CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 11 novembre 2015
538.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

  Mercoledì 11 novembre 2015. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Vito De Filippo.

  La seduta comincia alle 14.05.

Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario.
Testo unificato C. 259 Fucci, C. 262 Fucci, C. 1324 Calabrò, C. 1312 Grillo, C. 1581 Vargiu, C. 1902 Monchiero, C. 1769 Miotto e C. 2155 Formisano.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 10 novembre 2015.

  Mario MARAZZITI, presidente, ricorda che nella seduta di ieri si è concluso l'esame degli articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 7.

  Federico GELLI (PD), relatore, comunica che è in corso di svolgimento un approfondimento sulle forme alternative alla copertura assicurativa, già adottate da parte di alcune regioni, e sul tema dell'azione diretta nei confronti delle imprese assicuratrici. Chiede pertanto un rinvio dell'esame del provvedimento per poter valutare l'eventuale presentazione di proposte emendative.

  Mario MARAZZITI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento in titolo ad altra seduta.

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Norme per la limitazione degli sprechi, l'uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale.
C. 3057 Gadda, C. 3167 Mongiello, C. 3196 Faenzi, C. 3237 Sberna, C. 3274 Nicchi, C. 3248 Mantero e C. 3191 Causin.
(Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 27 ottobre 2015.

  Mario MARAZZITI, presidente, ricorda che la Commissione ha svolto l'esame preliminare del provvedimento in titolo, avendo avuto luogo la discussione e, successivamente ad essa, un ampio ciclo di audizioni, conclusosi con le audizioni dei ministri dell'agricoltura e dell'ambiente.
  Da, quindi, la parola al sottosegretario per la salute, avendo questi chiesto di intervenire sul tema in oggetto.

  Il sottosegretario Vito DE FILIPPO sottolinea, con riferimento alla tematica in esame ed in vista del probabile avvio dei lavori in sede di Comitato ristretto, finalizzati alla predisposizione di un testo unificato, la posizione favorevole del Governo.
  Ritiene, infatti, meritevole di apprezzamento una iniziativa normativa che si pone l'obiettivo di favorire, incentivare e semplificare le buone pratiche che da tempo sono attuate nel territorio nazionale, ponendo una particolare attenzione nei confronti della riduzione dello spreco alimentare e del recupero e riuso delle eccedenze. Non vi è dubbio infatti, che lo sperpero, che diventa rifiuto e che ha un costo per l'intera collettività, comporta a sua volta un dispendio di risorse naturali e idriche utilizzate per produrre gli alimenti, consumo di concimi e di fertilizzanti e, soprattutto, emissioni di anidride carbonica a ogni livello della filiera, dalla produzione fino alla distribuzione e al consumo.
  Auspica che a conclusione dei lavori parlamentari, l'ordinamento nazionale possa essere arricchito di un assetto normativo organico e sistematico, che garantisca, da una parte, una serie di semplificazioni e agevolazioni a beneficio degli adempimenti e delle procedure connessi alla cessione dei beni alimentari a scopo di beneficenza e, nel contempo, preveda una serie di misure che, nel rispetto dei regolamenti comunitari in materia, garantiscano la salubrità e l'idoneità dei beni alimentari ceduti.
  Entrando nel merito del provvedimento, ricorda che, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento n. 178 del 2002, è definito «operatore del settore alimentare» la persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell'impresa alimentare posta sotto il suo controllo ed è considerata «impresa alimentare» ogni soggetto pubblico o privato, con o senza fini di lucro, che svolge una qualsiasi delle attività connesse ad una delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti. Sempre ai sensi del citato articolo 3 del regolamento (CE) 178/2002, è considerato «consumatore finale» di un prodotto alimentare colui che non utilizzi tale prodotto nell'ambito di un'operazione o attività di un'impresa del settore alimentare.
  Inoltre, per quanto riguarda le disposizioni già vigenti, ricorda che, ai sensi della legge 25 giugno 2003, n. 155, recante «Distribuzione dei prodotti alimentari a fini di solidarietà sociale», le organizzazioni non lucrative (ONLUS) che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari, sono equiparati nei limiti del servizio prestato ai consumatori finali.
  Osserva, inoltre, che sempre ai sensi del regolamento (CE) 178/2002 in ogni fase della produzione, della trasformazione e della distribuzione deve essere assicurata la rintracciabilità degli alimenti, dei mangimi, degli animali destinati alla produzione alimentare e di qualsiasi altra sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime. In caso di situazioni di allerta alimentare, infatti, è fondamentale poter individuare l'ultimo distributore che deve essere responsabile Pag. 112della dichiarazione della provenienza dell'alimento ai fini dell'informazione al consumatore ed eventuale ritiro del prodotto qualora sia necessario adottare da parte delle autorità competenti delle misure di prevenzione o gestione del rischio in situazioni di emergenza sanitaria. A tal fine, la vigente normativa dispone che gli operatori devono disporre di sistemi e di procedure che consentano di mettere a disposizione delle autorità competenti le informazioni al riguardo disponendo di sistemi e procedure per individuare le imprese alle quali hanno fornito i propri prodotti.
  Ritiene opportuno richiamare anche il tema del «termine minimo di conservazione» precisando che esso rappresenta, ad oggi (articolo 10 del decreto legislativo n. 109 del 1992, come modificato dal decreto legislativo n. 181 del 2003), il limite oltre il quale l'alimento è sicuro, ma può non conservare alcune caratteristiche organolettiche, quali ad esempio la fragranza, l'odore, la sofficità. Gli alimenti che hanno superato tale termine, possono essere commercializzati garantendo l'integrità della confezione e le idonee condizioni di conservazione. Invece, per «data di scadenza» si intende (articolo 10-bis del decreto legislativo n. 109 del 1992, come modificato dal decreto legislativo n. 181 del 2003) la data di scadenza che comprende il giorno, il mese ed eventualmente l'anno, e comporta la enunciazione delle condizioni di conservazione, e, qualora prescritto, un riferimento alla temperatura in funzione della quale è stato determinato il periodo di validità.
  Con riferimento al tema del riutilizzo di beni di «prima necessità» ricorda il tema dei medicinali non utilizzati, non scaduti e correttamente conservati. Sottopone, pertanto, all'attenzione della Commissione l'opportunità di valutare l'estensione dell'ambito di applicazione del provvedimento in esame con riguardo anche a tale specifica tematica, avendo cura, tuttavia, di predisporre un impianto normativo che escluda la possibilità di tale iniziativa, quando i medicinali non presentano il confezionamento integro ovvero, quando presentano difetti di produzione, non offrendo la garanzia di qualità e sicurezza.
  Ribadisce, in conclusione, che si tratta di un provvedimento importante e condiviso che trova un pieno sostegno da parte del Governo.

  Mario MARAZZITI, presidente, dichiara la sua soddisfazione per la condivisione dello spirito del provvedimento in esame da parte del rappresentante del Governo e ricorda che la richiamata inclusione dei farmaci nelle iniziative volte a ridurre lo spreco è oggetto anche di una proposta di legge presentata dalla collega Lenzi.

  Anna Margherita MIOTTO (PD) nel ricordare l'esame da parte della XII Commissione nella scorsa legislatura di proposte di legge sullo spreco dei medicinali, chiede di acquisire i risultati della Commissione ministeriale che si è occupata del tema.

  Donata LENZI (PD) valuta positivamente il lavoro portato avanti dalla Commissione, anche attraverso lo svolgimento di un ampio e nutrito ciclo di audizioni, ed esprime apprezzamento per l'atteggiamento collaborativo assunto dal Governo. Precisa che la proposta di legge da lei presentata sullo spreco dei medicinali è basata sul lavoro svolto dalla Commissione nella scorsa legislatura.

  Mario MARAZZITI, presidente, dichiara concluso l'esame preliminare, ricordando che la relatrice, onorevole Gadda, aveva proposto di procedere alla costituzione di un Comitato ristretto al fine della predisposizione di un testo unificato delle proposte di legge in titolo.

  La Commissione delibera, quindi, di nominare un Comitato ristretto, riservandosi il presidente di designarne i componenti sulla base delle indicazioni dei gruppi.

  Mario MARAZZITI, presidente, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.25.

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SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 11 novembre 2015. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Vito De Filippo.

  La seduta comincia alle 14.25.

Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione.
C. 2613-B cost., approvato, in prima deliberazione, dal Senato, modificato, in prima deliberazione, dalla Camera e nuovamente modificato, in prima deliberazione, dal Senato.

(Parere alla I Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Ileana Cathia PIAZZONI (PD), relatrice, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il prescritto parere alla I Commissione (Affari costituzionali) sulle parti di competenza del disegno di legge costituzionale di riforma della parte II della Costituzione, approvato, in prima deliberazione, dal Senato, modificato, sempre in prima deliberazione, dalla Camera, e nuovamente modificato dal Senato.
  Precisa che si soffermerà prevalentemente sulle modifiche apportate al provvedimento in oggetto dal Senato in terza lettura, che siano volte ad incidere su materie afferenti alla competenza della Commissione affari sociali. Al riguardo, ricorda che la XII Commissione, nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera, si soffermò principalmente sull'articolo 31, che – com’è noto – riscrive ampiamente l'articolo 117 della Costituzione, in tema di riparto di competenza legislativa e regolamentare tra Stato e Regioni, modificando il catalogo delle materie e sopprimendo la competenza concorrente, con una redistribuzione delle materie tra competenza esclusiva statale e competenza regionale. Nell'ambito della competenza esclusiva statale, inoltre, sono introdotte materie nuove e sono enucleati casi di competenza esclusiva in cui l'intervento del legislatore statale è circoscritto ad ambiti determinati (quali «disposizioni generali e comuni» o «disposizioni di principio»).
  In particolare, l'articolo 117, secondo comma, lettera m), nel testo approvato con modificazioni dalla Camera, in seconda lettura, e non modificato dal Senato, attribuisce alla legislazione esclusiva dello Stato la competenza per quanto riguarda l'adozione di «disposizioni generali e comuni per la tutela della salute, per le politiche sociali e per la sicurezza alimentare».
  Osserva che la previsione secondo cui allo Stato spetta, tra l'altro, la potestà legislativa esclusiva in materia di disposizioni generali e comuni per le politiche sociali è stata introdotta nel testo anche a seguito del parere espresso in tale senso dalla Commissione affari sociali, che aveva rilevato criticamente il fatto che fosse attribuita alle regioni, in via esclusiva, la potestà legislativa in materia di politiche sociali, materia che, secondo quanto rilevato dalla Commissione medesima, è da considerarsi complementare rispetto a quella della tutela della salute, al fine di garantire indirizzi nazionali uniformi in temi di integrazione socio-sanitaria.
  Ricorda altresì che in base all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione – come modificato dall'articolo 31 del provvedimento in oggetto – spetta invece alle Regioni la potestà legislativa in materia di programmazione e organizzazione dei servizi sanitari e sociali.
  Se, dunque, il Senato non ha apportato ulteriori modifiche all'articolo 117 della Costituzione – come modificato dall'articolo 31 del disegno di legge costituzionale in esame – rispetto al testo licenziato dalla Camera in seconda lettura, esso è intervenuto, invece, sull'articolo 30, che modifica l'articolo 116 della Costituzione. A seguito di tali modifiche, si prevede la Pag. 114possibilità di assoggettare al cosiddetto «regionalismo differenziato» anche le «disposizioni generali e comuni per le politiche sociali». Al riguardo, ricorda che, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, come novellato dall'articolo 30 del provvedimento in esame, è prevista la possibilità di attribuire, con legge dello Stato, ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti alcune delle materie richiamate dall'articolo 117, secondo comma, a regioni diverse da quelle a statuto speciale, anche su richiesta delle stesse, purché la regione sia in condizione di equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio.
  Il Senato, dunque, ha ampliato l'elenco delle materie in relazione alle quali è applicabile il cosiddetto «regionalismo differenziato», ricomprendendovi anche quelle di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), limitatamente alle disposizioni generali e comuni per le politiche sociali.
  Su questo tema, svolge qualche breve considerazione. Rileva, innanzitutto, come il lavoro portato avanti da questa Commissione, durante lo scorso passaggio parlamentare, mirava a rafforzare i poteri dello Stato centrale su alcuni temi di rilevanza fondamentale come quelli della salute e delle politiche sociali, garantendo su tutto il territorio gli stessi diritti ai cittadini e riducendo nel contempo quei conflitti di competenze tra Stato e regioni che avevano caratterizzato la precedente legislazione concorrente. Non a caso la scelta di attribuire allo Stato, in via esclusiva, la potestà legislativa e regolamentare sulle disposizioni generali e comuni, proprio per restringere lo spazio a una legislazione regionale a volte carente e che ha causato difformità nell'erogazione dei servizi sul territorio.
  La modifica apportata dal Senato consente, da un lato, esercizio di particolari forme di autonomia su un tema, quello delle politiche sociali, dove forte è l'esigenza di uniformità, scindendo, dall'altro, il binomio con le politiche sanitarie. L'integrazione socio-sanitaria deve infatti ritenersi al giorno d'oggi un caposaldo del nostro sistema di welfare che, a partire dalla fondamentale legge quadro n. 328 del 2000, si è affermato proprio come sistema integrato di servizi socio-sanitari.
  La predetta modifica, quindi, pur tralasciando le considerazioni generali concernenti il complesso procedimento attuativo del cosiddetto «regionalismo differenziato», rischierebbe di fare aumentare i conflitti di competenza fra Stato e regioni.
  In conclusione, si riserva di formulare una proposta di parere alla luce delle considerazioni svolte e di quelle che emergeranno dal dibattito.

  Federico GELLI (PD) esprime un giudizio fortemente critico sulle modifiche apportate dal Senato all'articolo 30, che interviene sull'articolo 116 della Costituzione, introducendo forme particolari di autonomia per le regioni in relazione alle politiche sociali. Rileva che si rischia una frammentazione di tali politiche a livello territoriale, andando in senso opposto a quello della maggiore integrazione con le politiche sanitarie. Auspica che tale rilevo critico possa essere inserito nel parere che la Commissione è chiamata ad esprimere.

  Anna Margherita MIOTTO (PD), nel condividere pienamente quanto rilevato dal collega Gelli, pone in risalto che la formulazione adottata per la modifica dell'articolo 30 appare fortemente discutibile in quanto affida, anche ad una singola regione, l'individuazione di disposizioni generali e comuni per le politiche sociali. Ritiene che sia evidente che tale compito spetti necessariamente allo Stato e si interroga pertanto sulle possibilità di concreta di applicazione della norma in discussione e sul più che probabile contenzioso di fronte alla Corte costituzionale. Invita pertanto ad inserire nel parere da esprimere un rilievo in tal senso.

  Paola BINETTI (AP) ricorda che l'affidamento alle regioni di numerose competenze in materia sanitaria ha portato ad una forte ed iniqua disparità di trattamento per gli utenti e ad un notevole aumento di costi. Paventa il rischio che i Pag. 115passi in avanti che si vanno compiendo modificando l'articolo 117 siano vanificati dall'intervento sull'articolo 30 denunciato dai colleghi precedentemente intervenuti, determinando una frammentazione delle politiche sociali e rendendole di fatto più fragili. Ritiene pertanto che la Commissione debba esprimere tale rilevo inserendo una specifica condizione all'interno del parere che dovrà esprimere.

  Mario MARAZZITI, presidente, nell'associarsi alle considerazioni di tutti i colleghi intervenuti, sottolinea che la Commissione deve farsi promotrice di una maggiore integrazione delle prestazioni socio-sanitarie e che esse devono essere garantite in modo uniforme sul tutto il territorio nazionale, assicurando universalità ed equità.
  Coglie l'occasione per ricordare che la Commissione ha in progetto la costituzione di un Comitato permanente che si occupi di tale integrazione, così come di quello destinato ad occuparsi delle politiche e degli adempimenti conseguenti agli impegni europei e internazionali in ambito socio-sanitario. Segnala in proposito che un impulso in tal senso è giunto anche dalla Presidente della Camera, in relazione all'Agenda 2030 adottata in sede di Nazioni Unite.
  Rinvia, quindi, il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.50.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE.