CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 1 dicembre 2015
550.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
COMUNICATO
Pag. 89

TESTO AGGIORNATO AL 2 DICEMBRE 2015

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 1o dicembre 2015. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per i beni e le attività culturali e il turismo, Ilaria Carla Anna Borletti Dell'Acqua.

  La seduta comincia alle 13.15.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/60/UE relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012.
Atto n. 242.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, poiché non vi sono obiezioni, accoglie la richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.
  Formula poi i più vivi auguri, a nome della Commissione, al deputato Crimì, per la nascita della figlia Sofia.

  Caterina PES (PD), relatrice, ricorda che lo schema di decreto legislativo in esame è stato deliberato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 13 novembre 2015 e dà attuazione, sulla base della delega prevista dalla legge di delegazione europea 2014, alla direttiva 2014/60/UE, relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro. Questa direttiva è intervenuta allo scopo di rafforzare la normativa che consente di ottenere la restituzione di beni culturali usciti illecitamente Pag. 90dal territorio di uno Stato membro, cercando di superare i limiti riscontrati nell'applicazione della direttiva 93/7/CEE che sono derivati, in particolare, dalla ristrettezza del suo ambito di applicazione – risultante dalla condizioni stabilite nel suo allegato –, dai termini brevi per l'avvio di un'azione di restituzione e dai costi legati alla medesima azione. Il termine fissato per il recepimento della direttiva è il 18 dicembre 2015. Al riguardo evidenzia, peraltro, che vertendosi nell'ipotesi di scadenza del termine per l'espressione del parere parlamentare (fissato al 25 dicembre 2015) successivamente alla scadenza dei termini di delega, quest'ultimo scadrà il 18 marzo 2016.
  Aggiunge che ai fini del recepimento della direttiva, lo schema modifica il Codice dei beni culturali e del paesaggio, con i cui articoli 75-86 era stata recepita la precedente direttiva e che le modifiche corrispondono a quanto previsto dalla direttiva. La prima modifica attiene all'ambito di applicazione. In particolare, si stabilisce che, ai fini della restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro, la qualificazione come «bene culturale» è riferita alla sola legislazione nazionale.
  Al riguardo, ricorda, anzitutto, che la direttiva 2014/60/UE ha esteso l'ambito di applicazione a qualsiasi bene che è classificato o definito da uno Stato membro quale «patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale», facendo venir meno la seconda condizione prevista dalla direttiva 93/7/CEE, in base alla quale il bene, per poter essere qualificato come «bene culturale» doveva essere considerato «tra i beni del patrimonio nazionale aventi un valore artistico, storico o archeologico» dalla legislazione dello Stato richiedente e, al contempo, appartenere ad una delle categorie di cui all'allegato alla medesima direttiva – che stabiliva, altresì, soglie di «antichità» e di «valore» differenziate per le diverse categorie di beni –, ovvero, non rientrando in una delle stesse categorie, costituire parte integrante delle collezioni pubbliche presenti negli inventari di musei, archivi e fondi di conservazione delle biblioteche o parte integrante degli inventari delle istituzioni ecclesiastiche. La stessa relazione illustrativa allegata allo schema sottolinea, al riguardo, che l'eliminazione dell'allegato presente nella direttiva 93/7/CE rappresenta «un cambiamento importante che indica il rispetto della diversità dei sistemi nazionali di protezione dei beni nazionali», che permetterà di recuperare anche beni provenienti da scavi regolari o clandestini, purché essi siano classificati o definiti come patrimonio culturale nel paese richiedente.
  Aggiunge che la seconda modifica riguarda l'estensione (da due) a sei mesi del termine per la verifica da parte dello Stato membro cui è stato notificato il ritrovamento che il bene ritrovato costituisca un bene culturale. Il termine continua a decorrere dalla notifica. La terza modifica attiene alla facilitazione della cooperazione fra le autorità degli Stati membri. In particolare, si prevede che il MIBACT – in quanto autorità centrale – utilizza un modulo del sistema di informazione del mercato interno (IMI) specificamente adattato per i beni culturali per diffondere tutte le pertinenti informazioni circa i beni culturali usciti illecitamente, nonché per la notifica alle autorità centrali degli altri Stati membri dell'avvenuta trascrizione delle domande giudiziali di restituzione. La quarta modifica attiene all'estensione (da uno) a tre anni del termine per agire in giudizio al fine di ottenere il rientro del bene. Il termine decorre (ora) dalla data in cui l'autorità centrale (e non più genericamente «lo Stato») viene a conoscenza del luogo in cui si trovava il bene culturale e dell'identità del suo possessore o detentore. La quinta modifica riguarda i beni per i quali l'azione di restituzione è imprescrittibile. In particolare, alle fattispecie di beni già contemplate nell'ordinamento vigente (beni appartenenti a collezioni pubbliche museali, archivi, fondi di conservazione di biblioteche e istituzioni ecclesiastiche), si aggiungono quelli appartenenti ad altre istituzioni religiose. La sesta modifica riguarda il regime dell'equo indennizzo da corrispondere al possessore Pag. 91del bene. In particolare, si specifica che, per determinare l'esercizio della diligenza richiesta, si tiene conto di tutte le circostanze dell'acquisizione e, in particolare: della documentazione sulla provenienza del bene; delle autorizzazioni di uscita prescritte dal diritto dello Stato richiedente; della qualità delle parti; del prezzo pagato; del fatto che il possessore abbia consultato o meno i registri dei beni culturali rubati e ogni informazione pertinente che avrebbe potuto ragionevolmente ottenere; di ogni altra pratica cui una persona ragionevole avrebbe fatto ricorso in circostanze analoghe. Inoltre, si estende la possibilità di rivalersi di quanto versato a titolo di indennizzo anche nei confronti di soggetti non residenti in Italia. L'ultima modifica concerne l'estensione (da tre) a cinque anni della cadenza della relazione sull'applicazione della direttiva 2014/60/UE, che il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo deve predisporre per la Commissione europea. Sottolinea, al riguardo, che lo schema prevede anche che la medesima relazione sia presentata, per la prima volta, entro il 18 dicembre 2020, senza però inserire tale previsione nel Codice dei beni culturali. Ravviserebbe, quindi, l'opportunità di inserire anche tale previsione nel Codice.
  Per ulteriori approfondimenti rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici.

  Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.25.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 1o dicembre 2015 — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI. – Intervengono la sottosegretaria di Stato per i beni e le attività culturali e il turismo, Ilaria Carla Anna Borletti Dell'Acqua, e la sottosegretaria di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Angela D'Onghia.

  La seduta comincia alle 13.25.

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali.
C. 2093-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Camilla SGAMBATO (PD), relatrice, ricorda che il disegno di legge in esame, di iniziativa governativa, è collegato alla legge di stabilità 2014 (cosiddetto «collegato ambientale») ed è stato approvato dalla Camera e modificato dal Senato. Torna quindi in seconda lettura alla Camera dei deputati ed è stato assegnato – come in prima lettura – alla VIII Commissione ambiente, territorio e lavori pubblici.
  Ricorda altresì che la VII Commissione si è già espressa sul testo predisposto in prima lettura dalla Commissione ambiente, esprimendo il 16 settembre 2014 un parere favorevole con osservazione. Questa osservazione faceva riferimento all'articolo 2-bis (ora articolo 5 nel testo trasmesso dal Senato), chiedendo che si valutasse l'opportunità di abbassare da 100.000 a 50.000 abitanti la dimensione dell'ambito territoriale di riferimento per la presentazione di progetti per la realizzazione del programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro: questa osservazione non è stata inserita nel testo al nostro esame. Si sofferma quindi a illustrare le modifiche del testo – rispetto a quello già esaminato in prima lettura – che risultano di interesse per la VII Commissione, oltre a ricordare le disposizioni già esaminate lo scorso anno e che sono state – come illustrerà di seguito – quasi integralmente mantenute nell'attuale articolato.
  Segnala, intanto, il nuovo articolo 4 che apporta modifiche alla disciplina istitutiva dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico Pag. 92sostenibile – ENEA, contenuta nell'articolo 37 della legge n. 99 del 2009. Ricorda, al riguardo, che il suddetto articolo 37 ha previsto l'istituzione dell'Agenzia con l'attribuzione ad essa delle risorse finanziarie strumentali e di personale dell'Ente per le nuove tecnologie e l'ambiente, soppresso per effetto del medesimo articolo. La prima fase prevista dal predetto articolo 37, di affidamento dell'ENEA a una struttura commissariale nelle more dell'adozione del decreto ministeriale di definizione delle modalità di organizzazione e di funzionamento dell'Agenzia, è stata ripetutamente prorogata nel corso degli ultimi sei anni ed è tutt'ora in atto, non essendo stato ancora adottato il suddetto decreto ministeriale che, rammento, dovrebbe essere adottato dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto, tra gli altri, con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le Commissioni parlamentari competenti.
  Aggiunge che l'articolo 4 del provvedimento in esame, dunque, attraverso un'integrale sostituzione dell'articolo 37 della citata legge n. 99 del 2009, provvede a disciplinare l'organizzazione dell'Agenzia, indicandone gli organi interni (Presidente; Consiglio di amministrazione; Collegio dei revisori dei conti) e a sostituire la previsione della gestione commissariale con una nuova disciplina, che prevede la nomina del consiglio di amministrazione con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto, adottato di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Segnala poi, tra le altre disposizioni dell'articolo 4, quella di cui al comma 10, che prevede che alle risorse umane dell'ENEA si applichi il contratto di lavoro dei dipendenti degli enti di ricerca.
  Evidenzia altresì che, nella vigente formulazione dell'articolo 37, comma 3 della legge n. 99 del 2009 è previsto – tra l'altro – che l'ENEA operi in piena autonomia sulla base degli indirizzi definiti dal Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Osserva poi che, nella nuova formulazione dell'articolo 37 della legge n. 99 del 2009, che si intende introdurre con l'articolo 4 del provvedimento in esame, sparisce qualsiasi riferimento al MIUR. Nell'attuale articolo 5 (ex articolo 2-bis) viene poi confermato il finanziamento fino a 35 milioni di euro per la realizzazione di un programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile. Esso – ricorda – prevede la realizzazione di progetti di uno o più enti locali riferiti a un ambito territoriale con popolazione superiore ai 100.000 abitanti diretti a incentivare iniziative di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro, come ad esempio car-pooling e bike-pooling (nel testo attuale sono state aggiunte le iniziative di piedibus e di car sharing), la realizzazione di percorsi protetti per gli spostamenti (anche collettivi e guidati) a piedi o in bicicletta, laboratori e uscite didattiche con mezzi sostenibili, programmi di educazione e sicurezza stradale, di riduzione del traffico, dell'inquinamento e della sosta delle auto in prossimità degli istituti scolastici o delle sedi di lavoro. Tali programmi possono includere la cessione a titolo gratuito di «buoni mobilità» ai lavoratori che usano mezzi di trasporto sostenibili. Per la definizione di questo programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile, delle modalità e dei criteri per la presentazione dei progetti ed, infine, per la ripartizione delle risorse e l'individuazione degli enti beneficiari, si rimanda a due successivi decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
  Segnala, altresì, il comma 6 del medesimo articolo 5, di nuova introduzione, che prevede l'emanazione di apposite linee guida adottate nel termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti, per i profili di competenza, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per favorire l'istituzione nelle scuole di ogni ordine e grado della figura del mobility manager, fatte salve, tra l'altro, l'autonomia organizzativa e didattica delle Pag. 93istituzioni scolastiche. Tra le finalità dichiarate dalla norma, vi sono quelle di assicurare l'abbattimento dei livelli di inquinamento atmosferico ed acustico, la riduzione al minimo dell'uso individuale dell'automobile privata e il contenimento del traffico. In particolare, il suddetto comma 6 attribuisce al mobility manager scolastico il compito di: a) organizzare e coordinare gli spostamenti casa-scuola-casa del personale scolastico e degli alunni; b) coordinarsi con gli altri istituti scolastici presenti nel medesimo comune; c) segnalare all'ufficio scolastico regionale eventuali problemi legati al trasporto dei disabili; d) mantenere i collegamenti con le strutture comunali e le aziende di trasporto; e) verificare soluzioni, con il supporto delle aziende che gestiscono i servizi di trasporto locale, su gomma e su ferro, per il miglioramento dei servizi e l'integrazione degli stessi; f) favorire l'utilizzo della bicicletta e di servizi di noleggio di veicoli elettrici o a basso impatto ambientale.
  Rileva poi che la disposizione in commento precisa che il mobility manager scolastico è «scelto su base volontaria» e «senza riduzione del carico didattico», nonché che dall'attuazione di questa disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Peraltro – come segnala la documentazione predisposta dagli uffici – non è esplicitato se tale servizio possa essere espletato esclusivamente da personale docente (piuttosto che amministrativo). Viene poi confermata – all'articolo 23, comma 1 (ex articolo 11, comma 1 del testo esaminato in prima lettura) la disposizione – pur modificata – che introduce il nuovo articolo 206-sexies al Codice dell'ambiente (decreto legislativo n. 152 del 2006). La nuova disposizione prevede che le amministrazioni pubbliche che indicono gare d'appalto per l'efficientamento energetico, la ristrutturazione o la costruzione di edifici scolastici, in particolare per interventi di mitigazione dell'inquinamento acustico, debbano prevedere criteri di valutazione delle offerte con punteggi premianti l'utilizzo di prodotti contenenti materiali post-consumo (ovvero derivati da processi di riciclaggio) o derivanti dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio. Le norme di riferimento per i valori dei descrittori e dei requisiti acustici sono la norma UNI 11367:2010 e la norma UNI 11532:2014. Precisa che, durante l'esame al Senato, è stata soppressa la norma transitoria prevista nel comma 4 del predetto articolo 206-sexies, che, nelle more del riordino della legge quadro sull'inquinamento acustico (legge n. 447 del 1995), imponeva alla pubblica amministrazione di prevedere nelle gare d'appalto per l'incremento dell'efficienza energetica (e comunque per la loro ristrutturazione o costruzione) degli edifici scolastici, degli ospedali e degli immobili assimilabili agli stessi, l'impiego di materiali e soluzioni progettuali idonee al raggiungimento dei valori dei requisiti acustici come definiti nella norma UNI 11367/2010 e riportati nell'allegato L-ter anch'esso soppresso.
  Segnala poi l'articolo 33, introdotto al Senato, che consente ai comuni con sede giuridica nelle isole minori e per i comuni nel cui territorio insistono isole minori, di istituire un contributo di sbarco. Detto contributo sostituisce la vigente imposta di sbarco, ferma restando l'alternatività all'imposta di soggiorno. A tal fine, viene sostituito l'articolo 4, comma 3-bis del decreto legislativo n. 23 del 2011 in materia di federalismo fiscale, che ha istituito per i comuni delle isole minori la cosiddetta imposta di sbarco. Rispetto alla vigente imposta sono ampliate le finalità cui è destinato il gettito: esso finanzia interventi di raccolta e di smaltimento dei rifiuti, interventi di recupero e salvaguardia ambientale, nonché interventi in materia di turismo, cultura, polizia locale e mobilità nelle isole minori. Il contributo di sbarco non è dovuto, oltre che dai soggetti residenti nel comune, dai lavoratori, dagli studenti pendolari, nonché dai componenti dei nuclei familiari dei soggetti che sono parificati ai residenti e che hanno pagato l'imposta municipale propria nel medesimo comune. La misura del contributo prevista è al massimo di euro 2,50 (dunque Pag. 941 euro in più rispetto alla vigente imposta di sbarco) e può essere elevato a 5 euro dai comuni in via temporanea. Il contributo può essere elevato a 5 euro dai comuni anche in relazione all'accesso a zone disciplinate nella loro fruizione per motivi ambientali, in prossimità di fenomeni attivi di origine vulcanica; in tal caso il contributo può essere riscosso dalle locali guide vulcanologiche, regolarmente autorizzate, o da altri soggetti individuati dall'amministrazione comunale con apposito avviso pubblico. Rileva poi che viene confermata, all'articolo 37, comma 2 – pur se modificata – la disposizione che integra il Codice dell'ambiente (inserendo al predetto Codice il comma 7-bis dell'articolo 214), che prevede che gli impianti di compostaggio aerobico e di digestione anaerobica di rifiuti biodegradabili di attività agricole e vivaistiche o di cucine, mense, mercati, da giardini e parchi, con determinate caratteristiche – acquisito il parere dell'ARPA – possono essere realizzati con denuncia di inizio di attività (ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001), anche in aree agricole, nel rispetto delle prescrizioni in materia urbanistica, delle norme antisismiche, ambientali, di sicurezza, antincendio e igienico-sanitarie, delle norme relative all'efficienza energetica nonché delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo n. 42 del 2004).
  Osserva poi che è di nuova introduzione il comma 3 dell'articolo 45, che consente alle Regioni, anche in collaborazione con gli enti locali, le associazioni ambientaliste e quelle di volontariato, i comitati e le scuole locali attivi nell'educazione ambientale nonché nella riduzione e nel riciclo dei rifiuti, la promozione di campagne di sensibilizzazione finalizzate alla riduzione, al riutilizzo e al massimo riciclo dei rifiuti. La regione può inoltre affidare a università od istituti scientifici, mediante convenzioni, studi o ricerche di supporto all'attività degli enti locali allo scopo di favorire la riduzione della produzione, il riutilizzo ed il recupero dei rifiuti urbani. Viene inoltre sostanzialmente confermata – all'articolo 51, comma 2 (ex articolo 22, comma 2) – la riorganizzazione, a livello di distretto idrografico, della governance in materia di difesa del suolo, dettando norme sulle Autorità di bacino distrettuali. Nello specifico, viene modificata la composizione della Conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di bacino distrettuale (ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo 152 del 2006), confermando comunque la presenza del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo (capoverso Art. 63, comma 5).
  Aggiunge che l'articolo 54, inserito nel corso dell'esame al Senato, modifica in più punti il testo unico in materia edilizia (decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001) al fine di richiamare nelle varie disposizioni e procedure la normativa, gli interessi e i vincoli collegati alla tutela dell'assetto idrogeologico (comma 1). L'articolo prevede, inoltre, che agli atti e procedimenti riguardanti la tutela dal rischio idrogeologico non si applichi la disciplina generale sul silenzio assenso. Alla lettera b) del comma 1, in particolare, si modifica la disciplina riguardante lo sportello unico per l'edilizia intervenendo sull'acquisizione degli atti di assenso e sul rilascio dei provvedimenti. Si precisa, dunque, che lo sportello acquisisce presso le amministrazioni competenti preposte alla tutela dell'assetto idrogeologico – comprese quelle preposte alla tutela paesaggistico-territoriale e del patrimonio storico-artistico – anche mediante conferenza di servizi, gli atti di assenso, comunque denominati.
  Segnala poi che l'articolo 54, comma 1, lettera b), n. 2, nel sostituire il comma 2 dell'articolo 5 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, in tema di atti di assenso in materia di attività edilizia, fa riferimento ai «progetti approvati dalla Soprintendenza ai sensi e per gli effetti degli articoli 36, 38 e 46 del decreto legislativo n. 490 del 1999» (recante il testo unico in materia di beni culturali e ambientali), decreto legislativo che è stato abrogato dall'articolo Pag. 95184 del decreto legislativo n. 42 del 2004 che reca – come noto – l'attuale codice dei beni culturali e del paesaggio.
  Al medesimo articolo 54, comma 1, segnala inoltre la lettera e) che disciplina il procedimento per il rilascio del permesso di costruire per immobili su cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, ampliando il suo ambito di applicazione ai vincoli relativi all'assetto idrogeologico. L'ampliamento si traduce in un'aggiunta del riferimento ai vincoli relativi all'assetto idrogeologico nei commi 8 e 9 dell'articolo 20 del testo unico in materia edilizia. Analogo discorso va fatto per l'integrazione disposta alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 54, che modifica l'articolo 22, comma 6, del predetto codice in materia edilizia. È poi confermata – all'articolo 67, ex articolo 30 – la istituzione del Comitato per il capitale naturale presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi sociali, economici e ambientali coerenti con l'annuale programmazione finanziaria e di bilancio dello Stato. Il predetto Comitato, presieduto dal Ministro dell'ambiente, è composto da diversi ministri, tra i quali è stato aggiunto – nel testo pervenuto dal Senato – anche il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo – e da soggetti pubblici vari (ISTAT, ISPRA, CNR ed altri), ed è integrato da esperti della materia nominati dal medesimo Ministro dell'ambiente, provenienti da università ed enti di ricerca, ovvero con altri dipendenti pubblici in possesso di specifica qualificazione. È stata altresì confermata – all'articolo 68, ex articolo 31 – l'istituzione del Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli presso il Ministero dell'ambiente per la raccolta dei dati e delle informazioni sugli aiuti a tutela dell'ambiente. Ricorda, a tale proposito, che il Catalogo contiene informazioni fornite dal medesimo Ministero dell'ambiente, dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), dall'ISTAT, dalla Banca d'Italia, dai ministeri, dalle regioni e dagli enti locali, dalle università e dagli altri centri di ricerca, secondo uno schema predisposto dal Ministero dell'ambiente. Sostanzialmente riconfermata, infine, risulta la previsione dell'articolo 72 (ex articolo 35), che prevede che la Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e sentiti il Ministero delle infrastrutture e trasporti, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, il Ministero delle politiche agricole e forestali e il Ministero dell'ambiente e la Conferenza Unificata Stato-Regioni-Autonomie locali, promuova la costituzione della Strategia nazionale delle Green Communities. Tale Strategia nazionale individua i territori rurali e di montagna che intendano sfruttare in modo equilibrato le risorse naturali principali di cui dispongono e aprire un nuovo rapporto sussidiario e di scambio con le comunità urbane e metropolitane, in modo da poter impostare, nella fase della green economy, un piano di sviluppo sostenibile in alcuni campi – come quello del turismo, capace di valorizzare le produzioni locali – ivi specificamente indicati. Segnala poi che l'originario articolo 36 del testo elaborato dalla Commissione ambiente della Camera in prima lettura, che recava l'istituzione del Fondo italiano Investimenti Green Communities, è stato soppresso, a seguito della condizione apposta – ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione – nel parere reso sul provvedimento dalla Commissione bilancio della Camera. Tale parere – reso il 7 ottobre 2014 – ha correlativamente prescritto l'apposizione di una clausola di invarianza degli oneri derivanti dalla costituzione della Strategia nazionale delle Green Communities, che nel testo attuale trova collocazione all'articolo 72, comma 4.
  Per ulteriori approfondimenti sul complesso provvedimento in esame, rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici.

  Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

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Disposizioni in materia di fornitura dei servizi della rete internet per la tutela della concorrenza e della libertà di accesso degli utenti.
Nuovo testo C. 2520 Quintarelli.

(Parere alla IX Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Anna ASCANI (PD), relatrice, ricorda che la proposta di legge del collega Quintarelli è stata elaborata in sede referente dalla Commissione trasporti e reca disposizioni in materia di fornitura dei servizi della rete internet per la tutela della concorrenza e della libertà di accesso degli utenti. Esso è composto di complessivi 6 articoli, dei quali due aggiuntivi (4-bis e 4-ter). Come si può evincere dal titolo del provvedimento, il suo contenuto normativo è importante in quanto volto a dettare regole per il decisivo settore dell'accesso alla rete internet. Evidenzia, in particolare, che in esso viene affermato il principio della cosiddetta net neutrality, ossia, in sintesi, il principio che nessun operatore sulla rete internet può stabilire che un pacchetto di servizi possa procedere più lentamente rispetto a un altro offerto. Rileva, quindi, come il presente provvedimento si inserisca nel solco di quella che si potrebbe definire, più in generale, l'Agenda digitale italiana, cui viene apportato un contributo anche nella parte della legge n. 107 del 2015 relativa alla scuola digitale. A tale proposito, ricorda che il MIUR, il 27 ottobre scorso, ha presentato il nuovo Piano della scuola digitale. Osserva, inoltre, che l'impatto della legge si misura anche sul terreno della tutela della concorrenza e degli utenti a livello contrattuale e della libertà di accesso al web – con i correlati aspetti tecnici e di regolamentazione a livello commerciale – più che ai contenuti che vengono trasmessi attraverso la rete. Ricorda, quindi, che il relatore presso la Commissione di merito – il deputato Coppola – dopo aver evidenziato nella sua introduzione che il progetto di legge in esame interviene in maniera significativa in un ambito fondamentale per la vita economica e civile del nostro Paese – ha rappresentato che esso si ricollega sia all'attività svolta dalla IX Commissione nell'ambito dell'indagine conoscitiva sui media audiovisivi, sia ai lavori della Commissione di studio istituita dalla Presidente della Camera per l'elaborazione di una dichiarazione dei diritti in internet. Venendo ai singoli articoli, ricorda che l'articolo 1 riporta le definizioni riferite al contenuto del provvedimento: vi è quindi la definizione di rete internet, di piattaforma tecnologica, di fornitore di servizi della società dell'informazione e di fornitore di reti o servizi di comunicazione elettronica e, infine, di accesso cosiddetto best effort. L'articolo 2 prevede che non possa essere qualificato nell'offerta commerciale al pubblico e nella documentazione contrattuale ed informativa dei fornitori di reti e servizi di comunicazione elettronica come «accesso ad internet», un servizio che limiti l'accesso dell'utente a una porzione e/o sottoinsieme di servizi usufruiti attraverso la rete internet. Un servizio che consenta il solo accesso ad una tale porzione e/o sottoinsieme di servizi è definito «servizio non internet». La documentazione contrattuale deve indicare, inoltre, con il maggior grado di precisione tecnicamente possibile, le limitazioni poste al servizio rispetto ad un altro che consenta l'accesso illimitato alla rete internet. L'articolo 3 disciplina i casi di limiti alla gestione del traffico sulla rete. Si prevede, in particolare, che i fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica non possano ostacolare, ovvero rallentare rispetto alla velocità alla quale sarebbe fornito a un utente nella stessa area avente la medesima capacità di banda e con accesso illimitato alla rete internet, l'accesso ad applicazioni e servizi internet, fatti salvi i casi in cui le misure che ostacolano o rallentano l'accesso siano necessarie, comunque per brevi periodi, per alcune ragioni ivi specificamente indicate. Segnala poi che il comma 5 dell'articolo 3 prevede che, per prevenire il degrado del servizio di accesso alla rete internet e la diffusione di pratiche non Pag. 97ragionevoli di gestione, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, appositi standard minimi di qualità del servizio, aggiornati con cadenza almeno annuale, che devono essere rispettati e adeguatamente pubblicizzati dai fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica. Aggiunge che l'articolo 4 regola il libero accesso a software, contenuti e servizi. Si prevede, in particolare, che gli utenti abbiano il diritto di reperire on line in formato idoneo alla piattaforma tecnologica desiderata e di utilizzare a condizioni eque e non discriminatorie software, proprietario od open source, contenuti e servizi legali di loro scelta. L'articolo 4-bis reca norme per la trasparenza nel settore, prevedendosi, in particolare, che i fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica pubblichino, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, nella sezione relativa alla trasparenza dei prezzi del proprio sito internet, le offerte rientranti nell'ambito di applicazione degli articoli 2 e 3, con alcune specificazioni. L'articolo 4-ter, infine, prevede quali siano le autorità competenti a irrogare le sanzioni derivanti: dall'omessa, incompleta o ingannevole informativa sull'offerta commerciale; dalla violazione delle prestazioni di servizi di accesso a internet sul territorio italiano; dalla violazione delle norme sul libero accesso a software, contenuti e servizi.
  Preannuncia quindi la presentazione di una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame, che terrà conto delle considerazioni svolte dai colleghi.

  Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.40.

COMITATO RISTRETTO

  Martedì 1o dicembre 2015.

Disciplina delle professioni di educatore e di pedagogista.
C. 2656 Iori e C. 3247 Binetti.

  Il Comitato ristretto si è riunito dalle 13.40 alle 14.25.