CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 12 novembre 2015
539.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Giovedì 12 novembre 2015. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

  La seduta comincia alle 9.20.

DL 153/2015: Misure urgenti per la finanza pubblica.
C. 3386 Governo, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere).

  Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

  Alessandro NACCARATO, presidente e relatore, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

  La seduta termina alle 9.25.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Giovedì 12 novembre 2015. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

  La seduta comincia alle 13.55.

DL 174/2015: Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione.
Nuovo testo C. 3393 Governo.
(Parere alle Commissioni riunite III e IV).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

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  Paola PINNA (SCpI), relatrice, rileva che il disegno di legge C. 3393, di conversione del decreto legge n. 174 del 2015, che si esamina nel testo risultante dall'esame degli emendamenti presso le Commissioni di merito, reca una serie di disposizioni volte assicurare, per il periodo 1o ottobre-31 dicembre 2015, la proroga della partecipazione del personale delle Forze armate e di polizia alle missioni internazionali, nonché la prosecuzione degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione. Come precisato nella relazione sull'analisi tecnico normativa (ATN) allegata al provvedimento in esame, la scelta di intervenire con lo strumento del decreto legge «è determinata dalla scadenza, al 30 settembre 2015, del termine previsto dal precedente provvedimento di finanziamento e dalla conseguente necessità di fornire in tempi brevi adeguata copertura giuridica e finanziaria agli interventi previsti, nonché all'azione dei contingenti militari e del personale appartenente alle Forze di polizia impiegati nelle diverse aree geografiche».
  Il decreto disciplina, altresì, i profili normativi connessi alle missioni e prevede per specifici aspetti (quali il trattamento giuridico, economico e previdenziale, la disciplina contabile e penale) una normativa strumentale al loro svolgimento individuata essenzialmente mediante un rinvio all'ordinamento vigente. Al riguardo si osserva, infatti, che non esistono nella vigente Costituzione previsioni che disciplinino espressamente l'impiego dello strumento militare all'estero ad eccezione delle disposizioni volte a disciplinare lo stato di guerra. Le disposizioni di cui agli articoli. 78 (Le Camere deliberano lo stato di guerra) e 87 (Il Presidente della Repubblica dichiara lo stato di guerra) si riferiscono al ricorso alla guerra internazionale, intesa in senso classico. Mancando una disciplina esplicita a livello costituzionale sugli altri impieghi delle strumento militare all'estero, si deve attualmente fare riferimento alle leggi ordinarie, come la legge 14 novembre 2000, n. 331 che, dopo aver ricordato che il compito delle Forze armate italiane è la difesa dello Stato, aggiunge che queste possono essere impiegate all'estero al fine della realizzazione della pace e della sicurezza, ma sempre in conformità delle regole del diritto internazionale e alle determinazioni delle organizzazioni internazionali di cui l'Italia sia membro.
  Il quadro normativo relativo alla partecipazione italiana a missioni internazionali viene pertanto attualmente stabilito da singoli provvedimenti legislativi per l'avvio delle missioni ovvero da provvedimenti periodici contenenti l'autorizzazione di proroga delle missioni e il relativo finanziamento (da ultimo il decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43) nei quali si osserva il ripetersi di disposizioni pressoché identiche, riferite ad un determinato complesso di missioni, che hanno raggiunto un discreto grado di stabilità, disciplinando aspetti quali il trattamento economico e normativo del personale delle Forze Armate e Forze di polizia, la disciplina contabile e così via.
  Il disegno di legge in esame, nell'autorizzare o prorogare la partecipazione italiana alle missioni internazionali in corso di svolgimento, come detto, reca numerosi rinvii alla legislazione vigente, secondo un procedimento consueto nei decreti-legge in materia, in conseguenza della carenza di una normativa unitaria che regolamenti i profili giuridico-economici delle missioni stesse. La medesima carenza viene segnalata nella relazione sull'analisi tecnico-normativa allegata al provvedimento in esame. In particolare, per la disciplina in materia penale, si perpetua la lunga e complessa catena di rinvii normativi al decreto-legge n. 152 del 2009 e al decreto-legge n. 209 del 2008 che, a sua volta, contiene anche ulteriori rinvii al codice penale militare di pace ed alla specifica disciplina in materia di missioni militari recata dal decreto-legge n. 421 del 20011.
  Al riguardo, segnala che, proprio per porre rimedio a questa sistematico ricorso al decreto-legge per il finanziamento delle missioni la disciplina dei profili ad esse connessi, nel corso della legislatura la Pag. 11Camera dei deputati ha approvato in prima lettura il testo unificato delle proposte di legge A.C. 45 ed abb. recante disposizioni in materia di missioni internazionali. Il provvedimento disciplina i profili normativi connessi alle missioni e prevede, per specifici aspetti (quali il trattamento giuridico, economico e previdenziale, la disciplina contabile e penale), una normativa strumentale al loro svolgimento. Il provvedimento è attualmente all'esame del Senato (A.S. 1917).
  Sotto il profilo dell'efficacia temporale delle disposizioni, segnalo che il decreto-legge interviene a prorogare le missioni internazionali dal 1o ottobre al 31 dicembre 2015, retroagendo dunque di trenta giorni rispetto alla sua entrata in vigore, avvenuta in data 31 ottobre gennaio 2015, giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (30 ottobre) e dando così copertura normativa all'impegno dell'Italia nelle missioni internazionali dal 1o ottobre 2015 circostanza che, come rilevato in situazioni analoghe dal Comitato per la legislazione della Camera, non appare coerente con le esigenze di stabilità, certezza esemplificazione della legislazione. Del resto, si osserva come in passato vi siano diversi precedenti di decreti-legge di proroga delle missioni internazionali adottati in tempi successivi alla scadenza delle missioni (da ultimo decreto-legge n. 7 del 2015 adottato cinquanta giorni dopo la scadenza del precedente decreto n. 109 del 2014).
  Rilevato preliminarmente che l'esame in sede referente del provvedimento ha apportato lievi modifiche al testo riguardanti l'articolo 8, laddove sono stati aggiunti tra i Paesi a favore dei quali si svolgono iniziative di cooperazione allo sviluppo il Nepal, Haiti e l'Ucraina, passa ad esaminare nello specifico il contenuto del provvedimento, composto da 12 articoli suddivisi in tre capi.
  Il capo I, composto dai primi 7 articoli, reca le autorizzazioni di spesa per il periodo 1o ottobre-31 dicembre 2015 necessarie alla proroga del termine per la partecipazione italiana a diverse missioni internazionali delle Forze armate e delle forze di polizia e a talune esigenze connesse alle richiamate missioni (articolo 1, 2, 3, e 4), le relative norme sul personale (articolo 5), nonché quelle in materia penale (articolo 6) e contabile (articolo 7). Le richiamate autorizzazioni di spesa sono raggruppate nell'articolato sulla base di criteri geografici: Europa (Balcani, Bosnia-Erzegovina, Albania, Kosovo, Cipro e le zone del Mediterraneo); Asia (Afghanistan, Qatar, Emirati Arabi Uniti, Bahrain, Libano); Africa (Mali, Corno d'Africa, Oceano indiano, Somalia). Il capo II del decreto legge in esame, reca, invece, disposizioni riguardanti iniziative di cooperazione allo sviluppo (articolo 8, come detto, modificato in sede referente) ed al sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione (articolo 9), nonché il regime degli interventi (articolo 10). Da ultimo, gli articoli 11 e 12, ricompresi nel Capo III (Disposizioni finali), recano disposizioni concernenti la copertura finanziaria del provvedimento e la sua entrata in vigore.
  Inoltre, rispetto al precedente decreto non risultano prorogate le autorizzazioni di spesa originariamente previste: dal comma 7 dell'articolo 11 del decreto-legge n. 7 del 2015, che autorizzava dal 1o ottobre al 31 dicembre 2015 la spesa di euro 33.486.740 per la partecipazione di personale militare alla missione della NATO denominata Baltic Air Policing; dal comma 8 dell'articolo 12, che autorizzava dal 1o ottobre al 31 dicembre 2015 la spesa di euro 92.594 per la prosecuzione dal 1o gennaio 2015 al 31 marzo 2015 della partecipazione italiana militare alla missione EUMM Georgia; dal comma 1 dell'articolo 13, che autorizzava la spesa di 92.998 euro volta a consentire dal 1o gennaio 2015 al 30 settembre 2015 la proroga della partecipazione di personale militare alla missione European Union Border Assistance Mission in Libya (EUBAM Libya) nonché la proroga della partecipazione ad attività di assistenza, supporto e formazione delle forze armate in Libia; dal comma 2 dell'articolo 13, che autorizzava, dal 1o gennaio 2015 al 30 settembre 2015, la spesa di 4.364.181 euro per la proroga della partecipazione di Pag. 12personale del Corpo della Guardia di finanza alla missione in Libia; e dal comma 6 dell'articolo 13, che autorizzava per il periodo dal 1o gennaio 2015 al 31 marzo 2015 la spesa di euro 1.401.305 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea nella Repubblica Centrafricana, denominata EUFOR RCA.
  Rispetto al precedente decreto legge di proroga delle missioni risultano inserite per la prima volta le autorizzazioni relative: alla partecipazione di personale militare all'operazione militare nell'unione europea nel Mediterraneo centromeridionale denominata EUNAVFOR MED, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 99 del 2015; alla partecipazione di un magistrato collocato fuori ruolo alla missione missione EUPOL COPPS (European Union Police Mission for the Palestinian Territories). La spesa autorizzata dal comma 7 dell'articolo 2 del decreto legge in esame, relativamente all'ultimo trimestre del 2015, è di euro 17.723.
  Infine, rileva che il provvedimento in esame interviene in materie, quali la politica estera e i rapporti internazionali, la difesa e le forze armate, l'ordinamento penale, che risultano attribuite alla legislazione esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettere a), d) e l) della Costituzione). Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con una osservazione (vedi allegato 1).

  Alessandro NACCARATO (PD), presidente, comunica che è stata presentata una proposta alternativa di parere da parte del gruppo del Movimento 5 Stelle (vedi allegato 2).
  Avverte che porrà in votazione per prima la proposta di parere della relatrice. In caso di approvazione la proposta alternativa di parere sarà preclusa e non verrà, quindi, posta in votazione.

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 14.

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