CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 1 dicembre 2015
550.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Comitato per la legislazione
COMUNICATO
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ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

  Martedì 1o dicembre 2015. – Presidenza del vicepresidente Andrea GIORGIS.

  La seduta comincia alle 13.05

Conversione in legge del decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183, recante disposizioni urgenti per il settore creditizio.
C. 3446 Governo.

(Parere alla VI Commissione).
(Esame e conclusione – Parere con osservazione).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Tancredi TURCO, relatore, dopo aver illustrato i contenuti del decreto-legge in titolo, constata che, in relazione agli ambiti di competenza del Comitato, esso pone alcune limitate questioni di tecnica della legislazione laddove, agli articoli 2 e 3, si astiene dal ricorso alla tecnica della novellazione nonostante introduca delle disposizioni a regime.
  Preannuncia quindi di aver predisposto una proposta di parere recante un'osservazione con la quale si chiede di riformulare le disposizioni in questione in termini di novella all'ordinamento vigente. Ove il Comitato lo ritenga, tuttavia, non avrebbe difficoltà a trasformare il suddetto rilievo in una condizione.

  Dopo che Marilena FABBRI ha rilevato come tradizionalmente le questioni che attengono alla tecnica della legislazione formino oggetto di osservazioni e non di condizioni, trattandosi di aspetti che non incidono sulla corretta applicazione dei testi di legge, anche il presidente Andrea GIORGIS ritiene preferibile che il rilievo in oggetto mantenga la forma dell'osservazione.
  Al riguardo osserva infatti che un ricorso eccessivo alle condizioni finirebbe di fatto per svalutarne la portata. D'altro lato, constata come il provvedimento all'esame, rispetto a precedenti atti esaminati dal Comitato, risulti ben scritto e immune da molti dei difetti tradizionalmente evidenziati come, ad esempio, l'assenza delle relazioni sull'analisi dell'impatto della regolamentazione e tecnica normativa di cui invece il decreto-legge all'esame è corredato.

  Tancredi TURCO, relatore, anche tenuto conto del dibattito nel Comitato, formula la seguente proposta di parere:

  «Il Comitato per la legislazione,
   esaminato il disegno di legge C. 3446 e rilevato che:
  sotto il profilo dell'omogeneità del contenuto:
   il decreto-legge, che si compone di tre articoli di natura sostanziale, reca un Pag. 4contenuto omogeneo e corrispondente al titolo, in quanto contiene puntuali interventi per il settore creditizio; in particolare, all'articolo 1, reca misure specifiche ed eccezionali per la costituzione di 4 enti ponte, in corrispondenza di altrettante banche in amministrazione straordinaria, in relazione alle quali procede ad una prima attuazione del decreto legislativo n. 180, semplificata con riguardo a «tutti gli adempimenti di legge richiesti per la costituzione delle società», cui «tiene luogo» «la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto», mentre, agli articoli 2 e 3, introduce disposizioni a regime, che fanno sistema con la normativa vigente (ed in particolare con il recentissimo decreto legislativo n. 180 del 2015), che il decreto-legge provvede ad assestare, anche tenendo conto della piena operatività del Meccanismo di risoluzione unico, di cui al regolamento UE n. 806/2014, ed all'Accordo ratificato con l'approvazione definitiva, lo scorso 26 novembre, del disegno di legge C. 3449;
  sotto il profilo dei rapporti con l'ordinamento vigente:
   sul piano della tecnica normativa utilizzata, correttamente, il decreto-legge, all'articolo 1, laddove non introduce disposizioni a regime, si astiene dal ricorso alla tecnica della novellazione; nei casi in cui reca disposizioni a regime, incidendo sull'ambito applicativo di preesistenti atti normativi (articoli 2 e 3), non provvede invece agli opportuni coordinamenti con la normativa vigente. In particolare, l'articolo 2 incide in via non testuale sul titolo V del decreto legislativo n. 180 del 2015, che disciplina i Fondi di risoluzione, mentre l'articolo 3, commi 1 e 2, che disciplina l'applicazione delle misure di cui all'articolo 2, commi 55 e seguenti, del decreto-legge n. 225 del 2010, rispetto alle procedure di risoluzione previste dal citato decreto legislativo n. 180 del 2015, non risulta coordinato con il richiamato decreto-legge n. 225; da ultimo, il comma 4 dell'articolo 3, che detta una nuova disciplina a regime sul trattamento fiscale dei versamenti effettuati dal Fondo di risoluzione, incide anch'esso sull'ambito applicativo del titolo V del citato decreto legislativo n. 180 del 2015, con il quale dovrebbe essere coordinato;
   infine, il disegno di legge è corredato sia della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), sia della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);
  alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, osserva quanto segue:
  sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:
   per quanto detto in premessa, l'articolo 2 e l'articolo 3, comma 4, dovrebbero essere riformulati in termini di novella al titolo V del decreto legislativo n. 180 del 2015, mentre i commi 1 e 2 dell'articolo 3 dovrebbero essere riformulati in termini di novella all'articolo 2 del decreto-legge n. 225 del 2010».

  Il Comitato approva la proposta di parere.

  La seduta termina alle 13.15.