CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 1 dicembre 2015
550.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Martedì 1o dicembre 2015. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Vito De Filippo.

  La seduta comincia alle 13.15.

Variazioni nella composizione della Commissione.

  Mario MARAZZITI, presidente, comunica che il deputato Nicola Fratoianni ha cessato di far parte della Commissione e che entrano a farne parte i deputati Monica Gregori e Settimo Nizzi.

Disposizioni per l'introduzione di un sistema di tracciabilità dei prodotti finalizzato alla tutela del consumatore.
Nuovo testo unificato C. 1454 Senaldi e abb.

(Parere alla X Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

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  Elisa MARIANO (PD), relatrice, fa presente che il provvedimento in esame – composta da cinque articoli – si propone di migliorare l'accesso alle informazioni che consentano la tracciabilità dei prodotti al fine di promuovere il diritto all'informazione dei consumatori e tutelarne gli interessi. Oltre ad assicurare un livello elevato di protezione dei consumatori, la proposta di legge, all'articolo 1, si propone di contribuire a tutelare la salute, la sicurezza e gli interessi economici dei consumatori.
   Le disposizioni più rilevanti di tale proposta sono gli articoli 2 e 3 che disciplinano, rispettivamente, l'introduzione di sistemi di tracciabilità attestati da codici non replicabili e la previsione di agevolazioni per l'introduzione di sistemi di tracciabilità attestati da codici non replicabili.
   L'articolo 2, in particolare, prevede l'introduzione di un sistema volontario di autenticazione e di tracciabilità dei prodotti che possa consentire al consumatore di conoscere l'effettiva origine dei medesimi attraverso adeguate informazioni sulla qualità e sulla provenienza dei componenti, delle materie prime, sul processo di lavorazione delle merci e dei prodotti intermedi e finiti. Tali informazioni saranno collegate a un codice identificativo non replicabile che conterrà riferimenti, riscontrabili anche online, ai dati fiscali del produttore, dell'ente certificatore della filiera del prodotto, del distributore che fornisce il sistema dei codici identificativi, nonché l'elencazione di ogni fase di lavorazione. Sono rimesse ad un regolamento del Ministro dello sviluppo economico la definizione delle specifiche tecniche dei sistemi di tracciabilità attraverso i codici identificativi citati, le modalità operative per le certificazioni e le modalità di accreditamento dei produttori dei medesimi sistemi, nonché le tecnologie applicabili.
  Si delinea quindi un sistema volontario di tracciatura che le imprese potrebbero decidere di adottare e che prevede un controllo rimesso agli stessi soggetti aderenti tramite le loro associazioni.
   L'articolo 3 introduce delle agevolazioni per gli investimenti sostenuti dalle imprese che aderiscono al sistema di tracciabilità appena descritto. Le agevolazioni possono essere attribuite a micro, piccole e medie imprese, ai distretti produttivi, a forme aggregative di imprese, quali consorzi, anche in forma di società, a raggruppamenti temporanei di imprese, a contratti di rete e alle start-up innovative. Gli importi sono concessi entro i limiti del regime «de minimis» per rispettare la normativa europea. Le agevolazioni sono finanziate per 20 milioni di euro a valere sui fondi di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 69 del 2013, che prevede finanziamenti e contributi a tasso agevolato per gli investimenti in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché per gli investimenti in hardware, in software ed in tecnologie digitali.
   L'articolo 4 contiene la disciplina delle sanzioni, rispetto alla quale si fa rinvio all'articolo 517 del codice penale che sanziona il delitto di vendita di prodotti industriali con segni mendaci punendo con la reclusione fino a due anni e una multa fino a 20.000 euro «chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto».
   L'articolo 5 disciplina, infine, l'entrata in vigore della legge.
  In conclusione, osserva che le competenze della Commissione affari sociali sono limitate alle finalità del provvedimento, tra cui rientrano appunto la tutela della salute e la sicurezza dei consumatori, che appaiono condivisibili. Preannuncia, pertanto, una proposta di parere favorevole, che si riserva di integrare con eventuali elementi che potranno emergere dal dibattito.

  Mario MARAZZITI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

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Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy.
C. 2093-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Salvatore CAPONE (PD), relatore, ricorda che il provvedimento in oggetto è stato approvato dalla Camera, in prima lettura, nel mese di novembre del 2014 e successivamente modificato dal Senato. La Commissione affari sociali ha espresso il proprio parere, in prima lettura, nel settembre del 2014, su un testo sensibilmente più ridotto del precedente.
  Si tratta di un provvedimento complesso, che interviene su una serie di ambiti riconducibili alla normativa in materia ambientale. L'impianto complessivo del provvedimento (79 articoli) ha un impatto concreto sulla vita delle persone, inclusa la tutela della loro salute, e sulle relazioni sociali. Procede, quindi, all'illustrazione delle disposizioni che richiamano in maniera esplicita, seppure in forma parziale, le competenze della Commissione affari sociali, in particolare in riferimento a quelle introdotte dal Senato o che in quella sede hanno subito modifiche di rilievo.
  L'articolo 5, comma 1, è stato modificato al Senato con l'inserimento, nell'ambito del programma di incentivi alla mobilità sostenibile, di ulteriori forme di trasporto, tra cui il cosiddetto «piedibus» per gli alunni delle scuole elementari e medie. È stato inoltre previsto, sempre nel corso dell'esame al Senato, che tale programma è predisposto anche al fine di contrastare problemi derivanti dalla vita sedentaria.
  Il comma 6 del medesimo articolo, introdotto dal Senato, prevede l'emanazione di apposite linee guida per favorire l'istituzione nelle scuole di ogni ordine e grado della figura del mobility manager. Tra i compiti del mobility manager scolastico rientra quello di segnalare all'ufficio scolastico regionale eventuali problemi legati al trasporto dei disabili.
  L'articolo 9 prevede, attraverso l'aggiunta del comma 5-bis all'articolo 26 del decreto legislativo n. 152 del 2006, la predisposizione di una valutazione di impatto sanitario (VIS), in conformità alle linee guida predisposte dall'Istituto superiore di sanità, per i progetti riguardanti le raffinerie di petrolio greggio, gli impianti di gassificazione e liquefazione di almeno 500 tonnellate al giorno di carbone o di scisti bituminosi, i terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto, nonché le centrali termiche e gli altri impianti di combustione (punto 1 e punto 2 dell'allegato II della Parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, che elenca i progetti di competenza statale da sottoporre alle procedure di valutazione ambientale) con potenza termica superiore a 300 MW, nell'ambito dei procedimenti di valutazione di impatto ambientale statale (VIA) iniziati dopo la data di entrata in vigore della legge.
  Durante l'esame al Senato, l'articolo è stato lievemente modificato, al fine di specificare che la valutazione di impatto sanitario è predisposta dal proponente del progetto medesimo.
  La nuova formulazione ha quindi recepito l'unica osservazione inserita nel parere espresso dalla Commissione affari sociali in prima lettura. Segnala infatti che si invitava la Commissione di merito a prevedere l'obbligatorietà della valutazione di impatto sanitario (VIS) per i progetti ivi indicati e ad affidare all'Istituto superiore di sanità l'elaborazione di Linee guida per la predisposizione dei progetti riguardanti le centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza superiore a 300 MW.
  L'articolo 23 prevede misure volte a favorire l'acquisto di prodotti derivanti da materiale «post consumo». Durante l'esame Senato, gli interventi previsti dall'articolo 23 attraverso l'introduzione dei nuovi articoli 206-ter, 206-quater, 206-quinquies e 206-sexies nel suddetto decreto legislativo n. 152 del 2006 (cosiddetto Codice dell'ambiente), vengono estesi anche Pag. 151ai prodotti derivanti dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi.
  In particolare, il nuovo articolo 206-ter del predetto decreto legislativo disciplina la stipula di accordi e contratti di programma aventi ad oggetto l'erogazione degli incentivi. Sulla base di un'altra modifica del Senato, sono stati altresì inclusi tra i soggetti abilitati alla stipula dei predetti accordi e contratti di programma tutte le associazioni senza fini di lucro (è stato espunto il richiamo al volontariato presente nel testo approvato dalla Camera), nonché le associazioni di promozione sociale, le imprese artigiane e le imprese individuali (articolo 206-ter, comma 1, lettera e)).
  L'articolo 25 prevede l'inclusione dei rifiuti in plastica compostabile – certificata secondo specifica norma tecnica – tra i materiali ammendanti (compostato misto), ossia tra i fertilizzanti a cui si applica la disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 75 del 2010. Durante l'esame al Senato, l'articolo 25 è stato modificato comprendendo nell'ambito dei predetti rifiuti i prodotti sanitari assorbenti non provenienti da ospedali e assimilati, previo idoneo processo di sanificazione, qualora necessario. Il testo approvato dalla Camera invece provvedeva a escludere i prodotti assorbenti per la persona.
  L'articolo 31, inserito durante l'esame al Senato, modifica (al comma 1) la disciplina delle transazioni finalizzate al ripristino ambientale dei siti di interesse nazionale (SIN) e al risarcimento del danno ambientale, introdotta nell'ordinamento dall'articolo 2 del decreto-legge n. 208 del 2008, provvedendo a ricollocarla in un nuovo articolo 306-bis all'interno della parte sesta del Codice. Senza entrare nel dettaglio della complessa procedura che viene delineata, si limita a segnalare che, nel caso in cui dichiari ricevibile la proposta di transazione, il Ministero dell'ambiente convoca, entro 30 giorni, una Conferenza di servizi, la quale decide (approva, respinge o modifica la proposta di transazione) entro 180 giorni dalla convocazione (commi 4 e 5 del nuovo articolo 306-bis del Codice ambientale).
  La nuova disciplina prevede la partecipazione della regione e degli enti locali territorialmente coinvolti alla Conferenza, che è tenuta ad acquisire il parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e dell'Istituto superiore di sanità (ISS).
  Con riferimento al contenuto del parere di ISPRA e ISS, il comma 4 del nuovo articolo 306-bis del Codice ambientale dispone che, in ogni caso, il parere tiene conto della necessità che gli interventi proposti, qualora non conseguano il completo ripristino dello stato dei luoghi, assicurino comunque la funzionalità dei servizi e delle risorse tutelate e colpite dall'evento lesivo.
  L'articolo 37, modificato nel corso dell'esame al Senato, contiene disposizioni finalizzate ad incentivare il compostaggio, sia individuale che di comunità. Il comma 2 introduce norme volte a semplificare il regime di autorizzazione degli impianti dedicati al cosiddetto compostaggio di prossimità o di comunità, prevedendo in ogni caso il rispetto delle norme igienico-sanitarie.
  Il successivo articolo 38, introdotto durante l'esame al Senato, persegue finalità analoghe a quelle del precedente articolo 37, ma con strumenti in parte differenti. Il comma 1 introduce due nuovi commi (1-septies e 1-octies) all'articolo 180 del Codice ambientale in materia di prevenzione della produzione di rifiuti. In particolare, il nuovo comma 1-octies demanda ad un apposito decreto interministeriale (che dovrà essere emanato, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della salute), l'individuazione dei criteri operativi e delle procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità di rifiuti organici.
  L'articolo 44, comma 1, inserito nel corso dell'esame al Senato, prevede che siano comunque rispettate le disposizioni contenute nelle direttive europee nel settore dei rifiuti attraverso l'adozione da parte di regioni ed enti locali di ordinanze Pag. 152contingibili e urgenti per garantire un elevato livello di tutela dell'ambiente e della salute.
  L'articolo 56, introdotto dal Senato, istituisce, al fine di attuare la risoluzione del Parlamento europeo del 14 marzo 2013 e di concorrere alla tutela e alla salvaguardia della salute e dell'ambiente un credito d'imposta per gli anni 2017, 2018 e 2019 per le imprese che effettuano nell'anno 2016 interventi di bonifica dell'amianto su beni e strutture produttive. Il credito d'imposta spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute. La norma individua un limite di spesa complessivo di 5,667 milioni di euro per ciascuna annualità. Il comma 7 dell'articolo 56, al fine di promuovere la realizzazione di interventi di bonifica di edifici pubblici contaminati da amianto, prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'ambiente, del Fondo per la progettazione preliminare e definitiva degli interventi di bonifica di beni contaminati da amianto, con una dotazione finanziaria di 5,536 milioni di euro per l'anno 2016 e di 6,018 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.
  L'articolo 60, che per la parte che interessa la Commissione non ha subito modifiche al Senato, detta disposizioni finalizzate ad assicurare, agli utenti in condizioni economico-sociali disagiate, l'accesso a condizioni agevolate alla fornitura della quantità di acqua necessaria per il soddisfacimento dei bisogni fondamentali.
  Il successivo articolo 61, inserito nel corso dell'esame al Senato, prevede che l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico adotti direttive per il contenimento della morosità degli utenti del servizio idrico integrato. Secondo quanto previsto dalla norma tali direttive dovranno, in particolare, contemperare due distinte esigenze: salvaguardare la copertura dei costi efficienti di esercizio e investimento e garantire il quantitativo minimo vitale di acqua necessario al soddisfacimento dei bisogni fondamentali di fornitura per l'utenza morosa.
  L'articolo 67 prevede l'istituzione del Comitato per il capitale naturale al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi economici, ambientali e sociali coerenti con l'annuale programmazione finanziaria e di bilancio dello Stato.
  L'articolo 69, modificato nel corso dell'esame al Senato, interviene sull'articolo 40, comma 8, del decreto-legge n. 201 del 2011, che detta disposizioni volte a semplificare lo smaltimento di rifiuti speciali relativi a talune attività economiche (estetisti, tatuatori, agopuntori, eccetera). Nel corso dell'esame al Senato è stato specificato che la semplificazione non interessa lo smaltimento ma il trattamento.
  Ai soggetti rientranti nel campo di applicazione è consentito il trasporto in conto proprio, per una quantità massima fino a 30 chilogrammi al giorno, di rifiuti pericolosi, compresi quelli aventi codice CER 18.01.03, relativi ad aghi, siringhe e oggetti taglienti usati, a un impianto che effettua operazioni autorizzate di smaltimento.
  Si riserva, quindi, di formulare una proposta di parere al termine della discussione.

  Matteo MANTERO (M5S) ricorda che nel corso dell'esame in prima lettura il suo gruppo aveva auspicato l'introduzione della valutazione di impatto sanitario (VIS) a partire dalle centrali con una potenza termica pari a 100 MW, sottolineando i recenti dati che indicano l'Italia come il Paese europeo con il maggior numero di morti legate all'inquinamento, anche a causa dell'uso eccessivo di combustibili fossili. Segnala, inoltre, che con la modifica introdotta al Senato si corre il rischio che la predisposizione della VIS da parte del proponente configuri una sorta di autotutela, vanificando di fatto l'efficacia dello strumento di controllo che si vuole introdurre. Riservandosi di intervenire in seguito dopo una lettura attenta della relazione, auspica l'inserimento dei suoi rilevi all'interno del parere della Commissione.

  Mario MARAZZITI, presidente, ricorda al collega Mantero che la prima delle Pag. 153questioni da lui sollevate riguarda una parte del testo del provvedimento approvata in maniera identica dai due rami del Parlamento e, pertanto, non soggetta a proposte di modifica. Rinvia, quindi, il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.40.

SEDE REFERENTE

  Martedì 1o dicembre 2015. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Vito De Filippo.

  La seduta comincia alle 13.40.

Istituzione e disciplina del Registro nazionale e dei registri regionali dei tumori.
C. 3115 Baroni e C. 913 Biondelli.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 19 novembre 2015.

  Mario MARAZZITI, presidente, avverte che è stato nominato come ulteriore relatore per l'esame delle proposte di legge il deputato Burtone, che affiancherà in tale ruolo il deputato Baroni, il quale nella seduta precedente ha svolto la relazione. Avverte, altresì, che è stata preannunciata la presentazione di altre proposte di legge sul tema in oggetto, che saranno abbinate appena assegnate alla Commissione.

  Giovanni Mario Salvino BURTONE (PD), relatore, ringrazia il presidente per l'incarico affidatogli e dichiara di condividere l'intervento del collega Baroni svolto nella precedente seduta, preannunciando la presentazione da parte del suo gruppo di una proposta di legge sulla materia, al fine di offrire ulteriori spunti di riflessione.
  Auspica un rapido esame delle proposte di legge, senza tralasciare però il necessario approfondimento, per rispondere alla sentita esigenza di garantire un approccio omogeneo a livello nazionale rispetto alla raccolta dei dati epidemiologici relativi ai tumori.

  Mario MARAZZITI, presidente, segnala che la nomina di un ulteriore relatore dimostra l'impegno della Commissione sul tema in esame, ipotizzando un possibile ricorso alle sede legislativa.

  Massimo Enrico BARONI (M5S), relatore, ringrazia il collega Burtone per l'atteggiamento di apertura e la condivisione dell'opportunità di un iter sollecito del provvedimento. Manifesta attenzione per il tema dei tumori rari, sollevato anche da una mozione presentata dalla collega Binetti, che a suo avviso può trovare spazio nel provvedimento in esame.
  Inviata, in generale, ad individuare soluzioni praticabili che tengano conto della realtà fattuale, ipotizzando, ad esempio, un coinvolgimento dell'Autorità garante per le questioni relativa alla privacy dei malati, non facendo ricadere tutti gli oneri sulle strutture sanitarie.

  Mario MARAZZITI, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.50.

INTERROGAZIONI

  Martedì 1o dicembre 2015. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Vito De Filippo.

  La seduta comincia alle 13.50.

5-06044 Grillo: Acquisto di un robot chirurgico presso l'Ospedale Garibaldi di Catania e compatibilità con il piano di rientro della regione siciliana.

  Il sottosegretario Vito DE FILIPPO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

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  Giulia GRILLO (M5S), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta delle risposta, riservandosi di effettuare un approfondimento, in particolare sulle sanzioni irrogate all'autore dell'esposto richiamato nell'interrogazione e sulle decisioni assunte in sede di HTA.

5-06060 Oliverio: Iniziative per salvaguardare il reparto di terapia intensiva neonatale di Crotone.

  Il sottosegretario Vito DE FILIPPO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

  Filippo FOSSATI (PD), replicando in qualità di cofirmatario dell'interrogazione in titolo, si dichiara soddisfatto della ricostruzione offerta nella risposta del Governo.

5-06325 Guidesi: Iniziative volte a disciplinare l'uso dei tatuaggi sui suini.

  Il sottosegretario Vito DE FILIPPO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

  Marco RONDINI (LNA), replicando in qualità di cofirmatario dell'interrogazione in titolo, dichiara il permanere delle perplessità alla base dell'interrogazione, ritenendo che sia oramai superabile una pratica a suo avviso inutile, che comporta sofferenze per gli animali ad essa sottoposti.

  Mario MARAZZITI, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 14.05.

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