CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 17 novembre 2015
542.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Martedì 17 novembre 2015. — Presidenza del vicepresidente Rocco PALESE. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

  La seduta comincia alle 9.45.

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Deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
C. 3194-A Governo, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento in oggetto, contenuti nel fascicolo n. 9 e non compresi nel fascicolo 7.

  Mauro GUERRA (PD), relatore, avverte che, in data odierna, l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 9 degli emendamenti riferiti al provvedimento in oggetto. Segnala che il fascicolo comprende, rispetto al fascicolo n. 7 esaminato dalla Commissione il 10 novembre scorso, l'emendamento Cominardi 1.960, che prevede, nei casi di successione di imprese nel contratto di appalto con il medesimo committente e per la medesima attività di call center, la continuità del rapporto di lavoro con l'appaltatore subentrante, salvaguardando i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data del trasferimento.
  Al riguardo, osserva che l'emendamento incide sui principi e criteri direttivi di delega e non sembra, quindi, presentare profili problematici dal punto di vista finanziario. Evidenzia, infatti, che ad esso dovrà necessariamente farsi fronte nel rispetto di quanto stabilito in linea generale dal comma 11 dell'articolo 1 del presente provvedimento, ai sensi del quale dall'attuazione dei decreti legislativi non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, fermo restando che, qualora i predetti decreti determinino nuovi o maggiori oneri che non trovano compensazione al proprio interno, i medesimi saranno emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie, pena l'impossibilità di provvedere all'esercizio della delega.
  Alla luce di tali considerazioni, propone di esprimere nulla osta sull'emendamento in esame.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 9.50.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 17 novembre 2015. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

  La seduta comincia alle 14.10.

DL 174/2015: Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione.
C. 3393-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Paolo TANCREDI (AP), relatore, osserva che il provvedimento dispone la conversione del decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, recante proroga – per il periodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2015 – delle missioni internazionali delle Forze armate Pag. 44e di polizia, delle iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno dei processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione. Il testo è corredato di relazione tecnica e di un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, che qualifica come spese correnti tutti gli oneri previsti dal provvedimento e li riporta in misura identica sui tre saldi di finanza pubblica.
  Segnala che è oggetto della presente relazione il testo come modificato dalle Commissioni III e IV nel corso dell'esame svolto in sede referente. Precisa in proposito che le Commissioni hanno apportato modifiche limitatamente all'articolo 8 del decreto-legge.
  Esaminando, di seguito, le norme considerate dalla relazione tecnica, nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, evidenzia quanto segue.
  Con riferimento agli articoli da 1 a 11, evidenzia, relativamente all'articolo 4, comma 6 (autorizzazione per il 2015 – senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica – alla cessione di 100 veicoli M113 al Pakistan già disposta, a titolo gratuito, per il 2014, dall'articolo 4, comma 3, lettera b), del decreto-legge n. 109 del 2014) che la relazione tecnica, ribadendo quanto a suo tempo affermato a proposito dell'analoga disposizione contenuta nel decreto-legge n. 109 del 2014, si limita ad evidenziare l'assenza di nuovi o maggiori oneri, in quanto i citati veicoli, già dichiarati fuori servizio, vengono ceduti nello stato in cui si trovano. Al fine di verificare il summenzionato vincolo di invarianza finanziaria, ritiene opportuno un chiarimento circa le modalità previste per il trasporto e la consegna dei veicoli nonché in merito alla loro attuale capacità operativa. Questi veicoli, essendo fuori servizio, potrebbero infatti necessitare di un'attività di ricondizionamento operativo: in tal caso, andrebbero evidenziati i presumibili costi di tale attività, non essendo specificata la loro eventuale imputazione a carico del soggetto beneficiario della cessione.
  Ritiene, altresì, opportuno acquisire chiarimenti in merito ai seguenti profili:
   gli eventuali costi di ricondizionamento operativo relativi ai 3 elicotteri A109-AII ceduti all'Uganda a titolo gratuito (articolo 4, comma 5, lettera b)). La disposizione, infatti, ai fini della cessione non individua una specifica autorizzazione di spesa né prevede una clausola d'invarianza, laddove la relazione tecnica, pur precisando, in tal caso, che gli oneri relativi al trasporto dei mezzi sono ricompresi nell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 1 (euro 13.726.541, per il 2015, per la stipula di contratti di assicurazione e trasporto e per la realizzazione di infrastrutture), si limita ad evidenziare che i mezzi, ceduti nello stato in cui si trovano, sono stati dichiarati fuori servizio;
   i costi di trasporto relativi ai materiali di ricambio per velivoli F16 ceduti a titolo gratuito all'Egitto (articolo 4, comma 5, lettera a)). Anche in tal caso la disposizione non individua una specifica autorizzazione di spesa né una clausola d'invarianza e la relazione tecnica, diversamente da quanto previsto per la cessione di cui all'articolo 4, comma 5, lettera b), nulla riferisce in merito ai costi di trasporto di tale materiale;
   con riferimento agli oneri relativi agli interventi di cooperazione allo sviluppo di cui all'articolo 8, pur considerato che tali costi appaiono limitati all'entità dell'autorizzazione di spesa prevista dalla medesima disposizione, considera opportuno che siano forniti elementi di maggior dettaglio in merito ai singoli interventi finanziati. In particolare, l'articolo 8, comma 1, nel testo iniziale, autorizza una spesa complessiva di euro 38.500.000 per «iniziative di cooperazione allo sviluppo» in Afghanistan, Etiopia, Repubblica Centrafricana, Iraq, Libia, Mali, Niger, Myanmar, Pakistan, Palestina, Siria, Somalia, Sudan, Sud Sudan e Yemen, ma gli elementi di Pag. 45valutazione forniti dalla relazione tecnica (che sono per lo più di natura qualitativa) non consentono di determinare la ripartizione del predetto importo di 38,5 milioni tra le singole aree. Tali chiarimenti appaiono peraltro opportuni anche alla luce delle modifiche introdotte nel corso dell'esame in sede referente, che hanno esteso tali interventi al Nepal, a Haiti e all'Ucraina, senza modificare la complessiva autorizzazione di spesa.

  Le stesse considerazioni valgono per le autorizzazioni di spesa previste all'articolo 9, comma 2 – euro 1.000.000 complessivamente finalizzato al sostegno dei processi di pace e di rafforzamento della sicurezza in Africa sub-sahariana e in America latina e caraibica – e all'articolo 9, comma 3 – contributo di euro 1.100.000 complessivamente disposto in favore dello United Nations System Staff College (UNSSC), dell'Unione per il Mediterraneo, del Dipartimento degli Affari Politici e dell'Inviato Speciale per la Siria delle Nazioni Unite, nonché dell'Istituto italo-latino americano –.
  Infine, l'articolo 11, comma 1, lettera e), ai fini della copertura degli oneri recati dal provvedimento, dispone che si provveda, quanto ad euro 58.458.104, mediante una riprogrammazione straordinaria per il 2015 delle spese correnti iscritte a legislazione vigente nello stato di previsione del Ministero della difesa. Tenuto conto che la relazione tecnica non considera la norma, ritiene opportuno che il Governo fornisca i dati e gli elementi di valutazione sottostanti la definizione del predetto obiettivo di risparmio – circa 58,5 milioni di euro – associato alle misure di riprogrammazione straordinaria della spesa corrente del Dicastero della difesa e utilizzato a copertura del provvedimento. Ciò al fine di confermare che il predetto obiettivo sia conseguibile attraverso effettive riduzioni dei fabbisogni senza incidere su interventi già programmati ovvero determinare aggravi di spesa negli esercizi successivi.
  Infine, non ha osservazioni da formulare, per i profili di quantificazione, in merito all'articolo 11, comma 2 – applicazione del Sistema di protezione internazionale per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) ai cittadini afghani che hanno collaborato con la missione ISAF in Afghanistan –, essendo il maggior onere configurato come limite massimo di spesa. Peraltro, riguardo ai risparmi conseguibili nel 2015 – che, al netto delle somme utilizzate dal provvedimento in esame, ammontano, secondo la relazione tecnica, a circa 3,3 milioni di euro – ritiene che andrebbe acquisita conferma circa la destinazione di tale somma a miglioramento dei saldi per l'esercizio in corso.
  Non formula osservazioni in relazione alle seguenti norme:
   articoli 1 e 2, che prevedono la proroga fino al 31 dicembre 2015 della partecipazione italiana alle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia in Europa e Asia. Evidenzia in proposito che i relativi oneri sono limitati all'entità dei rispettivi stanziamenti, e che i dati e gli elementi di quantificazione di tali oneri, come riportati nella relazione tecnica, appaiono in linea con quelli relativi a precedenti autorizzazioni di spesa riferite ad analoghe finalità e fattispecie;
   articolo 4, comma 1, 2 e 3 – in materia di contratti di assicurazione e di trasporto, altri interventi necessari alla realizzazione delle missioni e potenziamento del dispositivo aeronavale di sorveglianza e sicurezza nel Mediterraneo centrale – e comma 4 – riguardante le cessioni di equipaggiamenti e materiali di ricambio per veicoli – i cui oneri sono limitati all'entità dei rispettivi stanziamenti;
   articolo 5 – disciplina del trattamento giuridico ed economico del personale impegnato nelle missioni – i cui effetti rientrano nel complesso degli oneri quantificati dalle autorizzazioni di spesa previste dal provvedimento in esame;
   articolo 6, recante disposizioni in materia penale, le cui disposizioni, attinenti all'applicazione del codice penale militare di pace, hanno effetti esclusivamente di carattere procedurale e sanzionatorio;Pag. 46
   articolo 7, recante disposizioni in materia contabile, di carattere ordinamentale in quanto riguardante il trattamento contabile di risorse finanziate a valere sullo stanziamento previsto dalla norma di copertura finanziaria;
   articolo 10, concernente le iniziative di cooperazione e di ricostruzione, il regime delle spese per le autovetture e per i contratti di lavoro a tempo determinato, la cui attuazione è prevista a valere sulle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 8, comma 1 (cooperazione allo sviluppo).

  In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che la norma (articolo 11), al comma 1, dispone che agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 3, 4, 8 e 9, pari complessivamente a euro 354.100.162 per l'anno 2015, si provvede:
   quanto a euro 10.670.252, mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le spese derivanti dalla proroga delle missioni internazionali;
   quanto a euro 154.400.000, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 16, comma 1, ultimo periodo, della legge n. 23 del 2014;
   quanto a euro 116.833.724, mediante corrispondente utilizzo del contributo aggiuntivo per la concessione della proroga dei diritti uso in banda 900 e 1800 MHz in tecnologia GSM, di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 259 del 2003, già versato all'entrata del bilancio dello Stato;
   quanto a euro 4.807.948, mediante utilizzo delle somme relative ai rimborsi corrisposti dall'organizzazione delle Nazioni Unite, quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle operazioni internazionali di pace che, alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, non sono ancora riassegnate al fondo di riserva per le spese derivanti dalla proroga delle missioni internazionali e che restano acquisite all'entrata del bilancio dello Stato;
   quanto a euro 58.458.104, mediante una riprogrammazione straordinaria per l'anno 2015, da parte del Ministero della difesa, delle spese correnti iscritte a legislazione vigente nel proprio stato di previsione, da effettuare entro il 30 ottobre 2015. Nelle more della definizione dei suddetti interventi di riprogrammazione, sono accantonate le risorse corrispondenti all'importo di cui al precedente periodo assicurando comunque la prosecuzione degli interventi previsti dal presente decreto fino al 31 dicembre 2015. Per le finalità di cui al primo periodo, il Ministro della difesa, con propri decreti da comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze, è autorizzato a disporre le occorrenti variazioni di bilancio sui pertinenti capitoli di spesa;
   quanto a euro 8.930.134, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2015-2017, di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

  Il successivo comma 2 stabilisce che ai maggiori oneri derivanti dal comma 5-ter dell'articolo 5 del decreto-legge 1o agosto 2014, n. 109, come modificato dal presente provvedimento, che prevede il riconoscimento della protezione internazionale a taluni cittadini afghani, pari a euro 794.395 per l'anno 2016, a euro 779.275 per l'anno 2017, a euro 1.569.196 per l'anno 2018 e a euro 4.076.030 per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
  Al riguardo, con riferimento alle diverse modalità di copertura degli oneri complessivamente derivanti, per l'anno 2015, dalle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 8 e 9 del provvedimento in esame, così come individuate alle lettere da a) ad f) del comma 1 dell'articolo 11, formula le seguenti considerazioni.
  Per quel che concerne l'utilizzo, in misura pari ad euro 10.670.252, del Fondo Pag. 47di riserva per le spese derivanti dalla proroga delle missioni internazionali di pace (capitolo 3004 – Ministero dell'economia e delle finanze), secondo quanto previsto alla lettera a), fa presente che, sulla base di una interrogazione effettuata al Sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato, il Fondo in parola reca le necessarie disponibilità.
  Per quanto riguarda l'utilizzo, in misura pari a 154,4 milioni di euro, del Fondo per l'attuazione della delega fiscale (capitolo 3834 – Ministero dell'economia e delle finanze), secondo quanto previsto alla lettera b), osserva che anche tale Fondo, sulla base di una interrogazione effettuata al Sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato, reca le necessarie disponibilità. In proposito, rammenta che ai sensi dell'articolo 16, comma 1, ultimo periodo, della legge n. 23 del 2014, sul predetto Fondo sono confluite, per un ammontare pari – per l'anno 2015 – a 154,4 milioni di euro, le maggiori entrate prodotte dai decreti legislativi di attuazione della delega fiscale per la copertura finanziaria dei successivi decreti attuativi che dovessero recare disposizioni onerose che non trovano diretta compensazione al proprio interno. In merito, segnala che nessuno dei decreti attuativi della delega fiscale reca oneri per l'anno 2015 che richiedano l'attivazione del Fondo in questione e pertanto le suddette somme sembrerebbero potersi considerare libere da vincoli di destinazione.
  Per quel che concerne l'utilizzo, in misura pari ad euro 116.833.724, del contributo aggiuntivo di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 259 del 2003 – e non dell'articolo 25, come erroneamente indicato nel testo del provvedimento – per la concessione della proroga dei diritti uso in banda 900 e 1800 MHz in tecnologia GSM già versato all'entrata del bilancio dello Stato, secondo quanto previsto dalla lettera c), ritiene opportuno che il Governo fornisca chiarimenti in merito alla utilizzabilità delle somme in parola per la copertura di quota parte degli oneri derivanti dal presente provvedimento, tenuto conto che, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera c), le nuove o maggiori entrate utilizzabili a copertura sono quelle derivanti da modificazioni legislative introdotte dal medesimo provvedimento oggetto di copertura.
  Con riguardo all'utilizzo – ai sensi della lettera d) ed in una misura pari ad euro 4.807.948 – delle somme relative ai rimborsi corrisposti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle operazioni internazionali di pace che, alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, non sono ancora riassegnate al Fondo di riserva per le spese derivanti dalla proroga delle missioni internazionali e che restano acquisite all'entrata del bilancio dello Stato, rammenta che tale modalità di copertura è già stata utilizzata in occasione di altri provvedimenti. Ciò posto, la suddetta modalità di copertura appare pertanto idonea, nel presupposto – sul quale ritiene opportuna una conferma da parte del Governo – che le citate risorse affluiscano all'entrata entro la fine dell'anno.
  In riferimento alle risorse attese – per un ammontare equivalente ad euro 58.458.104 – dalla riprogrammazione straordinaria per l'anno 2015 delle spese correnti iscritte a legislazione vigente nello stato di previsione del Ministero della difesa, ai sensi della lettera e), considera opportuno precisare, al fine di una più puntuale formulazione della disposizione, che si tratta di spese rimodulabili, posto che quelle non rimodulabili, riguardando oneri inderogabili connessi al riconoscimento di diritti soggettivi, non possono essere oggetto di diversa destinazione. Inoltre, ritiene opportuno acquisire una rassicurazione dal Governo in merito al fatto che la suddetta riprogrammazione non sia suscettibile di pregiudicare la corretta funzionalità delle strutture amministrative interessate né di determinare la formazione di debiti fuori bilancio.
  Per quel che concerne, infine, l'utilizzo in misura pari ad euro 8.930.134, ai sensi della lettera f), del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Pag. 48iscritto nel bilancio triennale 2015-2017, fa presente che l'accantonamento in parola reca le necessarie disponibilità e che le stesse appaiono utilizzabili per la copertura di una quota parte degli oneri derivanti dal presente provvedimento, giacché riconducibili ad iniziative di cooperazione comunque rientranti nell'ambito di obblighi ed adempimenti di carattere internazionale.
  Con riferimento, invece, alla disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 11, in base alla quale agli ulteriori oneri – pari ad euro 794.395 per il 2016, ad euro 779.275 per l'anno 2017, ad euro 1.569.196 per l'anno 2018 e ad euro 4.076.030 per l'anno 2019 – connessi al riconoscimento della protezione internazionale per i cittadini afghani che abbiano effettuato prestazioni con carattere di continuità a favore del contingente militare italiano nell'ambito della missione ISAF si farà fronte mediante corrispondente utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica economica (cap. 3075 – Ministero dell'economia e delle finanze), ritiene opportuno, da un lato, che il Governo confermi la sussistenza delle risorse in parola e, dall'altro, che fornisca una rassicurazione circa il fatto che il loro impiego non sia suscettibile di compromettere la realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI, in relazione alle richieste del relatore, evidenzia che la cessione dei velivoli F-16 e degli elicotteri A109, di cui, rispettivamente, alle lettere a) e b) del comma 5 dell'articolo 4, secondo quanto concordato con le controparti, avverrà ponendo i costi di trasporto dei materiali a carico del beneficiario della cessione.
  Osserva inoltre che la cessione dei veicoli M113 di cui all'articolo 4, comma 6, secondo quanto concordato con la controparte, avrà luogo ponendo le spese per il trasporto e la consegna dei veicoli a carico del beneficiario della cessione, fermo restando che non si ravvisano oneri per il ricondizionamento dei veicoli stessi, posto che i questi ultimi, già dismessi dalla difesa, sono ceduti nello stato in cui si trovano.
  Rileva che gli oneri relativi agli interventi di cooperazione allo sviluppo nonché al sostegno ai processi di ricostruzione, di cui, rispettivamente, agli articoli 8 e 9, analogamente a quanto previsto in precedenti provvedimenti di proroga della partecipazione italiana alle missioni internazionali, risultano limitati all'ammontare dello stanziamento.
  Fa presente che le risorse derivanti dal contributo aggiuntivo per la cessione della proroga dei diritti uso in banda 990 e 1800 MHz in tecnologia GSM, utilizzate a copertura di quota parte degli oneri del provvedimento in oggetto, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera c), sono ulteriori rispetto a quelle già scontate nei saldi di finanza pubblica.
  Evidenzia altresì che le risorse derivanti da prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle operazioni ONU sono già state versate in entrata, ancorché non ancora riassegnate alla spesa, per un ammontare pari a 4.807.948 euro e risultano pertanto sufficienti a far fronte alla copertura degli oneri imputati ad esse, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera d).
  Rileva che la riprogrammazione straordinaria della spesa per l'anno 2015 da parte del Ministero della difesa, ai fini del reperimento delle risorse necessarie alla copertura di quota parte degli oneri, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera e), non appare suscettibile determinare un rischio di formazione di debiti fuori bilancio, vista la straordinarietà di tale operazione e la sua limitazione all'anno corrente.
  Rileva infine che l'utilizzo delle risorse del fondo interventi strutturali di politica economica per la copertura di quota parte degli oneri derivanti dal provvedimento in oggetto, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, non compromette la realizzazione degli interventi già programmati a legislazione vigente.

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  Paolo TANCREDI (AP), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,
  esaminato disegno di legge C. 3393 Governo-A, di conversione del decreto-legge n. 174 del 2015, recante Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 1;
  preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
   la cessione dei velivoli F-16 e degli elicotteri A109, di cui, rispettivamente, alle lettere a) e b) del comma 5 dell'articolo 4, secondo quanto concordato con le controparti, avverrà ponendo i costi di trasporto dei materiali a carico del beneficiario della cessione;
   la cessione dei veicoli M113 di cui all'articolo 4, comma 6, secondo quanto concordato con la controparte, avrà luogo ponendo le spese per il trasporto e la consegna dei veicoli a carico del beneficiario della cessione, fermo restando che non si ravvisano oneri per il ricondizionamento dei veicoli stessi, posto che i questi ultimi, già dismessi dalla difesa, sono ceduti nello stato in cui si trovano;
   gli oneri relativi agli interventi di cooperazione allo sviluppo nonché al sostegno ai processi di ricostruzione, di cui, rispettivamente, agli articoli 8 e 9, analogamente a quanto previsto in precedenti provvedimenti di proroga della partecipazione italiana alle missioni internazionali, risultano limitati all'ammontare dello stanziamento;
   le risorse derivanti dal contributo aggiuntivo per la cessione della proroga dei diritti uso in banda 990 e 1800 MHz in tecnologia GSM, utilizzate a copertura di quota parte degli oneri del provvedimento in oggetto, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera c), sono ulteriori rispetto a quelle già scontate nei saldi di finanza pubblica;
   le risorse derivanti da prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle operazioni ONU sono già state versate in entrata, ancorché non ancora riassegnate alla spesa, per un ammontare pari a 4.807.948 euro e risultano pertanto sufficienti a far fronte alla copertura degli oneri imputati ad esse, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera d);
   la riprogrammazione straordinaria della spesa per l'anno 2015 da parte del Ministero della difesa, ai fini del reperimento delle risorse necessarie alla copertura di quota parte degli oneri, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera e), non appare suscettibile determinare un rischio di formazione di debiti fuori bilancio, vista la straordinarietà di tale operazione e la sua limitazione all'anno corrente;
   l'utilizzo delle risorse del fondo interventi strutturali di politica economica per la copertura di quota parte degli oneri derivanti dal provvedimento in oggetto, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, non compromette la realizzazione degli interventi già programmati a legislazione vigente;
  rilevata l'opportunità, al fine di una più puntuale formulazione della disposizione, di precisare, all'articolo 11, comma 1, lettera e), che la riprogrammazione straordinaria per l'anno 2015 delle spese correnti si riferisce a quelle di carattere rimodulabile di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
  rilevato infine che, in occasione della prossima riforma della legge di contabilità e finanza pubblica, dovrebbe essere comunque definita una disciplina di carattere generale per l'utilizzo delle risorse non scontate nei saldi di finanza pubblica;

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

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  con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
   All'articolo 11, comma 1, lettera e), primo periodo, sostituire la parola: correnti con le seguenti: rimodulabili di parte corrente di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196,».

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  Paolo TANCREDI (AP), relatore, comunica che l'Assemblea ha trasmesso in data odierna il fascicolo n. 1 degli emendamenti.
  Con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala le seguenti:
   Paolo Bernini 1.23, Rizzo 1.24, Gianluca Pini 1.10 e 1.11, Duranti 1.1, Palazzotto 1.2, Duranti 1.3, Artini 1.56, Palazzotto 1.4, Basilio 1.26, Palazzotto 1.5, Duranti 1.6, Marcon 1.7, Fava 1.8, identici Duranti 1.9 e Vito 1.58, Fava 2.1, Piras 2.2, Fava 2.3, identici Piras 2.4 e Frusone 2.35, Basilio 2.23, Sibilia 2.28, Paolo Bernini 2.52, Manlio Di Stefano 2.53, Tofalo 2.27, Scagliusi 2.54, Grande 2.55, Manlio Di Stefano 2.56, Del Grosso 2.57, Di Battista 2.22, Sibilia 2.58, Di Battista 2.59, Corda 2.29, Rizzo 2.30, Gianluca Pini 2.12 e 2.14, Piras 2.5 e 2.6, Palazzotto 3.1, identici Piras 3.2 e Frusone 3.5, Manlio Di Stefano 3.6, Tofalo 4.5, Gianluca Pini 9.1 e 9.51, le quali prevedono la soppressione delle autorizzazioni di spesa relative alla proroga della partecipazione del personale a diverse missioni internazionali ovvero finalizzate ad ulteriori finalità connesse alle missioni internazionali o relative al sostegno ai processi di ricostruzione, in alcuni casi destinando le relative risorse ad altri interventi. Le proposte emendative, tuttavia, nel sopprimere integralmente le suddette autorizzazioni di spesa, non tengono conto del fatto che quota parte della spesa dovrebbe comunque essere autorizzata, al fine di tenere conto degli oneri già effettivamente sostenuti nel periodo di vigenza del decreto-legge in corso di conversione;
   Tofalo 3.12, Paolo Bernini 3.13, Rizzo 3.10, Corda 3.11, identici Duranti 3.3 e Basilio 3.9, Gianluca Pini 8.1, Del Grosso 9.52 e 9.53, Spadoni 9.54, che prevedono l'eliminazione di alcuni degli interventi a cui sono riferite autorizzazioni di spesa relative alla proroga della partecipazione del personale a diverse missioni internazionali ovvero ad iniziative di cooperazione allo sviluppo o al sostegno ai processi di ricostruzione, in alcuni casi destinando le relative risorse ad altri interventi. Le proposte emendative, tuttavia, non tengono conto del fatto che quota parte della spesa dovrebbe comunque essere autorizzata, al fine di tenere conto degli oneri già effettivamente sostenuti nel periodo di vigenza del decreto-legge in corso di conversione;
   Duranti 6.2, la quale prevede che, nel caso di militari che fanno uso ovvero ordinano di fare uso delle armi, della forza o di altro mezzo di coazione fisica, eccedendo colposamente i limiti stabiliti dalla legge, dalle direttive, dalle regole di ingaggio o dagli ordini legittimamente impartiti, ovvero imposti dalla necessità delle operazioni militari, è riconosciuta, in favore delle vittime del reato, una somma a titolo di risarcimento danni, senza provvedere alla quantificazione degli oneri e alla relativa copertura finanziaria;
   Manlio Di Stefano 9.3, la quale prevede che per le iniziative dei processi di pace e di stabilizzazione è autorizzato l'impiego del personale di cui all'articolo 1, comma 253, della legge di stabilità 2014, relativo ad un contingente di corpi civili di pace destinato alla formazione e alla sperimentazione della presenza di 500 giovani volontari da impegnare in azioni di pace non governative nelle aree di conflitto o a rischio di conflitto o nelle aree di emergenza ambientale, senza provvedere alla Pag. 51quantificazione degli oneri e alla relativa copertura finanziaria.

  Con riferimento alle proposte emendative per le quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:
   Spadoni 1.22, Manlio Di Stefano 1.27, Gianluca Pini 1.13 e 1.14, Di Battista 2.34, Gianluca Pini 2.8 e 2.9, Grande 2.24, Sibilia 2.25, Del Grosso 2.32, Basilio 2.33, Gianluca Pini 2.17, 2.15 e 2.11, Marcon 2.7, Scagliusi 3.8, 3.7, Grande 3.51, Spadoni 3.52, Gianluca Pini 7.050, Manlio Di Stefano 8.50 e 8.51, che prevedono la riduzione delle autorizzazioni di spesa relative alla proroga della partecipazione del personale a diverse missioni internazionali nonché di quelle finalizzate ad iniziative di cooperazione allo sviluppo, in alcuni casi destinando le relative risorse ad altri interventi. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se alla riduzione delle risorse, ferma restando la durata temporale delle relative missioni o iniziative, possa eventualmente farsi fronte mediante una rimodulazione del personale impegnato o di altre spese previste;
   Gianluca Pini 2.16 e 2.18, Tofalo 2.31, volte a estendere l'ambito delle attività relative alla proroga della missione per il contrasto alla minaccia terroristica del Daesh, senza tuttavia modificare la spesa autorizzata. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se sia possibile dare attuazione alle proposte emendative nell'ambito delle risorse allo scopo stanziate dal decreto-legge;
   Palazzotto 3.4, che inserisce, tra gli interventi a cui è destinata l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 3, la proroga della missione delle Nazioni Unite in Marocco MINURSO, senza tuttavia modificare la spesa autorizzata. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se sia possibile dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse allo scopo stanziate dal decreto-legge;
   Paolo Bernini 1.17 e 1.50, Rizzo 1.51, Frusone 1.52, Basilio 1.53, Corda 1.54, Tofalo 1.55, Manlio Di Stefano 1.57, Sibilia 1.60, Rizzo 2.60, Basilio 2.61, Frusone 2.62, Basilio 2.51 e 2.63, Di Battista 2.64, Scagliusi 3.53, Sibilia 3.55, Tofalo 3.56, Grande 3.50 e Paolo Bernini 3.54, che prevedono che il personale e i mezzi impiegati in alcune missioni internazionali debbano rientrare in Italia entro il 31 dicembre 2015. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se dalla proposta emendativa possano derivare eventuali effetti negativi per la finanza pubblica;
   Gianluca Pini 4.3 e Fava 4.1, volte a estendere l'ambito delle finalità relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 3, concernente il potenziamento del dispositivo aeronavale di sorveglianza e sicurezza nel Mediterraneo centrale, in relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e contrasto del terrorismo e al fine di assicurare la tutela degli interessi nazionali. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se sia possibile dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse allo scopo stanziate dal decreto-legge;
   Gianluca Pini 5.50, la quale prevede che le disposizioni in materia di personale di cui all'articolo 5, comma 1, trovino applicazione in deroga a determinate norme volte, tra l'altro, alla riduzione delle diarie per missione. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se dalla proposta emendativa possano derivare eventuali effetti negativi per la finanza pubblica;
   Gianluca Pini 7.50, che prevede che le disposizioni in materia contabile di cui all'articolo 7, comma 1, trovano applicazione in deroga a determinate norme volte alla riduzione della spesa per prestazioni di lavoro straordinario. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se dalla proposta emendativa possano derivare eventuali effetti negativi per la finanza pubblica;
   Rizzo 9.50, la quale prevede che, con l'obiettivo di non lasciare sprovvisti i nostri Pag. 52contingenti militari e gli operatori civili impegnati nei progetti di cooperazione allo sviluppo dell'Italia in diversi Paesi colpiti dal flagello dei morsi da serpenti velenosi, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro della difesa, autorizzi l'Istituto Chimico Farmaceutico Militare di Firenze alla produzione di dosi dell'antidoto Fav-Afrique. Al riguardo, considera opportuno che il Governo chiarisca se all'attuazione della proposta emendativa possa farsi fronte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

  Osserva infine che le restanti proposte emendative non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI esprime parere contrario su tutte le proposte emendative testé richiamate dal relatore. Esprime altresì nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse.

  Paolo TANCREDI (AP), relatore, propone quindi si esprimere parere contrario sugli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.13, 1.14, 1.17, 1.22, 1.23, 1.24, 1.26, 1.27, 1.50, 1.51, 1.52, 1.53, 1.54, 1.55, 1.56, 1.57, 1.58, 1.60, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.11, 2.12, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.22, 2.23, 2.24, 2.25, 2.27, 2.28, 2.29, 2.30, 2.31, 2.32, 2.33, 2.34, 2.35, 2.51, 2.52, 2.53, 2.54, 2.55, 2.56, 2.57, 2.58, 2.59, 2.60, 2.61, 2.62, 2.63, 2.64, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.50, 3.51, 3.52, 3.53, 3.54, 3.55, 3.56, 4.1, 4.3, 4.5, 5.50, 6.2, 7.50, 8.1, 8.50, 8.51, 9.1, 9.3, 9.50, 9.51, 9.52, 9.53 e 9.54, e sull'articolo aggiuntivo 7.050, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura. Propone inoltre di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni in materia di acquisto e dismissione delle autovetture di servizio o di rappresentanza delle pubbliche amministrazioni.
C. 3220.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Dario PARRINI (PD), relatore, evidenzia che la proposta di legge, di iniziativa parlamentare, reca disposizioni in materia di acquisto e dismissione delle autovetture di servizio o di rappresentanza delle pubbliche amministrazioni e che il testo non è corredato di relazione tecnica.
  Esaminando le disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, osserva che le misure in esame sono finalizzate a conseguire risparmi, derivanti dal divieto per le pubbliche amministrazioni di acquisto di nuove vetture, nonché maggiori entrate, derivanti dalle procedure di alienazione delle vetture già in dotazione alle amministrazioni interessate.
  Le relative risorse sono destinate al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese. Al fine di garantire l'invarianza degli effetti finanziari, ritiene che andrebbe quindi chiarito se il trasferimento delle dotazioni di bilancio riguardanti le spese in questione sia da intendersi integrale e, in tal caso, se ad eventuali esigenze inderogabili delle amministrazioni interessate – non più fronteggiabili con le modalità per le quali è stabilito un espresso divieto – si possa comunque provvedere nell'ambito di risorse già iscritte in bilancio in relazione a finalità di spesa analoghe. In proposito osserva altresì che il divieto di acquisto di autovetture di servizio decorre dal 1o gennaio 2016 mentre il trasferimento delle dotazioni annuali di bilancio è previsto a decorrere dal 2015.Pag. 53
  In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento al trasferimento al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge n. 662 del 1996, delle dotazioni di bilancio annualmente destinate all'acquisto e alla gestione delle autovetture delle pubbliche amministrazioni a decorrere dal 1o gennaio 2015 (articolo 2, comma 2), osserva che le risorse in questione, tenuto conto della prossima conclusione dell'esercizio finanziario in corso, potrebbero tuttavia essere già state impegnate in relazione alle suddette finalità e, come tali, non più disponibili. Per quanto riguarda il bilancio dello Stato, segnala altresì che il previsto trasferimento di risorse in favore del citato Fondo richiederebbe comunque una più puntuale individuazione delle dotazioni di bilancio interessate, cui potrebbe provvedersi mediante apposita ricognizione da effettuare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrebbe essere autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio. Ciò anche in considerazione del fatto che dall'applicazione della norma rimarrebbero in ogni caso escluse le categorie di autovetture individuate all'articolo 1, comma 2. Per quanto riguarda i bilanci delle altre amministrazioni pubbliche interessate, ritiene che andrebbe valutata l'opportunità di prevedere che i risparmi conseguiti siano destinati, nell'ambito dei bilanci medesimi, a finalità analoghe rispetto a quelle cui è finalizzato il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, posto che, in caso contrario, si verificherebbe un trasferimento di risorse dai predetti enti al bilancio dello Stato, con possibili implicazioni anche ai fini del rispetto del patto di stabilità interno. Al riguardo, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI si riserva di fornire in una successiva seduta i chiarimenti richiesti dal relatore.

  Francesco BOCCIA, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa.
Testo unificato C. 1373 e abb.
(Parere alla XIII Commissione).
(Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame dell'emendamento 2.1, approvato in linea di principio al provvedimento in oggetto.

  Sergio BOCCADUTRI (PD), relatore, ricorda che il testo unificato delle proposte di legge C. 1373 ed abbinate, recante Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa, è stato esaminato nella seduta del 3 novembre 2015 dalla Commissione bilancio, che ha espresso su di esso parere favorevole.
  Avverte inoltre che la Commissione di merito ha successivamente chiesto il trasferimento dell'esame in sede legislativa del provvedimento, cui l'Assemblea ha acconsentito nella seduta del 4 novembre 2015, e che nel corso dell'esame in sede legislativa è stato approvato in linea di principio l'emendamento 2.1 della relatrice. La Commissione bilancio è ora chiamata ad esprimersi su detto emendamento, il quale è volto a precisare, integrando il comma 3 dell'articolo 2, che l'uso della canapa come biomassa ai fini energetici è consentita esclusivamente per l'autoproduzione energetica aziendale nei limiti e alle condizioni previste dall'allegato X (disciplina dei combustibili) alla parte V del decreto legislativo n. 152 del 2006.
  Poiché l'emendamento non presenta profili di carattere finanziario, propone di esprimere su di esso nulla osta.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 14.35.

Pag. 54

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 17 novembre 2015. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

  La seduta comincia alle 14.35.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva di esecuzione 2014/58/UE della Commissione, che istituisce, a norma della direttiva 2007/23/CE, un sistema per la tracciabilità degli articoli pirotecnici.
Atto n. 218.
(Parere alla I Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Simonetta RUBINATO (PD), relatrice, segnala che il provvedimento – adottato in attuazione della delega contenuta nella legge n. 114 del 2015 (legge di delegazione europea 2014) – reca l'attuazione della direttiva di esecuzione 2014/58/UE che istituisce, a norma della direttiva 2007/23/CE, un sistema per la tracciabilità degli articoli pirotecnici.
  In merito ai profili di quantificazione, non ha osservazioni da formulare, alla luce dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, considerato che l'articolo 6 è volto esclusivamente ad affermare la neutralità sul piano finanziario delle norme contenute nel presente schema di decreto legislativo, ritiene che andrebbe valutata l'opportunità di riformularne la rubrica in maniera rispondente alla prassi corrente, sostituendo all'attuale denominazione «Disposizioni finanziarie» quella di «Clausola di invarianza finanziaria».

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con quanto evidenziato dalla relatrice.

  Simonetta RUBINATO (PD), relatrice, formula quindi la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
  esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva di esecuzione 2014/58/UE della Commissione, che istituisce, a norma della direttiva 2007/23/CE, un sistema per la tracciabilità degli articoli pirotecnici (atto n. 218);
  valutata l'opportunità di riformulare la rubrica dell'articolo 6 in modo conforme alla prassi corrente;

VALUTA FAVOREVOLMENTE

  lo schema di decreto legislativo e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario:
   All'articolo 6 sia sostituita la rubrica con la seguente: Clausola di invarianza finanziaria».

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere formulata dalla relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Relazione concernente l'impiego dei fondi per il finanziamento dei programmi di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, in materia di partecipazione di imprese nazionali a programmi industriali aeronautici in collaborazione internazionale.
Atto n. 211.
(Parere alla X Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

Pag. 55

  La Commissione inizia l'esame della relazione in oggetto.

  Paola BRAGANTINI (PD), relatrice, fa presente che la Relazione in esame è presentata al Parlamento ai sensi dell'articolo 1, comma 39, della legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013) e attiene all'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 38, primo periodo, della medesima legge, ossia di due contributi pluriennali, uno a partire dal 2014, l'altro a partire dal 2015, per un totale complessivo di 800 milioni di euro su 15 anni per il finanziamento di programmi di ricerca e sviluppo di imprese nazionali in collaborazione internazionale per la realizzazione di aeromobili, motori, equipaggiamenti e materiali aeronautici, di cui all'articolo 3 della legge n. 808 del 1985.
  Ricorda che l'articolo 1, comma 39, secondo periodo, della legge di stabilità 2014 – che costituisce il presupposto normativo della relazione in esame – dispone che venga espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari sull'impiego dei fondi di cui al comma 38, primo periodo, e di cui al comma 37 del medesimo articolo 1 della legge di stabilità 2014.
  Il comma 38, primo periodo, della legge di stabilità 2014 ha autorizzato due contributi ventennali: uno di importo di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014 e l'altro di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, per il finanziamento dei programmi di ricerca e sviluppo nel settore aeronautico di cui all'articolo 3 della legge n. 808 del 1985.
  L'importo di 800 milioni di euro complessivi ripartito in un periodo di 20 anni, è stato poi ripartito in un periodo di 15 anni, a parità di stanziamento, a seguito della rimodulazione risultante dalla Tabella E della legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014).
  In particolare, ai sensi dell'intervento di rimodulazione, il primo contributo pluriennale è così distribuito: 30 milioni di euro nel 2014, 40 milioni di euro in ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, fino al 2026 (450 milioni nel periodo 2018-2026). Invece, ai sensi del medesimo intervento di rimodulazione, il secondo contributo pluriennale è stato così distribuito: 13 milioni per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, fino al 2029 (161 milioni nel periodo 2018-2029). Nel disegno di legge di stabilità 2016 (A.S. 2111) la durata del primo dei citati contributi, a parità di stanziamento, è indicata fino al 2029.
  Ciò premesso ricorda che la legge n. 808 del 1985 finanzia in modo agevolato (tasso zero) progetti di ricerca e sviluppo nel settore aerospaziale ed è destinata sia alle grandi imprese, che alle PMI, che sono particolarmente attive e che necessitano, come risulta dalla relazione in esame, soprattutto in questa fase, di un sostegno finanziario per i loro progetti. I finanziamenti agevolati vengono poi restituiti dalle imprese beneficiarie attraverso un piano di rimborso.
  L'assegnazione di tali risorse avviene sulla base del parere del Comitato per lo sviluppo dell'industria aeronautica.
  La Relazione afferma che il 15 luglio scorso il Comitato ha esaminato i 51 progetti presentati dalle imprese del settore ed istruiti dagli uffici, e ha espresso il proprio parere riguardo alla validità tecnica dei progetti e quindi al loro finanziamento.
  È stato così reso parere favorevole alla concessione del finanziamento per 41 progetti: 10 sono stati ritenuti non ammissibili (2 per mancanza dei requisiti soggettivi o progettuali e 8 per rinuncia da parte delle imprese proponenti).
  Gli investimenti complessivi in ricerca e sviluppo – dei 41 progetti ammessi – ammontano a 1,9 miliardi di euro circa e si svilupperanno – afferma la Relazione – in un arco temporale medio di 5 anni a partire dal 2014, anno in cui sono stati presentati.
  Dei 41 progetti approvati, 16 riguardano PMI, anche in forma associata. I 41 progetti ammessi riguardano le diverse filiere tecnologiche del settore, individuate con decreto ministeriale 6 novembre 2013.
  Nella Relazione è esposta una tabella in cui sono riportati, per ciascuna filiera tecnologica, il numero dei progetti approvati Pag. 56e l'entità degli investimenti. La tabella indica esclusivamente le filiere tecnologiche interessate ai sensi del decreto ministeriale 6 novembre 2013.
  La Relazione osserva che le risorse finanziarie stanziate non sono sufficienti a finanziare interamente i progetti approvati fino alla loro conclusione; per cui, tali progetti saranno finanziati parzialmente, in relazione alle attività di ricerca e sviluppo realizzate o da realizzare negli anni del triennio 2014-2016, nella misura del 75 per cento dei costi/spese previsti e successivamente rendicontati relativamente alle attività di detto triennio, per un ammontare complessivo di circa 750 milioni di euro circa in 15 anni, da restituire secondo un piano di rimborso che sarà definito con il decreto di concessione.
  Per quanto riguarda le PMI, la relazione evidenzia che il finanziamento dei progetti sarà erogato in un'unica soluzione, successivamente alla presentazione dei consuntivi, anziché in un arco temporale di 12-15 anni, come avviene per le grandi imprese, in correlazione con l'articolazione temporale dello stanziamento dei contributi pluriennali. Ciò consente alle PMI – rileva il Ministero dello sviluppo economico – di avere un apporto considerevole di liquidità.
  Il completamento dei progetti, afferma la Relazione, viene subordinato al rifinanziamento della legge n. 808 del 1985.
  Poiché il disegno di legge di stabilità 2016 (A.S. 2111), prevede in Tabella E, il rifinanziamento della legge n. 808 del 1985 (articolo 3, comma 1, lettera a)) per 25 milioni di euro per il 2018 e per complessivi 700 milioni di euro nel periodo dal 2019 fino al 2032, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se tale ulteriore stanziamento sia sufficiente a consentire l'integrale finanziamento dei progetti in esame fino alla loro conclusione.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dalla relatrice.

  Francesco BOCCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti da tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE.
Atto n. 212.
(Parere alla XII Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.

  Susanna CENNI (PD), relatrice, fa presente che lo schema di decreto legislativo reca il recepimento della direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/UE e si compone di 31 articoli e due allegati (allegato I – Elenco delle avvertenze testuali e Allegato II – Catalogo delle immagini). Segnala che il predetto provvedimento dispone, tra l'altro, l'abrogazione del decreto legislativo n. 194 del 2003, di attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco.
  Evidenzia poi che esso reca un'apposita clausola di invarianza degli oneri (articolo 31), in base alla quale dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che dispone, inoltre, che le autorità competenti provvedono all'esecuzione dei compiti affidati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  Osserva che il testo è corredato di relazione tecnico-finanziaria, verificata positivamente dalla Ragioneria generale dello Stato. Pag. 57
  Passando all'esame delle norme considerate dalla relazione tecnica, nonché delle altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, segnala quanto segue.
  In merito agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 20, 21 e 30, concernenti le verifiche sulle emissioni, i laboratori autorizzati, gli obblighi informativi, i prodotti di nuova generazione, le sigarette elettroniche e le disposizioni tariffarie, evidenzia che le norme in esame ampliano le attività a carico delle amministrazioni interessate in materia di verifica e controllo sui prodotti del tabacco e correlati.
  In particolare, per quanto riguarda il Ministero della sanità e il Ministero dell'economia e delle finanze, tali attività concernono la misurazione dei livelli di emissione attraverso i laboratori autorizzati, la gestione dei dati e delle informazioni fornite dai produttori e dagli importatori sugli ingredienti e additivi dei prodotti, la valutazione sull'utilizzo degli aromi caratterizzanti, la gestione dei dati e delle notifiche sull'immissione in commercio dei prodotti del tabacco di nuova generazione e delle sigarette elettroniche. Le norme prevedono, inoltre, l'adozione di specifiche tariffe a carico di fabbricanti e importatori per il finanziamento delle predette attività, salvo che per la gestione dei dati e delle notifiche sull'immissione in commercio dei prodotti del tabacco di nuova generazione. In proposito, segnala che, a differenza di quanto previsto dal disposto normativo, la relazione tecnica precisa che anche per le attività di cui al citato articolo 20 del provvedimento in esame viene definita una specifica tariffa, individuata sulla base del costo effettivo del servizio reso con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Ritiene che sul punto andrebbe quindi acquisito un chiarimento circa il finanziamento di tali nuove attività sui prodotti del tabacco di nuova generazione previste a carico del Ministero della salute e del Ministero dell'economia e delle finanze precisando se le stesse attività siano finanziate o meno a valere su una tariffa di nuova adozione.
  Con riferimento al procedimento di autorizzazione dei laboratori di analisi da parte dell'Istituto superiore di sanità, evidenzia che il provvedimento in esame non prevede esplicitamente alcuna forma di rimborso degli oneri da parte dei soggetti richiedenti. Al riguardo, ritiene che andrebbero precisate le modalità di finanziamento delle attività svolte dell'Istituto superiore di sanità in relazione al procedimento di autorizzazione dei laboratori di analisi.
  In ordine all'articolo 11, recante avvertenze combinate per i prodotti da tabacco da fumo e numero verde contro il fumo, evidenzia che la norma dispone che sulle confezioni dei prodotti del tabacco da fumo sia riportato obbligatoriamente il riferimento al numero verde per smettere di fumare (800554088). La vigente disciplina, di cui si dispone l'abrogazione con il provvedimento in esame, prevede invece che l'indicazione del numero verde sia inclusa tra le avvertenze supplementari a completamento dell'avvertenza n. 12 a rotazione con altre informazioni. Ritiene che andrebbe verificato se la previsione di inserire obbligatoriamente l'indicazione del numero verde sulle confezioni possa incrementare il numero delle telefonate registrato rispetto agli anni passati, con conseguente maggior aggravio operativo per l'Istituto superiore di sanità e che per quest'ultimo andrebbe quindi confermata la capacità di far fronte ai predetti adempimenti nel quadro delle risorse già attribuite.
  Con riguardo infine all'articolo 24, comma 4, riguardante i distributori automatici per la vendita al pubblico, ritiene che andrebbe acquisita una conferma da parte del Governo circa l'effettiva possibilità che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli sia in grado di svolgere le nuove attività di verifica sui distributori automatici per la vendita al pubblico, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  Infine, in merito all'articolo 16, relativo alla tracciabilità delle confezioni unitarie dei prodotti del tabacco, sottolinea la rilevanza delle previsioni in esso contenute Pag. 58anche ai fini della lotta al contrabbando, fenomeno che, secondo le rilevazioni di Euromonitor, produce un mancato introito per lo Stato stimato in circa 800 milioni di euro annui. Al riguardo, in relazione alle competenze della Commissione bilancio in merito alla predisposizione di strumenti efficaci per ridurre al minimo o eliminare gli spazi per l'illegalità nel settore, chiede alla rappresentante del Governo se ritenga opportuno introdurre nel provvedimento una previsione relativa alla individuazione, tramite procedimenti di evidenza pubblica, di soggetti terzi incaricati della tracciabilità dei prodotti del tabacco. Sul punto evidenzia inoltre che risulta avviata a livello europeo una discussione sul recepimento del protocollo contro tabagismo e commercio illecito di tabacco che, all'articolo 8, prevede una necessaria separazione dei ruoli tra imprese produttrici e soggetti deputati al controllo ed alla tracciabilità.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dalla relatrice, nella seduta di martedì prossimo.

  Francesco BOCCIA, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.45.