CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 11 novembre 2015
538.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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COMITATO DEI NOVE

  Mercoledì 11 novembre 2015.

Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate.
Esame emendamenti C. 1039-1138-1189-2580-2737-2786-2956/A.

  Il Comitato dei nove si è riunito dalle 8.55 alle 9.40, dalle 14.35 alle 15 e dalle 16 alle 16.20.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 11 novembre 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario alla giustizia Cosimo Maria Ferri.

  La seduta comincia alle 15.

Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante disposizioni per l'accertamento dell'esercizio della professione forense.
Atto n. 203.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto, rinviato nella seduta del 10 novembre 2015.

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  Andrea COLLETTI (M5S), con riferimento ai contenuti dello schema di decreto in esame, manifesta netta contrarietà sulle disposizioni che prevedono la cancellazione dall'albo degli avvocati, per un periodo di dodici mesi, per il professionista che non abbia assolto all'obbligo di aggiornamento professionale (cosiddetta «formazione continua»). A suo avviso, trattasi, infatti, di una misura del tutto sproporzionata e irragionevole nei confronti di professionisti che, pur non avendo assolto all'obbligo di formazione professionale, abbiano superato l'esame di abilitazione.
  Manifesta, altresì, perplessità in merito alla disposizione di cui all'articolo 2 del provvedimento che, tra i requisiti che consentono di verificare la continuatività dell'esercizio della professione forense, prevedono la trattazione di almeno cinque «affari» l'anno. Sul punto, ritiene che l'espressione «affari» sia alquanto generica e necessiti di essere, pertanto, meglio definita.

  Alfonso BONAFEDE (M5S), nell'associarsi alle considerazioni testé espresse dal collega Colletti, osserva come il codice civile usi l'espressione in questione con riferimento a situazioni giuridico patrimoniali di compiuta definizione.

   Donatella FERRANTI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante disciplina delle modalità e delle procedure per lo svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione forense e per la valutazione delle prove scritte e orali.
Atto n. 205.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto, rinviato nella seduta del 10 novembre 2015.

  Andrea COLLETTI (M5S), con riferimento ai contenuti dello schema di decreto in esame, rileva l'opportunità che le sessioni d'esame per l'abilitazione all'esercizio della professione forense non si svolgano durante il periodo invernale; ciò, al fine di non penalizzare i candidati destinati a svolgere il predetto esame presso sedi disagiate, come quelle site, ad esempio, nelle regioni Abruzzo e Basilicata. Manifesta, inoltre, perplessità sulle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, del provvedimento, dove è previsto che i candidati possano portare per le prove d'esame esclusivamente testi di legge stampati e pubblicati a cura di un editore, ivi incluso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. In ordine alle modalità di svolgimento delle prove scritte di cui al medesimo articolo 4, ritiene che sarebbe più opportuno e rapido procedere, anziché alla dettatura della traccia del tema, alla stampa e alla distribuzione della stessa ai candidati. Esprime netta contrarietà sulle disposizioni di cui agli articoli 5, comma 7, e 6, comma 8, che prevedono, in relazione alla correzione delle prove scritte e allo svolgimento delle prove orali, l'obbligo per la commissione (o sottocommissione) di riportare nel verbale, in caso di valutazione negativa, una «succinta» motivazione. Ritiene, infatti, che in tali casi la motivazione del giudizio negativo della prova scritta o orale sostenuta dal candidato debba essere esaustiva ed adeguata, non redatta in forma sintetica. Infine, manifesta netta contrarietà nei confronti delle disposizioni di cui all'articolo 46, comma 7, della legge n. 247 del 2012, che prevede che le prove scritte si svolgano con il solo ausilio di testi di legge senza commenti e citazioni giurisprudenziali, escludendo, quindi, l'utilizzo anche dei codici commentati. Osserva, infatti, che tali codici sono regolarmente utilizzati dagli avvocati durante l'esercizio della professione.

   Donatella FERRANTI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.10.

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SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 11 novembre 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

  La seduta comincia alle 15.10.

Conversione in legge del decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione.
C. 3393 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite III e IV).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Donatella FERRANTI, presidente, intervenendo in sostituzione della relatrice, onorevole Giuliani, rammenta che la Commissione è chiamata ad e esprimere il parere sul disegno di legge A.C. 3393, di conversione del decreto legge 30 ottobre 2015, n. 174, in materia proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione.
  Fa presente che il provvedimento reca una serie di disposizioni volte assicurare, per il periodo 1° ottobre-31 dicembre 2015, la proroga della partecipazione del personale delle Forze armate e di polizia alle missioni internazionali, nonché la prosecuzione degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione.
  Per quanto riguarda l'esame degli aspetti della Commissione giustizia, segnala che il comma 1 dell'articolo 5 rinvia, per l'applicazione delle disposizioni in materia penale relative alle missioni previste dal decreto-legge in esame, all'articolo 5 del decreto-legge n. 209 del 2008, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali ed all'articolo 4, commi 1-sexies e 1-septies, del decreto-legge n. 152 del 2009.
  Ricorda che si tratta, pertanto, di disposizioni di natura processuale e sostanziale che risultano essere già applicate ad altre missioni internazionali, rispetto alle quali la Commissione ha già espresso parere favorevole in relazione ai relativi disegni di legge.
  Per tale ragione, preannuncia che proporrà di esprimere parere favorevole.
  Comunque, per ragioni di chiarezza, sia pure analiticamente, passa all'illustrazione delle disposizioni richiamate. In particolare, osserva che, attraverso il rinvio alle disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto legge n. 209 del 2008, si prevede:
   l'applicabilità al personale militare impegnato nelle missioni internazionali della disciplina del codice penale militare di pace e della disciplina prevista dall'articolo 9, commi 3, 4 (lettere a, b, c, d), 5 e 6, del decreto legge n. 451 del 2001; tale rinvio al decreto-legge sulla missione «Enduring Freedom» comporta, in particolare l'attribuzione della competenza territoriale al tribunale militare di Roma; la possibilità per gli ufficiali di polizia giudiziaria militare di procedere all'arresto di chiunque sia colto in flagranza di uno dei seguenti reati militari: a) disobbedienza aggravata; b) rivolta; c) ammutinamento; d) insubordinazione con violenza e violenza contro un inferiore aggravata. Se gli eventi non consentono di porre tempestivamente l'arrestato a disposizione dell'autorità giudiziaria, l'arresto mantiene efficacia purché il verbale sia inviato, anche con mezzi telematici, entro 48 ore al pubblico ministero e l'udienza di convalida si svolga, con la partecipazione necessaria del difensore, nelle successive 48 ore. Gli interrogatori potranno svolgersi mediante un collegamento videotelematico o audiovisivo; la possibilità, con le stesse modalità, di procedere all'interrogatorio della persona sottoposta alla misura coercitiva della custodia cautelare in carcere;Pag. 42
   che i reati commessi dallo straniero nei territori in cui si svolgono le missioni e gli interventi militari, in danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti alle stesse missioni, siano puniti a richiesta del Ministro della giustizia, sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate; che per tali reati – come per quelli comuni commessi dai cittadini italiani durante le missioni – la competenza spetti al Tribunale di Roma, al fine di evitare conflitti di competenza e consentire unitarietà di indirizzo nella qualificazione delle fattispecie, nonché un più diretto e efficace collegamento tra l'autorità giudiziaria ordinaria e quella militare.

  Inoltre, segnala che l'articolo 5 del decreto legge n. 209 del 2008 detta anche una serie di disposizioni in tema di contrasto alla pirateria. In particolare, prevede che al Tribunale ordinario di Roma spetti la competenza sui reati di pirateria previsti dagli articoli 1135 e 1136 del Codice della navigazione e per quelli ad essi connessi (ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale) ove siano commessi in alto mare o in acque territoriali straniere, accertati nelle aree in cui si svolge l'operazione militare in Somalia denominata «Atalanta» (articolo 5, comma 4); nei casi di arresto in flagranza o fermo, ovvero di interrogatorio di persona sottoposta alla misura coercitiva della custodia cautelare in carcere per i reati i citati reati di pirateria, qualora esigenze operative non consentano di porre tempestivamente l'arrestato o il fermato a disposizione dell'autorità giudiziaria, si applichi l'articolo 9, comma 5, del decreto legge n. 421 del 2001 (articolo 5, comma 5); l'autorità giudiziaria italiana possa, a seguito del sequestro, disporre l'affidamento in custodia all'armatore, all'esercente o al proprietario della nave o dell'aeromobile catturati con atti di pirateria (articolo 5, comma 6); possano essere autorizzati l'arresto, il fermo, il trasferimento dei «pirati» (o dei sospettati di pirateria), il sequestro delle loro navi o delle navi catturate, il sequestro dei beni rinvenuti a bordo (misure previste dall'articolo 2, lettera e) dell'azione comune 2008/851/PESC) nonché la detenzione a bordo della nave militare di tali persone «per il tempo strettamente necessario al trasferimento» nel Paese titolare della giurisdizione. La disposizione precisa che le stesse misure sono adottabili in quanto previste da accordi internazionali sulla pirateria di cui è parte il nostro Paese (articolo 5, comma 6-bis); il comma 6-ter, con disposizione transitoria, prevede l'immediata applicazione delle disposizioni di cui al comma 6-bis anche ai procedimenti in corso, con la possibilità di utilizzare strumenti telematici per la trasmissione dei relativi provvedimenti e comunicazioni.
  Fa presente che, attraverso il rinvio all'articolo 4, commi 1-sexies e 1-septies, del decreto-legge n. 197 del 2009 si prevede la non punibilità del militare che nel corso delle missioni all'estero, per necessità delle operazioni militari, faccia uso della forza o ordini di far uso della forza, purché ciò avvenga in conformità (comma 1-sexies) alle direttive; alle regole di ingaggio; agli ordini legittimamente impartiti. Osserva che in tali casi opera una scriminante, ovvero una circostanza che esclude l'esistenza del reato e quindi la punibilità.
  Ricorda che le cause di giustificazione sono valutate a favore dell'agente anche se questi non le conosce (articolo 59, comma 1, del codice penale): perciò colui che credendo di commettere un reato, in realtà obbedisce senza saperlo a un ordine legalmente dato dall'autorità, andrà esente da pena.
  Segnala, peraltro, che l'uso legittimo delle armi è una condizione di non punibilità anche per il codice penale militare di pace che, all'articolo 41, stabilisce che «Non è punibile il militare, che, a fine di adempiere un suo dovere di servizio, fa uso, ovvero ordina di far uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, quando vi è costretto dalla necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza. La legge determina gli altri casi, nei quali il militare è autorizzato a usare le armi o Pag. 43altro mezzo di coazione fisica». L'applicazione delle disposizioni concernenti i delitti colposi – sempre che il fatto sia previsto dalla legge come delitto colposo – laddove il militare faccia uso della forza o ordini di far uso della forza eccedendo colposamente i limiti stabiliti dalla legge, dalle direttive, dalle regole di ingaggio, dagli ordini legittimamente impartiti ed imposti dalla necessità delle operazioni militari.
  Rammenta, infine che, come precisato nella relazione illustrativa allegata al decreto legge in esame la ratio di questa disposizione deve essere individuata nel fatto che «in assenza della disposizione in esame, poiché le missioni di cui si tratta non sono disciplinate dal presente decreto, per il personale ivi impiegato opererebbe la disciplina penale ordinaria, che prevede, tra l'altro, in simili contesti l'applicazione del codice penale militare di guerra».
  Ciò premesso, propone di esprimere parere favorevole.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole della presidente.

  La seduta termina alle 15.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.15 alle 15.25.