CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 26 novembre 2015
548.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 26 novembre 2015. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. – Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

  La seduta comincia alle 14.35.

Variazione nella composizione della Commissione.

  Maurizio BERNARDO, presidente, comunica che il deputato Alberto Giorgetti ha cessato di far parte della Commissione. Avverte pertanto che, ricoprendo il deputato Alberto Giorgetti la carica di Vicepresidente, occorrerà prossimamente procedere all'elezione di un altro Vicepresidente.
  Comunica inoltre che è entrato a far parte della Commissione il deputato Stefano Fassina.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul trasferimento e la messa in comune dei contributi al Fondo di risoluzione unico, con Allegati, con processo verbale di rettifica.
C. 3449 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione)
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Maurizio BERNARDO, presidente, avverte che la Commissione dovrà concludere l'esame in sede consultiva del provvedimento prima della ripresa delle votazioni in Assemblea, quando inizierà la discussione in Assemblea del provvedimento.

  Paolo PETRINI (PD), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai fini dell'espressione del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 3449, approvato dal Senato, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul trasferimento e la messa in comune dei contributi al Fondo di risoluzione unico, con Allegati, fatto a Bruxelles il 21 maggio 2014, con processo verbale di rettifica, fatto a Bruxelles il 22 aprile 2015.
  Per quanto riguarda il contesto in cui si inserisce l'Accordo, ricorda in primo luogo come nell'Ecofin del 18 dicembre 2013 sia stato presentato il cosiddetto Meccanismo unico di risoluzione (Single Resolution Mechanism-SRM), organo-chiave dell'Unione bancaria europea, al quale si affianca appunto l'Accordo intergovernativo di cui si propone la ratifica, che stabilisce l'obbligo degli Stati membri di trasferire le contribuzioni delle banche aventi sede nel proprio territorio al Fondo di risoluzione unico (SRF). L'Accordo costituisce dunque un tassello indispensabile nel più ampio quadro della creazione dell'Unione bancaria, già oggetto di approfondita valutazione. Affinché il Meccanismo unico di risoluzione per le crisi bancarie (SRM) possa operare con piena efficacia, infatti, l'Accordo è volto a stabilire l'obbligo degli Stati membri di trasferire le contribuzioni delle banche aventi sede nel proprio territorio al Fondo unico di risoluzione (SRF) e a regolare le modalità e i passaggi attraverso i quali i trasferimenti dei predetti contributi dovranno essere effettuati.
  Rileva quindi come il provvedimento in esame si innesti su una tematica complessa, da tempo all'attenzione della Commissione, in quanto oggetto di altri atti normativi già esaminati dalla Commissione stessa.
  Merita quindi segnalare come, insieme al Codice unico europeo e al Meccanismo di vigilanza unico, il Meccanismo di risoluzione unico rappresenti uno dei tre pilastri dell'Unione bancaria europea, il cui fine è garantire che il settore bancario nella zona euro e nell'Unione europea sia sicuro e affidabile, e che le banche insolvibili siano soggette a risoluzione senza ricorrere al denaro dei contribuenti e riducendo al massimo l'impatto sull'economia reale.Pag. 109
  In tale ambito rammenta quindi come il primo pilastro e l'asse portante dell'Unione bancaria sia il cosiddetto «Codice unico europeo», dovendosi intendere col termine un insieme di testi legislativi applicabili a tutti gli enti finanziari e a tutti i prodotti finanziari dell'Unione, e riguardanti in primo luogo i requisiti patrimoniali delle banche, i sistemi di garanzia dei depositi e la gestione delle banche in dissesto.
  Il secondo pilastro dell'Unione bancaria è rappresentato dal Meccanismo di vigilanza unico, un organo di vigilanza bancaria sovranazionale volto a garantire la solidità del settore finanziario europeo mediante controlli approfonditi e periodici dello stato di salute delle banche, effettuati in base a norme identiche per tutti i paesi dell'UE.
  In tale contesto ricorda che i compiti di vigilanza sono attribuiti alla BCE, in collaborazione con le autorità di vigilanza nazionali. La BCE ha il potere di condurre valutazioni prudenziali, ispezioni in loco e indagini; di concedere o revocare licenze bancarie; di valutare l'acquisto e la cessione di partecipazioni qualificate in enti creditizi; di assicurare la conformità alla normativa prudenziale dell'UE e a fissare requisiti patrimoniali più elevati (cosiddette «riserve») per scongiurare ogni rischio finanziario. La BCE esercita una vigilanza diretta su 123 banche «significative» dei paesi partecipanti all'Unione bancaria, che detengono quasi l'82 per cento degli attivi bancari nell'area dell'euro. Per quanto concerne le banche considerate «meno significative», esse continuano a essere sottoposte alla vigilanza esercitata dalle autorità nazionali competenti, in stretta collaborazione con la stessa BCE.
  Illustra quindi il terzo pilastro dell'Unione bancaria, ossia il Meccanismo di risoluzione unico: gli obiettivi principali del terzo pilastro dell'Unione bancaria consistono nel rafforzare la fiducia nel settore bancario; nell'impedire la corsa agli sportelli e il contagio nelle situazioni di dissesto; nel ridurre al minimo la relazione negativa tra banche ed emittenti sovrani; nell'eliminare la frammentazione del mercato interno dei servizi finanziari.
  Al riguardo rammenta che le norme relative al Meccanismo di risoluzione unico (SRM), quando entreranno in vigore, si applicheranno alle banche degli Stati membri della zona euro e a quelle dei Paesi dell'UE che scelgono di aderire all'Unione bancaria.
  L'SRM, che è disciplinato dal Regolamento (UE) n. 806 del 2014, il quale fissa norme ed una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico, consta di un'autorità di risoluzione a livello dell'UE: il Comitato di risoluzione unico e di un Fondo di risoluzione comune, finanziato dal settore bancario.
  Il Fondo unico di risoluzione, è un fondo istituito a livello sovranazionale e utilizzato per la risoluzione delle banche in dissesto quando risultino esaurite le altre opzioni, prima fra tutte lo strumento del bail in. Il Fondo verrà costituito nell'arco di 8 anni, e dovrebbe raggiungere almeno l'1 per cento dell'importo dei depositi protetti di tutti gli enti creditizi autorizzati in tutti gli Stati che fanno parte dell'Unione bancaria, per un totale stimato di circa 55 miliardi di euro. Il contributo dovuto da ciascuna banca sarà calcolato in percentuale dell'ammontare delle sue passività (con l'esclusione dei fondi propri e dei depositi protetti) rispetto alle passività aggregate (esclusi i fondi propri e i depositi protetti) di tutti gli enti creditizi autorizzati negli Stati membri partecipanti, e adattato in proporzione ai rischi assunti di ciascun ente.
  I contributi delle banche raccolti a livello nazionale saranno trasferiti al Fondo di risoluzione unico, al quale sarà possibile accedere solo in caso di applicazione corretta e totale delle norme di bail in e dei principi stabiliti nella direttiva sul risanamento e la risoluzione delle banche e nel regolamento sul meccanismo di risoluzione unico. Tale condizione è volta a Pag. 110garantire il rispetto di uno dei princìpi portanti dell'Unione bancaria, ossia che il costo dei dissesti bancari gravi sul settore finanziario e non sui contribuenti.
  Illustra quindi il meccanismo di formazione del Fondo, il quale sarà inizialmente costituito da «comparti nazionali», che verranno fusi in modo graduale durante una fase transitoria della durata di otto anni. La messa in comune dell'utilizzo dei fondi versati inizierà con il 40 per cento nel primo anno e un ulteriore 20 per cento nel secondo, per poi aumentare di un importo costante per i successivi sei anni finché i comparti nazionali non cesseranno di esistere.
  Nel caso di crisi le risorse utilizzate sarebbero in primis quelle dei comparti corrispondenti agli Stati in cui hanno sede le banche coinvolte dalla procedura di risoluzione mentre le risorse degli altri comparti verranno coinvolte con un meccanismo di mutualità gradualmente crescente.
  In tale contesto l'Accordo definisce, per la succitata fase transitoria, le modalità per il trasferimento e la messa in comune dei fondi.
  La decisione di ricorrere allo strumento di un autonomo Accordo internazionale è stata assunta dal Consiglio dell'UE allo scopo di venire incontro alle preoccupazioni di natura giuridica e costituzionale sollevate da alcuni Stati membri – in primis, la Germania –, secondo i quali i Trattati vigenti non offrivano una base legale sufficiente per imporre alle banche un obbligo di contribuzione diretta al Fondo.
  L'Accordo è stato firmato da 26 Stati membri (tutti i Paesi membri dell'UE a parte Regno Unito e Svezia) il 21 maggio 2014.
  Osserva inoltre come, in una dichiarazione separata, i firmatari abbiano espresso l'intenzione di completare il processo di ratifica in tempo perché l'SRM diventi operativo entro il 1o gennaio 2016. Successivamente, la Commissione europea ha fissato nel 26 novembre l'ultimo giorno utile per rispettare la succitata scadenza. Da tale termine discende l'esigenza di approvare in tempi molto rapidi il disegno di legge, al fine di consentire la tempestiva ratifica dell'Accordo.
  Gli Stati non appartenenti alla zona euro che hanno firmato l'Accordo usufruiranno dei diritti e dovranno osservare gli obblighi che ne discendono solo una volta aderito al Meccanismo di vigilanza unico e al Meccanismo di risoluzione unico.
  Passa quindi a illustrare il contenuto dell'Accordo, il quale si compone di un preambolo, di 25 considerando, di 16 articoli e di due dichiarazioni allegate.
  Osserva come, nella sostanza, l'Accordo disciplini anzitutto l'obbligo di trasferire le contribuzioni: soprattutto per iniziativa tedesca è stato escluso l'obbligo per le banche nazionali di contribuzione diretta al Fondo unico di risoluzione, optando a favore di un meccanismo di raccolta a livello nazionale e di trasferimento collettivo al Fondo.
  In dettaglio, illustra l'articolo 1, il quale definisce l'oggetto e l'ambito di applicazione dell'Accordo.
  L'articolo 2 precisa le sue modalità di applicazione, in relazione alla legislazione comunitaria generale.
  Il Titolo III composto dagli articoli da 3 a 10, disciplina all'articolo 3 le modalità per il trasferimento dei contributi stabilendo, all'articolo 4, che tali contributi, raccolti a livello nazionale, siano trasferiti al Fondo nei rispettivi comparti nazionali.
  A tale riguardo rileva come la relazione tecnica allegata al disegno di legge originario precisi che la divisione in comparti è funzionale a una mutualizzazione solo progressiva dei costi delle procedure di risoluzioni delle crisi bancarie. Peraltro, precisa che le risorse, anche se nei comparti nazionali, restano di pertinenza del Fondo e, una volta trasferite, non sono più nella disponibilità dei singoli Stati membri.
  Per quanto concerne il Fondo unico di risoluzione, le cui risorse peraltro non appartengono agli Stati membri ma al Comitato unico di risoluzione, oltre alla suddivisione in comparti nazionali, l'articolo 5 prevede ulteriori strumenti di finanziamento, Pag. 111quali ad esempio contributi ex post da parte dei sistemi bancari degli Stati membri in cui operano gli enti creditizi coinvolti dalla procedura di risoluzione, ovvero trasferimenti temporanei tra i comparti di risorse non ancora oggetto di mutualizzazione, o ancora il ricorso da parte del Comitato unico di risoluzione a forme di finanziamento da parte di soggetti terzi.
  L'articolo 7 disciplina il funzionamento dei comparti e le modalità per il trasferimento dei contributi aggiuntivi, prevedendo altresì il trasferimento temporaneo di fondi tra comparti.
  L'articolo 9, venendo incontro alle preoccupazioni emerse in diversi Paesi, in particolare nei Paesi nordici, che intendevano garantirsi contro successive modifiche del Regolamento sul Meccanismo unico di risoluzione volte a mitigare l'attuale disciplina del bail in (la partecipazione dei creditori e dei correntisti maggiori alle perdite dell'ente creditizio eventualmente sottoposto a procedura di risoluzione), prevede che le Parti dovranno, in caso di modifiche normative del Regolamento SRM, assicurare un assetto normativo equivalente o comunque non meno stringente di quello attualmente stabilito. Su questa base la dichiarazione n. 1 allegata all'Accordo esprime l'intenzione delle Parti di non procedere a modifiche delle disposizioni in senso difforme da quanto precedentemente esposto.
  Il medesimo articolo 9, al comma 2, consente inoltre agli Stati di rivolgersi alla Corte di giustizia per valutare le eventuali future modifiche alle norme sulla risoluzione delle crisi.
  L'articolo 10 obbliga gli Stati membri ad adottare le misure necessarie a garantire l'osservanza dell'obbligo di trasferire congiuntamente i contributi; diversamente, è sancita l'impossibilità di accedere alle risorse degli altri comparti nazionali. Al riguardo fa presente che, per quanto concerne l'Italia, l'Autorità di risoluzione cui compete – analogamente a quelle delle altre parti dell'Accordo intergovernativo – la raccolta e il trasferimento dei contributi nazionali al Fondo unico di risoluzione, sarà la Banca d'Italia, che già partecipa al Comitato unico di risoluzione.
  Illustra quindi il Titolo IV, composto degli articoli da 11 a 16, che reca disposizioni generali e finali, tra le quali la disciplina della ratifica dell'Accordo (articolo 11), del meccanismo di adesione (articolo 13) e del meccanismo di risoluzione delle controversie (articolo 14).
  In tale contesto segnala l'articolo 15, il quale contempla l'ipotesi di una condanna al risarcimento di danni derivanti da decisioni illegittimamente assunte dalle Istituzioni europee investite di poteri decisionali nell'ambito del Meccanismo unico di risoluzione: in tal caso i relativi costi verrebbero imputati all'intero bilancio dell'Unione europea, penalizzando gli Stati membri non partecipanti al Meccanismo unico di vigilanza e al Meccanismo unico di risoluzione. Conseguentemente, è previsto in tali ipotesi un obbligo di indennizzo in favore degli Stati membri non partecipanti da parte degli altri Stati.
  Per quanto attiene al contenuto del disegno di legge di ratifica, esso si compone di 4 articoli.
  L'articolo 1 dispone l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo, mentre l'articolo 2 reca l'ordine di esecuzione.
  L'articolo 3 contiene la clausola di invarianza finanziaria, per la quale agli oneri eventualmente conseguenti al disposto del considerando n. 13 del preambolo – dedicato alle possibili situazioni in cui i mezzi disponibili nel Fondo unico di risoluzione non siano sufficienti per un particolare intervento e i contributi ex post per coprire i necessari importi aggiuntivi non siano immediatamente accessibili, e pertanto le Parti contraenti interessate dovrebbero fornire finanziamenti-ponte provenienti da fonti nazionali o dal Meccanismo europeo di stabilità, o anche da trasferimenti temporanei di fondi tra i comparti nazionali – e dell'articolo 15 dell'Accordo si farà fronte con specifico provvedimento legislativo, non comportando per il resto – come attestato dalla relazione tecnica che Pag. 112accompagna il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica – l'Accordo intergovernativo oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
  L'articolo 4 disciplina l'entrata in vigore del disegno di legge.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  Filippo BUSIN (LNA) esprime la sua contrarietà rispetto al merito dell'Accordo in esame, rilevando come esso rappresenti un ulteriore passo nella direzione della cessione a istituzioni sovranazionali di sempre maggiori ambiti di sovranità, prima spettanti agli Stati, senza che ciò comporti alcuna contropartita in termini di salvaguardia e tutela delle istituzioni finanziarie.
  Ritiene inoltre che, in linea generale, tale provvedimento proceda nel solco avviato con la costituzione della moneta unica europea, la quale, anziché ulteriormente rafforzata, andrebbe rimessa in discussione sotto molteplici aspetti.

  Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) contesta sia il merito del provvedimento sia il metodo con il quale si sta giungendo alla conclusione del suo iter parlamentare.
  Sottolinea infatti come il testo del disegno di legge sia stato trasmesso dal Senato solo durante la nottata di ieri e come quindi non siano stati concessi tempi nemmeno minimi per l'approfondimento dei suoi contenuti, che pure si caratterizzano per un'elevata complessità e importanza.
  Cita, ad esempio, la questione relativa al fatto che alcuni Paesi, come la Gran Bretagna e la Svezia, sebbene non siano entrati a far parte del Sistema unico di risoluzione, sono membri della Banca centrale europea, concorrendo quindi alla gestione e alle decisioni relative alla politica monetaria dell'Unione, pur rimanendo estranee all'Unione bancaria.
  Cita inoltre l'ulteriore problema relativo all'individuazione dei soggetti ai quali sarà affidata la gestione del Fondo di risoluzione, evidenziando come, anche sotto tale profilo, il provvedimento non dia indicazioni sufficienti.
  In tale ambito stigmatizza altresì la scelta del Governo di intervenire, con il decreto-legge recentemente approvato dal Consiglio dei ministri, per il salvataggio di quattro banche italiane. Ritiene infatti sarebbe stato preferibile affidare alle banche di effettuare tale operazione di salvataggio, evitando di intervenire frettolosamente su tale questione con un provvedimento normativo.
  Nel richiamare quindi i delicati aspetti, emersi anche dall'analisi dei recenti atti terroristici verificatisi in Francia, relativi ai flussi di denaro a favore delle organizzazioni terroristiche, ritiene indispensabile che le forze politiche dispongano di tempi ragionevoli per approfondire le questioni affrontate nell'Accordo, sottolineando come la tempistica imposta anche in questo caso dal Governo non sia rispettosa né del diritto dei cittadini alla trasparenza nelle decisioni, né delle prerogative del Parlamento.

  Maurizio BERNARDO, presidente, nel ribadire l'esigenza di concludere l'esame in sede consultiva del provvedimento nella seduta odierna, e nel ricordare come la tempistica di esame del provvedimento è stata decisa dalla Conferenza dei Presidenti di gruppo, la quale, nella riunione di ieri sera, ha fissato l'avvio della discussione sul provvedimento in Assemblea per la giornata di oggi, condivide tuttavia le considerazioni svolte dal deputato Villarosa in merito all'esiguità dei tempi a disposizione della Commissione per l'esame del testo.
  Auspica quindi che in futuro non si ripetano situazioni analoghe e che, come abitualmente accade nell'organizzazione dei lavori della Commissione, quest'ultima disponga di tempi sufficienti per approfondire adeguatamente i provvedimenti sottoposti al suo esame.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

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Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016).
C. 3444 Governo, approvato dal Senato.
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018 e relativa Nota di variazioni.
C. 3445 Governo, approvato dal Senato e C. 3445-bis Governo, approvata dal Senato.
Tabella n. 1: Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018.
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 (limitatamente alle parti di competenza).
(Relazioni alla V Commissione).
(Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Relazioni favorevoli con condizione e osservazioni).

  La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti, rinviato, da ultimo, nella seduta del 25 novembre scorso.

  Michele PELILLO (PD), relatore, formula una proposta di relazione favorevole con condizione e osservazioni sulla Tabella n. 1: Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 e connesse parti del disegno di legge di stabilità 2016 (vedi allegato 2) ed una proposta di relazione favorevole sulla Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 (limitatamente alle parti di competenza) e connesse parti del disegno di legge di stabilità 2016 (vedi allegato 4).

  Maurizio BERNARDO, presidente, avverte che il deputato Paglia ha presentato una proposta di relazione alternativa (vedi allegato 5), la quale sarebbe posta in votazione solo qualora fossero respinte le proposte di relazione formulate dal relatore.

  Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) chiede alla maggioranza chiarimenti in merito alla ratio delle misure, contenute nei commi da 56 a 62 del disegno di legge di stabilità per il 2016, relative alle società di comodo, nonché sulla disponibilità della maggioranza ad apportare modifiche a tali disposizioni. Ricorda infatti che, nell'ambito di un convegno recentemente sulle tematiche dell'elusione dell'evasione fiscale, è emerso come le società di comodo siano utilizzate per trasferire ingenti patrimoni in Paesi a fiscalità agevolata, sottraendoli in tal modo al fisco. Al riguardo ritiene quindi evidente che premiare i comportamenti dei contribuenti che pongono in esser tali comportamenti elusivi prevedendo sconti fiscali a loro favore, rappresenti misura la quale, anziché andare nella direzione della lotta alle frodi fiscali, rischia di incentivare ulteriormente tale genere di comportamenti.

  Maurizio BERNARDO, presidente, con riferimento alle valutazioni del deputato Villarosa, rammenta che i profili di merito dei provvedimenti potranno essere compiutamente approfonditi nel corso della fase emendativa dei provvedimenti, che avrà luogo presso la V Commissione Bilancio, competente in sede referente, in particolare per quanto riguarda i profili di copertura.

  Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) ritiene che molte delle questioni affrontate nell'ambito della legge di stabilità riguardino aspetti, tra cui cita le questioni dell'elusione e dell'evasione fiscale, sui quali la Commissione Finanze ha competenza nel merito e sui quali reputa quindi che essa dovrebbe essere chiamata a esprimersi in maniera più incisiva.

  Il viceministro Luigi CASERO, con riferimento alla tematica sollevata dal deputato Villarosa, sottolinea come le controlled foreign companies (CFC) e le società di comodo costituiscano realtà diverse, sottolineando inoltre come le previsioni di cui ai commi da 56 a 62 del disegno di legge di stabilità non costituiscano certamente una forma surrettizia di condono, ma uno strumento per superare la figura Pag. 114delle predette società di comodo. A tale proposito ricorda come in passato numerosi soggetti abbiano costituito tali società, al solo fine di conferirvi degli attivi, in particolare immobili, in molti casi con esclusive finalità di godimento di tali beni e per realizzare obiettivi elusivi. In considerazione di tale evoluzione distorta dello strumento, fin dal 1994 è stata introdotta una specifica disciplina delle società di comodo, prevedendo un meccanismo di redditività forfettaria, nonché una maggiorazione dell'aliquota IRES proprio per contrastarne l'utilizzo elusivo. In tale contesto le richiamate previsioni del disegno di legge di stabilità intendono appunto eliminare le anomalie che ancora sussistono in tale ambito, riprendendo l'impostazione di norme già previste in passato, attraverso un sistema attraverso il quale i beni detenuti dalle predette società possono essere assegnati ai soci, con uno specifico regime tributario.

  Alessandro PAGANO (AP) esprime apprezzamento per il lavoro svolto dal relatore nella predisposizione delle sue proposte di relazione, rispetto alle quali ritiene tuttavia necessario formulare alcuni rilievi.
  In merito alla proposta di relazione sulla Tabella n. 1 e sulle connesse parti del disegno di legge di stabilità, ritiene che l'osservazione di cui alla lettera e), relativa alla definizione di un sistema specifico di determinazione e riscossione dei canoni speciali dovuti alla RAI dalle strutture ricettive e dai soggetti che effettuano somministrazioni, debba essere esteso anche a quegli esercizi che svolgono l'attività di raccolta del gioco del lotto e che utilizzano schermi televisivi in cui sono trasmesse le estrazioni del gioco.
  Esprime invece perplessità sull'osservazione di cui alla lettera f), relativa all'ulteriore estensione del meccanismo del reverse charge nel settore orafo.
  Sottolinea quindi la necessità di formulare un'osservazione sul regime tributario agevolativo previsto per incentivare il rientro dei cervelli dall'estero. Rileva, infatti, come tale regime abbia riscosso un notevole successo, ma come, a causa di un'interpretazione fornita dalle strutture burocratiche, che hanno distorto la ratio delle norme e le intenzioni del legislatore, le previsioni di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015 rischino di sopprimere le norme, già vigenti in materia, di cui alla legge n. 283 del 2010. Sottolinea come tale soppressione avrebbe effetti molto negativi sulla capacità di attrazione di tali agevolazioni, ritenendo invece opportuno mantenere un meccanismo incentivante strutturato su due binari, rispettivamente applicabili ai soggetti di età inferiore ai 40 anni ed ai soggetti di età anagrafica maggiore.
  Esprime quindi una valutazione positiva sull'osservazione di cui alla lettera m), che chiede di introdurre un regime agevolativo ai fini dell'IMU e della TASI per gli immobili classificati nella categoria catastale D/3, ma ritiene opportuno in tale contesto chiedere di introdurre un'esenzione da tali tributi per i castelli classificati nella categoria A/9, a condizione che i proprietari si impegnino ad assicurare l'accesso gratuito al pubblico in tali immobili per un determinato numero di giorni all'anno.

  Sandra SAVINO (FI-PdL), nel concordare con il Presidente circa l'invito ad approfondire le questioni di merito recate dai provvedimenti in esame nel corso dell'esame in sede referente presso la V Commissione Bilancio, sottolinea come il disegno di legge di stabilità risulti del tutto inadeguato, in particolare per quanto riguarda la sua natura di strumento finalizzato alla programmazione della politica economica del Governo.
  Evidenzia infatti come le misure proposte dal Governo abbiano prevalentemente carattere una tantum, evitando quindi di affrontare le questioni attraverso un approccio che consenta ai cittadini e alle imprese di avere maggiori certezze e una visione a lungo termine delle scelte economiche.
  Passando ad affrontare talune specifiche disposizioni, cita, ad esempio, l'eliminazione delle cosiddette clausole di salvaguardia, Pag. 115le quali sono state tuttavia disattivate solo temporaneamente per il 2016, senza dare alcuna certezza rispetto alla possibilità che esse entrino in vigore nel 2017.
  Richiama inoltre le disposizioni relative agli enti locali i quali, non avendo garanzie circa l'entità delle entrate di cui potranno beneficiare a seguito della riforma di TASI e IMU, si trovano in difficoltà nella loro attività di programmazione dei servizi per i cittadini.
  Con riferimento alle ulteriori misure di eliminazione della TASI sulle case adibite ad abitazione principale e di creazione di un bonus a favore dei cittadini che abbiano compiuto diciotto anni reputa si tratti di interventi i quali, sebbene condivisibili in linea di principio, non siano inseriti in un disegno complessivo. Al riguardo sottolinea come sia evidente il loro carattere puramente elettorale e come siano stati adottati, ancora una volta, dal Presidente del Consiglio per i propri fini propagandistici a spese dei cittadini e degli enti locali.

  Filippo BUSIN (LNA) condivide alcune delle osservazioni contenute nella proposta di relazione formulata dal relatore sulla Tabella n. 1 del disegno di legge di bilancio e sulle connesse parti del disegno di legge di stabilità, in particolare per quanto riguarda l'osservazione di cui alla lettera i), relativa allo snellimento delle procedure di compensazione in favore dei soggetti che si trovino strutturalmente a maturare crediti IVA. Esprime tuttavia un giudizio complessivamente contrario sui provvedimenti in esame, rilevando, in particolare, come l'esenzione dalla TASI degli immobili di prima abitazione costituisca un passo indietro sul piano del federalismo fiscale, in quanto decurta un'entrata certa per i comuni, riducendone l'autonomia finanziaria. Sottolinea pertanto come tale esenzione costituisca una misura di carattere elettoralistico, adottata dal Governo a spese degli enti locali.
  Condivide quindi la richiesta del deputato Pagano di integrare la proposta di relazione nel senso di chiedere l'introduzione di un'esenzione dall'IMU e dalla TASI per le dimore storiche e per i castelli soggetti a vincolo culturale, sia in quanto, a causa di tale vincolo, i proprietari di tali immobili vedono compresso il loro diritto di proprietà, sia in quanto questi beni costituiscono un patrimonio inestimabile del Paese, nonché un importante elemento di attrazione del turismo.

  Carla RUOCCO (M5S) condivide le considerazioni del deputato Busin circa l'opportunità di esentare dall'IMU e dalla TASI gli immobili vincolati di interesse storico e culturale, evidenziando come i proprietari incontrino difficoltà enormi per sostenere le ingenti spese di manutenzione a loro carico: ritiene pertanto giunto il momento che anche lo Stato si faccia carico di tale importante segmento del patrimonio culturale nazionale.

  Maurizio BERNARDO, presidente, suggerisce al relatore di integrare la sua proposta di relazione, al fine di tenere conto delle esigenze degli immobili sottoposti a vincolo culturale.

  Michele PELILLO (PD), relatore, rileva l'estrema ampiezza del disegno di legge di stabilità, il quale interessa in larga parte aspetti di competenza della Commissione Finanze, che risulteranno ulteriormente ampliati alla luce dell'intenzione, già espressa dal Governo, di trasfondere in tale disegno di legge il contenuto del decreto-legge n. 183 del 2015, recante disposizioni urgenti per il settore creditizio, il cui disegno di legge di conversione è assegnato in sede referente alla VI Commissione, nonché in considerazione delle ulteriori integrazioni al testo che il Governo certamente realizzerà nel corso dell'esame del provvedimento presso la Commissione Bilancio. Sottolinea pertanto come, in tale contesto, sia particolarmente frustrante, in primis per lui stesso, in quanto relatore, ma anche per tutti i componenti della Commissione Finanze, dover esaminare in tempi molto ristretti misure tanto ampie e complesse senza potervi incidere in maniera realmente efficace. Pag. 116Ritiene quindi che sarebbe opportuno rivedere le norme regolamentari che disciplinano l'esame in Commissione del disegno di legge di stabilità, al fine di consentire alla Commissione Finanze un adeguato livello di coinvolgimento della Commissione stessa sulle materie oggetto del provvedimento.
  Alla luce di tale premessa, e passando agli aspetti specifici di merito, ricorda come il tema delle agevolazioni fiscali per il rientro dei cervelli dall'estero abbia costituito oggetto di una risoluzione recentemente approvata dalla Commissione Finanze: si dichiara pertanto disponibile ad integrare la sua proposta di parere con un'osservazione in materia, che chieda di operare gli interventi legislativi necessari a realizzare le parti non ancora attuate di tale atto di indirizzo.
  Non ritiene invece di poter entrare, in questa sede, sulle altre tematiche emerse nel corso del dibattito, non essendo possibile realizzare in tempi ristretti i necessari approfondimenti.

  Maurizio BERNARDO, presidente, ricorda che l'assegnazione in sede referente alla Commissione Bilancio del disegno di legge di stabilità è direttamente prevista dall'articolo 120 del regolamento, condividendo tuttavia l'opportunità, segnalata dal relatore, di rivedere tali previsioni alla luce del fatto che il medesimo disegno di legge di stabilità coinvolge sempre, in maniera molto rilevante se non addirittura prevalente, le competenze della Commissione Finanze.
  Passando quindi ad aspetti di merito, invita il relatore a considerare nella sua proposta di relazione le questioni relative alla tassazione IMU e TASI sulle dimore storiche e sui castelli, pur comprendendo le difficoltà del relatore ad approfondire in tempi estremamente ristretti tematiche oggettivamente complesse.

  Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) esprime la sua contrarietà ad inserire nel disegno di legge di stabilità norme di competenza della Commissione Finanze che non appare possibile approfondire adeguatamente in tale sede.

  Maurizio BERNARDO, presidente, al fine di consentire al relatore uno spazio di approfondimento, avverte che la seduta sarà sospesa fino alle ore 16 circa e che nel frattempo si passerà, dapprima allo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata in Commissione e, quindi, all'esame dello schema di decreto legislativo in materia di inversione contabile (Atto n. 226).

  La seduta, sospesa alle 15.25, è ripresa alle 16.15.

  Michele PELILLO (PD), relatore, alla luce degli approfondimenti svolti, riformula la sua proposta di relazione sulla Tabella n. 1 del disegno di legge di bilancio e sulle connesse parti del disegno di legge di stabilità (vedi allegato 3).
  La Commissione approva la proposta di relazione favorevole, con condizione e osservazioni, sulla Tabella n. 1, concernente lo Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 e le connesse parti del disegno di legge di stabilità 2016, come riformulata dal relatore.
  Approva quindi la proposta di relazione favorevole sulla Tabella n. 2, concernente lo Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 e le connesse parti del disegno di legge di stabilità 2016.
  Nomina infine il deputato Pelillo relatore presso la Commissione Bilancio.

  La seduta termina alle 16.20.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

  Giovedì 26 novembre 2015. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO, indi del vicepresidente Paolo PETRINI. – Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

  La seduta comincia alle 15.25.

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  Maurizio BERNARDO, presidente, avverte che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

  Il viceministro Luigi CASERO chiede di rinviare alla prossima settimana lo svolgimento dell'interrogazione Sandra Savino n. 5-07099, al fine di acquisire compiuti elementi di risposta.

  Maurizio BERNARDO, presidente, avverte, che alla luce della richiesta in tal senso avanzata dal rappresentante del Governo, e concorde la presentatrice, l'interrogazione Sandra Savino n. 5-07099 sarà svolta in altra seduta.

5-07100 Pelillo: Agevolazioni tributarie in favore dei comuni della Riviera del Brenta colpiti dagli eventi atmosferici dell'8 luglio 2015.

  Michele PELILLO (PD) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

  Il viceministro Luigi CASERO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 6).

  Michele PELILLO (PD) si dichiara soddisfatto della risposta.

5-07101 Paglia: Contrasto alle pratiche di riciclaggio in relazione alla conversione delle lire in euro.

  Giovanni PAGLIA (SI-SEL) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

  Il viceministro Luigi CASERO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 7).

  Giovanni PAGLIA (SI-SEL) si dichiara soddisfatto della risposta fornita.

5-07102 Pisano: Andamento dei rimborsi IRPEF in relazione alle operazioni di controllo svolte sulle detrazioni di importo superiore a 4.000 euro.

  Girolamo PISANO (M5S) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

  Il viceministro Luigi CASERO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 8).

  Girolamo PISANO (M5S), nel riservarsi di approfondire il contenuto della risposta, sottolinea come, dai dati esposti nella risposta fornita dal viceministro, emerga che molti contribuenti sono ancora in attesa di ricevere i rimborsi IRPEF loro spettanti.
  Rileva infatti come gli elementi riportati nella risposta evidenzino, per il periodo d'imposta 2014, il mancato rimborso a circa 2.000 soggetti, per circa 18 milioni di euro, i quali rappresentano una mancata entrata per le famiglie italiane, che si vedono così private di risorse su cui facevano affidamento.
  In tale contesto chiede quindi al Governo di intervenire, anche attraverso una sollecitazione in questo senso all'Agenzia delle entrate, affinché i rimborsi spettanti ai contribuenti siano erogati in maniera più efficiente, assicurandone il completamento nella misura del 100 per cento ed entro tempi adeguati.

  Paolo PETRINI, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata.

  La seduta termina alle 15.35.

ATTI DEL GOVERNO

  Giovedì 26 novembre 2015. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. – Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

  La seduta comincia alle 16.10.

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Schema di decreto legislativo recante recepimento delle direttive 2013/42/UE e 2013/43/UE che istituiscono un meccanismo di reazione rapida contro le frodi in materia di IVA e prevedono l'applicazione facoltativa e temporanea del meccanismo dell'inversione contabile a determinate operazioni a rischio di frodi.
Atto n. 226.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 25 novembre scorso.

  Maurizio BERNARDO, presidente, ricorda che il relatore, Marco Di Maio, ha formulato una proposta di parere favorevole sul provvedimento (vedi allegato 9), la quale è già stata trasmessa informalmente via e-mail a tutti i componenti della Commissione nel pomeriggio di ieri.

  La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 16.15.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Norme per la riorganizzazione dell'attività di consulenza finanziaria.
C. 3369, approvata dal Senato.

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