CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 1 dicembre 2015
550.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
COMUNICATO
Pag. 142

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 1o dicembre 2015. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Luigi Bobba.

  La seduta comincia alle 13.15.

Norme per la riorganizzazione dell'attività di consulenza finanziaria.
Nuovo testo C. 3369, approvato dal Senato.

(Parere alla VI Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Cesare DAMIANO, presidente, avverte che nella seduta odierna si avvierà l'esame in sede consultiva del nuovo testo della proposta di legge recante norme per la riorganizzazione dell'attività di consulenza finanziaria, ai fini dell'espressione del parere di competenza alla VI Commissione, che avrà luogo nella seduta di domani.

  Titti DI SALVO (PD), relatrice, segnalato preliminarmente che il provvedimento è composta da un unico articolo di tredici commi, fa presente che nel corso dell'esame presso la Commissione di merito, oltre a puntuali modifiche, sono stati aggiunti i commi 3-bis, 8-bis, 8-ter e 8-quater. Passando in rassegna il contenuto dell'articolo unico, osserva che il comma 1 dispone che l'iscrizione all'albo unico dei consulenti finanziari, come disciplinato dal successivo comma 3, sia subordinata al versamento della tassa sulle concessioni governative prevista dall'articolo 22 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica n. 641 del 1972. Rileva che il comma 2 dispone il trasferimento delle funzioni di vigilanza sui promotori finanziari, attualmente esercitate dalla CONSOB, all'Organismo per la tenuta dell'albo dei promotori finanziari, previsto dall'articolo 31 del decreto legislativo n. 58 del 1998, che, contestualmente, assume la denominazione e la funzione di Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari. Il successivo comma 3 prevede che l'albo unico dei Pag. 143promotori finanziari, istituito dall'articolo 31 del decreto legislativo n. 58 del 1998, sia articolato in tre distinte sezioni, riguardanti, rispettivamente, i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede (gli attuali promotori finanziari), i consulenti finanziari in regime di esenzione (gli attuali consulenti finanziari) e le società di consulenza finanziari, così denominate anche dalla legislazione vigente, assumendo, contestualmente, la denominazione di albo unico dei consulenti finanziari, in luogo delle articolazioni in cui attualmente si distingue l'albo. La VI Commissione ha disposto, con il comma 3-bis, la possibilità di iscrizione all'albo, nella sezione dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, per gli agenti di assicurazione persone fisiche iscritti nel Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi, Sezione A, purché essi siano in possesso dei requisiti richiesti e previo espletamento di una prova valutativa semplificata. Segnala che il comma 4 provvede all'aggiornamento delle definizioni riguardanti i promotori finanziari, disponendo che essi assumano le denominazioni, rispettivamente, di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede e di consulenti finanziari in regime di esenzione, modificando, conseguentemente il decreto legislativo n. 58 del 1998. Passa, quindi, al comma 5, che appare più direttamente riconducibile alla competenza della Commissione, in quanto dispone che l'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari si avvale di proprio personale e di un contingente di personale, anche con qualifica dirigenziale, posto in posizione di distacco, comando o altro analogo istituto, da amministrazioni pubbliche, incluse le autorità amministrative indipendenti. La norma pone a carico dell'Organismo gli oneri del personale proveniente da altre amministrazioni, contestualmente posto fuori ruolo, e quelli relativi ad un eventuale compenso aggiuntivo. Si prevede, inoltre, che al termine del periodo di distacco, comando e degli eventuali rinnovi, tale personale rientri nell'amministrazione di appartenenza, salvo che, a richiesta, l'organismo non lo immetta nel proprio organico a tempo indeterminato, nel rispetto delle disposizioni in tema di incompatibilità per i componenti e i dirigenti della CONSOB cessati dall'incarico, di cui all'articolo 29-bis della legge n. 262 del 2005, per la cui attuazione la norma rinvia ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla richiesta. Rileva che il comma 6 prevede l'adozione di un protocollo di intesa tra la CONSOB e l'Organismo per la tenuta dell'albo unico dei promotori finanziari per l'individuazione dei principi e dei criteri nel rispetto dei quali deve operare l'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari. La VI Commissione ha previsto l'iscrizione di diritto a tale albo dei soggetti che, alla data di avvio dell'operatività dell'albo, risultino iscritti all'albo unico dei promotori finanziari. Osserva, poi, che il comma 7, modificato dalla Commissione di merito, prevede che le entrate derivanti dal versamento della tassa sulle concessioni governative di cui al comma 1 affluiscano, nei limiti di 0,25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, al Fondo per la tutela stragiudiziale dei risparmiatori e degli investitori, disciplinato dall'articolo 8 del decreto legislativo n. 179 del 2007, modificato dal successivo comma 8-bis. Segnala che il comma 8, nel testo approvato dalla Commissione di merito, interviene in materia di sanzioni amministrative pecuniarie e, in particolare, introducendo il comma 2-bis dell'articolo 190-ter del decreto legislativo n. 58 del 1998, prevede poteri sanzionatori in capo al Ministero dell'economia e delle finanze e in capo alla CONSOB, in caso di irregolarità commesse dagli organi di gestione e di controllo dell'albo unico. Rileva che la VI Commissione, intendendo dare attuazione all'articolo 75 della direttiva 2014/65/UE (MiFID II), che prevede l'istituzione da parte degli Stati membri di meccanismi efficaci per garantire la risoluzione extragiudiziale delle controversie, ha introdotto il comma Pag. 1448-bis, che trasforma il Fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori, mai avviato, nel Fondo per la tutela stragiudiziale dei risparmiatori e degli investitori, per garantire a tali soggetti la gratuità dell'accesso alla procedura di risoluzione stragiudiziale delle controversie, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 179 del 2007. Il Fondo è finanziato con il versamento della metà degli importi delle sanzioni amministrative riscosse per la violazione delle norme che disciplinano le attività degli intermediari nonché, nei limiti di 0,25 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, con le entrate derivanti dal versamento della tassa sulle concessioni governative per l'iscrizione all'albo. In via transitoria, il comma 8-ter prevede che la CONSOB, rispetto agli oneri attualmente sostenuti per il funzionamento della Camera di conciliazione e arbitrato, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 179 del 2007, provveda, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, mediante il ricorso ai proventi delle contribuzioni dovute dai soggetti sottoposti alla sua vigilanza, nonché mediante il ricorso agli importi posti a carico dei soggetti che si avvalgono della procedura di tutela stragiudiziale. Il successivo comma 8-quater reca le disposizioni transitorie da applicare alle procedure di conciliazione non ancora concluse nonché le abrogazioni delle norme incompatibili con il meccanismo per la risoluzione stragiudiziale delle controversie introdotto dal provvedimento in esame. Il comma 9, infine, reca la clausola di invarianza degli oneri.

  Cesare DAMIANO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta convocata nella giornata di domani.

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali.
C. 2093-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Cesare DAMIANO, presidente, avverte che nella seduta odierna si avvierà l'esame in sede consultiva del disegno di legge, recante disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, ai fini dell'espressione del parere di competenza alla VIII Commissione, che avrà luogo nella seduta di domani.

  Giuseppe ZAPPULLA (PD), relatore, segnala preliminarmente che la Commissione di merito non ha introdotto modifiche al testo approvato dal Senato. Fa presente anche che il disegno di legge in esame risulta collegato alla legge di stabilità 2014, in conformità a quanto previsto nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2013. Rileva altresì che il disegno di legge del Governo, originariamente composto da trentuno articoli, nell'ambito di un lungo ed articolato iter di esame, è stato sottoposto ad incisive modifiche, anche al fine di tenere conto delle disposizioni che nel frattempo erano state inserite nell'ambito di provvedimenti già entrati in vigore. In estrema sintesi, il testo reca un intervento assai articolato in materia di protezione dell'ambiente, introducendo disposizioni relative alla protezione dell'ecosistema e della fauna, alla strategia dello sviluppo sostenibile, norme relative alle procedure di valutazione di impatto ambientale, disposizioni in materia di emissioni di gas a effetto serra, nonché misure tese ad agevolare il ricorso agli appalti verdi. Il provvedimento, inoltre, contiene disposizioni incentivanti per i prodotti derivati da materiali post consumo, disposizioni relative alla gestione dei rifiuti, norme in materia di difesa del suolo e di risorse idriche, disposizioni in materia di procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici, norme in materia di disciplina degli scarichi e del riutilizzo di residui vegetali, Pag. 145nonché interventi in materia di capitale naturale e di contabilità ambientale. Facendo riferimento esclusivamente alle modifiche introdotte dal Senato che incidono su materie di competenza della Commissione, segnala, in primo luogo, che il Senato, all'articolo 4, ha introdotto modifiche alla disciplina istitutiva dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), recata dall'articolo 37 della legge n. 99 del 2009. In particolare, l'articolo 4 provvede a disciplinare l'organizzazione dell'Agenzia, indicandone gli organi interni (Presidente, Consiglio di amministrazione e Collegio dei revisori dei conti) e a sostituire la previsione della gestione commissariale con una nuova disciplina, che prevede la nomina del Consiglio di amministrazione. Il consiglio di amministrazione propone al Ministro dello sviluppo economico lo schema di statuto e i regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità e del personale, che sono adottati dal Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Sono ulteriormente specificati, inoltre, i compiti dell'ENEA, quale Agenzia nel settore dell'efficienza energetica. La norma conferma la piena autonomia dell'ENEA per lo svolgimento delle funzioni istituzionali ad esso assegnate dalle disposizioni previste dall'articolo 37, nel testo approvato dal Senato, e dallo Statuto, nonché dai regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità e del personale, indicati dal comma 7 e sempre nel limite delle risorse finanziarie, strumentali e di personale. Con particolare riguardo al personale dell'ENEA, segnala che il comma 9 prevede la determinazione della dotazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali dell'Agenzia con un decreto del Ministro dello sviluppo economico, ispirato al principio dell'ottimizzazione e razionalizzazione della spesa. Il successivo comma 10 ribadisce quanto già a legislazione vigente, secondo cui alle risorse umane dell'ENEA si applica il contratto di lavoro dei dipendenti degli enti di ricerca, mentre il comma 11 dispone poi che, nel quadro del complessivo riordino del sistema nazionale della ricerca, sono individuate, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta dell'ENEA le risorse umane e strumentali funzionali allo svolgimento delle previste attività. L'articolo 5, comma 6, del testo approvato dal Senato prevede l'adozione di specifiche linee guida nazionali per l'istituzione in tutti gli istituti scolastici della figura del mobility manager scolastico, con il compito di organizzare e coordinare gli spostamenti casa-scuola-casa del personale scolastico e degli alunni. Segnala che assume interesse per la Commissione anche l'articolo 56, introdotto dal Senato, che introduce, ai commi da 1 a 6, un credito d'imposta per gli anni 2017, 2018 e 2019 per le imprese che effettuano nell'anno 2016 interventi di bonifica dell'amianto su beni e strutture produttive. Il credito d'imposta spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute. La norma individua un limite di spesa complessivo di 5,667 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019. Il comma 7, al fine di promuovere la realizzazione di interventi di bonifica di edifici pubblici contaminati da amianto, prevede l'istituzione, presso il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Fondo per la progettazione preliminare e definitiva degli interventi di bonifica di beni contaminati da amianto, con una dotazione finanziaria di 5,536 milioni di euro per l'anno 2016 e di 6,018 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018. In conclusione, preso atto del contenuto del provvedimento e dei limitati profili di competenza della XI Commissione, ritengo che si possa esprimere un giudizio complessivamente positivo sul disegno di legge in esame. Mi riservo, in ogni caso, di formulare una proposta di parere tenendo conto di eventuali osservazioni che dovessero essere formulate nel corso della discussione.

  Cesare DAMIANO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito Pag. 146dell'esame del provvedimento alla seduta convocata nella giornata di domani.

  La seduta termina alle 13.30.

SEDE REFERENTE

  Martedì 1o dicembre 2015. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. – Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Luigi Bobba.

  La seduta comincia alle 13.30.

Disposizioni per la promozione di forme flessibili e semplificate di telelavoro.
C. 2014 Mosca e C. 3120 Ciprini.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'11 novembre 2015.

  Cesare DAMIANO, presidente, segnala che è stata assegnata alla Commissione la proposta di legge Atto Camera n. 3120, di cui è prima firmataria la collega Ciprini, che reca disposizioni concernenti la flessibilità dell'orario di lavoro, la cessione delle ferie per fini di solidarietà e l'istituzione della banca delle ore.
  Poiché tale proposta verte su materie omogenee a quelle recate dalla proposta di legge in esame, ne propone l'abbinamento.

  La Commissione concorda.

  Cesare DAMIANO, presidente, in sostituzione della relatrice, segnala che la proposta di legge C. 3120, a prima firma della collega Ciprini, reca la disciplina del lavoro flessibile, articolata in sette articoli. In particolare, rileva che l'articolo 1 afferma che la finalità della proposta è quella di promuovere forme flessibili e semplificate di lavoro, allo scopo di incrementare la produttività del lavoro e di agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Osserva che l'articolo 2 prevede la possibilità per il lavoratore di determinare liberamente l'inizio e il termine dell'orario di lavoro per lo svolgimento della prestazione lavorativa nell'ambito di una fascia di presenza obbligatoria, nel rispetto dell'organizzazione aziendale e delle esigenze produttive. Inoltre, si prevede la possibilità per il datore di lavoro di introdurre forme di lavoro di gruppo per obiettivi, con organizzazione e tempi lasciati alla libera scelta discrezionale dei lavoratori. Segnala che l'articolo 3 consente la cessione tra lavoratori, in tutto o in parte, di ferie e riposi compensativi, previsti dalla disciplina della banca delle ore del contratto collettivo, in favore del lavoratore affetto da patologie gravi proprie o del figlio. Il successivo articolo 4 rinvia ad accordi decentrati di secondo livello la definizione delle modalità di esecuzione e dell'organizzazione dei tempi della prestazione lavorativa. Fa presente, poi, che l'articolo 5 prevede la possibilità di istituire la banca delle ore, per permettere ai lavoratori di fruire, attraverso un conto individuale, delle prestazioni di lavoro straordinario o supplementare, in modo retribuito o come permessi compensativi. Osserva che l'articolo 6 disciplina la possibilità per il datore di lavoro di introdurre modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa, attraverso il regime denominato smart working, caratterizzato dallo svolgimento della prestazione fuori dai locali aziendali, da un orario medio annuale non inferiore al 50 per cento dell'orario di lavoro normale, dall'utilizzo di strumenti telematici e dall'assenza dell'obbligo di utilizzare una postazione fissa durante i periodi di lavoro svolti al di fuori dei locali aziendali. Allo smart working sono estesi gli incentivi di carattere fiscale e contributivo in relazione agli incrementi di produttività ed efficienza del lavoro previsti dalla normativa vigente. Infine, l'articolo 7 dispone la destinazione, nell'ambito del Fondo nazionale per le politiche sociali, di una quota annuale per la concessione di contributi in favore delle aziende che applicano le disposizioni previste dal provvedimento in esame.Pag. 147
  In conclusione, trattandosi di una proposta di legge molto articolata, che tocca anche tematiche diverse rispetto ai contenuti della proposta Atto Camera n. 2014, ritiene che sia necessario un ulteriore approfondimento, anche al fine di acquisire l'avviso del Governo sul punto.

  Il sottosegretario Luigi BOBBA, preannunciando la presentazione da parte del Governo, entro il prossimo 31 gennaio, di un disegno di legge sul lavoro autonomo e sullo smart working, rappresenta l'opportunità di un ulteriore approfondimento dei testi e chiede, nel contempo, che, nell'organizzazione dei propri lavori, la Commissione tenga conto anche della prossima presentazione della proposta del Governo in materia.

  Cesare DAMIANO, presidente, concorda con la necessità di coordinare il lavoro della Commissione con quello del Governo. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.40.