, e le percentuali minime di materiale post consumo o derivanti dal recupero degli scarti che devono essere presenti nei manufatti per i quali possono essere erogati gli incentivi, in considerazione sia della materia risparmiata sia del risparmio energetico ottenuto riciclando i materiali, tenendo conto dell'intero ciclo di vita dei prodotti.
  Il nuovo articolo 206-quinquies del Codice indica inoltre che il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta, entro centoventi giorni, un regolamento che stabilisce i criteri e il livello di incentivi, anche di natura fiscale, per l'acquisto di manufatti che impiegano materiali post consumo riciclati o derivanti dal recupero degli scarti.
  In merito a tali previsioni, peraltro ormai approvate in identico testo da Camera e Senato, ricorda che la condizione n. 1) del parere approvato dalla Commissione Finanze in prima lettura chiedeva di specificare già nella norma primaria criteri, condizioni e limiti di attribuzione delle predette misure agevolative tributarie, rilevando l'improprietà di delegare integralmente tali aspetti alla normativa secondaria.
  Con riferimento all'articolo 29, il quale modifica l'articolo 206-bis del Codice dell'ambiente, relativo alla vigilanza e al controllo in materia di gestione dei rifiuti, segnala, per i profili di interesse della Commissione Finanze, il numero 2) della lettera b) del comma 1, il quale inserisce nel testo del predetto articolo 206-bis una nuova lettera g-bis), la quale prevede (nel quadro della soppressione dell'Osservatorio nazionale dei rifiuti) che il Ministero dell'ambiente elabori parametri per l'individuazione dei costi standard nella gestione dei rifiuti e definisca un sistema tariffario equo e trasparente basato sul principio comunitario «chi inquina paga» e sulla copertura integrale dei costi efficienti di esercizio e di investimento.
  In merito a tale previsione, peraltro ormai approvata in identico testo da Camera e Senato, ricorda che la condizione n. 2) del parere approvato dalla Commissione Finanze in prima lettura chiedeva di riformulare la disposizione nel senso di prevedere a tali fini, analogamente a quanto stabilito dal decreto legislativo n. 216 del 2010 sui fabbisogni standard, il coinvolgimento in sede tecnica dell'Istituto per la finanza e l'economia locale (IFEL), della Società per gli studi di settore (SOSE), e della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF), nonché l'intesa in merito del Ministero dell'economia e delle finanze.
  All'articolo 32, che modifica l'articolo 205 del Codice dell'ambiente, per incrementare la raccolta differenziata e il riciclaggio dei rifiuti, segnala, per quanto di interesse della Commissione Finanze, la lettera c) del comma 1, la quale inserisce nel testo una serie di commi aggiuntivi dopo il comma 3.
  In tale ambito il nuovo comma 3-bis del predetto articolo 205 prevede che la misura del tributo per il conferimento dei rifiuti in discarica istituito dall'articolo 3, comma 24, della legge n. 549 del 1995, è modulata in base alla quota percentuale di superamento del livello di raccolta differenziata (RD), fatto salvo l'ammontare minimo fissato dalla stessa legge n. 549, secondo una tabella in base alla quale:
   il superamento della percentuale di raccolta differenziata prevista dalla normativa statale in misura inferiore al 10 per cento comporta una riduzione del tributo del 30 per cento;
   il superamento del 10 per cento della percentuale di raccolta differenziata prevista dalla normativa statale comporta una riduzione del tributo del 40 per cento;
   il superamento del 15 per cento della percentuale di raccolta differenziata prevista dalla normativa statale comporta una riduzione del tributo del 50 per cento;Pag. 86
   il superamento del 20 per cento della percentuale di raccolta differenziata prevista dalla normativa statale comporta una riduzione del tributo del 60 per cento;
   il superamento del 25 per cento della percentuale di raccolta differenziata prevista dalla normativa statale comporta una riduzione del tributo del 70 per cento.

  Il nuovo comma 3-ter dell'articolo 205 del Codice dell'ambiente specifica che per la determinazione del tributo si assume come riferimento il valore di raccolta differenziata raggiunto nell'anno precedente e che il grado di efficienza della raccolta differenziata è calcolato annualmente sulla base dei dati relativi a ciascun Comune.
  Il nuovo comma 3-quater affida alle regioni il compito di definire con apposita deliberazione il metodo standard per calcolare e verificare le percentuali di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani ed assimilati raggiunte in ogni Comune secondo le Linee guida definite entro novanta giorni con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del mare e del territorio. Inoltre ciascuna regione individua i formati, i termini e le modalità di rilevamento e trasmissione dei dati che i Comuni sono tenuti a comunicare ai fini della certificazione della percentuale di raccolta differenziata raggiunta.
  Il nuovo comma 3-septies del già citato articolo 205 stabilisce che l'addizionale del 20 per cento al tributo di conferimento dei rifiuti in discarica a carico dell'Autorità d'ambito, prevista qualora a livello di ambito territoriale ottimale non siano conseguiti gli obiettivi minimi di raccolta differenziata previsti dal medesimo articolo 205, non si applica ai Comuni che hanno ottenuto la deroga prevista dal comma 1-bis dello stesso articolo 205 (qualora non sia possibile realizzare gli obiettivi di raccolta differenziata dal punto di vista tecnico, ambientale e economico), oppure che hanno conseguito nell'anno di competenza una produzione pro capite di rifiuti inferiore di almeno il 30 per cento rispetto a quella media dell'ATO di appartenenza anche a seguito dell'attivazione di politiche di prevenzione sulla produzione di rifiuti.
  Il nuovo comma 3-octies indica che l'addizionale appena richiamata è dovuta alle Regioni ed affluisce in un apposito fondo regionale destinato a finanziare gli interventi di prevenzione sulla produzione di rifiuti previsti dai Piani regionali, gli incentivi per l'acquisto di prodotti e materiali riciclati di cui agli articoli 206-quater e 206-quinquies, per il cofinanziamento degli impianti, per attività di informazione ai cittadini in materia di prevenzione e di raccolta differenziata.
  Passa quindi a illustrare l'articolo 33, introdotto al Senato, il quale consente ai comuni con sede giuridica nelle isole minori e per i comuni nel cui territorio insistono isole minori, di istituire un contributo di sbarco, il quale sostituisce la vigente imposta di sbarco, ferma restando l'alternatività con l'imposta di soggiorno.
  Analogamente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di imposta di sbarco, l'istituzione del contributo dovrà avvenire con regolamento, da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997.
  La misura del contributo prevista è al massimo di euro 2,50 (dunque 1 euro in più rispetto alla vigente imposta di sbarco) e può essere elevato a 5 euro dai comuni in via temporanea. Il contributo può essere elevato a 5 euro dai comuni anche in relazione all'accesso a zone disciplinate nella loro fruizione per motivi ambientali, in prossimità di fenomeni attivi di origine vulcanica; in tal caso il contributo può essere riscosso dalle locali guide vulcanologiche, regolarmente autorizzate, o da altri soggetti individuati dall'amministrazione comunale con apposito avviso pubblico.
  Esso è applicabile ai passeggeri che sbarcano sul territorio dell'isola minore utilizzando vettori che forniscono collegamenti di linea, come previsto dalle norme vigenti; rispetto all'assetto attuale, esso può essere richiesto anche ai passeggeri che sbarcano mediante vettori aeronavali che svolgono servizio di trasporto di persone Pag. 87a fini commerciali (dunque non solo di linea), abilitati e autorizzati ad effettuare collegamenti verso l'isola.
  Il contributo di sbarco dovrà essere riscosso, unitamente al prezzo del biglietto, da parte delle compagnie di navigazione e aeree o dei soggetti che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali, come sostanzialmente avviene oggi per l'imposta di sbarco. Rispetto alle disposizioni attuali, viene affidata al regolamento comunale anche la possibilità di disporre modalità diverse di riscossione del tributo in relazione alle particolari modalità di accesso alle isole.
  In tale ambito rileva come, rispetto alla vigente imposta, siano ampliate le finalità a cui è destinato il gettito: esso finanzia interventi di raccolta e di smaltimento dei rifiuti, interventi di recupero e salvaguardia ambientale, nonché interventi in materia di turismo, cultura, polizia locale e mobilità nelle isole minori.
  Viene previsto inoltre che il comune destini il gettito del contributo per interventi nelle singole isole minori dell'arcipelago in proporzione agli sbarchi effettuati nelle stesse. Sono altresì riprodotte le vigenti disposizioni in tema di responsabilità dei vettori in ordine del pagamento (con diritto di rivalsa sui soggetti passivi), alla presentazione della dichiarazione e agli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento; analoga è la misura delle sanzioni dichiarative e relative ai versamenti, nonché la disciplina delle esenzioni.
  L'articolo 34, introdotto dal Senato, interviene sulla disciplina della cosiddetta ecotassa, vale a dire del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, dettata dai commi 24 e seguenti dell'articolo 3 della legge n. 549 del 1995, al fine di estendere il tributo anche ai rifiuti inviati agli impianti di incenerimento senza recupero energetico e di modificare la destinazione del gettito derivante dal tributo, eliminando la quota (attualmente pari al 10 per cento del tributo) destinata alle province e destinando l'intero tributo, e non solo il 20 per cento del gettito, al fondo regionale con finalità ambientali.
  L'articolo 35 modifica il comma 40 dell'articolo 3 della citata legge n. 549 del 1995 che già, nel testo vigente, assoggetta al pagamento dell'ecotassa, nella misura ridotta del 20 per cento, anche i rifiuti smaltiti tal quali in impianti di incenerimento senza recupero di energia, nonché per gli scarti ed i sovvalli di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio, così come per i fanghi anche palabili.
  In tale quadro viene precisato che l'ecotassa nella misura ridotta si applica in ogni caso a tutti gli impianti classificati esclusivamente come impianti di smaltimento mediante incenerimento a terra.
  Illustra quindi l'articolo 36, inserito nel corso dell'esame al Senato, che prevede la possibilità per i Comuni di prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni della tassa sui rifiuti in caso di effettuazione di attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, stabilendo che le riduzioni tariffarie dovranno essere commisurate alla quantità di rifiuti non prodotti.
  L'articolo 37, modificato nel corso dell'esame al Senato, contiene disposizioni finalizzate ad incentivare il compostaggio, sia individuale sia di comunità.
  In tale ambito il comma 1 prevede l'applicazione di una riduzione della tassa sui rifiuti (ovvero della tariffa in base alla quale – ai sensi del comma 650 della legge di stabilità 2014 – è corrisposta la tassa) per le utenze che effettuano il compostaggio aerobico individuale. Tale disposizione si applica alle:
   utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche;
   utenze domestiche che effettuano compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino.

  In merito ricorda che la previsione, nel testo approvato dalla Camera, riguardava Pag. 88le sole utenze domestiche e aveva non solo la finalità di agevolare il compostaggio domestico tramite riduzioni tariffarie, ma anche di autorizzare tout court il compostaggio domestico individuale dei propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino, mediante l'utilizzazione di una compostiera avente capacità massima non superiore a 900 litri. Tale ultima disposizione autorizzatoria è stata soppressa nel corso dell'esame al Senato.
  L'articolo 40 inserisce nel Codice dell'ambiente un nuovo articolo 232-bis, il quale, al comma 1, obbliga i Comuni a installare nelle strade, nei parchi e nei luoghi di alta aggregazione sociale, appositi raccoglitori per la raccolta dei mozziconi dei prodotti da fumo, e prevede, al comma 2, che i produttori, in collaborazione con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, attuano campagne di informazione per sensibilizzare i consumatori sulle conseguenze nocive per l'ambiente derivanti dall'abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo, istituendo a tali fini presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un apposito Fondo. Tale Fondo è alimentato con quota parte dei proventi di sanzioni amministrative.
  A tale proposito rileva come sia stata accolta la condizione di cui al n. 3) del parere approvato in prima lettura dalla Commissione Finanze sul provvedimento, la quale chiedeva di individuare una diversa forma di copertura finanziaria degli oneri derivanti, eliminando la previsione, contenuta nel testo esaminato in precedenza, secondo cui a tal fine si sarebbe dovuto disporre un aumento delle aliquote di base dell'accisa sul consumo dei tabacchi lavorati.
  L'articolo 42 modifica il comma 667 della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014), al fine di specificare che la definizione di criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati è finalizzata a dare attuazione al principio comunitario «chi inquina paga».
  In merito rileva come sia stata accolta l'osservazione di cui alla lettera b) del parere espresso in prima lettura dalla Commissione, la quale chiedeva di operare tale intervento normativo incidendo sul dettato dell'articolo 1, comma 667, della legge di stabilità 2014.
  Nell'ambito dell'articolo 51, il quale reca una serie molto ampia di modifiche alla disciplina delle autorità di bacino distrettuale, nonché in materia di distretti idrografici, segnala, con riferimento agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, il comma 7, ai sensi del quale le Regioni, mediante la stipula di accordi di programma, determinano la quota parte delle entrate dei canoni derivanti dalle concessioni del demanio idrico, nonché le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del principio «chi inquina paga», e in particolare dal recupero dei costi ambientali e di quelli relativi alla risorsa, da destinare al finanziamento delle misure che le Regioni stesse possono decidere di adottare all'interno di ciascun distretto idrografico ricadente nel territorio di competenza e delle funzioni di studio e progettazione e tecnico-organizzative attribuite alle Autorità di bacino.
  L'articolo 56 istituisce un credito d'imposta per gli anni 2017, 2018 e 2019 per le imprese che effettuano nell'anno 2016 interventi di bonifica dell'amianto su beni e strutture produttive.
  In particolare, il comma 1 prevede l'attribuzione del credito d'imposta ai soggetti titolari di reddito d'impresa che effettuano nell'anno 2016 interventi di bonifica dell'amianto su beni e strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nella misura del 50 per cento delle spese sostenute per i predetti interventi nel periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento. Il credito di imposta è Pag. 89attribuito entro il limite di spesa complessivo di 5,667 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.
  In merito ricorda che l'agevolazione si aggiunge alle detrazioni di imposta per interventi di bonifica dell'amianto previste, con riferimento però ai redditi delle persone fisiche, dall'articolo 16-bis di cui al Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, prorogate nella misura del 50 per cento fino al 31 dicembre 2015 dal comma 47 della legge di stabilità 2015. Un'ulteriore proroga è prevista dai commi da 41 a 543 del disegno di legge di stabilità 2016.
  Il comma 2 limita l'attribuzione del credito d'imposta agli investimenti di importo unitario non inferiore a 20.000 euro.
  Il comma 3 stabilisce la ripartizione del credito in tre quota annuali di pari importo. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riconoscimento del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi nei quali il credito è utilizzato. Esso non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP, non rileva ai fini della determinazione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi, di cui all'articolo 61 del TUIR, né rispetto ai criteri di inerenza per la deducibilità delle spese, di cui all'articolo 109, comma 5, del medesimo TUIR.
  Esso è utilizzabile esclusivamente in compensazione e non è soggetto ai limiti di utilizzo annuale dei crediti d'imposta previsti dall'articolo 1, comma 53, della legge finanziaria 2008 (legge n. 244 del 2007), che pongono un tetto massimo annuale di 250.000 euro (con eventuale riporto in avanti dell'ammontare eccedente; la richiamata disposizione comunque prevede l'integrale compensabilità per l'intero importo residuo a partire dal terzo anno successivo a quello in cui si genera l'eccedenza).
  La norma non deroga, invece ai limiti massimi di compensazione di debiti e crediti fiscali, previsti dall'articolo 34 della legge n. 388 del 2000, da ultimo elevati a 700.000 euro per ciascun anno solare per effetto dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge n. 35 del 2013.
  Per fruire del credito d'imposta è previsto l'utilizzo obbligatorio del modello F24 in via telematica, attraverso i servizi messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. I fondi occorrenti per la regolazione contabile delle compensazioni sono stanziati su apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento sulla contabilità speciale 1778 «Agenzia delle entrate-Fondi di bilancio».
  Segnala quindi come il comma 4 assegni a un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione in esame, il compito di adottare le disposizioni attuative. Il decreto dovrà individuare, in particolare:
   le modalità e i termini per la concessione del credito d'imposta a seguito di istanza delle imprese da presentare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
   le disposizioni idonee ad assicurare il rispetto del limite di spesa complessivo (5,667 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019);
   i casi di revoca e decadenza dal beneficio e le modalità per il recupero di quanto indebitamente percepito.

  In tale ambito è previsto che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nel rispetto del limite di spesa, determina l'ammontare dell'agevolazione spettante a ciascun beneficiario e trasmette all'Agenzia delle entrate, in via telematica, l'elenco dei soggetti beneficiari e l'importo del credito spettante a ciascuno di essi, nonché le eventuali revoche, anche parziali.Pag. 90
  Il comma 5 prevede che i controlli per la verifica della corretta fruizione del credito d'imposta sono effettuati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dall'Agenzia delle entrate, nel rispetto degli ambiti di competenza.
  Il comma 6 subordina l'operatività di tale agevolazione al rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1407/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea sugli aiuti «de minimis».
  Il comma 8 provvede alla copertura finanziaria degli oneri conseguenti all'istituzione del credito d'imposta 2016 per gli interventi di bonifica dell'amianto su beni e strutture produttive, pari a 5,667 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, prevedendo a tal fine la riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
  L'articolo 62 interviene sulla disciplina del sovracanone annuo cui sono assoggettati i concessionari di grandi derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice, per ogni chilowatt di potenza nominale media, come risultante dall'atto di concessione.
  In particolare il comma 1 stabilisce che il sovracanone è corrisposto per gli impianti con potenza nominale media superiore ai 220 chilowatt.
  Il comma 2 stabilisce che per le concessioni di derivazione idroelettrica assegnata dal 1o gennaio 2015, l'obbligo di pagamento del sovracanone decorre dalla data di entrata in esercizio dell'impianto, comunque non oltre 24 mesi dalla data della concessione.
  Il comma 3 specifica che per gli impianti realizzati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di stabilità 2013, i sovracanoni idroelettrici sono comunque dovuti, anche se non funzionali alla prosecuzione degli interventi infrastrutturali.
  Illustra quindi l'articolo 70, che delega il Governo a introdurre sistemi di pagamento dei servizi ecosistemici e ambientali (PSEA), intesi quali meccanismi di remunerazione di una quota di valore aggiunto derivante, secondo meccanismi di carattere negoziale, dalla trasformazione dei servizi ecosistemici e ambientali in prodotti di mercato, da attivare, in particolare, in presenza di un intervento pubblico di assegnazione di diritti di proprietà o di sfruttamento di un bene naturalistico di interesse comune.
  In tale contesto segnala, tra i principi e criteri direttivi di delega, con riferimento agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, la lettera d) del comma 2, in forza della quale è previsto che siano in ogni caso remunerati i seguenti servizi:
   fissazione del carbonio delle foreste e dell'arboricoltura di proprietà demaniale, collettiva e privata;
   regimazione delle acque nei bacini montani;
   salvaguardia della biodiversità delle prestazioni ecosistemiche e delle qualità paesaggistiche;
   utilizzazione di proprietà demaniali e collettive per produzioni energetiche.

  In tale contesto rileva come la Commissione Ambiente abbia chiesto che le Commissioni competenti in sede consultiva esprimano quanto prima il parere sul provvedimento, al fine di poter concludere l'esame in sede referente del provvedimento, il quale sarà discusso in Assemblea prima dell'aggiornamento dei lavori parlamentari per le festività di fine anno. Ritiene pertanto opportuno esprimere il parere nella seduta di domani.

  Sebastiano BARBANTI (Misto), con riferimento all'articolo 32, il quale modifica l'articolo 205 del Codice dell'ambiente, inserendovi una serie di commi aggiuntivi, Pag. 91chiede, con riferimento al nuovo comma 3-bis del predetto articolo 205, nella parte in cui prevede che la misura del tributo per il conferimento dei rifiuti in discarica istituito dalla legge n. 549 del 1995 sia modulata in base alla quota percentuale di superamento del livello di raccolta differenziata dei rifiuti, secondo una tabella in base alla quale il superamento di determinate percentuali di raccolta differenziata comporta riduzioni del tributo dovuto, quale sia il parametro rispetto al quale si calcola la predetta percentuale di superamento.

  Sara MORETTO (PD), relatrice, con riferimento alla questione posta dal deputato Barbanti, chiarisce come, in base al nuovo comma 3-bis dell'articolo 205 del Codice dell'ambiente, introdotto dall'articolo 32, comma 1, lettera c), del disegno di legge, la percentuale di superamento del livello di raccolta differenziata va calcolata rispetto al livello di raccolta differenziata stabilito dalla normativa statale; inoltre specifica come, in base al nuovo comma 3-ter dell'articolo 205 del Codice dell'ambiente, per la determinazione del tributo si assuma come riferimento il valore di raccolta differenziata raggiunto in ciascun comune nell'anno precedente.

  Maurizio BERNARDO, presidente, invita la relatrice a predisporre nella giornata odierna una proposta di parere, che sarà posta in votazione domani.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani.

  La seduta termina alle 13.45.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 2 dicembre 2015. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.

  La seduta comincia alle 13.45.

Norme per la riorganizzazione dell'attività di consulenza finanziaria.
C. 3369, approvata dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 novembre scorso.

  Maurizio BERNARDO, presidente, informa che sono pervenuti sul provvedimento i pareri delle Commissioni Affari costituzionali e politiche dell'Unione europea, nonché il parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali, mentre devono ancora pervenire i pareri delle Commissioni Giustizia, Bilancio e Lavoro.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.50.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 2 dicembre 2015. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.

  La seduta comincia alle 13.50.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/50/UE recante modifica della direttiva 2004/109/CE, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, della direttiva 2003/71/CE, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari, e della direttiva 2007/14/CE, che stabilisce le modalità di applicazione di talune disposizioni della direttiva 2004/109/CE.
Atto n. 235.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Pag. 92

  Emanuele LODOLINI (PD), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai fini del parere al Governo, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/50/UE recante modifica della direttiva 2004/109/CE, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, della direttiva 2003/71/CE, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari, e della direttiva 2007/14/CE, che stabilisce le modalità di applicazione di talune disposizioni della direttiva 2004/109/CE (Atto n. 235).
  Per quanto riguarda il contenuto della direttiva che il provvedimento intende attuare, ricorda che la direttiva 2013/50/UE è stata adottata per modificare la direttiva 2004/109/CE sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e le successive direttive connesse. L'esigenza di modificare il quadro normativo in questo settore è stata motivata con le rapide trasformazioni del mercato finanziario e con l'esigenza di ridurre gli oneri amministrativi a carico delle piccole e medie società emittenti, in modo da migliorare il loro accesso ai capitali. In particolare, è stato cancellato l'obbligo di presentare relazioni finanziarie trimestrali, che rappresentano un onere significativo per molti piccoli e medi emittenti, senza essere necessarie per la tutela degli investitori.
  Sulla base di tale direttiva, gli Stati membri non sono autorizzati a imporre, nella propria legislazione nazionale, l'obbligo di pubblicare informazioni finanziarie periodiche con una frequenza maggiore rispetto alle relazioni finanziarie annuali e semestrali. Essi tuttavia possono imporre agli emittenti di pubblicare informazioni finanziarie periodiche aggiuntive se tale obbligo non costituisce un onere finanziario consistente e se le informazioni aggiuntive sono proporzionate ai fattori che contribuiscono alle decisioni di investimento. Il termine per la pubblicazione delle relazioni finanziarie semestrali viene fissato, per una maggiore flessibilità, a tre mesi dopo la fine del periodo di riferimento.
  Per garantire la trasparenza sui pagamenti effettuati a favore dei governi, gli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che operano nell'industria estrattiva o forestale primaria comunicano annualmente, in una relazione separata, i pagamenti effettuati ai governi dei Paesi in cui operano. La comunicazione dei pagamenti ai governi dovrebbe mettere a disposizione del pubblico e degli investitori informazioni che inducano i governi dei paesi ricchi di risorse a giustificare le proprie entrate derivanti dallo sfruttamento delle risorse naturali.
  Osserva quindi come, ai fini della trasparenza e della tutela degli investitori, gli Stati membri debbano imporre alle comunicazioni sui pagamenti effettuati ai governi l'applicazione di alcuni princìpi:
   1) rilevanza degli importi, che – singoli o correlati tra loro – non devono essere inferiori alla soglia di 100.000 euro per essere considerati nella relazione;
   2) comunicazione per singolo Governo e progetto;
   3) universalità – che significa che non dovrebbero essere autorizzate esenzioni a favore di alcun soggetto, per non creare effetti distorsivi;
   4) esaustività – che significa che tutti i pagamenti pertinenti versati ai governi vanno segnalati, in linea con la direttiva 2013/34/UE sui bilanci di esercizio e consolidati.

  Per garantire che gli emittenti e gli investitori abbiano piena conoscenza della struttura dell'assetto proprietario delle società, la definizione di strumenti finanziari comprende tutti gli strumenti con effetto economico simile alla detenzione di azioni e al diritto di acquisirne; ciò è reso opportuno dall'introduzione (per effetto Pag. 93dell'innovazione finanziaria) di nuove tipologie di strumenti in grado di generare una esposizione economica degli investitori nei confronti delle società e la cui comunicazione non è disciplinata dalla direttiva 2004/109/CE.
  Inoltre, per garantire un'adeguata trasparenza delle partecipazioni rilevanti, è richiesta una nuova notifica per ogni variazione nella tipologia delle partecipazioni.
  In particolare, rileva come l'armonizzazione delle norme sulla notifica delle partecipazioni rilevanti con diritto di voto – in particolare per quanto riguarda l'aggregazione delle partecipazioni azionarie con la detenzione di strumenti finanziari – sia condizione necessaria per aumentare la certezza del diritto, migliorare la trasparenza e ridurre gli oneri amministrativi per gli investitori transfrontalieri. Tuttavia, in considerazione delle differenze esistenti nella concentrazione della proprietà e nel diritto societario tra gli Stati dell'Unione, la direttiva consente agli Stati membri di continuare a definire soglie inferiori e aggiuntive per la notifica delle partecipazioni con diritto di voto e a esigere notifiche equivalenti in relazione a soglie basate sulle quote di capitale.
  Inoltre gli Stati membri possono continuare a definire obblighi più rigorosi di quelli stabiliti dalla direttiva 2004/109/CE riguardo a contenuto, procedura e tempi di notifica sulle partecipazioni rilevanti non previste dalla stessa direttiva 2004/109/CE.
  In particolare gli Stati possono continuare ad applicare disposizioni legislative, regolamentari o amministrative in materia di offerte pubbliche di acquisto, operazioni di fusione e altre operazioni che incidono sulla proprietà o sul controllo di imprese sottoposte a vigilanza in conformità all'articolo 4 della direttiva 2004/25/CE (concernente le offerte pubbliche di acquisto), che stabilisce obblighi di pubblicità più severi rispetto alla direttiva 2004/109/CE.
  Vengono introdotte norme tecniche che garantiscono un'armonizzazione coerente del regime di notifica delle partecipazioni rilevanti, nonché livelli di trasparenza adeguati. A tal fine l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati – AESFEM), istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010, è incaricata di elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione da presentare alla Commissione. La Commissione adotta le norme tecniche di regolamentazione sviluppate dall'AESFEM, specificando le condizioni per l'applicazione delle esenzioni dagli obblighi di notifica per le partecipazioni rilevanti con diritto di voto. Facendo ricorso alle proprie competenze, l'AESFEM definisce i casi di esenzione, tenendo conto di eventuali abusi volti ad aggirare gli obblighi di notifica.
  Per facilitare gli investimenti transfrontalieri, gli investitori devono poter accedere facilmente, e per tutte le società quotate nell'Unione, alle informazioni previste dalla regolamentazione. Al fine di garantire l'accesso transfrontaliero alle informazioni e tenere in considerazione gli sviluppi tecnici dei mercati finanziari e delle tecnologie della comunicazione, viene delegato alla Commissione il potere di adottare atti per definire gli standard minimi per la diffusione delle informazioni previste, l'accesso a queste ultime in tutto il territorio dell'Unione e i meccanismi per centralizzare la gestione di tali informazioni. L'AESFEM predispone e gestisce un portale web che funge da punto di accesso elettronico europeo («punto di accesso»).
  Vengono inoltre rafforzati i poteri sanzionatori degli Stati, anche per le sanzioni amministrative pecuniarie accessorie. Gli Stati membri possono prevedere sanzioni o misure aggiuntive e livelli di sanzioni amministrative pecuniarie più elevati di quelli previsti dalla direttiva 2004/109/CE, considerando l'esigenza di renderle sufficientemente dissuasive a sostegno di mercati corretti e trasparenti. Gli Stati possono inoltre adottare sanzioni anche nei confronti dei singoli membri degli organi di amministrazione delle società, o di ogni soggetto che sia ritenuto responsabile di violazioni.
  Affinché le decisioni che impongono sanzioni o misure amministrative abbiano un effetto dissuasivo sul grande pubblico è Pag. 94opportuno che siano di norma pubblicate. La pubblicazione costituisce uno strumento importante per informare i partecipanti al mercato in merito a quali comportamenti siano considerati in violazione della direttiva 2004/109/CE e per promuovere la diffusione di comportamenti corretti tra i partecipanti stessi.
  La direttiva 2013/50/UE precisa e chiarisce, adattandosi alle trasformazioni di alcuni aspetti del mercato finanziario, la definizione di «emittente», in modo tale da includere gli emittenti di titoli non quotati rappresentati da certificati di deposito ammessi alla negoziazione. Tale definizione deve tener conto del fatto che in alcuni Stati membri gli emittenti di titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato possono essere persone fisiche.
  Un'altra definizione importante specificata è quella di «Stato membro di origine» per le società emittenti titoli di debito di un Paese terzo. In tali casi viene stabilito che lo Stato membro d'origine deve essere uno Stato membro scelto dall'emittente tra quelli in cui i suoi valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato.
  La normativa comunitaria si basa sull'esigenza che tutti gli emittenti i cui titoli sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato nell'Unione siano soggetti alla vigilanza di un'autorità competente di uno Stato membro, in modo da garantire che soddisfino i propri obblighi. Per questo è importante che la società emittente indichi quale sia lo Stato di origine. Se ciò non avviene entro il termine di tre mesi, si considera Stato membro di origine quello in cui i valori mobiliari dell'emittente sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato.
  Qualora i valori mobiliari siano ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato in più di uno Stato membro, tutti questi Stati membri saranno Stati membri d'origine, fino a che l'emittente non scelga e comunichi un solo Stato membro d'origine. Gli emittenti sono in tal modo incentivati a scegliere e comunicare lo Stato membro d'origine alle autorità competenti rispettive e, nel contempo, le autorità competenti possono prontamente disporre dei poteri necessari per intervenire. Il legame con lo Stato così individuato cessa se i valori mobiliari dell'emittente non sono più ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di quello Stato. In questi casi la società emittente – prima della scadenza di tre anni – deve indicare un nuovo Stato di origine tra quelli in cui i suoi titoli sono negoziati, o in quello nel quale ha la sua sede legale.
  In tale ambito rileva come la direttiva 2007/14/CE contenga, in particolare, alcune norme relative alla notifica della scelta dello Stato membro d'origine da parte dell'emittente. Tali norme sono state integrate nella direttiva 2004/109/CE, per garantire che le autorità competenti dello Stato o degli Stati membri ospitanti e dello Stato membro in cui si trova la sede legale dell'emittente siano informate in merito alla scelta dello Stato membro d'origine da parte dell'emittente.
  Per quanto riguarda la comunicazione delle nuove emissioni di prestiti, le norme fissate dalla direttiva 2004/109/CE hanno generato problemi pratici di attuazione e sono risultate di complessa applicazione, tra l'altro sovrapponendosi ad altre normative. La direttiva 2013/50/UE ha quindi provveduto a modificarle, abolendo tale obbligo così da ridurre gli oneri amministrativi inutili a carico degli emittenti.
  L'obbligo di comunicare alle autorità competenti dello Stato membro d'origine eventuali modifiche ai documenti costitutivi o allo statuto dell'emittente si sovrappone ad un obbligo analogo di cui alla direttiva 2007/36/CE, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate e può dare adito a confusione per quanto concerne il ruolo delle autorità competenti. Anche in questo caso la direttiva 2013/50/UE ha provveduto ad abolire tale obbligo così da ridurre gli oneri amministrativi inutili a carico degli emittenti.
  La comunicazione delle informazioni richieste dalla normativa sulla trasparenza Pag. 95finanziaria è agevolata dalla disposizione che prevede per tali comunicazioni un formato elettronico armonizzato, con benefici per gli emittenti, gli investitori e le autorità competenti. Ne risulta un vantaggio anche per l'accessibilità, l'analisi e la comparabilità delle relazioni finanziarie annuali. Pertanto, a decorrere dal 1o gennaio 2020, è obbligatoria la preparazione delle relazioni finanziarie annuali in un formato elettronico unico di comunicazione. L'AESFEM è incaricata di elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione da sottoporre all'adozione della Commissione.
  Per quel che concerne la normativa di delega ai sensi della quale lo schema di decreto è stato predisposto, essa è recata dall'articolo 5 della n. 114 del 2015, il quale specifica i principi e i criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2013/50/UE.
  In particolare segnala come, ai sensi dei predetti principi e criteri, il Governo sia tenuto a:
   a) apportare al TUF le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva e delle relative misure di esecuzione nell'ordinamento nazionale, prevedendo, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria e attribuendo le competenze e i poteri di vigilanza previsti nella direttiva medesima alla CONSOB, quale autorità competente;
   b) prevedere, ove opportuno, l'innalzamento della soglia minima prevista dal TUF, in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti, nel rispetto di quanto disposto dalla direttiva 2004/109/CE, nonché le occorrenti modificazioni al fine di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti;
   c) attribuire alla CONSOB il potere di disporre, con proprio regolamento e in conformità con le previsioni della direttiva 2013/50/UE, obblighi di pubblicazione delle informazioni finanziarie periodiche aggiuntive, con una frequenza maggiore rispetto alle relazioni finanziarie annuali e alle relazioni finanziarie semestrali;
   d) apportare le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione europea, per i settori interessati dalla normativa da attuare, al fine di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti, assicurando un appropriato grado di protezione dell'investitore e di tutela della stabilità finanziaria.

  Passando quindi a illustrare il contenuto dello schema di decreto, che si compone di 3 articoli, illustra l'articolo 1 il quale, al comma 1, apporta modifiche all'articolo 1, comma 1, del Testo unico della finanza (TUF) di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, relativo alle definizioni.
  In particolare, la lettera a) del comma 1 modifica le disposizioni dell'articolo 1, comma 1, lettera w), del TUF che definisce gli «emittenti quotati» stabilendo che con tale nozione si intendono i soggetti, italiani o esteri, inclusi i trust, che emettono strumenti finanziari quotati in un mercato regolamentato italiano. Nell'ipotesi in cui si ammettono alla negoziazione nel mercato regolamentato le ricevute di deposito, si definisce «emittente» il soggetto che emette valori mobiliari rappresentati anche se i predetti valori mobiliari non sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato.
  La modifica apportata attiene, pertanto, all'inclusione dei «trust» e degli emittenti di valori mobiliari rappresentati, quali le ricevute di deposito.
  La lettera b) del comma 1 modifica la lettera w-quater) dell'articolo 1, comma 1, del TUF.
  In dettaglio, ai numeri 1) e 2) della lettera b) viene stabilito che la definizione di Comunità europea, laddove presente nella stessa lettera w-quater), viene sostituita con quella di Unione europea.
  Il numero 3) sostituisce il numero 3) della lettera w-quater), stabilendo che si intendono emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine gli emittenti valori mobiliari la cui sede legale non rientra in uno Stato dell'Unione europea e che hanno scelto l'Italia come Stato membro Pag. 96d'origine. La scelta resta valida a meno che non ci sia una manifesta volontà di scegliere un nuovo Stato membro di origine.
  Tali emittenti devono rientrare tra: 1) gli emittenti azioni ammesse alle negoziazioni in mercati regolamentati italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea, aventi sede in Italia; 2) gli emittenti titoli di debito di valore nominale unitario inferiore ad euro mille, o valore corrispondente in valuta diversa, ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea, aventi sede in Italia;
  Il numero 4) della lettera b), modificando il numero 4) della lettera w-quater), conferma che si intendono emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine gli emittenti valori mobiliari diversi da quelli di cui ai numeri 1) e 2), aventi sede in Italia o i cui valori mobiliari sono ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano, che hanno scelto l'Italia come Stato membro d'origine.
  Al riguardo viene precisato che l'emittente può scegliere un solo Stato membro come Stato membro d'origine. La scelta resta valida per almeno tre anni, salvo il caso in cui i valori mobiliari dell'emittente non sono più ammessi alla negoziazione in alcun mercato regolamentato dell'Unione europea o salvo che l'emittente, nel triennio, rientri tra gli emittenti dell'Unione europea o salvo ancora che l'emittente, nel triennio, rientri tra gli emittenti di seguito elencati, di cui ai punti 1), 2), 3) e 5) della lettera w-quater):
   1) le società emittenti azioni ammesse alle negoziazioni in mercati regolamentati italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea, aventi sede in Italia;
   2) gli emittenti titoli di debito di valore nominale unitario inferiore ad euro mille, o valore corrispondente in valuta diversa, ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea, aventi sede in Italia;
   3) gli emittenti valori mobiliari di cui ai numeri 1) e 2), aventi sede in uno Stato non appartenente all'Unione europea, per i quali la prima domanda di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato dell'Unione europea è stata presentata in Italia o che hanno successivamente scelto l'Italia come Stato membro d'origine quando tale prima domanda di ammissione non è stata effettuata in base a una propria scelta;

  Il numero 5) della lettera b) inserisce un'ulteriore numero 4-bis) nella lettera w-quater), il quale prevede che rientrino tra gli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine, gli emittenti indicati ai menzionati numeri 3) e 4) della lettera w-quater) i quali hanno valori mobiliari che non risultano più ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentare dello Stato membro di origine ma sono stati ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altri Stati membri e, se del caso, abbiano la sede legale in Italia ovvero abbiano comunque scelto l'Italia come nuovo Stato di origine. Ciò al fine di allineare le previsioni a quelle della direttiva 2013/50/UE.
  La lettera c) del comma 1 sostituisce la lettera w-quater.1) dell'articolo 1, comma 1, del TUF, relativa alla definizione di piccole e medie imprese (PMI) in tale ambito; al riguardo vengono considerate PMI le piccole e medie imprese, emittenti azioni quotate, con un fatturato inferiore a 300 milioni di euro, ovvero una capitalizzazione media di mercato inferiore ai 500 milioni di euro. Non si considerano PMI gli emittenti azioni quotate che abbiano superato entrambi i predetti limiti per tre esercizi, ovvero tre anni solari, consecutivi. La modifica prevede, in particolare, che la CONSOB stabilisca con regolamento le disposizioni attuative, incluse le modalità informative cui sono tenuti tali emittenti in relazione all'acquisto ovvero alla perdita della qualifica di PMI. Inoltre viene stabilito che è onere della CONSOB, sulla base delle informazioni Pag. 97fornite dagli emittenti, pubblicare l'elenco delle PMI tramite il proprio sito internet.
  Il comma 2 dell'articolo 1 dello schema apporta modifiche all'articolo 62, comma 2, del TUF, relativo al regolamento del mercato, al fine di operare una netta distinzione tra la fase dell'ammissione alla quotazione e quella di ammissione alla negoziazione.
  In merito ricorda che il vigente comma 2 del citato articolo 62 prescrive che le società di gestione si dotano di regole e procedure trasparenti e non discrezionali, le quali garantiscono una negoziazione corretta e ordinata, nonché di criteri obiettivi che consentono l'esecuzione efficiente degli ordini. Inoltre viene previsto che il regolamento del mercato debba determinare:
   le condizioni e le modalità di ammissione, di esclusione e di sospensione degli operatori dalle negoziazioni;
   le condizioni e le modalità per lo svolgimento delle negoziazioni e gli eventuali obblighi degli operatori e degli emittenti;
   le modalità di accertamento, pubblicazione e diffusione dei prezzi;
   i tipi di contratti ammessi alle negoziazioni, nonché i criteri per la determinazione dei quantitativi minimi negoziabili e
   le condizioni e le modalità per la compensazione, liquidazione e garanzia delle operazioni concluse sui mercati.

  In tale contesto rileva come, mediante la modifica recata dalla lettera a) del comma 2 dell'articolo 1 dello schema, il regolamento del mercato non si occupi più della determinazione delle condizioni, delle modalità di ammissione e di esclusione e di sospensione degli strumenti finanziari.
  La lettera b) del comma 2 introduce invece nel già richiamato comma 2 dell'articolo 62 una nuova lettera a-bis), secondo la quale il regolamento del mercato deve determinare, altresì, le condizioni e le modalità di ammissione alla quotazione e quelle inerenti l'ammissione alle negoziazioni degli strumenti finanziari e alla loro esclusione e sospensione sia dalla quotazione che dalle negoziazioni.
  Il comma 3 apporta modifiche all'articolo 64 del TUF, riguardante l'organizzazione e il funzionamento del mercato e delle società di gestione, al fine di precisare ulteriormente le disposizioni legislative in materia di strumenti finanziari e di coordinarle con le disposizioni dell'articolo 62 del TUF.
  In dettaglio, la lettera a) del comma 3 precisa che le società di gestione devono occuparsi di disporre l'ammissione, l'esclusione e la sospensione dalla quotazione e dalle negoziazioni degli strumenti finanziari e degli operatori dalle negoziazioni e comunicare immediatamente le proprie decisioni alla CONSOB.
  La lettera b) precisa, al comma 1-bis, lettera a), del citato articolo 64, che le decisioni della CONSOB circa l'ammissione e l'esclusione di strumenti finanziari riguardano le negoziazioni: in sostanza viene stabilito che la CONSOB può vietare l'esecuzione delle decisioni di ammissione alle negoziazioni e di esclusione dalle negoziazioni disposte dalle società di gestione con riferimento alle negoziazioni di azioni ordinarie, di obbligazioni e di altri strumenti finanziari emessi da soggetti diversi dagli Stati membri dell'Unione europea, dalle banche comunitarie e dalle società con azioni quotate in un mercato regolamentato, nonché l'esecuzione delle decisioni di esclusione di azioni dalle negoziazioni, se reputi che la decisione sia contraria alla trasparenza, all'ordinato svolgimento delle negoziazioni e alla tutela degli investitori.
  La lettera c) stabilisce che la CONSOB si occupa dell'ammissione, dell'esclusione e della sospensione non soltanto delle negoziazioni, bensì, a seguito di tale modifica, anche della quotazione degli strumenti finanziari emessi da una società di gestione in un mercato da essa gestito. Inoltre, la CONSOB determina le modificazioni da apportare al regolamento del Pag. 98mercato per assicurare la trasparenza, l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori, e di regolare le ipotesi di conflitto d'interessi. Gli strumenti finanziari sono ammessi subordinatamente all'adeguamento del regolamento del relativo mercato.
  Illustra quindi il comma 4, il quale introduce nel TUF un nuovo articolo 91-bis, in materia di comunicazione dello Stato membro d'origine, al fine di precisare le modalità con cui gli emittenti comunicano alla CONSOB di aver scelto l'Italia quale Stato membro di origine.
  In dettaglio, il comma 1 del nuovo articolo 91-bis stabilisce che, nei casi indicati dalla lettera w-quater) dell'articolo 1, comma 1, del TUF (cioè per i soggetti emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine), i predetti soggetti emittenti sono tenuti a comunicare lo Stato membro di origine, e che tale comunicazione deve essere effettuata in considerazione delle disposizioni dell'articolo 113-ter del TUF (modificato dal comma 6 dell'articolo 1 dello schema) in materia di pubblicità delle informazioni regolamentate e delle disposizioni stabilite al riguardo dalla CONSOB con apposito regolamento.
  La comunicazione deve essere effettuata alle autorità competenti dello Stato membro di origine nel quale l'emittente ha stabilito la propria sede legale. Inoltre essa deve essere eseguita anche a favore delle autorità competenti dello Stato membro di origine e degli stati membri ospitanti.
  Il comma 2 del nuovo articolo 91-bis prevede che, nell'ipotesi in cui gli emittenti di strumenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine indicati nell'articolo 1, comma 1, lettera w-quater), numeri 3), 4) e 4-bis), non effettuino la prescritta comunicazione dello Stato membro di origine entro tre mesi dalla data in cui i valori mobiliari sono stati ammessi alla negoziazione, per la prima volta nell'Unione europea, unicamente in un mercato regolamentato italiano, si considera come Stato membro di origine l'Italia. Se l'ipotesi riguarda emittenti di valori mobiliari di più Stati membri, inclusa l'Italia, sono da considerarsi Stati membri di origine sia l'Italia che gli altri Stati membri fino alla data della successiva scelta e della prescritta comunicazione.
  Il comma 5 dell'articolo 1 apporta alcune modifiche all'articolo 93-bis, comma 1, lettera f), numero 3), del TUF, sostituendo il riferimento normativo, ivi contenuto, alla direttiva 2003/71/CE con quello alla più recente direttiva 2013/50/UE.
  In merito ricorda che l'articolo 93-bis del TUF, alla lettera f) del comma 1, definisce lo Stato membro di origine, indicando che con esso si intende lo Stato membro della UE nel quale gli strumenti finanziari comunitari sono destinati ad essere offerti al pubblico per la prima volta dopo la data di entrata in vigore della direttiva 2013/50/UE o nel quale è stata presentata la prima domanda di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato a scelta dell'emittente, dell'offerente o della persona che chiede l'ammissione, secondo il caso, salvo scelta successiva da parte degli emittenti aventi sede in un Paese terzo.
  A seguito della modifica recata dal comma 5 ciò avviene, oltre che qualora lo Stato membro d'origine non fosse stato determinato da una loro scelta, anche nell'ipotesi stabilita dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera i), punto iii), della direttiva 2004/109/CE e cioè allorquando si tratti di un emittente i cui valori mobiliari non siano più ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato nello Stato membro d'origine, ma siano ammessi alla negoziazione in uno o più degli altri Stati membri, il nuovo Stato membro d'origine che l'emittente può scegliere tra gli Stati membri in cui i suoi valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e, se del caso, lo Stato membro in cui l'emittente ha la sede legale.
  Passa quindi a illustrare il comma 6, il quale apporta alcune modifiche all'articolo 113-ter del TUF, in materia di pubblicità delle informazioni regolamentate.
  In dettaglio, la lettera a) del comma 6 interviene sul comma 1 dell'articolo 113-ter, secondo il quale le informazioni regolamentate sono quelle che devono essere pubblicate dagli emittenti quotati, dagli emittenti Pag. 99quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine o dai soggetti che li controllano. A seguito della modifica, per la predetta pubblicazione occorre far riferimento a varie disposizioni, tra le quali quelle degli articoli da 120 a 123 del TUF, e non, come originariamente previsto, a quelle della sezione I-bis del TUF.
  Osserva come si tratti, pertanto, di allineare l'elenco delle informazioni regolamentate a quello minimo e obbligatorio previsto dagli atti dell'Unione europea.
  La lettera b) del comma 6 stabilisce che le informazioni regolamentate non debbano essere oggetto anche di pubblicazione su giornali quotidiani nazionali. Pertanto, la CONSOB stabilisce modalità e termini di diffusione al pubblico delle informazioni regolamentate, al fine di assicurarne un accesso rapido, non discriminatorio e ragionevolmente idoneo a garantirne l'effettiva diffusione in tutto il territorio dell'Unione europea.
  In merito rileva come la pubblicazione sui quotidiani non risulti essere un adempimento che deriva da obblighi previsti da atti dell'Unione europea, in quanto, le informazioni, oltre che trasmesse al sistema di diffusione delle informazioni regolamentate (SDIR), a cui hanno accesso le agenzie di stampa, e al meccanismo di stoccaggio autorizzato dalla CONSOB, che ne garantisce la memoria storica, risultano di pronta reperibilità per il pubblico dei risparmiatori mediante accesso al sito internet dell'emittente, ove le stesse devono essere pubblicate.
  Il comma 7 apporta una modifica all'articolo 114 del TUF, relativo alle comunicazioni al pubblico, con la quale si sopprime l'obbligo a carico degli emittenti quotati di pubblicare tramite mezzi di informazione su giornali quotidiani nazionali, le informazioni privilegiate di cui all'articolo 181 del TUF (vale a dire quelle informazioni di carattere preciso, che non sono state rese pubbliche, concernenti, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se rese pubbliche, potrebbero influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari) che riguardano direttamente detti emittenti e le società controllate. Restano inalterati gli obblighi di pubblicità previsti da specifiche disposizioni di legge. Viene previsto che la CONSOB stabilisce con regolamento le modalità e i termini di comunicazione delle informazioni, detta disposizioni per coordinare le funzioni attribuite alla società di gestione del mercato con le proprie e può individuare compiti da affidare loro per il corretto svolgimento delle funzioni delle società di gestione, al fine di assicurare il buon funzionamento del mercato e predisponendo dispositivi e procedure efficaci per il controllo del rispetto del regolamento.
  Il comma 8 apporta una modifica all'articolo 120, comma 2, del TUF, relativo agli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti.
  Mediante tale modifica si innalza dal due al tre per cento la soglia di partecipazione al capitale di un emittente dal cui superamento discende l'obbligo di notifica sia verso l'emittente stesso sia verso la CONSOB. Pertanto, coloro che posseggono in un emittente azioni quotate avente l'Italia come Stato membro d'origine in misura superiore al tre per cento del capitale ne danno comunicazione alla società partecipata e alla CONSOB. Nel caso in cui l'emittente sia una PMI, tale soglia è pari al cinque per cento.
  In merito ricorda che la legge n. 114 del 2015, tra i criteri di delega specifici previsti per il recepimento della direttiva 2013/50/UE, all'articolo 5, comma 1, lettera b), ha stabilito che, ove opportuno, è possibile l'innalzamento della soglia minima prevista dal TUF in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti.
  Il comma 9 apporta una modifica all'articolo 125-bis, comma 1, del TUF, relativo all'avviso di convocazione dell'assemblea, sopprimendo l'obbligo di pubblicazione a mezzo stampa dell'avviso di convocazione dell'assemblea, atteso che non risulta obbligo di questo tipo nella normativa europea di riferimento.
  Viene, quindi, stabilito che l'assemblea è convocata mediante avviso pubblicato sul Pag. 100sito Internet della società entro il trentesimo giorno precedente la data dell'assemblea, nonché con le altre modalità ed entro i termini previsti dalla CONSOB con apposito regolamento.
  Il comma 10 modifica l'articolo 154-ter del TUF, in materia di relazioni finanziarie.
  In dettaglio, la lettera a) del comma 10 modifica l'articolo 154-ter, comma 1, stabilendo che il termine entro il quale gli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine mettono a disposizione del pubblico la relazione finanziaria, è fissato in quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, mentre al momento esso è fissato in 120 giorni: la modifica ha il solo fine di allineare il testo alle previsioni dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2013/50/UE.
  La lettera b) del comma 10 opera un intervento di carattere redazionale in merito alla corretta denominazione del soggetto al quale è attribuito l'onere del controllo legale dei conti, precisando che si tratta del revisore legale o della società di revisione legale.
  La lettera c) opera una modifica del comma 2 dell'articolo 154-ter del TUF, prevedendo che gli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine devono pubblicare una relazione finanziaria semestrale comprendente il bilancio semestrale abbreviato, la relazione intermedia sulla gestione e l'attestazione prevista dall'articolo 154-bis, comma 5, del TUF. La relazione sul bilancio semestrale abbreviato del revisore legale o della società di revisione legale, ove redatta, è pubblicata integralmente entro il medesimo termine.
  Al riguardo rileva come, mediante la modifica apportata, in luogo degli attuali sessanta giorni, venga stabilito che la relazione finanziaria semestrale deve invece essere pubblicata quanto prima possibile e, comunque, non oltre tre mesi dalla fine di tale semestre.
  L'attestazione è redatta in base al modello indicato con regolamento dalla CONSOB e attesta:
   a) l'adeguatezza e l'effettiva applicazione delle procedure amministrative e contabili nel corso del periodo cui si riferiscono i documenti;
   b) che i documenti sono redatti in conformità ai principi contabili internazionali applicabili riconosciuti nell'Unione europea ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002;
   c) la corrispondenza dei documenti alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;
   d) l'idoneità dei documenti a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'emittente e dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento;
   e) per il bilancio d'esercizio e per quello consolidato, che la relazione sulla gestione comprende un'analisi attendibile dell'andamento e del risultato della gestione, nonché della situazione dell'emittente e dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento, unitamente alla descrizione dei principali rischi e incertezze cui sono esposti;
   f) per il bilancio semestrale abbreviato, che la relazione intermedia sulla gestione contiene un'analisi attendibile delle informazioni.

  La lettera d) sostituisce integralmente il comma 5 dell'articolo 154-ter del TUF: tale modifica ha origine dalla soppressione dell'obbligo di presentare e pubblicare il resoconto semestrale da parte degli emittenti azioni quotate aventi l'Italia come Stato membro d'origine, allineando la disposizione a quanto previsto in materia dalla direttiva 2013/50/UE.
  Si prevede, tuttavia, che la CONSOB possa esercitare il potere previsto dalla direttiva e, pertanto, possa stabilire obblighi di pubblicazione delle informazioni finanziarie periodiche, con una frequenza maggiore rispetto a quella annuale e semestrale. Le informazioni finanziarie possono consistere in una descrizione generale della situazione patrimoniale e dell'andamento Pag. 101economico dell'emittente e delle sue imprese controllate nel periodo di riferimento e in una illustrazione degli eventi rilevanti e delle operazioni che hanno avuto luogo nel periodo di riferimento e la loro incidenza sulla situazione patrimoniale dell'emittente e delle sue imprese controllate.
  Resta ferma, comunque, la possibilità per la CONSOB, di richiedere informazioni il cui contenuto, al massimo, coinciderà con quello previsto attualmente dalla relazione trimestrale di cui al vigente comma 5 dell'articolo 154-ter.
  La lettera e) inserisce nell'articolo 154-ter del TUF un nuovo comma 5-bis, il quale, collegandosi alle previsioni del comma 5, stabilisce che, nell'esercitare la facoltà di prevedere obblighi di pubblicazione delle informazioni finanziarie periodiche, la CONSOB deve preventivamente realizzare una valutazione di impatto volta ad assicurare che:
   la richiesta di informazioni finanziarie periodiche aggiuntive non comporti un onere finanziario sproporzionato, in particolare per i piccoli e medi emittenti, tenendo conto anche di quanto previsto negli altri Stati membri in materia;
   il contenuto delle informazioni sia proporzionato ai fattori che contribuiscono alle decisioni di investimento assunte dagli investitori;
   le informazioni finanziarie periodiche aggiuntive richieste non favoriscano un'attenzione eccessiva ai risultati ed al rendimento a breve termine degli emittenti e non incidano negativamente sulle possibilità di accesso dei piccoli e medi emittenti ai mercati regolamentati.

  La lettera f) apporta all'articolo 154-ter del TUF modifiche di carattere esclusivamente redazionale che hanno il solo scopo di assicurare il coordinamento con altre disposizioni in materia.
  Passa quindi a illustrare il comma 11 il quale, introducendo nel TUF un nuovo articolo 154-quater, in materia di trasparenza dei pagamenti ai governi, intende allineare gli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro di origine al regime di trasparenza dei pagamenti ai governi al quale sono soggetti coloro che operano nei settori estrattivo e forestale. Inoltre, il nuovo articolo 154-quater reca la disciplina delle modalità e dei tempi di messa a disposizione per il pubblico delle relazioni derivanti dall'assolvimento di tali obblighi: a tal fine è previsto che la relazione resti a disposizione del pubblico per un periodo di dieci anni e che i pagamenti siano riportati a livello consolidato.
  Alla CONSOB è attribuito il compito di procedere alla definizione regolamentare di quanto previsto nel nuovo articolo.
  Ricorda che i predetti soggetti operanti nei settori estrattivo e forestale, rientrano tra i soggetti i quali, ai sensi del decreto legislativo n. 139 del 2015, sono tenuti a redigere per ogni esercizio finanziario una relazione sui pagamenti effettuati ai governi e, per ogni esercizio finanziario, una relazione consolidata sui pagamenti effettuati ai governi.
  Il comma 12 reca alcune modifiche all'articolo 192-bis, del TUF, in materia di misure e sanzioni amministrative.
  In dettaglio, la lettera a) del comma 12 sostituisce il comma 1 dell'articolo 192-bis, allo scopo di adeguare la normativa nazionale alle nuove misure previste dalla direttiva. La modifica ha come destinatari gli emittenti di strumenti finanziari nell'ipotesi in cui questi si rendano responsabili di violazioni o omissioni inerenti le informazioni, prescritte dall'articolo 123-bis, comma 2, lettera a), del TUF contenute nella relazione sul governo societario e sugli assetti proprietari. L'effetto di tale disposizione è aumentare le sanzioni amministrative ad esso associate.
  Gli emittenti, a seguito della modifica apportata, potranno essere:
   oggetto di una dichiarazione pubblica che indichi il responsabile nonché la natura della violazione;Pag. 102
   destinatari di un ordine di cessazione della condotta scorretta, con l'eventuale indicazione delle azioni da intraprendere per porvi fine;
   destinatari di una sanzione amministrativa da euro diecimila a euro due milioni.

  Al riguardo ricorda che il vigente articolo 192-bis, comma 1, del TUF, stabilisce che, le società quotate nei mercati regolamentati, le quali omettono le comunicazioni prescritte dall'articolo 123-bis, comma 2, lettera a) (la quale stabilisce che gli emittenti, nella sezione della relazione sulla gestione deve riportare le informazioni riguardanti l'adesione ad un codice di comportamento in materia di governo societario promosso da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria, motivando le ragioni dell'eventuale mancata adesione ad una o più disposizioni, nonché le pratiche di governo societario effettivamente applicate dalla società al di là degli obblighi previsti dalle norme legislative o regolamentari), siano punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro trecentomila, salvo che il fatto costituisca reato.
  La lettera b) del comma 12, sostituendo il comma 1-bis dell'articolo 192-bis del TUF, sancisce che, in caso di omissioni riguardanti le comunicazioni predette, prescritte dal citato articolo 123-bis, comma 2, lettera a), si applicano, a titolo di sanzioni amministrative:
   una dichiarazione pubblica che indichi la persona responsabile della violazione e la natura della violazione;
   un ordine volto ad eliminare le infrazioni delle quali i soggetti si sono resi responsabili, con l'eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine stabilito per l'adempimento.

  Inoltre viene altresì formulata la richiesta di astenersi dal ripetere tali infrazioni nell'ipotesi in cui esse siano scarsamente offensive o pericolose; una sanzione amministrativa pecuniaria il cui valore può variare tra i diecimila e i due milioni di euro.
  In tale contesto osserva come la modifica abbia il fine di allineare la normativa alle disposizioni della direttiva 2013/50/UE in materia di misure e sanzioni irrogabili agli esponenti aziendali ed al personale per le violazioni in tema di disciplina degli intermediari, dei mercati e della gestione accentrata di strumenti finanziari.
  La lettera c) aggiunge all'articolo 192-bis del TUF un nuovo comma 1-quater, al fine di rendere esaustivo il regime sanzionatorio; vengono previste quindi sanzioni applicabili in caso di inosservanza dell'obbligo di eliminare le infrazioni commesse o dell'astenersi dal ripeterle, nonché applicabili agli esponenti aziendali e al personale che abbiano contribuito al determinare l'inosservanza degli ordini.
  Le sanzioni da applicare rispettivamente al primo dei casi esposti consistono nella sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la violazione originariamente contestata, il cui importo può essere aumentato fino a un terzo. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonché del personale la cui condotta abbia contribuito al mancato rispetto dell'ordine impartito alla persona giuridica, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria, il cui importo può variare tra gli euro diecimila e gli euro due milioni.
  Illustra quindi il comma 13, il quale introduce numerose modifiche all'articolo 193 del TUF, in materia di informazione societaria e doveri dei sindaci, dei revisori legali e delle società di revisione legale, allo scopo di adeguare il regime sanzionatorio a quanto disposto dalla direttiva 2013/50/UE.
  In dettaglio, la lettera a) sostituisce il comma 1 dell'articolo 193, e ha lo scopo di ricomprendere tra le violazioni sottoposte a sanzione anche quelle relative alla pubblicazione delle relazioni sui pagamenti ai governi stabilite dalla nuova formulazione dell'articolo 154-ter del TUF, come risultante dalle modifiche apportate dal comma 10. Pag. 103
  Le sanzioni applicabili in tali casi sono le seguenti:
   una dichiarazione pubblica che indichi la persona giuridica responsabile della violazione e la natura della violazione;
   un ordine di eliminare le infrazioni con l'indicazione degli adempimenti da porre in essere e dei relativi termini; a ciò si associa l'ordine di astenersi dal ripeterle quando le infrazioni risultano caratterizzate da scarsa offensività o pericolosità;
   una sanzione amministrativa pecuniaria il cui importo può variare da euro cinquemila a euro dieci milioni; l'ammontare della sanzione può essere pari al cinque per cento del fatturato complessivo annuo, se tale importo risulta superiore a quelli indicati nel periodo precedente.

  La lettera b) del comma 13, inserendo due ulteriori commi nel comma 1 dell'articolo 193 del TUF, stabilisce, al nuovo comma 1.1, che, nell'ipotesi in cui le comunicazioni indicate nella lettera a) siano dovute da persona fisica, si applicano nei confronti di essa le stesse misure sanzionatorie indicate al comma 1, tranne quella commisurata al fatturato in quanto riferibile esclusivamente a persona giuridica. Inoltre, con l'inserimento del nuovo comma 1.2, viene previsto che, per le violazioni commesse, si applicano le medesime sanzioni per i soggetti che svolgono funzione di amministrazione, di direzione o di controllo, nonché del personale la cui condotta abbia determinato violazioni da parte della persona giuridica.
  La lettera c) del comma 13 opera un semplice richiamo ai nuovi commi 1.1 e 1.2, al fine di coordinare e completare la disciplina delle sanzioni.
  La lettera d) sostituisce il comma 2 dell'articolo 193 del TUF, il quale stabiliva le sanzioni applicabili in caso di inosservanza delle disposizioni di attuazione emanate dalla CONSOB ai sensi dell'articolo 113-ter, comma 5, lettere b) e c), del TUF nei confronti dei soggetti autorizzati dalla CONSOB all'esercizio del servizio di diffusione e di stoccaggio delle informazioni regolamentate.
  La modifica, conseguenza delle previsioni di cui al comma 13, lettera a), rende applicabili in tali casi le sanzioni seguenti:
   una dichiarazione pubblica che indichi il soggetto responsabile della violazione e la natura della violazione;
   un ordine di eliminare le infrazioni con eventuale indicazione degli adempimenti da porre in essere e dei relativi termini e di astenersi dal ripeterle;
   una sanzione amministrativa pecuniaria il cui importo può variare da euro diecimila a euro dieci milioni o, se superiore al 5 per cento del fatturato complessivo annuo.

  La lettera e) introduce nel comma 2 dell'articolo 193 del TUF quattro ulteriori commi.
  In particolare, illustra il nuovo comma 2.1, che prevede le sanzioni da applicare nel caso in cui le violazioni siano commesse da una persona fisica ed enumera, pertanto le seguenti misure:
   una dichiarazione pubblica indicante la persona responsabile della violazione e la natura della stessa;
   un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle quando le infrazioni siano connotate da scarsa offensività o pericolosità;
   una sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro due milioni.

  Il nuovo comma 2.2 stabilisce le sanzioni da adottare per gli esponenti aziendali ed il personale delle persone giuridiche che si rendano responsabili delle predette violazioni, prevedendo che in tali casi si applichino le medesime sanzioni indicate dal comma 2.1.
  Il comma 2.2 fa riferimento a coloro che partecipano in un emittente azioni Pag. 104quotate avente l'Italia come Stato membro d'origine in misura superiore al due per cento del capitale ne danno comunicazione alla società partecipata e alla CONSOB. Nel caso in cui l'emittente sia una PMI, tale soglia è pari al cinque per cento; a coloro che presentano soglie inferiori a quella indicata nel punto precedente, per società ad elevato valore corrente di mercato e ad azionariato particolarmente diffuso, qualora stabilito dalla CONSOB; agli emittenti azioni quotate aventi l'Italia come Stato membro d'origine che partecipano in misura superiore al dieci per cento del capitale in una società con azioni non quotate o in una società a responsabilità limitata, anche estere; alle comunicazioni espressamente stabilite dalla CONSOB.
  Il nuovo comma 2.3 indica in 5.000 euro i minimi edittali delle sanzioni amministrative pecuniarie indicate nei commi 2 e 2.1 da considerare in caso di ritardi relativi alle comunicazioni previste all'articolo 120 commi 2, 2-bis, e 4 del TUF.
  Il nuovo comma 2.4 regola l'ipotesi in cui i vantaggi derivanti dalle violazioni risultino maggiori dei massimi edittali delle sanzioni amministrative di cui ai commi 1, 1.1, 2 e 2.1 e prevede che, al verificarsi di tale circostanza, la sanzione amministrativa applicata sia elevata fino al doppio del vantaggio ottenuto, purché sia possibile determinare l'importo di quest'ultimo.
  La lettera f) del comma 13 sopprime il comma 2-bis dell'articolo 193 del TUF, il quale prevede le sanzioni applicabili nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della società o dell'ente nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a), in quanto tali sanzioni, a seguito delle modifiche descritte, risultano già disciplinate.
  La lettera g) reca una modifica del comma 3 dell'articolo 193 del TUF, eliminando il riferimento al comma 2, primo periodo, e stabilendo, invece, che, la sanzione applicabile sia pari a una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 1,5 milioni di euro.
  La lettera h) aggiunge nell'articolo 193 del TUF un nuovo comma 3-quater, in base al quale, in caso di violazione degli ordini relativi alla informazione societaria e doveri dei sindaci, dei revisori legali e delle società di revisione legale, si applicano le disposizioni dell'articolo 192-bis, comma 1-quater, introdotto dal comma 12, lettera c).
  Pertanto, le misure applicabili in caso di inosservanza dell'obbligo di eliminare le infrazioni commesse o dell'astenersi dal ripeterle, nonché applicabili agli esponenti aziendali e al personale che abbiano contribuito al determinare l'inosservanza degli ordini sono, rispettivamente, la sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la violazione originariamente contestata, il cui importo può essere aumentato fino ad un terzo e, nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonché del personale la cui condotta abbia contribuito al mancato rispetto dell'ordine impartito alla persona giuridica, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria il cui importo può variare tra gli euro diecimila agli euro due milioni.
  Passa quindi a illustrare il comma 14 dell'articolo 1 dello schema, che inserisce nell'articolo 194-bis, comma 1, del TUF, in materia di criteri per la determinazione delle sanzioni, una locuzione al fine di tenere conto del fatto che, in conseguenza delle modifiche apportate agli articoli 192-bis e 193 del TUF, le sanzioni, oltre ad avere natura pecuniaria, possono anche consistere in ordini e dichiarazioni pubbliche.
  Il comma 15 apporta una modifica all'articolo 194-quater, comma 1, del TUF, mediante la quale viene soppresso il riferimento all'articolo 115-bis del TUF stesso. Pertanto, la Banca d'Italia o la CONSOB, quando le violazioni siano scarsamente offensive o pericolose, in alternativa all'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie, possono applicare nei confronti delle società o degli enti interessati una sanzione che consiste nell'ordine di eliminare le infrazioni contestate. Pag. 105
  La modifica discende dalle modifiche apportate all'articolo 193, comma 1, del TUF dall'articolo 1, comma 13, lettera a), dello schema che richiama l'articolo 115-bis e quindi estende alle violazioni degli obblighi in esso previsti la possibilità per le Autorità di vigilanza di comminare la misura dell'ordine di eliminare le infrazioni.
  Il comma 16 apporta modifiche all'articolo 194-quinquies, comma 1, lettera c), del TUF, relativo al pagamento in misura ridotta delle sanzioni, al fine di richiamare i commi dell'articolo 193, come modificati dal comma 13, dunque con mere finalità di coordinamento del testo.
  Il comma 17 apporta alcune modifiche all'articolo 195-bis, comma 1, del TUF in materia di pubblicazione delle sanzioni, stabilendo che il provvedimento di applicazione delle sanzioni previste dal TUF è pubblicato senza ritardo e per estratto nel sito internet della Banca d'Italia o della CONSOB, in conformità alla normativa europea di riferimento. Viene eliminata, pertanto, la pubblicazione nel Bollettino della CONSOB e viene specificato che tale pubblicazione possa essere effettuata qualora consentito dalla normativa europea, perché le diverse fattispecie sanzionatorie presentano regimi di pubblicità spesso differenti.
  Illustra quindi l'articolo 2 dello schema di decreto, il quale reca la disciplina transitoria da applicare relativamente alla comunicazione circa la scelta dello Stato membro di origine da parte degli emittenti di strumenti finanziari, al fine di adeguarsi alle previsioni della Direttiva 2013/50/UE.
  In particolare, il comma 1 stabilisce, in riferimento alla predetta previsione, secondo la quale entro tre mesi dalla data in cui i valori mobiliari sono stati ammessi alla negoziazione per la prima volta nell'Unione europea i soggetti emittenti devono effettuare la comunicazione dello Stato membro di origine, che, per i soggetti che non hanno effettuato la comunicazione prima del 27 novembre 2015, tale termine decorre dalla data di entrata in vigore dello schema di decreto.
  Il comma 2 prevede che, nell'ipotesi in cui gli emittenti indicati all'articolo 1, comma 1, lettera w-quater), numeri 3), 4) e 4-bis), del TUF, abbiano già effettuato la comunicazione indicata al comma 1, e pertanto la stessa sia antecedente la data del 27 novembre 2015, tali soggetti non siano obbligati alla comunicazione, salvo che nel caso in cui essi scelgano un altro Stato membro di origine, dopo tale data.
  Il comma 3 stabilisce che la CONSOB è tenuta ad adeguare il contenuto delle proprie disposizioni alle previsioni del TUF, nonché a quelle della Direttiva 2013/50/UE.
  L'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria.
  Si riserva quindi di formulare una proposta di parere all'esito del dibattito.

  Daniele PESCO (M5S) stigmatizza l'atteggiamento del Governo, il quale, se da una parte, con lo schema di decreto in esame, stabilisce obblighi di trasparenza relativi agli operatori finanziari che emettono valori mobiliari, dall'altra si appresta a far approvare, nell'ambito del disegno di legge di stabilità per il 2016, le norme contenute nel decreto-legge n. 183 del 2015, relative al salvataggio di quattro banche italiane, le quali vanno nella direzione opposta. Sottolinea infatti come, a seguito della procedura di risoluzione delle suddette banche realizzata dal Governo attraverso il decreto-legge appena richiamato, molti risparmiatori, i quali detengono azioni e obbligazioni di tali istituti di credito, vedranno azzerato il valore degli strumenti finanziari da essi detenuto, adottando una misura davvero grave, che non ha precedenti.
  Nel rilevare inoltre come, in linea generale, permanga un'elevata difficoltà per i piccoli investitori, in particolare per quelli più anziani, di intendere con chiarezza quanto riportato dai prospetti informativi, i quali mantengono un elevato livello di complessità, e di comprendere l'effettiva rischiosità dei loro investimenti, auspica che l'Esecutivo adotti misure più severe nei confronti di coloro che agiscono per truffare i risparmiatori.

Pag. 106

  Maurizio BERNARDO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani.

  La seduta termina alle 14.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14 alle 14.20.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/49/UE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi.
Atto n. 241.