CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 17 novembre 2015
542.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Difesa (IV)
COMUNICATO
Pag. 33

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 17 novembre 2015. — Presidenza del presidente Francesco Saverio GAROFANI. — Interviene il sottosegretario per la difesa Gioacchino Alfano.

  La seduta comincia alle 13.50.

Variazione nella composizione della Commissione.

  Francesco Saverio GAROFANI, presidente, avverte che la deputata Francesca Bonomo è entrata a far parte della Commissione.

Relazione concernente l'impiego dei fondi per il finanziamento dei programmi di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, in materia di partecipazione di imprese nazionali a programmi industriali aeronautici in collaborazione internazionale.
Atto n. 211.

(Rilievi alla X Commissione).
(Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, e conclusione).

  La Commissione prosegue l'esame dell'atto in titolo, rinviato nella seduta del 10 novembre 2015.

  Francesco Saverio GAROFANI, presidente, avverte che è pervenuta la richiesta Pag. 34affinché della seduta odierna sia data pubblicità mediante l'attivazione degli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

  Luigi LACQUANITI (PD), relatore, propone che la Commissione deliberi di valutare l'atto in titolo favorevolmente.

  Massimo ARTINI (Misto-AL) chiede una breve sospensione della seduta.

  La seduta, sospesa alle 13.55, riprende alle 14.05.

  Luca FRUSONE (M5S) sottolinea preliminarmente che il suo gruppo ha chiesto che la Commissione Difesa esaminasse l'atto in titolo, inizialmente ad essa non assegnato, in quanto i finanziamenti della legge n. 808 hanno sempre riguardato in larga misura progetti di ricerca di interesse militare. Dopo aver poi ricordato che il Governo dovrebbe riferire al Parlamento annualmente sullo stato dell'industria aeronautica, rileva che, invece, la Relazione su questo tema non risulta trasmessa con regolarità. Dichiara infine che il suo gruppo sarebbe stato disponibile a votare favorevolmente sull'atto in titolo, se il Governo avesse fornito informazioni di maggiore dettaglio sui progetti destinatari dei finanziamenti.

  Tatiana BASILIO (M5S) ritiene che la Commissione debba esprimersi sull'impiego dei finanziamenti per la legge n. 808 del 1985, che sono sempre stati utilizzati in larga misura per progetti di ricerca in campo militare e rappresentano quindi un sistema di incentivazione dello sviluppo di sistemi di arma destinati inevitabilmente a essere poi offerti per l'acquisito anche e innanzitutto alla Difesa italiana. Giudica poi fuori luogo il commento del ministro dello sviluppo economico, ripreso anche nell'ultima Relazione sullo stato dell'industria aeronautica, secondo cui l'acquisizione del parere delle commissioni parlamentari sui fondi per i progetti di ricerca di cui si parla non sarebbe del tutto coerente e funzionale con le finalità della legge n. 808, attesa la necessità di assicurare la massima trasparenza a quel che riguarda lo sviluppo di sistemi d'arma. Si tratta, in ogni caso, di un meccanismo di finanziamento da rivedere e da rendere più chiaro e trasparente nella finalità e nelle destinazioni.

  Francesco Saverio GAROFANI, presidente, ricorda che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha concordato in modo unanime sulla richiesta del gruppo del Movimento 5 Stelle di chiedere che la Commissione fosse autorizzata a trasmettere i propri rilievi alla Commissione Attività produttive, e questo in considerazione del fatto che senza dubbio il finanziamento dei progetti di ricerca ai sensi della legge n. 808 investe anche le competenze della Commissione Difesa.
  Ciò premesso, osserva che il finanziamento di progetti di ricerca nel campo dell'aeronautica militare avviene in modo trasparente, nel rispetto di norme di legge e nell'ottica di sostenere la ricerca nazionale e lo sviluppo nel settore dell'aerospazio, e che, ove si ritenga necessario modificare queste norme, si dovrebbe intervenire direttamente su di esse. Quanto all'impiego dei fondi, ritiene che il Governo abbia assicurato tutta la trasparenza possibile, considerato che si tratta di progetti di ricerca cui le imprese stanno ancora lavorando.

  Il sottosegretario Gioacchino ALFANO, premesso di condividere le considerazioni del presidente, dichiara la piena disponibilità del Ministero della difesa a rendere alla Commissione tutti i chiarimenti che saranno chiesti, nell'ambito di competenza del medesimo dicastero.

  Tatiana BASILIO (M5S), richiamando i ragionamenti già svolti, ribadisce che si tratta di un meccanismo di finanziamento poco chiaro, per quanto riguarda gli aspetti di interesse della Commissione Difesa, e sottolinea quindi la necessità di assicurare maggiore trasparenza, dal Pag. 35punto di vista del Parlamento, sull'impiego dei fondi destinati alla realizzazione di sistemi d'armamento. Dichiara, in conclusione, il voto contrario del gruppo del Movimento 5 Stelle sulla proposta di rilievi del relatore.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di rilievi del relatore (vedi allegato 1).

  La seduta termina alle 14.25.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 17 novembre 2015. — Presidenza del presidente Francesco Saverio GAROFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Gioacchino Alfano.

  La seduta comincia alle 13.55.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Francesco Saverio GAROFANI, presidente, avverte che è pervenuta la richiesta affinché della seduta odierna sia data pubblicità mediante l'attivazione degli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Disposizioni in materia di acquisto e dismissione di autovetture di servizio o di rappresentanza della pubbliche amministrazioni.
C. 3220 Sorial.

(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Francesco Saverio GAROFANI, presidente, sostituendo il relatore, deputato Fusilli, impossibilitato a prendere parte alla seduta, riferisce che la proposta di legge C. 3220 interviene in ordine alla riduzione dei costi delle autovetture di servizio e di rappresentanza delle amministrazioni pubbliche. Segnala, quindi, che l'obiettivo dell'iniziativa legislativa è quello di ridurre ulteriormente, rispetto alle misure di contenimento già previste dalla normativa vigente, gli oneri che derivano a carico della finanza pubblica dall'uso delle cosiddette «auto blu».
  La proposta di legge in esame, dunque, incide sulla disciplina che è stata dettata, da ultimo, dall'articolo 15 del decreto-legge n. 66 del 24 aprile 2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 89 del 23 giugno 2014, nonché dal relativo provvedimento attuativo, costituito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 settembre 2014.
  In particolare, ricorda che il comma 1 dell'articolo 15 stabilisce che decorrere dal 1o maggio 2014, le amministrazioni pubbliche non possono effettuare spese di ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture. Tale limite non si applica, tra l'altro, alle «autovetture utilizzate per i servizi istituzionali svolti nell'area tecnico-operativa della difesa».
  Il provvedimento in esame, composto da tre articoli, reca – all'articolo 1 – le finalità della proposta di legge, l'ambito di applicazione della relativa disciplina e le sanzioni previste in caso di non osservanza.
  Più specificatamente, il comma 1 stabilisce, a decorrere dal 1o gennaio 2016, un generale divieto per tutte le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della P.A., come individuate dall'elenco predisposto annualmente dall'ISTAT, di acquistare autovetture di servizio e di rappresentanza, nonché di stipulare contratti di leasing aventi ad oggetto le autovetture medesime. Le amministrazioni cui è destinata la nuova disciplina comprendono, come precisato dal medesimo comma, anche «le autorità indipendenti, le regioni e gli enti locali».
  Il comma 2, che riguarda anche gli ambiti di interesse della Commissione difesa, esclude dalle nuove regole talune Pag. 36tipologie di servizi svolti dalle amministrazioni pubbliche. In particolare – per quel che riguarda la Commissione – il provvedimento prevede che «restano ferme le disposizioni concernenti le autovetture adibite ai servizi operativi ... della difesa e della sicurezza militare». Come detto, tali disposizioni sono quelle recate dall'articolo 15 del decreto-legge n. 66 citato, che però utilizza una locuzione diversa: «autovetture utilizzate per i servizi istituzionali svolti nell'area tecnico-operativa della difesa».
  Il comma 3 reca il divieto espresso per amministrazioni pubbliche di assegnare autovetture a soggetti diversi da quelli elencati al comma precedente, mentre i commi 4 e 5 recano norme sanzionatorie.
  L'articolo 2 disciplina la dismissione delle autovetture delle pubbliche amministrazioni non rispondenti ai criteri di impiego previsti dal provvedimento. Tale dismissione dovrà avvenire nella forma di asta pubblica realizzata su piattaforma elettronica sulla base del censimento delle autovetture previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 settembre 2015. I relativi proventi e le dotazioni di bilancio per l'acquisto e la gestione di autovetture di cui le amministrazioni pubbliche disponevano si prevede che siano trasferiti al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.
  Infine, l'articolo 3 demanda ad un decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con quello dell'economia, l'adozione entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di un regolamento di attuazione della nuova disciplina.
  In conclusione, formula una proposta di parere favorevole con un'osservazione (vedi allegato 2).

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del presidente.

Disposizioni in materia di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative nonché di assunzione di incarichi di governo nazionale e negli enti territoriali. Modifiche alla disciplina in materia di astensione e ricusazione dei giudici.
C. 2188, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite I e II).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Rosanna SCOPELLITI (AP), relatrice, introducendo l'esame del provvedimento, rileva che l'iniziativa legislativa sulla quale la Commissione è chiamata a rendere il parere alle Commissioni riunite Affari costituzionali e Giustizia ha come obiettivo quello di porre limiti alla partecipazione dei giudici all'attività politica, contemperando la doverosa imparzialità dei giudici con il diritto di tutti i cittadini di accedere alle cariche pubbliche. Si tratta di un provvedimento complesso che interviene su una questione assai delicata e che riguarda interessi e diritti differenti ma tutti sensibili e importanti, quali il diritto all'elettorato passivo e alla partecipazione alla vita politica del magistrato, nonché il principio costituzionalmente previsto della terzietà, indipendenza ed imparzialità del giudice.
  Passando subito ai contenuti di merito, segnala che l'articolo 1 reca disposizioni in materia di candidabilità e di assunzione di incarichi di governo negli enti territoriali da parte dei magistrati ed esclude che questi possano candidarsi alle elezioni o assumere incarichi di governo negli enti locali in territori ricadenti nelle circoscrizioni elettorali dove hanno prestato servizio nei cinque anni precedenti. La norma si applica a tutti i magistrati, compresi quelli militari nonché quelli collocati fuori ruolo.
  Al riguardo ricorda che per i magistrati militari, il codice dell'ordinamento militare (decreto legislativo n. 66 del 2010) prevede che lo stato giuridico, le garanzie d'indipendenza, l'avanzamento e il trattamento economico siano regolati dalle disposizioni in vigore per i magistrati ordinari, in quanto applicabili (articolo 52, Pag. 37comma 4). Una differente disciplina è prevista invece per i magistrati onorari, ai quali dovranno applicarsi le disposizioni recate dall'articolo 10.
  Rispetto alla disciplina attualmente vigente per le elezioni politiche, le novità principali introdotte dall'articolo 1 sono: la previsione di una incandidabilità in luogo dell'ineleggibilità; l'estensione della disciplina alle elezioni europee; l'aumento da 6 mesi a 5 anni del periodo in cui il magistrato non deve aver prestato servizio nel territorio di riferimento; l'estensione dell'incandidabilità a tutto il territorio regionale nonché, come sembrerebbe, ai magistrati delle giurisdizioni superiori.
  Sempre l'articolo 1 disciplina anche i casi di incandidabilità dei magistrati alle elezioni provinciali e di divieto di assunzione dell'incarico di assessore provinciale, nonché i casi di incandidabilità dei magistrati alle elezioni comunali e circoscrizionali e di divieto di assunzione dell'incarico di assessore comunale.
  Un'ulteriore aspetto di novità è previsto dal comma 2 dell'articolo 1 che stabilisce il principio secondo cui il magistrato deve trovarsi in stato di aspettativa da almeno sei mesi all'atto dell'accettazione della candidatura. Secondo la normativa vigente, infatti, per le elezioni politiche i magistrati devono trovarsi in aspettativa al momento dell'accettazione della candidatura, mentre per le elezioni amministrative il collocamento obbligatorio in aspettativa non è previsto.
  Le nuove disposizioni sull'incandidabilità e sull'obbligo di aspettativa non si applicano nel caso in cui i magistrati abbiano cessato di appartenere ai rispettivi ordini giudiziari (comma 3, articolo 1).
  L'articolo 2 introduce il divieto di assumere incarichi di Governo nazionali o l'incarico di assessore provinciale o comunale per i magistrati che non siano collocati in aspettativa. Anche in questo caso, la disposizione si applica a tutti i magistrati ad eccezione dei magistrati onorari. La disciplina vigente prevede, invece, il collocamento fuori ruolo di diritto ovvero il collocamento in aspettativa, per gli appartenenti alle magistrature ordinaria e speciali chiamati a ricoprire incarichi di Governo nazionale.
  L'articolo 3 riguarda la dichiarazione sostitutiva (cosiddetta autocertificazione) attestante l'insussistenza delle condizioni di incandidabilità, resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.
  L'articolo 4 regola lo status dei magistrati durante il mandato elettivo o lo svolgimento di incarichi di Governo, stabilendo che il magistrato deve obbligatoriamente trovarsi in aspettativa, in posizione di fuori ruolo.
  L'articolo 5 disciplina il ricollocamento in ruolo dei magistrati che si siano candidati alle elezioni europee, politiche o amministrative, senza essere eletti.
  L'articolo 6 colma una lacuna attualmente presente nel nostro ordinamento, disciplinando il ricollocamento in ruolo dei magistrati che abbiano svolto il mandato elettorale al Parlamento nazionale o al Parlamento europeo. In particolare, la disposizione – che si applica ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari – prevede che alla cessazione del mandato elettorale il magistrato non può tornare a svolgere le funzioni precedenti.
  Gli articoli da 7 a 9 disciplinano, rispettivamente, il ricollocamento in ruolo dei magistrati che abbiano svolto incarichi di Governo nazionale e locale, la ricostruzione della loro carriera, e il ricollocamento in ruolo dei magistrati che abbiano svolto il mandato elettorale negli enti territoriali.
  L'articolo 10, come già accennato, riguarda la disciplina applicabile alla magistratura onoraria. In particolare, viene esclusa la candidabilità del giudice onorario nelle elezioni europee, politiche e amministrative nelle circoscrizioni elettorali comprese, anche in parte, nel distretto di Corte d'appello nel quale esercitano le funzioni o hanno esercitato le funzioni nei 12 mesi antecedenti l'accettazione della candidatura. Per tali circoscrizioni elettorali l'ineleggibilità è assoluta. Al di fuori del distretto di Corte d'appello nel quale esercita le funzioni il magistrato onorario Pag. 38potrà invece candidarsi liberamente, e potrà anche continuare a svolgere la propria attività durante la campagna elettorale. I magistrati onorari, infatti, non essendo pubblici dipendenti, non godono del diritto di questi ultimi al collocamento in aspettativa. Non troverà applicazione dunque la disposizione della proposta di legge che impone a tutti gli altri magistrati di porsi in aspettativa almeno 6 mesi prima l'accettazione della candidatura.
  L'articolo 11 prevede che le disposizioni della legge costituiscano principi fondamentali in materia di candidabilità ed eleggibilità dei magistrati alle elezioni regionali e di assunzione dell'incarico di assessore regionale, mentre l'articolo 12 reca la disciplina transitoria per i magistrati che si trovino a svolgere i mandati o a ricoprire gli incarichi previsti dalla proposta di legge.
  Gli articoli 13 e 14 recano delle novelle che modificano, rispettivamente, la disciplina in materia di astensione e ricusazione dei giudici, nonché quella riguardante le sanzioni disciplinari per i magistrati ordinari.
  L'articolo 15, invece, estende ai magistrati amministrativi, contabili e militari la sanzione disciplinare della perdita di anzianità per almeno due anni laddove abbiano accettato la candidatura alle elezioni europee, politiche, regionali o locali, ovvero abbiano assunto incarichi di Governo nazionale o locale, in violazione della riforma.
  Infine, l'articolo 16 abroga tutte le disposizioni, anche speciali, in contrasto con la nuova legge.
  In conclusione, non essendovi criticità per quel che riguarda le competenze della Commissione, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 3).

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 14.05.

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