CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 2 dicembre 2015
551.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (II e III)
COMUNICATO

TESTO AGGIORNATO AL 15 DICEMBRE 2015

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SEDE REFERENTE

  Mercoledì 2 dicembre 2015. — Presidenza della presidente della II Commissione, Donatella FERRANTI. — Interviene il viceministro alla giustizia Enrico Costa.

  La seduta comincia alle 14.30.

Norme per il contrasto al terrorismo, nonché ratifica ed esecuzione: a) della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; b) della Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare, fatta a New York il 14 settembre 2005; c) del Protocollo di Emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatto a Strasburgo il 15 maggio 2003; d) della Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005.
C. 3303 Governo.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 18 novembre 2015.

  Donatella FERRANTI, presidente, avverte che sono stati presentati nove emendamenti (vedi allegato 1), tra i quali figura l'emendamento 1.1 Governo, finalizzato ad estendere l'autorizzazione alla ratifica e l'ambito di applicazione del provvedimento anche al Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatto a Riga il 22 ottobre 2015, il cui testo è stato distribuito anche in lingua italiana, unitamente ad una nota illustrativa sulla portata della proposta emendativa. L'emendamento 1.1 Governo reca, consequenzialmente, anche modifiche all'articolato del disegno di legge riferite agli articoli 2, 9 e al titolo. Gli ulteriori otto emendamenti sono tutti riferiti all'articolo 4 del disegno di legge, riguardante modifiche al codice penale, e sono stati presentati dai gruppi M5S e Lega.Pag. 8Quanto all'emendamento del Governo 1.1, secondo quanto convenuto anche per le vie brevi tra i gruppi delle due Commissioni, ricorda che stamattina alle ore 10 è scaduto il termine per la presentazione di subemendamenti. Avverte che è stato presentato un solo subemendamento da parte del collega Mattiello (vedi allegato 1), che in realtà non può essere considerato ammissibile in quanto esula del tutto dal contenuto dell'emendamento al quale si riferisce. Il subemendamento 0.1.1.1 presentato dall'onorevole Mattiello si riferisce alla ratifica di accordi, peraltro di natura bilaterale e non multilaterale come invece gli atti internazionali oggetto del provvedimento, in tema di cooperazione giudiziaria e di estradizione e dunque non attinenti alla materia oggetto dell'emendamento 1.1 al quale il subemendamento si riferirebbe e tantomeno alla materia oggetto del provvedimento in esame, che riguarda la lotta al terrorismo, cui si riferiscono invece tutte le convenzioni oggetto del disegno di legge in esame. Di ciò è oltretutto conferma la circostanza che una diversa decisione si presenterebbe in conflitto con le regole sulla competenza delle Commissioni, posto che un provvedimento di mera ratifica degli accordi oggetto del subemendamento rientrerebbe, per come formulato il subemendamento, nell'ambito esclusivo di competenza in sede referente della sola Commissione Affari Esteri e riguarderebbe solo in sede consultiva alla Commissione Giustizia. Questa precisazione, in aggiunta alla individuazione della materia della lotta al terrorismo internazionale come ambito dell'intervento normativo di cui al ddl 3303, è importante, in quanto fa riferimento ad un dato istituzionale, cioè al perimetro della competenza delle Commissioni riunite che non può essere esteso ad una materia che rientrerebbe, per come formulato il subemendamento, nella competenza esclusiva di una sola Commissione, cioè la Esteri.

  Andrea MANCIULLI (PD), relatore per la III Commissione, anche a nome del relatore per la II Commissione, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti con l'eccezione dell'emendamento 1.1 del Governo e Molteni 4.4 a condizione che quest'ultimo sia riformulato nel senso di sostituire le parole: «sette a undici anni» con le seguenti: «sei a dodici anni». Presenta, inoltre, un emendamento di natura formale, finalizzato ad integrare il titolo del provvedimento con riferimento alla Convenzione di cui alla lettera d) (vedi allegato 1).

  Il Viceministro Enrico COSTA esprime parere conforme a quello del relatore, concordando, inoltre, con la riformulazione, testé proposta dallo stesso relatore, dell'emendamento Pini 4.4.

  Gianluca PINI (LNA), nell'accettare la riformulazione proposta dal relatore dell'emendamento Molteni 4.4, di cui è cofirmatario, chiede al relatore e al rappresentante del Governo di motivare il parere contrario sul suo articolo aggiuntivo 4.01, osservando che, a differenza di altri Paesi appartenenti all'Unione europea, l'Italia identifica, ma non trattiene, sottoponendoli al regime di cui all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, gli stranieri indagati o arrestati in flagranza di reato per aver commesso, tentato di commettere o favorito comunque l'effettuazione di attentati terroristici a matrice jihadista sul territorio della Repubblica, sia nel caso in cui tali atti siano commessi individualmente sia nel caso in cui siano commessi in forma di associazione eversiva. Ribadisce pertanto la richiesta di chiarimento rispetto ad un parere contrario espresso su una proposta emendativa finalizzata ad evitare che possano essere di fatto reimmessi nel circuito internazionale del terrorismo individui di nazionalità straniera che siano sottoposti alle predette misure.

  Il Viceministro Enrico COSTA, in riferimento all'articolo aggiuntivo Pini 4.01, conferma il parere contrario testé espresso. Osserva, infatti, che lo stesso articolo aggiuntivo, del quale dichiara di condividere la ratio ispiratrice, reca disposizioni, Pag. 9sia al comma 1 che al comma 2, già contemplate dall'ordinamento. In particolare, evidenzia che l'articolo 41-bis della legge n. 354 del 1975 è applicabile anche ai delitti di cui all'articolo 4-bis della medesima legge, tra i quali vanno ricompresi anche quelli di terrorismo di matrice internazionale. Rileva, inoltre, che il testo unico in materia di immigrazione reca disposizioni che già impediscono l'espulsione del cittadino straniero che abbia commesso, tentato di commettere o favorito l'effettuazione di reati di matrice terroristica.

  Carlo SIBILIA (M5S), nel condividere l'integrazione apportata con la prima parte dell'emendamento del Governo, in ragione della sigla del Protocollo addizionale in un momento successivo alla presentazione del provvedimento, quanto alla parte dell'emendamento riguardante il ricorso a risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, rileva la prevedibile difficoltà di dare attuazione al Protocollo in assenza di un investimento specifico, come è avvenuto in merito alla Convenzione di Istanbul o ogniqualvolta si richieda un rafforzato impegno da parte delle Forze armate o delle Forze dell'ordine. Preannunzia, pertanto, il voto di astensione da parte del gruppo del Movimento 5 Stelle.

  Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano l'emendamento del Governo 1.1 (vedi allegato 2), quindi respingono gli emendamenti Agostinelli 4.2 e Molteni 4.1; approvano l'emendamento Molteni 4.4 (nuova formulazione) (vedi allegato 2) e respingono l'emendamento Agostinelli 4.3.

  Gianluca PINI (LNA), dando atto al Governo della spiegazione esaustiva sul parere contrario all'articolo aggiuntivo Molteni 4.01, osserva come rimanga tuttavia un problema interpretativo, trattandosi di un contesto applicativo assai specifico. Nell'osservare che il Governo avrebbe potuto ragionare su un ampliamento della sfera di applicabilità del richiamato articolo 41-bis ai casi predetti, e richiamando la ratio della sua proposta emendativa finalizzata ad evitare che lo straniero che si limiti anche solo a fiancheggiare il terrorismo internazionale, o compia egli stesso atti di terrorismo di matrice jihadista, prospetta la disponibilità ad apportare delle opportune riformulazioni all'articolo aggiuntivo 4.01.

  Il Viceministro Enrico COSTA conferma il parere contrario espresso sull'articolo aggiuntivo Pini 4.01.

  Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Pini 4.01.

  Gianluca PINI (LNA), illustrando il suo articolo aggiuntivo 4.02, ne richiama le finalità, osservando come esso sia rivolto ad estendere le garanzie previste per i nostri militari impegnati in missioni all'estero ai corpi speciali a disposizione dei Ministeri della difesa e dell'interno coinvolti nella gestione di situazioni di crisi o di emergenza interna determinate dalla minaccia imminente o in atto di attentati terroristici che coinvolgano aspetti di sicurezza nazionale o pongano in pericolo l'incolumità dei cittadini, ritenendolo un atto doveroso verso chi è impegnato nella difesa della sicurezza dei cittadini e a rafforzamento del principio dell'immunità funzionale.

  Le Commissioni respingono l'emendamento Pini 4.02.

  Gianluca PINI (LNA), intervenendo sul suo articolo aggiuntivo 4.03, ne illustra la ratio, osservando come esso sia rivolto ad uniformare la nostra normativa a quella di altri Paesi appartenenti all'Unione europea, permettendo alla Presidenza del Consiglio di coordinare e disporre l'impiego, a fini di prevenzione, contrasto e risposta all'emergenza in caso di minaccia credibile ed imminente di attentato terroristico sul territorio nazionale.

  Andrea MANCIULLI (PD), relatore per la III Commissione, replicando alle osservazioni del collega Gianluca Pini, rileva Pag. 10come sarebbe più adatto, da un punto di vista contesto giuridico, presentare proposte emendative quale quella testé illustrata dall'onorevole Pini nell'ambito dell'esame della cosiddetta legge-quadro sulle missioni internazionali.

  Gianluca PINI (LNA), replicando a sua volta al collega Manciulli, evidenzia che il contenuto del suo articolo aggiuntivo 4.03 non ha assolutamente nulla a che fare con le missioni internazionali cui partecipa l'Italia, ribadendo la necessità che il coordinamento di tutte le forze speciali, nei casi richiamati, faccia capo alla Presidenza del Consiglio.

  Andrea MANCIULLI (PD), relatore per la III Commissione, ricordando come, in occasione della discussione del recente decreto-legge di proroga delle missioni internazionali dell'Italia l'argomento sia stato già oggetto di discussione, manifesta la propria disponibilità ad un suo approfondimento, ma in una sede più idonea, diversa da un provvedimento di ratifica di accordi internazionali.

  Gianluca PINI (LNA) prende atto.

  Le Commissioni respingono l'emendamento Pini 4.03.

  Donatella FERRANTI, presidente, constata l'assenza del presentatore dell'articolo aggiuntivo 4.04, si intende vi abbia rinunciato.

  Andrea MANCIULLI (PD), relatore per la III Commissione, illustra l'emendamento 1.10 dei relatori, evidenziando come abbia un contenuto meramente formale.

  Daniele FARINA (SI-SEL) ritiene che quella del relatore non sia una correzione di natura eminentemente formale, ma un vero e proprio emendamento, di carattere sostanziale.

  Donatella FERRANTI, presidente, rileva che la modifica formale del titolo si rende necessaria in conseguenza di un errore di traduzione, laddove la Convenzione di Varsavia fa chiaramente riferimento, nel suo testo in lingua inglese, anche al finanziamento del terrorismo.

  Le Commissioni approvano l'emendamento 1.10 dei relatori (vedi allegato 2).

  Donatella FERRANTI, presidente, avverte che il testo risultante dagli emendamenti testé approvati sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione del relativo parere.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.

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