CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 26 novembre 2015
548.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
COMUNICATO
Pag. 367

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 26 novembre 2015. — Presidenza del presidente Gianpiero D'ALIA.

  La seduta comincia alle 8.35.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016).
C. 3444 Governo, approvato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018.
C. 3445 Governo, approvato dal Senato e relativa nota di variazioni C. 3445-bis Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla V Commissione della Camera).
(Esame congiunto e conclusione – Parere favorevole con osservazioni sul disegno di legge C. 3444 e parere favorevole sul disegno di legge C. 3445 e relativa Nota di variazioni C. 3445-bis).

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  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  La senatrice Laura CANTINI (PD), relatrice, comunica che il disegno di legge di stabilità per il 2016 è volto a dare attuazione al percorso di consolidamento fiscale indicato nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2015 che, si rammenta, nell'indicare il 2018 come anno di conseguimento del pareggio strutturale di bilancio, espone un obiettivo di indebitamento netto che, dal 2,2 per cento del 2016 (2,4 per cento nell'ipotesi in cui venga accordata la flessibilità di bilancio connessa con la cd. «clausola migranti»), migliora poi progressivamente negli anni successivi fino a posizionarsi, nel 2019, ad un valore positivo di 0,3 punti percentuali di Pil (divenendo quindi un accreditamento netto). A tal fine il disegno di legge di stabilità reca un intervento volto, nel rispetto degli obiettivi di bilancio stabiliti nella Nota sopradetta, al sostegno della crescita, operando sia sul versante del contenimento del carico fiscale, sia sul lato dell'aumento della domanda aggregata e del miglioramento della competitività del sistema. Si tratta di un orientamento di politica fiscale di carattere espansivo, secondo quanto esposto nel Documento Programmatico di Bilancio trasmesso il 15 ottobre scorso alle istituzioni europee nell'ambito del monitoraggio e valutazione delle politiche di bilancio previsto dal Regolamento UE n. 473/2013: in tale Documento il Governo, nel confermare le revisioni al rialzo della crescita del Pil esposte nella Nota di aggiornamento al DEF 2015 (dallo 0,7 allo 0,9 per il 2015 e dall'1,4 all'1,6 per cento nel 2016), dichiarava anche la necessità di un ritorno a tassi sostenuti di crescita, avvalendosi a tale scopo, per favorire tali andamenti, del pieno utilizzo dei margini di flessibilità consentiti in sede europea. Rilevo che il disegno di legge consta di un articolo unico, composto da 556 commi. Passando all'esame delle disposizioni di maggior interesse per la Commissione, i commi 8-24 e 28-30 apportano sostanziali modifiche all'assetto della tassazione immobiliare e, per effetto delle modifiche apportate al Senato, anche al regime fiscale delle imposte sui trasferimenti immobiliari. In particolare, i commi 9-11 provvedono al complessivo riassetto delle agevolazioni per i terreni agricoli, prevedendo a tal fine specifiche esenzioni dall'IMU: I commi 12-14 eliminano la TASI sull'abitazione principale (ad eccezione degli immobili di pregio), anche nell'ipotesi in cui è il detentore a destinare l'immobile ad abitazione principale, dispogono un'aliquota ridotta per gli immobili-merce ed estendono l'esenzione per la prima casa all'imposta sugli immobili all'estero – IVIE. I commi 15 e 16 recano le misure compensative del minor gettito IMU e TASI conseguente dall'attuazione del nuovo sistema di esenzione per le abitazioni principali e sui terreni agricoli, prevedendo per i comuni delle regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna un incremento del Fondo di solidarietà comunale (comma 15) e per i comuni delle regioni a statuto speciale cui la legge attribuisce competenza in materia di finanza locale (Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta) un minor accantonamento sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali (comma 16). Viene, inoltre, attribuito ai comuni un contributo di 390 milioni di euro per il 2016, in conseguenza delle norme di fiscalità immobiliare relative ai limiti massimi posti delle aliquote d'imposta (comma 17). I commi 18-21 escludono i macchinari funzionali al processo produttivo (ivi compresi i cd. imbullonati) della rendita catastale e, quindi, dalle imposte immobiliari. È abrogata l'Imposta Municipale Secondaria – IMUS (comma 22). Limitatamente all'anno 2016, si blocca la possibilità di deliberare aumenti dei tributi e delle addizionali regionali e comunali (comma 23), mentre per gli immobili non esentati i comuni possono maggiorare l'aliquota TASI dello 0,8 per mille (comma 24). Per effetto delle modifiche apportate al Senato, sono fatte salve le deliberazioni relative a regolamenti, aliquote e tariffe di tributi adottate dai comuni entro il 30 settembre 2015, per le quali siano state espletate le procedure Pag. 369relative alle pubblicazioni previste dalla legislazione vigente. Tra le ulteriori disposizioni introdotte nel corso dell'esame al Senato, segnala l'esenzione IMU per gli immobili concessi in comodato d'uso a parenti in linea retta di primo grado (genitori o figli), e per gli immobili concessi in comodato a parenti disabili entro il secondo grado, in linea retta o collaterale; l'estensione del principio di sostituzione imposte immobiliari / IRPEF anche con riferimento alle imposte immobiliari istituite dalle province autonome, con efficacia dal 2014; l'introduzione di una riduzione del 25 per cento dell'IMU e della TASI dovute sulle unità immobiliari locate a canone concordato (commi 28 e 29). Il comma 26, mediante l'introduzione di un comma 6-bis all'articolo 6 della legge 30 novembre 1989, n. 398, prevede un'esenzione IRPEF in favore dei percipienti le somme corrisposte a titolo di borsa di studio per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per lo svolgimento di attività di ricerca dopo il dottorato e per i corsi di perfezionamento all'estero erogate dalla provincia Autonoma di Bolzano. I commi 44 e 45, inseriti dal Senato, estendono l'applicazione di agevolazioni fiscali previste per gli Istituti autonomi case popolari, comunque denominati (e loro consorzi), anche agli enti aventi le stesse finalità sociali degli IACP, purché siano stati costituiti e siano operanti al 31 dicembre 2013 e siano stati istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione comunitaria in materia di in house providing. Il comma 124 prevede la possibilità, per regioni e enti locali che abbiano raggiunto gli obiettivi di finanza pubblica, di compensare le somme da recuperare per effetto dell'indebita erogazione di risorse finanziarie in sede di contrattazione integrativa con i risparmi derivanti dalle misure di razionalizzazione organizzativa. Il comma 126 dispone che le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5 del decreto-legge 90/2014, ossia le regioni e degli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno, possano procedere, per il triennio 2016-2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. Il comma 128 limita, a decorrere dal 2016, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Tali risorse, in particolare, non possono superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed allo stesso tempo sono automaticamente ridotte in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. I commi 243 e 244, inseriti nel corso dell'esame al Senato, apportano una serie di modifiche alla disciplina vigente relativa alla ricostruzione nei territori delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012, dettata dal decreto-legge n. 74 del 2012. In particolare, il comma 243 è finalizzato a consentire ai Presidenti delle Regioni, in qualità di Commissari delegati, di avvalersi delle strutture regionali competenti per materia e di delegare funzioni alle medesime, nonché a destinare risorse agli interventi di riparazione/ripristino strutturale di cappelle cimiteriali private, nonché a quelli di miglioramento sismico di edifici scolastici o utilizzati per attività educativa della prima infanzia e per l'università che abbiano subito danni lievi. I commi 246-249 recano disposizioni per i rinnovi contrattuali del personale delle pubbliche amministrazioni, quantificando in 300 milioni di euro annui (di cui 74 milioni per FF.AA. e Polizia e 7 milioni per personale di diritto pubblico) gli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e integrativa nel bilancio pluriennale 2016-2018. Il comma 250, introdotto al Senato, dispone che la regione Lombardia (o l'ente dalla stessa individuato), nel rispetto dei vincoli assunzionali e finanziari vigenti in materia di personale, attivi procedure concorsuali Pag. 370pubbliche che riconoscano l'esperienza maturata, per almeno 10 anni, dal personale già dipendente al 31 dicembre 2013 dal Consorzio del Parco nazionale dello Stelvio in esito a procedure diverse da quelle previste per l'accesso al pubblico impiego. Il comma 253 prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un fondo finalizzato ad interventi di carattere economico, sociale e ambientale nei territori della terra dei fuochi. Lo stesso comma assegna al fondo una dotazione di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017. L'individuazione degli interventi e delle amministrazioni competenti a cui destinare le risorse viene demandata ad un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che, sulla base di una modifica inserita nel corso dell'esame al Senato, deve essere emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Il comma 258 dispone che, nelle more dell'espletamento della gara per l'assolvimento degli oneri di servizio pubblico nei collegamenti marittimi tra la Sardegna e le sue isole minori, e comunque non oltre il 30 giugno 2016, le risorse all'uopo già stanziate, possano essere utilizzate, nel limite di 6,5 milioni di euro, mediante la prosecuzione del contratto con la marittima SAREMAR (Sardegna regionale marittima). I commi 289-304 concernono la pubblicazione dei bilanci di esercizio degli enti del Servizio sanitario nazionale e l'attivazione, da parte dei medesimi enti, di un sistema di monitoraggio delle attività assistenziali e della loro qualità (commi 290 e 291), introducono l'obbligo di adozione e di attuazione di un piano di rientro per le aziende ospedaliere o ospedaliere-universitarie e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici che presentino un determinato disavanzo o un mancato rispetto dei parametri relativi a volumi, qualità ed esiti delle cure (commi da 292 a 302) e prevedono un'estensione dell'istituto del piano di rientro, a decorrere dal 2017, alle aziende sanitarie locali ed ai relativi presìdi ospedalieri (commi 303 e 304). I commi 305 e 306 prevedono che in alcune regioni si possano costituire aziende sanitarie uniche, risultanti dall'incorporazione delle aziende ospedaliere-universitarie nelle aziende sanitarie locali. Al riguardo, si fa riferimento alle regioni che, nel biennio 2014-2015, abbiano riorganizzato il proprio Servizio sanitario regionale, o ne abbiano avviato la riorganizzazione, attraverso processi di accorpamento delle aziende sanitarie preesistenti. Sono in ogni caso escluse le regioni sottoposte a piani di rientro dal disavanzo sanitario. Il Senato ha escluso le province autonome di Trento e di Bolzano dall’àmbito dei commi in esame. I commi da 312 a 323 concernono la revisione dei livelli essenziali di assistenza sanitaria. In merito, si prevede un incremento di spesa non superiore a 800 milioni di euro annui per la prima revisione, si definiscono nuove norme procedurali, anche a regime, e si istituisce una Commissione nazionale per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza e la promozione dell'appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale. Le novelle di cui al successivo comma 324 modificano la composizione del Comitato tecnico-sanitario del Ministero della salute (Comitato che ha assorbito alcuni organi collegiali ed organismi del suddetto Ministero, tra cui la previgente Commissione nazionale per la definizione e l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza). Il comma 325 ridetermina in riduzione il fabbisogno sanitario nazionale standard per il 2016, fissandolo in 111.000 milioni di euro. Non sono conteggiati, ai fini degli effetti di risparmio, gli effetti della rideterminazione delle risorse delle autonomie speciali nel perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica. I commi 326 e 327, inseriti al Senato, recano nuove disposizioni relative alla somministrazione dei farmaci innovativi e al loro accesso in una prospettiva di sostenibilità di sistema e di programmazione delle cure. Il comma 326 chiarisce che le risorse costituenti la dotazione del Fondo per il rimborso alle regioni per l'acquisto di medicinali innovativi, pari a 500 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016 (il 90 per cento di tali risorse è a valere sulle risorse del Pag. 371Fondo sanitario nazionale), non vengono calcolate ai fini del raggiungimento del tetto vigente della spesa farmaceutica territoriale. Il comma 327 prevede che il Ministero della salute, sentita l'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) e d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, adotti, ogni anno, un programma strategico in materia di trattamenti innovativi, che definisca tra l'altro le priorità di intervento, le condizioni di accesso ai trattamenti, i parametri di rimborsabilità, le previsioni di spesa, gli schemi di prezzo, gli strumenti di garanzia e trasparenza, le modalità di monitoraggio e la valutazione degli interventi medesimi. Il comma 337 abroga la disposizione che ha istituito, in favore delle regioni a statuto ordinario confinanti con l'Austria (in sostanza, il Veneto) un fondo per l'erogazione di contributi alle persone fisiche per la riduzione del prezzo alla pompa della benzina e del gasolio per autotrazione. Il comma 338 dispone, a decorrere dall'anno 2016, la cessazione dei trasferimenti erariali, in favore delle regioni a statuto speciale, concernenti gli indennizzi di usura delle strade, derivanti dall'uso dei mezzi d'opera. Il comma 339 autorizza una spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2016 da destinarsi agli enti locali della regione Sicilia, a titolo di ristoro per le maggiori spese da questi sostenuti in relazione all'accoglienza di profughi e rifugiati extracomunitari. Il comma 363 riduce le risorse statali per le regioni Campania e Lazio, per il finanziamento dei servizi di trasporto regionale marittimo. La riduzione è pari a 7.900.000 euro a decorrere dal 2016. Il comma 371 prevede il finanziamento di progetti per la realizzazione di ciclovie turistiche e ciclostazioni nonché per la sicurezza della ciclabilità cittadina. A seguito di una modifica approvata al Senato è stata introdotta la possibilità di finanziare anche progetti destinati alla valorizzazione e al recupero di percorsi ferroviari dismessi da destinarsi ad itinerari cicloturistici. I progetti saranno individuati con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I commi 388-390, determinano le modalità e l'entità del concorso alla finanza pubblica delle Regioni e delle Province autonome per gli anni dal 2016 al 2019, in particolare: viene stabilito in 3.980 milioni di euro per l'anno 2017 e in 5.480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, il concorso alla finanza pubblica per il complesso delle Regioni e delle Province autonome; nel corso dell'esame del provvedimento presso il Senato è stata aggiunta una precisazione testuale che riguarda la Regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Trento e di Bolzano (comma 388); per le Regioni a statuto ordinario viene esteso al 2019 il contributo già previsto dal decreto-legge n. 66 del 2014, pari a 4.202 milioni di euro e confermato per gli anni 2016-2019 la sede dell'auto coordinamento e della Conferenza Stato – Regioni per la definizione delle modalità di realizzazione del risparmio (commi 389 e 390). I commi 391-392 riguardano la riduzione del debito per le Regioni a statuto ordinario; a tal fine è attribuito ad esse un contributo di complessivi 1.300 milioni di euro, finanziato con le disponibilità in conto residui iscritte in bilancio per l'anno 2015 del «Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili». I commi 393-402, inseriti nel corso dell'esame del Senato – intervengono sulle modalità di contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità prevista dagli articoli 2 e 3 del decreto-legge n. 35 del 2013 in favore delle regioni e delle province autonome per il pagamento di debiti pregressi, al fine di tener conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 185 del 2015 che ha censurato alcune norme della Regione Piemonte circa l'utilizzo di tali anticipazioni. La sentenza ha in particolare precisato che in nessun caso l'anticipazione deve rappresentare una risorsa aggiuntiva per la copertura di spese o disavanzi, trattandosi di un istituto di natura finanziario-contabile avente lo scopo di fornire liquidità per onorare debiti pregressi, già regolarmente iscritti in bilancio ed impegnati o comunque vincolati. I commi in questione riproducono quanto disposto dall'articolo 1 del decreto-legge 13 novembre 2015, n. 179 (AS 2133), decreto ancora in fase di conversione alle Pag. 372Camere e di cui il successivo comma 406 prevede l'abrogazione, con connessa norma di salvezza degli effetti. I commi 403 e 404 – inseriti al Senato – riproducono il disposto dell'articolo 2 del citato decreto-legge 13 novembre 2015, n. 179. Le misure sono state rese necessarie dall'annullamento, da parte del TAR Lazio, delle determinazioni AIFA che definivano il procedimento finalizzato al ripiano della spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera per il 2013. Nelle more della conclusione da parte dell'AIFA delle procedure di ripiano dello sforamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera per il 2013 e il 2014, il comma 403 garantisce gli equilibri di finanza pubblica attraverso una procedura che consente alle regioni di iscrivere nei bilanci 2015, a titolo di ripiano per ciascuno degli anni 2013 e 2014, le somme indicate nella tabella allegata alla disposizione in esame, nella misura del 90 per cento e al netto degli importi già contabilizzati. Il successivo comma 404 disciplina le modalità di conguaglio e le relative regolazioni contabili che le regioni dovranno adottare, a conclusione delle procedure di ripiano da parte dell'AIFA, ove si verifichi una differenza tra l'importo iscritto nei bilanci 2015 e quello risultante dalle determinazioni AIFA. I commi da 407 a 412 e da 415 a 429 abrogano le norme relative alla disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali nonché quelle relative al conseguimento del pareggio di bilancio da parte delle regioni così come disciplinato dalla legge n. 190 del 2014 e introducono il conseguimento del pareggio del bilancio per gli enti locali e le regioni ovvero del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali. Per l'anno 2016 sono escluse dal predetto saldo le spese sostenute dagli enti locali per interventi di edilizia scolastica effettuati a valere sull'avanzo di amministrazione e su risorse rivenienti dal ricorso al debito. L'esclusione opera nel limite massimo di 500 milioni di euro. Tale esclusione è subordinata al riconoscimento in sede europea dei margini di flessibilità correlati all'emergenza immigrazione. Sono inoltre disciplinati il monitoraggio dei risultati, le sanzioni per mancato adempimento, le misure di flessibilità della regola del pareggio di bilancio in ambito regionale e nazionale (c.d. patto di solidarietà fra enti territoriali). Il comma 439 assegna un contributo in favore delle Province e delle Città metropolitane delle Regioni a statuto ordinario nell'importo di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, di cui 150 milioni di euro a favore delle Province e 250 milioni di euro a favore delle Città metropolitane, finalizzato al finanziamento delle spese connesse alle funzioni relative alla viabilità e all'edilizia scolastica. I commi 440-448 dettano disposizioni circa la ricollocazione del personale delle Province, a seguito del riordino che le ha investite con la legge n. 56 del 2014; prevedono altresì l'istituzione di un Commissario, onde completare il correlato processo di riordino delle funzioni provinciali. Recano inoltre previsioni in ordine all'acquisizione di personale provinciale da parte del Ministero della giustizia. I commi da 453 a 464 introducono disposizioni volte ad agevolare la gestione finanziaria degli interventi finanziati dalle risorse europee, in particolare attraverso l'istituzione, (commi 453-461) da parte di Regioni e province autonome, di appositi organismi strumentali regionali cui assegnare in via esclusiva la gestione degli interventi europei, finanziati con risorse comunitarie e di cofinanziamento nazionale, di cui ciascuna regione è titolare in quanto soggetto attuatore di Programmi operativi attuativi dei Fondi strutturali). Sempre nell'ottica di facilitare l'attuazione degli interventi cofinanziati dalla UE, i commi 462-464 recano poi disposizioni finalizzate ad ampliare la platea delle amministrazioni titolari di interventi cofinanziati che possono beneficiare di determinate procedure contabili agevolative dell'iter dei pagamenti. Il comma 465 reca una disposizione volta ad favorire il completamento dei progetti inseriti nella programmazione dei Fondi strutturali europei 2007/2013 non conclusi alla data del 31 dicembre 2015 (termine ultimo per effettuare pagamenti), attraverso l'utilizzo Pag. 373delle risorse di cofinanziamento nazionale destinate all'attuazione dei programmi di azione e coesione complementari alla programmazione 2014-2020. Il completamento dei progetti inseriti nel ciclo di programmazione 2007/2013 che alla suddetta data del 31 dicembre 2015 non risultino conclusi risulta operato dal comma in esame al fine di evitare che, per effetto della normativa comunitaria, gli stessi perdano i finanziamenti comunitari per via del c.d. disimpegno automatico I commi dal 466 al 468, inseriti nel corso dell'esame al Senato concernono la disciplina riguardante l'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti nell'ambito della programmazione relativa al Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2007-2013, qualora risultino necessari l'approvazione di una variante urbanistica, ovvero l'espletamento di procedure di valutazione ambientale strategica (VAS) o di valutazione di impatto ambientale (VIA). Il comma 496 istituisce, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un Fondo finalizzato all'acquisto diretto, ovvero per il tramite di società specializzate, degli automezzi adibiti al trasporto pubblico locale e regionale anche per garantire l'accessibilità alle persone a mobilità ridotta. Il comma 549 inserisce la clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel senso che le disposizioni della legge sono inapplicabili agli enti a statuto speciale ove siano in contrasto con gli statuti e le relative norme di attuazione. Passando all'esame del disegno di legge di bilancio, il quadro generale riassuntivo del bilancio di previsione a legislazione vigente – al netto delle regolazioni contabili e dei rimborsi IVA – prevede, per il 2016, in termini di competenza, entrate finali per circa 550 miliardi di euro e spese finali per 561,4 miliardi. Il saldo netto da finanziare, corrispondente alla differenza tra le entrate finali e le spese finali, risulta pari nel 2016 a circa 11,4 miliardi di euro, in miglioramento rispetto sia alla previsione del bilancio 2015 (che indicava un saldo netto da finanziare pari a 53,6 miliardi) che rispetto al dato assestato (52,3 miliardi). Un ulteriore miglioramento del saldo è indicato nel biennio 2017-2018, per effetto dell'incremento delle entrate finali dovuto essenzialmente all'andamento crescente delle entrate tributarie. Con le integrazioni apportate con la Nota di variazioni, a seguito dell'approvazione del disegno di legge di stabilità per il 2016 da parte del Senato, si evidenzia, rispetto alla legislazione vigente, un aumento delle spese finali di circa 6 miliardi di euro nel 2016 e una diminuzione delle entrate finali di oltre 14 miliardi, che interessa in particolare le entrate tributarie. Di conseguenza, il saldo netto da finanziare per il 2016 aumenta a 31,7 miliardi di euro, con un incremento rispetto a quanto previsto a legislazione vigente (11,4 miliardi) di oltre 20 miliardi di euro. Il peggioramento dei saldi di bilancio rispetto ai valori indicati a legislazione vigente è da mettere in relazione alla natura espansiva del disegno di legge di stabilità 2016.
  Presenta ed illustra quindi una proposta di parere favorevole con osservazioni in riferimento al disegno di legge di stabilità (vedi allegato 1) e una proposta di un parere favorevole al disegno di legge di bilancio (vedi allegato 2).

  Il deputato Ivan CATALANO (SCPI) manifesta perplessità in merito all'osservazione formulata nella proposta di parere presentata dalla relatrice riferita al comma 496 della legge di stabilità per il 2016, ritenendo più opportuno che il coinvolgimento delle Regioni avvenga successivamente all'avvio della sperimentazione delle modalità innovative per l'attuazione delle disposizioni relative al Fondo per l'acquisto degli automezzi adibiti al trasporto pubblico locale e regionale, ovvero quando tale sperimentazione sia giunta ad un regime di ordinarietà.

  Il deputato Francesco RIBAUDO (PD) propone di integrare la proposta di parere nel senso di valutare l'opportunità di estendere il contributo previsto dal comma 439 a favore delle province e delle Città metropolitane delle Regioni a statuto ordinario Pag. 374anche alle province e alle città metropolitane delle Regioni a statuto speciale.

  Il deputato Michele MOGNATO (PD) evidenzia la necessità di verificare la sussistenza di risorse, ove si estendano contributi a favore di altri enti territoriali.

  Gianpiero D'ALIA, presidente, rileva che il parere espresso dalla Commissione sui provvedimenti in esame debba attenersi unicamente ai profili di compatibilità delle disposizioni in essi contenute con le regole di ripartizione tra Stato, Regioni ed enti locali, senza riferirsi ai profili di merito riguardanti le scelte di bilancio che sono di stretta competenza della V Commissione bilancio. Con riferimento a quanto espresso dal deputato Catalano, fa presente che l'osservazione riferita al comma 496 dell'articolo 1 attiene all'opportunità di coinvolgere le Regioni al fine di consentire al ministro delle infrastrutture e dei trasporti una conoscenza più approfondita sull'organizzazione del trasporto pubblico e locale e permettere pertanto una sperimentazione più efficace.

  Il deputato Mauro PILI (MISTO) sottolinea che, dall'impostazione della legge di stabilità per il 2016, emerge con chiarezza la visione centralista del Governo a scapito delle politiche regionali, in particolare per quanto attiene alla spesa sanitaria, lamentando altresì la mancanza di coesione e di riequilibrio in merito al Fondo di coesione che, a suo giudizio, viene utilizzato venendo meno al principio di riparto proporzionale tra le regioni. Stigmatizza inoltre l'assenza di disposizioni volte a favorire le politiche di sviluppo delle regioni del Sud e in particolare di quelle insulari, manifestando pertanto contrarietà alla previsione degli oneri di cui esse sono gravate. Dichiara, pertanto, il suo voto contrario sulla proposta di parere presentata dalla relatrice.

  Il deputato Florian KRONBICHLER (SI-SEL) manifesta contrarietà all'osservazione formulata nella proposta di parere presentata dalla relatrice, volta ad estendere a tutte le regioni e province autonome l'esenzione IRPEF a favore di chi percepisce borse di studio per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione erogate dalla provincia autonoma di Bolzano, considerato che tale esenzione, prevista dal comma 26 dell'articolo 1 della legge di stabilità, è dovuta alla constatazione di una vera specialità e non si tratta di un privilegio. Dichiara pertanto il suo voto contrario sulla proposta di parere presentata dalla relatrice.

  Il senatore Daniele Gaetano BORIOLI (PD), tenuto conto previsto dal secondo periodo del comma 496 dell'articolo 1 che richiede l'intesa con le Regioni in relazione alle risorse del Fondo finalizzato all'acquisto diretto degli automezzi adibiti al trasporto pubblico locale, ritiene che l'osservazione contenuta nella proposta di parere della relatrice riferita al medesimo comma 496 debba essere ulteriormente specificata, nel senso di rendere il coinvolgimento delle Regioni più stringente, nel senso di prevedere che il decreto del ministro delle infrastrutture ivi richiamato sia emanato previa intesa della Conferenza Stato-Regioni.

  Il deputato Ivan CATALANO (SCPI) evidenzia come le procedure di intesa con le Regioni possano rallentare la sperimentazione che, invece, ritiene opportuno venga effettuata in modo celere e tempestivo.

  Gianpiero D'ALIA, presidente, sottolinea l'opportunità di mantenere nell'osservazione al comma 496 il riferimento al «coinvolgimento» delle autonomie territoriali, lasciando alla Commissione di merito la decisione in ordine alle modalità di tale coinvolgimento; rileva peraltro che l'osservazione dovrebbe richiamare la Conferenza Stato-regioni, trattandosi dell'emanazione di un atto regolamentare di carattere generale. Propone inoltre di aggiungere un'osservazione relativa alla specificità delle Regioni speciali insulari, ai Pag. 375fini di una verifica della congruità delle risorse alle stesse assegnate, sia con riferimento alle politiche di coesione che con riguardo alle effettive condizioni di criticità evidenziate dalle Regioni medesime sul fronte delle entrate tributarie e fiscali.

  Il deputato Mauro PILI (MISTO) dichiara di astenersi dalla votazione in caso di accoglimento dell'osservazione proposta dal Presidente.

  La senatrice Laura CANTINI (PD), relatrice, replicando alle considerazioni del deputato Kronbichler, precisa di conoscere la specificità della situazione della Provincia autonoma di Bolzano; ritiene peraltro di mantenere l'osservazione al fine di evitare eventuali disparità di trattamento in caso di presenza di situazioni analoghe a quelle di Bolzano.
  Presenta infine una nuova formulazione della proposta di parere sul disegno di legge di stabilità (vedi allegato 3), che tiene conto degli altri rilievi e osservazioni emersi nel corso del dibattito.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice, come riformulata, in riferimento al disegno di legge di stabilità (vedi allegato 3) e la proposta di parere della relatrice al disegno di legge di bilancio (vedi allegato 2).

Disposizioni per l'introduzione di un sistema di tracciabilità dei prodotti finalizzato alla tutela del consumatore.
Testo unificato C. 1454 e abb.

(Parere alla X Commissione della Camera).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Il deputato Ivan CATALANO (SCpI), relatore, fa presente che la proposta di legge C. 1454 consta di 5 articoli e si propone di migliorare l'accesso alle informazioni che consentano la tracciabilità dei prodotti al fine di promuovere il diritto all'informazione dei consumatori e tutelarne gli interessi. Oltre ad assicurare un livello elevato di protezione dei consumatori, la legge si propone di contribuire a tutelare la salute, la sicurezza e gli interessi economici dei consumatori (articolo 1). Le disposizioni più rilevanti della proposta di legge sono gli articoli 2 e 3 che disciplinano, rispettivamente, l'introduzione di sistemi di tracciabilità attestati da codici non replicabili e la previsione di agevolazioni per l'introduzione di sistemi di tracciabilità attestati da codici non replicabili. L'articolo 2 in particolare prevede l'introduzione di un sistema volontario di autenticazione e di tracciabilità dei prodotti che possa consentire al consumatore di conoscere l'effettiva origine dei medesimi attraverso adeguate informazioni sulla qualità e sulla provenienza dei componenti, delle materie prime, sul processo di lavorazione delle merci e dei prodotti intermedi e finiti. Tali informazioni saranno collegate a un codice identificativo non replicabile che conterrà riferimenti, riscontrabili anche online, ai dati fiscali del produttore, dell'ente certificatore della filiera del prodotto, del distributore che fornisce il sistema dei codici identificativi, nonché l'elencazione di ogni fase di lavorazione. Sotto il profilo tecnico il citato codice identificativo consisterà in un segno unico e non riproducibile, ottimizzato per il sistema mobile (e le sue future evoluzioni) e per le applicazioni per smartphone e tablet e i loro futuri sviluppi tecnologici. Sono rimesse ad un regolamento del Ministro dello sviluppo economico la definizione delle specifiche tecniche dei sistemi di tracciabilità attraverso i codici identificativi citati, le modalità operative per le certificazioni e le modalità di accreditamento dei produttori dei medesimi sistemi, nonché le tecnologie applicabili. Sempre il medesimo regolamento stabilirà le modalità di collaborazione con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e con le associazioni di categoria interessate per la verifica periodica a campione del rispetto delle disposizioni da parte delle imprese che aderiscono al sistema. Si tratta pertanto di un Pag. 376sistema volontario di tracciatura che le imprese potrebbero decidere di adottare e che, come tutti i sistemi volontari, prevede un controllo rimesso agli stessi soggetti aderenti (tramite le loro associazioni). L'articolo 3 introduce delle agevolazioni per gli investimenti sostenuti dalle imprese che aderiscono al sistema di tracciabilità appena descritto. Le agevolazioni possono essere attribuite a micro, piccole e medie imprese, ai distretti produttivi, a forme aggregative di imprese, quali consorzi, anche in forma di società, a raggruppamenti temporanei di imprese, a contratti di rete e alle start-up innovative. Gli importi sono concessi entro i limiti del regime «de minimis» (ossia non più di 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari, ovvero, per aiuti concessi sotto forma di erogazione diretta di una sovvenzione o di contributi in conto interessi: Per gli aiuti dati in forma diversa, come prestiti, conferimenti di capitale, o prestazioni di garanzie, le soglie e le condizioni sono previste dall'articolo 4 del regolamento sul «de minimis» n. 1407 del 2013). Le agevolazioni sono finanziate per 20 milioni di euro a valere sui fondi di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 69 del 2013, che prevede finanziamenti e contributi a tasso agevolato per gli investimenti in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché per gli investimenti in hardware, in software ed in tecnologie digitali. Si rimette ad un regolamento, adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione dei criteri e delle modalità di assegnazione delle agevolazioni prevedendosi, comunque, il positivo esito della procedura di informazione presso la Commissione europea quale condizione per l'applicazione della nuova disciplina. L'articolo 4 contiene la disciplina sanzionatoria, che fa rinvio all'articolo 517 del codice penale, che punisce il delitto di vendita di prodotti industriali con segni mendaci con la reclusione fino a 2 anni e una multa fino a 20.000 euro. L'articolo 5 disciplina infine l'entrata in vigore della legge.
  Propone pertanto di esprimere parere favorevole sul provvedimento in esame (vedi allegato 4).

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni in materia di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative nonché di assunzione di incarichi di governo nazionale e negli enti territoriali.
Modifiche alla disciplina in materia di astensione e ricusazione dei giudici C. 2188 approvata, in un testo unificato, dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite I e II della Camera).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Il deputato Emanuele LODOLINI (PD), relatore, fa presente che il provvedimento consiste in un testo unificato di diverse proposte di legge, approvato dall'Assemblea del Senato l'11 marzo 2014. Il testo in applicazione dei principi di imparzialità e indipendenza della magistratura, pone limiti alla partecipazione dei giudici all'attività politica, al fine di contemperare la doverosa imparzialità dei giudici con il diritto di tutti i cittadini di accedere alle cariche pubbliche, sancito dall'articolo 51 della Costituzione. Ricorda che l'articolo 65 della Costituzione stabilisce una riserva di legge per l'individuazione dei casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore mentre l'articolo 122, primo comma, dispone che «Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi».Il testo unificato si compone di 16 articoli. L'articolo 1 interviene in materia Pag. 377di candidabilità e di assunzione di incarichi di governo negli enti territoriali da parte dei magistrati. Il comma 1 esclude che i magistrati possano candidarsi alle elezioni o assumere incarichi di governo negli enti locali in territori ricadenti nelle circoscrizioni elettorali dove hanno prestato servizio nei cinque anni precedenti. La disposizione si applica a tutti i magistrati – ordinari, amministrativi, contabili e militari – e riguarda anche i magistrati collocati fuori ruolo. Sono esclusi solo i magistrati onorari, la cui incandidabilità è disciplinata dall'articolo 10. In particolare, per le elezioni del Parlamento europeo, della Camera e del Senato, non possono essere candidati i magistrati che prestano servizio o lo hanno prestato nei cinque anni precedenti la data di accettazione della candidatura, presso sedi o uffici giudiziari con competenza ricadente, in tutto o in parte, nel territorio della regione compresa, in tutto o in parte, nella circoscrizione elettorale. Per le elezioni europee, dove la circoscrizione elettorale comprende più regioni, possono candidarsi nelle circoscrizioni elettorali in cui non sono comprese regioni in cui hanno prestato servizio negli ultimi cinque anni. Il comma 1 disciplina i casi di incandidabilità dei magistrati alle elezioni provinciali e di divieto di assunzione dell'incarico di assessore provinciale. Rilevo che la disposizione deve essere valutata alla luce della nuova disciplina in tema di città metropolitane e province dettata dalla legge n. 56 del 2014. Il medesimo comma 1 disciplina, infine, i casi di incandidabilità dei magistrati alle elezioni comunali e circoscrizionali e di divieto di assunzione dell'incarico di assessore comunale. Anche in tal caso i magistrati non possono essere candidati per l'elezione alle cariche di sindaco, di consigliere comunale e di consigliere circoscrizionale o assumere l'incarico di assessore comunale se prestano servizio, o lo hanno prestato, nei cinque anni precedenti la data di accettazione della candidatura o di assunzione dell'incarico, presso sedi o uffici giudiziari con competenza ricadente, in tutto o in parte, nel territorio della provincia in cui è compreso il comune. L'articolo 2 della proposta di legge in oggetto introduce il divieto di assumere incarichi di governo nazionali – vale a dire di Presidente del Consiglio, vicepresidente del consiglio, ministro, viceministro e sottosegretario di Stato – o l'incarico di assessore provinciale o comunale per i magistrati che non siano collocati in aspettativa. Anche in questo caso, la disposizione non si applica ai magistrati onorari. L'articolo 3, al comma 1, concerne la dichiarazione di accettazione della candidatura agli organi elettivi degli enti territoriali da parte di magistrati, la quale deve essere corredata da una dichiarazione sostitutiva (cosiddetta autocertificazione) attestante l'insussistenza delle condizioni di incandidabilità. L'articolo 4 stabilisce che durante il mandato elettivo – tanto nazionale quanto locale – e durante lo svolgimento di incarichi di governo – tanto nazionali quanto locali – il magistrato deve obbligatoriamente trovarsi in aspettativa, in posizione di fuori ruolo. Quanto al trattamento economico, il magistrato può scegliere tra la conservazione del trattamento economico in godimento in magistratura, senza possibile cumulo con altra indennità o la corresponsione della sola indennità di carica. L'articolo 5 disciplina il ricollocamento in ruolo dei magistrati che si siano candidati alle elezioni europee, politiche o amministrative, senza essere eletti. L'articolo 6 disciplina il ricollocamento in ruolo dei magistrati che abbiano svolto il mandato elettorale al Parlamento nazionale o al Parlamento europeo. L'articolo 7 disciplina il ricollocamento in ruolo dei magistrati che abbiano svolto incarichi di Governo nazionale e locale. Osserva che la proposta di legge non disciplina il ricollocamento in ruolo dei magistrati con incarichi di governo regionale. L'articolo 8, al comma 1, demanda ad un regolamento del Presidente del consiglio dei ministri, la disciplina del nuovo ruolo autonomo dell'Avvocatura dello Stato nel quale inquadrare i magistrati cessati da un incarico che abbiano optato per questa soluzione. Il comma 2, demanda ad ulteriore regolamento del Ministro della giustizia, la Pag. 378disciplina del nuovo ruolo autonomo del Ministero della giustizia nel quale inquadrare i magistrati cessati da un incarico elettivo che abbiano optato per questa soluzione (preferendola al rientro in magistratura, all'inserimento nel ruolo dell'Avvocatura dello Stato ovvero al prepensionamento). L'articolo 9 disciplina il ricollocamento in ruolo dei magistrati che abbiano svolto il mandato elettorale negli locali, ossia che siano stati eletti: Sindaco o consigliere comunale; Presidente delle provincia o consigliere provinciale; Consigliere circoscrizionale. L'articolo 10 disciplina l'eleggibilità e i presupposti per l'assunzione di incarichi di governo da parte dei magistrati onorari e pone alcuni limiti alla loro attività dopo la candidatura, l'esercizio del mandato elettivo o della carica di governo. Rileva che la proposta di legge non disciplina l'ineleggibilità dei magistrati onorari a livello regionale né la loro assunzione di incarichi di governo regionale; soprattutto non sono previste limitazioni al successivo esercizio delle funzioni a seguito di incarico regionale. L'articolo 11 prevede che le disposizioni della legge costituiscono principi fondamentali in materia di candidabilità ed eleggibilità dei magistrati alle elezioni regionali e di assunzione dell'incarico di assessore regionale. Al riguardo ricorda, come già rilevato, che l'articolo 122 della Costituzione attribuisce alla legge regionale, nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, la disciplina del sistema di elezione e dei casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della giunta regionale nonché dei consiglieri regionali. La legge n. 165 del 2004 ha dato attuazione a tale precetto costituzionale, individuando i princìpi fondamentali cui le regioni sono chiamate ad attenersi, tra cui, in particolare: sussistenza di cause di ineleggibilità; inefficacia delle cause di ineleggibilità; sussistenza di cause di incompatibilità. Quanto alle cause di incandidabilità, fa presente che l'articolo 2 della predetta legge n. 165 del 2004, nell'individuare i suddetti principi fondamentali cui le regioni sono chiamate ad attenersi nel disciplinare con legge i casi di ineleggibilità, specificamente individuati, di cui all'articolo 122, primo comma, della Costituzione, fa espressamente salve le disposizioni legislative statali in materia di incandidabilità per coloro che hanno riportato sentenze di condanna o nei cui confronti sono state applicate misure di prevenzione. Al riguardo, può essere richiamata la sentenza n. 118 del 2013, con cui la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di alcune disposizioni della legge della regione Campania n. 16 del 2011, recanti ipotesi di sospensione di diritto dei consiglieri regionali per il delitto di cui all'articolo 416-bis del codice penale (associazione di tipo mafioso). La Corte ha rilevato come la disciplina relativa all'incandidabilità alle cariche elettive e alla decadenza di diritto dalle medesime a seguito di condanna definitiva per determinati reati, nonché alla sospensione automatica in caso di condanna non definitiva, ricada nell'ambito della materia «ordine pubblico e sicurezza», di competenza legislativa statale esclusiva (articolo 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione): materia che, per costante giurisprudenza della Corte, si riferisce «all'adozione delle misure relative alla prevenzione dei reati ed al mantenimento dell'ordine pubblico, inteso quest'ultimo quale complesso dei beni giuridici fondamentali e degli interessi pubblici primari sui quali si regge l'ordinata e civile convivenza nella comunità nazionale». L'articolo 12 disciplina il ricollocamento dei magistrati che, alla data di entrata in vigore della legge, si trovino a svolgere le seguenti funzioni: parlamentare europeo; deputato; senatore; consigliere provinciale; consigliere comunale; consigliere circoscrizionale; Presidente del Consiglio dei ministri; Vice Presidente del Consiglio dei ministri; Ministro; Viceministro; Sottosegretario di Stato; Presidente di regione; Assessore regionale; Presidente di Provincia; Assessore provinciale; Sindaco; Assessore comunale. Osserva che in questa disposizione si fa riferimento al governo regionale, omettendo però di riferirsi anche al consiglio Pag. 379regionale. L'articolo 13 novella il codice di procedura civile e il codice di procedura penale, con riguardo all'astensione obbligatoria del giudice e alla ricusazione. Gli articoli 14 e 15 intervengono in tema di illeciti disciplinari dei magistrati. L'articolo 16 concerne infine le abrogazioni.
  Presenta ed illustra, quindi, una proposta di parere favorevole con condizioni e una osservazione (vedi allegato 5).

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Norme per la riorganizzazione dell'attività di consulenza finanziaria.
C. 3369, approvata dal Senato.

(Parere alla VI Commissione della Camera).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Gianpiero D'ALIA, presidente, in sostituzione della relatrice, impossibilitata a partecipare ai lavori della seduta odierna, comunica che la Commissione è tenuta ad esprimere il parere sui profili di competenza alla VI Commissione della Camera sulla proposta di legge C. 3369, recante norme per la riorganizzazione dell'attività di consulenza finanziaria, già approvata dal Senato. La proposta di legge in esame, come risultante dall'esame degli emendamenti in sede referente, è volta alla razionalizzazione del sistema di vigilanza sui promotori finanziari e sui consulenti finanziari mediante modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF). Evidenzia preliminarmente che la disciplina in esame anticipa il recepimento di quanto previsto dalla legge di delegazione europea 2014 (legge n. 114 del 2015), la quale, all'articolo 9, comma 1, lettere o) e u) – in attuazione della Direttiva MiFID II, n. 65 del 2014 – contiene una delega in materia di consulenti finanziari, società di consulenza finanziaria, promotori finanziari, volta ad assegnare ad un unico organismo, sottoposto alla vigilanza della CONSOB, ordinato in forma di associazione con personalità giuridica di diritto privato, la tenuta dell'albo, nonché i poteri di vigilanza e sanzionatori nei confronti dei soggetti anzidetti e ponendo le spese relative all'albo dei consulenti finanziari a carico dei soggetti interessati. Si prevede, inoltre, di attuare la citata direttiva con riferimento al meccanismo extragiudiziale per i reclami dei consumatori. La proposta di legge è composta da un unico articolo di 9 commi. L'articolo 1, comma 1, dispone che l'iscrizione all'albo unico dei consulenti finanziari è subordinata al versamento della tassa sulle concessioni governative prevista dall'articolo 22 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica n. 641 del 1972 (168 euro). Il comma 2 trasferisce le funzioni di vigilanza sui promotori finanziari dalla Consob all'organismo per la tenuta dell'albo dei promotori finanziari, il quale assume la denominazione, nonché la funzione, di organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari. Tale organismo opera sotto la vigilanza della Consob nel rispetto dei principi e dei criteri che devono essere stabiliti dalla stessa con regolamento. Il comma 3 prevede che l'albo unico dei promotori finanziari assume la denominazione di «albo unico dei consulenti finanziari», nel quale sono iscritti in tre distinte sezioni: i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede; i consulenti finanziari indipendenti; le società di consulenza finanziaria. Mentre il comma 3-bis, introdotto durante l'esame in sede referente, prevede disposizioni relative agli agenti di assicurazione, il comma 4 dispone che: i promotori finanziari assumono la denominazione di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede; i consulenti finanziari assumono la denominazione di consulenti finanziari indipendenti. Il comma 5 reca disposizioni relative al personale dell'organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari. Il comma 6 dispone che la Consob e l'organismo per la tenuta dell'albo unico dei promotori Pag. 380finanziari stabiliscono con protocollo di intesa, entro sei mesi dall'adozione del regolamento della Consob, i principi e i criteri nel rispetto dei quali deve operare l'organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari. Il comma 7 individua la destinazione delle entrate derivanti dal versamento della tassa sulle concessioni governative (previsto dal comma 1). Mentre il comma 8 reca modifiche all'articolo 190-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), il comma 8-bis, aggiunto nel corso dell'esame in sede referente, prevede l'istituzione da parte della Consob, presso il proprio bilancio, di un Fondo per la tutela stragiudiziale dei risparmiatori e degli investitori al fine di agevolare l'accesso dei risparmiatori e degli investitori alla più ampia tutela nell'ambito delle procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie di cui all'articolo 1-bis del decreto legislativo 6 agosto 2015, n. 130, relativo alle procedure di conciliazione e arbitrato, sistema di indennizzo e fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori. Rileva infine che nel corso dell'esame in sede referente sono stati aggiunti i commi 8-ter e 8-quater che, rispettivamente, intervengono in materia di oneri per il funzionamento della Camera di conciliazione e arbitrato e di disposizioni transitorie per la definizione delle procedure di conciliazione che avviate e non ancora concluse. Il comma 9 prevede infine la clausola di invarianza finanziaria.
  Propone quindi di esprimere parere favorevole sul provvedimento in esame (vedi allegato 6).

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni in materia di cittadinanza.
S. 2092 e abb., approvata, in un testo unificato, dalla Camera.

(Parere alla 1a Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Gianpiero D'ALIA, presidente e relatore, avverte che, la Commissione è tenuta ad esprimere il parere sui profili di competenza alla 1a Commissione del Senato, sul disegno di legge S. 2092 e abb., approvato, in un testo unificato, dalla Camera. Il disegno di legge si concentra sulla questione fondamentale della tutela dell'acquisto della cittadinanza da parte dei minori, apportando a tal fine alcune modifiche alla legge sulla cittadinanza (legge 5 febbraio 1992, n. 91). La novità principale del testo consiste nella previsione di una nuova fattispecie di acquisto della cittadinanza italiana per nascita (c.d. ius soli) e nell'introduzione di una nuova fattispecie di acquisto della cittadinanza in seguito ad un percorso scolastico (c.d. ius culturae). In particolare, acquista la cittadinanza per nascita chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri, di cui almeno uno sia titolare del diritto di soggiorno permanente o in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (cd. ius soli). In tal caso, la cittadinanza si acquista mediante dichiarazione di volontà espressa da un genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza del minore, entro il compimento della maggiore età dell'interessato. Entro due anni dal raggiungimento della maggiore età, l'interessato può: rinunciare alla cittadinanza acquisita, purché sia in possesso di altra cittadinanza, ovvero fare richiesta all'ufficiale di stato civile di acquistare la cittadinanza italiana, ove non sia stata espressa dal genitore la dichiarazione di volontà. La seconda fattispecie di acquisto della cittadinanza riguarda il minore straniero, che sia nato in Italia o vi abbia fatto ingresso entro il compimento del dodicesimo anno di età, che abbia frequentato regolarmente, ai sensi della normativa vigente, per almeno cinque anni nel territorio nazionale uno o più cicli presso istituti appartenenti al sistema nazionale di istruzione o percorsi di istruzione e formazione professionale triennali o quadriennali idonei al conseguimento di una qualifica professionale. Nel caso in cui la Pag. 381frequenza riguardi il corso di istruzione primaria, è altresì necessaria la conclusione positiva di tale corso (c.d. ius culturae). In tal caso, la cittadinanza si acquista mediante dichiarazione di volontà espressa da un genitore legalmente residente in Italia o da chi esercita la responsabilità genitoriale all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza del minore, entro il compimento della maggiore età dell'interessato. Anche in tal caso, entro due anni dal raggiungimento della maggiore età, l'interessato può rinunciare alla cittadinanza acquisita, purché sia in possesso di altra cittadinanza ovvero fare richiesta all'ufficiale di stato civile di acquistare la cittadinanza italiana, ove non sia stata espressa dal genitore la dichiarazione di volontà. Oltre a queste ipotesi, che configurano un diritto all'acquisto della cittadinanza, la proposta introduce un ulteriore caso di concessione della cittadinanza (cd. naturalizzazione), che ha carattere discrezionale, per lo straniero che ha fatto ingresso nel territorio nazionale prima del compimento della maggiore età, ivi legalmente residente da almeno sei anni, che ha frequentato regolarmente, ai sensi della normativa vigente, nel medesimo territorio, un ciclo scolastico, con il conseguimento del titolo conclusivo, presso gli istituti scolastici appartenenti al sistema nazionale di istruzione, ovvero un percorso di istruzione e formazione professionale con il conseguimento di una qualifica professionale. Tale fattispecie dovrebbe, in particolare, riguardare il minore straniero che ha fatto ingresso nel territorio italiano tra il dodicesimo ed il diciottesimo anno di età. Tra le ulteriori disposizioni della proposta, si prevede infine l'esonero per le istanze o dichiarazioni concernenti i minori dal pagamento del contributo previsto attualmente dalla legge per le richieste di cittadinanza. È stata inoltre dettata una disciplina transitoria. Coloro che abbiano maturato i requisiti per l'acquisto iure culturae prima dell'entrata in vigore della legge e abbiano già compiuto i 20 anni di età (termine previsto dalla legge per la dichiarazione di acquisto della cittadinanza), possono fare richiesta di acquisto della cittadinanza entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge, purché residenti in Italia da almeno 5 anni; l'acquisto è escluso nel caso in cui l'interessato sia stato destinatario di provvedimenti di diniego della cittadinanza per motivi di sicurezza della Repubblica o di provvedimenti di espulsione per i medesimi motivi. Resta ferma l'applicazione della normativa a coloro che abbiano maturato i requisiti per l'acquisto iure soli o iure culturae prima dell'entrata in vigore della legge e non abbiano compiuto i 20 anni di età.
  Propone conclusivamente di esprimere un parere favorevole (vedi allegato 7).

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 9.25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.25 alle 9.30.

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