CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 19 novembre 2015
544.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
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INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

  Giovedì 19 novembre 2015. — Presidenza del Presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico ZANETTI.

  La seduta comincia alle 14.

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  Maurizio BERNARDO, presidente, avverte che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-06876 Sottanelli: Uniformazione del regime normativo tra i diversi sistemi di carte di pagamento.

  Giulio Cesare SOTTANELLI (SCpI) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

  Il Sottosegretario Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

  Giulio Cesare SOTTANELLI (SCpI) si dichiara soddisfatto della risposta fornita.

5-06934 Paglia: Prospettive industriali in relazione all'acquisto da parte di alcuni fondi di investimento del gruppo Istituto centrale delle banche popolari.

  Giovanni PAGLIA (SI-SEL) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

  Il Sottosegretario Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

  Giovanni PAGLIA (SI-SEL) si dichiara insoddisfatto della risposta fornita, la quale, come spesso avviene per i quesiti che interessano le competenze della Banca d'Italia, non appare esaustiva. Sottolinea infatti come, attraverso la cessione del gruppo Istituto centrale delle banche popolari (ICBPI), si trasferirà sostanzialmente il comparto nazionale della moneta elettronica a una società neocostituita, avente sede in un paradiso fiscale, la quale finanzierà tale acquisto attraverso un'emissione obbligazionaria sottoscritta dai suoi soci, con rendimento garantito dell'8 per cento. Evidenzia quindi come le caratteristiche di tale operazione suscitino notevoli preoccupazioni, sia in quanto essa renderà difficilmente raggiungibile l'obiettivo di abbattimento dei costi per l'uso della moneta elettronica da tutti auspicato, atteso che circa la metà degli utili del gruppo ICBPI dovranno essere impiegati per remunerare i soggetti che sottoscriveranno le obbligazioni destinate a finanziare l'acquisto del gruppo stesso, sia sotto il profilo della sostenibilità finanziaria dell'intera operazione.

5-06935 Marco Di Maio: Iniziative per correggere la disciplina IVA dello split payment relativamente alle prestazioni rese da cooperative socie di un consorzio allo stesso consorzio.

  Marco DI MAIO (PD) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

  Il Sottosegretario Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

  Marco DI MAIO (PD) ringrazia il Sottosegretario per l'articolata risposta, che si riserva di approfondire. Rileva, al riguardo, come il gruppo del PD intenda intervenire ulteriormente sull'argomento affrontato dall'interrogazione, che è molto avvertito dal mondo delle piccole e medie imprese. Sottolinea quindi come, nel quadro del disegno di legge di stabilità, che tiene in grande considerazione le esigenze del mondo delle PMI, ci sia lo spazio per venire incontro alle necessità di tali soggetti imprenditoriali, i quali hanno incontrato alcune difficoltà, segnatamente in termini di cassa, a causa dell'applicazione del meccanismo dello split payment, che pure ha effetti positivi sotto il profilo del contrasto all'evasione IVA.

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5-06936 Sandra Savino: Mancata fruizione del bonus degli 80 euro a causa di errori nel modello 730 precompilato.

  Simone BALDELLI (FI-PdL) illustra brevemente l'interrogazione, di cui è cofirmatario, la quale intende sostanzialmente chiedere al Governo quale sia il numero dei contribuenti, i quali, dopo aver ricevuto il suddetto bonus degli 80 euro, hanno scoperto di doverlo restituire in quanto non in possesso dei requisiti prescritti, indicati in modo erroneo nel modello 730 precompilato.

  Il Sottosegretario Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

  Simone BALDELLI (FI-PdL) rileva innanzitutto come, in base alla risposta del Governo, risulti evidente che la misura del bonus degli 80 euro si è tradotta, in concreto, in un pasticcio ai danni dei contribuenti. Sottolinea infatti come, a causa degli errori dovuti al nuovo sistema di dichiarazioni precompilate, un numero elevato di cittadini, il quale risulterà certamente ancor più elevato a seguito del completamento dei riscontri sulle dichiarazioni fiscali, si sia trovato nella situazione di doverlo restituire.
  Tale vicenda dimostra che il bonus degli 80 euro, presentata dal Governo come misura a sostegno dei redditi più bassi, rappresentasse invece un'operazione di natura puramente elettorale, compiuta sulla pelle dei contribuenti i quali, dopo aver ricevuto gli 80 euro in più tranche, saranno oltretutto costretti a restituirlo in un'unica soluzione.
  In tale contesto invita pertanto il Governo a risolvere le problematiche relative al funzionamento, spesso farraginoso e inefficiente, dei sistemi informatici, in particolare nel settore fiscale e previdenziale, al fine di evitare che i cittadini, oltre alla «giungla» della burocrazia, si vedano costretti ad affrontare anche una «giungla» informatica, che li costringe a rivolgersi ai CAF o ai professionisti per svolgere le relative pratiche, con conseguente aggravio economico a loro carico.

5-06937 Alberti: Iniziative per chiarire l'assoggettamento alle imposte immobiliari locali delle piattaforme petrolifere.

  Dino ALBERTI (M5S) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

  Il Sottosegretario Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 5).

  Dino ALBERTI (M5S), nel ringraziare il Sottosegretario, si dichiara non soddisfatto per la risposta.
  Sottolinea infatti come essa dia esclusivamente conto del quesito relativo alla tassabilità delle piattaforme petrolifere, ai fini IMU, rispetto alla quale il Governo, dopo aver chiarito che l'unico ostacolo alla tassabilità di tali immobili è costituito dal fatto che attualmente le piattaforme stesse non hanno l'obbligo di iscrizione al Catasto, si è impegnato a superare tale ostacolo di tipo prettamente normativo.
  Rileva tuttavia come il Governo non abbia dato risposta all'altro quesito posto dalla sua interrogazione, relativo alla possibilità di assoggettare le predette piattaforme anche al pagamento della TASI e della TARI, le quali ritiene si fondino sui medesimi presupposti giuridici. Con particolare riferimento alla TARI, sottolinea come l'ostacolo concreto all'imponibilità delle piattaforme petrolifere sia dovuta al parametro in base al quale essa viene calcolata. Ritiene infatti che l'imposta sui rifiuti, ad oggi calcolata in base ai metri quadri occupati dagli immobili, dovrebbe essere, più correttamente, parametrata alla quantità di rifiuti prodotti negli immobili stessi.

  Maurizio BERNARDO, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 14.30.

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SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 19 novembre 2015. — Presidenza del Presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico ZANETTI.

  La seduta comincia alle 14.30.

Disposizioni per l'introduzione di un sistema di tracciabilità dei prodotti finalizzato alla tutela del consumatore.
Nuovo testo unificato C. 1454 e abb.

(Parere alla X Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 18 novembre scorso.

  Maurizio BERNARDO, presidente, ricorda che, nella seduta di ieri, il relatore, Carella, ha illustrato il provvedimento e ha quindi formulato una proposta di parere favorevole (vedi allegato 6) la quale è stata trasmessa informalmente via e-mail a tutti i componenti della Commissione nel pomeriggio di ieri.

  Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) preannuncia l'astensione del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore, rilevando come il provvedimento, sebbene basato su principi condivisibili, non sia in grado di realizzare effettivamente l'esigenza di creare un sistema efficace di tracciabilità dei prodotti, a tutela del consumatore.
  In tale ambito sottolinea altresì come, al fine di rendere il provvedimento stesso più efficace, il suo gruppo abbia presentato, nel corso dell'esame in sede referente presso la Commissione Attività produttive, diverse proposte emendative, che tuttavia non sono state accolte dalla maggioranza.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 14.35.

SEDE REFERENTE

  Giovedì 19 novembre 2015. — Presidenza del Presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico ZANETTI.

  La seduta comincia alle 14.35.

Norme per la riorganizzazione dell'attività di consulenza finanziaria.
C. 3369, approvata dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 10 novembre scorso.

  Maurizio BERNARDO, presidente, avverte che sono stati presentati 6 emendamenti (vedi allegato 7), tra cui l'emendamento 1.4 del relatore.

  Giulio Cesare SOTTANELLI (SCpI), relatore, nel ribadire l'esigenza, già manifestata nelle precedenti sedute di esame, di giungere a una rapida conclusione dell’iter del provvedimento, propone di procedere già nella seduta odierna all'esame e al voto sugli emendamenti. In tale prospettiva ritiene che eventuali questioni che non fosse possibile risolvere nel corso dell'esame in sede referente potrebbero essere affrontate nell'ambito del Comitato dei nove, facendo in modo che il provvedimento non sia poi ulteriormente modificato dall'altro ramo del Parlamento.
  Esprime quindi parere favorevole sugli emendamenti Villarosa 1.1 e 1.2, a condizione che essi siano riformulati nei seguenti termini: «Al comma 2, dopo il secondo periodo, inserire i seguenti: “La CONSOB stabilisce con il regolamento di cui al secondo periodo:
   1) i requisiti di onorabilità e professionalità dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede;Pag. 61
   2) i requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza e patrimoniali dei consulenti finanziari in regime di esenzione;
   3) i requisiti patrimoniali e di indipendenza delle società di consulenza finanziaria e i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza degli esponenti aziendali delle società di consulenza finanziaria;
   4) i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza dei componenti degli organi dell'organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari.”».

  Esprime invece parere contrario sull'emendamento Villarosa 1.3, rilevando inoltre come gli emendamenti Villarosa 1.5 e 1.6 risulterebbero assorbiti dagli emendamenti Villarosa 1.1 e 1.2, come eventualmente riformulati, esprimendo altrimenti su di essi parere contrario.

  Il sottosegretario Enrico ZANETTI esprime parere conforme a quello del relatore, esprimendo altresì parere favorevole sull'emendamento 1.4 del relatore.

  Alessio Mattia VILLAROSA (M5S), pur ringraziando il relatore per la sua disponibilità, non accoglie la proposta di riformulazione dei suoi emendamenti 1.1 e 1.2, rilevando come gli emendamenti presentati dal gruppo M5S intendano salvaguardare il più possibile l'attuale assetto normativo sulla vigilanza dei consulenti e dei promotori finanziari, che la proposta di legge in esame pregiudicherebbe.
  Sottolinea, infatti, come, sebbene l'albo delle persone fisiche consulenti finanziari e il relativo organismo non siano stati ancora costituiti, sussistano tutte le condizioni normative per procedere a tale istituzione.
  In tale contesto ritiene che le modifiche recate dalla proposta di legge avrebbero effetti negativi analoghi a quelli determinati dall'intervento legislativo che, alcuni anni fa, ha riformato la disciplina dei mediatori creditizi e degli agenti in attività finanziaria. Tale riforma ha infatti comportato effetti devastanti, assicurando un trattamento più favorevole, anche sotto il profilo economico, agli agenti in attività finanziaria, che sono legati da rapporti di dipendenza con le banche e gli altri intermediari creditizi e distruggendo conseguentemente il mercato dei mediatori creditizi, che sono stati indotti a trasformarsi in agenti in attività finanziaria.
  Sussiste dunque il fondato timore che la proposta di legge in esame possa anch'essa determinare conseguenze deprecabili, in particolare laddove si trasferiscono i poteri di vigilanza sui consulenti finanziari e sui promotori finanziari, attualmente attribuiti alla CONSOB, all'organismo di tenuta del nuovo albo unico, consegnando in tal modo tale importante funzione nelle mani delle banche e rischiando di far scomparire tutti i consulenti non legati da rapporti di mandato con queste ultime.
  Sottolinea pertanto la necessità di non proseguire ulteriormente in tale direzione, auspicando che si possa compiere un'ulteriore riflessione su questi temi in vista della discussione in Assemblea del provvedimento.

  La Commissione, con distinte votazione, respinge gli emendamenti Villarosa 1.1 e 1.2.

  Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) illustra il suo emendamento 1.3, sottolineando come esso sia volto a mantenere in capo alla CONSOB competenze in materia di vigilanza sull'albo unico dei consulenti finanziari, da esercitarsi di concerto con l'organismo istituito dal comma 2 dell'articolo 1 della proposta di legge. A tale riguardo ritiene infatti che la natura di istituto di diritto pubblico della CONSOB costituisca una garanzia a presidio della correttezza nello svolgimento di tali delicate funzioni.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Villarosa 1.3, approva l'emendamento 1.4 del relatore Pag. 62e respinge gli emendamenti Villarosa 1.5 e 1.6.

  Maurizio BERNARDO, presidente, avverte che il testo del provvedimento, come risultante dall'approvazione dell'emendamento 1.4 del relatore, verrà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva, ai fini dell'acquisizione dei prescritti pareri.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.40.

ATTI DEL GOVERNO

  Giovedì 19 novembre 2015. — Presidenza del Presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico ZANETTI.

  La seduta comincia alle 14.40.

Schema di decreto legislativo recante recepimento delle direttive 2013/42/UE e 2013/43/UE che istituiscono un meccanismo di reazione rapida contro le frodi in materia di IVA e prevedono l'applicazione facoltativa e temporanea del meccanismo dell'inversione contabile a determinate operazioni a rischio di frodi.
Atto n. 226.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

  Marco DI MAIO (PD), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai fini dell'espressione del parere al Governo, lo schema di decreto legislativo recante recepimento delle direttive 2013/42/UE e 2013/43/UE che istituiscono un meccanismo di reazione rapida contro le frodi in materia di IVA e prevedono l'applicazione facoltativa e temporanea del meccanismo dell'inversione contabile a determinate operazioni a rischio di frodi (Atto n. 226).
  Rammenta in via preliminare che il reverse charge o inversione contabile costituisce un particolare meccanismo di applicazione dell'IVA, finalizzato a combattere le frodi IVA, in forza del quale una serie di obblighi relativi alle modalità con cui viene assolta l'IVA sono trasferiti dal cedente di beni e servizi (come previsto dalla disciplina IVA ordinaria) all'acquirente di tali beni o servizi. In tal modo, l'acquirente risulta allo stesso tempo creditore e debitore del tributo, con obbligo di registrare la fattura sia nel registro degli acquisti sia in quello delle fatture.
  Per quanto riguarda le direttive oggetto di recepimento ricorda innanzitutto che la direttiva 2013/42/UE, introducendo l'articolo 199-ter nella disciplina comunitaria sull'IVA contenuta nella direttiva 2006/112/CE, prevede un nuovo meccanismo di reazione rapida (detto Quick Reaction Mechanism – QRM), permette agli Stati membri di applicare temporaneamente il meccanismo dell'inversione contabile per un breve periodo a determinate cessioni di beni o prestazioni di servizi. In casi di particolare urgenza e al fine di combattere la «frode improvvisa e massiccia» che potrebbe condurre a perdite finanziarie gravi e irreparabili, uno Stato membro può applicare, per una durata non superiore a nove mesi, il meccanismo dell'inversione contabile in deroga all'articolo 193 della citata direttiva 2006/112/CE.
  Rammenta inoltre che la direttiva 2013/43/UE dispone invece, in attesa di soluzioni legislative a più lungo termine intese a rendere il sistema IVA più resiliente di fronte a casi di frode in materia di IVA, l'applicazione facoltativa e temporanea del meccanismo dell'inversione contabile alla cessione di determinati beni e alla prestazione di determinati servizi a rischio di frodi.
  In particolare la direttiva 2013/43/UE aggiunge nuovi beni e servizi all'elenco prestabilito di beni e servizi ai quali può essere applicata l'inversione contabile, in Pag. 63particolare in alcuni settori nei quali si sono registrati significativi fenomeni di frode.
  A tal fine la direttiva modifica l'articolo 199-bis, primo paragrafo, della direttiva di rifusione IVA (la già citata direttiva 2006/112/CE), allargando l'ambito applicativo del meccanismo di reverse charge, fino al 31 dicembre 2018 e per un periodo minimo di due anni.
  In particolare tale meccanismo potrà applicarsi anche:
   alle cessioni di telefoni cellulari, ossia dei dispositivi fabbricati o adattati per essere connessi a una rete munita di licenza e funzionanti a frequenze specifiche, con o senza altro utilizzo;
   alle cessioni di dispositivi a circuito integrato quali microprocessori e unità centrali di elaborazione prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale;
   alle cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore;
   alle cessioni di certificati relativi a gas ed energia elettrica;
   alle prestazioni di servizi di telecomunicazione;
   alle cessioni di console di gioco, tablet PC e laptop;
   alle cessioni di cereali e colture industriali, fra cui semi oleosi e barbabietole, che non sono di norma destinati al consumo finale senza aver subito una trasformazione;
   alle cessioni di metalli grezzi e semilavorati, fra cui metalli preziosi.

  Inoltre la direttiva prevede che gli Stati membri, in caso di applicazione del meccanismo di inversione contabile, informino il comitato IVA e forniscano specifiche informazioni concernenti:
   l'ambito di applicazione della misura che applica il meccanismo, unitamente al tipo e alle caratteristiche della frode, nonché una descrizione dettagliata delle misure di accompagnamento, inclusi gli obblighi in materia di comunicazione applicabili ai soggetti passivi e qualsiasi misura di controllo;
   le azioni adottate per informare i pertinenti soggetti passivi dell'introduzione dell'applicazione del meccanismo;
   i criteri di valutazione che consentano il confronto fra le attività fraudolente che interessano i beni e i servizi elencati prima e dopo l'applicazione del meccanismo, le attività fraudolente che interessano altri beni e servizi prima e dopo l'applicazione del meccanismo ed eventuali aumenti di altri tipi di attività fraudolente prima e dopo l'applicazione del meccanismo;
   la data di inizio e il periodo di validità della misura che attua il meccanismo.

  In tale contesto normativo ricorda che il sistema del reverse charge è già applicabile nell'ordinamento italiano in una serie di ipotesi specifiche.
  L'ultimo intervento legislativo in tale settore è stato operato con l'articolo 1, commi da 629 a 632, della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015), il quale, integrando l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, ha incrementato il numero delle ipotesi di applicazione del meccanismo di inversione contabile, estendendolo al settore edile ed energetico, alla grande distribuzione alimentare ed alle operazioni relativi ai pallet.
  Il comma 631 della legge di stabilità 2015, prevede che le nuove ipotesi di reverse charge riferibili al settore edilizio, alle cessioni di energia e alla grande distribuzione si applicano per un periodo di quattro anni.
  Per quanto riguarda il settore della grande distribuzione le stesse norme hanno subordinato l'efficacia dell'estensione del reverse charge ad un'apposita autorizzazione UE, ai sensi della disciplina comunitaria in materia di IVA. Pag. 64
  In merito a tali disposizioni della legge di stabilità 2015, il 22 maggio 2015 la Commissione europea ha trasmesso al Consiglio una Comunicazione (COM(2015)214 final) con la quale si oppone alla richiesta italiana di deroga, rilevando che un'applicazione indistinta e globale del reverse charge ad un alto numero di prodotti, destinati essenzialmente al consumo finale non può essere considerata una misura speciale prevista dall'articolo 395 della direttiva IVA (2006/112). Inoltre, la Commissione UE ha ritenuto che non ci siano prove sufficienti del fatto che la misura richiesta possa contribuire a contrastare le frodi; al contrario, ha reputato che la misura in questione implichi seri rischi di frode a scapito del settore delle vendite al dettaglio e a scapito di altri Stati membri. Infine, la Commissione non ha condiviso la stima di impatto positivo effettuata dalle Autorità italiane, perché la misura in questione non risulterebbe utile alla prevenzione di tutte le tipologie di frodi alla base dell'evasione dell'imposta, ma principalmente delle «frodi carosello», ovvero le forme di evasione realizzate cedendo o prestando più volte gli stessi beni o servizi tra vari Stati membri senza alcun versamento di IVA all'erario.
  A seguito della presa di posizione della Commissione europea, l'articolo 1 del decreto-legge n. 153 del 2015 ha disattivato gli effetti della clausola di salvaguardia disposta dalla legge di stabilità 2015 (articolo 1, comma 632, terzo periodo, della legge n. 190 del 2014) introdotta per fornire adeguata copertura finanziaria alle minori entrate derivanti dal mancato rilascio, da parte dell'UE, dell'autorizzazione alle misure di deroga in materia di applicazione del meccanismo dell'inversione contabile a fini IVA alla grande distribuzione alimentare. Viene disposto, a tal fine e per il solo anno 2015, che alle minori entrate derivanti dalla mancata autorizzazione si provveda, in luogo dell'aumento delle accise sui carburanti, mediante l'utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle procedure di voluntary disclosure per la regolarizzazione dei capitali detenuti all'estero. L'aumento dell'accisa sui carburanti slitta, conseguentemente, all'anno 2016. A tale ultimo riguardo, rammenta che l'articolo 3, comma 3, del disegno di legge di stabilità 2016, attualmente all'esame del Senato (A.S. 2111), disattiva tale aumento di accisa previsto per il 2016.
  Più in generale, sintetizzando la disciplina nazionale in materia di reverse charge, rileva come l'articolo 17 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 sancisca che l'inversione contabile si applica alle cessioni imponibili di oro da investimento, nonché alle cessioni di materiale d'oro e a quelle di prodotti semilavorati aventi specifiche caratteristiche di purezza; in tal caso al pagamento dell'imposta è tenuto il cessionario, se soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato. La fattura, emessa dal cedente senza addebito d'imposta, con l'annotazione «inversione contabile» e l'eventuale indicazione della norma di riferimento, deve essere integrata dal cessionario con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e deve essere annotata nei registri fatture nei registri corrispettivi entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese; lo stesso documento, ai fini della detrazione, è annotato anche nel registro acquisti.
  Il meccanismo del reverse charge opera inoltre anche nei seguenti settori:

   per le prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l'attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore: il meccanismo però non si applica alle prestazioni di servizi rese nei confronti di un contraente generale a cui venga affidata dal committente la totalità dei lavori;Pag. 65
   alle cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato, per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione;
   alle prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici;
   alle cessioni di cellulari, nonché dei loro componenti ed accessori: tale previsione è subordinata all'autorizzazione del Consiglio europeo (non avvenuta);
   alle cessioni di personal computer e dei loro componenti ed accessori: tale previsione è subordinata all'autorizzazione del Consiglio europeo (non avvenuta);
   alle cessioni di materiali e prodotti lapidei, direttamente provenienti da cave e miniere: tale previsione è subordinata all'autorizzazione del Consiglio europeo (non avvenuta);
   ai trasferimenti delle quote di emissione di gas-serra operati nell'ambito del sistema europeo di emission trading (EU ETS);
   ai trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla direttiva 2003/87/CE e di certificati relativi al gas e all'energia elettrica;
   alle cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore;
   alle cessioni di beni effettuate nei confronti degli ipermercati, supermercati e discount alimentari (come ricordato in precedenza a tale ipotesi non è stata concessa la deroga da parte dell'Unione europea).

  Rammenta inoltre che l'articolo 74, comma 7, del già richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 prevede ulteriori ipotesi nelle quali al pagamento dell'IVA è tenuto il cessionario (invece del cedente), se soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato. Segnala come si tratti, in particolare, delle cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli ferrosi e dei relativi lavori, di carta da macero, di stracci e di scarti di ossa, di pelli, di vetri, di gomma e plastica, nonché di bancali in legno (pallet) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo, intendendosi comprese anche quelle relative agli anzidetti beni che siano stati ripuliti, selezionati, tagliati, compattati, lingottati o sottoposti ad altri trattamenti atti a facilitarne l'utilizzazione, il trasporto e lo stoccaggio senza modificarne la natura.
  Per quanto riguarda lo schema di decreto legislativo, ricorda che esso è stato predisposto ai sensi della delega generale conferita dall'articolo 1, comma 1, della legge di delegazione europea 2013 relativa al secondo semestre (legge n. 154 del 2014), il quale, tra le altre, ha delegato il Governo ad attuare le predette direttive 2013/42/UE e 2013/43/UE, contenute nell'allegato B alla legge, rinviando, per quanto riguarda le procedure, i princìpi e i criteri direttivi della delega, alle disposizioni previste dalla legge n. 234 del 2012, la quale detta, all'articolo 32, i princìpi e criteri direttivi generali di delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea.
  Passando quindi a illustrare il contenuto dello schema di decreto, che si compone di tre articoli, l'articolo 1 apporta alcune modifiche all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.
  In dettaglio, la lettera a) modifica la rubrica dell'articolo 17, sostituendo la vigente rubrica «Soggetti passivi» con quella «Debitore di imposta», in quanto la disciplina ivi contenuta è volta ad individuare più precisamente il soggetto passivo in capo al quale sorge il debito d'imposta.
  La lettera b), modificando la lettera b) dell'articolo 17, sesto comma, elimina dall'ambito applicativo dell'inversione contabile le cessioni dei componenti ed accessori dei telefoni cellulari, in quanto l'estensione a tale tipo di cessione non è stata concessa dagli organismi europei.
  La lettera c), sostituendo la lettera c) dell'articolo 17, comma 6, prevede che il regime dell'inversione contabile si applica Pag. 66anche alle cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop, nonché di dispositivi a circuito integrato quali microprocessori e unità centrali di elaborazione ceduti prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale.
  Al riguardo ricorda che l'attuale lettera c) dell'articolo 17, comma 6, contempla unicamente le cessioni di personal computer e dei loro componenti ed accessori, ma che anche in questo caso il Consiglio europeo all'autorizzazione non ha concesso la necessaria autorizzazione per applicare il reverse charge in materia. La modifica proposta intende pertanto adeguare l'ordinamento nazionale a tale pronunciamento del Consiglio, nonché recepire il dettato della direttiva 2013/43/UE, la quale prevede invece che le cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop, nonché di dispositivi a circuito integrato (quali microprocessori e unità centrali di elaborazione ceduti prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale) sono incluse tra le ipotesi in cui può operare il meccanismo del reverse charge fino al 31 dicembre 2018.
  La lettera d) abroga le lettere d) e d-quinquies) dell'articolo 17, comma 6, le quali prevedono che il meccanismo dell'inversione contabile si applichi anche alle cessioni di materiali e prodotti lapidei (lettera d) ed alle cessioni effettuate nei confronti della grande distribuzione commerciale (lettera d-quinquies): anche in tal caso la modifica proposta è legata al fatto che queste due disposizioni non hanno trovato applicazione per il mancato rilascio della misura speciale di deroga a livello UE.
  La lettera e) aggiorna la norma che attribuisce al Ministro dell'economia e delle finanze il potere di individuare, con propri decreti di natura non regolamentare, ulteriori operazioni da assoggettare al regime dell'inversione contabile, includendovi le nuove ipotesi previste dagli articoli 199 e 199-bis della direttiva 2006/112/CE.
  Negli altri casi il Ministro può, con decreto di natura regolamentare, individuare le relative operazioni, previo rilascio di una misura speciale di deroga ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE.
  La lettera f) stabilisce la scadenza del 31 dicembre 2018 per l'applicazione dell'inversione contabile alle fattispecie recate dall'articolo 17, comma 6, lettere b), c), d-bis), d-ter) e d-quater); segnala come si tratti, in particolare, delle operazioni relative:
   ai telefoni cellulari;
   a console, tablet, laptop, microchip;
   alle quote di emissione di gas-serra;
   ai trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori e di certificati relativi al gas e all'energia elettrica;
   alle cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore.

  Per tali operazioni il regime dell'inversione contabile può essere introdotto in conformità a quanto previsto dall'articolo 199-bis della direttiva 2006/112/CE, che prevede, oltre ai descritti obblighi informativi, anche la scadenza sopra indicata del 31 dicembre 2018.
  Con la stessa lettera f) viene inoltre inserito nell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 un ultimo comma, con il quale si prevedono alcuni obblighi informativi concernenti i dati necessari per le richieste di rilascio di misure speciali di deroga in materia di reverse charge, di cui all'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE, anche in applicazione del meccanismo di reazione rapida.
  In tale ambito segnala come tali obblighi informativi vengano previsti anche ai fini delle informazioni da produrre al Comitato IVA in sede di introduzione del meccanismo dell'inversione contabile, nonché delle relazioni da presentare a posteriori alla Commissione in caso di individuazione di frodi relativi ai beni oggetto dello stesso meccanismo.Pag. 67
  Illustra quindi l'articolo 2, il quale reca la disciplina transitoria, prevedendo che la decorrenza del regime dell'inversione contabile per le cessioni di console da gioco, tablet PC, laptop e microchip, sia fissata nel sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto legislativo e l'articolo 3, che regola l'entrata in vigore del provvedimento.
  Si riserva quindi di formulare a compiuta proposta di parere all'esito del dibattito.

  Maurizio BERNARDO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.45.

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