CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 1 dicembre 2015
550.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
Pag. 162

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 1o dicembre 2015. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

  La seduta comincia alle 16.20.

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali.
C. 2093-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla VIII Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 25 novembre 2015.

Pag. 163

  Michele BORDO, presidente, ricorda che nella seduta del 17 novembre il relatore, onorevole Manfredi, ha illustrato i contenuti del provvedimento e che nelle sedute del 18 e 25 novembre è proseguito il dibattito, senza interventi.

  Sergio BATTELLI (M5S) preannuncia l'astensione del suo gruppo sul provvedimento in esame.

  Florian KRONBICHLER (SI-SEL) preannuncia a sua volta l'astensione del suo gruppo sul provvedimento in esame, come già avvenuto nel corso dell'esame presso il Senato.

  Michele BORDO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per le ore 15 della giornata di domani.

  La seduta termina alle 16.25.

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 1o dicembre 2015. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

  La seduta comincia alle 16.25.

Schema di decreto legislativo recante recepimento delle direttive 2013/42/UE e 2013/43/UE che istituiscono un meccanismo di reazione rapida contro le frodi in materia di IVA e prevedono l'applicazione facoltativa e temporanea del meccanismo dell'inversione contabile a determinate operazioni a rischio frodi.
Atto n. 226.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 25 novembre 2015.

  Paolo TANCREDI (AP), relatore, formula una proposta di parere favorevole.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/50/UE recante modifica della direttiva 2004/109/CE, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, della direttiva 2003/71/CE, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari, e della direttiva 2007/14/CE, che stabilisce le modalità di applicazione di talune disposizioni della direttiva 2004/109/CE.
Atto n. 235.
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

  Tea ALBINI (PD), relatrice, evidenzia che lo schema di decreto legislativo in esame è volto a recepire la direttiva 2013/50/UE, cosiddetta «direttiva trasparenza», che modifica le seguenti tre direttive:
   la direttiva 2004/109/CE, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato 1;
   la direttiva 2003/71/CE, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari, cosiddetta direttiva Prospetto;
   la direttiva 2007/14/CE, che stabilisce le modalità di applicazione di talune disposizioni della direttiva 2004/109/CE.

  L'esigenza di modificare il quadro normativo in questo settore è stata motivata con le rapide trasformazioni del mercato finanziario e con l'esigenza di ridurre Pag. 164l'onere amministrativo a carico delle piccole e medie società emittenti, in modo da migliorare il loro accesso ai capitali.
  La direttiva 2013/50/UE, infatti, cancella l'obbligo di presentare relazioni finanziarie trimestrali, che rappresentano un onere significativo per molti piccoli e medi emittenti, senza essere necessarie per la tutela degli investitori.
  Sulla base della direttiva, gli Stati membri non sono autorizzati a imporre, nella propria legislazione nazionale, l'obbligo di pubblicare informazioni finanziarie periodiche con una frequenza maggiore rispetto alle relazioni finanziarie annuali e semestrali. Essi tuttavia possono imporre agli emittenti di pubblicare informazioni finanziarie periodiche aggiuntive se tale obbligo non costituisce un onere finanziario consistente e se le informazioni aggiuntive sono proporzionate ai fattori che contribuiscono alle decisioni di investimento. Il termine per la pubblicazione delle relazioni finanziarie semestrali viene fissato, per una maggiore flessibilità, a tre mesi dopo la fine del periodo di riferimento.
  Lo schema dà attuazione alla delega contenuta nella Legge delegazione europea 2014 (legge 9 luglio 2015, n. 114).
  In particolare, l'articolo 5 della legge dei delegazione europea 2014 reca i principi e i criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2013/50/UE.
  Tra questi si prevede:
   l'attribuzione di competenze e poteri di vigilanza alla CONSOB;
   l'innalzamento della soglia minima per l'attivazione dell'obbligo di comunicazione delle partecipazioni rilevanti;
   l'attribuzione alla CONSOB del potere di disporre obblighi di pubblicazione, per gli emittenti strumenti finanziari, di informazioni finanziarie periodiche aggiuntive, con una frequenza maggiore rispetto alle relazioni finanziarie annuali e alle relazioni finanziarie semestrali.

  Il Governo è tenuto a:
   apportare al TUF le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva e delle relative misure di esecuzione nell'ordinamento nazionale, prevedendo, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria e attribuendo le competenze e i poteri di vigilanza previsti nella direttiva medesima alla CONSOB, quale autorità competente (comma 1, lettera a));
   prevedere, ove opportuno, l'innalzamento della soglia minima prevista dal TUF, in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti, nel rispetto di quanto disposto dalla direttiva 2004/109/CE, nonché le occorrenti modificazioni al fine di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti (comma 1, lettera b));
   attribuire alla CONSOB il potere di disporre, con proprio regolamento e in conformità con le previsioni della direttiva 2013/50/UE, obblighi di pubblicazione delle informazioni finanziarie periodiche aggiuntive, con una frequenza maggiore rispetto alle relazioni finanziarie annuali e alle relazioni finanziarie semestrali (comma 1, lettera c));
   apportare le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione europea, per i settori interessati dalla normativa da attuare, al fine di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti, assicurando un appropriato grado di protezione dell'investitore e di tutela della stabilità finanziaria (comma 1, lettera d)).

  Rinvia quindi alla documentazione predisposta dagli uffici per l'illustrazione dettagliata del contenuto dello schema di decreto, che si compone di 3 articoli.
  Si limita in questa sede a dare sinteticamente conto del loro contenuto.
  L'articolo 1, al comma 1 modifica le disposizioni del TUF che definiscono gli «emittenti quotati» stabilendo che con tale nozione si intendono i soggetti, italiani o esteri, inclusi i trust, che emettono strumenti finanziari quotati in un mercato regolamentato italiano. Viene altresì modificata la definizione di piccole e medie Pag. 165imprese (PMI) in tale ambito, considerando tali le piccole e medie imprese, emittenti azioni quotate, con un fatturato inferiore a 300 milioni di euro, ovvero una capitalizzazione media di mercato inferiore ai 500 milioni di euro.
  Il comma 2 apporta modifiche all'articolo 62, comma 2, del TUF, relativo al regolamento del mercato, al fine di operare una netta distinzione tra la fase dell'ammissione alla quotazione e quella di ammissione alla negoziazione.
  Il comma 3 apporta modifiche all'articolo 64 del TUF, riguardante l'organizzazione e il funzionamento del mercato e delle società di gestione, al fine di precisare ulteriormente le disposizioni legislative in materia di strumenti finanziari e di coordinarle con le disposizioni dell'articolo 62 del TUF.
  Il comma 4 introduce nel TUF un nuovo articolo 91-bis, in materia di comunicazione dello Stato membro d'origine, al fine di precisare le modalità con cui gli emittenti comunicano alla CONSOB di aver scelto l'Italia quale Stato membro di origine.
  Il comma 5 apporta alcune modifiche all'articolo 93-bis, del TUF, sostituendo il riferimento normativo, ivi contenuto, alla direttiva 2003/71/CE con quello alla più recente direttiva 2013/50/UE.
  Il comma 6 apporta modifiche all'articolo 113-ter del TUF, in materia di pubblicità delle informazioni regolamentate.
  Il comma 7 apporta una modifica all'articolo 114 del TUF, relativo alle comunicazioni al pubblico, con la quale si sopprime l'obbligo a carico degli emittenti quotati di pubblicare tramite mezzi di informazione su giornali quotidiani nazionali, le informazioni privilegiate di cui all'articolo 181 del TUF (vale a dire quelle informazioni di carattere preciso, che non sono state rese pubbliche, concernenti, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se rese pubbliche, potrebbero influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari) che riguardano direttamente detti emittenti e le società controllate.
  Il comma 8 apporta una modifica all'articolo 120, comma 2, del TUF, relativo agli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti. Mediante tale modifica si innalza dal due al tre per cento la soglia di partecipazione al capitale di un emittente dal cui superamento discende l'obbligo di notifica sia verso l'emittente stesso sia verso la CONSOB.
  Il comma 9 apporta una modifica all'articolo 125-bis, comma 1, del TUF, relativo all'avviso di convocazione dell'assemblea, sopprimendo l'obbligo di pubblicazione a mezzo stampa di tale avviso, atteso che non risulta obbligo di questo tipo nella normativa europea di riferimento.
  Il comma 10 modifica l'articolo 154-ter del TUF, in materia di relazioni finanziarie, stabilendo che il termine entro il quale gli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine mettono a disposizione del pubblico la relazione finanziaria, è fissato in quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, mentre al momento esso è fissato in 120 giorni.
  Il comma 11, introducendo nel TUF un nuovo articolo 154-quater, in materia di trasparenza dei pagamenti ai governi, intende allineare gli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro di origine al regime di trasparenza dei pagamenti ai governi al quale sono soggetti coloro che operano nei settori estrattivo e forestale.
  Il comma 12 reca alcune modifiche all'articolo 192-bis, del TUF, in materia di misure e sanzioni amministrative. Le modifiche hanno il fine di allineare la normativa alle disposizioni della direttiva 2013/50/UE in materia di misure e sanzioni irrogabili agli esponenti aziendali ed al personale per le violazioni in tema di disciplina degli intermediari, dei mercati e della gestione accentrata di strumenti finanziari.
  Il comma 13 introduce numerose modifiche all'articolo 193 del TUF, in materia di informazione societaria e doveri dei sindaci, dei revisori legali e delle società di revisione legale, allo scopo di adeguare il regime sanzionatorio a quanto disposto dalla direttiva 2013/50/UE.Pag. 166
  Il comma 14 inserisce nell'articolo 194-bis, comma 1, del TUF, in materia di criteri per la determinazione delle sanzioni, una locuzione al fine di tenere conto del fatto che, in conseguenza delle modifiche apportate, le sanzioni, oltre ad avere natura pecuniaria, possono anche consistere in ordini e dichiarazioni pubbliche.
  Il comma 15 apporta una modifica all'articolo 194-quater, comma 1, del TUF, mediante la quale si sopprime il riferimento all'articolo 115-bis del TUF stesso. Pertanto, la Banca d'Italia o la CONSOB, quando le violazioni siano scarsamente offensive o pericolose, in alternativa all'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie, possono applicare nei confronti delle società o degli enti interessati una sanzione che consiste nell'ordine di eliminare le infrazioni contestate.
  Il comma 16 apporta modifiche all'articolo 194-quinquies del TUF con finalità di coordinamento del testo.
  Il comma 17 apporta alcune modifiche all'articolo 195-bis, comma 1, del TUF in materia di pubblicazione delle sanzioni.
  L'articolo 2 dello schema di decreto reca la disciplina transitoria da applicare relativamente alla comunicazione circa la scelta dello Stato membro di origine da parte degli emittenti di strumenti finanziari, al fine di adeguarsi alle previsioni della Direttiva 2013/50/UE.
  L'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria.

  Michele BORDO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/27/UE che modifica le direttive 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE e 2004/37/CE allo scopo di allinearle al regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.
Atto n. 240.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

  Antonino MOSCATT (PD), relatore, rileva che la XIV Commissione avvia l'esame, in sede consultiva, di uno schema di decreto legislativo (Atto del Governo n. 240) volto – ai sensi dell'articolo 1 e dell'Allegato B della legge di delegazione europea 2014 (legge n. 114/2015) – al recepimento della direttiva 2014/27/UE.
  Il provvedimento fa parte di un gruppo di schemi di decreto legislativo approvati dal Consiglio dei ministri nella riunione del 13 novembre 2015, in prossimità della scadenza dei termini per l'esercizio della delega (15 novembre 2015).
  Al riguardo, ricorda che il Governo può avvalersi, nell'esercizio della potestà legislativa delegata, del meccanismo di scorrimento dei termini disposto, in via generale, dall'articolo 31, comma 3 della legge n. 234 del 2012 (recante le norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea), in base al quale, qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi (vale a dire, nel caso di specie, fino al 15 febbraio 2016).
  Intende evidenziare che lo scorso 22 luglio la Commissione europea ha inviato all'Italia una lettera di costituzione in mora (procedura di infrazione n. 2015-0305) per mancato recepimento della direttiva 2014/27/UE, il cui termine previsto per il recepimento era fissato al 1o giugno 2015.
  È pertanto necessario procedere con urgenza all'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.
  Lo schema – come si è detto – è volto al recepimento della direttiva 2014/27/UE (che modifica precedenti direttive in materia), al fine di adeguare la normativa nazionale al nuovo contesto comunitario in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori dai rischi derivanti Pag. 167dall'esposizione ad agenti chimici, mutato a seguito dell'adozione del Regolamento (CE) n. 1272/2008 (relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele).
  Ricorda che il Regolamento (CE) 1272/2008 del 16 dicembre 2008 – che si applica obbligatoriamente alle sostanze dal 1o dicembre 2010 e alle miscele dal 1o giugno 2015 – costituisce la normativa di riferimento per la classificazione e l'etichettatura delle sostanze chimiche e delle miscele (CLP). In particolare, il Regolamento contiene la revisione e l'aggiornamento del sistema di classificazione ed etichettatura dei prodotti chimici, basato sulle direttive 67/548/UEE sulle sostanze pericolose e 1999/45/UE sui preparati pericolosi, e mira a garantire che i lavoratori e i consumatori dell'U.E. siano chiaramente informati dei pericoli connessi con le sostanze chimiche per mezzo di un sistema di classificazione ed etichettatura uniforme. A tal fine, vengono stabiliti requisiti uniformi per la classificazione, l'etichettatura e l'imballaggio di sostanze chimiche e miscele (ma anche biocidi e gli antiparassitari) secondo il Sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals, GHS), con il quale si richiede alle aziende di classificare, etichettare e imballare adeguatamente le loro sostanze chimiche pericolose prima della loro immissione sul mercato.
  Segnala che l'obiettivo principale di questa nuova classificazione è quello di proteggere i lavoratori, i consumatori e l'ambiente indicando sulle etichette qualsiasi potenziale effetto nocivo delle sostanze chimiche, garantendo che i medesimi pericoli (fisico-chimici, per la salute e ambientali) siano descritti ed etichettati allo stesso modo in tutti i paesi dell'Unione Europea, secondo specifiche categorie e classi di rischio.
  Le modifiche apportate dallo schema di decreto legislativo in esame, tutte dirette ad adeguare l'attuale classificazione alle nuove norme in materia di sostanze chimiche e miscele pericolose stabilite dal citato Regolamento, riguardano: il Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (decreto legislativo 81/2008), il Testo unico in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità (decreto legislativo 151/2001) e la normativa in materia di tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti (legge 977/1967).
  Passando ad illustrare il contenuto del provvedimento, ricorda che lo schema di compone di 4 articoli.
  L'articolo 1 apporta alcune modifiche al decreto legislativo n. 81 del 2008. In particolare, le lettere a) e b) dispongono la sostituzione delle parole: «preparato/preparati» con le parole: «miscela/miscele»; le lettere c), d) ed f) novellano alcune definizioni relative agli agenti chimici, biologici, cancerogeni e mutageni; le lettere g) e h) modificano talune prescrizioni generali per i cartelli segnaletici e la classificazione e l'etichettatura dei recipienti utilizzati sui luoghi di lavoro, quali contenitori e tubazioni.
  L'articolo 2 modifica l'Allegato C del decreto legislativo n. 151/2001, contenente un elenco di agenti, processi e condizioni di lavoro di cui il datore di lavoro deve tenere conto nella valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici madri, stabilendo, tra l'altro, che gli agenti chimici e i processi industriali sono quelli contenuti nell'Allegato XLII del decreto legislativo 81/2008.
  L'articolo 3 modifica l'Allegato I della legge n. 977/1967, ove vengono indicati le lavorazioni, i processi e i lavori a cui è vietato adibire soggetti adolescenti (ossia i minori compresi tra i 15 e i 18 anni di età non più soggetti all'obbligo scolastico), disponendo, tra l'altro, che gli agenti chimici a cui si fa riferimento sono le sostanze e le miscele che soddisfano i criteri di classificazione di cui al richiamato Regolamento (CE) n. 1272/2008.
  Infine, l'articolo 4 introduce una clausola di invarianza finanziaria in base alla quale dall'attuazione del provvedimento non derivano nuovi oneri a carico della finanza pubblica. Inoltre, le pubbliche amministrazioni interessate provvedono a Pag. 168quanto previsto dal provvedimento in esame con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  Segnala che – come precisato nella Relazione tecnica allegata – le modifiche introdotte dagli articoli da 1 a 3 dello schema di decreto legislativo non intaccano le attuali prerogative degli organi di vigilanza, che continuano a pianificare e realizzare le proprie attività che non costituiscono un nuovo onere rispetto a quanto previsto dalla previgente normativa.
  Lo schema di decreto legislativo appare conforme alla norma di delega in quanto dà piena attuazione alla direttiva 2014/27/UE, inserita nell'Allegato B della legge di delegazione europea 2014 (legge n. 114/2015).
  Preannuncia pertanto una proposta di parere favorevole che potrà essere sottoposta al voto della Commissione non appena pervenuto il parere della Conferenza Stato-Regioni.

  Michele BORDO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/68/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione.
Atto n. 244.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

  Chiara SCUVERA (PD), relatrice, ricorda che la XIV Commissione Politiche dell'Unione europea esamina – ai fini del parere da rendere al Governo – lo schema di decreto legislativo n. 244, diretto a recepire nell'ordinamento italiano la direttiva 2014/68/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione.
  Per espressa previsione contenuta nell'articolo 49, la direttiva deve essere recepita entro il 18 luglio 2016 per essere integralmente applicata entro il successivo 19 luglio 2016, fatta eccezione dell'articolo 13 sulla classificazione delle attrezzature a pressione, che avrebbe dovuto essere recepito entro il 28 febbraio 2015, con applicazione a decorrere dal 10 giugno 2015.
  Intende evidenziare che nei confronti dell'Italia sussiste una procedura di infrazione (n. 145 del 2015) per mancato recepimento della direttiva nei termini previsti dell'articolo 13 della direttiva medesima. La procedura è stata avviata il 27 marzo 2015 e si trova attualmente nella fase di messa in mora ai sensi dell'articolo 258 del TFUE.
  Ricorda che lo schema di decreto legislativo n. 244 è stato adottato sulla base della delega contenuta nella legge di delegazione europea 2014 (articolo 1, commi 1 e 3 e allegato B della legge n. 114 del 2015) e procede al recepimento completo della direttiva.
  Procederà ora ad una sintetica illustrazione del contenuto dello schema di decreto legislativo che si compone di 4 articoli e di 2 Allegati, che intervengono in maniera significativa novellando il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, attuativo della precedente direttiva 97/UE/23 in materia di attrezzature a pressione. Ricorda che il decreto legislativo n. 93 del 2000 si applica alle attrezzature a pressione, nella cui definizione rientrano «i recipienti, le tubazioni, gli accessori di sicurezza e gli accessori a pressione, ivi compresi gli elementi annessi a parti pressurizzate, quali flange, raccordi, manicotti, supporti, alette mobili».
  L'articolo 1, comma 1, lettere da a) ad hh) dello schema reca le necessarie disposizioni di aggiornamento del decreto legislativo n. 93, modificandolo in più parti.
  In particolare, lo schema interviene sull'articolo 1 del decreto legislativo vigente: la lettera a) modifica il titolo, aggiornandolo alla direttiva; le lettere da b) Pag. 169ad f) modificano le definizioni, prevedendo l'inserimento di nuove definizioni (lettere c) ed e)) e la sostituzione di quelle vigenti (lettera d)); mentre le lettere g) e h) modificano la disciplina dell'esclusione dal campo d'applicazione, limitandosi ad aggiornare i riferimenti normativi.
  La lettera i) sostituisce l'articolo 2 del decreto legislativo vigente, relativo alla messa a disposizione sul mercato e alla messa in servizio, al fine di adeguarlo all'articolo 3, paragrafi 1) e 3) della direttiva. In base al nuovo articolo 2, le attrezzature a pressione e gli insiemi possono essere immessi sul mercato solo se soddisfano alcune condizioni (rispetto dei requisiti di sicurezza previsti dal decreto, installazione e manutenzione adeguate, uso conforme allo loro destinazione).
  La lettera l), modifica il comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 93. Tale articolo, che fissa i requisiti tecnici per le attrezzature a pressione o i sistemi, risulta già conforme alla direttiva, ad eccezione del comma 3 che, nel testo vigente prevede la possibilità di immettere sul mercato e in servizio attrezzature e insiemi con caratteristiche inferiori a quelle specificate: ciò purché siano progettati secondo la corretta prassi costruttiva in uso nello Stato di fabbricazione appartenente all'UE, e purché ne sia garantito un utilizzo sicuro. Tali apparecchiature o sistemi non recheranno la marcatura CE, a meno che – e questo deriva dalla nuova disposizione inserita – altre norme nazionali e dell'Unione europea in materia di armonizzazione ne prevedano invece l'apposizione.
  La lettera m) sostituisce l'articolo 4 del decreto legislativo recante disposizioni sulla libera circolazione delle attrezzature a pressione o degli insiemi, recependo l'articolo 5 della direttiva. Il nuovo articolo 4, nello stabilire che non sarà possibile vietare, limitare o ostacolare, per motivi legati alla pressione, la libera circolazione delle attrezzature a pressione o degli insiemi conformi al presente decreto, estende tale disposizione anche alle attrezzature o agli insiemi non recanti marcatura CE. Inoltre, si introduce un riconoscimento per l'attività svolta dagli ispettorati designati da altri Stati membri. Infine, si conferma la disposizione vigente che prevede che le informazioni – riguardanti la marcatura, l'etichettatura e le istruzioni operative di un'attrezzatura a pressione o degli insiemi – siano fornite in lingua italiana o nella lingua ufficiale dello Stato membro in cui sono immessi sul mercato, al fine di garantirne un utilizzo corretto e sicuro.
  La lettera n) inserisce 6 nuovi articoli (da 4-bis a 4-septies) nel decreto legislativo vigente, volti a dare recepimento ai corrispondenti articoli da 6 a 11 della direttiva 2014/68/UE.
  In particolare, l'articolo 4-bis stabilisce una serie di obblighi a carico dei fabbricanti. L'articolo 4-ter introduce la possibilità per i fabbricanti di nominare, con un mandato scritto, un rappresentante autorizzato allo svolgimento di alcuni compiti tra cui: mantenere la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità delle attrezzature a pressione e dei sistemi a disposizione delle autorità nazionali di vigilanza del mercato; fornire alle autorità nazionali le informazioni e la documentazione a supporto della conformità delle attrezzature o dei sistemi; cooperare con tali autorità per eliminare i rischi presentati dalle attrezzature e dagli insiemi. L'articolo 4-quater fissa una serie di obblighi a carico degli importatori, in alcuni casi analoghi a quelli previsti per i fabbricanti. L'articolo 4-quinquies reca disposizioni in materia di obblighi dei distributori. L'articolo 4-sexies fissa i casi in cui agli importatori e ai distributori si applicano gli obblighi dei fornitori. Ciò avviene quando un importatore o distributore immette sul mercato un'attrezzatura a pressione o un sistema con il proprio marchio commerciale o quando modifica un'attrezzatura a pressione o un sistema già sul mercato in modo da pregiudicarne la conformità alle prescrizioni del presente decreto. L'articolo 4-septies prevede che gli operatori economici indichino, su richiesta delle autorità di vigilanza, qualsiasi operatore economico da cui e a cui hanno fornito attrezzature a Pag. 170pressione o insiemi. Gli operatori economici devono poter fornire le suddette informazioni per dieci anni.
   La lettera o) sostituisce integralmente l'articolo 5 del decreto legislativo vigente, recependo le disposizioni contenute negli articoli 12 e 17 della direttiva, riguardanti rispettivamente la presunzione di conformità e la dichiarazione di conformità UE.
   La lettera p) sopprime l'articolo 6 del decreto legislativo n. 93 relativo al «Comitato per le norme e regolamentazioni tecniche», il cui contenuto è assorbito dal comma 3 del nuovo articolo 8-ter.
   La lettera q) sostituisce l'articolo 7 del decreto legislativo vigente relativo al «Comitato per le attrezzature a pressione», al fine di introdurre i richiami alle procedure di comitato, alla delega di potere e all'esercizio della delega contenuti rispettivamente negli articoli 44, 45 e 45 della direttiva e a definire il ruolo delle autorità nazionali in tale ambito.
   La lettera r) sostituisce integralmente l'articolo 8 del decreto legislativo n. 93 recependo l'articolo 39 della direttiva relativo alla sorveglianza del mercato e al controllo delle attrezzature a pressione e degli insiemi che entrano nel mercato dell'Unione. Il nuovo articolo 8 rimanda al regolamento (CE) n. 765/2008, che istituisce un quadro comune in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti. La disposizione individua poi le autorità competenti per l'attuazione delle suddette norme, attribuendo al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero del lavoro e della previdenza sociale le funzioni di vigilanza del mercato, confermando quanto già previsto dal decreto legislativo n. 93; infine, si prevede l'obbligo per gli organi di vigilanza competenti che svolgono le loro funzioni ispettive in materia di sicurezza e salute sul lavoro, di informare i due suddetti Ministeri nel caso riscontrino che le attrezzature a pressione o sistemi, non soddisfano o soddisfano in parte ai requisiti essenziali di sicurezza.
   La lettera s) inserisce gli articoli 8-bis, 8-ter, 8-quater e 8-quinquies al fine di dare attuazione agli articoli da 40 a 43 della direttiva 2014/68/UE.
  L'articolo 8-bis stabilisce la procedura da applicare a livello nazionale per le attrezzature a pressione o gli insiemi che presentano dei rischi, precisando quale tipo di informazioni dovranno essere fornite dal Ministero dello sviluppo economico alla Commissione europea e agli Stati membri. Stabilisce quindi che – se entro tre mesi dal ricevimento delle suddette informazioni la Commissione europea o uno Stato membro non sollevano obiezioni – le misure provvisorie sono considerate giustificate. L'articolo 8-ter riguarda la procedura di salvaguardia dell'Unione per la parte relativa alla partecipazione delle autorità nazionali. L'articolo 8-quater, disciplina la procedura da adottare nel caso in cui le attrezzature a pressione o i sistemi, pur essendo conformi, presentino dei rischi. L'articolo 8-quinquies disciplina i casi di non conformità formale delle attrezzature a pressione o dei sistemi. Essi includono, tra l'altro, la mancata apposizione della marcatura CE, la mancata compilazione o la compilazione non corretta della dichiarazione di conformità, l'assenza di documentazione tecnica o la sua incompletezza.
   La lettera t) dispone l'integrale sostituzione dell'articolo 9 del decreto legislativo vigente, che opera la classificazione della attrezzature a pressione, secondo criteri di pericolo crescente. A tal fine i fluidi sono classificati in due gruppi sulla base del punto di infiammabilità. La classificazione dei recipienti è effettuata con riferimento alla categoria più elevata di ciascuno dei singoli scomparti. Quando invece uno scomparto contiene più fluidi, è classificato in base al fluido che comporta la categoria più elevata. L'Allegato II specifica nel dettaglio tali categorie.
  La lettera u) dispone l'integrale sostituzione dell'articolo 10 del decreto legislativo, apportandovi le modifiche necessarie al recepimento dell'articolo 14 della nuova direttiva, relativo alle procedure di valutazione della conformità da applicare Pag. 171ad una attrezzatura a pressione in base alla categoria stabilita all'articolo 9. Le procedure di valutazione sono quattro e il fabbricante può scegliere di applicare una delle procedure previste. Le procedure sono specificate nel dettaglio nell'allegato III.
  La lettera v) prevede la sostituzione dell'articolo 11 del medesimo decreto vigente, in attuazione dell'articolo 15 della nuova direttiva, relativo alla approvazione europea di materiali. Tale approvazione è rilasciata, su richiesta del fabbricante, dagli organismi notificati. Prima di rilasciare l'approvazione l'organismo notificato ne informa gli Stati membri, l'Unione europea e la Commissione.
  La lettera z) dispone la sostituzione dell'articolo 12 del decreto legislativo, nella cui nuova formulazione, il comma 1 attua l'articolo 20, ed i commi 2, 3 e 4, danno attuazione all'articolo 21 della direttiva. Tale disposizione disciplina l'autorità di notifica, che resta il Ministero dello sviluppo economico. Ricordo che in Italia la valutazione di conformità degli organismi di certificazione per più tipologie di prodotti (apparecchiature a pressione, ma anche giocattoli, strumenti di misura, apparecchiature radio, eccetera) e la vigilanza sugli stessi è delegata, dal Ministro per lo sviluppo economico ad Accredia che è quindi l'ente unico nazionale di accreditamento.
  La lettera aa) novella integralmente l'articolo 13 del decreto vigente recependo, gli articoli 24 e 26 della direttiva in materia di prescrizioni relative agli organismi notificati e alle entità terze riconosciute, e presunzione di conformità degli organismi di valutazione della conformità.
  La lettera bb) novella l'articolo 14 dei medesimo decreto, recependo l'articolo 16 in materia di ispettorati degli utilizzatori. Per ispettorato degli utilizzatori si intende un organismo privato designato per lo svolgimento di determinate procedure per la valutazione di conformità, esclusivamente con riferimento ad attrezzature e insiemi impiegati negli impianti gestiti dal gruppo industriale di cui fa parte l'ispettorato.
  La lettera cc) dispone l'inserimento nel decreto legislativo degli articoli aggiuntivi da 14-bis a 14-sexies, in materia di ispettorati degli utilizzatori, affiliate e subappaltatori.
  Più in particolare, l'articolo 14-bis reca prescrizioni relative agli ispettorati degli utilizzatori. L'articolo 14-ter prevede norme in materia di affiliate e subappaltatori degli organismi di valutazione della conformità; tali organismi rispettano le medesime prescrizioni previste per gli organismi notificati o quelle per gli ispettorati degli utilizzatori. L'articolo 14-quater concerne la domanda di notifica e la relativa procedura, oltre che le modifiche delle notifiche, ed infine, la contestazione della competenza degli organismi notificati, delle entità terze riconosciute e degli ispettorati degli utilizzatori. L'articolo 14-sexies opera in materia di obbligo di informazione a carico degli organismi notificati, delle entità terze riconosciute e degli ispettorati degli utilizzatori, nonché in materia di coordinamento degli organismi notificati, delle entità terze riconosciute e degli ispettorati degli utilizzatori, per la parte che implica un obbligo per gli Stati membri.
  La lettera dd) novella l'articolo 15 del decreto vigente, attuando l'articolo 18 della direttiva in materia di principi generali della marcatura CE e l'articolo 19 in materia di regole e condizioni per l'apposizione della marcatura CE, la quale deve esser apposta in modo visibile, leggibile e indelebile, o su ciascuna attrezzatura o sulla targhetta, o sull'imballaggio e sui documenti di accompagnamento.
  La lettera ee) dispone l'integrale sostituzione dell'articolo 22 del decreto vigente, adattando le disposizioni transitorie a quelle ora previste dall'articolo 48 della nuova direttiva.
  La lettera ff), dispone l'integrale sostituzione degli allegati I, II e III del decreto vigente, con i corrispondenti allegati riprodotti nell'allegato A del decreto di recepimento, riproducendo con gli opportuni adattamenti dei riferimenti il contenuto degli allegati I – Requisiti essenziali di sicurezza», II – Tabelle di valutazione Pag. 172della conformità, e III – Procedure di valutazione della conformità, con i relativi moduli che codificano le diverse procedure di valutazioni applicabili a seconda del caso. La lettera gg), provvede all'espressa abrogazione degli allegati IV, V e VI del decreto legislativo vigente, non più presenti nella nuova direttiva. La lettera hh), dispone l'integrale sostituzione dell'allegato VII del decreto legislativo vigente, con quello riprodotto nell'allegato B del decreto di recepimento, cui viene mantenuta, per continuità dei riferimenti, la precedente denominazione di Allegato VII.
  L'articolo 2 apporta altre modifiche al decreto legislativo n. 93 del 2000. Tali modifiche riguardano l'aspetto di coordinamento ed aggiornamento redazionale del testo vigente del decreto legislativo n. 93 del 2000, necessarie ai fini di attuare la nuova direttiva, e altre modifiche nel frattempo intervenute alla normativa di settore o generale richiamata o applicabile.
  L'articolo 3 disciplina le diverse decorrenze di applicazione delle nuove disposizioni in conformità alle relative previsioni della direttiva da recepire, gli obblighi di comunicazione alla Commissione europea previsti dalla Direttiva stessa e le esigenze di coordinamento dei riferimenti alla vecchia direttiva ancora presenti in altre norme dell'ordinamento nazionale. Più precisamente, in attuazione dell'articolo 49 della direttiva, si precisa l'entrata in vigore delle disposizioni a decorrere dal 19 luglio 2016, prevedendo che le disposizioni di cui all'articolo 13 della stessa siano applicate immediatamente. Le restanti disposizioni, come previsto dal comma secondo dell'articolo 49 della direttiva, sono applicabili a decorrere dal 16 luglio 2016.
  L'articolo 4, infine, prevede la clausola di invarianza finanziaria.
  Lo schema di decreto in esame dispone l'integrale sostituzione degli allegati I, II e III del decreto vigente, con i corrispondenti allegati riprodotti nell'allegato A del decreto di recepimento, riproducendo con gli opportuni adattamenti dei riferimenti, il contenuto degli allegati e relativi moduli che codificano le diverse procedure di valutazioni applicabili.

  Michele BORDO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 16.50.

ERRATA CORRIGE

  Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 548 del 26 novembre 2015, a pagina 13, prima colonna, settima riga e seguenti, le parole: «Cecilia MALMSTRÖM, Commissaria europea per il Commercio, fornisce ulteriori precisazioni. Vannino CHITI, presidente, ringrazia il ministro per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.» sono soppresse.
  Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 548 del 26 novembre 2015, a pagina 355, seconda colonna, quindicesima riga, le parole: «Relazioni favorevoli» sono sostituite dalle seguente: «Relazione favorevole».
  Dopo la parola: «condizione» aggiungere le seguenti: «sul disegno di legge C. 3444. Relazione favorevole sul disegno di legge C. 3445».