CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 1 dicembre 2015
550.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
COMUNICATO
Pag. 99

INTERROGAZIONI

  Martedì 1o dicembre 2015. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Umberto Del Basso De Caro.

  La seduta comincia alle 13.

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  Michele Pompeo META, presidente, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.
  Così rimane stabilito.

5-02775 Luigi Gallo: Modalità di affidamento dei servizi di collegamento marittimo con le isole minori della Sicilia.

  Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

  Luigi GALLO (M5S), replicando, nel ringraziare il sottosegretario per la risposta resa, esprime preoccupazione per le procedure di infrazione aperte dalla Commissione europea aventi ad oggetto la questione di cui all'interrogazione, che sono tuttora in corso. Pur prendendo atto delle rassicurazioni fornite dal rappresentante del Governo al riguardo, ritiene necessario che si mantenga alto il livello di attenzione sulla vicenda e giudica in ogni caso opportuno segnalare il disagio nei servizi di collegamento marittimi con le isoli minori della Sicilia registratosi a far data dal cambio degli assetti proprietari della compagnia di navigazione esercente le tratte citate.

5-05273 Lodolini: Criticità inerenti alla realizzazione del cosiddetto «nodo ferroviario» di Falconara.

  Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

  Emanuele LODOLINI (PD), replicando, ringrazia il Governo per la risposta esaustiva, di cui si dichiara soddisfatto.

5-06299 Bergamini: Minacce per la privacy e per la sicurezza dei conducenti di veicoli controllati da sistemi computerizzati e possibili destinatari di attacchi informatici.

  Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

  Deborah BERGAMINI (FI-PdL), nel sottolineare preliminarmente che l'atto di sindacato ispettivo nasce per iniziativa del gruppo interparlamentare per l'innovazione, esprime una forte preoccupazione per la sempre maggiore facilità con cui è possibile insinuarsi nei computer di bordo dei veicoli, potendosi in tal modo sia comandare da remoto il veicolo stesso, sia violare la privacy delle persone a bordo sia soprattutto manomettere il veicolo stesso con finalità eversive a scopo terroristico. Ricorda che gli Stati Uniti hanno provveduto a legiferare per impedire tali comportamenti e ritiene necessario che sia posta massima attenzione a tale questione, anche in ragione dell'elevata competenza informatica e tecnologica di alcuni gruppi terroristici, resa ampiamente nota dalle ultime tragiche vicende occorse in Europa. Ritenendo, quindi, non improbabile il rischio che possano essere effettuati atti di pirateria informatica sui computer di bordo dei veicoli ai danni di inconsapevoli conducenti, giudica opportuno che la Commissione svolga un'indagine conoscitiva sulla cyber sicurezza e chiede al Governo di mantenere alto il livello di attenzione su questo delicato tema, ai fini di protezione della privacy dei cittadini e della sicurezza nazionale.

5-06348 Lodolini: Possibili cause del principio di incendio verificatosi il 7 settembre 2015 sul treno Freccia Bianca sulla tratta Lecce-Milano, all'altezza della stazione ferroviaria di Varano (AN).

  Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

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  Emanuele LODOLINI (PD), nel ringraziare il sottosegretario per la risposta argomentata e puntuale, manifestando già da ora la propria perplessità sull'intervento messo in campo, si riserva in ogni caso di approfondire gli elementi forniti dal Governo e, nel caso permanessero tali perplessità, di presentare ulteriori atti di sindacato ispettivo sulla questione.

  Michele Pompeo META, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 13.20.

RISOLUZIONI

  Martedì 1o dicembre 2015. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META, indi del vicepresidente Vincenzo GAROFALO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Umberto Del Basso De Caro.

  La seduta comincia alle 13.20.

7-00404 Dell'Orco: Revisione del collegamento ferroviario Orte-Falconara con la linea Adriatica-Nodo di Falconara e valutazione di soluzioni alternative.
7-00846 Franco Bordo: Revisione del collegamento ferroviario Orte-Falconara con la linea Adriatica-Nodo di Falconara e valutazione di soluzioni alternative.
(Seguito della discussione congiunta e rinvio).

  La Commissione prosegue la discussione della risoluzione in oggetto, rinviata nella seduta del 19 novembre 2015.

  Michele Pompeo META, presidente, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.
  Così rimane stabilito.

  Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO fa presente di aver letto con doverosa attenzione i due atti di indirizzo, che hanno ad oggetto la medesima questione testé affrontata in risposta all'interrogazione Lodolini n. 5-05273. Sottolinea inoltre che il progetto oggetto delle risoluzioni è esecutivo e su di esso è stata approvata una apposita delibera da parte del CIPE, evidenziando il rischio che eventuali decisioni alternative che dovessero essere prese richiederebbero tempi di attuazione assai lunghi e farebbero slittare di molto l'esecuzione dell'opera stessa. Ritiene che possa essere opportuno, per completare il quadro istruttorio, che la Commissione proceda ad un'audizione dei rappresentanti di RFI, i cui elementi sarebbero utili anche ai fini dell'espressione del parere da parte del Governo. Consegna quindi agli atti della Commissione il parere del Ministero dell'ambiente, della tutela del mare e del territorio in ordine alla risoluzione 7-00404 Dell'Orco ed altri, dal quale si evincono importanti elementi di valutazione dell'opera che si intende realizzare e una nota informativa degli investimenti ferroviari programmati (vedi allegato 5) e ribadisce l'opportunità di procedere alla realizzazione del progetto non per valutazioni di merito, quanto piuttosto per questioni attinenti ai tempi di realizzazione.

  Franco BORDO (SI-SEL), condivide l'opportunità di svolgere un'audizione di rappresentanti di RFI.

  Donatella AGOSTINELLI (M5S) ritiene che la Commissione e il Governo dispongano di tutti gli elementi necessari ad una compiuta valutazione degli atti di indirizzo, essendo le criticità già state evidenziate nel corso dell'audizione dei comitati promotori. Pur accogliendo la richiesta del rappresentante del Governo di svolgere un'audizione di RFI, giudica tale passaggio non decisivo, in quanto la scelta del progetto da attuare è oggetto di una decisione squisitamente politica. Chiede quindi alla presidenza di poter depositare il proprio intervento che mette in evidenza tutte le lacune procedurali che si sono verificate fino ad oggi (vedi allegato 6).

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  Vincenzo GAROFALO, presidente, nel rinviare alle determinazioni dell'ufficio di presidenza le modalità di svolgimento dell'audizione di rappresentanti di RFI, a suo giudizio importante in quanto fornirà ulteriori elementi istruttori alla Commissione riguardo ad una decisione rilevante, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

7-00782 Garofalo: Problematiche per il settore della locazione dei veicoli senza conducente, derivanti dall'applicazione dell'articolo 94, comma 4-bis del codice della strada.
(Discussione e conclusione – Approvazione di nuovo testo n. 8-00157).

  La Commissione inizia la discussione della risoluzione in oggetto.

  Vincenzo GAROFALO (AP) nell'illustrare la risoluzione a propria firma, osserva che al momento della presentazione non era ancora stata emanata la sentenza del TAR Lazio del 2 settembre 2015, che ha dato una parziale risposta agli interrogativi in essa posti. In particolare osserva che l'intento dell'atto di indirizzo era di impegnare il Governo a non richiedere ai cittadini adempimenti non necessari, nell'ottica della semplificazione e in ragione dell'obbligo della pubblica amministrazione di permettere a tutti gli uffici che la compongono la condivisione dei dati in suo possesso. In particolare sottolinea che il giudice amministrativo ha evidenziato la necessità di un intervento legislativo di rango primario, che chiarisca i termini esatti degli adempimenti a carico dei locatori e delle imprese di noleggio senza conducente. Osserva, al riguardo, che la successiva circolare emanata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il successivo 29 ottobre chiarisce sotto alcuni profili la disciplina, lasciando però ancora ampi margini di incertezza. In ragione dei fatti intervenuti riformula la propria risoluzione modificando, in premessa, al primo capoverso la parola «computo» con «comparto»; modificando il quattordicesimo capoverso come segue: «avverso la succitata circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 9 marzo 2015 è stata promossa impugnativa al TAR Lazio, che con la sentenza n. 11004/2015 del 2 settembre 2015 – pur non risolvendo compiutamente la complessa questione – ha annullato la circolare del 9 marzo 2015 nella parte in cui, per le locazioni senza conducente, prevede il pagamento dei diritti di motorizzazione di 9 Euro. Il TAR ha ritenuto illegittima la previsione di tale obbligo in quanto privo di un supporto legislativo, necessario sulla base del principio di legalità desumibile dagli articoli 97 e 23 della Costituzione. In particolare il giudice amministrativo ha negato che la ricevuta rilasciata dalla Motorizzazione possa essere considerata come manifestazione di un'attività certificativa o di attestazione, trattandosi invece di un mero flusso di informazioni. In più, nella sua pronuncia, il TAR Lazio ha affermato che «le conseguenze a livello organizzativo ed economico» derivanti dalla circolare del 9 marzo 2015 «costituiscono dati di fatto la cui valutazione può essere oggetto di ponderazione nella sola sede legislativa»; inserendo, nell'ultimo capoverso, dopo le parole «la politica» le seguenti «– come espresso chiaramente dallo stesso TAR nella citata sentenza –» e modificando infine il dispositivo aggiungendo, dopo la parola iniziative, le seguenti: «, anche a livello legislativo,».

  Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO ritiene condivisibile la nuova formulazione della risoluzione in discussione, della quale tuttavia propone alcune limitate modifiche ovvero la soppressione, in premessa, al tredicesimo capoverso, del periodo «giova quindi sottolineare che di fatto, ancora oggi, a legislazione vigente quanto previsto dalla risoluzione Velo – Valducci non è attuato» e integrando il dispositivo aggiungendo, dopo le parole «ad assumere iniziative» la parola «eventualmente» e aggiungendo, in fine, le seguenti parole: «così come indicato dalla sentenza del TAR citata in premessa».

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  Vincenzo GAROFALO (AP) affidandosi alla riconosciuta competenza legislativa del sottosegretario Del Basso De Caro, accoglie la richiesta da questi formulata di modifica del nuovo testo, segnalando tuttavia che l'inserimento della parola «eventualmente» potrebbe inficiare la richiesta formulata dal giudice amministrativo di intervenire con norma di rango primario.

  Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO sottolinea, come noto, che l'indicazione del TAR di ricorrere ad una norma di rango primario non può considerarsi cogente, ma fornisce un orientamento, che sarà ovviamente tenuto in considerazione dal Governo.

  La Commissione approva la risoluzione 7-00782 Garofalo, come riformulata a seguito delle integrazioni del presentatore e delle modifiche richieste dal Governo (vedi allegato 7).

  Michele Pompeo META, presidente, avverte che la risoluzione approvata assume il numero 8-00157.

  La seduta termina alle 13.50.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 1o dicembre 2015. — Presidenza del vicepresidente Vincenzo GAROFALO, indi del presidente Michele Pompeo META.

  La seduta comincia alle 13.50.

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014).
C. 2093-B Governo approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Vincenzo GAROFALO, presidente, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.
  Così rimane stabilito.

  Anna Maria CARLONI (PD), relatrice, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare, in sede consultiva, il disegno di legge AC. 2093-B recante Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali, come modificato dal Senato, ai fini dell'espressione del parere.
  Rileva che il disegno di legge che torna alla Camera dei deputati è stato sostanzialmente modificato nel corso dell'esame al Senato, che è intervenuto su numerosi articoli approvati in prima lettura e ne ha aggiunto di nuovi. Ricorda che il testo è stato presentato alla Camera dei deputati in prima lettura il 12 febbraio 2014 e l'esame dello stesso si è concluso il 13 novembre 2014. Nel corso dell'esame al Senato, in seconda lettura, sono stati effettuati diversi interventi emendativi. Ricorda che la Commissione ha espresso il proprio parere nella seduta del 16 settembre 2014.
  Osserva che il disegno di legge consta ora di 79 articoli, che trattano tematiche di grande rilievo. Sottolinea che rispetto al testo originario sono stati innanzi tutto stralciati taluni articoli approvati dalla Camera, che sono confluiti in autonomi disegni di legge e che riguardavano la disciplina di gestione degli imballaggi e di adesione al Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti (articoli 21, 26, 27, 28, 32 e 35 del testo approvato dalla Camera) e sono state introdotte nuove disposizioni. Dopo una breve introduzione volta a tracciare a grandi linee il contenuto del provvedimento, si ripromette di richiamare sinteticamente le disposizioni oggetto di modifiche nel corso dell'esame in seconda lettura relativamente ai profili di diretto interesse della Commissione.Pag. 104
  In prima approssimazione, pur non essendo agevole tracciare un quadro sistematico delle disposizioni, vista l'ampiezza della materia e la complessità del testo, ritiene di poter comunque descrivere un quadro di massima: gli articoli da 1 a 10, anche se piuttosto eterogenei, possono essere a grandi linee ricondotti alla materia «Aree marine, tutela della natura e sviluppo sostenibile» e prevedono anche disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e sanitario; gli articoli da 12 a 15 riguardano la materia dell'energia; gli articoli da 17 a 24 trattano la materia degli acquisti verdi. Molte disposizioni riguardano la materia del trattamento dei rifiuti. Gli articoli 51-55 possono essere ricondotti alla disciplina della difesa del suolo. Nell'ambito di tali disposizioni si segnala l'articolo 51 che dispone l'istituzione e disciplina il funzionamento delle autorità di bacino distrettuali. Quelli tra l'articolo 58 e 62 alla materia della tutela delle risorse idriche. Evidenzia, infine, la presenza di alcune disposizioni specifiche e non raggruppabili nell'ambito delle aree tematiche, pur amplissime, appena definite.
  Entrando più nel dettaglio delle modifiche introdotte dal Senato con riferimento alle materie di interesse della Commissione, fa presente che l'articolo 1 introduce un nuovo periodo al quarto comma dell'articolo 12 della legge 31 dicembre 1982, n. 979 (Disposizioni per la difesa del mare), in materia di responsabilità per danni all'ambiente marino che siano arrecati dalle navi nel caso di avarie o incidenti. In particolare l'articolo in questione integra i presupposti in base ai quali, in caso di danni all'ambiente marino derivanti da avarie, qualora l'autorità marittima sia tenuta a intervenire in sostituzione dei soggetti obbligati in prima istanza, la stessa si possa rivalere in capo al proprietario del carico. La modifica introdotta recepisce testualmente quanto indicato nel parere reso dalla Commissione in prima lettura. Infatti, integrando la disposizione secondo la quale il recupero delle spese sostenute da parte dell'autorità marittima nella circostanza sopra indicata è consentito, a legislazione vigente, nei confronti del proprietario del carico (e nei limiti del valore del carico stesso), solo quando, in relazione all'evento, si dimostri il dolo o la colpa del medesimo, viene estesa tale responsabilità anche all'ipotesi in cui sia stata utilizzata una nave inadeguata alla qualità e quantità del carico trasportato.
  L'articolo 5 introduce iniziative in tema di mobilità sostenibile. Il testo prevedeva, già nella formulazione esaminata da questa Commissione in prima lettura, uno stanziamento di 35 milioni di euro per l'anno 2015 per il finanziamento di progetti promossi da uno o più enti locali riferiti a un ambito territoriale con popolazione superiore a 100.000 abitanti e volti alla promozione della mobilità sostenibile nell'ambito di un programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro. La disposizione è stata integrata in più punti dal Senato. Innanzitutto i progetti ammessi, oltre al car-pooling, al bike-pooling e alle altre forme di trasporto sostenibili già indicate nel testo approvato in prima lettura, possono riguardare, a seguito degli emendamenti presentati, anche car-sharing e piedibus. È stato altresì previsto che nel sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sia predisposta una sezione denominata «Mobilità sostenibile», nella quale sono inseriti e tracciati i finanziamenti erogati per il programma di mobilità sostenibile. Un'ulteriore modifica prevede che sugli schemi di decreto ministeriale attuativi delle disposizioni di cui si tratta sia sentita la Conferenza unificata.
  Sono stati introdotti ulteriori commi nella disposizione, anche piuttosto eterogenei rispetto alla materia. Il comma 3 prevede infatti un finanziamento un contributo pari a euro 5 milioni per l'anno 2016 alla regione Emilia-Romagna per il recupero e la riqualificazione ad uso ciclo-pedonale del vecchio tracciato ferroviario dismesso, da realizzare mediante un accordo di programma che la regione concluderà con gli enti nella cui disponibilità si trovino le aree di sedime.Pag. 105
  I commi 4 e 5 dell'articolo 5, introdotti nel corso dell'esame al Senato, intervengono invece sulla disciplina del cosiddetto infortunio in itinere, rientrante nella categoria generale dell'assicurazione sugli infortuni sui luoghi di lavoro. Più specificamente, modificando gli articoli 2 e 210 del T.U. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (decreto del Presidente della Repubblica 1124/1965) si stabilisce che l'uso del velocipede, per i positivi riflessi ambientali, deve intendersi sempre necessitato.
  Il comma 6, infine, prevede l'emanazione di apposite linee guida per favorire l'istituzione nelle scuole di ogni ordine e grado della figura del mobility manager scolastico, fatte salve, tra l'altro, l'autonomia organizzativa e didattica delle istituzioni scolastiche. Il mobility manager scolastico ha il compito di organizzare e coordinare gli spostamenti casa-scuola-casa del personale scolastico e degli alunni svolgendo tutti gli interventi funzionali a garantire l'obiettivo di assicurare l'abbattimento dei livelli di inquinamento atmosferico ed acustico, la riduzione al minimo dell'uso individuale dell'automobile privata e il contenimento del traffico.
  L'articolo 20, introdotto dal Senato, interviene sull'articolo 41 del Codice della strada (D. Lgs. n. 285 del 1992), relativo ai segnali luminosi stradali, introducendovi un nuovo comma 8-bis, ai sensi del quale a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge in esame, nelle lanterne semaforiche, le lampade ad incandescenza – allorquando necessitino di sostituzione – devono essere sostituite con lampade a basso consumo energetico, comprese le lampade realizzate con tecnologia a LED.
  L'articolo 27 consente al Ministro dell'ambiente, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di individuare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, i porti marittimi dotati di siti idonei in cui avviare operazioni di raggruppamento e gestione di rifiuti raccolti durante le attività di pesca o altre attività di turismo subacqueo svolte da associazioni sportive, ambientaliste e culturali, attraverso accordi di programma stipulati con le predette associazioni, la capitaneria di porto, l'autorità portuale, se costituita, le imprese ittiche e il comune territorialmente competenti. Tale articolo è stato modificato dal Senato nel senso di inserire gli enti gestori delle aree marine protette tra i soggetti coinvolti nella stipula dei previsti accordi di programma finalizzati all'individuazione dei porti dotati di siti idonei, con riferimento alla raccolta effettuata in tali aree marine.
  L'articolo 33, introdotto al Senato, consente ai comuni con sede giuridica nelle isole minori e per i comuni nel cui territorio insistono isole minori, di istituire un contributo di sbarco. Detto contributo sostituisce la vigente imposta di sbarco, ferma restando l'alternatività all'imposta di soggiorno. A tal fine viene sostituito l'articolo 4, comma 3-bis del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 in materia di federalismo fiscale, che ha istituito per i comuni delle isole minori la cosiddetta imposta di sbarco. La misura del contributo prevista è al massimo di euro 2,50 (dunque 1 euro in più rispetto alla vigente imposta di sbarco) e può essere elevato a 5 euro dai comuni in via temporanea. Esso è applicabile ai passeggeri che sbarcano sul territorio dell'isola minore utilizzando vettori che forniscono collegamenti di linea, come previsto dalle norme vigenti; rispetto all'assetto attuale, esso può però essere richiesto anche ai passeggeri che sbarcano mediante vettori aeronavali che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali (dunque non solo di linea), abilitati e autorizzati ad effettuare collegamenti verso l'isola. Il contributo di sbarco dovrà essere riscosso, unitamente al prezzo del biglietto, da parte delle compagnie di navigazione e aeree o dei soggetti che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali, come sostanzialmente avviene oggi per l'imposta di sbarco. Rispetto alle disposizioni attuali, si affida al regolamento comunale anche la possibilità di disporre modalità diverse di riscossione del tributo in relazione alle particolari modalità di accesso alle isole.Pag. 106
  L'articolo 64, che prevedeva una novella all'articolo 93 del codice delle comunicazioni elettroniche (D. Lgs. n. 259 del 2003) introducendo quattro commi (da 1-bis a 1-quinquies), al fine di consentire che i soggetti presentatori delle istanze di autorizzazione o delle segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA) per l'installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici e di determinate tipologie di impianti di cui agli articoli 87 e 87-bis del Codice medesimo, si facciano carico degli oneri sostenuti dai soggetti pubblici competenti. Nel corso della seconda lettura sono stati modificati il comma 1-bis e 1-ter. Il comma 1-bis, impone al soggetto che presenta l'istanza di autorizzazione per la installazione di nuove infrastrutture per impianti radioelettrici, il versamento di un contributo alle spese relative al rilascio del parere ambientale da parte dell'organismo competente ad effettuare i controlli della compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale di cui all'articolo 14 della legge 36 del 2001 (quindi delle ARPA). Nel corso della seconda lettura è stato stabilito che il citato contributo sia dovuto a condizione che tale parere sia reso nei termini previsti dall'articolo 87, comma 4 ossia entro trenta giorni dalla comunicazione. Il comma 1-ter introdotto nell'articolo 93 del Codice, reca una disposizione analoga, ma con riferimento agli impianti di cui all'articolo 87-bis, cioè per gli impianti di completamento della rete di banda larga mobile per i quali è ammessa la procedura semplificata, consistente nella semplice presentazione della SCIA. Ricorda in proposito che la Commissione nel corso dell'esame in prima lettura aveva richiesto di valutare, alla luce dei rischi che tale costo supplementare potesse arrecare allo sviluppo della banda larga, la soppressione di tale disposizione.
  L'articolo 72, concernente la predisposizione della strategia nazionale delle Green Community, al fine di individuare il valore dei territori rurali e di montagna che intendono sfruttare in modo equilibrato le risorse principali di cui dispongono e che in tale ambito individua tra gli obiettivi l'integrazione dei servizi di mobilità (comma 2, lettera f) non è stato modificato per le parti di interesse della Commissione.
  È stato infine introdotto dal Senato l'articolo 78 che modifica le vigenti norme relative all'utilizzo dei materiali derivanti dalle attività di dragaggio di aree portuali e marino-costiere poste in siti di bonifica di interesse nazionale (SIN), da un lato, modificando il novero dei possibili utilizzi e le caratteristiche delle strutture di destinazione, dall'altro, disciplinando le modalità tramite le quali è possibile giungere all'esclusione, dal perimetro del SIN, delle aree interessate dai dragaggi (nuove lettere c) e d) del comma 2 dell'articolo 5-bis della legge n. 84 del 1994). L'attuale testo del comma 2 dell'articolo 5-bis della legge 84/1994 disciplina l'utilizzo dei materiali derivanti dalle attività di dragaggio di aree portuali e marino-costiere poste in siti di bonifica di interesse nazionale (SIN). La lettera c) del medesimo comma stabilisce che i suddetti materiali, qualora risultino non pericolosi all'origine o a seguito di trattamenti finalizzati esclusivamente alla rimozione degli inquinanti possono essere destinati a refluimento all'interno di casse di colmata, di vasche di raccolta, o comunque in strutture di contenimento. Il nuovo testo, introdotto dal progetto di legge, innova nei seguenti punti: i materiali in questione possono essere collocati anche in strutture di conterminazione. Si prevede inoltre che le strutture di destinazione siano realizzate con l'applicazione delle migliori tecniche disponibili in linea con i criteri di progettazione formulati da accreditati standard tecnici internazionali adottati negli Stati membri dell'Unione europea e con caratteristiche tali da garantire, tenuto conto degli obiettivi e dei limiti fissati dalle direttive europee, l'assenza di rischi per la salute e per l'ambiente con particolare riferimento al vincolo di non peggiorare lo stato di qualità delle matrici ambientali, suolo, sottosuolo, acque sotterranee, acque superficiali, acque marine e di transizione, né pregiudicare Pag. 107il conseguimento degli obiettivi di qualità delle stesse. Tale principio sostituisce la disposizione oggi vigente che indicava invece un preciso parametro come presupposto per consentire le operazioni sopra descritte (si prevedeva che le strutture sopra descritte fossero dotate di un sistema di impermeabilizzazione naturale o artificiale o completato artificialmente al perimetro e sul fondo «in grado di assicurare requisiti di permeabilità equivalenti a quelli di uno strato di materiale naturale dello spessore di 1 metro con K minore o uguale a 1,0 per 10-9 m/s»). La nuova lettera d) infine prevede che qualora i materiali risultino caratterizzati da concentrazioni degli inquinanti al di sotto dei valori di riferimento specifici definiti in conformità ai criteri approvati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'area o le aree interessate vengono escluse dal perimetro del sito di interesse nazionale previo parere favorevole della conferenza di servizi.
  Nel segnalare, ancora una volta, la rilevanza del provvedimento, si riserva di formulare una proposta di parere sulla base degli elementi che emergeranno nel corso dell'esame.

  Michele Pompeo META, presidente, nessun deputato chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già prevista per domani.

Disposizioni per l'introduzione di un sistema di tracciabilità dei prodotti finalizzato alla tutela del consumatore.
Nuovo testo unificato C. 1454 Senaldi e abb.
(Parere alla X Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Ivan CATALANO (SCpI), relatore, fa presente che la Commissione è chiamata a esaminare, in sede consultiva, la proposta di legge C. 1454 Senaldi e abbinate recante Disposizioni per l'introduzione di un sistema di tracciabilità dei prodotti finalizzato alla tutela del consumatore, ai fini dell'espressione del parere. Osserva che la proposta di legge consta di cinque articoli e si propone di migliorare l'accesso alle informazioni che consentano la tracciabilità dei prodotti al fine di promuovere il diritto all'informazione dei consumatori e tutelarne gli interessi. Oltre ad assicurare un livello elevato di protezione dei consumatori, la legge si propone di contribuire a tutelare la salute, la sicurezza e gli interessi economici dei consumatori (articolo 1).
  Segnala che le disposizioni più rilevanti della proposta di legge sono gli articoli 2 e 3 che disciplinano, rispettivamente, l'introduzione di sistemi di tracciabilità attestati da codici non replicabili e la previsione di agevolazioni per l'introduzione di tali sistemi. L'articolo 2, in particolare, prevede l'introduzione di un sistema volontario di autenticazione e di tracciabilità dei prodotti che possa consentire al consumatore di conoscere l'effettiva origine dei medesimi attraverso adeguate informazioni sulla qualità e sulla provenienza dei componenti, delle materie prime, sul processo di lavorazione delle merci e dei prodotti intermedi e finiti. Tali informazioni saranno collegate a un codice identificativo non replicabile che conterrà riferimenti, riscontrabili anche online, ai dati fiscali del produttore, dell'ente certificatore della filiera del prodotto, del distributore che fornisce il sistema dei codici identificativi, nonché l'elencazione di ogni fase di lavorazione.
  Sotto il profilo tecnico il citato codice identificativo consisterà in un segno unico e non riproducibile, ottimizzato per il sistema mobile (e le sue future evoluzioni) e per le applicazioni per smartphone e tablet e i loro futuri sviluppi tecnologici. Sono rimesse ad un regolamento del Ministro dello sviluppo economico la definizione delle specifiche tecniche dei sistemi di tracciabilità attraverso i codici identificativi citati, le modalità operative per le certificazioni e le modalità di accreditamento dei produttori dei medesimi sistemi, Pag. 108nonché le tecnologie applicabili. Sempre il medesimo regolamento stabilirà le modalità di collaborazione con le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e con le associazioni di categoria interessate per la verifica periodica a campione del rispetto delle disposizioni da parte delle imprese che aderiscono al sistema. Si tratta pertanto di un sistema volontario di tracciatura che le imprese potrebbero decidere di adottare e che, come tutti i sistemi volontari, prevede un controllo rimesso agli stessi soggetti aderenti (tramite le loro associazioni).
  L'articolo 3 introduce delle agevolazioni per gli investimenti sostenuti dalle imprese che aderiscono al sistema di tracciabilità appena descritto. Le agevolazioni possono essere attribuite a micro, piccole e medie imprese, ai distretti produttivi, a forme aggregative di imprese, quali consorzi, anche in forma di società, a raggruppamenti temporanei di imprese, a contratti di rete e alle start-up innovative. Gli importi sono concessi entro i limiti del regime cosiddetto «de minimis», ossia non più di 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari, per aiuti concessi sotto forma di erogazione diretta di una sovvenzione o di contributi in conto interessi; per gli aiuti dati in forma diversa, come prestiti, conferimenti di capitale, o prestazioni di garanzie, le soglie e le condizioni sono previste dall'articolo 4 del regolamento n. 1407 del 2013 relativo al regime «de minimis». Le agevolazioni sono finanziate per 20 milioni di euro a valere sui fondi di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 69 del 2013, che prevede finanziamenti e contributi a tasso agevolato per gli investimenti in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché per gli investimenti in hardware, in software ed in tecnologie digitali. Si rimette ad un regolamento, adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione dei criteri e delle modalità di assegnazione delle agevolazioni, prevedendosi, comunque, il positivo esito della procedura di informazione presso la Commissione europea quale condizione per l'applicazione della disciplina di cui si tratta.
  L'articolo 4 contiene la disciplina delle sanzioni, rispetto alla quale si fa rinvio all'articolo 517 del codice penale che sanziona il delitto di vendita di prodotti industriali con segni mendaci punendo con la reclusione fino a 2 anni e una multa fino a 20.000 euro «chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto». L'articolo 5 disciplina infine l'entrata in vigore della legge.
  Gli elementi di diretto interesse della Commissione sono fondamentalmente connessi alle modalità tecniche di individuazione del sistema di tracciatura che sarà utilizzato. Al riguardo ritiene condivisibile l'utilizzo di codici univoci che possano essere letti con le applicazioni in uso su smartphone e tablet, al fine di consentire anche agli utenti con minori competenze informatiche una fruizione agevole dello strumento. Giudica opportuno che venga valutato se accompagnare l'introduzione di questo sistema con adeguate campagne informative mirate soprattutto agli utenti sopra ricordati, e soprattutto anziani, anche per non allargare ulteriormente il divario di competenze e di opportunità già presente nel nostro Paese.
  In via generale ritiene che la proposta oggetto di analisi, prevedendo una procedura volontaria di tracciabilità possa senz'altro essere di positivo impatto sul sistema industriale italiano anche con riferimento ai settori di competenza della Commissione. Giudica tuttavia opportuno osservare che, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale e degli orientamenti sul punto più volte manifestati in sede europea, la proposta di legge in questione sembra riconducibile al complesso della normativa che viene indicata come regolamentazione tecnica. Per questo motivo le disposizioni recate dal Pag. 109comma 5 dell'articolo 3, che dispongono l'applicazione delle procedure dettate dalla direttiva di codificazione del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1535 del 2015, in materia di regolamentazioni tecniche, dovrebbero riferirsi, prima che al regolamento attuativo sui criteri e sulle modalità di assegnazione delle agevolazioni, previsto dal comma 4 del medesimo articolo 3, al complesso delle misure previste dalla proposta di legge in esame. Segnala infatti che la direttiva (UE) n. 1535 del 2015 disciplina la procedura di informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione e, in particolare, al paragrafo 1 dell'articolo 5 stabilisce che «gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione ogni progetto di regola tecnica, salvo che si tratti del semplice recepimento integrale di una norma internazionale europea, nel qual caso è sufficiente una semplice informazione sulla norma stessa».
  Anticipa comunque, per i profili di competenza della Commissione, l'intenzione di rendere parere favorevole sulla proposta di legge.

  Michele Pompeo META, presidente, anche in ragione dell'imminente avvio della chiama dei deputati in Assemblea per l'elezione di tre giudici della Corte costituzionale, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già prevista per domani.

  La seduta termina alle 14.10.

AVVERTENZA

  I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

INTERROGAZIONI

5-06475 De Lorenzis: Problematiche connesse alle limitazioni dell'ambito di applicazione del divieto di transito in aree marittime sensibili.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

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