CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 10 novembre 2015
537.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
Pag. 176

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 10 novembre 2015. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

  La seduta comincia alle 14.

Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione.
C. 2613-B cost., approvato, in prima deliberazione, dal Senato, modificato, in prima deliberazione, dalla Camera e nuovamente modificato, in prima deliberazione, dal Senato.
(Parere alla I Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 4 novembre 2015.

  Michele BORDO, presidente e relatore, ricorda di aver illustrato i contenuti del provvedimento nella seduta dello scorso 4 novembre ed invita i colleghi ad intervenire.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani.

DL 174/2015: Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione.
C. 3393 Governo.
(Parere alle Commissioni III e IV).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Paolo TANCREDI (AP), relatore, rammenta che il disegno di legge in esame, di conversione del decreto legge n. 174 del 2015, reca una serie di disposizioni volte assicurare, per il periodo 1 ottobre – 31 dicembre 2015, la proroga della partecipazione del personale delle Forze armate e di polizia alle missioni internazionali, nonché la prosecuzione degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione.
  Come precisato nella relazione sull'analisi tecnico normativa (ATN) allegata al provvedimento in esame, la scelta di intervenire con lo strumento del decreto legge «è determinata dalla scadenza, al 30 settembre 2015, del termine previsto dal precedente provvedimento di finanziamento e dalla conseguente necessità di fornire in tempi brevi adeguata copertura giuridica e finanziaria agli interventi previsti, nonché all'azione dei contingenti militari e del personale appartenente alle Forze di polizia impiegati nelle diverse aree geografiche».
  Il decreto disciplina, altresì, i profili normativi connessi alle missioni e prevede per specifici aspetti (quali il trattamento giuridico, economico e previdenziale, la disciplina contabile e penale) una normativa strumentale al loro svolgimento individuata essenzialmente mediante un rinvio all'ordinamento vigente.
  Al riguardo osserva, infatti, che non esistono nella vigente Costituzione previsioni che disciplinino espressamente l'impiego dello strumento militare all'estero ad eccezione delle disposizioni volte a disciplinare lo stato di guerra.
  Le disposizioni di cui agli articoli 78 (Le Camere deliberano lo stato di guerra) e 87 (Il Presidente della Repubblica dichiara lo stato di guerra) si riferiscono al ricorso alla guerra internazionale, intesa in senso classico. Mancando una disciplina esplicita a livello costituzionale sugli altri impieghi dello strumento militare all'estero, si deve attualmente fare riferimento alle leggi ordinarie, come la legge 14 novembre 2000, n. 331 che, dopo aver ricordato che il compito delle Forze armate italiane è la difesa dello Stato, aggiunge che queste possono essere impiegate all'estero al fine della realizzazione della pace e della sicurezza, ma sempre in Pag. 177conformità delle regole del diritto internazionale e alle determinazioni delle organizzazioni internazionali di cui l'Italia sia membro.
  Il quadro normativo relativo alla partecipazione italiana a missioni internazionali viene pertanto attualmente stabilito da singoli provvedimenti legislativi per l'avvio delle missioni ovvero da provvedimenti periodici contenenti l'autorizzazione di proroga delle missioni e il relativo finanziamento (da ultimo il decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43) nei quali si osserva il ripetersi di disposizioni pressoché identiche, riferite ad un determinato complesso di missioni, che hanno raggiunto un discreto grado di stabilità, disciplinando aspetti quali il trattamento economico e normativo del personale delle Forze Armate e Forze di polizia, la disciplina contabile e così via.
  Nello specifico il provvedimento, composto da 12 articoli, è suddiviso in tre capi.
  Il capo I, composto dai primi 7 articoli, reca le autorizzazioni di spesa per il periodo 1 ottobre – 31 dicembre 2015 necessarie alla proroga del termine per la partecipazione italiana a diverse missioni internazionali delle Forze armate e delle forze di polizia e a talune esigenze connesse alle richiamate missioni (articolo 1, 2, 3, e 4), le relative norme sul personale (articolo 5), nonché quelle in materia penale (articolo 6) e contabile (articolo 7).
  Le richiamate autorizzazioni di spesa sono raggruppate nell'articolato sulla base di criteri geografici: Europa (Balcani, Bosnia-Erzegovina, Albania, Kosovo, Cipro e le zone del Mediterraneo); Asia (Afghanistan, Qatar, Emirati Arabi Uniti, Bahrain, Libano); Africa (Mali, Corno d'Africa, Oceano indiano, Somalia).
  Il capo II del decreto-legge in esame, reca, invece, disposizioni riguardanti iniziative di cooperazione allo sviluppo (articolo 8) ed al sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione (articolo 9), nonché il regime degli interventi (articolo 10).
  Da ultimo, gli articoli 11 e 12, ricompresi nel Capo III (Disposizioni finali), recano disposizioni concernenti la copertura finanziaria del provvedimento e la sua entrata in vigore.
  Rispetto al precedente provvedimento di proroga (decreto legge n. 7 del 2015), che aveva disposto le autorizzazioni di spesa necessarie alla proroga del termine per la partecipazione italiana a diverse missioni internazionali per il periodo 1o gennaio – 30 settembre 2015 (e quindi per nove mesi) il decreto legge in esame ne prevede il rinnovo trimestrale 1o ottobre – 31 dicembre 2015.
  Segnala, inoltre, che rispetto al precedente decreto di proroga n. 107 del 2015 nel decreto-legge in esame non risultano prorogate le autorizzazioni originariamente previste:
   1. dal comma 7 dell'articolo 11. Tale norma, autorizzava dal 1o ottobre al 31 dicembre 2015 la spesa di euro 33.486.740 per la partecipazione di personale militare alla missione della NATO denominata Baltic Air Policing di cui al comma 7 dell'articolo 2 del decreto-legge 109/2014;
   2. dal comma 8 dell'articolo 12. Tale norma, autorizzava dal 1o ottobre al 31 dicembre 2015 la spesa di euro 92.594 per la prosecuzione dal 1o gennaio 2015 al 31 marzo 2015 della partecipazione italiana militare alla missione EUMM Georgia, di cui al comma 8 dell'articolo 2 del decreto-legge 109/2014;
   3. dal comma 1 dell'articolo 13. Tale norma autorizzava la spesa di 92.998 euro volta a consentire dal 1o gennaio 2015 al 30 settembre 2015 la proroga della partecipazione di personale militare alla missione European Union Border Assistance Mission in Libya (EUBAM Libya) di cui alla decisione 2013/233/PESC del Consiglio del 22 maggio 2013, nonché la proroga della partecipazione ad attività di assistenza, supporto e formazione delle Forze armate in Libia, di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 109/2014;
   4. dal comma 2 dell'articolo 13. Tale norma autorizzava, dal 1o gennaio 2015 al 30 settembre 2015, la spesa di 4.364.181 euro per la proroga della partecipazione di Pag. 178personale del Corpo della Guardia di finanza alla missione in Libia European Union Border Assistance Mission in Libya (EUBAM Libya) di cui al comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 109/2014.
   5. dal comma 6 dell'articolo 13. Tale norma autorizzava per il periodo dal 1o gennaio 2015 al 31 marzo 2015 la spesa di euro 1.401.305 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea nella Repubblica Centrafricana, denominata EUFOR RCA, di cui al comma 7 dell'articolo 3 del decreto-legge 109/2014.

  Rispetto al precedente decreto legge di proroga delle missioni risultano inserite per la prima volta le autorizzazioni relative:
   1. alla partecipazione di personale militare all'operazione militare nell'unione europea nel Mediterraneo centromeridionale denominata EUNAVFOR MED, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 99 del 2015;
   2. alla partecipazione di un magistrato collocato fuori ruolo alla missione missione EUPOL COPPS (European Union Police Mission for the Palestinian Territories). La spesa autorizzata dal comma 7 dell'articolo 2 del decreto legge in esame, relativamente all'ultimo trimestre del 2015, è di euro 17.723.

  Rocco BUTTIGLIONE (AP) rileva che la periodica e costante riproposizione di pressoché identici decreti-legge – motivati da necessità e urgenza – per la partecipazione italiana a missioni internazionali è senz'altro un'anomalia del sistema normativo italiano, benché personalmente voterà contro le pregiudiziali di costituzionalità presentate dalle opposizioni sul provvedimento. Occorrerebbe a suo avviso individuare modalità differenti di intervento.
  Richiama inoltre l'attenzione dei colleghi sul fatto che gran parte delle missioni cui l'Italia partecipa si svolgono insieme ad altri paesi membri dell'Unione europea: sarebbe opportuno adottare iniziative per il coordinamento della partecipazione europea alle missioni di pace nel mondo. Ciò al fine di pervenire ad una rappresentanza unitaria per la politica estera e di difesa, nel quadro dei Trattati vigenti. Occorre cioè dare vita ad una cooperazione nel settore della difesa, che si colloca oggi al di sotto del livello necessario.

  Roberto OCCHIUTO (FI-PdL) ritiene utili i rilievi avanzati dal collega Buttiglione e preannuncia che, in ogni caso, in considerazione della specificità della materia affrontata, voterà favorevolmente sul provvedimento in esame.

  Paolo TANCREDI (AP), relatore, sottolinea come i decreti-legge in materia di missioni internazionali siano testimonianza di un metodo schizofrenico, sul quale da anni si discute in Parlamento; sarebbe in effetti più corretto autorizzare le missioni, da finanziare poi con un apposito fondo, sebbene una simile modalità potrebbe avere effetti di irrigidimento sul bilancio.
  Condivide inoltre l'esigenza di coordinamento in sede europea della politica riferita alle missioni, tema che potrebbe essere oggetto di un rilievo nel parere della XIV Commissione.

  Florian KRONBICHLER (SI-SEL) preannuncia il voto contrario del gruppo di SEL sul provvedimento in esame.

  Michele BORDO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani.

DL 153/2015: Misure urgenti per la finanza pubblica.
C. 3386 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla VI Commissione).
(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 4 novembre 2015.

Pag. 179

  Giampiero GIULIETTI (PD), relatore, formula una proposta di parere favorevole.
  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 14.25.

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 10 novembre 2015. — Presidenza del presidente Michele BORDO. – Interviene il viceministro dell'interno Filippo Bubbico.

  La seduta comincia alle 14.25.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva di esecuzione 2014/58/UE della Commissione, che istituisce, a norma della direttiva 2007/23/CE, un sistema per la tracciabilità degli articoli pirotecnici.
Atto n. 218.
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Marco BERGONZI (PD), relatore, evidenzia che lo schema di decreto legislativo in esame contiene le disposizioni per il recepimento della direttiva di esecuzione 2014/58/UE della Commissione europea del 16 aprile 2014, concernente l'istituzione di un sistema per la tracciabilità degli articoli pirotecnici.
  Il provvedimento è adottato in attuazione della Legge di delegazione europea 2013 – secondo Semestre (legge 7 ottobre 2014, n. 154).
  Ricorda che la Commissione europea ha avviato una procedura di infrazione per il mancato recepimento della direttiva, il cui termine di recepimento è scaduto il 30 aprile 2015.
  Lo schema di decreto legislativo, che riproduce pressoché testualmente il contenuto della direttiva, detta alcune prescrizioni tecniche per la tracciabilità degli articoli pirotecnici e dei fabbricanti in tutte le fasi della fornitura ed in particolare:
   individua gli elementi costituivi del numero di registrazione uniforme da inserire nell'etichetta degli articoli pirotecnici;
   istituisce il registro degli articoli pirotecnici certificati tenuto dagli organismi di valutazione della conformità degli articoli pirotecnici;
   istituisce il registro dei numeri di registrazione degli articoli pirotecnici fabbricati e importati tenuto dai fabbricanti e dagli importatori;
   introduce una disciplina sanzionatoria in caso di inadempienza agli obblighi dei punti precedenti.

  La direttiva di esecuzione 2014/58/UE reca l'attuazione della direttiva 2007/23/CE che per la prima volta ha provveduto a regolamentare l'immissione nel mercato europeo degli articoli pirotecnici.
  Riguardo alle direttive di esecuzione, l'articolo 291 del Trattato sul funzionamento della UE stabilisce che normalmente le misure di diritto interno necessarie per l'attuazione degli atti giuridicamente vincolanti dell'Unione sono adottate dai singoli Stati membri. Qualora si rinvenga la necessità di assicurare condizioni uniformi di esecuzione di tali atti, questi stessi atti autorizzano la Commissione, o in particolari casi, il Consiglio, ad adottare atti di esecuzione. Le modalità di esercizio del potere di esecuzione della Commissione è disciplinato dal Regolamento (UE) n. 182/2011 del 16 febbraio 2011.
  L'articolo 1 (che non ha riscontro nel testo della direttiva) individua l'oggetto del provvedimento in esame che consiste nell'istituzione di un sistema armonizzato di tracciabilità degli articoli pirotecnici, il campo di applicazione, che comprende quegli articoli pirotecnici indicati nel decreto legislativo 123/2015 e la finalità: Pag. 180garantire la identificazione di tali articoli e dei loro fornitori in tutte le fasi della catena di fornitura.
  L'articolo 2 (che riproduce il testo dell'articolo 1 della direttiva) definisce il sistema di numerazione del numero di registrazione da apporre sull'etichetta dei prodotto pirotecnici.
  L'articolo 3 (corrispondente all'articolo 2 della direttiva) disciplina la tenuta, da parte degli organismi notificati, di un registro degli articoli pirotecnici per i quali questi hanno rilasciato la certificazione o l'approvazione di conformità.
  L'articolo 4 (articolo 3 della direttiva) disciplina un analogo obbligo di tenuta del registro da parte di fabbricanti e importatori (nel D.Lgs. 123/2015, la tenuta del registro è considerata eventuale.
  L'articolo 5 reca la disciplina sanzionatoria (non prevista dalla direttiva). La vendita o detenzione a scopo di vendita di prodotti privi di numero di registrazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 700 euro per ciascun pezzo non etichettato o per ciascuna confezione ancora integra, contenete pezzi non etichettati.
  Più grave è considerata la violazione degli obblighi relativi alla tenuta dei registri degli organismi notificati, dei fabbricanti e degli importatori per i quali è prevista la pena dell'arresto da un mese ad un anno e l'ammenda non inferiore a euro 129.
  L'articolo 6 reca la consueta formula di neutralità finanziaria, secondo la quale dall'attuazione del provvedimento in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate, pertanto, provvederanno alla sua attuazione con le risorse disponibili a legislazione vigente. A questo proposito, la Relazione tecnica rileva che una possibile ricaduta sulle pubbliche amministrazioni potrebbe derivare dall'introduzione dell'obbligo di tenuta del registro da parte degli organismi certificati, in quanto questi possono anche essere centri appartenenti ad amministrazioni dello Stato. In tale ultimo caso, si ritiene tuttavia che i costi per la tenuta del registro siano marginali e possano essere sostenuti con le risorse disponibili.
  Infine, l'articolo 7 in conformità a quanto disposto dall'articolo 4 della direttiva, stabilisce l'applicazione delle disposizioni introdotte dal provvedimento in esame a decorrere dal 7 ottobre 2016.
  In considerazione dei contenuti del provvedimento formula in conclusione una proposta di parere favorevole.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Schema di decreto legislativo recante modifiche del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, in attuazione della direttiva 2014/59/UE che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica le direttive 82/891/CEE, 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012.
Atto n. 208.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 21 ottobre 2015.

  Vanessa CAMANI (PD), relatrice, preso atto che sul provvedimento non si sono registrati interventi dei colleghi, formula una proposta di parere favorevole con condizione e osservazione (vedi allegato 1), che illustra.

  Roberto OCCHIUTO (FI-PdL) preannuncia il proprio voto contrario sul provvedimento in esame – così come sul successivo atto del Governo n. 209 all'ordine del giorno – che richiamano la discussione svoltasi in Assemblea sulla Legge di delegazione europea 2014, con Pag. 181particolare riferimento alle disposizioni di delega per il recepimento della direttiva in materia di bail-in. Sul tema sarebbe stato auspicabile un atteggiamento maggiormente protagonista del Governo durante la fase ascendente, di formazione della normativa europea.
  Giudica apprezzabile il richiamo fatto dalla relatrice sull'opportunità che il Governo si adoperi, in sede europea, al fine di introdurre meccanismi correttivi nell'applicazione della direttiva; ritiene tuttavia che analogo atteggiamento dovrebbe essere rivolto alla disciplina del bail-in in quanto tale, anche in considerazione dell'impatto di tale normativa sui risparmiatori e sulle piccole e medie imprese.

  Vanessa CAMANI (PD), relatrice, ricorda l'accesa discussione in Aula sul tema del bail-in, esprimendo rammarico per il fatto che il tema non abbia riscosso altrettanta attenzione nel corso della discussione dei decreti attuativi in Commissione, che pure – per il rilievo e l'impatto della normativa introdotta – avrebbero meritato un più accurato esame.
  Evidenzia quindi che il processo per la realizzazione di un mercato unico bancario europeo è un iter in divenire, e che gli schemi di decreto in esame non esauriscono l'intervento normativo in materia; ha quindi espresso nel parere l'auspicio che il Governo sappia presidiare le ulteriori fasi di negoziazione in sede europea.
  Ricorda inoltre che il tema della tutela dei cittadini e degli investitori è stato anche oggetto di dibattito nel corso delle audizioni, tra l'altro di rappresentanti della Banca d'Italia e della Consob, svoltesi presso la Commissione Finanze, nel corso delle quali si sono messe in luce le misure adottate per rendere i cittadini italiani investitori più consapevoli.
  Sottolinea in conclusione, con riferimento a tale ultimo aspetto, che le procedure del bail-in, così come sono definite dalla normativa europea e recepite dal Governo italiano, molto difficilmente coinvolgeranno i cittadini investitori, che risultano significativamente garantiti dal sistema in esame.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole con condizione e osservazione formulata dalla relatrice.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/59/UE che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica le direttive 82/891/CEE, 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012.
Atto n. 209.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 21 ottobre 2015.

  Vanessa CAMANI (PD), relatrice, formula una proposta di parere favorevole con condizioni (vedi allegato 2), che illustra.

  Roberto OCCHIUTO (FI-PdL) preannuncia il proprio voto contrario sul provvedimento in esame.
  Sottolinea in ogni caso – laddove si richiama la necessità di una armonizzazione degli obblighi di trasparenza – che sarebbe stato opportuno riferire la condizione formulata anche alla vigilanza da parte del Governo sulle operazioni di bail-in, a tutela dei cittadini.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con condizioni formulata dalla relatrice.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla Pag. 182presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE.
Atto n. 212.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 3 novembre 2015.

  Roberto OCCHIUTO (FI-PdL) riterrebbe opportuno svolgere ulteriori approfondimenti sull'atto in esame, con particolare riferimento alle disposizioni relative all'introduzione di un sistema di tracciabilità, la cui gestione parrebbe affidata alle stesse aziende produttrici. Si tratta di misure che potrebbero apparire contraddittorie, posto che gran parte del costo dei prodotti del tabacco deriva dall'applicazione delle accise, e che le medesime aziende potrebbero quindi non avere un così marcato interesse ad ostacolare il mercato illegale.

  Michele BORDO, presidente, ricorda che il termine per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari sul provvedimento scade il prossimo 23 novembre, e che vi sono quindi i tempi per una adeguata istruttoria legislativa.

  Mario SBERNA (PI-CD) si sofferma su alcune disposizioni del provvedimento, che presentano a suo avviso profili di criticità.
  Richiama in primo luogo il già citato articolo 16 in materia di tracciabilità, che affida ai fabbricanti di tabacco l'elaborazione della relativa tecnologia. Ricorda al riguardo che l'evasione sulle accise delle sigarette sembra costi all'Unione europea circa 12 miliardi l'anno e che i primi sospettati di evasione siano proprio i produttori. Sembrerebbe inoltre che la Philip Morris abbia già elaborato una tecnologia di tracciabilità, la Codentify. Richiama inoltre il Protocollo dell'organizzazione mondiale della sanità sull'eliminazione del commercio illegale dei prodotti del tabacco, del 2012, che statuisce che gli obblighi e le funzioni del Governo non possono essere assolti o delegati all'industria del tabacco.
  Si sofferma quindi sull'articolo 20, recante regole per la notifica dei prodotti del tabacco di nuova generazione. I fabbricanti e gli importatori sono tenuti a fornire una serie di informazioni su ingredienti ed emissioni nonché studi sulla tossicità, dipendenza e attrattività del prodotto. È fatto salvo però l'attuale regime fiscale relativo ai tabacchi da inalazione senza combustione, che sarebbero tassati meno perché considerati meno nocivi della sigaretta tradizionale. Eppure vi sono studi che hanno dimostrato che durante il processo di riscaldamento/inalazione dei tabacchi di nuova generazione si generano le stesse sostanze tossiche della combustione.
  Se poi, in materia fiscale, tabacchi da inalazione e sigarette elettroniche sono stati equiparati, perché allora non prevedere anche per i prodotti del tabacco di nuova generazione le medesime prescrizioni di cui all'articolo 8, comma 3 (divieto di additivi che creino l'impressione di «aiutare» la salute, quali vitamine, caffeina o altri energizzanti) e di cui all'articolo 14 in materia di etichettatura e presentazione ? Si determina in tal modo un danno competitivo alle sigarette elettroniche, che risultano in realtà meno dannose del tabacco riscaldato.
  Rileva altresì che lo schema di decreto non prevede regole sulla sicurezza dei meccanismi di ricarica anche per i tabacchi di nuova generazione, al fine di renderli a prova di bambino e di manomissione.
  Inoltre, il divieto di pubblicità previsto per i prodotti da fumo dovrebbe essere esteso anche ai prodotti di nuova generazione così come ai prodotti del tabacco non da fumo.
  Con riferimento, infine, all'articolo 21, occorrerebbe contrastare il fenomeno del «fai da te», ovvero dell'acquisto su internet o in farmacia degli ingredienti necessari a preparare i liquidi da inalare, compresa la nicotina, prevedendo che la gestione e l'utilizzo della nicotina nel processo Pag. 183di produzione dei liquidi da inalazione senza combustione sia ammessa esclusivamente per fini industriali.

  Marina BERLINGHIERI (PD), relatrice, rileva preliminarmente che numerose questioni sollevate attengono al merito del provvedimento in esame, laddove la XIV Commissione è chiamata ad esprimersi sui profili di compatibilità con la normativa dell'Unione europea.
  Ritiene quindi che il tema della tracciabilità, da più parti richiamato, meriti senz'altro un approfondimento, anche alla luce del citato Protocollo dell'OMS, che tuttavia – ricorda ai colleghi – non è ancora stato ratificato dall'Unione europea.

  Michele BORDO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani.

  La seduta termina alle 14.50.

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